Art. 8. Consiglio di amministrazione 1. Il regolamento concernente gli organi dell'osservatorio geofisico sperimentale fissa la composizione del consiglio di amministrazione che non potra' superare gli otto membri e dovra' assicurare una equilibrata presenza, oltre al presidente, di esperti designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di professori di ruolo di discipline geofisiche e geologiche delle universita' di Trieste e di Udine, nonche' di rappresentanti degli enti pubblici che diano un materiale apporto finanziario o tecnico all'attivita' dell'osservatorio stesso. ((1)) 2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "All' articolo 8, della legge 30 novembre 1989, n. 399 , sostituire le parole da: "che diano un materiale apporto o tecnico all'attivita' dell'Osservatorio stesso" con le seguenti: "e privati che diano un rilevante apporto finanziario o tecnico all'attivita' dell'Osservatorio"."
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "All' articolo 8, della legge 30 novembre 1989, n. 399 , sostituire le parole da: "che diano un materiale apporto o tecnico all'attivita' dell'Osservatorio stesso" con le seguenti: "e privati che diano un rilevante apporto finanziario o tecnico all'attivita' dell'Osservatorio"."