Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 5266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5266 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO5266/01 REPUBBLICA IT 1 ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Sautempo di equit plal giudice ch. SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA Presidente R.G.N. 17638/98 Rel. Consigliere- Cron. 11275 Dott. Ernesto LUPO - Consigliere Rep. Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere - Ud. 29/11/00 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Dott. Antonio SEGRETO - ConsigliereA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA TISCI GABRIELE, elettivamente VIALE MAZZINI 131, presso lo studio dell'avvocato IGNAZIO SERRA, difeso dall'avvocato GIACINTO CALFAPIETRO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CEO ROSA;
intimata avverso la sentenza n. 107/98 del Giudice di pace di ACQUAVIVA DELLE FONTI, emessa e depositata il 15/05/98 2000 (R.G. 335/97); 1936 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 29/11/00 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 20 giugno 1997 SA EO conveniva davanti al Giudice di pace di Acquaviva delle Fonti LE CI per sentirlo condannare al rimborso, in suo favore, della complessiva somma di L.181.250, di cui L.90.000 pari al 50 % della spesa per rilievi fotografici eseguiti, al momento del rilascio, sullo stato di un immobile di proprietà dell'attrice e condotto in locazione dal convenuto, e L.91.200, quale quota del canone idrico-fognante relativo al medesimo immobile. Il CI, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attrice e proponeva domanda riconvenzionale per il rimborso di L.1.181.337, corrispondente al 50 % delle somme pagate, nel corso del rapporto locativo, per canone idrico relativo all'intero stabile che conglobava altre unità immobiliari, pure di proprietà della EO. Il giudice adito, con la sentenza depositata il 15 maggio 1993, ha accolto la domanda attrice ed ha rigettato la domanda riconvenzionale. In ordine a quest'ultima a cui è limitato il ricorso per cassazione - - il Giudice di pace ha osservato che il consumo idrico era stato regolato dalle parti (per facta concludentia) nel modo in cui era stato attuato dal CI, il quale si era obbligato a pagare l'importo della fornitura idrica indicata nelle cartelle esattoriali. Avverso la sentenza del Giudice di pace LE CI ha proposto ricorso per cassazione. SA EO non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione. 3 Con l'unico motivo del ricorso il CI impugna il rigetto della domanda riconvenzionale da lui proposta, deducendo la violazione dell'art.360 n.3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 113, secondo comma, e 115 c.p.c., nonché all'art.2722 c.c.. Al riguardo il ricorrente osserva, primariamente, che gli atti del processo provano l'inesistenza dell'implicito accordo su cui si è fondata la sentenza impugnata;
secondariamente, denunzia la violazione di uno dei principi fondamentali che governano i rapporti obbligatori, perché il giudicante ha presunto l'esistenza, da parte del CI, di una volontà abdicativa di un suo diritto senza che di essa sia stata fornita una prova rigorosa. Le due censure formulate con il motivo di ricorso sono, per ragioni diverse, inammissibili. 5 La prima censura, relativa all'inesistenza dell'accordo delle parti affermato dalla sentenza impugnata, è formulata in modo tale da non rispettare il c.d. principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (v., ex plurimis, Cass.2 novembre 1998 n.10913; 30 ottobre 1998 n.101897). Ed invero il ricorrente non ha specificato gli elementi probatori sulla base dei quali si sarebbe dovuto ritenere non sussistente la pattuizione ritenuta esistente dal giudice del merito sulla base di facta concludentia. Onde tale inesistenza finisce per essere genericamente ed apoditticamente asserita dal ricorrente, senza l'indicazione precisa degli elementi di fatto che la sentenza impugnata avrebbe trascurato di prendere in esame e che avrebbero condotto ad una conclusione contraria a quella alla quale essa è pervenuta. Si accenna nel ricorso al "mancato inserimento della pretesa pattuizione nel contratto successivamente 4 5 stipulato”, ma con questo mero accenno si rinvia in modo generico ed inammissibile al contenuto di un contratto scritto che non può essere preso direttamente in esame in questa sede di legittimità. Con la seconda censura il ricorrente deduce la violazione dei principi regolatori della materia, che il previgente testo dell'art. 113 c.p.c. imponeva che fossero osservati dalle sentenze di equità del conciliatore, ma che non devono essere rispettati dalle sentenze di equità del giudice di pace, non essendo più previsti dal nuovo testo dello stesso art. 113 (Sez. un. 15 ottobre 1999 n.716). Poiché la sentenza impugnata è stata emanata dal giudice di pace secondo equità, non è ammissibile la censura con cui si deduce che tale sentenza viola uno dei principi regolatori della materia delle obbligazioni. Poiché il ricorso contiene soltanto censure che non sono ammissibili, esso va dichiarato inammissibile. Non sussistono i presupposti per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimata svolto attività difensiva davanti a questa Corte.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 29 novembre 2000. Il Presidente Il Relatore-Estensore NiñorioVitoria fuva Егии про 5 I CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì. * 9 APR. 2001 IL CANCELLIERE CASE M E R Giovanni Giambattista P U N I O Z A S E S T R O C