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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/09/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Lucia
Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile, in primo grado, iscritto al n. 2443/2023 R.G. avente ad oggetto: querela di falso
tra rappresentato e difeso dall'avv. Armando Latella, giusta procura speciale in Parte_1 calce all'atto di citazione
attore
e
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Certomà, giusta procura generale alle liti n. 37590/7131 del 23.01.2023
convenuto con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
°°°°°°°°°°
Conclusioni di parte attrice: “- accertare e dichiarare la falsità della firma riconducibile apparentemente al Sig. che risulta apposta, nello spazio dedicato al destinatario, Parte_1
CP_ sulla ricevuta di ritorno atti giudiziari datata 11/05/2017 n. 78055430320-6 e quale mittente di
Taranto; - ordinare la cancellazione della sottoscrizione di dall'originale del Parte_1 documento impugnato, ossia ricevuta di ritorno atti giudiziari datato 11/05/2017 n. 78055430320-6 e CP_ quale mittente di Taranto;
- escludere il documento impugnato ricevuta di ritorno atti giudiziario datata 11/05/2017 n. n. 78055430320-6 dalle fonti probatorie introdotte dell'
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. (C.F.: ) nell'ambito della Controparte_2 P.IVA_1 procedura pendente innanzi al Tribunale di Taranto, in funzione del Giudice del Lavoro - e rubricato al nr. 5457/2022 R.G.; - Rigettare le avverse domande di inammissibilità dell'azione e/o infondatezza della domanda, perché infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui ai propri scritti difensivi che sin qui sia abbiano per integralmente riportate e note. - In ogni caso condannare l'
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. (C.F.: ), con sede in Controparte_2 P.IVA_1
1 00144 Roma alla Via Ciro il Grande 21 e Sede Provinciale in 74121 Taranto (Ta) alla Via Golfo di
Taranto nr. 7/D, (P.I.: ) in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di tutte le Pt_2 P.IVA_2 spese e competenza di causa che sin d'ora si indicano nella misura media tabellare e per scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 con s.m.i..”.
Conclusioni di parte convenuta: “Voglia il Tribunale di Taranto, contrariis reiectis, dichiarare le avverse domande inammissibili e/o infondate. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Oggetto del giudizio è l'accertamento in via incidentale, chiesto da , della falsità Parte_1 della sottoscrizione a quest'ultimo attribuita ed apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n.
78055430320-6 stato , in data 11.05.2017, l'atto di accertamento prodromico Parte_3 Parte_4 all'ingiunzione di pagamento n. OI – 000078572, emessa dall' e notificata il 22.06.2022, impugnata CP_1 dall'odierno querelante dinanzi a questo Tribunale - Sezione Lavoro.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito: -l'inammissibilità dell'azione, in quanto proposta CP_1 avverso un atto non coperto da fede privilegiata;
- l'inammissibilità delle ulteriori domande proposte nel presente giudizio incidentale di falso, ovvero della declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell'ingiunto e di inesistenza dell'ordinanza ingiunzione opposta con il giudizio principale, nonché della richiesta risarcitoria;
- la propria carenza di legittimazione passiva, in ragione dell'estraneità al procedimento di notificazione, ascrivibile invece a;
- l'infondatezza nel merito di tutte Controparte_3 le domande per mancanza di prove.
Esperita ogni formalità preliminare prevista dall'art. 223 cpc per l'acquisizione del documento oggetto di querela di falso alla presenza del Pubblico Ministero intervenuto, la causa è stata istruita con l'espletamento di c.t.u. grafologica diretta ad accertare l'autenticità o la apocrifìa della sottoscrizione attribuita a in quanto destinatario dell'atto, apposta in data 11.05.2017 Parte_1
Par sull'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. 78055430320 -1.
Trattandosi di procedimento per querela di falso instaurato successivamente alla data del 28.03.2023, il Tribunale adito deve pronunciarsi in composizione monocratica ai sensi dell'art. 225 cpc, come modificato dall'art. 3 d.lgs. 10.10.2022 n. 149, e pertanto, esaurita l'istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza del 22 maggio 2025 per la rimessione in decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc, con assegnazione dei termini ex art. 189 cpc.
Solo parte convenuta ha provveduto al deposito di scritti difensivi nei termini concessi e, con ordinanza del 14.6.2025, è stata fissata l'udienza del 17.7.2025, in mancanza delle conclusioni del
Pubblico Ministero, udienza alla quale tutte le parti hanno rassegnato le conclusioni come in epigrafe riportate.
°°°°°°°°°°
2 Conviene premettere, in ordine alle eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta, che il procedimento di falso è diretto a privare l'atto pubblico o la scrittura privata della idoneità a far fede ed a servire come strumento di prova di determinati rapporti giuridici, escludendone l'efficacia che altrimenti dovrebbe ad essi attribuirsi.
Di conseguenza l'interesse ad agire, identificandosi nella creazione di una situazione di certezza in merito alla genuinità dell'atto, compete soltanto a chi intenda contestare l'efficacia probatoria di un documento in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi o possa fondarsi.
Corrispondentemente, la legittimazione a contraddire alla domanda spetta a chiunque possa avvalersi del documento con tale finalità, indipendentemente dal fatto che sia o meno l'autore della falsificazione, avendo la Suprema Corte chiarito che “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio”
(Cass. civ. n. 19281/2019; n. 18323/2007).
Alla luce di questi principi, l'azione deve ritenersi correttamente esercitata nei confronti dell' , CP_1 che nella qualità di ente creditore può avvalersi e si è avvalso del documento per sostenere, dinanzi al
Tribunale di Taranto- Sezione Lavoro, il perfezionamento della notifica dell'atto di accertamento prodromico ed interruttivo della prescrizione della pretesa creditoria nei confronti di . Parte_1
Ancora in punto di ammissibilità della querela, per il caso di specie si precisa che “nella notificazione
a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino
a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che
l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso” (Cass. civ.
Sez. 6 n. 22058 - 03/09/2019).
Va inoltre considerato che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale
(cui va equiparato l'atto di accertamento), ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa 3 casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.” (cfr. Cass. civ. n. 4556 del 21/02/2020; S.U. n. 9962/2010) e, pertanto, tenuto conto – nella fattispecie - che l'agente postale notificatore ha spuntato la casella
“destinatario persona fisica”, che risulta apposta una firma illeggibile in calce alla dicitura “firma del destinatario o della persona abilitata” e che lo stesso agente ha sottoscritto l'atto di notificazione, è evidente che egli, nella qualità, ha dichiarato – con fede privilegiata – che la raccomandata è stata ricevuta da e che la sottoscrizione dell'avviso è da attribuirsi a quest'ultimo, con conseguente Parte_1 ammissibilità della querela, nella misura in cui è diretta a contestare la riconducibilità della firma stessa alla mano scrivente del destinatario.
Passando al merito, all'esito della minuziosa disamina svolta dall'ausiliare della firma figurante sull'avviso di ricevimento impugnato di falso, mediante grafismo comparativo con le firme di sicura provenienza del e con i saggi grafici dallo stesso rilasciati, di cui è stata data accurata
Parte_1 contezza nell'elaborato peritale, il c.t.u. ha evidenziato che “la firma posta sull'avviso di ricevimento dell'11/05/2017 è stata eseguita con velocità e scorrevolezza. La sottoscrizione è risultata disomogenea nel calibro, pressione, disordinata nella sua estensione e nell'inclinazione. Posta a confronto con le scritture del sig. , sono emerse alcune somiglianze: - nella disomogeneità del calibro,
Parte_1 della larghezza tra lettere;
- nella prevalente presenza del gesto curvo, - in alcune movenze grafiche. La costruzione formale è risultata decisamente diversa, in quanto le forme più sintetizzate della verificanda non hanno trovato compatibilità nel grafismo avente forme più ampollose del sig. . La
Parte_1 diversità delle forme è confermata da differenza nel gesto grafico: - nell'inclinazione, -nella progressione del rigo, -nella maggiore presenza di attacchi interletterali, in particolar modo in una sequenza grafica continua e scorrevole, dove si sono verificati particolari automatismi che non hanno trovato riscontro nella motricità grafica del sig. , - nel grado di disomogeneità della pressione, - nella
Parte_1 maggiore presenza di attacchi interletterali nella verificanda rispetto al grafismo del sig. , -
Parte_1 in alcuni automatismi grafici rilevati nella verificanda ed assenti nelle comparative. La compatibilità di alcune caratteristiche grafiche e le differenze formali, avrebbero potuto portare ad una soluzione di autografia con dissimulazione. Secondo la legge delle modificazioni concomitanti di Parte_6
“Ogni trasformazione si accompagna ad effetti secondari che testimoniano l'aumento di uno sforzo”. Lo sforzo esecutivo implica la presenza di importante aumento di pressione nei punti di modifica, rallentamento e stacchi anomali, mentre la firma in verifica riporta un tracciato scorrevole, disomogeneo nella pressione, ma senza segni di controllo esecutivo, pertanto le diversità osservate non possono essere considerate modificazioni controllate. L'ipotesi di dissimulazione, quindi, non può avere conferma. Le diversità strutturali e negli automatismi indicano, invece, eterografia: la firma presente sull'avviso di ricevimento non è risultata come eseguita dal sig. , ma da un'altra persona”. Parte_1
Il c.t.u. ha dunque concluso in via definitiva, in assenza di osservazioni e/o richieste di chiarimenti di parte, che “la sottoscrizione attribuita all'attore - odierno querelante – apposta Parte_1
4 sull'avviso di ricevimento della raccomandata AG n. 78055430320 – 1 è risultata apocrifa ed eterografa
(-4 nella scala di espressione verbale dei giudizi)”.
Si tratta di una valutazione che discende da un'attenta e scrupolosa applicazione dei criteri e dei principi che governano la scienza grafologica ed è pertanto da ritenere pienamente condivisibile, tanto più che non è stata raggiunta da alcuna censura da parte dell'ente convenuto.
Ne deriva, alla luce delle risultanze istruttorie, che l'agente notificatore ha falsamente attestato di aver consegnato l'avviso di intimazione di pagamento nelle mani del destinatario, essendo stato accertato che l'avviso di ricevimento non è stato sottoscritto da . Parte_1
Alla pronunzia di falsità consegue, a termini dell'art. 226 secondo comma c.p.c., l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p.
Trattandosi di querela proposta in via incidentale, non possono trovare ingresso le ulteriori domande proposte dal querelante in sede di atto introduttivo, alle quali l'attore non ha rinunciato né esplicitamente, né implicitamente, non avendo depositato note di precisazione delle conclusioni del primo termine di cui all'art. 189 cpc.
Ed invero, la più recente giurisprudenza ha chiarito che “nel giudizio in cui sia proposta, in via principale, querela di falso, è ammissibile, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., la proposizione da parte dell'attore di ulteriori domande nei confronti dello stesso convenuto” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 n. 8688 - 02/04/2024).
Del resto, ogni statuizione sulla legittimità della pretesa creditoria è preclusa in questa sede proprio dalla pendenza del giudizio principale di opposizione all'ingiunzione di pagamento, così come inammissibile si appalesa la domanda risarcitoria, non solo in quanto proposta in via incidentale, ma anche in quanto rimasta nell'alveo delle mere asserzioni, mancando l'indicazione di qualsivoglia elemento utile a determinare in concreto quale sia l'evento dannoso ed il nesso eziologico con la condotta dolosa o colposa dell'unico soggetto evocato in giudizio.
Ricorrono infine giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio tra le parti, posto che la volontà di avvalersi del documento impugnato di falso è del tutto ragionevole in considerazione dell'estraneità dell'ente convenuto al procedimento notificatorio, oltre che in ragione della parziale soccombenza reciproca, mentre i costi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con decreto del 24.10.2024, vanno posti per metà a carico delle parti (attrice e convenuta), in considerazione della finalità di acquisizione di elementi di giudizio in merito a questione di comune interesse, quale è
l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione in oggetto.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On.
Lucia Santoro, così provvede:
5 - in accoglimento della domanda proposta da nei confronti dell' , dichiara Parte_1 CP_1 la falsità della firma, attribuita all'attore, che figura sull'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. AG n. 78055430320 -1 in data 11.5.2017;
- conseguentemente, ai sensi dell'art.226 secondo comma c.p.c. in relazione all'art. 537 c.p.p., dispone che la presente pronuncia, al passaggio in giudicato, sia annotata a cura del cancelliere a margine dell'originale del documento oggetto di querela di falso;
- rigetta ogni altra eccezione e domanda;
- compensa fra le parti le spese del giudizio;
- pone a carico dell'attore e del convenuto, ciascuno per la metà, i costi alla consulenza tecnica d'ufficio nella misura già liquidata con decreto del 24.10.2024.
Così deciso in Taranto il 3 settembre 2025
Il Giudice
G. On. Lucia Santoro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Lucia
Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile, in primo grado, iscritto al n. 2443/2023 R.G. avente ad oggetto: querela di falso
tra rappresentato e difeso dall'avv. Armando Latella, giusta procura speciale in Parte_1 calce all'atto di citazione
attore
e
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Certomà, giusta procura generale alle liti n. 37590/7131 del 23.01.2023
convenuto con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
°°°°°°°°°°
Conclusioni di parte attrice: “- accertare e dichiarare la falsità della firma riconducibile apparentemente al Sig. che risulta apposta, nello spazio dedicato al destinatario, Parte_1
CP_ sulla ricevuta di ritorno atti giudiziari datata 11/05/2017 n. 78055430320-6 e quale mittente di
Taranto; - ordinare la cancellazione della sottoscrizione di dall'originale del Parte_1 documento impugnato, ossia ricevuta di ritorno atti giudiziari datato 11/05/2017 n. 78055430320-6 e CP_ quale mittente di Taranto;
- escludere il documento impugnato ricevuta di ritorno atti giudiziario datata 11/05/2017 n. n. 78055430320-6 dalle fonti probatorie introdotte dell'
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. (C.F.: ) nell'ambito della Controparte_2 P.IVA_1 procedura pendente innanzi al Tribunale di Taranto, in funzione del Giudice del Lavoro - e rubricato al nr. 5457/2022 R.G.; - Rigettare le avverse domande di inammissibilità dell'azione e/o infondatezza della domanda, perché infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui ai propri scritti difensivi che sin qui sia abbiano per integralmente riportate e note. - In ogni caso condannare l'
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. (C.F.: ), con sede in Controparte_2 P.IVA_1
1 00144 Roma alla Via Ciro il Grande 21 e Sede Provinciale in 74121 Taranto (Ta) alla Via Golfo di
Taranto nr. 7/D, (P.I.: ) in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di tutte le Pt_2 P.IVA_2 spese e competenza di causa che sin d'ora si indicano nella misura media tabellare e per scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 con s.m.i..”.
Conclusioni di parte convenuta: “Voglia il Tribunale di Taranto, contrariis reiectis, dichiarare le avverse domande inammissibili e/o infondate. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Oggetto del giudizio è l'accertamento in via incidentale, chiesto da , della falsità Parte_1 della sottoscrizione a quest'ultimo attribuita ed apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n.
78055430320-6 stato , in data 11.05.2017, l'atto di accertamento prodromico Parte_3 Parte_4 all'ingiunzione di pagamento n. OI – 000078572, emessa dall' e notificata il 22.06.2022, impugnata CP_1 dall'odierno querelante dinanzi a questo Tribunale - Sezione Lavoro.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito: -l'inammissibilità dell'azione, in quanto proposta CP_1 avverso un atto non coperto da fede privilegiata;
- l'inammissibilità delle ulteriori domande proposte nel presente giudizio incidentale di falso, ovvero della declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell'ingiunto e di inesistenza dell'ordinanza ingiunzione opposta con il giudizio principale, nonché della richiesta risarcitoria;
- la propria carenza di legittimazione passiva, in ragione dell'estraneità al procedimento di notificazione, ascrivibile invece a;
- l'infondatezza nel merito di tutte Controparte_3 le domande per mancanza di prove.
Esperita ogni formalità preliminare prevista dall'art. 223 cpc per l'acquisizione del documento oggetto di querela di falso alla presenza del Pubblico Ministero intervenuto, la causa è stata istruita con l'espletamento di c.t.u. grafologica diretta ad accertare l'autenticità o la apocrifìa della sottoscrizione attribuita a in quanto destinatario dell'atto, apposta in data 11.05.2017 Parte_1
Par sull'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. 78055430320 -1.
Trattandosi di procedimento per querela di falso instaurato successivamente alla data del 28.03.2023, il Tribunale adito deve pronunciarsi in composizione monocratica ai sensi dell'art. 225 cpc, come modificato dall'art. 3 d.lgs. 10.10.2022 n. 149, e pertanto, esaurita l'istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza del 22 maggio 2025 per la rimessione in decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc, con assegnazione dei termini ex art. 189 cpc.
Solo parte convenuta ha provveduto al deposito di scritti difensivi nei termini concessi e, con ordinanza del 14.6.2025, è stata fissata l'udienza del 17.7.2025, in mancanza delle conclusioni del
Pubblico Ministero, udienza alla quale tutte le parti hanno rassegnato le conclusioni come in epigrafe riportate.
°°°°°°°°°°
2 Conviene premettere, in ordine alle eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta, che il procedimento di falso è diretto a privare l'atto pubblico o la scrittura privata della idoneità a far fede ed a servire come strumento di prova di determinati rapporti giuridici, escludendone l'efficacia che altrimenti dovrebbe ad essi attribuirsi.
Di conseguenza l'interesse ad agire, identificandosi nella creazione di una situazione di certezza in merito alla genuinità dell'atto, compete soltanto a chi intenda contestare l'efficacia probatoria di un documento in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi o possa fondarsi.
Corrispondentemente, la legittimazione a contraddire alla domanda spetta a chiunque possa avvalersi del documento con tale finalità, indipendentemente dal fatto che sia o meno l'autore della falsificazione, avendo la Suprema Corte chiarito che “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio”
(Cass. civ. n. 19281/2019; n. 18323/2007).
Alla luce di questi principi, l'azione deve ritenersi correttamente esercitata nei confronti dell' , CP_1 che nella qualità di ente creditore può avvalersi e si è avvalso del documento per sostenere, dinanzi al
Tribunale di Taranto- Sezione Lavoro, il perfezionamento della notifica dell'atto di accertamento prodromico ed interruttivo della prescrizione della pretesa creditoria nei confronti di . Parte_1
Ancora in punto di ammissibilità della querela, per il caso di specie si precisa che “nella notificazione
a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino
a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che
l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso” (Cass. civ.
Sez. 6 n. 22058 - 03/09/2019).
Va inoltre considerato che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale
(cui va equiparato l'atto di accertamento), ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa 3 casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.” (cfr. Cass. civ. n. 4556 del 21/02/2020; S.U. n. 9962/2010) e, pertanto, tenuto conto – nella fattispecie - che l'agente postale notificatore ha spuntato la casella
“destinatario persona fisica”, che risulta apposta una firma illeggibile in calce alla dicitura “firma del destinatario o della persona abilitata” e che lo stesso agente ha sottoscritto l'atto di notificazione, è evidente che egli, nella qualità, ha dichiarato – con fede privilegiata – che la raccomandata è stata ricevuta da e che la sottoscrizione dell'avviso è da attribuirsi a quest'ultimo, con conseguente Parte_1 ammissibilità della querela, nella misura in cui è diretta a contestare la riconducibilità della firma stessa alla mano scrivente del destinatario.
Passando al merito, all'esito della minuziosa disamina svolta dall'ausiliare della firma figurante sull'avviso di ricevimento impugnato di falso, mediante grafismo comparativo con le firme di sicura provenienza del e con i saggi grafici dallo stesso rilasciati, di cui è stata data accurata
Parte_1 contezza nell'elaborato peritale, il c.t.u. ha evidenziato che “la firma posta sull'avviso di ricevimento dell'11/05/2017 è stata eseguita con velocità e scorrevolezza. La sottoscrizione è risultata disomogenea nel calibro, pressione, disordinata nella sua estensione e nell'inclinazione. Posta a confronto con le scritture del sig. , sono emerse alcune somiglianze: - nella disomogeneità del calibro,
Parte_1 della larghezza tra lettere;
- nella prevalente presenza del gesto curvo, - in alcune movenze grafiche. La costruzione formale è risultata decisamente diversa, in quanto le forme più sintetizzate della verificanda non hanno trovato compatibilità nel grafismo avente forme più ampollose del sig. . La
Parte_1 diversità delle forme è confermata da differenza nel gesto grafico: - nell'inclinazione, -nella progressione del rigo, -nella maggiore presenza di attacchi interletterali, in particolar modo in una sequenza grafica continua e scorrevole, dove si sono verificati particolari automatismi che non hanno trovato riscontro nella motricità grafica del sig. , - nel grado di disomogeneità della pressione, - nella
Parte_1 maggiore presenza di attacchi interletterali nella verificanda rispetto al grafismo del sig. , -
Parte_1 in alcuni automatismi grafici rilevati nella verificanda ed assenti nelle comparative. La compatibilità di alcune caratteristiche grafiche e le differenze formali, avrebbero potuto portare ad una soluzione di autografia con dissimulazione. Secondo la legge delle modificazioni concomitanti di Parte_6
“Ogni trasformazione si accompagna ad effetti secondari che testimoniano l'aumento di uno sforzo”. Lo sforzo esecutivo implica la presenza di importante aumento di pressione nei punti di modifica, rallentamento e stacchi anomali, mentre la firma in verifica riporta un tracciato scorrevole, disomogeneo nella pressione, ma senza segni di controllo esecutivo, pertanto le diversità osservate non possono essere considerate modificazioni controllate. L'ipotesi di dissimulazione, quindi, non può avere conferma. Le diversità strutturali e negli automatismi indicano, invece, eterografia: la firma presente sull'avviso di ricevimento non è risultata come eseguita dal sig. , ma da un'altra persona”. Parte_1
Il c.t.u. ha dunque concluso in via definitiva, in assenza di osservazioni e/o richieste di chiarimenti di parte, che “la sottoscrizione attribuita all'attore - odierno querelante – apposta Parte_1
4 sull'avviso di ricevimento della raccomandata AG n. 78055430320 – 1 è risultata apocrifa ed eterografa
(-4 nella scala di espressione verbale dei giudizi)”.
Si tratta di una valutazione che discende da un'attenta e scrupolosa applicazione dei criteri e dei principi che governano la scienza grafologica ed è pertanto da ritenere pienamente condivisibile, tanto più che non è stata raggiunta da alcuna censura da parte dell'ente convenuto.
Ne deriva, alla luce delle risultanze istruttorie, che l'agente notificatore ha falsamente attestato di aver consegnato l'avviso di intimazione di pagamento nelle mani del destinatario, essendo stato accertato che l'avviso di ricevimento non è stato sottoscritto da . Parte_1
Alla pronunzia di falsità consegue, a termini dell'art. 226 secondo comma c.p.c., l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p.
Trattandosi di querela proposta in via incidentale, non possono trovare ingresso le ulteriori domande proposte dal querelante in sede di atto introduttivo, alle quali l'attore non ha rinunciato né esplicitamente, né implicitamente, non avendo depositato note di precisazione delle conclusioni del primo termine di cui all'art. 189 cpc.
Ed invero, la più recente giurisprudenza ha chiarito che “nel giudizio in cui sia proposta, in via principale, querela di falso, è ammissibile, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., la proposizione da parte dell'attore di ulteriori domande nei confronti dello stesso convenuto” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 n. 8688 - 02/04/2024).
Del resto, ogni statuizione sulla legittimità della pretesa creditoria è preclusa in questa sede proprio dalla pendenza del giudizio principale di opposizione all'ingiunzione di pagamento, così come inammissibile si appalesa la domanda risarcitoria, non solo in quanto proposta in via incidentale, ma anche in quanto rimasta nell'alveo delle mere asserzioni, mancando l'indicazione di qualsivoglia elemento utile a determinare in concreto quale sia l'evento dannoso ed il nesso eziologico con la condotta dolosa o colposa dell'unico soggetto evocato in giudizio.
Ricorrono infine giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio tra le parti, posto che la volontà di avvalersi del documento impugnato di falso è del tutto ragionevole in considerazione dell'estraneità dell'ente convenuto al procedimento notificatorio, oltre che in ragione della parziale soccombenza reciproca, mentre i costi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con decreto del 24.10.2024, vanno posti per metà a carico delle parti (attrice e convenuta), in considerazione della finalità di acquisizione di elementi di giudizio in merito a questione di comune interesse, quale è
l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione in oggetto.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On.
Lucia Santoro, così provvede:
5 - in accoglimento della domanda proposta da nei confronti dell' , dichiara Parte_1 CP_1 la falsità della firma, attribuita all'attore, che figura sull'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. AG n. 78055430320 -1 in data 11.5.2017;
- conseguentemente, ai sensi dell'art.226 secondo comma c.p.c. in relazione all'art. 537 c.p.p., dispone che la presente pronuncia, al passaggio in giudicato, sia annotata a cura del cancelliere a margine dell'originale del documento oggetto di querela di falso;
- rigetta ogni altra eccezione e domanda;
- compensa fra le parti le spese del giudizio;
- pone a carico dell'attore e del convenuto, ciascuno per la metà, i costi alla consulenza tecnica d'ufficio nella misura già liquidata con decreto del 24.10.2024.
Così deciso in Taranto il 3 settembre 2025
Il Giudice
G. On. Lucia Santoro
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