Articolo 17 della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102
Articolo 16Articolo 18
Versione
7 gennaio 1972
Art. 17.
Le disposizioni della presente legge si devono considerare integrative di quelle contenute nelle leggi attualmente in vigore per la montagna.
Ogni disposizione di legge che risulti in contrasto con quelle della presente legge e' abrogata.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1972