CASS
Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
Massime • 1
Non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta in relazione a più reati nel caso in cui sia dichiarata l'estinzione per prescrizione di taluni soltanto di essi, pur se autonomamente idonei a legittimare l'adozione di misura cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il diniego del diritto alla riparazione, disposto sul rilievo dell'avvenuta assoluzione dell'imputato per taluni dei reati per i quali era stato emesso il titolo cautelare e del suo contestuale proscioglimento dai reati residui per intervenuta prescrizione, maturata successivamente all'adozione della misura cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/01/2024, n. 8300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8300 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS, che ha chiesto il rigettodel ricorso;
letta la memoria del 3.12.23 dell'Avvocatura dello Stato, n.q. di difensore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8300 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 10/01/2024 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di ZA ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di VE GR, in relazione al periodo di sottoposizione della medesima alla misura degli arresti domiciliari applicatale dal G.I.P. del Tribunale di Firenze dall'Il settembre 2013 al 20 gennaio 2014 per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992 convertito in I. n. 356 del 1992 e 7 I. n. 203 del 1991, concernenti l'intestazione fittizia di vari beni ed attività commerciali. In relazione a tale addebito il Tribunale del riesame di Firenze confermata la misura cautelare. Con sentenza del 13 marzo 2013, la Corte di cassazione dichiarava l'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze edisponeva trasmettersi gli atti alla Procura della pubblica presso il Tribunale di ZA. La Procura territorialmente competente presentava una nuova richiesta ex art. 27 cod. proc. pen., al fine di ottenere la rinnovazione della misura cautelare prece- dentemente disposta a carico dell'istante e dei coimputati;
il G.I.P. presso il Tribunale di ZA non applicava misura cautelare nei confronti della VE ed emetteva solo un provvedimento di sequestro preventivo di beni mobili ed immobili, conti cor- renti nonché delle quote societarie ad essa riconducibili. Con sentenza del 30 gennaio 2015, il G.U.P. del Tribunale di ZA condan- nava la VE in ordine al delitto di cui al capo 1), previa esclusione dell'aggra- vante di cui all'art. 7 L. 203 del 1991, alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclu- sione, limitatamente ad alcune delle intestazioni fittizie in contestazione, mentre in relazione alla fittizia intestazione delle società "Il NO s.r.l." ed "Argifa Costru- zioni s.r.l." dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Con sentenza del 27 giugno 2017, irrevocabile il 17 ottobre 2017, la Corte di appello di ZA, in riforma della sentenza emessa il 30 gennaio 2015 dal G.U.P. di ZA, assolveva la suddetta imputata anche dalle residue imputazioni conte- statele perché il fatto non costituisce reato. La difesa della VE prospettava di aver subito danni patrimoniali e non pa- trimoniali in conseguenza della carcerazione e del contestuale sequestro dei beni e dei conti correnti nonché di aver subito una condanna ad una pena superiore alla durata della misura cautelare subita. In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni. Il proscioglimento per prescrizione ri- chiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica della 3 inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione. Inoltre l'ordina- mento giuridico offre gli strumenti processuali che consentono di perseguire l'inte- resse della riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, pur in presenza di un reato prescritto, avendo l'imputato la facoltà di rinunciare alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen. e di chiedere ed ottenere una sentenza che, assolvendolo nel merito, conclami l'ingiustizia (ctecir~della custodia cautelare. Nel caso specifico, sebbene sia stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 L 203/91, le condotte di intestazione fittizia delle due società "NO s.r.l." ed "Ar- gifa CO s.r.l.", poi cadute in prescrizione, erano tutte, da sole, idonee a le- gittimare l'emissione e il mantenimento del titolo cautelare, considerati i massimi edittali previsti per tali reati (anni 6 per art. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992 nella formulazione vigente all'epoca dei fatti). I titoli per i quali è stata emessa la declaratoria di prescrizione legittimavano dunque la misura cautelare applicata e la pena massima astrattamente irrogabile è superiore alla detenzione sofferta (138 giorni), per cui la Corte territoriale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del richiesto indennizzo. 2. La VE, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 314 e 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si deduce che alla VE era stato contestato un unico capo di imputazione di intestazione fittizia (capo 1), aggravato dall'art. 7 I. n. 203 del 1991. In relazione a tale unico reato (continuato) era stata eseguita, in data 11 set- tembre 2013, nei confronti dell'odierna ricorrente un'ordinanza di custodia cautelare, con la quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari. Alla ricorrente era contestata! in un'unica imputazion l'intestazione fittizia delle seguenti società: 1) Il NO s.r.I., costituita il 28 maggio 2002; 2) RA Co- struzioni s.r.l.„ costituita il 2 settembre 2004; 3) C.R. Immobiliare s.r.I., costituita il 15 maggio 2008; 4) RA Holding s.r.I., costituita il 9 ottobre 2008. Nel capo di imputazione il tempus delicti era così espressamente indicato: «In Lamezia Terme fino al 9 ottobre 2008, data di costituzione della RA Holding. La condotta contestata alla ricorrente al capo 1) (unica imputazione elevata nei suoi confronti) consisteva nell'avere consentito che il marito RA ND le intestasse le quote di tutte le società sopra indicate, al fine di eludere le misure di prevenzione. Con sentenza del 27 giugno 2017, la Corte di appello di ZA ha assolto la VE (e i coimputati) dal reato ascritto al capo 1) con la formula «perché il fatto non costituisce reato», avendo rilevato che RA ND, in relazione a tutte le 4 intestazioni contestate non aveva agito al fine di sottrarre i beni alla temuta aggres- sione da parte degli organi della prevenzione (cfr. la sentenza n. 927/17). Orbene, nell'ordinanza impugnata erroneamente non si è considerato che le in- testazioni delle quote delle società Il NO s.r.l. ed RA CO s.r.l. (di- chiarate prescritte dal G.U.P.) costituivano un mero segmento di un'unica condotta omogenea, che, estesa anche alle altre società costituite successivamente, era stata ritenuta dalla Corte di appello penalmente lecita. E' formalistico ed inconferente, per- tanto, il rilievo dell'ostatività della prescrizione addotto dal Giudice dell'indennizzo. In relazione al reato di cui al capo 1) dell'imputazione, infatti, era stata emessa pronun- cia assolutoria nel merito, fondata sull'accertamento della liceità di tutte le intesta- zioni (comprese Il NO e RA CO), perché non finalizzate ad eludere le misure di prevenzione. Con l'ordinanza n. 31 del 2023, peraltro, la Corte distret- tuale aveva accolto la domanda di riparazione dell'ingiusta detenzione avanzata da RA ES, padre di RA ND e suocero di VE GR. Ancorché RA ES fosse anch'egli imputato del capo 1) e, in relazione alle intestazioni de II NO e della RA CO, fosse stata, anche nei suoi confronti, dichiarata dal G.U.P. l'estinzione del reato per prescrizione. RA ES - nei cui confronti era stata dichiarata dal G.U.P. la prescrizione in relazione alla porzione di condotta riferita alle società I! NO s.r.l. ed RA CO s.r.l. - rispondeva anche del reato di intestazione fittizia contestato al capo 2) (rispetto al quale era, invece, estranea la VE). In altre parole, la sua posizione era più grave ed esposta rispetto a quella della VE. È manifestamente illogica, pertanto, la valutazione, in due occasioni, della por- zione di condotta riferita alle intestazioni de II NO e di RA CO in termini patentemente contradditori, ritenendo nel caso di RA ES l'assolu- zione riguardante l'intero capo di imputazione idonea a dimostrare la liceità di tutte le condotte ivi contestate e nel caso della VE riferibile il proscioglimento nel merito - investente, invero, l'intero capo e l'intera condotta di interposizione - solo alle porzioni di essa non dichiarate in precedenza prescritte. La Corte distrettuale aveva esaminato in via unitaria la complessiva condotta di intestazioni fittizie continuate contestate al capo 1), per cui l'esclusione del dolo spe- cifico andava a travolgere la precedente valutazione del G.U.P. e giustificava la liceità dell'intera condotta contestata al capo 11. V'erano, pertanto, le condizioni per il rico- noscimento dell'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen.. Del resto, il G.U.P., nel condannare la VE per il reato di cui al capo 1), aveva dichiarato la prescrizione di quella porzione di condotta (II NO ed Argi- fra) perché non avrebbe potuto ritenere la manifesta innocenza ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in termini prevalenti sulla causa estintiva. Quel giudice, infatti, aveva ravvisato l'illiceità penale dell'intera condotta (continuata) complessivamente 5 contestata al capo 1) e, in quel contesto, aveva dichiarato la prescrizione in relazione a quella porzione di essa per la quale il termine era maturato. Ne discende la manifesta illogicità del richiamo all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. contenuto nell'ordinanza impugnata, dove si afferma che «il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione», in quanto la Corte non ha considerato che tale valutazione di merito - espressa dal G.U.P. - era stata travolta da quella successiva compiuta dalla Corte di appello. 1.3. La misura cautelare - come risulta dallo stesso provvedimento impugnato - era stata emessa dal G.I.P. di Firenze il 22 agosto 2013 e notificata all'interessata (cfr. verbale di esecuzione, all. 5) 1'11 settembre 2013. A tale data era decorso il termine di prescrizione previsto per il reato di cui all'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 92 in relazione sia all'intestazione de II NO s.r.l. (costituita il 28 maggio 2002) che di RA CO s.r.l. (costituita il 2 settembre 2004). Tale conclusione era corroborata dall'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 da parte del G.U.P., per cui nel 2013 era stata appli- cata una misura cautelare relativa a reati di intestazione fittizia prescritti, rispettiva- mente, il 28 maggio 2008 ed il 2 settembre 2010 id est dopo sei anni dalla loro ipotetica commissione. Ne discende che, in relazione alle porzioni di condotta di in- terposizione riguardanti le società II NO s.r.l. ed RA CO s.r.l. ricor- rono un'ipotesi di ingiustizia sostanziale (correlata all'intervenuta assoluzione dal capo 1) e un profilo di ingiustizia formale. 3. Con memoria del 3 dicembre 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiede che il ricorso sia respinto. Si sottolinea che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in ma- teria di riparazione per l'ingiusta detenzione, se il provvedimento restrittivo della li- bertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, sempreché autonomamente idonea a legittimare la , compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, írrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO i 1. Il ricorso è infondato. Va premesso che, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove il prov- vedimento restrittivo della libertà sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento 6 con formula non di merito anche da una sola di queste - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, salvo che per l'eventuale parte di custodia sofferta soverchiante la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per il detto reato, essendo irrilevante il pieno pro- scioglimento nel merito dalle altre imputazioni, sempre che non si versi in ipotesi di c.d. «ingiustizia formale» (Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020, Russo, Rv. 279713; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607; Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013, Lili, Rv. 257778; Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855; nonché, anche per il riferimento al rilievo dell'eventuale «ingiustizia for- male»: Sez. 4, n. 2058 del 15/02/2018, Dogaru;
Rv. 273264; Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Damia, Rv. 262396; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013, Ca- turano, Rv. 258086; Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Maugeri, Rv. 248076). 2. Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, nella fattispecie in esame il richiedente si è giovato di una pronuncia di prescrizione alla quale non ha inteso rinunciare, pur avendone il diritto (art. 156 cod. pen.) esercitabile anche al fine di giovarsi della pre-condizione alla quale l'art. 314, cod. proc. pen., subordina l'accoglibilità della domanda di riparazione. Qualora il richiedente avesse voluto per- ft i i 4 seguire l'interesse ~riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, in presenza di reati prescritti, avrebbe difatti dovuto, rinunciando alla prescrizione, chie- dere e ottenere sentenza che, assolvendolo nel merito, al tempo stesso avrebbe con- clamato l'ingiustizia della custodia cautelare. Sona tale scelta avrebbe posto l'instante in una situazione d'irragionevole pre- giudizio, stretto tra la necessità di assicurarsi, comunque, un esito penalmente favo- revole e l'utilità di poter coltivare successivamente l'azione di ristoro per l'ingiusta detenzione;
trattasi di due esigenze aventi lo stesso rango valoriale, di talché assi- curandosi il soddisfacimento di una del2 11, perciò stesso, si deve correttamente rinunciare ing~ente all'altra (Sez. 4, n. 30404 del 05/07/2022, Maggi, non mas- simata). Ove in presenza di rischio processuale l'imputato scientemente decida di avvan- taggiarsi dell'effetto estintivo della prescrizione, la rinuncia, conseguente, alla possi- bilità di ottenere pronuncia assolutoria di merito, condizione necessaria per doman- dare in seguito l'indennizzo per l'ingiusta detenzione, non appare sotto alcun profilo irragionevole, trattandosi, per l'appunto di un effetto per così dire indesiderato am- piamente secondario rispetto al raggiunto primario obiettivo dell'esonero dalla penale responsabilità (Sez. 4, n. 5621 del 2014, Colucci, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 2058 del 2018, Dogaru, cit., in motivazione). Al riguardo, si è altresì osservato che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica della inesistenza 7 delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione (Sez. 4 n. 34661 del 2010, Maugeri, cit.). Trattasi, peraltro, di interpretazione conforme all'intervento di Corte cost. n. 219 del 2008, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 314, cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione all'assoluzione o al proscioglimento nel me- rito dalle imputazioni. La rilevanza della citata pronuncia nel caso di specie va ap- prezzata in relazione alle sottese ragioni. Il giudice delle leggi ha infatti chiarito - con riferimento all'insorgenza del diritto all'equo indennizzo - che la situazione del pro- sciolto o assolto nel merito è equiparabile a quella del condannato, ma solo per la parte di custodia cautelare sofferta dal primo che soverchi la pena inflitta o che in astratto avrebbe potuto infliggersi. In particolare, si è evidenziato che non risulta in tal caso violato l'art. 2, comma 1, n. 100 della I. n. 81 del 1987 (di delega per l'ema- nazione del nuovo codice di procedura penale), non essendovi ragioni per ritenere che la legge-delega abbia voluto introdurre direttamente una clausola generale di riparabilità della detenzione «ingiusta» che sia affidata al filtro dell'interprete, anziché a quello «fisiologico» della norma delegata. Con l'ampiezza della espressione utiliz- zata, il delegante ha anzi voluto rimettere al delegato l'individuazione e la specifica- zione di tali ipotesi. Non è stato peraltro ritenuto dalla Consulta violato il principio direttivo dell'adeguamento delle norme del codice di procedura penale alle conven- zioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e del processo penale. Né l'art. 9, par. 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 19 dicembre 1966 (che ha per oggetto le sole ipotesi, ricon- ducibili all'art. 314 cod. proc. pen., comma 2, nelle quali, a prescindere dall'esito del giudizio, difettassero in origine le condizioni legali per applicare o mantenere una misura 4 custodiale), né l'art. 5, § 5, Convenzione E.D.U. (che si applica alle ipotesi in cui taluno sia stato privato della libertà personale al di fuori dei casi indicati dalla legge nazionale e previsti nel § 1 dello stesso articolo, ovvero in violazione delle modalità e dei tempi disciplinati dai §§ 2, 3 e 4) valgono difatti a far ritenere che il legislatore delegante abbia inteso prevedere la riparazione dell'ingiusta detenzione senza porre alcuna limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le ragioni dell'in- giustizia (in merito al rilievo nella fattispecie in esame delle ragioni sottese alla citata pronuncia della Consulta si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 2058/2018, Dogaru, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 5621/2014, Colucci, cit., in motivazione). Il principio di cui innanzi, si chiarisce in questa sede in considerazione della cen- sura mossa dal ricorrente, è operante anche nel caso, come quello di specie, in cui la prescrizione sia stata disposta per alcuni capi di imputazione e per i reati residui, invece, l'assoluzione sia stata pronunziata in sede di giudizio di secondo grado. 8 Il ricorrente, senza il corredo di un'analisi avversativa, ignora la detta consolidata interpretazione dell'art. 314 cod. proc. pen., della quale la Corte territoriale ha invece fatto buon governo, e non tiene conto che non ricorre neanche un'ipotesi di «ingiu- stizia formale». L'ordinanza impugnata, difatti, come del resto confermato dallo stesso ricorrente, oltre a ritenere non configurata una «ingiustizia formale», ha rigettato l'istanza per- ché il richiedente, pur assolto nel merito da alcune imputazioni sottostanti all'appli- cata misura cautelare, è stato prosciolto, per essersi i reati estinti per prescrizione, da altre gravi imputazioni (estorsione, induzione e sfruttamento della prostituzione) costituenti di per se sole, attesi i limiti edittali, titolo legittimante l'emissione e il mantenimento del provvedimento cautelare, senza che la custodia patita abbia so- verchiato la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per i detti reati. Infatti, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, all'atto dell'applicazione della misura cautelare, le condotte di intestazione fittizia delle società "Il NO'é "Argifa CO" non risultavano prescritte, in quanto all'epoca era stata contestata l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (esclusa solo suc- cessivamente) e la legge n. 251 del 2005 (applicabile per le vicende criminose più remote), che riduceva notevolmente la durata dei termini di prescrizione, non era ancora entrata in vigore. Ne consegue che la misura cautelare è stata legittimamente disposta in relazione al titolo di reato contestato e non è stata illegittimamente mantenuta dopo la deru- bricazione del medesimo essendo stata revocata ben prima dell'esclusione dell'ag- gravante di cui all'art. 7 cit. con la sentenza di primo grado. Quanto al rilevato contrasto con la decisione adottata dalla Corte di ZA in favore di RA ES, va rilevato che analoga doglianza è stata già esaminata dalla Corte di legittimità e disattesa con riferimento alla posizione di RA OA (Sez. 4, n. 32697 del 23/6/2023, non massimata). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese in favore del Ministero resistente che vanno liquidate in euro mille. 9
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro mille. Così deciso in Roma il 10 gennaio 2024.
lette le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS, che ha chiesto il rigettodel ricorso;
letta la memoria del 3.12.23 dell'Avvocatura dello Stato, n.q. di difensore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8300 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 10/01/2024 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di ZA ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di VE GR, in relazione al periodo di sottoposizione della medesima alla misura degli arresti domiciliari applicatale dal G.I.P. del Tribunale di Firenze dall'Il settembre 2013 al 20 gennaio 2014 per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992 convertito in I. n. 356 del 1992 e 7 I. n. 203 del 1991, concernenti l'intestazione fittizia di vari beni ed attività commerciali. In relazione a tale addebito il Tribunale del riesame di Firenze confermata la misura cautelare. Con sentenza del 13 marzo 2013, la Corte di cassazione dichiarava l'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze edisponeva trasmettersi gli atti alla Procura della pubblica presso il Tribunale di ZA. La Procura territorialmente competente presentava una nuova richiesta ex art. 27 cod. proc. pen., al fine di ottenere la rinnovazione della misura cautelare prece- dentemente disposta a carico dell'istante e dei coimputati;
il G.I.P. presso il Tribunale di ZA non applicava misura cautelare nei confronti della VE ed emetteva solo un provvedimento di sequestro preventivo di beni mobili ed immobili, conti cor- renti nonché delle quote societarie ad essa riconducibili. Con sentenza del 30 gennaio 2015, il G.U.P. del Tribunale di ZA condan- nava la VE in ordine al delitto di cui al capo 1), previa esclusione dell'aggra- vante di cui all'art. 7 L. 203 del 1991, alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclu- sione, limitatamente ad alcune delle intestazioni fittizie in contestazione, mentre in relazione alla fittizia intestazione delle società "Il NO s.r.l." ed "Argifa Costru- zioni s.r.l." dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Con sentenza del 27 giugno 2017, irrevocabile il 17 ottobre 2017, la Corte di appello di ZA, in riforma della sentenza emessa il 30 gennaio 2015 dal G.U.P. di ZA, assolveva la suddetta imputata anche dalle residue imputazioni conte- statele perché il fatto non costituisce reato. La difesa della VE prospettava di aver subito danni patrimoniali e non pa- trimoniali in conseguenza della carcerazione e del contestuale sequestro dei beni e dei conti correnti nonché di aver subito una condanna ad una pena superiore alla durata della misura cautelare subita. In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni. Il proscioglimento per prescrizione ri- chiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica della 3 inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione. Inoltre l'ordina- mento giuridico offre gli strumenti processuali che consentono di perseguire l'inte- resse della riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, pur in presenza di un reato prescritto, avendo l'imputato la facoltà di rinunciare alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen. e di chiedere ed ottenere una sentenza che, assolvendolo nel merito, conclami l'ingiustizia (ctecir~della custodia cautelare. Nel caso specifico, sebbene sia stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 L 203/91, le condotte di intestazione fittizia delle due società "NO s.r.l." ed "Ar- gifa CO s.r.l.", poi cadute in prescrizione, erano tutte, da sole, idonee a le- gittimare l'emissione e il mantenimento del titolo cautelare, considerati i massimi edittali previsti per tali reati (anni 6 per art. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992 nella formulazione vigente all'epoca dei fatti). I titoli per i quali è stata emessa la declaratoria di prescrizione legittimavano dunque la misura cautelare applicata e la pena massima astrattamente irrogabile è superiore alla detenzione sofferta (138 giorni), per cui la Corte territoriale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del richiesto indennizzo. 2. La VE, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 314 e 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si deduce che alla VE era stato contestato un unico capo di imputazione di intestazione fittizia (capo 1), aggravato dall'art. 7 I. n. 203 del 1991. In relazione a tale unico reato (continuato) era stata eseguita, in data 11 set- tembre 2013, nei confronti dell'odierna ricorrente un'ordinanza di custodia cautelare, con la quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari. Alla ricorrente era contestata! in un'unica imputazion l'intestazione fittizia delle seguenti società: 1) Il NO s.r.I., costituita il 28 maggio 2002; 2) RA Co- struzioni s.r.l.„ costituita il 2 settembre 2004; 3) C.R. Immobiliare s.r.I., costituita il 15 maggio 2008; 4) RA Holding s.r.I., costituita il 9 ottobre 2008. Nel capo di imputazione il tempus delicti era così espressamente indicato: «In Lamezia Terme fino al 9 ottobre 2008, data di costituzione della RA Holding. La condotta contestata alla ricorrente al capo 1) (unica imputazione elevata nei suoi confronti) consisteva nell'avere consentito che il marito RA ND le intestasse le quote di tutte le società sopra indicate, al fine di eludere le misure di prevenzione. Con sentenza del 27 giugno 2017, la Corte di appello di ZA ha assolto la VE (e i coimputati) dal reato ascritto al capo 1) con la formula «perché il fatto non costituisce reato», avendo rilevato che RA ND, in relazione a tutte le 4 intestazioni contestate non aveva agito al fine di sottrarre i beni alla temuta aggres- sione da parte degli organi della prevenzione (cfr. la sentenza n. 927/17). Orbene, nell'ordinanza impugnata erroneamente non si è considerato che le in- testazioni delle quote delle società Il NO s.r.l. ed RA CO s.r.l. (di- chiarate prescritte dal G.U.P.) costituivano un mero segmento di un'unica condotta omogenea, che, estesa anche alle altre società costituite successivamente, era stata ritenuta dalla Corte di appello penalmente lecita. E' formalistico ed inconferente, per- tanto, il rilievo dell'ostatività della prescrizione addotto dal Giudice dell'indennizzo. In relazione al reato di cui al capo 1) dell'imputazione, infatti, era stata emessa pronun- cia assolutoria nel merito, fondata sull'accertamento della liceità di tutte le intesta- zioni (comprese Il NO e RA CO), perché non finalizzate ad eludere le misure di prevenzione. Con l'ordinanza n. 31 del 2023, peraltro, la Corte distret- tuale aveva accolto la domanda di riparazione dell'ingiusta detenzione avanzata da RA ES, padre di RA ND e suocero di VE GR. Ancorché RA ES fosse anch'egli imputato del capo 1) e, in relazione alle intestazioni de II NO e della RA CO, fosse stata, anche nei suoi confronti, dichiarata dal G.U.P. l'estinzione del reato per prescrizione. RA ES - nei cui confronti era stata dichiarata dal G.U.P. la prescrizione in relazione alla porzione di condotta riferita alle società I! NO s.r.l. ed RA CO s.r.l. - rispondeva anche del reato di intestazione fittizia contestato al capo 2) (rispetto al quale era, invece, estranea la VE). In altre parole, la sua posizione era più grave ed esposta rispetto a quella della VE. È manifestamente illogica, pertanto, la valutazione, in due occasioni, della por- zione di condotta riferita alle intestazioni de II NO e di RA CO in termini patentemente contradditori, ritenendo nel caso di RA ES l'assolu- zione riguardante l'intero capo di imputazione idonea a dimostrare la liceità di tutte le condotte ivi contestate e nel caso della VE riferibile il proscioglimento nel merito - investente, invero, l'intero capo e l'intera condotta di interposizione - solo alle porzioni di essa non dichiarate in precedenza prescritte. La Corte distrettuale aveva esaminato in via unitaria la complessiva condotta di intestazioni fittizie continuate contestate al capo 1), per cui l'esclusione del dolo spe- cifico andava a travolgere la precedente valutazione del G.U.P. e giustificava la liceità dell'intera condotta contestata al capo 11. V'erano, pertanto, le condizioni per il rico- noscimento dell'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen.. Del resto, il G.U.P., nel condannare la VE per il reato di cui al capo 1), aveva dichiarato la prescrizione di quella porzione di condotta (II NO ed Argi- fra) perché non avrebbe potuto ritenere la manifesta innocenza ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in termini prevalenti sulla causa estintiva. Quel giudice, infatti, aveva ravvisato l'illiceità penale dell'intera condotta (continuata) complessivamente 5 contestata al capo 1) e, in quel contesto, aveva dichiarato la prescrizione in relazione a quella porzione di essa per la quale il termine era maturato. Ne discende la manifesta illogicità del richiamo all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. contenuto nell'ordinanza impugnata, dove si afferma che «il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione», in quanto la Corte non ha considerato che tale valutazione di merito - espressa dal G.U.P. - era stata travolta da quella successiva compiuta dalla Corte di appello. 1.3. La misura cautelare - come risulta dallo stesso provvedimento impugnato - era stata emessa dal G.I.P. di Firenze il 22 agosto 2013 e notificata all'interessata (cfr. verbale di esecuzione, all. 5) 1'11 settembre 2013. A tale data era decorso il termine di prescrizione previsto per il reato di cui all'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 92 in relazione sia all'intestazione de II NO s.r.l. (costituita il 28 maggio 2002) che di RA CO s.r.l. (costituita il 2 settembre 2004). Tale conclusione era corroborata dall'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 da parte del G.U.P., per cui nel 2013 era stata appli- cata una misura cautelare relativa a reati di intestazione fittizia prescritti, rispettiva- mente, il 28 maggio 2008 ed il 2 settembre 2010 id est dopo sei anni dalla loro ipotetica commissione. Ne discende che, in relazione alle porzioni di condotta di in- terposizione riguardanti le società II NO s.r.l. ed RA CO s.r.l. ricor- rono un'ipotesi di ingiustizia sostanziale (correlata all'intervenuta assoluzione dal capo 1) e un profilo di ingiustizia formale. 3. Con memoria del 3 dicembre 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiede che il ricorso sia respinto. Si sottolinea che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in ma- teria di riparazione per l'ingiusta detenzione, se il provvedimento restrittivo della li- bertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, sempreché autonomamente idonea a legittimare la , compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, írrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO i 1. Il ricorso è infondato. Va premesso che, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove il prov- vedimento restrittivo della libertà sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento 6 con formula non di merito anche da una sola di queste - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, salvo che per l'eventuale parte di custodia sofferta soverchiante la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per il detto reato, essendo irrilevante il pieno pro- scioglimento nel merito dalle altre imputazioni, sempre che non si versi in ipotesi di c.d. «ingiustizia formale» (Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020, Russo, Rv. 279713; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607; Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013, Lili, Rv. 257778; Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855; nonché, anche per il riferimento al rilievo dell'eventuale «ingiustizia for- male»: Sez. 4, n. 2058 del 15/02/2018, Dogaru;
Rv. 273264; Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Damia, Rv. 262396; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013, Ca- turano, Rv. 258086; Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Maugeri, Rv. 248076). 2. Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, nella fattispecie in esame il richiedente si è giovato di una pronuncia di prescrizione alla quale non ha inteso rinunciare, pur avendone il diritto (art. 156 cod. pen.) esercitabile anche al fine di giovarsi della pre-condizione alla quale l'art. 314, cod. proc. pen., subordina l'accoglibilità della domanda di riparazione. Qualora il richiedente avesse voluto per- ft i i 4 seguire l'interesse ~riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, in presenza di reati prescritti, avrebbe difatti dovuto, rinunciando alla prescrizione, chie- dere e ottenere sentenza che, assolvendolo nel merito, al tempo stesso avrebbe con- clamato l'ingiustizia della custodia cautelare. Sona tale scelta avrebbe posto l'instante in una situazione d'irragionevole pre- giudizio, stretto tra la necessità di assicurarsi, comunque, un esito penalmente favo- revole e l'utilità di poter coltivare successivamente l'azione di ristoro per l'ingiusta detenzione;
trattasi di due esigenze aventi lo stesso rango valoriale, di talché assi- curandosi il soddisfacimento di una del2 11, perciò stesso, si deve correttamente rinunciare ing~ente all'altra (Sez. 4, n. 30404 del 05/07/2022, Maggi, non mas- simata). Ove in presenza di rischio processuale l'imputato scientemente decida di avvan- taggiarsi dell'effetto estintivo della prescrizione, la rinuncia, conseguente, alla possi- bilità di ottenere pronuncia assolutoria di merito, condizione necessaria per doman- dare in seguito l'indennizzo per l'ingiusta detenzione, non appare sotto alcun profilo irragionevole, trattandosi, per l'appunto di un effetto per così dire indesiderato am- piamente secondario rispetto al raggiunto primario obiettivo dell'esonero dalla penale responsabilità (Sez. 4, n. 5621 del 2014, Colucci, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 2058 del 2018, Dogaru, cit., in motivazione). Al riguardo, si è altresì osservato che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica della inesistenza 7 delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione (Sez. 4 n. 34661 del 2010, Maugeri, cit.). Trattasi, peraltro, di interpretazione conforme all'intervento di Corte cost. n. 219 del 2008, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 314, cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione all'assoluzione o al proscioglimento nel me- rito dalle imputazioni. La rilevanza della citata pronuncia nel caso di specie va ap- prezzata in relazione alle sottese ragioni. Il giudice delle leggi ha infatti chiarito - con riferimento all'insorgenza del diritto all'equo indennizzo - che la situazione del pro- sciolto o assolto nel merito è equiparabile a quella del condannato, ma solo per la parte di custodia cautelare sofferta dal primo che soverchi la pena inflitta o che in astratto avrebbe potuto infliggersi. In particolare, si è evidenziato che non risulta in tal caso violato l'art. 2, comma 1, n. 100 della I. n. 81 del 1987 (di delega per l'ema- nazione del nuovo codice di procedura penale), non essendovi ragioni per ritenere che la legge-delega abbia voluto introdurre direttamente una clausola generale di riparabilità della detenzione «ingiusta» che sia affidata al filtro dell'interprete, anziché a quello «fisiologico» della norma delegata. Con l'ampiezza della espressione utiliz- zata, il delegante ha anzi voluto rimettere al delegato l'individuazione e la specifica- zione di tali ipotesi. Non è stato peraltro ritenuto dalla Consulta violato il principio direttivo dell'adeguamento delle norme del codice di procedura penale alle conven- zioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e del processo penale. Né l'art. 9, par. 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 19 dicembre 1966 (che ha per oggetto le sole ipotesi, ricon- ducibili all'art. 314 cod. proc. pen., comma 2, nelle quali, a prescindere dall'esito del giudizio, difettassero in origine le condizioni legali per applicare o mantenere una misura 4 custodiale), né l'art. 5, § 5, Convenzione E.D.U. (che si applica alle ipotesi in cui taluno sia stato privato della libertà personale al di fuori dei casi indicati dalla legge nazionale e previsti nel § 1 dello stesso articolo, ovvero in violazione delle modalità e dei tempi disciplinati dai §§ 2, 3 e 4) valgono difatti a far ritenere che il legislatore delegante abbia inteso prevedere la riparazione dell'ingiusta detenzione senza porre alcuna limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le ragioni dell'in- giustizia (in merito al rilievo nella fattispecie in esame delle ragioni sottese alla citata pronuncia della Consulta si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 2058/2018, Dogaru, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 5621/2014, Colucci, cit., in motivazione). Il principio di cui innanzi, si chiarisce in questa sede in considerazione della cen- sura mossa dal ricorrente, è operante anche nel caso, come quello di specie, in cui la prescrizione sia stata disposta per alcuni capi di imputazione e per i reati residui, invece, l'assoluzione sia stata pronunziata in sede di giudizio di secondo grado. 8 Il ricorrente, senza il corredo di un'analisi avversativa, ignora la detta consolidata interpretazione dell'art. 314 cod. proc. pen., della quale la Corte territoriale ha invece fatto buon governo, e non tiene conto che non ricorre neanche un'ipotesi di «ingiu- stizia formale». L'ordinanza impugnata, difatti, come del resto confermato dallo stesso ricorrente, oltre a ritenere non configurata una «ingiustizia formale», ha rigettato l'istanza per- ché il richiedente, pur assolto nel merito da alcune imputazioni sottostanti all'appli- cata misura cautelare, è stato prosciolto, per essersi i reati estinti per prescrizione, da altre gravi imputazioni (estorsione, induzione e sfruttamento della prostituzione) costituenti di per se sole, attesi i limiti edittali, titolo legittimante l'emissione e il mantenimento del provvedimento cautelare, senza che la custodia patita abbia so- verchiato la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per i detti reati. Infatti, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, all'atto dell'applicazione della misura cautelare, le condotte di intestazione fittizia delle società "Il NO'é "Argifa CO" non risultavano prescritte, in quanto all'epoca era stata contestata l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (esclusa solo suc- cessivamente) e la legge n. 251 del 2005 (applicabile per le vicende criminose più remote), che riduceva notevolmente la durata dei termini di prescrizione, non era ancora entrata in vigore. Ne consegue che la misura cautelare è stata legittimamente disposta in relazione al titolo di reato contestato e non è stata illegittimamente mantenuta dopo la deru- bricazione del medesimo essendo stata revocata ben prima dell'esclusione dell'ag- gravante di cui all'art. 7 cit. con la sentenza di primo grado. Quanto al rilevato contrasto con la decisione adottata dalla Corte di ZA in favore di RA ES, va rilevato che analoga doglianza è stata già esaminata dalla Corte di legittimità e disattesa con riferimento alla posizione di RA OA (Sez. 4, n. 32697 del 23/6/2023, non massimata). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese in favore del Ministero resistente che vanno liquidate in euro mille. 9
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro mille. Così deciso in Roma il 10 gennaio 2024.