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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 59/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, pronunciando nella causa civile di appello n. 59/2016 R.G.A.C. promossa
DA
E , in qualità di genitori esercenti la patria potestà Parte_1 Parte_2 sul minore rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Albanese, giusta procura in calce Persona_1 all'atto di appello appellanti
CONTRO
GIA' , in persona del legale Controparte_1 TR rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Terranova giusta procura in atti appellata
E
, residente in [...](VV) CP_3
appellato contumace nonché contro
, , , , , Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Parte_2 Controparte_7 CP_8
, , quali eredi di - contumaci
[...] Controparte_9 Persona_2
litisconsorti ex art 331 cpc
1 ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello regolarmente notificato, e , in qualità di Parte_1 Parte_2 genitori esercenti la patria potestà sul minore hanno proposto appello avverso la Persona_1 sentenza n. 136/2015, emessa dal Giudice di Pace di RR AN UN, che ha rigettato la domanda di risarcimento per le lesioni personali, subite a seguito di un sinistro stradale, nei confronti della già ), e quali, Controparte_1 TR Persona_2 CP_3 rispettivamente compagnia assicuratrice, conducente e proprietario del veicolo responsabile del sinistro occorso.
A fondamento dell'impugnazione hanno dedotto l'erroneità della sentenza nel recepire le conclusioni del ctu che ha escluso il corretto uso delle cinture di sicurezza e che ha effettuato una non corretta ricostruzione della dinamica;
nonchè l'erroneità e illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese di lite.
2. Si è costituita in giudizio ( GIA' Controparte_1 TR
, in persona del legale rappresentante p.t. chiedendo il rigetto dell'appello, perché infondato,
[...]
e la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'appellante alle spese del giudizio.
3. All'udienza del 27.02.2020, il giudice, rilevato il difetto di contraddittorio, essendo l'atto di appello stato notificato solo nei confronti del proprietario e della CP_3 Controparte_1
e non anche nei confronti degli eredi del conducente , deceduto dopo la
[...] Persona_2 pubblicazione della sentenza di primo grado, disponeva l'integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio del 20 settembre 2020¸rinviando all'udienza del 19 gennaio 2021.
4. All'udienza del 25.1.2022, il Giudice, rilevato che la notifica a non era andata a Controparte_8 buon fine, concedeva nuovo termine sino al 10.6.22, rinviando la causa all'udienza del 22.11.22.
5. E' fondato il rilievo della mancata integrazione del contraddittorio per irregolarità e/o nullità della notifica nei confronti della sig.ra . Controparte_8
Correttamente, all'udienza del 27.2.2020 il giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art 331 cpc. Ai sensi della predetta norma, difatti, l'impugnazione deve essere proposta nei confronti di tutti i soggetti che, benché litisconsorti facoltativi sul piano sostanziale, abbiano partecipato al precedente grado di giudizio, dando luogo ad un litisconsorzio necessario processuale, a causa delle interdipendenza delle rispettive cause e qualora vengano riproposti temi comuni.
In tema di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, l'accertamento della responsabilità del conducente e del proprietario (rispettivamente, ai sensi dell'art 2054, comma 1 e comma 3, c.c.) costituisce il presupposto necessario sia della domanda di garanzia proposta dall'assicurato (conducente o proprietario) nei confronti dell'assicuratore CA (ove il danneggiato non abbia esercitato contro di lui l'azione "diretta") sia della pretesa risarcitoria del danneggiato verso lo stesso assicuratore CA (ove già inizialmente convenuto con l'azione "diretta"), sicché tali cause devono tutte considerarsi tra loro legate da nesso di "dipendenza" che ne determina l'inscindibilità, ex art. 331
2 c.p.c., nel giudizio di impugnazione.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 29038 del 13 novembre 2018).
In definitiva, tra la causa di accertamento della responsabilità civile e la causa di garanzia si crea un nesso di dipendenza quando il conducente sia chiamato in giudizio ab origine dal danneggiato e pertanto, i relativi accertamenti vanno realizzati unitariamente con la conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c.
Tanto premesso, le parti appellanti non ha ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio nei termini perentori assegnati, essendo nulla la notifica effettuata nei confronti di Controparte_8
Invero, esaminando la documentazione prodotta, il procuratore degli appellanti ha effettuato la notifica del predetto atto di appello ai sensi dell'art. 143 c.p.c in proprio e a mezzo del servizio postale inviandolo altrettanto impropriamente e in maniera irregolare (tramite Pec) al Comune di RR AN UN (quale ultima residenza conosciuta della sig.ra ). Controparte_8
L'art. 143 c.p.c. prevede che “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario”.
Nondimeno, per richiedere la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. è necessario che l'atto giudiziario venga notificato non per posta, ma a mani e a cura dell'Ufficiale Giudiziario il quale, in caso di irreperibilità del destinatario, provvede a redigere adeguata relata sui motivi della mancata consegna dell'atto (la relazione negativa del postino non è sufficiente).
Solo in caso di mancata notifica, su richiesta esplicita del legale, si potrà effettuare una seconda notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (sempre a mani e a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario) allegando un certificato di residenza recente.
Alla luce di quanto sopra è palese l'irregolarità e/o nullità della notifica effettuata nel caso di specie dagli appellanti.
Ne deriva allora l'inammissibilità dell'impugnazione, giacché il difetto di integrità del contraddittorio impedisce alla stessa di conseguire il proprio scopo.
Tale declaratoria rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello stante il principio della c.d. ragione più liquida (cfr. Cassazione n. 30745/2019, Sezioni Unite, n.11799/2017).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, escludendo la fase istruttoria e dimezzando la fase decisoria
Pqm
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da e , in qualità di Parte_1 Parte_2 genitori esercenti la patria potestà sul minore , nei confronti di Persona_1 Controparte_10
[...] ( già ) nonché nei confronti di ed eredi di
[...] TR CP_3 Per_2
[...]
2) Condanna parte attrice a rifondere ( già ) in Controparte_1 TR
p.l.r.p.t. le spese di lite, liquidate complessivamente in € 1200,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Vibo Valentia, 11/02/2025
Il Giudice
Maria Antonietta Naso
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Rosita Navarra
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, pronunciando nella causa civile di appello n. 59/2016 R.G.A.C. promossa
DA
E , in qualità di genitori esercenti la patria potestà Parte_1 Parte_2 sul minore rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Albanese, giusta procura in calce Persona_1 all'atto di appello appellanti
CONTRO
GIA' , in persona del legale Controparte_1 TR rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Terranova giusta procura in atti appellata
E
, residente in [...](VV) CP_3
appellato contumace nonché contro
, , , , , Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Parte_2 Controparte_7 CP_8
, , quali eredi di - contumaci
[...] Controparte_9 Persona_2
litisconsorti ex art 331 cpc
1 ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello regolarmente notificato, e , in qualità di Parte_1 Parte_2 genitori esercenti la patria potestà sul minore hanno proposto appello avverso la Persona_1 sentenza n. 136/2015, emessa dal Giudice di Pace di RR AN UN, che ha rigettato la domanda di risarcimento per le lesioni personali, subite a seguito di un sinistro stradale, nei confronti della già ), e quali, Controparte_1 TR Persona_2 CP_3 rispettivamente compagnia assicuratrice, conducente e proprietario del veicolo responsabile del sinistro occorso.
A fondamento dell'impugnazione hanno dedotto l'erroneità della sentenza nel recepire le conclusioni del ctu che ha escluso il corretto uso delle cinture di sicurezza e che ha effettuato una non corretta ricostruzione della dinamica;
nonchè l'erroneità e illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese di lite.
2. Si è costituita in giudizio ( GIA' Controparte_1 TR
, in persona del legale rappresentante p.t. chiedendo il rigetto dell'appello, perché infondato,
[...]
e la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'appellante alle spese del giudizio.
3. All'udienza del 27.02.2020, il giudice, rilevato il difetto di contraddittorio, essendo l'atto di appello stato notificato solo nei confronti del proprietario e della CP_3 Controparte_1
e non anche nei confronti degli eredi del conducente , deceduto dopo la
[...] Persona_2 pubblicazione della sentenza di primo grado, disponeva l'integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio del 20 settembre 2020¸rinviando all'udienza del 19 gennaio 2021.
4. All'udienza del 25.1.2022, il Giudice, rilevato che la notifica a non era andata a Controparte_8 buon fine, concedeva nuovo termine sino al 10.6.22, rinviando la causa all'udienza del 22.11.22.
5. E' fondato il rilievo della mancata integrazione del contraddittorio per irregolarità e/o nullità della notifica nei confronti della sig.ra . Controparte_8
Correttamente, all'udienza del 27.2.2020 il giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art 331 cpc. Ai sensi della predetta norma, difatti, l'impugnazione deve essere proposta nei confronti di tutti i soggetti che, benché litisconsorti facoltativi sul piano sostanziale, abbiano partecipato al precedente grado di giudizio, dando luogo ad un litisconsorzio necessario processuale, a causa delle interdipendenza delle rispettive cause e qualora vengano riproposti temi comuni.
In tema di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, l'accertamento della responsabilità del conducente e del proprietario (rispettivamente, ai sensi dell'art 2054, comma 1 e comma 3, c.c.) costituisce il presupposto necessario sia della domanda di garanzia proposta dall'assicurato (conducente o proprietario) nei confronti dell'assicuratore CA (ove il danneggiato non abbia esercitato contro di lui l'azione "diretta") sia della pretesa risarcitoria del danneggiato verso lo stesso assicuratore CA (ove già inizialmente convenuto con l'azione "diretta"), sicché tali cause devono tutte considerarsi tra loro legate da nesso di "dipendenza" che ne determina l'inscindibilità, ex art. 331
2 c.p.c., nel giudizio di impugnazione.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 29038 del 13 novembre 2018).
In definitiva, tra la causa di accertamento della responsabilità civile e la causa di garanzia si crea un nesso di dipendenza quando il conducente sia chiamato in giudizio ab origine dal danneggiato e pertanto, i relativi accertamenti vanno realizzati unitariamente con la conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c.
Tanto premesso, le parti appellanti non ha ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio nei termini perentori assegnati, essendo nulla la notifica effettuata nei confronti di Controparte_8
Invero, esaminando la documentazione prodotta, il procuratore degli appellanti ha effettuato la notifica del predetto atto di appello ai sensi dell'art. 143 c.p.c in proprio e a mezzo del servizio postale inviandolo altrettanto impropriamente e in maniera irregolare (tramite Pec) al Comune di RR AN UN (quale ultima residenza conosciuta della sig.ra ). Controparte_8
L'art. 143 c.p.c. prevede che “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario”.
Nondimeno, per richiedere la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. è necessario che l'atto giudiziario venga notificato non per posta, ma a mani e a cura dell'Ufficiale Giudiziario il quale, in caso di irreperibilità del destinatario, provvede a redigere adeguata relata sui motivi della mancata consegna dell'atto (la relazione negativa del postino non è sufficiente).
Solo in caso di mancata notifica, su richiesta esplicita del legale, si potrà effettuare una seconda notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (sempre a mani e a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario) allegando un certificato di residenza recente.
Alla luce di quanto sopra è palese l'irregolarità e/o nullità della notifica effettuata nel caso di specie dagli appellanti.
Ne deriva allora l'inammissibilità dell'impugnazione, giacché il difetto di integrità del contraddittorio impedisce alla stessa di conseguire il proprio scopo.
Tale declaratoria rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello stante il principio della c.d. ragione più liquida (cfr. Cassazione n. 30745/2019, Sezioni Unite, n.11799/2017).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, escludendo la fase istruttoria e dimezzando la fase decisoria
Pqm
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da e , in qualità di Parte_1 Parte_2 genitori esercenti la patria potestà sul minore , nei confronti di Persona_1 Controparte_10
[...] ( già ) nonché nei confronti di ed eredi di
[...] TR CP_3 Per_2
[...]
2) Condanna parte attrice a rifondere ( già ) in Controparte_1 TR
p.l.r.p.t. le spese di lite, liquidate complessivamente in € 1200,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Vibo Valentia, 11/02/2025
Il Giudice
Maria Antonietta Naso
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Rosita Navarra
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