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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa RI Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Rosa D'APICE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1160 del ruolo generale dell'anno 2023.
T R A
(C.F. , titolare e legale rappresentante Parte_1 C.F._1
dell'impresa individuale “Commercio di Animali-Concimi e Mangimi” corrente in Torre
IA (SA), rappresentato e difeso dall'avv. Flavio Cataldo giusta procura allegata all'atto di citazione in riassunzione
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
(già (P.I. , in persona del procuratore CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 speciale dott.ssa giusta procura speciale per notar del Controparte_3 Persona_1
1 12.11.2018, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta, Enrico Boursier Niutta
e PA RI MO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione nella fase della riassunzione
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
avente ad oggetto: riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 392 cpc a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 21382/2023 che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 486/2016
sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nei termini concessi dal Consigliere Istruttore ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e richiamate nelle note depositate per l'udienza del 27.02.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22.11.2000 Giudice , quale titolare e legale Pt_1
rappresentante dell'impresa individuale “Commercio di Animali, Concimi e Mangimi” corrente in Torre IA (SA), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno la
L'attore, premesso in fatto che, in data 18.02.2000, aveva presentato Controparte_2
alla Telecom di Salerno una domanda per l'attivazione di una nuova utenza telefonica fissa a servizio della sua impresa;
che, a seguito della risposta positiva della del CP_2
24.02.2000 in ordine alla realizzazione dell'impianto e all'attivazione della nuova utenza con attribuzione del numero telefonico 0974-985216, aveva provveduto in data 10.03.2000 al versamento di lire 1.417.760 a titolo di contributo-impianto; che la , pur avendo CP_2 inizialmente ritenuto realizzabile l'attivazione della nuova utenza telefonica entro il termine di 60 giorni dal pagamento del contributo, in data 25.05.2000 aveva comunicato l'impossibilità di rispettare i tempi preventivati a causa dell'opposizione dei terzi sui cui fondi avrebbero dovuto insistere le opere infrastrutturali necessarie alla realizzazione dell'impianto e che, in ogni caso, prevedeva di superare le difficoltà entro 30 giorni;
che, decorso questo termine, esso attore, valutato il perdurante ritardo nell'adempimento e avuta notizia che la medesima condotta era stata tenuta dalla in una vicenda analoga CP_2 riguardante un proprio vicino, tale , che si era conclusa con la Persona_2 risoluzione unilaterale del contratto di somministrazione da parte della società, in data
2 26.09.2000 aveva inoltrato alla una diffida ad adempiere a mezzo raccomandata CP_2
a/r, senza ricevere risposta;
che successivamente, in data 11.10.2000, aveva provveduto a presentare reclamo all'Ispettorato Territoriale per la Campania del Ministero delle
Telecomunicazioni affinché venissero adottate idonee misure nei confronti del gestore inadempiente;
ritenuto in diritto che la condotta della non corrispondeva ai principi CP_2
di correttezza e buona fede contrattuale giacché la medesima, prima di fargli sottoscrivere il contratto, avrebbe dovuto verificare la possibilità di adempiere predisponendo il richiesto collegamento telefonico nei 60 giorni previsti dalla normativa speciale;
fatto altresì rilevare che era noto alla che, già in precedenza, i proprietari dei fondi della zona avevano CP_2 sollevato opposizione alla costituzione di servitù di appoggio dei pali per una richiesta fatta dal vicino;
che pertanto la avrebbe dovuto ricorrere senza Persona_2 CP_2 ritardo alle procedure di cui agli artt. 231 e ss. del DPR 29.03.1973 n. 156 ( TU dele disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) ovvero, in alternativa, predisporre il passaggio dei cavi sotterranei attraverso la strada pubblica comunale;
che la condotta della , rimasta inadempiente alla sua obbligazione dopo ormai otto mesi CP_2
dal pagamento del contributo-impianto da parte dell'attore, aveva causato danni ditta
Giudice per la perdita di clientela e di notevoli guadagni, chiedeva all'adito Tribunale di
“condannare la all'adempimento del contratto di utenza telefonica fissa Controparte_2 in favore di esso attore, nonché al risarcimento dei danni da lui subiti quale titolare e legale rappresentante dell'impresa individuale ”Commercio Animali-Concimi e Mangimi” dal ritardo, rispetto ai tempi preventivanti, nell'adempimento dell'obbligazione assunta, per violazione degli artt. 1375, 1176 e 12198 cc, che quantificava in lire 200.000 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, oltre rivalutazione monetaria e interessi maturati e maturandi. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Si costituiva la che, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per Controparte_2 territorio dell'adito Tribunale per essere competente il Tribunale di Napoli in quanto luogo in cui aveva sede legale la . In Controparte_4 subordine, nel merito, la convenuta, richiamata la disciplina di cui agli artt. 231 e ss. del
T.U. n. 156/1973 e del D.M. 197/1997, eccepiva di aver rispettato le regole ivi previste ma di non aver potuto procedere alla attivazione dell'impianto - che, oltretutto, doveva essere realizzato al di fuori del perimetro urbano - sia per l'opposizione dei terzi proprietari dei
3 terreni che dovevano essere asserviti con la necessaria palificazione telefonica, sia per la impossibilità di realizzare un percorso alternativo, stante l'esito negativo della verifica commissionata alla soc. ., e per aver avviato la procedura ex art. 21 DPR 156/1973 di Pt_2
imposizione coattiva della servitù, che però aveva tempi non brevi. Concludeva pertanto per la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Salerno;
in subordine, per il rigetto della domanda, col favore delle spese.
Nella memoria difensiva del 20.01.2002 Giudice Antonio riferiva che, in data 24.01.2001, la gli aveva spedito l'assegno bancario di lire 1.417.760, da lui non riscosso, con la CP_2
causale “Rimborso contributo OPA x L Annullato nt. 0974/985216”, e che, in data
11.04.2001, l'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Telecomunicazioni, con riferimento al reclamo da lui presentato il 12.10.2000 e il 26.02.2001, aveva comunicato al suo difensore che “da indagini esperite dallo stesso scrivente risulta ingiustificato il ritardo di attivazione di tale impianto. Pertanto è stata data intimazione alla Società Controparte_2 di provvedere con sollecitudine a verificare la fattibilità di un diverso tracciato della
[...]
linea telefonica su menzionata ed in mancanza all'applicazione delle procedure previste dall'art. 231 del DPR 156/1973”.
La causa veniva trattata con l'espletamento di prova per testi;
dopo due interruzioni e successive riassunzioni, all'udienza del 07.02.2008 veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 2192/2008, pubblicata il 16.09.2008, il Tribunale di Salerno, disattesa l'eccezione di incompetenza e ritenuta la responsabilità della per essersi Controparte_2 attivata in ritardo, definitivamente pronunciando, così provvedeva: “accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento Controparte_5 di euro 4.000,00 oltre interessi legali dalla domanda il sino al soddisfo;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, di cui € 165,00 per spese, € 900,00 per diritti e € 1.000,00 per onorario, oltre IVA se dovuta, Cassa come per legge su diritti e onorari nonché rimborso forfetario spese generali su diritti ed onorari”.
Con atto di citazione notificato l'11.11.2008, impugnava la sentenza Parte_1
dinanzi alla Corte di Appello di Salerno al fine di ottenerne la riforma e, per l'effetto,
l'accoglimento della domanda proposta in primo grado. In via subordinata chiedeva, “Nella
4 denegata ipotesi di conferma del capo della sentenza che ha dichiarato la risoluzione del contratto per cui è causa, condannare la alla restituzione in favore Controparte_2 dell'attore del contributo-impianto di lire 1.417.760 – euro 732,21,versato in data 10 marzo
2000 e a tutt'oggi ancora non riscosso. Con vittoria delle spese e competenze del giudizio di secondo grado con distrazione”.
A fondamento del gravame l'appellante deduceva che sentenza fosse viziata da ultrapetizione per avere il Tribunale, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenuta la risoluzione del contratto per intervenuto recesso ad opera della in data 30.01.2001 in difetto di una espressa domanda o eccezione CP_2 tempestivamente formulata;
che comunque la risoluzione del contratto per recesso unilaterale accertata dal giudice di prime cure era stata adottata in violazione degli artt. 2597
e 1373 c.c., nonché della normativa speciale in materia;
che l'ammontare dei danni patrimoniali liquidati in sentenza era incongrua;
che il Tribunale aveva omesso di provvedere sulla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali;
che le spese liquidate in suo favore erano largamente inferiori alla nota allegata dalla sua difesa.
Si costituiva la che resisteva ai motivi di gravame, di cui chiedeva il Controparte_2 rigetto, e proponeva appello incidentale avverso il rigetto dell'eccezione di incompetenza e di improcedibilità della domanda per omesso tentativo obbligatorio di conciliazione.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza appellata ovvero, in subordine, il rigetto dell'appello principale perché infondato in fatto e in diritto e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, ovvero, in via gradata, la compensazione delle spese dell'appello.
Con sentenza n. 486/2016 pubblicata il 19.09.2016, la Corte di Appello di Salerno, sul rilievo che il Tribunale avesse del tutto omesso di esaminare la questione relativa all'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui alla L. n. 249/1997 innanzi al Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) competente per territorio, definitivamente pronunciando così provvedeva: “accoglie l'appello incidentale e, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'improponibilità della domanda di primo grado;
condanna l'appellante principale Antonio Giudice alla refusione in favore
5 dell'appellato-appellante incidentale delle spese processuali del Controparte_2
doppio grado di giudizio…”.
Con atto di citazione notificato il 22.09.2016, proponeva dinanzi alla Parte_1
Corte di Appello impugnazione per revocazione ex art. 395, c. 1, n. 4, c.p.c., avverso la sentenza n. 486/2016 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Sospendere, illico et immmediate, il termine per proporre il ricorso in Cassazione…; Revocare la sentenza n. 486/2016, …, perché affetta da un palese errore di fatto, consistente nell'aver supposto che la causa di primo grado R.G.C. N. 3159/2000, fosse stata incardinata dopo il
19 giugno 2002, data di entrata in vigore del Regolamento n. 182/02/CONS, mentre, in realtà, la causa di primo grado è stata incardinata in data 22 novembre 2000…”.
Si costituiva la che chiedeva di “rigettare la domanda perché Controparte_2 infondata in fatto ed in diritto;
condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio”.
La Corte di Appello, nelle more del giudizio di revocazione, con ordinanza del 2.11.2016, ai sensi dell'art. 398, c. 4, c.p.c., disponeva la sospensione del termine per proporre ricorso per
Cassazione avverso la sentenza n. 486/2016.
Con sentenza n. 794/2020 pubblicata il 30.06.2020, la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, così provvedeva: “rigetta la domanda di revocazione della sentenza
486/2016 resa dalla Corte d'Appello di Salerno resa il 19/9/2016 a definizione del giudizio di appello r.g. 1348/2008; condanna l'appellante al pagamento di € 3000,00 a titolo di competenze per il giudizio di revocazione oltre spese generali 15% su compensi, iva e cpa in favore di .”. CP_1
Con ricorso notificato il 15.07.2020 Giudice impugnava in Cassazione sia la Pt_1 sentenza n. 486/2016 che la sentenza n. 794/2020. Con il primo motivo, deduceva la nullità della sentenza n. 794/2020 per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 395, c. 1, n.
4, c.p.c., ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., affermando che la Corte di Appello fosse incorsa in un macroscopico errore di fatto non avendo percepito che il giudizio di primo grado era stato istaurato il 22.11.2000, quando la L. n. 249/1997 non aveva ancora trovato attuazione;
con il secondo motivo impugnava la sentenza n. 486/2016 per violazione e falsa
6 applicazione dell'art. 1, c. 11, l. n. 249/2017 nonché degli artt. 1, 3, 4 e 12 Delibera
182/02/Cons ed allegato A e dell'art. 11 delle preleggi, in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3,
c.p.c., lamentando che, sebbene in data 22.11.2000 i comitati regionali di controllo non fossero stati ancora istituiti e nessun regolamento fosse stato emanato dall' , la CP_6
Corte di Appello non aveva ritenuto il Giudice dispensato dall'obbligo di esperire il Pt_1
tentativo obbligatorio di conciliazione né aveva seguito la giurisprudenza di legittimità che, in assenza dei provvedimenti attuativi, riteneva il citato tentativo di conciliazione meramente facoltativo e non obbligatorio;
con il terzo motivo impugnava la sentenza n.
486/2016 per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, c. 11, l. n. 249/2017 e dell'art. 5, c.
1-bis, d.lgs. n. 287/2010, in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., non avendo il convenuto eccepito il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione né con la comparsa di risposta né nel corso della prima udienza, né entro quest'ultima era stato rilevato dal giudice, così come chiarito dalla sentenza n. 8240/2020 SS.UU., sicché il rilievo era ormai precluso al giudice di appello;
con il quarto motivo impugnava la sentenza n. 486/2016 per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, c. 11, l. n. 249/2017 in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., nonché degli artt. 1, 3, 4 e 12 Delibera 182/02/Cons, nella parte in cui aveva dichiarato improponibile la domanda con una pronuncia di rito, travolgendo tutta l'attività istruttoria già svolta, anziché dichiararne l'improcedibilità con sospensione del processo e salvezza degli effetti sia sostanziali che processuali della domanda.
Con ordinanza n. 21382/2023, pubblicata il 19.07.2023, la Corte di Cassazione, facendo applicazione del principio c.d. della ragione più liquida, definiva il giudizio esaminando come assorbente il secondo motivo di impugnazione e, ritenendo che “fino a quando
l'assunzione delle funzioni da parte del nella singola realtà territoriale non si CP_7 fosse verificata, la norma dell'art. 12 non poteva funzionare come previsione di una modalità alternativa di adempimento di un obbligo principale non sorto, ma poteva funzionare soltanto come previsione di una mera facoltà dell'utente”, che “ Per farle assumere nel periodo transitorio il valore non più di modalità di adempimento alternativa dell'obbligo di cui all'art. 3, bensì di obbligo essa stessa, l'Autorità avrebbe dovuto dettare una specifica norma diretta ad attribuirle questo diverso significato”, che la disciplina transitoria non risultava adottata, così provvedeva: “la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa senza rinvio la sentenza n. 794/2020 e cassa
7 altresì la sentenza 486/2016 con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione”.
Con atto di citazione notificato il 14.11.2023 Giudice ha riassunto il giudizio Pt_1
dinanzi a questa Corte al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Per i motivi di gravame spiegati: Condannare la all'adempimento Controparte_2
dell'obbligazione assunta, nei confronti del signor , con il contratto Parte_1 sottoscritto in data 13 aprile 2000 e, quindi, all'attivazione del servizio telefonico fisso
0974/985216, in favore dell' ; Condannare la al Pt_3 Controparte_2
risarcimento, in favore dell'Attore-Appellante, che si quantificano nella somma di Euro
103,29, per ogni giorno di ritardo, a far tempo da 18.02.2000, ovvero, dal 13.04.2000, ovvero ancora, a far tempo dal 09 maggio 2000, sino alla futura data di concreta attivazione del servizio telefonico richiesto, ovvero, in quella somma ritenuta equa e giusta, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, allegate e provate dall'Attore-
Appellante. Il tutto maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, sino all'integrale soddisfo e detratta la somma già corrisposta in esecuzione della Sentenza di primo grado;
Condannare la alla refusione delle maggiori spese Controparte_2
e competenze di giudizio di primo grado, secondo la Nota-Spese depositata in data 28 aprile 2008; Nella denegata ipotesi di conferma del capo della Sentenza, che ha dichiarato la risoluzione del contratto per cui è causa, a far tempo dal 31 gennaio 2001, Condannare la alla restituzione, in favore dell'Attore, del Contributo- Controparte_2
Impianto di Lire 1.417.760 - Euro 732,21, versato, in data 10 marzo 2000 ed, a tutt'oggi, ancora non riscosso;
Con favore delle spese e competenze di giudizio, dei procedimenti di
Appello originario – R.G. n. 1348/2008; Giudizio di revocazione: R.G. n. 972/2016;
Giudizio di Cassazione: R.G. n. 20469/2020 e presente giudizio, con attribuzione all'Avvocato Flavio Cataldo, per dichiarato anticipo, ex art. 93, c.p.c.”.
Si è costituita in giudizio la (già , che ha chiesto CP_1 Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia la Corte di Appello“accogliere l'appello incidentale e per l'effetto riformare integralmente la sentenza appellata rigettando le domande formulate dal sig. ; In subordine, rigettare l'appello principale Parte_1
perché assolutamente infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata;
8 Condannare, in ogni caso, l'appellante principale al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, ovvero, in via gradata, compensare le spese del presente giudizio”.
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali e rinviato all'udienza del 09.10.2025, con ordinanza del
23.10.2015, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, occorre osservare che “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce -- come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio -- la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti” ( cfr. Cass. n.15143/2021; n. 24372/2022;
n. 1824/2005).
Facendo applicazione del consolidato principio testé richiamato, con riferimento alla vicenda in esame deve quindi affermarsi che, in questa sede di riassunzione, la Corte di
Appello è investita della domanda come proposta originariamente dal Giudice nonché delle eccezioni sollevate da ( ora nella comparsa di costituzione di Controparte_2 CP_1
primo grado.
2. L'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno a favore di quello di
Napoli è inammissibile perché la designazione del giudice del rinvio ad opera della Corte di
9 Cassazione determina una competenza funzionale che non può essere in alcun modo oggetto di contestazioni (cfr, ex multis, Cass. n. 21542/2008; n 340/2016; n.11614/2018; n.
2114/2021).
In ogni caso, essa sarebbe infondata.
Nella specie si tratta, infatti, di una ipotesi di competenza territoriale derogabile, per la quale la competenza territoriale fondata sulla regola del foro generale delle persone giuridiche, cui fa riferimento la convenuta, può esser derogata dalle parti mediante uno specifico accordo. Ed infatti, nella polizza di abbonamento al servizio telefonico del 13-17.04.2000 e nel collegato contratto di noleggio degli apparecchi telefonici in una clausola specificamente sottoscritta era previsto che “per ogni controversia” sarebbe stato “competente esclusivamente il foro di residenza del cliente”.
Ne consegue che correttamente l'attore in primo grado ha adito il Tribunale di Salerno quale foro convenzionale esclusivo.
2. Nel merito la domanda avanzata dalla ditta Giudice va accolta solo in parte.
2.1. Rileva la Corte che, in riscontro alla domanda di nuovo impianto presentata dalla ditta
Giudice il 18.02.2000, il 24.02.2000 la comunicò che l'allaccio sarebbe stato CP_2 effettuato “entro 60 giorni dal pagamento del contributo, salvo difficoltà legate all'ottenimento dei permessi di terzi (Enti e/o Privati) interessati al passaggio della linea”.
In data 10.03.2000 la ditta Giudice provvide a versare il contributo di lire 1.874.790 ottenendo contestualmente il numero di utenza telefonica;
il 13-17.04.2000 si perfezionò il contratto di
Abbonamento al servizio telefonico con il connesso contratto di Noleggio degli apparecchi.
Decorsi i previsti 60 gg dal 10.03.2000, il 25.05.2000 la comunicò alla ditta la CP_2 impossibilità di effettuare l'allaccio per l'opposizione di terzi proprietari dei fondi che avrebbero dovuto essere asserviti, e che si sarebbe provveduto nei successivi 30 giorni.
Decorsi i 30 gg, la situazione rimase invariata.
10 Ritiene la Corte che, per questa prima fase del rapporto, la mancata attivazione del servizio telefonico non possa essere imputata alla ma alla opposizione dei terzi che era CP_2 espressamente prevista dall'art. 21 del Regolamento contenuto nel DM n. 197/1997 come condizione che escludeva la responsabilità del gestore.
Sul punto va altresì rilevato che la circostanza che altra persona – tale - Persona_2
in precedenza avesse richiesto analogo allaccio e che la avesse già incontrato CP_2
l'opposizione dei proprietari dei fondi, appare irrilevante ai fini di affermare il doloso o colposo inadempimento della società dedotto dall'attore, giacché, in disparte il rilievo che non risulta dimostrata l'identità del percorso che avrebbe dovuto fare la linea telefonica e quindi l'identità dei fondi che avrebbero dovuto essere asserviti, la non poteva CP_2
prevedere che anche per la ditta Giudice sarebbero state sollevate opposizioni e da chi, e pertanto non poteva attivarsi per concordare bonariamente l'indennizzo per l'asservimento o addirittura per avviare le procedure per la costituzione delle servitù coattive prima che fosse presentata l'istanza di allaccio e che si fossero concretamente individuati i proprietari opponenti.
2.2. Risulta poi documentalmente provato che, nel mese di gennaio 2001, la si CP_2 attivò per trovare un percorso alternativo per la collocazione dei pali e che incaricò all'uopo la ditta , la quale con nota del 29.01.2001, riferì l'esito negativo di un sopralluogo Pt_2 effettuato il 15.01.2001.
Risulta altresì che successivamente la da giugno 2001 contattò i numerosi CP_2 proprietari dei fondi, sui quali dovevano essere posizionati i pali della linea telefonica;
che da ottobre 2001 propose una soluzione bonaria della vertenza, sorta per effetto della loro opposizione, mediante il pagamento di un indennizzo;
che, infine, ottenute risposte negative, avviò per ognuno la procedura speciale prevista dall'art. 231 del DPR n. 156/1973 per la imposizione coattiva della servitù, molte delle quali a novembre 2002 erano ancora pendenti.
Ritiene la Corte che, con riferimento a questo periodo, non possa essere attribuita alla alcuna responsabilità per il ritardo nell'attivazione del servizio e per la stessa CP_2
tardiva attivazione delle procedure per la costituzione delle servitù - ritardo, che peraltro, fu riscontrato anche dal Ministero delle Telecomunicazioni -, giacché la società il 24 gennaio
11 2001 aveva provveduto ad annullare l'ordine della ditta Giudice ed a restituire l'assegno dell'importo pari al contributo da quella versato per l'attivazione del servizio, in tal modo sciogliendo il rapporto unilateralmente.
Per il periodo successivo al 24.01.2001 nessun inadempimento/ritardato adempimento può essere quindi attribuito alla giacché il vincolo contrattuale era venuto meno. CP_2
Il predetto rilievo non costituisce ultrapetizione rispetto alla domanda di adempimento, giacché questo Giudicante si limita a constatare il fatto obiettivo della cessazione del rapporto per effetto del recesso unilaterale, sulla cui validità non ha alcun potere di valutazione giacché l'annullamento dell'ordine non ha costituito oggetto di impugnazione da parte della difesa dell'attore che vi ha fatto espresso riferimento nel primo grado del giudizio.
La constatazione dell'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale assume rilevanza in questa sede giacché costituisce l'impedimento giuridico all'accoglimento della domanda di adempimento: cessato il rapporto, non può infatti imporsi alcun adempimento alla parte che non vi provveda.
La domanda di adempimento va pertanto rigettata.
In siffatto contesto, a fronte della risoluzione unilaterale del rapporto - peraltro intervenuta prima che allo stesso si fosse dato inizio mediante la somministrazione del servizio di telefonia -, la condotta successiva della , che, dopo la risoluzione, dal giugno 2001 CP_2
in poi, avviò dapprima le trattative con i proprietari dei fondi e poi le procedure per l'imposizione delle servitù, appare non già espressione della volontà di conservazione del rapporto ma, verosimilmente, finalizzata a pervenire alla soluzione dei problemi determinati dalla opposizione dei terzi prima che la ditta Giudice proponesse nuovamente – e necessariamente, dato il regime di monopolio -- l'istanza per l'allaccio alla linea telefonica.
2.3. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'unico periodo con riferimento al quale può affermarsi la responsabilità della per non essersi attivata per la soluzione dei CP_2
problemi derivanti dalla opposizione dei terzi, è quello che va dal 24.06.2000 -- 30° giorno successivo al 25.05.2000, termine entro il quale la società si era impegnata all'allaccio ed a risolvere le questioni sollevate dai proprietari opponenti -- al 24.01.2001 – in cui la
12 medesime sciolse unilateralmente il contratto prima che esso avesse avuto inizio di esecuzione--.
E' esclusivamente con riferimento a questo periodo di sette mesi di vana attesa che può ritenersi che la ditta Giudice abbia subìto un danno causalmente riconducibile alla condotta inadempiente della e risarcibile anche per la espressa previsione contenuta nell'art. CP_2
39 DM n. 167/1997.
2.4. Il danno richiesto in primo grado è esclusivamente di natura patrimoniale, si com'è dato evincere chiaramente dalle pagg. 5 e ss. dell'atto di citazione, ove si fa riferimento al
“danno economico derivante dal mancato utilizzo di un servizio indispensabile per
l'Avviamento e la conseguente produttività dell'attività economica esercitata”, alla
“perdita di un notevole guadagno in quanto, il più delle volte, la clientela (…) non trovando nessuno presso l'abitazione, non riesce a mettersi in contatto con l'attore “, alla perdita del
“maggior Avviamento dell'impresa individuale” per la mancata “inclusione nell'elenco telefonico e delle PA LE” .
La richiesta di risarcimenti del danno non patrimoniale, in particolare del danno esistenziale, in disparte ogni valutazione in ordine alla sua configurabilità e concreta dimostrazione, non
è invece ammissibile per non essere stata tempestivamente avanzata in giudizio.
Ritiene la Corte che , alla luce delle risultanze della prova testimoniale, dalla quale è emerso il notevole disagio nell'esercizio dell'attività, che si trovava nella sua fase iniziale, per il fatto di dover il Giudice utilizzare la propria utenza domestica per i rapporti con i clienti, allontanandosi dalla sede dell'impresa, non possa riconoscersi alla ditta attrice un danno pari alla perdita economica subìta, che avrebbe dovuto essere specificamente dimostrato, ma un danno derivante dalla impossibilità di conseguire vantaggi economici e di essere riconosciuti come impresa esistente sul mercato, in conseguenza del mancato inserimento negli elenchi telefonici e delle PA LE ( cfr. Cass. 2017 n. 19342; 2018 n. 14916;
2023 n. 27633).
2.5. Non emergendo dati ai quali ancorare il calcolo, la liquidazione può essere fatta in via equitativa, sì come affermato anche dal Giudice di legittimità. ( cfr, in particolare Cass.
2018 n. 14916, in cui si legge : “In fattispecie analoghe, questa Corte ha già più volte
13 affermato che «quello che rileva in caso di mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico non è tanto la possibilità di continuare ad essere contattati da clienti già acquisiti, quanto il fatto di non poter essere contattati da nuova clientela, rispetto alla quale nessuna prova della "perdita" può essere pretesa, se non in termini di "possibilità" e perdita di chance, suscettibile anch'essa di valutazione equitativa» (Cass. 04/08/2017, n.
19497), non mancandosi di osservare che tale diritto ha, «in tutta evidenza, maggiore pregnanza allorquando l'utenza telefonica afferisca ad un'attività professionale o commerciale» (Cass. 03/08/2017, n. 19342). Né l'esistenza del danno può essere negata per il solo fatto che non siano stati depositati documenti fiscali a dimostrazione del decremento reddituale: tale omissione può certamente incidere sulla liquidazione del risarcimento, ma non consente di escludere che un danno vi sia comunque stato e che possa essere liquidato in via equitativa (Cass. n. 19497 del 2017, cit.)”).
Ai fini della liquidazione, considerando che l'attività era agli inizi e quindi ancora poco avviata e che comunque il contatto con la clientela era assicurato, sia pure con grosse difficoltà operative, attraverso l'utenza privata di Giudice , ritiene la Corte di poter Pt_1
riconoscere un danno pari ad € 500,00 al mese e quindi complessivamente, per i 7 mesi, la somma di € 3.500,00 da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri dettati da Cass. SU n. 1712/1995.
2.6. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022 e tenuto conto che il valore della causa è compreso nello scaglione da € 1.101,00 a €
5.200,00. Gli importi a titolo di compenso vanno liquidati nei valori medi e per le fasi effettivamente trattate ( le quattro fasi per il primo grado;
tre fasi per l'appello, la revocazione e la riassunzione, ove non si è svolta trattazione/istruttoria; due fasi per il giudizio di legittimità trattato in camera di consiglio).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione ex art 392 cpc introdotto, a seguito della ordinanza della Cassazione civile n.21382/2023, da quale titolare e legale rappresentante della Parte_1
ditta “Commercio di Animali, Concimi e Mangimi' corrente in Torre IA (SA), con
14 citazione notificata il 23.10.2023 nei confronti di già , così CP_1 Controparte_2
provvede:
1) ACCOGLIE la domanda proposta da Giudice e per l'effetto condanna la Pt_1 CP_1
al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 3.500,00 da rivalutarsi in
[...] base agli indici Istat dal 24.01.2001 sino alla presente sentenza e da maggiorarsi degli interessi compensativi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata dal 24.01.2001 all'effettivo soddisfo;
RIGETTA la domanda di adempimento;
2) Condanna la al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore di CP_1
Giudice Antonio, a titolo di compenso, per il primo grado in € 2.552,00, per l'appello in €
1.923,00, per la revocazione in € 1.923,00, per il giudizio di legittimità in € 1.975,00 e per questo giudizio di riassunzione in € 1.923,00, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione all'avv. Flavio Cataldo che dichiara di averne fatto anticipo.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 02 dicembre 2025
Il CONSIGLIERE estensore Il PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
15
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa RI Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Rosa D'APICE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1160 del ruolo generale dell'anno 2023.
T R A
(C.F. , titolare e legale rappresentante Parte_1 C.F._1
dell'impresa individuale “Commercio di Animali-Concimi e Mangimi” corrente in Torre
IA (SA), rappresentato e difeso dall'avv. Flavio Cataldo giusta procura allegata all'atto di citazione in riassunzione
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
(già (P.I. , in persona del procuratore CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 speciale dott.ssa giusta procura speciale per notar del Controparte_3 Persona_1
1 12.11.2018, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta, Enrico Boursier Niutta
e PA RI MO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione nella fase della riassunzione
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
avente ad oggetto: riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 392 cpc a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 21382/2023 che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 486/2016
sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nei termini concessi dal Consigliere Istruttore ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e richiamate nelle note depositate per l'udienza del 27.02.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22.11.2000 Giudice , quale titolare e legale Pt_1
rappresentante dell'impresa individuale “Commercio di Animali, Concimi e Mangimi” corrente in Torre IA (SA), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno la
L'attore, premesso in fatto che, in data 18.02.2000, aveva presentato Controparte_2
alla Telecom di Salerno una domanda per l'attivazione di una nuova utenza telefonica fissa a servizio della sua impresa;
che, a seguito della risposta positiva della del CP_2
24.02.2000 in ordine alla realizzazione dell'impianto e all'attivazione della nuova utenza con attribuzione del numero telefonico 0974-985216, aveva provveduto in data 10.03.2000 al versamento di lire 1.417.760 a titolo di contributo-impianto; che la , pur avendo CP_2 inizialmente ritenuto realizzabile l'attivazione della nuova utenza telefonica entro il termine di 60 giorni dal pagamento del contributo, in data 25.05.2000 aveva comunicato l'impossibilità di rispettare i tempi preventivati a causa dell'opposizione dei terzi sui cui fondi avrebbero dovuto insistere le opere infrastrutturali necessarie alla realizzazione dell'impianto e che, in ogni caso, prevedeva di superare le difficoltà entro 30 giorni;
che, decorso questo termine, esso attore, valutato il perdurante ritardo nell'adempimento e avuta notizia che la medesima condotta era stata tenuta dalla in una vicenda analoga CP_2 riguardante un proprio vicino, tale , che si era conclusa con la Persona_2 risoluzione unilaterale del contratto di somministrazione da parte della società, in data
2 26.09.2000 aveva inoltrato alla una diffida ad adempiere a mezzo raccomandata CP_2
a/r, senza ricevere risposta;
che successivamente, in data 11.10.2000, aveva provveduto a presentare reclamo all'Ispettorato Territoriale per la Campania del Ministero delle
Telecomunicazioni affinché venissero adottate idonee misure nei confronti del gestore inadempiente;
ritenuto in diritto che la condotta della non corrispondeva ai principi CP_2
di correttezza e buona fede contrattuale giacché la medesima, prima di fargli sottoscrivere il contratto, avrebbe dovuto verificare la possibilità di adempiere predisponendo il richiesto collegamento telefonico nei 60 giorni previsti dalla normativa speciale;
fatto altresì rilevare che era noto alla che, già in precedenza, i proprietari dei fondi della zona avevano CP_2 sollevato opposizione alla costituzione di servitù di appoggio dei pali per una richiesta fatta dal vicino;
che pertanto la avrebbe dovuto ricorrere senza Persona_2 CP_2 ritardo alle procedure di cui agli artt. 231 e ss. del DPR 29.03.1973 n. 156 ( TU dele disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) ovvero, in alternativa, predisporre il passaggio dei cavi sotterranei attraverso la strada pubblica comunale;
che la condotta della , rimasta inadempiente alla sua obbligazione dopo ormai otto mesi CP_2
dal pagamento del contributo-impianto da parte dell'attore, aveva causato danni ditta
Giudice per la perdita di clientela e di notevoli guadagni, chiedeva all'adito Tribunale di
“condannare la all'adempimento del contratto di utenza telefonica fissa Controparte_2 in favore di esso attore, nonché al risarcimento dei danni da lui subiti quale titolare e legale rappresentante dell'impresa individuale ”Commercio Animali-Concimi e Mangimi” dal ritardo, rispetto ai tempi preventivanti, nell'adempimento dell'obbligazione assunta, per violazione degli artt. 1375, 1176 e 12198 cc, che quantificava in lire 200.000 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, oltre rivalutazione monetaria e interessi maturati e maturandi. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Si costituiva la che, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per Controparte_2 territorio dell'adito Tribunale per essere competente il Tribunale di Napoli in quanto luogo in cui aveva sede legale la . In Controparte_4 subordine, nel merito, la convenuta, richiamata la disciplina di cui agli artt. 231 e ss. del
T.U. n. 156/1973 e del D.M. 197/1997, eccepiva di aver rispettato le regole ivi previste ma di non aver potuto procedere alla attivazione dell'impianto - che, oltretutto, doveva essere realizzato al di fuori del perimetro urbano - sia per l'opposizione dei terzi proprietari dei
3 terreni che dovevano essere asserviti con la necessaria palificazione telefonica, sia per la impossibilità di realizzare un percorso alternativo, stante l'esito negativo della verifica commissionata alla soc. ., e per aver avviato la procedura ex art. 21 DPR 156/1973 di Pt_2
imposizione coattiva della servitù, che però aveva tempi non brevi. Concludeva pertanto per la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Salerno;
in subordine, per il rigetto della domanda, col favore delle spese.
Nella memoria difensiva del 20.01.2002 Giudice Antonio riferiva che, in data 24.01.2001, la gli aveva spedito l'assegno bancario di lire 1.417.760, da lui non riscosso, con la CP_2
causale “Rimborso contributo OPA x L Annullato nt. 0974/985216”, e che, in data
11.04.2001, l'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Telecomunicazioni, con riferimento al reclamo da lui presentato il 12.10.2000 e il 26.02.2001, aveva comunicato al suo difensore che “da indagini esperite dallo stesso scrivente risulta ingiustificato il ritardo di attivazione di tale impianto. Pertanto è stata data intimazione alla Società Controparte_2 di provvedere con sollecitudine a verificare la fattibilità di un diverso tracciato della
[...]
linea telefonica su menzionata ed in mancanza all'applicazione delle procedure previste dall'art. 231 del DPR 156/1973”.
La causa veniva trattata con l'espletamento di prova per testi;
dopo due interruzioni e successive riassunzioni, all'udienza del 07.02.2008 veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 2192/2008, pubblicata il 16.09.2008, il Tribunale di Salerno, disattesa l'eccezione di incompetenza e ritenuta la responsabilità della per essersi Controparte_2 attivata in ritardo, definitivamente pronunciando, così provvedeva: “accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento Controparte_5 di euro 4.000,00 oltre interessi legali dalla domanda il sino al soddisfo;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, di cui € 165,00 per spese, € 900,00 per diritti e € 1.000,00 per onorario, oltre IVA se dovuta, Cassa come per legge su diritti e onorari nonché rimborso forfetario spese generali su diritti ed onorari”.
Con atto di citazione notificato l'11.11.2008, impugnava la sentenza Parte_1
dinanzi alla Corte di Appello di Salerno al fine di ottenerne la riforma e, per l'effetto,
l'accoglimento della domanda proposta in primo grado. In via subordinata chiedeva, “Nella
4 denegata ipotesi di conferma del capo della sentenza che ha dichiarato la risoluzione del contratto per cui è causa, condannare la alla restituzione in favore Controparte_2 dell'attore del contributo-impianto di lire 1.417.760 – euro 732,21,versato in data 10 marzo
2000 e a tutt'oggi ancora non riscosso. Con vittoria delle spese e competenze del giudizio di secondo grado con distrazione”.
A fondamento del gravame l'appellante deduceva che sentenza fosse viziata da ultrapetizione per avere il Tribunale, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenuta la risoluzione del contratto per intervenuto recesso ad opera della in data 30.01.2001 in difetto di una espressa domanda o eccezione CP_2 tempestivamente formulata;
che comunque la risoluzione del contratto per recesso unilaterale accertata dal giudice di prime cure era stata adottata in violazione degli artt. 2597
e 1373 c.c., nonché della normativa speciale in materia;
che l'ammontare dei danni patrimoniali liquidati in sentenza era incongrua;
che il Tribunale aveva omesso di provvedere sulla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali;
che le spese liquidate in suo favore erano largamente inferiori alla nota allegata dalla sua difesa.
Si costituiva la che resisteva ai motivi di gravame, di cui chiedeva il Controparte_2 rigetto, e proponeva appello incidentale avverso il rigetto dell'eccezione di incompetenza e di improcedibilità della domanda per omesso tentativo obbligatorio di conciliazione.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza appellata ovvero, in subordine, il rigetto dell'appello principale perché infondato in fatto e in diritto e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, ovvero, in via gradata, la compensazione delle spese dell'appello.
Con sentenza n. 486/2016 pubblicata il 19.09.2016, la Corte di Appello di Salerno, sul rilievo che il Tribunale avesse del tutto omesso di esaminare la questione relativa all'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui alla L. n. 249/1997 innanzi al Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) competente per territorio, definitivamente pronunciando così provvedeva: “accoglie l'appello incidentale e, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'improponibilità della domanda di primo grado;
condanna l'appellante principale Antonio Giudice alla refusione in favore
5 dell'appellato-appellante incidentale delle spese processuali del Controparte_2
doppio grado di giudizio…”.
Con atto di citazione notificato il 22.09.2016, proponeva dinanzi alla Parte_1
Corte di Appello impugnazione per revocazione ex art. 395, c. 1, n. 4, c.p.c., avverso la sentenza n. 486/2016 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Sospendere, illico et immmediate, il termine per proporre il ricorso in Cassazione…; Revocare la sentenza n. 486/2016, …, perché affetta da un palese errore di fatto, consistente nell'aver supposto che la causa di primo grado R.G.C. N. 3159/2000, fosse stata incardinata dopo il
19 giugno 2002, data di entrata in vigore del Regolamento n. 182/02/CONS, mentre, in realtà, la causa di primo grado è stata incardinata in data 22 novembre 2000…”.
Si costituiva la che chiedeva di “rigettare la domanda perché Controparte_2 infondata in fatto ed in diritto;
condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio”.
La Corte di Appello, nelle more del giudizio di revocazione, con ordinanza del 2.11.2016, ai sensi dell'art. 398, c. 4, c.p.c., disponeva la sospensione del termine per proporre ricorso per
Cassazione avverso la sentenza n. 486/2016.
Con sentenza n. 794/2020 pubblicata il 30.06.2020, la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, così provvedeva: “rigetta la domanda di revocazione della sentenza
486/2016 resa dalla Corte d'Appello di Salerno resa il 19/9/2016 a definizione del giudizio di appello r.g. 1348/2008; condanna l'appellante al pagamento di € 3000,00 a titolo di competenze per il giudizio di revocazione oltre spese generali 15% su compensi, iva e cpa in favore di .”. CP_1
Con ricorso notificato il 15.07.2020 Giudice impugnava in Cassazione sia la Pt_1 sentenza n. 486/2016 che la sentenza n. 794/2020. Con il primo motivo, deduceva la nullità della sentenza n. 794/2020 per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 395, c. 1, n.
4, c.p.c., ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., affermando che la Corte di Appello fosse incorsa in un macroscopico errore di fatto non avendo percepito che il giudizio di primo grado era stato istaurato il 22.11.2000, quando la L. n. 249/1997 non aveva ancora trovato attuazione;
con il secondo motivo impugnava la sentenza n. 486/2016 per violazione e falsa
6 applicazione dell'art. 1, c. 11, l. n. 249/2017 nonché degli artt. 1, 3, 4 e 12 Delibera
182/02/Cons ed allegato A e dell'art. 11 delle preleggi, in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3,
c.p.c., lamentando che, sebbene in data 22.11.2000 i comitati regionali di controllo non fossero stati ancora istituiti e nessun regolamento fosse stato emanato dall' , la CP_6
Corte di Appello non aveva ritenuto il Giudice dispensato dall'obbligo di esperire il Pt_1
tentativo obbligatorio di conciliazione né aveva seguito la giurisprudenza di legittimità che, in assenza dei provvedimenti attuativi, riteneva il citato tentativo di conciliazione meramente facoltativo e non obbligatorio;
con il terzo motivo impugnava la sentenza n.
486/2016 per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, c. 11, l. n. 249/2017 e dell'art. 5, c.
1-bis, d.lgs. n. 287/2010, in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., non avendo il convenuto eccepito il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione né con la comparsa di risposta né nel corso della prima udienza, né entro quest'ultima era stato rilevato dal giudice, così come chiarito dalla sentenza n. 8240/2020 SS.UU., sicché il rilievo era ormai precluso al giudice di appello;
con il quarto motivo impugnava la sentenza n. 486/2016 per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, c. 11, l. n. 249/2017 in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., nonché degli artt. 1, 3, 4 e 12 Delibera 182/02/Cons, nella parte in cui aveva dichiarato improponibile la domanda con una pronuncia di rito, travolgendo tutta l'attività istruttoria già svolta, anziché dichiararne l'improcedibilità con sospensione del processo e salvezza degli effetti sia sostanziali che processuali della domanda.
Con ordinanza n. 21382/2023, pubblicata il 19.07.2023, la Corte di Cassazione, facendo applicazione del principio c.d. della ragione più liquida, definiva il giudizio esaminando come assorbente il secondo motivo di impugnazione e, ritenendo che “fino a quando
l'assunzione delle funzioni da parte del nella singola realtà territoriale non si CP_7 fosse verificata, la norma dell'art. 12 non poteva funzionare come previsione di una modalità alternativa di adempimento di un obbligo principale non sorto, ma poteva funzionare soltanto come previsione di una mera facoltà dell'utente”, che “ Per farle assumere nel periodo transitorio il valore non più di modalità di adempimento alternativa dell'obbligo di cui all'art. 3, bensì di obbligo essa stessa, l'Autorità avrebbe dovuto dettare una specifica norma diretta ad attribuirle questo diverso significato”, che la disciplina transitoria non risultava adottata, così provvedeva: “la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa senza rinvio la sentenza n. 794/2020 e cassa
7 altresì la sentenza 486/2016 con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione”.
Con atto di citazione notificato il 14.11.2023 Giudice ha riassunto il giudizio Pt_1
dinanzi a questa Corte al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Per i motivi di gravame spiegati: Condannare la all'adempimento Controparte_2
dell'obbligazione assunta, nei confronti del signor , con il contratto Parte_1 sottoscritto in data 13 aprile 2000 e, quindi, all'attivazione del servizio telefonico fisso
0974/985216, in favore dell' ; Condannare la al Pt_3 Controparte_2
risarcimento, in favore dell'Attore-Appellante, che si quantificano nella somma di Euro
103,29, per ogni giorno di ritardo, a far tempo da 18.02.2000, ovvero, dal 13.04.2000, ovvero ancora, a far tempo dal 09 maggio 2000, sino alla futura data di concreta attivazione del servizio telefonico richiesto, ovvero, in quella somma ritenuta equa e giusta, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, allegate e provate dall'Attore-
Appellante. Il tutto maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, sino all'integrale soddisfo e detratta la somma già corrisposta in esecuzione della Sentenza di primo grado;
Condannare la alla refusione delle maggiori spese Controparte_2
e competenze di giudizio di primo grado, secondo la Nota-Spese depositata in data 28 aprile 2008; Nella denegata ipotesi di conferma del capo della Sentenza, che ha dichiarato la risoluzione del contratto per cui è causa, a far tempo dal 31 gennaio 2001, Condannare la alla restituzione, in favore dell'Attore, del Contributo- Controparte_2
Impianto di Lire 1.417.760 - Euro 732,21, versato, in data 10 marzo 2000 ed, a tutt'oggi, ancora non riscosso;
Con favore delle spese e competenze di giudizio, dei procedimenti di
Appello originario – R.G. n. 1348/2008; Giudizio di revocazione: R.G. n. 972/2016;
Giudizio di Cassazione: R.G. n. 20469/2020 e presente giudizio, con attribuzione all'Avvocato Flavio Cataldo, per dichiarato anticipo, ex art. 93, c.p.c.”.
Si è costituita in giudizio la (già , che ha chiesto CP_1 Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia la Corte di Appello“accogliere l'appello incidentale e per l'effetto riformare integralmente la sentenza appellata rigettando le domande formulate dal sig. ; In subordine, rigettare l'appello principale Parte_1
perché assolutamente infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata;
8 Condannare, in ogni caso, l'appellante principale al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, ovvero, in via gradata, compensare le spese del presente giudizio”.
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali e rinviato all'udienza del 09.10.2025, con ordinanza del
23.10.2015, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, occorre osservare che “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce -- come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio -- la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti” ( cfr. Cass. n.15143/2021; n. 24372/2022;
n. 1824/2005).
Facendo applicazione del consolidato principio testé richiamato, con riferimento alla vicenda in esame deve quindi affermarsi che, in questa sede di riassunzione, la Corte di
Appello è investita della domanda come proposta originariamente dal Giudice nonché delle eccezioni sollevate da ( ora nella comparsa di costituzione di Controparte_2 CP_1
primo grado.
2. L'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno a favore di quello di
Napoli è inammissibile perché la designazione del giudice del rinvio ad opera della Corte di
9 Cassazione determina una competenza funzionale che non può essere in alcun modo oggetto di contestazioni (cfr, ex multis, Cass. n. 21542/2008; n 340/2016; n.11614/2018; n.
2114/2021).
In ogni caso, essa sarebbe infondata.
Nella specie si tratta, infatti, di una ipotesi di competenza territoriale derogabile, per la quale la competenza territoriale fondata sulla regola del foro generale delle persone giuridiche, cui fa riferimento la convenuta, può esser derogata dalle parti mediante uno specifico accordo. Ed infatti, nella polizza di abbonamento al servizio telefonico del 13-17.04.2000 e nel collegato contratto di noleggio degli apparecchi telefonici in una clausola specificamente sottoscritta era previsto che “per ogni controversia” sarebbe stato “competente esclusivamente il foro di residenza del cliente”.
Ne consegue che correttamente l'attore in primo grado ha adito il Tribunale di Salerno quale foro convenzionale esclusivo.
2. Nel merito la domanda avanzata dalla ditta Giudice va accolta solo in parte.
2.1. Rileva la Corte che, in riscontro alla domanda di nuovo impianto presentata dalla ditta
Giudice il 18.02.2000, il 24.02.2000 la comunicò che l'allaccio sarebbe stato CP_2 effettuato “entro 60 giorni dal pagamento del contributo, salvo difficoltà legate all'ottenimento dei permessi di terzi (Enti e/o Privati) interessati al passaggio della linea”.
In data 10.03.2000 la ditta Giudice provvide a versare il contributo di lire 1.874.790 ottenendo contestualmente il numero di utenza telefonica;
il 13-17.04.2000 si perfezionò il contratto di
Abbonamento al servizio telefonico con il connesso contratto di Noleggio degli apparecchi.
Decorsi i previsti 60 gg dal 10.03.2000, il 25.05.2000 la comunicò alla ditta la CP_2 impossibilità di effettuare l'allaccio per l'opposizione di terzi proprietari dei fondi che avrebbero dovuto essere asserviti, e che si sarebbe provveduto nei successivi 30 giorni.
Decorsi i 30 gg, la situazione rimase invariata.
10 Ritiene la Corte che, per questa prima fase del rapporto, la mancata attivazione del servizio telefonico non possa essere imputata alla ma alla opposizione dei terzi che era CP_2 espressamente prevista dall'art. 21 del Regolamento contenuto nel DM n. 197/1997 come condizione che escludeva la responsabilità del gestore.
Sul punto va altresì rilevato che la circostanza che altra persona – tale - Persona_2
in precedenza avesse richiesto analogo allaccio e che la avesse già incontrato CP_2
l'opposizione dei proprietari dei fondi, appare irrilevante ai fini di affermare il doloso o colposo inadempimento della società dedotto dall'attore, giacché, in disparte il rilievo che non risulta dimostrata l'identità del percorso che avrebbe dovuto fare la linea telefonica e quindi l'identità dei fondi che avrebbero dovuto essere asserviti, la non poteva CP_2
prevedere che anche per la ditta Giudice sarebbero state sollevate opposizioni e da chi, e pertanto non poteva attivarsi per concordare bonariamente l'indennizzo per l'asservimento o addirittura per avviare le procedure per la costituzione delle servitù coattive prima che fosse presentata l'istanza di allaccio e che si fossero concretamente individuati i proprietari opponenti.
2.2. Risulta poi documentalmente provato che, nel mese di gennaio 2001, la si CP_2 attivò per trovare un percorso alternativo per la collocazione dei pali e che incaricò all'uopo la ditta , la quale con nota del 29.01.2001, riferì l'esito negativo di un sopralluogo Pt_2 effettuato il 15.01.2001.
Risulta altresì che successivamente la da giugno 2001 contattò i numerosi CP_2 proprietari dei fondi, sui quali dovevano essere posizionati i pali della linea telefonica;
che da ottobre 2001 propose una soluzione bonaria della vertenza, sorta per effetto della loro opposizione, mediante il pagamento di un indennizzo;
che, infine, ottenute risposte negative, avviò per ognuno la procedura speciale prevista dall'art. 231 del DPR n. 156/1973 per la imposizione coattiva della servitù, molte delle quali a novembre 2002 erano ancora pendenti.
Ritiene la Corte che, con riferimento a questo periodo, non possa essere attribuita alla alcuna responsabilità per il ritardo nell'attivazione del servizio e per la stessa CP_2
tardiva attivazione delle procedure per la costituzione delle servitù - ritardo, che peraltro, fu riscontrato anche dal Ministero delle Telecomunicazioni -, giacché la società il 24 gennaio
11 2001 aveva provveduto ad annullare l'ordine della ditta Giudice ed a restituire l'assegno dell'importo pari al contributo da quella versato per l'attivazione del servizio, in tal modo sciogliendo il rapporto unilateralmente.
Per il periodo successivo al 24.01.2001 nessun inadempimento/ritardato adempimento può essere quindi attribuito alla giacché il vincolo contrattuale era venuto meno. CP_2
Il predetto rilievo non costituisce ultrapetizione rispetto alla domanda di adempimento, giacché questo Giudicante si limita a constatare il fatto obiettivo della cessazione del rapporto per effetto del recesso unilaterale, sulla cui validità non ha alcun potere di valutazione giacché l'annullamento dell'ordine non ha costituito oggetto di impugnazione da parte della difesa dell'attore che vi ha fatto espresso riferimento nel primo grado del giudizio.
La constatazione dell'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale assume rilevanza in questa sede giacché costituisce l'impedimento giuridico all'accoglimento della domanda di adempimento: cessato il rapporto, non può infatti imporsi alcun adempimento alla parte che non vi provveda.
La domanda di adempimento va pertanto rigettata.
In siffatto contesto, a fronte della risoluzione unilaterale del rapporto - peraltro intervenuta prima che allo stesso si fosse dato inizio mediante la somministrazione del servizio di telefonia -, la condotta successiva della , che, dopo la risoluzione, dal giugno 2001 CP_2
in poi, avviò dapprima le trattative con i proprietari dei fondi e poi le procedure per l'imposizione delle servitù, appare non già espressione della volontà di conservazione del rapporto ma, verosimilmente, finalizzata a pervenire alla soluzione dei problemi determinati dalla opposizione dei terzi prima che la ditta Giudice proponesse nuovamente – e necessariamente, dato il regime di monopolio -- l'istanza per l'allaccio alla linea telefonica.
2.3. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'unico periodo con riferimento al quale può affermarsi la responsabilità della per non essersi attivata per la soluzione dei CP_2
problemi derivanti dalla opposizione dei terzi, è quello che va dal 24.06.2000 -- 30° giorno successivo al 25.05.2000, termine entro il quale la società si era impegnata all'allaccio ed a risolvere le questioni sollevate dai proprietari opponenti -- al 24.01.2001 – in cui la
12 medesime sciolse unilateralmente il contratto prima che esso avesse avuto inizio di esecuzione--.
E' esclusivamente con riferimento a questo periodo di sette mesi di vana attesa che può ritenersi che la ditta Giudice abbia subìto un danno causalmente riconducibile alla condotta inadempiente della e risarcibile anche per la espressa previsione contenuta nell'art. CP_2
39 DM n. 167/1997.
2.4. Il danno richiesto in primo grado è esclusivamente di natura patrimoniale, si com'è dato evincere chiaramente dalle pagg. 5 e ss. dell'atto di citazione, ove si fa riferimento al
“danno economico derivante dal mancato utilizzo di un servizio indispensabile per
l'Avviamento e la conseguente produttività dell'attività economica esercitata”, alla
“perdita di un notevole guadagno in quanto, il più delle volte, la clientela (…) non trovando nessuno presso l'abitazione, non riesce a mettersi in contatto con l'attore “, alla perdita del
“maggior Avviamento dell'impresa individuale” per la mancata “inclusione nell'elenco telefonico e delle PA LE” .
La richiesta di risarcimenti del danno non patrimoniale, in particolare del danno esistenziale, in disparte ogni valutazione in ordine alla sua configurabilità e concreta dimostrazione, non
è invece ammissibile per non essere stata tempestivamente avanzata in giudizio.
Ritiene la Corte che , alla luce delle risultanze della prova testimoniale, dalla quale è emerso il notevole disagio nell'esercizio dell'attività, che si trovava nella sua fase iniziale, per il fatto di dover il Giudice utilizzare la propria utenza domestica per i rapporti con i clienti, allontanandosi dalla sede dell'impresa, non possa riconoscersi alla ditta attrice un danno pari alla perdita economica subìta, che avrebbe dovuto essere specificamente dimostrato, ma un danno derivante dalla impossibilità di conseguire vantaggi economici e di essere riconosciuti come impresa esistente sul mercato, in conseguenza del mancato inserimento negli elenchi telefonici e delle PA LE ( cfr. Cass. 2017 n. 19342; 2018 n. 14916;
2023 n. 27633).
2.5. Non emergendo dati ai quali ancorare il calcolo, la liquidazione può essere fatta in via equitativa, sì come affermato anche dal Giudice di legittimità. ( cfr, in particolare Cass.
2018 n. 14916, in cui si legge : “In fattispecie analoghe, questa Corte ha già più volte
13 affermato che «quello che rileva in caso di mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico non è tanto la possibilità di continuare ad essere contattati da clienti già acquisiti, quanto il fatto di non poter essere contattati da nuova clientela, rispetto alla quale nessuna prova della "perdita" può essere pretesa, se non in termini di "possibilità" e perdita di chance, suscettibile anch'essa di valutazione equitativa» (Cass. 04/08/2017, n.
19497), non mancandosi di osservare che tale diritto ha, «in tutta evidenza, maggiore pregnanza allorquando l'utenza telefonica afferisca ad un'attività professionale o commerciale» (Cass. 03/08/2017, n. 19342). Né l'esistenza del danno può essere negata per il solo fatto che non siano stati depositati documenti fiscali a dimostrazione del decremento reddituale: tale omissione può certamente incidere sulla liquidazione del risarcimento, ma non consente di escludere che un danno vi sia comunque stato e che possa essere liquidato in via equitativa (Cass. n. 19497 del 2017, cit.)”).
Ai fini della liquidazione, considerando che l'attività era agli inizi e quindi ancora poco avviata e che comunque il contatto con la clientela era assicurato, sia pure con grosse difficoltà operative, attraverso l'utenza privata di Giudice , ritiene la Corte di poter Pt_1
riconoscere un danno pari ad € 500,00 al mese e quindi complessivamente, per i 7 mesi, la somma di € 3.500,00 da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri dettati da Cass. SU n. 1712/1995.
2.6. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022 e tenuto conto che il valore della causa è compreso nello scaglione da € 1.101,00 a €
5.200,00. Gli importi a titolo di compenso vanno liquidati nei valori medi e per le fasi effettivamente trattate ( le quattro fasi per il primo grado;
tre fasi per l'appello, la revocazione e la riassunzione, ove non si è svolta trattazione/istruttoria; due fasi per il giudizio di legittimità trattato in camera di consiglio).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione ex art 392 cpc introdotto, a seguito della ordinanza della Cassazione civile n.21382/2023, da quale titolare e legale rappresentante della Parte_1
ditta “Commercio di Animali, Concimi e Mangimi' corrente in Torre IA (SA), con
14 citazione notificata il 23.10.2023 nei confronti di già , così CP_1 Controparte_2
provvede:
1) ACCOGLIE la domanda proposta da Giudice e per l'effetto condanna la Pt_1 CP_1
al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 3.500,00 da rivalutarsi in
[...] base agli indici Istat dal 24.01.2001 sino alla presente sentenza e da maggiorarsi degli interessi compensativi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata dal 24.01.2001 all'effettivo soddisfo;
RIGETTA la domanda di adempimento;
2) Condanna la al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore di CP_1
Giudice Antonio, a titolo di compenso, per il primo grado in € 2.552,00, per l'appello in €
1.923,00, per la revocazione in € 1.923,00, per il giudizio di legittimità in € 1.975,00 e per questo giudizio di riassunzione in € 1.923,00, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione all'avv. Flavio Cataldo che dichiara di averne fatto anticipo.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 02 dicembre 2025
Il CONSIGLIERE estensore Il PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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