Art. 14.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e non si applica per gli infortuni avvenuti anteriormente alla data suddetta.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e non si applica per gli infortuni avvenuti anteriormente alla data suddetta.