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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/05/2025, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 14112/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 14112/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to IOVINE TAMMARO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
C.F.
in persona del rappresentato e difeso dall'avv. VERRENGIA IDA CP_1
Resistente
Con ricorso del 12/11/2024 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver richiesto in data 15/03/2024, all' di Aversa, competente per territorio, domanda amministrativa di supplemento di CP_1 pensione ai sensi dell'art. 7 della Legge 155/1981 essendo titolare di assegno ordinario di invalidità
a decorrere dal febbraio 2010; che nonostante il decorso del termine dei 120 giorni e numerosi solleciti l' non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione. CP_1
Costituitosi in giudizio l eccepiva di aver provveduto alla liquidazione con decorrenza gennaio CP_1
2025 e chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Preliminarmente va rilevato che entrambe le parti hanno convenuto nelle note di trattazione che la maggiorazione richiesta è stata riconosciuta, ivi compresi gli arretrati, con la rata pensionistica del mese di gennaio 2025 .
Sussiste quindi, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere. Tale circostanza, pacificamente ammessa dalla parte ricorrente, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, tuttavia, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
CP_
Nel caso che ci occupa l' ha provveduto al pagamento oltre il termine di 120 giorni dalla richiesta e dopo la notificazione del ricorso
Le spese vanno quindi poste a carico dell'istituto liquidate tenuto conto della somma riconosciuta come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde
Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio CP_1
liquidate in complessivi euro 560,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione
Aversa 22.5.2025 Il Giudice
Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 14112/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to IOVINE TAMMARO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
C.F.
in persona del rappresentato e difeso dall'avv. VERRENGIA IDA CP_1
Resistente
Con ricorso del 12/11/2024 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver richiesto in data 15/03/2024, all' di Aversa, competente per territorio, domanda amministrativa di supplemento di CP_1 pensione ai sensi dell'art. 7 della Legge 155/1981 essendo titolare di assegno ordinario di invalidità
a decorrere dal febbraio 2010; che nonostante il decorso del termine dei 120 giorni e numerosi solleciti l' non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione. CP_1
Costituitosi in giudizio l eccepiva di aver provveduto alla liquidazione con decorrenza gennaio CP_1
2025 e chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Preliminarmente va rilevato che entrambe le parti hanno convenuto nelle note di trattazione che la maggiorazione richiesta è stata riconosciuta, ivi compresi gli arretrati, con la rata pensionistica del mese di gennaio 2025 .
Sussiste quindi, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere. Tale circostanza, pacificamente ammessa dalla parte ricorrente, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, tuttavia, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
CP_
Nel caso che ci occupa l' ha provveduto al pagamento oltre il termine di 120 giorni dalla richiesta e dopo la notificazione del ricorso
Le spese vanno quindi poste a carico dell'istituto liquidate tenuto conto della somma riconosciuta come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde
Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio CP_1
liquidate in complessivi euro 560,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione
Aversa 22.5.2025 Il Giudice
Matilde Pezzullo