Articolo 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 399
Articolo 7Articolo 9
Versione
29 dicembre 1989
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Versione
13 novembre 1999
Art. 8. Consiglio di amministrazione 1. Il regolamento concernente gli organi dell'osservatorio geofisico sperimentale fissa la composizione del consiglio di amministrazione che non potra' superare gli otto membri e dovra' assicurare una equilibrata presenza, oltre al presidente, di esperti designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di professori di ruolo di discipline geofisiche e geologiche delle universita' di Trieste e di Udine, nonche' di rappresentanti degli enti pubblici che diano un materiale apporto finanziario o tecnico all'attivita' dell'osservatorio stesso. ((1)) 2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "All' articolo 8, della legge 30 novembre 1989, n. 399 , sostituire le parole da: "che diano un materiale apporto o tecnico all'attivita' dell'Osservatorio stesso" con le seguenti: "e privati che diano un rilevante apporto finanziario o tecnico all'attivita' dell'Osservatorio"."
Entrata in vigore il 13 novembre 1999