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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 11/07/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1896 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
In persona del Giudice, dott. Elisa Trotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1896 /2023 promossa
DA
, con sede in Parte_1
Vercelli, fraz. Brarola, p. Iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Brigitta Sarasso (cod. fisc. ) ed elettivamente domiciliata in Vercelli, via P. CodiceFiscale_2
Lucca n. 1, Email_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(c.f. , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Asigliano Vercellese, via Costanzana 10 / Ccon l'avv. Davide Balzaretti, presso il cui studio in
Vercelli, via Gattinara 1, è elettivamente domiciliata;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da verbale di udienza del 9/7/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 494 emesso il 26/9/2023 il Tribunale di Vercelli, su ricorso di
[...]
(da ora, , ingiungeva ad Controparte_1 CP_1 Parte_1 il pagamento di euro 24.249,04 (iva inclusa al 10 %) a saldo della fattura
[...]
n. 12 del 7/8/2023, per corrispettivo dovuto in esecuzione del contratto di appalto avente ad oggetto lavori di rifacimento della copertura dell'immobile adibito ad abitazione del committente,
[...]
, sito in Vercelli, fraz. Brarola, Parte_1 Parte_1
1 Proponeva opposizione (da ora, Parte_1 Pt_1
), chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. L'opponente:
[...]
- asseriva che il contratto di appalto, stipulato tra le parti in data 11/3/2023, aveva riguardato in realtà il rifacimento della copertura in coppi del fabbricato ad uso agricolo, confinante con l'immobile adibito ad abitazione, quest'ultimo interessato da rifacimento del manto di copertura, pattuiti solo extra-preventivo;
- deduceva che, mentre per il rifacimento del tetto del fabbricato agricolo, si era pattuito il corrispettivo di euro 53.000 oltre iva, per il rifacimento del tetto dell'abitazione era stato pattuito il corrispettivo di euro 9.200 oltre iva, scontati a euro 8.800 oltre iva, e non già le sproporzionate somme indicate nella fattura azionata;
- aggiungeva che il committente in relazione a tutte dette opere, aveva già versato CP_2 la somma di euro 41.000 iva inclusa, fatturata, oltre e euro 21.000, non fatturati ma quietanzati;
- sosteneva che, a fronte del versamento della somma complessiva di euro 62.000 su un corrispettivo totale dovuto per il rifacimento del tetto sia del fabbricato agricolo che dell'abitazione di euro 67.980,00 ivi inclusa, l'appaltatore era invece risultato inadempiente, avendo iniziato i lavori in ritardo ed avendoli eseguiti male, come da contestazioni già mosse in sede stragiudiziale dal direttore dei lavori, geom. . Controparte_3
In ragione di tali motivi, l'opponente chiedeva la riduzione del corrispettivo dell'appalto e quindi mediante accertamento che nulla era dovuto il saldo della fattura n. 12/2023 per euro 24.249,04 azionata in via monitoria.
In via riconvenzionale, parte opponente riteneva parimenti non dovuto il saldo della fattura n. 15/2023 di euro 15.147,00, non ancora giudizialmente azionata dall'appaltatore ma riferita al rifacimento della copertura del tetto del fabbricato rurale;
chiedeva inoltre la restituzione dei corrispettivi versati in eccedenza rispetto ai reali lavori realmente eseguiti per il rifacimento del tetto di civile abitazione e la condanna della convenuta al risarcimento del danno nella misura di euro 17.000, pari al maggior prezzo che avrebbe potuto realizzare dalla vendita di risone ad un terzo che non si era perfezionata a causa del ritardo dell'appaltatore nell'ultimazione dei lavori.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo che i lavori CP_1 inerenti al tetto dell'abitazione non erano lavori extra-preventivo, ma lavori pattuiti in diverso contratto stipulato oralmente, in cui le parti avevano inteso fare riferimento ai prezzi medi praticati in materia di carpenteria, poi effettivamente recepiti nella fattura azionata in via monitoria.
2 Parte convenuta contestava inoltre ogni addebito di inadempimento, dichiarava di non aver mai incassato dal committente importi non fatturati e chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale di danni.
Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c, veniva espletata CTU.
All'udienza del 23/4/2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione per poi essere rimessa in istruttoria al fine di formulare chiarimenti al CTU. In quella sede, veniva formulata proposta conciliativa, non accettata da parte convenuta opposta.
All'udienza del 9/7/2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con riserva di deposito entro trenta giorni.
In diritto, l'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata con le precisazioni che seguono.
Il complesso immobiliare per cui è causa è composto da un fabbricato ad uso agricolo e da un confinante immobile di civile abitazione.
Il contratto di appalto, sottoscritto e prodotto in atti, è relativo ai lavori di rifacimento del tetto del fabbricato ad uso agricolo.
Secondo parte opponente, sempre nell'ambito dello stesso rapporto contrattuale, le parti avrebbero pattuito lavori extra relativamente al rifacimento del tetto del fabbricato ad uso abitazione, stabilendo un corrispettivo dovuto all'appaltatore di euro 9.200 oltre iva, scontato - verbalmente - ad euro
8.800,00 oltre iva.
Secondo parte convenuta, invece, tale secondo accordo confluiva in un diverso e autonomo contratto, in relazione al quale le parti, verbalmente, avevano pattuito l'applicazione di prezzi di mercato, poi effettivamente recepiti dall'appaltatore nella fattura azionata in via monitoria per euro 22.953,67 oltre iva.
Oggetto del contendere sono due questioni:
- la prima inerente al credito fatto valere dall'appaltatore per le opere eseguite sull'immobile adibito ad abitazione, credito recepito nel decreto ingiuntivo opposto e contestato dall'opponente in quanto relativo a lavori non eseguiti o mal eseguiti, e comunque recante importi sproporzionati sia rispetto a quanto concordato, sia rispetto ai prezzi di mercato;
riguardo a tali lavori, l'opponente contesta l'esecuzione non a regola d'arte, come sarebbe confermato dalla presenza di infiltrazioni nell'abitazione, scoperte in conseguenza dei forti temporali del 2023;
- la seconda, dedotta dall'opponente in via riconvenzionale, inerente alla debenza di diversa fattura, non ancora azionata da parte opposta in via giudiziale, relativa al saldo dei lavori riguardanti il fabbricato rurale;
anche tale credito è contestato, sostenendo l'opponente l'esistenza di vizi e difetti (n. 4 puntoni del tetto sono di dimensione inferiore ai restanti;
3 errato posizionamento di una trave di banchina, posizionata in obliquo lungo la pendenza della falda del tetto anziché poggiare in orizzontale sul muro perimetrale come da progetto;
omessa installazione dei saettoni della capriata del tetto, secondo quanto indicato nel progetto oltre che nelle tavole grafiche consegnate all'appaltatore dalla impresa fornitrice del materiale, dall'innalzamento di alcuni pilastri della tettoia con mattoni forati anziché pieni;
abbandono del cantiere senza smaltire le macerie, come invece previsto dall'art. 10 del contratto) per cui sussisterebbe il diritto dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1668 c. 1 c.c., ad ottenere la riduzione proporzionale del corrispettivo dell'appalto e quindi, in sostanza, a non pagare la fattura emessa a saldo dall'appaltatore.
Va affrontata preliminarmente la questione dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, che, come visto, ha esteso il tema del contendere ai lavori di rifacimento del tetto del fabbricato agricolo mediante domanda di accertamento negativo del credito per corrispettivo dell'appalto.
Diversamente da quanto eccepito da parte convenuta, la domanda riconvenzionale è ammissibile, trattandosi di questione pur sempre inerente al più ampio rapporto contrattuale intercorso tra le parti e dovendosi valorizzare il principio di concentrazione processuale ed effettività della tutela giurisdizionale.
Ciò posto, partendo dalla pretesa monitoria, è pacifico che essa riguardi esclusivamente i lavori di rifacimento del tetto del fabbricato di civile abitazione.
In relazione a tali lavori, non è contestato l'oggetto dei lavori, pattuiti verbalmente, sia la loro ultimazione (v. al riguardo capitolo di prova n. 4 formulato dall'opponente).
La tesi di parte opponente, secondo cui si tratterebbe di lavori extra-preventivo pattuiti nell'ambito dello stesso rapporto contrattuale avente ad oggetto il rifacimento del tetto del fabbricato ad uso agricolo, non convince trattandosi di lavori inerenti a fabbricato diverso, e comunque non è dirimente alla luce del contendere, che riguarda la debenza degli importi fatturati in ragione dell'esistenza o meno di un accordo sui compensi e della presenza di vizi e difetti.
Con riguardo ai lavori inerenti al fabbricato ad uso abitativo, come visto non disciplinati in un contratto scritto, il CTU ha comunque ritenuto attendibili i lavori come indicati in atti, consistiti nella sostituzione della copertura attraverso la rimozione del manto meteorico in coppi, delle lastre sottocoppo e della listellatura posata sui puntoni a sostegno delle suddette lastre.
In corso di operazioni peritali è emerso che il precedente tetto fosse composto da manto meteorico in coppi. Il rifacimento eseguito dall'appaltatore ha invece previsto l'apposizione di tegole in cemento.
Ora, come per il rifacimento del tetto della cascina (su cui infra), anche in questo caso, le prescrizioni vigenti inerenti agli immobili siti in contesto storico impongono, in sede di rifacimento della
4 copertura, la riutilizzazione dei coppi piemontesi di recupero e non invece l'installazione di tegole in cemento.
Le prescrizioni vigenti prevedono inoltre che lavori di ristrutturazione di tal genere siano preceduti dal parere della Commissione Paesaggistica, atteso che il fabbricato è situato nell'area urbanistica
“Le cascine e le frazioni agricole”, che individua le costruzioni e gli impianti storici, prescrivendosi dunque un onere di conformazione delle attività di ristrutturazione ai rilievi della Commissione locale del ai sensi dell'art. 27 delle norme di attuazione del P.R.G.. Nel caso di specie il Parere, Parte_2 peraltro neanche prodotto in causa ma esibito al CTU solo durante le operazioni peritali, prescriveva che il manto di copertura in tegole di laterizio dovrà essere costituito da coppo di recupero sull'estradosso a vista e con la possibilità di usare il coppo in laterizio nuovo per il canale.
Prescrizione disattesa, evidentemente consapevolmente, in spregio a quanto richiesto dagli organi competenti ed al fine (che si trae dalle considerazioni del CTU) di ottenere un risparmio di spesa.
Va aggiunto che i lavori che hanno interessato il fabbricato ad uso abitativo risultano mancare di qualsivoglia titolo;
i lavori eseguiti sulla copertura del fabbricato agricolo, invece, sono stati eseguiti sulla base di una CILA e non del titolo effettivamente richiesto dalla legge, la SCIA.
La è prevista per la manutenzione ordinaria, la per la manutenzione straordinaria. CP_4 CP_5
Il CTU ha affermato che, essendo stata presentata una CILA per il rifacimento del manto di copertura di un fabbricato agricolo e non per il rifacimento completo di una copertura, l' on ha richiesto Pt_3 integrazioni in merito o richiesto di presentare SCIA anziché una CILA (pag. 7).
In sostanza, l'unico motivo per cui il Comune non ha sollevato rilievi all'assenza del titolo giusto è che le parti hanno volontariamente sottaciuto i reali lavori da eseguirsi che peraltro non erano limitati al fabbricato ad uso agricolo, ma si estendevano alla parte di fabbricato ad uso abitativo: si ritiene quindi che la , come presentata, non possa certo costituire titolo che giustifica la realizzazione CP_4 di lavori solo in parte difformi:
1. trattandosi di titolo diverso da quello previsto dalla legge, peraltro recante informazioni parziali e non idonee a far comprendere al che doveva esprimere il CP_6 proprio assenso, la reale portata dei lavori da eseguire;
2. era riferita solo a una parte dei lavori da eseguirsi che avrebbero interessato l'intero complesso immobiliare.
In generale, poi, i lavori che hanno interessato il fabbricato, in particolare quello ad uso agricolo, sono stati eseguiti dall'appaltatore in assenza di una idonea relazione strutturale della nuova copertura, essendo il progetto allegato alla , composto da due planimetrie dell'immobile, due planimetrie CP_4 della copertura ed una sezione dell'immobile che tuttavia non risulta coerente per forma e dimensioni alla realtà).
Non solo.
5 I lavori inerenti al fabbricato agricolo sono avvenuti anche difformemente da quanto inizialmente previsto dalle parti nel contratto.
Infatti, il contratto scritto prevedeva, come per legge, la posa di coppi precedentemente recuperati comprensiva la fornitura e posa dei ganci ad esse in acciaio ramato e l'utilizzo delle tegole esistenti
(v. CTU pag. 2).
Diversamente, la copertura del tetto dell'immobile ad uso agricolo – oltre che di quello della civile abitazione – è stata realizzata con tegole in cemento antichizzate che conferiscono un aspetto finto e non coerente al contesto (…) per un costo certamente inferiore al costo della copertura come originariamente pensata e prevista in preventivo e dal contratto di appalto (…) e discostandosi in maniera sensibile da quello che era l'obbiettivo prefissato in origine da entrambe le parti (v. CTU, pag 3).
Il gravissimo inadempimento dell'appaltatore è dunque evidente.
La gravità dell'inadempimento dell'appaltatore, e soprattutto la realizzazione di lavori in assenza di titolo edilizio richiesto dalla legge (del tutto mancante quanto ai lavori di rifacimento dell'abitazione e diverso da quello prescritto dalla legge quanto ai lavori del fabbricato agricolo, CILA prevista per le opere ordinarie, invece di SCIA richiesta per la manutenzione straordinaria), oltre che la loro realizzazione in palese, totale e volontaria difformità da quanto prescritto dalla Commissione
Paesaggistica, configurano un motivo di nullità del contratto, venendo sostanzialmente in rilievo una ipotesi di assenza di permesso /autorizzazione a eseguire i lavori stessi e precludono il riconoscimento del corrispettivo fatturato a saldo dei lavori (cfr. Cass. n. 30703/2018), come richiesto dall'appaltatore sia con la pretesa monitoria, sia con la fattura n. 15/2023 sebbene ancora non giudizialmente azionata.
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato e va accolta la domanda riconvenzionale dal committente opponente di accertamento che nulla è dovuto all'appaltatore con riguardo alla fattura n. 15/2023.
Il fatto che tali inadempimenti possano, in parte, essere attribuibili al progettista / direttore dei lavori non è ragione di esclusione della responsabilità dell'appaltatore (cfr. Cass. n. 20704/2021;
14650/2012), essendo detto soggetto chiamato a verificare l'esistenza dei presupposti di intervento, vale a dire l'esistenza dei permessi di costruire e delle relazioni strutturali inerenti ai lavori da eseguire, soprattutto nel caso in cui sia chiamato ad interventi su parti strutturali fondamentali, quali il tetto.
Si veda, peraltro, il contratto di appalto, lettera b) e c), ove l'appaltatore dichiarava di essere competente per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, assumendo a proprio rischio l'obbligazione di risultato della loro perfetta esecuzione, nonché di essere a conoscenza di tutta la normativa vigente in materia di costruzioni edilizie riferite all'opera che si andrà a realizzare, dei regolamenti della
6 città di Vercelli, nonché di tutta la normativa vigente in materia, comunque rilevante ai fini dell'opera.
Va anche rilevato che l'appaltatore, se anche “lasciato solo” dal direttore dei lavori, certamente era a conoscenza o comunque doveva conoscere, trattandosi di professionista, sia dell'assenza in loco e, quindi, delle omissioni professionali del direttore dei lavori, sia della necessità del titolo richiesto dalla legge per gli interventi pattuiti con il contratto, oltre che delle particolari regole edificatorie locali in contesti paesaggistici.
Significativo, peraltro, che l'appaltatore abbia autonomamente redatto, a valle dei lavori realizzati sul fabbricato ad uso abitativo, il computo metrico posto a fondamento della fattura: la circostanza conferma l'autonomia dell'appaltatore negli interventi realizzati e la sua responsabilità diretta per quanto eseguito.
Il CTU, all'udienza del 28/5/2025, ha confermato che, in nessuna delle doglianze mosse nella lettera del direttore dei lavori geom. , si può intravedere una contestazione riguardante la CP_3 esecuzione del rifacimento del tetto con tegole in cemento e non con coppi di recupero. Il fatto che il direttore dei lavori, stragiudizialmente, abbia contestato che gran parte dei coppi sarebbero stati depositati in adiacenza alla piattaforma del letame nelle vicinanze della cascina, diversamente da quanto ritenuto dall'opponente, non significa che egli abbia contestato l'esecuzione in modo difforme da quanto previsto in contratto e dalle norme vigenti;
allo stesso modo, le generica contestazione che detti coppi, per accordo, avrebbero dovuto essere riutilizzati non vale come specifica contestazione che il rifacimento concretamente realizzato dall'appaltatore aveva previsto l'utilizzo tegole in cemento e non di coppi di recupero.
Significativo, invece, che nell'atto introduttivo l'opponente non abbia contestato un tanto specifico, quanto grave ed evidente, profilo di inadempimento.
Il fatto poi:
- che i lavori di rifacimento del tetto del fabbricato ad uso abitazione non siano stati dedotti ad oggetto del contratto scritto di appalto ma sia stati (dichiaratamente dal committente) recepiti solo in accordo verbale riguardante lavori extra-preventivo;
- che detti lavori siano stati pagati, per lo più, senza corrispondente emissione di fattura, risultando invece quietanzati “a latere” da parte dell'appaltatore (v. meglio infra);
- che le parti abbiano concordemente pattuito che i lavori di rifacimento del manto di copertura del fabbricato ad uso agricolo dovessero avvenire in modo diverso da quanto inizialmente previsto nel contratto;
- che ciò sia avvenuto, tra gli altri motivi, in modo da consentire un risparmio di spesa;
7 sono tutti indizi gravi, precisi e concordanti dell'esistenza di un accordo tra committente e appaltatore e, quindi, di un concorso del committente nella realizzazione di lavori di ristrutturazione abusivi e comunque difformi dalle norme vigenti, come tali di per sé non a regola d'arte.
Il committente, nella comparsa conclusionale, ha chiesto il risarcimento del danno per dover sostenere i costi di rifacimento della copertura al fine di renderla conforme alle prescrizioni di legge;
nel contesto fattuale e indiziario appena descritto, la doglianza è manifestamente contraria a buona fede, avendo il committente acconsentito alla realizzazione di lavori non a regola d'arte. La domanda risarcitoria va quindi respinta.
Si reputa che il concorso del committente nella realizzazione del danno assorba anche gli inadempimenti non immediatamente riferibili alla realizzazione del manto di copertura in modo diverso dalle prescrizioni di legge (parere della Commissione Paesaggistica e prescrizioni imposte dal Comune di Vercelli), vale a dire i profili di contestazione mossi dal direttore dei lavori, geom.
, e le ulteriori inesattezze accertate dal CTU (esistenza di quattro puntoni di diversa CP_3 dimensione per un valore di spesa di ripristino pari a euro 6.900 oltre IVA;
diversa quota delle gronde e della copertura;
rialzo derivante da riporti di nuova muratura in parte lasciata a vista ed in parte intonacata;
realizzazione errata della testa degli elementi orizzontali delle capriate che fuoriesce di alcuni centimetri dal perimetro della muratura di “rivestimento” dei nodi di appoggio delle capriate per una spesa di ripristino di euro 350,00 oltre IVA;
realizzazione della nuova perlinatura eseguita verso sud nelle vicinanze della perlinatura della adiacente abitazione non perfettamente allineata a quella preesistente per una spesa di ripristino pari a euro 250,00 oltre IVA): si tratta, infatti, di lavori che non avrebbero comunque dovuto essere realizzati, vista l'assenza dei titoli necessari alla realizzazione degli interventi.
Il danno dedotto dall'opponente, consistito nel danneggiamento della antenna dell'immobile di civile abitazione in conseguenza di fatto dell'appaltatore, non è adeguatamente provato;
il capitolo di prova n. 8 è generico e valutativo.
L'opponente ha contestato l'inadempimento dell'appaltatore anche per l'errata realizzazione della finitura tra la copertura del fabbricato agricolo e la casa adiacente, ritenuta causa delle infiltrazioni verificatesi nell'abitazione ed emerse solo dopo alcuni temporali occorsi nel 2023.
Secondo quanto precisato dal CTU all'udienza del 28/5/2025, dette infiltrazioni non sono dovute all'errata realizzazione del faldale o della diversa tipologia della copertura;
peraltro, avendo il CTU fatto il sopralluogo dopo un anno circa dall'ultimazione dei lavori, non è possibile accertare se le macchie di umidità (come da foto 8 della CTU) siano riconducibili, anche temporalmente, all'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore, ovvero se fossero ivi già presenti.
La contestazione è, quindi, infondata.
8 Quanto alla circostanza dell'intervenuta corresponsione, da parte del committente, della somma di euro 61.000 per tutti i lavori eseguiti dall'appaltatore, essa va ritenuta provata.
Gli importi risultano indicati nella ricevuta sottoscritta dal legale rappresentate di (doc. 5 CP_1 fasc. opponente) e corrispondono, solo in parte, agli importi fatturati.
Infatti, in detta ricevuta si dà atto
- di un pagamento a mezzo assegno di euro 20.000 avvenuto il 7/6/2023: data e importo corrispondono ai dati di cui alla fattura n. 7/2023 (doc. 8 fasc. convenuto);
- di un pagamento a mezzo assegno di euro 20.000 avvenuto il 11/7/2023: data e importo corrispondono ai dati della fattura n. 8/2023 (doc. 9 fasc. convenuto).
La ricevuta, poi, reca quietanza di pagamento in contanti per euro 21.000, ricevuto il 27/6/2023.
Parte convenuta, almeno negli atti introduttivi, non ha specificamente contestato l'intervenuta quietanza: specifica contestazione non può, infatti, essere ritenuta la generica contestazione di non aver ricevuto tali importi. Si consideri, infatti, di contro, che la quietanza reca una firma apposta a mano a titolo di ricevuta, non tempestivamente disconosciuta da parte convenuta.
Parte convenuta ha poi sostenuto che, non avendo il difensore dell'opponente - contestualmente alle contestazioni stragiudiziali del 6/9/2023 (doc. 8 fasc. opponente) - contestato anche l'incasso della somma di euro 20.000 in contanti, ciò significherebbe che tale pagamento non è avvenuto.
Tale ricostruzione in fatto non può essere accolta, visto che, nella citata lettera stragiudiziale, non si parla neanche degli altri pagamenti eseguiti da parte opponente, eppure pacificamente avvenuti, fatturati e non contestati.
La tesi della contraffazione della quietanza - a cui sarebbe stato apposto il numero 2 davanti al numero
1 (al fine di far apparire che il pagamento sarebbe avvenuto nella maggior misura di euro 21.000 e non di euro 1.000, invece pacifico e oggetto di fattura n. 10/2023) - oltre che tardiva, è essenzialmente generica e priva di riscontro, a fronte dell'elemento di prova prevalente, rappresentato dal mancato tempestivo e specifico disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla quietanza di pagamento.
In ragione di quanto sopra, avendo parte opposta corrisposto la somma di euro 21.000,00 a fronte dell'esecuzione di lavori, per l'abitazione, dal valore di euro 15.237,39 come accertato in CTU, peraltro realizzati non a regola d'arte, va accolta la domanda dell'opponente di ottenere la restituzione di euro 5.762,61 quale maggiore somma versata, in assenza di contratto, rispetto al valore dei lavori realmente eseguiti.
Non può essere riconosciuta al committente la spesa per aver dovuto incaricare impresa per lo smaltimento dei rifiuti, visto che il preventivo del convenuto non aveva previsto lo smaltimento delle macerie provenienti dalla rimozione della copertura ma solo l'accatastamento dei materiali a terra (v.
CTU pag. 6).
9 Non provata è la domanda di ulteriore risarcimento danni formulata da parte convenuta con riguardo alla vendita di risone a condizioni economiche meno favorevoli. In particolare, non è provato il nesso di causa tra inadempimento dell'appaltatore e danno: infatti, premesso che la sola mail prodotta dall'opponente sub doc. 12 non è adeguato principio di prova di tutti gli elementi essenziali del contratto sottoscritto dall' con terzi, in ogni caso va rilevato che il fatto stesso che Parte_1 le parti, oltre al rifacimento del manto di copertura del fabbricato agricolo, avessero pattuito ulteriori lavori sulla copertura dell'abitazione è dimostrazione della necessità di estendere il termine contrattuale di ultimazione di essi e, quindi, della consapevolezza del committente circa la possibilità di uno slittamento dei tempi di rilascio del cantiere, con la conseguenza che la scelta di contrarre un debito per un altro contratto (consegna di un certo quantitativo di risone entro una certa data) non è di per sé imputabile all'appaltatore. In tale contesto, il capitolo di prova n. 6 (nel periodo maggio – luglio 2023 il cortile della cascina in Vercelli era interamente occupato dal Parte_1 cantiere di e tale impediva il passaggio dei mezzi agricoli e dei camion normalmente CP_1 utilizzati per il carico del risone) è peraltro anche valutativo e inerisce a circostanze che, ove effettivamente avvenute, ben avrebbero potuto essere provate a mezzo fotografie e, quindi, documentalmente, senza lasciare al giudizio dei testi la conferma dell'esistenza di impedimento totale o parziale al transito di merci.
La causa è adeguatamente istruita alla luce dell'istruttoria espletata, irrilevanti ai fini del decidere le ulteriori istanze di prova come reiterate dalle parti.
Le spese di lite sono compensate al 50 %, tenuto conto di profili di infondatezza di alcune tesi sostenute anche dall'opponente (compensi pattuiti verbalmente per euro 9.200 oltre iva), oltre che del concorso del committente nell'esecuzione di lavori non a regola d'arte e del rigetto della domanda riconvenzionale di danni.
Per il resto le spese sono liquidate come in dispositivo, secondo parametri medi ex d.m. 55/2014 in base al valore della controversia.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 494/2023;
- condanna a restituire a Controparte_1 [...] la somma di euro 5.762,61; Parte_1
- dichiara che nulla è dovuto da parte opponente a saldo della fattura n. 15/2023;
10 - condanna parte opposta a corrispondere a parte opponente, a titolo di spese di lite, la somma di euro 2.600,00 oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA;
- pone il 50 % delle spese di CTU, come liquidate in data 29/11/2024, definitivamente in capo a parte convenuta;
- compensa per il 50 % le spese di lite e di CTU.
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura in sede per le valutazioni di competenza ex art. 181 d. lgs. 42/2004 e art. 44 d.p.r. 380/2001, visto quanto emerso in sede di CTU in merito alla ristrutturazione avvenuta in difformità alle prescrizioni della Commissione Paesaggistica e senza i titoli edilizi.
Vercelli, 10 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
In persona del Giudice, dott. Elisa Trotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1896 /2023 promossa
DA
, con sede in Parte_1
Vercelli, fraz. Brarola, p. Iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Brigitta Sarasso (cod. fisc. ) ed elettivamente domiciliata in Vercelli, via P. CodiceFiscale_2
Lucca n. 1, Email_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(c.f. , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Asigliano Vercellese, via Costanzana 10 / Ccon l'avv. Davide Balzaretti, presso il cui studio in
Vercelli, via Gattinara 1, è elettivamente domiciliata;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da verbale di udienza del 9/7/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 494 emesso il 26/9/2023 il Tribunale di Vercelli, su ricorso di
[...]
(da ora, , ingiungeva ad Controparte_1 CP_1 Parte_1 il pagamento di euro 24.249,04 (iva inclusa al 10 %) a saldo della fattura
[...]
n. 12 del 7/8/2023, per corrispettivo dovuto in esecuzione del contratto di appalto avente ad oggetto lavori di rifacimento della copertura dell'immobile adibito ad abitazione del committente,
[...]
, sito in Vercelli, fraz. Brarola, Parte_1 Parte_1
1 Proponeva opposizione (da ora, Parte_1 Pt_1
), chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. L'opponente:
[...]
- asseriva che il contratto di appalto, stipulato tra le parti in data 11/3/2023, aveva riguardato in realtà il rifacimento della copertura in coppi del fabbricato ad uso agricolo, confinante con l'immobile adibito ad abitazione, quest'ultimo interessato da rifacimento del manto di copertura, pattuiti solo extra-preventivo;
- deduceva che, mentre per il rifacimento del tetto del fabbricato agricolo, si era pattuito il corrispettivo di euro 53.000 oltre iva, per il rifacimento del tetto dell'abitazione era stato pattuito il corrispettivo di euro 9.200 oltre iva, scontati a euro 8.800 oltre iva, e non già le sproporzionate somme indicate nella fattura azionata;
- aggiungeva che il committente in relazione a tutte dette opere, aveva già versato CP_2 la somma di euro 41.000 iva inclusa, fatturata, oltre e euro 21.000, non fatturati ma quietanzati;
- sosteneva che, a fronte del versamento della somma complessiva di euro 62.000 su un corrispettivo totale dovuto per il rifacimento del tetto sia del fabbricato agricolo che dell'abitazione di euro 67.980,00 ivi inclusa, l'appaltatore era invece risultato inadempiente, avendo iniziato i lavori in ritardo ed avendoli eseguiti male, come da contestazioni già mosse in sede stragiudiziale dal direttore dei lavori, geom. . Controparte_3
In ragione di tali motivi, l'opponente chiedeva la riduzione del corrispettivo dell'appalto e quindi mediante accertamento che nulla era dovuto il saldo della fattura n. 12/2023 per euro 24.249,04 azionata in via monitoria.
In via riconvenzionale, parte opponente riteneva parimenti non dovuto il saldo della fattura n. 15/2023 di euro 15.147,00, non ancora giudizialmente azionata dall'appaltatore ma riferita al rifacimento della copertura del tetto del fabbricato rurale;
chiedeva inoltre la restituzione dei corrispettivi versati in eccedenza rispetto ai reali lavori realmente eseguiti per il rifacimento del tetto di civile abitazione e la condanna della convenuta al risarcimento del danno nella misura di euro 17.000, pari al maggior prezzo che avrebbe potuto realizzare dalla vendita di risone ad un terzo che non si era perfezionata a causa del ritardo dell'appaltatore nell'ultimazione dei lavori.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo che i lavori CP_1 inerenti al tetto dell'abitazione non erano lavori extra-preventivo, ma lavori pattuiti in diverso contratto stipulato oralmente, in cui le parti avevano inteso fare riferimento ai prezzi medi praticati in materia di carpenteria, poi effettivamente recepiti nella fattura azionata in via monitoria.
2 Parte convenuta contestava inoltre ogni addebito di inadempimento, dichiarava di non aver mai incassato dal committente importi non fatturati e chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale di danni.
Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c, veniva espletata CTU.
All'udienza del 23/4/2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione per poi essere rimessa in istruttoria al fine di formulare chiarimenti al CTU. In quella sede, veniva formulata proposta conciliativa, non accettata da parte convenuta opposta.
All'udienza del 9/7/2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con riserva di deposito entro trenta giorni.
In diritto, l'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata con le precisazioni che seguono.
Il complesso immobiliare per cui è causa è composto da un fabbricato ad uso agricolo e da un confinante immobile di civile abitazione.
Il contratto di appalto, sottoscritto e prodotto in atti, è relativo ai lavori di rifacimento del tetto del fabbricato ad uso agricolo.
Secondo parte opponente, sempre nell'ambito dello stesso rapporto contrattuale, le parti avrebbero pattuito lavori extra relativamente al rifacimento del tetto del fabbricato ad uso abitazione, stabilendo un corrispettivo dovuto all'appaltatore di euro 9.200 oltre iva, scontato - verbalmente - ad euro
8.800,00 oltre iva.
Secondo parte convenuta, invece, tale secondo accordo confluiva in un diverso e autonomo contratto, in relazione al quale le parti, verbalmente, avevano pattuito l'applicazione di prezzi di mercato, poi effettivamente recepiti dall'appaltatore nella fattura azionata in via monitoria per euro 22.953,67 oltre iva.
Oggetto del contendere sono due questioni:
- la prima inerente al credito fatto valere dall'appaltatore per le opere eseguite sull'immobile adibito ad abitazione, credito recepito nel decreto ingiuntivo opposto e contestato dall'opponente in quanto relativo a lavori non eseguiti o mal eseguiti, e comunque recante importi sproporzionati sia rispetto a quanto concordato, sia rispetto ai prezzi di mercato;
riguardo a tali lavori, l'opponente contesta l'esecuzione non a regola d'arte, come sarebbe confermato dalla presenza di infiltrazioni nell'abitazione, scoperte in conseguenza dei forti temporali del 2023;
- la seconda, dedotta dall'opponente in via riconvenzionale, inerente alla debenza di diversa fattura, non ancora azionata da parte opposta in via giudiziale, relativa al saldo dei lavori riguardanti il fabbricato rurale;
anche tale credito è contestato, sostenendo l'opponente l'esistenza di vizi e difetti (n. 4 puntoni del tetto sono di dimensione inferiore ai restanti;
3 errato posizionamento di una trave di banchina, posizionata in obliquo lungo la pendenza della falda del tetto anziché poggiare in orizzontale sul muro perimetrale come da progetto;
omessa installazione dei saettoni della capriata del tetto, secondo quanto indicato nel progetto oltre che nelle tavole grafiche consegnate all'appaltatore dalla impresa fornitrice del materiale, dall'innalzamento di alcuni pilastri della tettoia con mattoni forati anziché pieni;
abbandono del cantiere senza smaltire le macerie, come invece previsto dall'art. 10 del contratto) per cui sussisterebbe il diritto dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1668 c. 1 c.c., ad ottenere la riduzione proporzionale del corrispettivo dell'appalto e quindi, in sostanza, a non pagare la fattura emessa a saldo dall'appaltatore.
Va affrontata preliminarmente la questione dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, che, come visto, ha esteso il tema del contendere ai lavori di rifacimento del tetto del fabbricato agricolo mediante domanda di accertamento negativo del credito per corrispettivo dell'appalto.
Diversamente da quanto eccepito da parte convenuta, la domanda riconvenzionale è ammissibile, trattandosi di questione pur sempre inerente al più ampio rapporto contrattuale intercorso tra le parti e dovendosi valorizzare il principio di concentrazione processuale ed effettività della tutela giurisdizionale.
Ciò posto, partendo dalla pretesa monitoria, è pacifico che essa riguardi esclusivamente i lavori di rifacimento del tetto del fabbricato di civile abitazione.
In relazione a tali lavori, non è contestato l'oggetto dei lavori, pattuiti verbalmente, sia la loro ultimazione (v. al riguardo capitolo di prova n. 4 formulato dall'opponente).
La tesi di parte opponente, secondo cui si tratterebbe di lavori extra-preventivo pattuiti nell'ambito dello stesso rapporto contrattuale avente ad oggetto il rifacimento del tetto del fabbricato ad uso agricolo, non convince trattandosi di lavori inerenti a fabbricato diverso, e comunque non è dirimente alla luce del contendere, che riguarda la debenza degli importi fatturati in ragione dell'esistenza o meno di un accordo sui compensi e della presenza di vizi e difetti.
Con riguardo ai lavori inerenti al fabbricato ad uso abitativo, come visto non disciplinati in un contratto scritto, il CTU ha comunque ritenuto attendibili i lavori come indicati in atti, consistiti nella sostituzione della copertura attraverso la rimozione del manto meteorico in coppi, delle lastre sottocoppo e della listellatura posata sui puntoni a sostegno delle suddette lastre.
In corso di operazioni peritali è emerso che il precedente tetto fosse composto da manto meteorico in coppi. Il rifacimento eseguito dall'appaltatore ha invece previsto l'apposizione di tegole in cemento.
Ora, come per il rifacimento del tetto della cascina (su cui infra), anche in questo caso, le prescrizioni vigenti inerenti agli immobili siti in contesto storico impongono, in sede di rifacimento della
4 copertura, la riutilizzazione dei coppi piemontesi di recupero e non invece l'installazione di tegole in cemento.
Le prescrizioni vigenti prevedono inoltre che lavori di ristrutturazione di tal genere siano preceduti dal parere della Commissione Paesaggistica, atteso che il fabbricato è situato nell'area urbanistica
“Le cascine e le frazioni agricole”, che individua le costruzioni e gli impianti storici, prescrivendosi dunque un onere di conformazione delle attività di ristrutturazione ai rilievi della Commissione locale del ai sensi dell'art. 27 delle norme di attuazione del P.R.G.. Nel caso di specie il Parere, Parte_2 peraltro neanche prodotto in causa ma esibito al CTU solo durante le operazioni peritali, prescriveva che il manto di copertura in tegole di laterizio dovrà essere costituito da coppo di recupero sull'estradosso a vista e con la possibilità di usare il coppo in laterizio nuovo per il canale.
Prescrizione disattesa, evidentemente consapevolmente, in spregio a quanto richiesto dagli organi competenti ed al fine (che si trae dalle considerazioni del CTU) di ottenere un risparmio di spesa.
Va aggiunto che i lavori che hanno interessato il fabbricato ad uso abitativo risultano mancare di qualsivoglia titolo;
i lavori eseguiti sulla copertura del fabbricato agricolo, invece, sono stati eseguiti sulla base di una CILA e non del titolo effettivamente richiesto dalla legge, la SCIA.
La è prevista per la manutenzione ordinaria, la per la manutenzione straordinaria. CP_4 CP_5
Il CTU ha affermato che, essendo stata presentata una CILA per il rifacimento del manto di copertura di un fabbricato agricolo e non per il rifacimento completo di una copertura, l' on ha richiesto Pt_3 integrazioni in merito o richiesto di presentare SCIA anziché una CILA (pag. 7).
In sostanza, l'unico motivo per cui il Comune non ha sollevato rilievi all'assenza del titolo giusto è che le parti hanno volontariamente sottaciuto i reali lavori da eseguirsi che peraltro non erano limitati al fabbricato ad uso agricolo, ma si estendevano alla parte di fabbricato ad uso abitativo: si ritiene quindi che la , come presentata, non possa certo costituire titolo che giustifica la realizzazione CP_4 di lavori solo in parte difformi:
1. trattandosi di titolo diverso da quello previsto dalla legge, peraltro recante informazioni parziali e non idonee a far comprendere al che doveva esprimere il CP_6 proprio assenso, la reale portata dei lavori da eseguire;
2. era riferita solo a una parte dei lavori da eseguirsi che avrebbero interessato l'intero complesso immobiliare.
In generale, poi, i lavori che hanno interessato il fabbricato, in particolare quello ad uso agricolo, sono stati eseguiti dall'appaltatore in assenza di una idonea relazione strutturale della nuova copertura, essendo il progetto allegato alla , composto da due planimetrie dell'immobile, due planimetrie CP_4 della copertura ed una sezione dell'immobile che tuttavia non risulta coerente per forma e dimensioni alla realtà).
Non solo.
5 I lavori inerenti al fabbricato agricolo sono avvenuti anche difformemente da quanto inizialmente previsto dalle parti nel contratto.
Infatti, il contratto scritto prevedeva, come per legge, la posa di coppi precedentemente recuperati comprensiva la fornitura e posa dei ganci ad esse in acciaio ramato e l'utilizzo delle tegole esistenti
(v. CTU pag. 2).
Diversamente, la copertura del tetto dell'immobile ad uso agricolo – oltre che di quello della civile abitazione – è stata realizzata con tegole in cemento antichizzate che conferiscono un aspetto finto e non coerente al contesto (…) per un costo certamente inferiore al costo della copertura come originariamente pensata e prevista in preventivo e dal contratto di appalto (…) e discostandosi in maniera sensibile da quello che era l'obbiettivo prefissato in origine da entrambe le parti (v. CTU, pag 3).
Il gravissimo inadempimento dell'appaltatore è dunque evidente.
La gravità dell'inadempimento dell'appaltatore, e soprattutto la realizzazione di lavori in assenza di titolo edilizio richiesto dalla legge (del tutto mancante quanto ai lavori di rifacimento dell'abitazione e diverso da quello prescritto dalla legge quanto ai lavori del fabbricato agricolo, CILA prevista per le opere ordinarie, invece di SCIA richiesta per la manutenzione straordinaria), oltre che la loro realizzazione in palese, totale e volontaria difformità da quanto prescritto dalla Commissione
Paesaggistica, configurano un motivo di nullità del contratto, venendo sostanzialmente in rilievo una ipotesi di assenza di permesso /autorizzazione a eseguire i lavori stessi e precludono il riconoscimento del corrispettivo fatturato a saldo dei lavori (cfr. Cass. n. 30703/2018), come richiesto dall'appaltatore sia con la pretesa monitoria, sia con la fattura n. 15/2023 sebbene ancora non giudizialmente azionata.
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato e va accolta la domanda riconvenzionale dal committente opponente di accertamento che nulla è dovuto all'appaltatore con riguardo alla fattura n. 15/2023.
Il fatto che tali inadempimenti possano, in parte, essere attribuibili al progettista / direttore dei lavori non è ragione di esclusione della responsabilità dell'appaltatore (cfr. Cass. n. 20704/2021;
14650/2012), essendo detto soggetto chiamato a verificare l'esistenza dei presupposti di intervento, vale a dire l'esistenza dei permessi di costruire e delle relazioni strutturali inerenti ai lavori da eseguire, soprattutto nel caso in cui sia chiamato ad interventi su parti strutturali fondamentali, quali il tetto.
Si veda, peraltro, il contratto di appalto, lettera b) e c), ove l'appaltatore dichiarava di essere competente per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, assumendo a proprio rischio l'obbligazione di risultato della loro perfetta esecuzione, nonché di essere a conoscenza di tutta la normativa vigente in materia di costruzioni edilizie riferite all'opera che si andrà a realizzare, dei regolamenti della
6 città di Vercelli, nonché di tutta la normativa vigente in materia, comunque rilevante ai fini dell'opera.
Va anche rilevato che l'appaltatore, se anche “lasciato solo” dal direttore dei lavori, certamente era a conoscenza o comunque doveva conoscere, trattandosi di professionista, sia dell'assenza in loco e, quindi, delle omissioni professionali del direttore dei lavori, sia della necessità del titolo richiesto dalla legge per gli interventi pattuiti con il contratto, oltre che delle particolari regole edificatorie locali in contesti paesaggistici.
Significativo, peraltro, che l'appaltatore abbia autonomamente redatto, a valle dei lavori realizzati sul fabbricato ad uso abitativo, il computo metrico posto a fondamento della fattura: la circostanza conferma l'autonomia dell'appaltatore negli interventi realizzati e la sua responsabilità diretta per quanto eseguito.
Il CTU, all'udienza del 28/5/2025, ha confermato che, in nessuna delle doglianze mosse nella lettera del direttore dei lavori geom. , si può intravedere una contestazione riguardante la CP_3 esecuzione del rifacimento del tetto con tegole in cemento e non con coppi di recupero. Il fatto che il direttore dei lavori, stragiudizialmente, abbia contestato che gran parte dei coppi sarebbero stati depositati in adiacenza alla piattaforma del letame nelle vicinanze della cascina, diversamente da quanto ritenuto dall'opponente, non significa che egli abbia contestato l'esecuzione in modo difforme da quanto previsto in contratto e dalle norme vigenti;
allo stesso modo, le generica contestazione che detti coppi, per accordo, avrebbero dovuto essere riutilizzati non vale come specifica contestazione che il rifacimento concretamente realizzato dall'appaltatore aveva previsto l'utilizzo tegole in cemento e non di coppi di recupero.
Significativo, invece, che nell'atto introduttivo l'opponente non abbia contestato un tanto specifico, quanto grave ed evidente, profilo di inadempimento.
Il fatto poi:
- che i lavori di rifacimento del tetto del fabbricato ad uso abitazione non siano stati dedotti ad oggetto del contratto scritto di appalto ma sia stati (dichiaratamente dal committente) recepiti solo in accordo verbale riguardante lavori extra-preventivo;
- che detti lavori siano stati pagati, per lo più, senza corrispondente emissione di fattura, risultando invece quietanzati “a latere” da parte dell'appaltatore (v. meglio infra);
- che le parti abbiano concordemente pattuito che i lavori di rifacimento del manto di copertura del fabbricato ad uso agricolo dovessero avvenire in modo diverso da quanto inizialmente previsto nel contratto;
- che ciò sia avvenuto, tra gli altri motivi, in modo da consentire un risparmio di spesa;
7 sono tutti indizi gravi, precisi e concordanti dell'esistenza di un accordo tra committente e appaltatore e, quindi, di un concorso del committente nella realizzazione di lavori di ristrutturazione abusivi e comunque difformi dalle norme vigenti, come tali di per sé non a regola d'arte.
Il committente, nella comparsa conclusionale, ha chiesto il risarcimento del danno per dover sostenere i costi di rifacimento della copertura al fine di renderla conforme alle prescrizioni di legge;
nel contesto fattuale e indiziario appena descritto, la doglianza è manifestamente contraria a buona fede, avendo il committente acconsentito alla realizzazione di lavori non a regola d'arte. La domanda risarcitoria va quindi respinta.
Si reputa che il concorso del committente nella realizzazione del danno assorba anche gli inadempimenti non immediatamente riferibili alla realizzazione del manto di copertura in modo diverso dalle prescrizioni di legge (parere della Commissione Paesaggistica e prescrizioni imposte dal Comune di Vercelli), vale a dire i profili di contestazione mossi dal direttore dei lavori, geom.
, e le ulteriori inesattezze accertate dal CTU (esistenza di quattro puntoni di diversa CP_3 dimensione per un valore di spesa di ripristino pari a euro 6.900 oltre IVA;
diversa quota delle gronde e della copertura;
rialzo derivante da riporti di nuova muratura in parte lasciata a vista ed in parte intonacata;
realizzazione errata della testa degli elementi orizzontali delle capriate che fuoriesce di alcuni centimetri dal perimetro della muratura di “rivestimento” dei nodi di appoggio delle capriate per una spesa di ripristino di euro 350,00 oltre IVA;
realizzazione della nuova perlinatura eseguita verso sud nelle vicinanze della perlinatura della adiacente abitazione non perfettamente allineata a quella preesistente per una spesa di ripristino pari a euro 250,00 oltre IVA): si tratta, infatti, di lavori che non avrebbero comunque dovuto essere realizzati, vista l'assenza dei titoli necessari alla realizzazione degli interventi.
Il danno dedotto dall'opponente, consistito nel danneggiamento della antenna dell'immobile di civile abitazione in conseguenza di fatto dell'appaltatore, non è adeguatamente provato;
il capitolo di prova n. 8 è generico e valutativo.
L'opponente ha contestato l'inadempimento dell'appaltatore anche per l'errata realizzazione della finitura tra la copertura del fabbricato agricolo e la casa adiacente, ritenuta causa delle infiltrazioni verificatesi nell'abitazione ed emerse solo dopo alcuni temporali occorsi nel 2023.
Secondo quanto precisato dal CTU all'udienza del 28/5/2025, dette infiltrazioni non sono dovute all'errata realizzazione del faldale o della diversa tipologia della copertura;
peraltro, avendo il CTU fatto il sopralluogo dopo un anno circa dall'ultimazione dei lavori, non è possibile accertare se le macchie di umidità (come da foto 8 della CTU) siano riconducibili, anche temporalmente, all'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore, ovvero se fossero ivi già presenti.
La contestazione è, quindi, infondata.
8 Quanto alla circostanza dell'intervenuta corresponsione, da parte del committente, della somma di euro 61.000 per tutti i lavori eseguiti dall'appaltatore, essa va ritenuta provata.
Gli importi risultano indicati nella ricevuta sottoscritta dal legale rappresentate di (doc. 5 CP_1 fasc. opponente) e corrispondono, solo in parte, agli importi fatturati.
Infatti, in detta ricevuta si dà atto
- di un pagamento a mezzo assegno di euro 20.000 avvenuto il 7/6/2023: data e importo corrispondono ai dati di cui alla fattura n. 7/2023 (doc. 8 fasc. convenuto);
- di un pagamento a mezzo assegno di euro 20.000 avvenuto il 11/7/2023: data e importo corrispondono ai dati della fattura n. 8/2023 (doc. 9 fasc. convenuto).
La ricevuta, poi, reca quietanza di pagamento in contanti per euro 21.000, ricevuto il 27/6/2023.
Parte convenuta, almeno negli atti introduttivi, non ha specificamente contestato l'intervenuta quietanza: specifica contestazione non può, infatti, essere ritenuta la generica contestazione di non aver ricevuto tali importi. Si consideri, infatti, di contro, che la quietanza reca una firma apposta a mano a titolo di ricevuta, non tempestivamente disconosciuta da parte convenuta.
Parte convenuta ha poi sostenuto che, non avendo il difensore dell'opponente - contestualmente alle contestazioni stragiudiziali del 6/9/2023 (doc. 8 fasc. opponente) - contestato anche l'incasso della somma di euro 20.000 in contanti, ciò significherebbe che tale pagamento non è avvenuto.
Tale ricostruzione in fatto non può essere accolta, visto che, nella citata lettera stragiudiziale, non si parla neanche degli altri pagamenti eseguiti da parte opponente, eppure pacificamente avvenuti, fatturati e non contestati.
La tesi della contraffazione della quietanza - a cui sarebbe stato apposto il numero 2 davanti al numero
1 (al fine di far apparire che il pagamento sarebbe avvenuto nella maggior misura di euro 21.000 e non di euro 1.000, invece pacifico e oggetto di fattura n. 10/2023) - oltre che tardiva, è essenzialmente generica e priva di riscontro, a fronte dell'elemento di prova prevalente, rappresentato dal mancato tempestivo e specifico disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla quietanza di pagamento.
In ragione di quanto sopra, avendo parte opposta corrisposto la somma di euro 21.000,00 a fronte dell'esecuzione di lavori, per l'abitazione, dal valore di euro 15.237,39 come accertato in CTU, peraltro realizzati non a regola d'arte, va accolta la domanda dell'opponente di ottenere la restituzione di euro 5.762,61 quale maggiore somma versata, in assenza di contratto, rispetto al valore dei lavori realmente eseguiti.
Non può essere riconosciuta al committente la spesa per aver dovuto incaricare impresa per lo smaltimento dei rifiuti, visto che il preventivo del convenuto non aveva previsto lo smaltimento delle macerie provenienti dalla rimozione della copertura ma solo l'accatastamento dei materiali a terra (v.
CTU pag. 6).
9 Non provata è la domanda di ulteriore risarcimento danni formulata da parte convenuta con riguardo alla vendita di risone a condizioni economiche meno favorevoli. In particolare, non è provato il nesso di causa tra inadempimento dell'appaltatore e danno: infatti, premesso che la sola mail prodotta dall'opponente sub doc. 12 non è adeguato principio di prova di tutti gli elementi essenziali del contratto sottoscritto dall' con terzi, in ogni caso va rilevato che il fatto stesso che Parte_1 le parti, oltre al rifacimento del manto di copertura del fabbricato agricolo, avessero pattuito ulteriori lavori sulla copertura dell'abitazione è dimostrazione della necessità di estendere il termine contrattuale di ultimazione di essi e, quindi, della consapevolezza del committente circa la possibilità di uno slittamento dei tempi di rilascio del cantiere, con la conseguenza che la scelta di contrarre un debito per un altro contratto (consegna di un certo quantitativo di risone entro una certa data) non è di per sé imputabile all'appaltatore. In tale contesto, il capitolo di prova n. 6 (nel periodo maggio – luglio 2023 il cortile della cascina in Vercelli era interamente occupato dal Parte_1 cantiere di e tale impediva il passaggio dei mezzi agricoli e dei camion normalmente CP_1 utilizzati per il carico del risone) è peraltro anche valutativo e inerisce a circostanze che, ove effettivamente avvenute, ben avrebbero potuto essere provate a mezzo fotografie e, quindi, documentalmente, senza lasciare al giudizio dei testi la conferma dell'esistenza di impedimento totale o parziale al transito di merci.
La causa è adeguatamente istruita alla luce dell'istruttoria espletata, irrilevanti ai fini del decidere le ulteriori istanze di prova come reiterate dalle parti.
Le spese di lite sono compensate al 50 %, tenuto conto di profili di infondatezza di alcune tesi sostenute anche dall'opponente (compensi pattuiti verbalmente per euro 9.200 oltre iva), oltre che del concorso del committente nell'esecuzione di lavori non a regola d'arte e del rigetto della domanda riconvenzionale di danni.
Per il resto le spese sono liquidate come in dispositivo, secondo parametri medi ex d.m. 55/2014 in base al valore della controversia.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 494/2023;
- condanna a restituire a Controparte_1 [...] la somma di euro 5.762,61; Parte_1
- dichiara che nulla è dovuto da parte opponente a saldo della fattura n. 15/2023;
10 - condanna parte opposta a corrispondere a parte opponente, a titolo di spese di lite, la somma di euro 2.600,00 oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA;
- pone il 50 % delle spese di CTU, come liquidate in data 29/11/2024, definitivamente in capo a parte convenuta;
- compensa per il 50 % le spese di lite e di CTU.
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura in sede per le valutazioni di competenza ex art. 181 d. lgs. 42/2004 e art. 44 d.p.r. 380/2001, visto quanto emerso in sede di CTU in merito alla ristrutturazione avvenuta in difformità alle prescrizioni della Commissione Paesaggistica e senza i titoli edilizi.
Vercelli, 10 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
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