Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1607/22 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Daniela LOCOCO Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 20.9.2022 al n. 1607 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1556/2022 del 20/05/2022
promossa da tramite e in persona del procuratore Parte_1 Controparte_1 dott. elettivamente domiciliata in Firenze, Viale Matteotti n. 60, presso Parte_2
e nello studio dell'Avv. Francesco Gambi che la rappresenta e difende, come da mandato allegato;
- appellante/appellata incidentale -
contro elettivamente domiciliata in Santa Croce sull'Arno (PI), Controparte_2 via Salvatori n. 21, presso e nello studio dell'Avv. Claudia Lami che la rappresenta e difende, come da mandato allegato;
- appellata/appellante incidentale -
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
“Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, in riforma della sentenza del
Tribunale di Firenze n.1556/2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: − rigettare l'opposizione promossa dalla sig.ra in Controparte_2
accoglimento della domanda proposta in tesi in I grado;
− con condanna della sig.ra al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_2 Parte_1
7.215,40.= da quest'ultima corrisposto al C.T.U. ; − con vittoria di spese e onorari del giudizio di I grado e di C.T.U.; − con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio”; per “- rigettare l'appello principale proposto da Controparte_3
in quanto infondato in fatto e diritto. In accoglimento Parte_1
dell'appello incidentale proposto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, - sostituire la frase del dispositivo: “1) accoglie parzialmente l'opposizione all'esecuzione immobiliare e pertanto dichiara che l e per Controparte_4
ess non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata sui beni Parte_1
oggetto del fidecommesso;
” con la seguente: “1) accoglie l'opposizione all'esecuzione immobiliare e pertanto dichiara che la e per essa Controparte_4
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata sui beni oggetto Parte_1
del fidecommesso, ivi compresi i beni immobili in esso inseriti a seguito del provvedimento del Giudice Tutelare emesso all'esito del ricorso avente R.V.G.
1154/1981;”; - sostituire la frase del dispositivo 2) accerta e dichiara esclusi dalla sostituzione fedecommissaria i seguenti beni immobili: • Appartamento (cat. A/3) posto in Comune di Campi Bisenzio, Via Montello. Al N.C.E.U. del suddetto Comune
l'immobile è rappresentato al foglio di mappa 19, dalla particella 101 sub. 3; •
Appartamento (cat. A/3) posto in Comune di Campi Bisenzio, Via Montello. Al
N.C.E.U. del suddetto Comune l'immobile è rappresentato al foglio di mappa 19, dalla particella 101 sub. 4 • Appartamento (cat. A/2) posto in Comune di Campi Bisenzio,
Piazza Curtatone. Al N.C.E.U. del suddetto Comune l'immobile è rappresentato al foglio di mappa 19, dalla particella 1318 sub. 2 e dalla particella 1319 aggraffata;
•
Appartamento (cat. A/2) posto in Comune di Campi Bisenzio, Piazza Curtatone n. 42.
2 Al N.C.E.U. del suddetto Comune l'immobile è rappresentato al foglio di mappa 19, dalla particella 1318 sub. 3; • Magazzino (cat. C/2) posto in Comune di Campi Bisenzio,
Piazza Curtatone n. 40. Al N.C.E.U. del suddetto Comune l'immobile è rappresentato al foglio di mappa 19, dalla particella 1318 sub. 500; • Magazzino (cat. C/2) posto in
Comune di Campi Bisenzio, Piazza Curtatone n. 40. Al N.C.E.U. del suddetto Comune
l'immobile è rappresentato al foglio di mappa 19, dalla particella 1318 sub. 501;” con la seguente: “2) accerta e dichiara esclusi dalla sostituzione fedecommissaria i seguenti beni immobili: • Appartamento (cat. A/3) posto in Comune di Campi Bisenzio, Via
Montello. Al N.C.E.U. del suddetto Comune l'immobile è rappresentato al foglio di mappa 19, dalla particella 101 sub. 3; • Appartamento (cat. A/3) posto in Comune di
Campi Bisenzio, Via Montello. Al N.C.E.U. del suddetto Comune l'immobile è rappresentato al foglio di mappa 19, dalla particella 101 sub. 4;” - sostituire la frase del dispositivo: “3) spese compensate, fatta eccezione per quelle di CTU, liquidate con separato decreto, che pone a carico di e per essa Controparte_4
;” con la seguente: “3) condanna parte opposta al pagamento delle Parte_1
spese di lite, che quantifica in €. 29.183,00 oltre rimborso spese generali 15%, CAP ed
IVA come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di CTU.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio d'appello”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Fatto e giudizio di primo grado. Con opposizione all'esecuzione immobiliare già iniziata, ai sensi dell'art. 615/2 c.p.c., (d'ora in poi solo Controparte_2
“ ) chiedeva al Tribunale di Firenze la dichiarazione di impignorabilità dei CP_2
beni oggetto di esecuzione in favore di Controparte_5
Contr (d'ora in poi, soltanto “ ), nonché la cancellazione del pignoramento su di
[...]
essi gravante ed in via cautelare la sospensione dell'esecuzione. Si costituiva la creditrice AN RF resistendo all'opposizione e chiedendo la reiezione della sospensiva così come del merito. Il Giudice dell'esecuzione con provvedimento del
14.2.2018 respingeva l'istanza di sospensione, assegnando alle Parti termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito. Con atto di citazione ritualmente
3 notificato, in data 16.4.2018 conveniva nel giudizio di merito dinanzi al CP_2
Tribunale di Firenze la esponendo di aver ricevuto in data 26.6.2017 notifica di CP_4
pignoramento in forza del decreto ingiuntivo n. 368/2014 e della sentenza n.
4331/2015, entrambi emessi dal Tribunale di Firenze, relativamente ai seguenti immobili in Campi Bisenzio: tre appartamenti e due magazzini siti in Piazza
Curtatone, oltre a due appartamenti, tre magazzini, un garage e un terreno tutti posti in via Montello. Il credito vantato dalla ammontava ad € 682.776,51=, mentre CP_4
il valore venale dei suddetti immobili era stato stimato in circa € 1.507.000,00=.
Esponeva l'opponente che tutti gli immobili – eccetto un appartamento descritto al punto 6 della citazione e un magazzino al punto 8, entrambi in via Montello – erano oggetto di sostituzione fedecommissaria disposta nel testamento olografo del padre adottivo dell'opponente risalente al 1967. In detto testamento la era stata CP_2
istituita quale prima erede beneficiaria con l'obbligo di conservare l'intero patrimonio immobiliare indicato – un appezzamento di terreno comprendente uno stanzone
(magazzino) in via Montello n. 39 e un appezzamento di terreno per tutto il fronte sulla nuova strada privata, ora via Mentana, fino a tutto il fronte su via Montello – per poi, alla propria morte, trasferirlo ai di lei figli nati o nascituri. Nascevano dal matrimonio tra e celebrato il 2.6.1960, e CP_2 CP_7 Per_1 Per_2
entrambi tutt'ora viventi. Nel corso degli anni, l'opponente aveva
[...] CP_2
ampliato i beni originariamente oggetto di fedecommesso, edificando sugli stessi ulteriori unità immobiliari, come da autorizzazione del giudice tutelare del Tribunale
di Firenze nel procedimento di volontaria giurisdizione n. V.G. 1154/1981. Pertanto,
anche tutti gli immobili successivamente edificati dovevano considerarsi ricompresi nella sostituzione fedecommissaria, in quanto insistenti sui suddetti terreni. Al
momento della redazione del testamento risultava ancora vigente la disciplina della sostituzione fedecommissaria antecedente alla riforma del 1975, che doveva ritenersi applicabile al caso di specie, per cui la disposizione testamentaria doveva ritenersi valida in corrispondenza della precedente ratio di non dispersione del patrimonio familiare ai fini della successiva devoluzione ai discendenti, eredi sostituiti. L'art. 695
4 c.c. statuiva altresì l'impignorabilità dei beni oggetto di sostituzione fedecommissaria,
di talché il pignoramento doveva dichiararsi nullo, illegittimo e privo di alcun effetto.
Contr Si costituiva che contestava quanto dedotto da controparte. Deduceva che, pur pacifica l'applicazione dell'art. 692 c.c. nella sua formulazione anteriore alla riforma del 1975, la validità della sostituzione fedecommissaria disposta nel testamento era comunque soggetta alla condizione che la medesima non avesse ad oggetto beni che non superavano la quota disponibile di eredità del testatore, nel caso di specie corrispondente alla metà dei beni facenti parte dell'asse ereditario. Tuttavia, risultava dal testamento che i beni del fedecommesso corrispondevano ad una quota ben superiore alla legittima, superando di gran lunga il valore dell'unico bene immobile,
abitato dalla rimasto escluso dal suddetto vincolo, come da perizia di stima CP_2
allegata al ricorso di volontaria giurisdizione richiamato da parte opponente (valore stimato dei beni oggetto di fedecommesso Lire 173.500.000,00=). Attesa la violazione normativa della disposizione testamentaria vigente ratione temporis e la conseguente nullità della sostituzione fedecommissaria, doveva ritenersi valida la sola chiamata dell'istituito – – che acquistava incondizionatamente tutti i beni. Pertanto, del CP_2
tutto legittima l'azione esecutiva promossa dalla AN sui beni ereditati, liberamente aggredibili dalla creditrice. In ogni caso, non poteva applicarsi al caso di specie l'art. 695 c.c. in punto di impignorabilità, considerato che la era creditrice personale CP_4
non soltanto dell'erede istituita – come previsto dalla stessa norma ai fini del CP_2
limite al pignoramento – ma anche degli eredi sostituiti, in forza del medesimo titolo esecutivo (d.i. n. 368/2014 del Tribunale di Firenze) emesso anche nei confronti dei figli e . In subordine, la evidenziava che la disposizione Per_2 CP_8 CP_4
testamentaria non riguardava tutti i beni oggetto di pignoramento, esclusa appunto l'abitazione dello stesso de cuius riconosciuto anche dall'opponente. Inoltre, gli immobili edificati successivamente dalla sui suddetti terrenti non potevano CP_2
ritenersi parte del fedecommesso, in quanto costruiti solo nel 1981, dunque, non ancora esistenti nell'asse ereditario, requisito necessario ai fini dell'operatività dell'art. 695 c.c.- I terrenti oggetto del vincolo a seguito dell'attività edificatoria avevano
5 cessato di esistere e con essi anche la sostituzione fedecommissaria, come desumibile dalla disciplina relativa all'estinzione dell'usufrutto in caso di totale perimento della cosa sui cui era stato costituito ai sensi dell'art. 1014, n. 3 c.c.- Concludeva per la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96/3 c.p.c., sottolineando altresì che, in forza di contratto di cessione dei crediti, concluso in data 20.4.2018, Parte_1
(d'ora in poi solo “ ) aveva acquistato pro soluto tutti i crediti della AN Pt_1
cedente, come da Gazzetta Ufficiale del 5.5.2018, tra cui anche quello oggetto del giudizio. Chiedeva, pertanto, di essere estromessa dal giudizio in ragione del successivo intervento della società cessionaria. Si costituiva ai sensi dell'art. Pt_1
111 c.p.c. aderendo e facendo proprie tutte le difese svolte della AN cedente. La
causa era istruita documentalmente e mediante CTU volta a verificare il valore della quota dell'asse oggetto della clausola fedecommissaria (sul seguente quesito:
“…determini il ctu il valore della massa ereditaria, nonché il valore delle quote di rispettiva legittima. Determini altresì il valore dei beni indicati nel testamento oggetto di fedecommesso specificando se superi la quota disponibile…”), quindi, discussa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.-
II. La sentenza di primo grado. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale
di Firenze così concludeva: “…1) accoglie parzialmente l'opposizione all'esecuzione immobiliare e pertanto dichiara che la e per essa Controparte_4
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata sui beni oggetto Parte_1
del fidecommesso;
2) accerta e dichiara esclusi dalla sostituzione fedecommissaria i seguenti beni immobili: • Appartamento (cat. A/3) posto in Comune di Campi
Bisenzio, Via Montello. Al N.C.E.U. del suddetto Comune l'immobile è rappresentato al foglio di mappa 19, dalla particella 101 sub. 3; • Appartamento (cat. A/3) posto in
Comune di Campi Bisenzio, Via Montello. Al N.C.E.U. del suddetto Comune
l'immobile è rappresentato al foglio di mappa 19, dalla particella 101 sub. 4 •
Appartamento (cat. A/2) posto in Comune di Campi Bisenzio, Piazza Curtatone. Al
N.C.E.U. del suddetto Comune l'immobile è rappresentato al foglio di mappa 19, dalla particella 1318 sub. 2 e dalla particella 1319 aggraffata;
• Appartamento (cat. A/2) posto
6 in Comune di Campi Bisenzio, Piazza Curtatone n. 42. Al N.C.E.U. del suddetto
Comune l'immobile è rappresentato al foglio di mappa 19, dalla particella 1318 sub. 3;
• Magazzino (cat. C/2) posto in Comune di Campi Bisenzio, Piazza Curtatone n. 40. Al
N.C.E.U. del suddetto Comune l'immobile è rappresentato al foglio di mappa 19, dalla particella 1318 sub. 500; • Magazzino (cat. C/2) posto in Comune di Campi Bisenzio,
Piazza Curtatone n. 40. Al N.C.E.U. del suddetto Comune l'immobile è rappresentato al foglio di mappa 19, dalla particella 1318 sub. 501; 3) spese compensate, fatta eccezione per quelle di CTU, liquidate con separato decreto, che pone a carico di e per essa ” In particolare, il Controparte_4 Controparte_9
Giudice di prime cure, aderendo alle conclusioni della CTU svolta, riteneva parzialmente fondata l'opposizione, innanzitutto rispetto alla legittimità della disposizione fedecommissaria contenuta nel testamento olografo, non risultando violata la quota di legittima. Quanto all'eccezione sollevata da rispetto Pt_1
all'inopponibilità del fedecommesso in quanto non solo creditrice dell'istituita ma anche degli stessi sostituiti, osservava che i sostituiti erano meri titolari di CP_2
un'aspettativa sui beni oggetto del fedecommesso, di cui non potevano disporre prima della morte dell'istituita pertanto, fino a quel momento gli eventuali creditori CP_2
personali dei medesimi sostituiti non potevano aggredire i suddetti beni, integranti patrimonio separato e autonomo. Al contrario, il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione in punto di estensione del vincolo ai beni edificati sui terrenti oggetto di fedecommesso. Il Tribunale precisava che nel 1981, con ricorso in sede di volontaria giurisdizione, non aveva chiesto di essere autorizzata a costruire bensì a CP_2
vendere gli immobili già edificati. Il Giudice tutelare aveva autorizzato la richiesta ad eccezione di alcuni immobili che dovevano considerarsi inalienabili in quanto facenti parte del fedecommesso: “…dovranno essere conservati e restituiti ai figli nati e nascituri della ed alla morte di questa, giusto vincolo Controparte_2
fedecommissario derivante da testamento olografo di da Controparte_10
intendersi trasferito sui beni di cui sopra, che dovrà essere trascritto presso la competente conservatoria dei registri immobiliari preliminarmente a qualsiasi
7 vendita…”. Tuttavia, secondo il Giudice di prime cure, richiamando la motivazione precedentemente data dal Giudice dell'esecuzione in sede cautelare, i suddetti beni oggetto di pignoramento – in particolare “…1) appartamento (cat. A/2) posto in comune di Campi Bisenzio Piazza Curtatone, rappresentato al NCEU del suddetto comune al foglio di mappa 19, particella 1318 sub. 2; 2) appartamento (cat. A/2) posto in comune di Campi Bisenzio Piazza Curtatone, rappresentato al NCEU del suddetto comune al foglio di mappa 19 particella 1319; 3) appartamento (cat. A/2) posto in comune di Campi Bisenzio Piazza Curtatone n. 42, rappresentato al NCEU del suddetto comune al foglio di mappa 19 particella 1318 sub. 3; 4) magazzino (cat. C/2) posto in comune di Campi Bisenzio Piazza Curtatone n. 40, rappresentato al NCEU
del suddetto comune al foglio di mappa 19 particella 1318 sub. 500; 5) magazzino (cat.
C/2) posto in comune di Campi Bisenzio Piazza Curtatone n. 40, rappresentato al
NCEU del suddetto comune al foglio di mappa 19 particella 1318 sub. 501…” – dovevano ritenersi non facenti parte dell'asse ereditario in quanto inesistenti al momento della redazione del testamento e, come tali, non inclusi nel vincolo fedecommissario per volontà del de cuius. Inoltre, l'estensione automatica del vincolo non poteva risultare quale effetto di un eventuale applicazione del generale principio di accessione al caso di specie, considerata altresì la profonda riforma dell'istituto della sostituzione fedecommissaria nel frattempo intervenuta e la sua attuale ratio di stampo esclusivamente assistenziale, vale a dire in favore di incapaci. Infine, il Giudice di prime cure precisava che quanto previsto dal Giudice tutelare nel 1981 non poteva considerarsi opponibile all'esecuzione in corso.
III. Il giudizio di appello. Appellava la sentenza lamentando i seguenti Pt_1
specifici motivi: 1) sostituzione fedecommissaria non opponibile ai sensi dell'art. 695
c.c.: pacifico tra le Parti che fosse creditrice sia dell'istituita che dei Pt_1 CP_2
sostituiti, pertanto, dalla lettura dell'art. 695 c.c. doveva escludersi – tout court –
l'opponibilità del vincolo alla creditrice, atteso che la norma faceva riferimento all'impignorabilità dei beni oggetto del fedecommesso rispetto ai soli creditori personali dell'istituito. Essendo la per lei la cessionaria, creditrice dell'erede CP_4
8 prima chiamata e dei di lei figli, tra loro debitori in solido, doveva considerarsi inapplicabile la suddetta norma, la cui ratio risiedeva nel non mettere a rischio la titolarità dei beni sottoposti a vincolo così da poter essere in seguito trasmessi ai sostituiti, come correttamente rilevato dal Giudice dell'esecuzione nella propria ordinanza del 14.2.2018; 2) le spese di CTU: in primo luogo, le spese della CTU svolta dovevano esser poste a carico di sola controparte, considerato che l'esclusione dell'ipotesi di nullità del fedecommesso – se superiore alla quota di legittima – era stata accertata solo mediante lo svolgimento delle operazioni peritali richieste dalla stessa
Quindi, chiedeva la restituzione di quanto già pagato al CTU in esecuzione Pt_1
della sentenza appellata, somma pari ad € 7.215,40=.
III.
1. Si costituiva la quale contestava tutto quanto dedotto da CP_2
controparte in quanto infondato in fatto e in diritto, riportandosi alla motivazione della sentenza impugnata e alle proprie difese svolte in primo grado, sottolineando che dal 2018 stava riscuotendo i frutti civili dei beni oggetto di fedecommesso, Pt_1
costituiti da canoni di locazione di circa € 1.000,00= mensili. Inoltre, a sua volta formulava appello incidentale, lamentando i seguenti specifici motivi: 1) mancata inclusione nel vincolo fedecommissario dei beni edificati successivamente alla redazione del testamento: la non inclusione nel fedecommesso dei successivi immobili edificati – statuita dal Giudice dell'esecuzione nella fase cautelare e fatta propria dal
Giudice del merito – si poneva in contrasto con il provvedimento emesso dal Giudice
tutelare di Firenze nel 1981, depositato solo parzialmente nella fase cautelare e integrato nel giudizio di merito. Il Giudice di prime cure non si era conformato a quanto disposto in sede di volontaria giurisdizione, atteso che il procedimento si era concluso con la non autorizzazione ad alienare taluni degli immobili successivamente edificati in quanto ritenuti parte del fedecommesso, così trascritto nei registri immobiliari;
2) errata compensazione delle spese di lite: in accoglimento dell'appello incidentale, le spese di lite dovevano essere tutte poste a carico di Anche in Pt_1
caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione relativa alla compensazione
9 delle spese appariva abnorme ed errata, rilevandosi l'opposizione utile, con l'esclusione di svariati beni dal pignoramento.
III.
2. Senza ulteriore istruttoria, la Corte riservava la decisione della causa nelle forme ordinarie previa rinuncia delle Parti ai termini per memorie conclusionali e repliche.
IV. Il merito. Vale innanzitutto premettere che la sostituzione fedecommissaria, dapprima eliminata dall'ordinamento con il Codice civile del 1865, è stata reintrodotta nell'attuale codice civile all'art. 692 c.c. con la seguente originaria formulazione: “…È
valida la disposizione con la quale il testatore impone al proprio figlio l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte in tutto o in parte i beni costituenti la disponibile a favore di tutti i figli nati e nascituri dall'istituito o a favore di un ente pubblico…”.
In seguito alla riforma del diritto di famiglia del 1975, l'istituto è sopravvissuto, ma è
stato fortemente limitato ad una mera funzione assistenziale, incentrata sulla protezione dell'incapace. Nel caso di specie, è pacifica tra le Parti l'applicazione della normativa antecedente la riforma in ragione del momento in cui il testamento olografo, che istituiva il fedecommesso in oggetto, è stato redatto, ossia nel 1962. Tutto ciò premesso, deve ora passarsi alla trattazione dei motivi di appello, principale e incidentale.
IV.
1. L'appello principale. Ambedue i motivi sono infondati.
IV.
1.1. Quanto al primo, attinente all'inopponibilità della sostituzione alla creditrice dell'erede istituita (così come degli eredi sostituiti), vale innanzitutto specificare che l'art. 695 c.c. – che nel tempo non ha subito modifiche – espressamente sancisce che: “…I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione…”; pertanto, salvo il diritto di agire “sui frutti”, i beni oggetto del fedecommesso – in quanto tali – non possono essere aggrediti dai creditori personali dell'istituito né da quelli personali dei sostituiti. L'obbligo di conservazione e restituzione, elemento principale della fattispecie, determina in capo al sostituito una mera aspettativa di delazione, successiva e condizionata alla premorienza del soggetto istituito. Ne consegue che i beni fedecommessi non
10 rientrano nella garanzia patrimoniale generica dei sostituiti, nel caso che ci occupa, i figli dell'appellata Infatti, i beni oggetto del fedecommesso sono a tutti gli CP_2
effetti proprietà della sola istituita, benché proprietà risolutivamente condizionata alla sopravvivenza dei sostituiti alla medesima prima beneficiaria. La CP_2
responsabilità patrimoniale generica del debitore di cui all'art. 2740/1 c.c. nella parte in cui richiama anche i beni futuri, come patrimonio del debitore aggredibile da parte del creditore, deve intendersi riferita non ad una mera aspettativa del bene, bensì alla successiva acquisizione di ulteriori beni in virtù di titoli obbligatori già sussistenti nel patrimonio del debitore al momento dell'esecuzione. Pertanto, nel caso di specie i beni oggetto del fedecommesso non potrebbero essere aggrediti dal creditore dei sostituiti
– nel caso di specie – fino all'eventuale trasferimento degli stessi a seguito Pt_1
del decesso dell'appellata CP_2
IV.
1.2. Anche il secondo motivo di appello principale, relativo alle spese della
CTU, come in apertura anticipato, è infondato. È pur vero che l'ausilio fornito dal CTU
al giudice costituisce un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti, più che ad un mezzo di prova in senso proprio (cfr. in tal senso, Cass. civ., sez.
VI, sent. n. 17739/2016 ). Tuttavia, nel caso di specie, la Consulenza era stata disposta esclusivamente – il quesito sopra riportato lo esplicita – al fine di verificare la fondatezza dell'eccezione di parte opposta creditrice circa il valore del fedecommesso denunciato come eccedente la quota di disponibile e dunque tale da comportare la nullità della disposizione. La CTU concludeva per l'opposta indicazione e pertanto non
è dubbio che le spese relative, a buon diritto, sono state poste esclusivamente a carico della opposta che ha cagionato la suddetta attività istruttoria con la propria CP_4
eccezione rivelatasi infondata.
IV.
2. L'appello incidentale. Ambedue i motivi sono infondati.
IV.
2.1. Quanto al primo motivo, attinente alla mancata inclusione nel vincolo fedecommissario dei beni edificati successivamente alla redazione del testamento,
deve essere innanzitutto specificato che il decreto derivante dal procedimento di
11 volontaria giurisdizione del 1981 certamente non acquista valore di giudicato,
tantomeno esterno rispetto al presente giudizio, considerato che esso non ha contenuto decisorio e non è suscettibile di divenire cosa giudicata. Pertanto, rispetto a quanto disposto dal Giudice tutelare nel provvedimento del 1981 e richiamato da rispetto all'istanza di vendita dei beni immobili dalla medesima costruiti su CP_2
quelli sottoposti al vincolo fedecommissario, nulla è stato definitivamente accertato rispetto all'estensione dello stesso vincolo sui suddetti beni edificati. Deve, pertanto,
confermarsi quanto già accertato dal Giudice dell'esecuzione della fase cautelare e ribadito dal Giudice di prime cure, ossia che non è possibile ritenere i beni immobili edificati da come rientranti nell'asse ereditario, in quanto inesistenti al CP_2
momento della redazione del testamento, né tantomeno il vincolo del fedecommesso può estendersi automaticamente agli stessi beni in assenza di una previsione di legge in tal senso, quale limite al diritto di proprietà, né tantomeno in applicazione del principio di accessione. Sotto quest'ultimo aspetto, la Suprema Corte, con decisione certamente risalente, ma riferita a istituti di analoga finalità conservativa non più in vigore (patrimonio dotale e patrimonio familiare), precisava che, mentre per il legato
(art. 667 c.c.), per l'usufrutto (art. 983 c.c.), per l'ipoteca (art. 2811 c.c.), è prevista l'estensione dei diritti, rispettivamente, del legatario, dell'usufruttuario e del creditore ipotecario, alle accessioni della cosa (comprese le costruzioni, il che, in sostanza, significa l'estensione dei diritti sui beni futuri), per il patrimonio familiare, invece,
così come per la dote, espressamente è sancito il divieto della costituzione, e quindi della estensione sui beni futuri (art.179 cod.civ.). “…In relazione agli istituti della dote e del patrimonio familiare – chiariva la Corte – l'estensione del vincolo può essere consentita soltanto quando sia conseguenza necessaria di quegli incrementi, come le alluvioni, e di quelle migliorie che non alterino la consistenza obbiettiva del bene,
anche se rappresentano una più razionale od una migliore utilizzazione delle energie produttive in esso racchiuse, cosicché in sostanza, si tratti dello stesso bene. Non può essere consentita, invece, per le costruzioni, né per le sopraelevazioni su beni dotali o costituiti in patrimonio familiare, trattandosi di cose del tutto nuove…” (Cassazione
12 civile, Sezione I, 23/07/1964 n. 1985). Deve infine ribadirsi – come già sopra anticipato
– che il regime giuridico vigente della sostituzione fedecommissaria ne prevede il divieto quale istituto generalizzato, risultando ad oggi ristretto al solo caso con finalità assistenziale. A maggior ragione, il vincolo di indisponibilità deve interpretarsi in senso restrittivo, così da confliggere il meno possibile con il principio generale dell'ordinamento in materia di libera circolazione dei beni.
IV.
2.2. Anche il secondo motivo – relativo al carico delle spese di primo grado –
è infondato, come anticipato in premessa. L'accoglimento parziale, specie in ipotesi come la presente, caratterizzata anche in primo grado da domande contrapposte con reciproca soccombenza, non esclude la compensazione anche totale delle spese di lite del grado (fra le tante, cfr. Cassazione civile, Sezione III, Ordinanza n. 13212 del
15/05/2023).
V. Spese di lite. Anche in questo grado del giudizio, attesa la totale soccombenza delle Parti sui gravami reciprocamente proposti, sussistono i presupposti per la integrale compensazione tra le Parti delle spese di lite.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nella causa di appello introdotta da tramite Parte_1
nei confronti di avverso la Controparte_1 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Firenze n. 1556/2022 del 20/05/2022, sui gravami reciprocamente proposti, così provvede:
1) respinge l'appello principale;
2) respinge l'appello incidentale;
3) compensa integralmente tra le Parti le spese di lite del presente grado;
4) dà atto che sussistono, nei confronti di ambedue le Parti, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
13 5) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 17.01.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Leonardo Scionti Daniela Lococo
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