Versione
7 gennaio 1972
7 gennaio 1972
Art. 17.
Le disposizioni della presente legge si devono considerare integrative di quelle contenute nelle leggi attualmente in vigore per la montagna.
Ogni disposizione di legge che risulti in contrasto con quelle della presente legge e' abrogata.
Le disposizioni della presente legge si devono considerare integrative di quelle contenute nelle leggi attualmente in vigore per la montagna.
Ogni disposizione di legge che risulti in contrasto con quelle della presente legge e' abrogata.