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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 18/03/2022, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/03/2022
N. 00427/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00951/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 951 del 2021, proposto da
SE ON, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Claudia Pellicciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta Scipione Da Summa, 15;
Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della Nota prot. 6486 del 14.5.21, con cui il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, sul presupposto parere negativo della Regione Puglia, ha negato la richiesta del Ricorrente di concessione di un terreno ex canale demaniale in Porto Cesareo; nonché del parere negativo Regionale Nota prot.2415 del 26.3.21; nonché di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale e presupposto, allo stato anche non conosciuto, con riserva di eventuali motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
1.- Premesso che:
- ON SE è proprietario di un’area nel Comune di Porto Cesareo, annessa a strutture balneari e ricettive, di cui il medesimo è titolare, giusta concessione demaniale;
- l’area di proprietà del ricorrente è fronteggiata per intero da una “particella” rappresentativa di un canale appartenente al Demanio regionale;
- il ricorrente espone che detto canale è, ormai da molti anni, totalmente “tombato” e di aver utilizzato, sin dall’origine, la superficie della particella, in quanto costituente l’unico accesso alla sua proprietà;
- il ricorrente chiedeva al Consorzio dell’Arneo di ottenere in concessione la particella in oggetto;
- il Consorzio, ai sensi del R.R. n. 17/2013, con nota n. 2477 del 19.02.2021, chiedeva il parere alla Regione in merito alla richiesta di concessione del terreno sito nel Comune di Porto Cesareo;
- con nota prot. n. 2415 del 26.02.2021 la Regione formulava il proprio parere negativo;
- con la nota prot. n. 6486 del 14.5.2021 il Consorzio comunicava al richiedente il parere negativo espresso dalla Regione;
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: Travisamento dei fatti – violazione e falsa applicazione del regolamento regionale n. 17/2013 e L.R. n. 4/2012 – illogicità manifesta.
2.- Considerato che:
- il ricorrente, in estrema sintesi, deduceva che “ come emerge dall’elaborazione planimetrica, prodotta in atti, e dalla ortofoto, estratta da Google, si può notare come il canale, o meglio, l’area prima occupata da un canale, oggi totalmente “tombato”, sia in realtà occupata, in parte, da alberi ”, mentre “ nel suindicato parere Regionale … si afferma che “l’utilizzo ipotizzato dell’area … potrebbe inficiare il delicatissimo regime idraulico – paesaggistico – ambientale insistente … ”.
3.- Ritenuto che:
- la decisione del ricorso richiede un approfondimento istruttorio, e in specie una verificazione da demandare al Dirigente dell’Ufficio tecnico della Provincia di Lecce, con facoltà di delega in favore di un tecnico provvisto di adeguate competenze;
- il Dirigente dovrà, in particolare, approfondire i seguenti aspetti: la presenza – o meno – nell’area de qua di un canale appartenente al Demanio regionale, nonché l’incidenza concreta di un’eventuale attività di stabilimento balneare all’interno dell’area de qua sul canale, ove tuttora esistente, e in generale sulla rete idraulica gestita dal Consorzio e destinata a garantire lo scolo delle acque.
4.- Ritenuto, inoltre, che:
- lo svolgimento della verificazione in oggetto dovrà avvenire tenendo conto degli apporti conoscitivi – per i profili di rispettiva competenza – del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo e della Regione Puglia, nonché delle risultanze dell’accesso – o degli accessi – ai luoghi interessati, da svolgersi congiuntamente tra gli incaricati dei predetti Enti e della stessa Provincia di Lecce e alla presenza – salvo loro diversa volontà – dei difensori delle parti costituite e di eventuali loro tecnici;
- la Provincia di Lecce dovrà, prima di depositare la relazione finale, sottoporne una bozza agli stessi difensori, che potranno presentare osservazioni scritte; la relazione finale, a firma del Dirigente dell’Ufficio tecnico della Provincia di Lecce e dell’eventuale delegato (o delegati), dovrà contenere una previa ricognizione delle operazioni effettuate, ogni altra informazione utile ai fini della definizione del presente giudizio, prendere motivata posizione circa le osservazioni formulate dalle parti sulla bozza e poi indicare le conclusioni alle quali si perviene con riguardo alle questioni poste dal Collegio.
5.- Ritenuto di prevedere, per l’adempimento istruttorio e il deposito presso la Segreteria di questo T.a.r. della relativa relazione scritta – corredata di ogni atto/documento relativo ai punti trattati –, i seguenti termini:
- 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza, per lo svolgimento dell’attività istruttoria e la trasmissione a cura dell’Ufficio tecnico della Provincia di Lecce di uno schema della propria relazione alle parti;
- successivi 15 giorni per la trasmissione all’Ufficio tecnico della Provincia di Lecce di eventuali osservazioni ad opera delle parti;
- successivi 15 giorni per il deposito in Segreteria della relazione finale dell’Ufficio tecnico della Provincia di Lecce.
6.- Ritenuto di rinviare, per il prosieguo della causa, all’udienza pubblica del 23 novembre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, dispone l’adempimento istruttorio indicato in motivazione, con i termini ivi fissati.
Rinvia, per il prosieguo, all’udienza pubblica del 23 novembre 2022.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza anche al Dirigente dell’Ufficio tecnico della Provincia di Lecce e al legale rappresentante del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO