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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 01/10/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Federico Paciolla Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Appalto: altre ha pronunciato seguente ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione SENTENZA ex 1669 cc) nella causa civile di II grado iscritta sub n. 187/2023 R.G.
promossa
da
- GIÀ c.f. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. CARUCCI ROSARIO giusta delega in atti
- appellante -
contro
c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. HOFER PETRA, giusta delega in atti
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 785/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 06.10.2023.
1 Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 16.04.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore della parte appellante:
I) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, con conseguente rigetto di tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata società e,
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 785/2023 pubblicata il
06/10/2023 notificata il 19/10/2023, accogliere tutte le domande proposte nel giudizio di primo grado (R.G. 3335/2021)
che qui si riportano: 1) accertato che le sentenze del Tribunale
di Bolzano - Sezione Lavoro n. 312/2017 e del Tribunale di
Bolzano n. 615/2018, nonché la sentenza n. 41/2020 della
Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
costituiscono giudicato esterno che spiega efficacia riflessa sul presente giudizio, condannare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo dei lavori subappaltati alla in € Parte_1
262.942,35, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia anche a seguito di CTU tecnica contabile che sin da questo momento si chiede, oltre interessi di mora ex D.Lgs 9 novembre 2012, n. 192 e successive modifiche e integrazioni;
2) In via subordinata, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
al pagamento in favore della del minor importo di € Parte_1
2 78.942,35, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, per i motivi esposti in atto introduttivo di primo grado e richiamati in questa sede di gravame;
3) In via ulteriormente gradata condannare la società convenuta al pagamento dell'importo di €
17.034,67 oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, per la fornitura di materiale edile così come rinveniente dal dispositivo di condanna della sentenza n. 615/2018, anche a titolo di arricchimento senza causa;
4) Condannare in ogni caso la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
IV) In via istruttoria, dichiarata la nullità dell'Ordinanza di
Revoca del 17.03.2023 per irregolarità e carenza di motivazione con conseguente conferma dell'Ordinanza di ammissione dei mezzi di prova del Tribunale di Bolzano, in persona del G.I.
Dott. Ulrike Ceresara, del 29.07.2022, disporre istruttoria con ammissione della prova per interpello del legale rappresentante della della prova testimoniale, nonché della Controparte_1
chiesta CTU, come meglio precisato al punto 5 dell'atto di appello.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Del procuratore di parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita
3 1.Rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale
di Bolzano n. 785/2023 (RG n. 3335/2011) dalla Parte_1
perché inammissibile ed in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto e confermare la decisione di primo grado.
2.Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio, oltre spese generali, iva e cap se dovuta e oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le vicende processuali relative al giudizio di primo grado e le allegazioni delle parti si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
Il Tribunale ha definito la vertenza con sentenza n. 785/2023 del 06.10.2023, rigettando le domande di parte attrice.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Parte_3
formulando i seguenti motivi d'impugnazione:
“
1. Revoca ordinanza di ammissione prove. Violazione art. 177
c.p.c. violazione art. 111 Costituzione. Omessa motivazione.
Omessa pronuncia.
2. Contraddittorietà della sentenza gravata.
3. in iudicando. Omessa decisione. Motivazione inesistente CP_2
e/o apparente.
4. Applicazione Erronea delle Norme sul Giudicato Esterno:
Violazione dell'Articolo 2909 c.c.
5. Omessa pronuncia sull'intera domanda. Violazione art. 112
4 c.p.c.”
Si è costituita in giudizio eccependo in Controparte_3
via preliminare inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 16.04.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, sulle quali la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per ritenuta violazione dell'art. 342 c.p.c., poiché in definitiva l'atto d'appello impugna la sentenza nella sua interezza, specificando vari motivi, seppure non del tutto distinguibili tra loro.
2. La domanda di parte appellante di riconoscimento di
“giudicato esterno” alle sentenze del Tribunale di Bolzano
Sezione Lavoro n. 312/2017 e del Tribunale di Bolzano n.
615/2018, nonché la sentenza n. 41/2020 della Corte di
Appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano non può essere accolta.
Affinché il giudicato riflesso possa essere efficace, infatti
5 occorre che l'azione posta in essere sia già stata accertata sia in ordine all'an, sia in ordine al “quantum” proprio nel giudicato che si vuole “riflesso”.
Nel caso in esame, ciò non è evidentemente avvenuto, in primo luogo perché le sentenze richiamate, ad eccezione della sentenza del Tribunale di Bolzano Sezione Lavoro, che però,
non ha ad oggetto il preteso accertamento del subappalto, sono state pronunciate nei confronti di soggetti terzi. La Corte di
Cassazione, infatti, ha precisato che: “facendo applicazione
dell'efficacia riflessa del giudicato ciò che integra il fatto
costitutivo della domanda risulterebbe accertato in modo
irretrattabile senza il contraddittorio del convenuto e senza che
questi possa esercitare il diritto di difesa. Per il terzo l'altrui
decisione resta quindi inter alios acta” (Cass. Civ. sez. VI, 6
dicembre 2019, n. 31969).
Pertanto, l'unica efficacia potrà essere quella di prova, o di elemento di prova, considerando, cioè il giudicato come mero fatto storico.
3. Dalle sentenze richiamate, risulta che il ragionamento seguito dall'appellante secondo il quale “dato che il non è CP_4
un lavoratore della (sentenza di lavoro); dato che ha agito CP_1
quale longa manus operativa dell'amministratrice della Pt_1
(sentenza civile); allora, dati i punti precedenti (giudizialmente
accertarti), la deve essere considerata subappaltatore Parte_1
per i lavori eseguiti nel cantiere Schönau” non è fondato.
6 Dal fatto che non sia stato considerato un Persona_1
lavoratore autonomo della e che lo stesso abbia CP_3
agito quale longa manus della non discende Parte_1
automaticamente che la società abbia il titolo per agire Pt_1
nei confronti dell'appellata al fine di ottenere il pagamento delle opere relative a un preteso subappalto degli intonaci presso il cantiere di CP_3
I giudicati richiamati nulla dicono e nulla accertano sulla situazione di diritto oggi rivendicata dalla società e Pt_1
pertanto, oltre a non poter avere nessuna valenza riflessa nel presente giudizio, non forniscono la prova desiderata dall'appellante, ma anzi chiariscono che “… nessuna emergenza
probatoria indica che la creditrice quando Controparte_5
ha accettato di fornire il materiale edile richiestole, sapesse se
fosse o meno un lavoratore in nero Persona_1
dell'appaltatrice-subcomittente ovvero Controparte_6
sapesse se egli fosse il reale subappaltatore degli intonaci ovvero
ancora se tale opera fosse eseguita dalla ditta individuale
ovvero dalla nulla accertando CP_7 Parte_2
quindi sulla veste in cui avesse agito e che: “Il Persona_1
così ricostruito quadro istruttorio indica, pertanto, univocamente
che nella conduzione degli affari era solito Persona_1
spendere a seconda dalle convenienze ed opportunità tanto il
nome di quanto quello dell'impresa Parte_2 CP_7
.
[...]
7 Dall'istruttoria già espletata nei richiamati giudizi, è
quindi chiaramente emerso che lavorava sia a Persona_1
nome della propria ditta, sia per il cugino sia per CP_7
la società . Pt_1
Nel corso del primo grado di giudizio, l'appellante ha addirittura sostenuto di essere dipendente del cugino CP_7
(doc. 4 di parte convenuta).
Non è invece emersa nessuna prova di un contratto di subappalto degli intonaci presso il cantiere “Schonau” di CP_3
con la società , né tale prova è stata fornita nel
[...] Pt_1
corso del primo grado del presente giudizio, infatti le prove testimoniali offerte, se anche espletate, non avrebbero permesso in ogni caso di attribuire a il subappalto di detti lavori. Pt_1
In definitiva, ciò che è emerso è che la società appellante era solita acquistare il materiale necessario per le lavorazioni per conto di , il quale a sua volta faceva poi Persona_1
fatturare i lavori al cugino CP_7
Risulta dimostrato, infatti che il pagamento oggi richiesto da si riferisce a lavori e materiale già fatturati dalla Parte_1
ditta e già saldati dalla committente, sulla base CP_7
della contabilità finale del cantiere, mai contestata, sottoscritta e accettata. Oltretutto, come è emerso, la fatturazione da parte della ditta è avvenuta secondo le istruzioni di CP_7
. Persona_1
In conclusione, manca la prova (che non è stata
8 nemmeno offerta) dell'invocato subappalto e di qualsiasi altro rapporto tra la società e la mentre dalle Pt_1 CP_3
risultanze istruttorie dai giudizi resi a latere è emerso chiaramente che tra la , e Pt_1 Persona_1 CP_7
erano intercorsi accordi.
Considerata la promiscuità dei rapporti tra la società
e le ditte di e visto che Pt_1 Persona_1 CP_7
era solito agire per conto di ciascuna di esse, per Persona_1
dimostrare i rapporti tra e la società appellata occorre Pt_1
prova rigorosa, che non è stata fornita.
Quanto all'acquisto del materiale edile, in assenza della prova di qualsivoglia rapporto tra e l'appellata, il Giudice Pt_1
di primo grado, tenuto conto della confusione creata dal comportamento contradittorio di e del suo soggetto Pt_1
principale sia nel presente giudizio, come al di Persona_1
fuori dello stesso, ha condivisibilmente ritenuto presumibili accordi intercorsi tra ( ) e Pt_1 Persona_1 CP_7
Pertanto, l'appello risulta infondato e va rigettato.
4. Rigettato l'appello, anche le spese di giudizio del presente grado, da calcolarsi in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014,
per il valore riconosciuto, dovranno essere integralmente rimborsate dall'appellante a CP_3
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
9 Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_3
sentenza n. 785/2023 del 06.10.2023 del Tribunale di Bolzano,
nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere all'appellata Parte_1 CP_3
le spese di giudizio del presente grado che liquida
[...]
nell'importo complessivo di € 7.987,90 di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00
per la fase decisionale, € 1.041,90 per spese generali oltre IVA e
CAP;
3. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1 quater dell'art. 13 D.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 11 giugno 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Federico Paciolla Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Appalto: altre ha pronunciato seguente ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione SENTENZA ex 1669 cc) nella causa civile di II grado iscritta sub n. 187/2023 R.G.
promossa
da
- GIÀ c.f. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. CARUCCI ROSARIO giusta delega in atti
- appellante -
contro
c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. HOFER PETRA, giusta delega in atti
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 785/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 06.10.2023.
1 Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 16.04.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore della parte appellante:
I) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, con conseguente rigetto di tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata società e,
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 785/2023 pubblicata il
06/10/2023 notificata il 19/10/2023, accogliere tutte le domande proposte nel giudizio di primo grado (R.G. 3335/2021)
che qui si riportano: 1) accertato che le sentenze del Tribunale
di Bolzano - Sezione Lavoro n. 312/2017 e del Tribunale di
Bolzano n. 615/2018, nonché la sentenza n. 41/2020 della
Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
costituiscono giudicato esterno che spiega efficacia riflessa sul presente giudizio, condannare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo dei lavori subappaltati alla in € Parte_1
262.942,35, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia anche a seguito di CTU tecnica contabile che sin da questo momento si chiede, oltre interessi di mora ex D.Lgs 9 novembre 2012, n. 192 e successive modifiche e integrazioni;
2) In via subordinata, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
al pagamento in favore della del minor importo di € Parte_1
2 78.942,35, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, per i motivi esposti in atto introduttivo di primo grado e richiamati in questa sede di gravame;
3) In via ulteriormente gradata condannare la società convenuta al pagamento dell'importo di €
17.034,67 oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, per la fornitura di materiale edile così come rinveniente dal dispositivo di condanna della sentenza n. 615/2018, anche a titolo di arricchimento senza causa;
4) Condannare in ogni caso la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
IV) In via istruttoria, dichiarata la nullità dell'Ordinanza di
Revoca del 17.03.2023 per irregolarità e carenza di motivazione con conseguente conferma dell'Ordinanza di ammissione dei mezzi di prova del Tribunale di Bolzano, in persona del G.I.
Dott. Ulrike Ceresara, del 29.07.2022, disporre istruttoria con ammissione della prova per interpello del legale rappresentante della della prova testimoniale, nonché della Controparte_1
chiesta CTU, come meglio precisato al punto 5 dell'atto di appello.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Del procuratore di parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita
3 1.Rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale
di Bolzano n. 785/2023 (RG n. 3335/2011) dalla Parte_1
perché inammissibile ed in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto e confermare la decisione di primo grado.
2.Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio, oltre spese generali, iva e cap se dovuta e oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le vicende processuali relative al giudizio di primo grado e le allegazioni delle parti si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
Il Tribunale ha definito la vertenza con sentenza n. 785/2023 del 06.10.2023, rigettando le domande di parte attrice.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Parte_3
formulando i seguenti motivi d'impugnazione:
“
1. Revoca ordinanza di ammissione prove. Violazione art. 177
c.p.c. violazione art. 111 Costituzione. Omessa motivazione.
Omessa pronuncia.
2. Contraddittorietà della sentenza gravata.
3. in iudicando. Omessa decisione. Motivazione inesistente CP_2
e/o apparente.
4. Applicazione Erronea delle Norme sul Giudicato Esterno:
Violazione dell'Articolo 2909 c.c.
5. Omessa pronuncia sull'intera domanda. Violazione art. 112
4 c.p.c.”
Si è costituita in giudizio eccependo in Controparte_3
via preliminare inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 16.04.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, sulle quali la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per ritenuta violazione dell'art. 342 c.p.c., poiché in definitiva l'atto d'appello impugna la sentenza nella sua interezza, specificando vari motivi, seppure non del tutto distinguibili tra loro.
2. La domanda di parte appellante di riconoscimento di
“giudicato esterno” alle sentenze del Tribunale di Bolzano
Sezione Lavoro n. 312/2017 e del Tribunale di Bolzano n.
615/2018, nonché la sentenza n. 41/2020 della Corte di
Appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano non può essere accolta.
Affinché il giudicato riflesso possa essere efficace, infatti
5 occorre che l'azione posta in essere sia già stata accertata sia in ordine all'an, sia in ordine al “quantum” proprio nel giudicato che si vuole “riflesso”.
Nel caso in esame, ciò non è evidentemente avvenuto, in primo luogo perché le sentenze richiamate, ad eccezione della sentenza del Tribunale di Bolzano Sezione Lavoro, che però,
non ha ad oggetto il preteso accertamento del subappalto, sono state pronunciate nei confronti di soggetti terzi. La Corte di
Cassazione, infatti, ha precisato che: “facendo applicazione
dell'efficacia riflessa del giudicato ciò che integra il fatto
costitutivo della domanda risulterebbe accertato in modo
irretrattabile senza il contraddittorio del convenuto e senza che
questi possa esercitare il diritto di difesa. Per il terzo l'altrui
decisione resta quindi inter alios acta” (Cass. Civ. sez. VI, 6
dicembre 2019, n. 31969).
Pertanto, l'unica efficacia potrà essere quella di prova, o di elemento di prova, considerando, cioè il giudicato come mero fatto storico.
3. Dalle sentenze richiamate, risulta che il ragionamento seguito dall'appellante secondo il quale “dato che il non è CP_4
un lavoratore della (sentenza di lavoro); dato che ha agito CP_1
quale longa manus operativa dell'amministratrice della Pt_1
(sentenza civile); allora, dati i punti precedenti (giudizialmente
accertarti), la deve essere considerata subappaltatore Parte_1
per i lavori eseguiti nel cantiere Schönau” non è fondato.
6 Dal fatto che non sia stato considerato un Persona_1
lavoratore autonomo della e che lo stesso abbia CP_3
agito quale longa manus della non discende Parte_1
automaticamente che la società abbia il titolo per agire Pt_1
nei confronti dell'appellata al fine di ottenere il pagamento delle opere relative a un preteso subappalto degli intonaci presso il cantiere di CP_3
I giudicati richiamati nulla dicono e nulla accertano sulla situazione di diritto oggi rivendicata dalla società e Pt_1
pertanto, oltre a non poter avere nessuna valenza riflessa nel presente giudizio, non forniscono la prova desiderata dall'appellante, ma anzi chiariscono che “… nessuna emergenza
probatoria indica che la creditrice quando Controparte_5
ha accettato di fornire il materiale edile richiestole, sapesse se
fosse o meno un lavoratore in nero Persona_1
dell'appaltatrice-subcomittente ovvero Controparte_6
sapesse se egli fosse il reale subappaltatore degli intonaci ovvero
ancora se tale opera fosse eseguita dalla ditta individuale
ovvero dalla nulla accertando CP_7 Parte_2
quindi sulla veste in cui avesse agito e che: “Il Persona_1
così ricostruito quadro istruttorio indica, pertanto, univocamente
che nella conduzione degli affari era solito Persona_1
spendere a seconda dalle convenienze ed opportunità tanto il
nome di quanto quello dell'impresa Parte_2 CP_7
.
[...]
7 Dall'istruttoria già espletata nei richiamati giudizi, è
quindi chiaramente emerso che lavorava sia a Persona_1
nome della propria ditta, sia per il cugino sia per CP_7
la società . Pt_1
Nel corso del primo grado di giudizio, l'appellante ha addirittura sostenuto di essere dipendente del cugino CP_7
(doc. 4 di parte convenuta).
Non è invece emersa nessuna prova di un contratto di subappalto degli intonaci presso il cantiere “Schonau” di CP_3
con la società , né tale prova è stata fornita nel
[...] Pt_1
corso del primo grado del presente giudizio, infatti le prove testimoniali offerte, se anche espletate, non avrebbero permesso in ogni caso di attribuire a il subappalto di detti lavori. Pt_1
In definitiva, ciò che è emerso è che la società appellante era solita acquistare il materiale necessario per le lavorazioni per conto di , il quale a sua volta faceva poi Persona_1
fatturare i lavori al cugino CP_7
Risulta dimostrato, infatti che il pagamento oggi richiesto da si riferisce a lavori e materiale già fatturati dalla Parte_1
ditta e già saldati dalla committente, sulla base CP_7
della contabilità finale del cantiere, mai contestata, sottoscritta e accettata. Oltretutto, come è emerso, la fatturazione da parte della ditta è avvenuta secondo le istruzioni di CP_7
. Persona_1
In conclusione, manca la prova (che non è stata
8 nemmeno offerta) dell'invocato subappalto e di qualsiasi altro rapporto tra la società e la mentre dalle Pt_1 CP_3
risultanze istruttorie dai giudizi resi a latere è emerso chiaramente che tra la , e Pt_1 Persona_1 CP_7
erano intercorsi accordi.
Considerata la promiscuità dei rapporti tra la società
e le ditte di e visto che Pt_1 Persona_1 CP_7
era solito agire per conto di ciascuna di esse, per Persona_1
dimostrare i rapporti tra e la società appellata occorre Pt_1
prova rigorosa, che non è stata fornita.
Quanto all'acquisto del materiale edile, in assenza della prova di qualsivoglia rapporto tra e l'appellata, il Giudice Pt_1
di primo grado, tenuto conto della confusione creata dal comportamento contradittorio di e del suo soggetto Pt_1
principale sia nel presente giudizio, come al di Persona_1
fuori dello stesso, ha condivisibilmente ritenuto presumibili accordi intercorsi tra ( ) e Pt_1 Persona_1 CP_7
Pertanto, l'appello risulta infondato e va rigettato.
4. Rigettato l'appello, anche le spese di giudizio del presente grado, da calcolarsi in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014,
per il valore riconosciuto, dovranno essere integralmente rimborsate dall'appellante a CP_3
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
9 Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_3
sentenza n. 785/2023 del 06.10.2023 del Tribunale di Bolzano,
nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere all'appellata Parte_1 CP_3
le spese di giudizio del presente grado che liquida
[...]
nell'importo complessivo di € 7.987,90 di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00
per la fase decisionale, € 1.041,90 per spese generali oltre IVA e
CAP;
3. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1 quater dell'art. 13 D.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 11 giugno 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
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