Ordinanza collegiale 24 luglio 2024
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00097/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00312/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in persona e quale legale rappresentante pro tempore della predetta -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Milena Assirelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
del decreto n. -OMISSIS-, allegato n. 2, di non ammissione al cofinanziamento per la costruzione di alloggi per studenti universitari finanziati con fondi del PNRR;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. FR RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo è stato impugnato il decreto del MIUR n. -OMISSIS-, nella parte concernente la non ammissione a cofinanziamento del progetto presentato dalla -OMISSIS- ricorrente per la costruzione di alloggi per studenti universitari finanziati con i fondi del PNRR.
2. Dinanzi a questo Tribunale il giudizio è stato definito mediante ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, dichiarativa del difetto di competenza del TAR Umbria, ai sensi dell’art. 13, comma 3, cod. proc. amm., in ragione del carattere del provvedimento impugnato, “ emesso da un’autorità centrale e la cui efficacia, peraltro, non è limitata (né, peraltro, da quello che si desume dal ricorso, appare avere alcuna attinenza) all’ambito territoriale della regione in cui ha sede questo Tribunale ”, con conseguente indicazione, come TAR competente, del TAR Lazio, sede di Roma.
3. Tuttavia, in data 22 agosto 2024 sono stati depositati motivi aggiunti.
Il ricorso, a ben vedere, dopo l’intestazione, contiene l’indicazione dei vizi lamentati, ma non anche quella dell’oggetto del gravame, e poi, senza soluzione di continuità, assembla una serie di atti precedenti di diversa natura (ricorsi e relativi provvedimenti di questo ed altri TAR sulle pretese avanzate da parte ricorrente, querele presentate contro i magistrati di altri TAR, documenti di riferimento), per un totale di 97 pagine.
Sembra di capire che questo Tribunale sia stato coinvolto in quanto, a seguito della querela presentata in sede penale contro magistrati del TAR Lazio, parte ricorrente ritiene che si debba applicare il criterio di competenza territoriale stabilito dalla legge per i processi penali che vedono coinvolti magistrati degli uffici giudiziari di Roma.
4. I motivi aggiunti non sono stati notificati al MIUR, parte costituita del giudizio definito con l’ordinanza n. -OMISSIS-. L’Avvocatura dello Stato ha comunque depositato una sintetica memoria in cui eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tale motivo.
5. All’udienza pubblica del 10 marzo 2026, nessuno comparso, il Collegio ha verbalizzato la possibile inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, in ragione dell’intervenuta definizione del giudizio, oltre che per l’omessa notifica al Ministero resistente e l’assoluta indeterminatezza dell’oggetto del ricorso.
6. Il ricorso per motivi aggiunti non può sottrarsi ad una pronuncia di inammissibilità.
Infatti, questo Tribunale, definendo il ricorso introduttivo con la declaratoria di incompetenza territoriale, si è spogliato di ogni possibilità di decidere gravami processualmente ad esso collegati.
Se così non fosse, ugualmente i motivi aggiunti sarebbero inammissibili, in quanto non notificati all’Amministrazione resistente, o comunque in quanto privi di un’indicazione espressa ed univoca dell’oggetto della domanda e delle relative argomentazioni di censura.
7. Il Collegio non ritiene di dover pronunciare un’ulteriore condanna alle spese, sussistendo, in ragione della peculiarità della fase processuale, i presupposti per disporne la compensazione. Ritiene invece di dover sanzionare il comportamento processuale della parte ricorrente mediante il raddoppio del contributo unificato, in applicazione dell’art. 13-ter, comma 5, dell’Allegato II, del d.lgs. 104/2010 e s,m.i., in quanto il contenuto del ricorso eccede ampiamente i limiti dimensionali stabiliti a tutela del principio di sinteticità (oltre che di chiarezza) degli atti difensivi, senza che sia stata chiesta alcuna autorizzazione alla deroga.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese della fase processuale.
Dispone il raddoppio del contributo unificato dovuto dalla parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FR RI, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FR RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.