Ordinanza collegiale 11 ottobre 2024
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 08/01/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00347/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13721/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13721 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da IO CI, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IS AG, IA RI CU, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del D.D. n. 499/2020 di indizione del “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”;
- del D.D. n. 649 del 3 giugno 2020 avente ad oggetto “Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”;
- del D.D. 749 del 1 luglio 2020 avente ad oggetto “Disposizioni integrative del decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado»”;
- del Decreto Dipartimentale n.23 del 5 gennaio 2022 avente ad oggetto “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499”;
- degli esiti della prova orale di parte ricorrente comunicati in data 19 luglio 2023;
- dei verbali della prova pratica ed orale di parte ricorrente;
- delle schede di valutazione delle prove di parte ricorrente;
- della traccia estratta nel colloquio d''esame sostenuto in data 19 luglio 2023;
- dei quadri di riferimento della prova orale e dei criteri di valutazione della prova orale per la classe di concorso A017;
- del DDG n. 1227 del 04/08/2023 avente ad oggetto l''approvazizone della “Graduatoria A017 - per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria”;
- del decreto dell''USR per il Lazio n. 1263/2023 avente ad oggetto “procedura ordinaria – DD 499/2020 e ss.mm. ed ii. – RETTIFICA GRADUATORIA - A017 – Disegno e storia dell''arte per la Regione Lazio”;
- dell''Avviso Prot. n. 52124 del 10-10-2023 avente ad oggetto “Avviso - Convocazione alla sessione suppletiva di prova orale CdC A017 - DD n. 499/2020”;
- dell''avviso Prot. n. 12957 del 09-03-2023 avente ad oggetto “AVVISO Concorso bandito con decreto 499/2020 “Ordinario 2020” Rettifica Indicazioni prova pratica CdC A017”;
- dell''avviso Prot. n. 12490 del 08/03/2023 avete ad oggetto “Concorso ordinario - DD 498/2020 e ss.mm. ed ii. - Convocazione prove orali e presentazione titoli non autocertificabili - CdC A017” con cui il ricorrente veniva convocato a sostenere la prova orale per il giorno 19 luglio 2023”;
- dell''avviso Prot. n. 8762 del 27/02/2023 avente ad oggetto “Concorso bandito con decreto 499/2020 Ordinario 2020 - Avviso prova pratica C.d.C. A017” con cui il ricorrente veniva convocato a sostenere la prova pratica per il giorno 30 marzo 2023; - del mancato riscontro all''istanza di accesso agli atti;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenti rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nonché di tutti gli atti e documenti riportati nel fascicolo allegato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CI IO il 22/1/2024:
- della griglia di valutazione della prova del Prof. CI IO;
- dei verbali di estrazione delle tracce;
- della traccia della prova orale del candidato RR SC;
- della traccia della prova orale dal Prof. CI IO;
- del verbale di svolgimento del colloquio orale del Prof. CI IO;
- di tutti gli atti e documenti giunti tramite il riscontro all''istanza di accesso agli atti pervenuto in data 15 novembre 2023;
- di tutti gli atti e documenti giunti tramite il riscontro all''istanza di accesso agli atti pervenuto in data 8 gennaio 2024;
- di tutta la documentazione depositata in giudizio in data 20 novembre 2023;
- di tutta la documentazione depositata in giudizio in data 23 novembre 2023;
- della “relazione RICORSO CON ISTANZA EX ART. 116, COMMA 2, C.P.A., avv. Michele Bonetti” a firma della Dott.ssa Carla Deiana;
- della relazione ministeriale a firma della Dott.ssa Anna Carbona;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenti rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nonché di tutti gli atti e documenti riportati nel fascicolo allegato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio si contesta il mancato superamento della prova orale del concorso indicato in epigrafe.
1.1. In particolare, il ricorrente non superava la prova orale (comprensiva di prova pratica e di un colloquio orale), avendo ottenuto un punteggio di 63,5 su un minimo di 70 punti.
A sostegno del gravame, lamenta alcune irregolarità procedurali e, nello specifico, la circostanza che la medesima traccia fosse già stata estratta e somministrata ad un altro candidato; la presenza di una domanda vertente in tema di legislazione scolastica, materia non prevista dal bando di concorso; una insufficiente motivazione circa il punteggio attribuito alla prova.
Il ricorrente formulava altresì istanza ex art. 116 c.p.a. in relazione al mancato riscontro alla istanza di accesso agli atti, tra cui la griglia di valutazione.
2. L’Amministrazione si costituiva in giudizio e, a seguito di ordinanza istruttoria del Collegio, depositava agli atti tutti i documenti pertinenti e una relazione.
3. Con atto depositato il 22.1.2024, il ricorrente formulava motivi aggiunti di ricorso, in relazione ai nuovi documenti depositati, censurando la sommarietà della valutazione del ricorrente come emergente dai verbali e dal raffronto con le valutazioni degli altri candidati e insistendo per l’accoglimento del ricorso.
4. All’udienza pubblica dell’8.10.2024, veniva disposta l’integrazione del contradittorio e alla successiva udienza del 17.12.2024, la causa veniva trattenuta per la decisione.
5. Il ricorso non è fondato.
5.1. Con una prima censura, il ricorrente lamenta la violazione del bando di concorso, laddove prevede (art. 13) che “ Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi. ” In fatto, rappresenta che la traccia 733 estratta da un altro candidato verteva anch’essa sul tema “ L’uso della luce nelle opere di AN RM ”, analoga alla traccia n. 731 estratta dal ricorrente.
La censura non può essere accolta.
La disposizione del bando sopra richiamata prevede l’esclusione della traccia estratta dai successivi sorteggi, circostanza che nel caso di specie è avvenuta.
Analizzando la traccia n. 733, estratta da altro candidato, la stessa risulta sia formalmente sia sostanzialmente differente da quella estratta dal ricorrente. In particolare, seppur il tema principale della lezione appare il medesimo (“ L’uso della luce nelle opere di AN RM ”), ciò che distingue le due tracce sono le indicazioni ulteriori ivi riportate che il candidato doveva seguire per strutturare la lezione oggetto della prova pratica, prevedendosi una diversa composizione del gruppo classe (in un caso “ di 26 alunni con la presenza di un alunno Bes linguistico di una classe quarta del liceo scientifico ”, nell’altro “ di 20 alunni con la presenza di un alunno ipovedente di una classe quarta del liceo scientifico ”).
Tali indicazioni non rivestono un ruolo marginale, ma individuano un aspetto caratterizzante della lezione, idoneo a incidere in concreto sulla progettazione e strutturazione della lezione.
A tali elementi si aggiunge il rilievo per cui i due candidati hanno esposto la lezione il medesimo giorno davanti a due sottocommissioni diverse, con ciò escludendosi che la analogia di traccia – come visto consentita dalla procedura – abbia prodotto in ogni caso effetti discriminatori in danno del ricorrente.
5.2. Con un ulteriore rilievo, il ricorrente censura la presenza di una domanda inerente la legislazione scolastica (nella specie, riguardante l’anno di prova per l’insegnamento), che si ritiene esuli dal programma di concorso.
Anche tale censura non merita condivisione.
Sotto un primo profilo, il Collegio rileva come la censura in esame appare non sostenuta da adeguato interesse in quanto il ricorrente afferma di avervi risposto e non sono forniti argomenti di prova che dimostrino che tale domanda abbia contribuito a determinare l’esito negativo del colloquio.
In ogni caso, appaiono condivisibili le deduzioni dell’amministrazione resistente che ha allegato come tale argomento rientri nel programma generale del concorso, nella specie definito dagli atti della procedura, nell’allegato A al D.M. n. 326/2021 (rubricato “Programmi concorsuali”), che al punto 7 della parte A.1 Parte generale cita “ conoscenza della legislazione e della normativa scolastica ”.
Il riferimento all’allegato relativo ai “Programmi concorsuali” è indicato altresì nel “Quadro di riferimento della prova orale” citato da parte ricorrente, laddove è riportato che “ Ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 326/2021, la prova orale è finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato, secondo quanto previsto dall’Allegato A del citato decreto ministeriale e valuta la padronanza delle discipline, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti ”.
Ne segue che la domanda che il ricorrente afferma di aver ricevuto risulti in ogni caso pertinente al programma concorsuale della procedura in esame.
5.3. Ulteriore censura mossa nel ricorso – e in particolare argomentata nei motivi aggiunti – riguarda l’asserita sommarietà della valutazione della prova orale, che il ricorrente deduce dal contegno della Commissione – a suo dire distratta durante il colloquio – e dalle modalità di correzione, oltre che dal confronto con le prove di altre candidati che hanno ricevuto una valutazione maggiore.
Il profilo non appare fondato.
Va in primo luogo evidenziato come sia pacifico che il giudizio sulla prova orale del ricorrente sia stato reso sulla base della relativa griglia di valutazione come risulta dai verbali della Commissione e in aderenza alla lex specialis che predeterminava i criteri di valutazione (cfr. art. 13 co. 2 del Bando).
Parimenti risulta dalla griglia di correzione che la prova orale della candidata sia stata valutata insufficiente in tre ambiti su quattro.
A fronte di ciò, deve rimarcarsi una genericità della doglianza, per come articolata, in quanto il ricorrente non formula censure specifiche avverso la griglia di valutazione e riferite agli ambiti oggetto di valutazione negativa.
Per giurisprudenza costante, la griglia di valutazione si fonda su indicatori e descrittori, che corrispondono al giudizio sintetico dato dalla Commissione e il cui obiettivo è quello di valutare la capacità complessiva del candidato. Nello specifico, gli indicatori descrivono singoli e specifici aspetti delle competenze oggetto di valutazione, indipendenti nel relativo apprezzamento e che insieme concorrono a formare il giudizio complessivo della prova, come sommatoria dei punteggi sulla base della griglia di valutazione (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 7495/2019; n. 3384/2015; T.A.R. Lazio, Roma, sentenza n. 7092/2019).
Nella misura in cui non sia dimostrata la loro manifesta irragionevolezza e/o la maggiore attendibilità di una diversa ricostruzione, le valutazioni della Commissione non possono essere sindacate in sede di legittimità, perché altrimenti si esonderebbe in un giudizio di merito ( ex multis , v. TAR Lazio, III-bis, n. 15206/2023).
Il motivo di doglianza appare inoltre infondato in quanto sprovvisto di prova in ordine alla incidenza dei lamentati vizi sulla valutazione della ricorrente, anche in termini di prova di resistenza.
6. In definitiva, dunque, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, va respinto.
7. Avuto riguardo alla istanza di accesso incidentale ex art. 116 c.p.a., attinente alla mancata ostensione degli atti di concorso, si ritiene che a seguito del deposito di tutta la documentazione procedimentale in sede di causa, deve ritenersi improcedibile, essendo venuto meno l’interesse della ricorrente alla coltivazione della relativa domanda.
8. Le spese di lite possono essere compensate vista la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
IA RI Oliva, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO