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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/05/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 35/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...], in proprio e quale titolare dell'omonima impresa agricola individuale (P.IVA ) con sede in Faenza, Via Cornacchia n. 86; con il patrocinio dell'avv. Riccardo P.IVA_1
Novaga, elettivamente domiciliato in Faenza, Piazza Martiri della Libertà n° 16, presso lo studio del predetto difensore;
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC avv.ti Marylene Urbini e Patrizia Martini
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che: sopra generalizzato, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata Parte_1 del proprio patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza, quale imprenditore agricolo, di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCI.
In particolare, il ricorrente, già attinto da espropriazione immobiliare, versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente i propri debiti attraverso le entrate dell'attività agricola, in ragione di gravi contingenze di natura personale e all'andamento negativo dell'impresa.
Risulta, quindi, un'esposizione debitoria (costituita da mutui ipotecari, scoperti di conto corrente, debiti verso fornitori e verso congiunti), per un importo totale di € 1.101.053,34, a fronte della quale si pagina 1 di 3 impone la liquidazione del patrimonio immobiliare del ricorrente (il cui valore stimato, calcolato in circa € 821.959,00, dovrà essere confermato e verificato successivamente all'apertura della procedura).
Nel dettaglio, può rilevarsi come il fatturato dell'azienda agricola abbia avuto nell'ultimo quinquennio un andamento tendenzialmente negativo, fatti salvi gli effetti una tantum prodotti dalla dismissione di macchinari nell'anno 2022. La crisi dell'impresa agricola è stata inoltre aggravata dai noti eventi meteorologici che hanno interessato il territorio faentino, compromettendo le colture locali e determinando il drastico calo del volume di vendite nel 2023, come documentato dal registro IVA vendite 2023 (imponibile annuo negativo di € 10.400,52).
Dalla relazione resa dall'OCC e dalla perizia estimativa allegata risulta comunque, come detto sopra, un consistente patrimonio immobiliare che, ancorché gravato da iscrizioni ipotecarie in favore di istituti di credito, potrà senz'altro liquidarsi a favore dei creditori concorsuali. Ulteriori risorse attive potranno, poi, derivare dal recupero di crediti vantati dal debitore verso terzi (es. conduttori), nonché dall'eventuale esercizio di azioni revocatorie e di inefficacia, in particolare con riguardo ad un preliminare di compravendita immobiliare intervenuto nel 2023 a favore della moglie del Pt_1
Ciò precisato, nel merito, letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
dato atto della attestazione ex art. 268 c. 3 ultimo periodo CCII, sì come riformato ad esito del D. lgs.
136/2024, circa la sussistenza di un attivo distribuibile a favore dei creditori, al netto delle spese di procedura, sì come ricavabile dal dato relativo alla composizione del patrimonio immobiliare del debitore;
dato atto che risultano divisate le cause dell'indebitamento, sia pur dovendosi precisare che occorrerà maggiore approfondimento analitico: a) circa le condizioni patologiche dedotte in ricorso e la loro imputazione a causa del ricorso eccessivo e sproporzionato al credito;
al contempo, b) circa eventuali condotte illecite da parte dei soggetti finanziatori, consistenti nell'omissione di specifici doveri di controllo sul merito creditizio, in violazione del canone di diligenza professionale (c.d. bonus argentarius); rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV
CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
precisato che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012); visto l'art. 270 CCII;
ritenuto potersi confermare nell'incarico di liquidatori i già individuati gestori dell'OCC e precisato che la liquidazione unitaria del compenso avverrà ad opera del G.D. ad esito della liquidazione;
P.Q.M.
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], residente in [...]
pagina 2 di 3 86, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa agricola individuale (P.IVA P.IVA_1 con sede in Faenza, Via Cornacchia n. 86;
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, gli avv.ti Marylene
Urbini e Patrizia Martini;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del
Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, Camera di Consiglio del 16.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trere'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...], in proprio e quale titolare dell'omonima impresa agricola individuale (P.IVA ) con sede in Faenza, Via Cornacchia n. 86; con il patrocinio dell'avv. Riccardo P.IVA_1
Novaga, elettivamente domiciliato in Faenza, Piazza Martiri della Libertà n° 16, presso lo studio del predetto difensore;
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC avv.ti Marylene Urbini e Patrizia Martini
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che: sopra generalizzato, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata Parte_1 del proprio patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza, quale imprenditore agricolo, di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCI.
In particolare, il ricorrente, già attinto da espropriazione immobiliare, versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente i propri debiti attraverso le entrate dell'attività agricola, in ragione di gravi contingenze di natura personale e all'andamento negativo dell'impresa.
Risulta, quindi, un'esposizione debitoria (costituita da mutui ipotecari, scoperti di conto corrente, debiti verso fornitori e verso congiunti), per un importo totale di € 1.101.053,34, a fronte della quale si pagina 1 di 3 impone la liquidazione del patrimonio immobiliare del ricorrente (il cui valore stimato, calcolato in circa € 821.959,00, dovrà essere confermato e verificato successivamente all'apertura della procedura).
Nel dettaglio, può rilevarsi come il fatturato dell'azienda agricola abbia avuto nell'ultimo quinquennio un andamento tendenzialmente negativo, fatti salvi gli effetti una tantum prodotti dalla dismissione di macchinari nell'anno 2022. La crisi dell'impresa agricola è stata inoltre aggravata dai noti eventi meteorologici che hanno interessato il territorio faentino, compromettendo le colture locali e determinando il drastico calo del volume di vendite nel 2023, come documentato dal registro IVA vendite 2023 (imponibile annuo negativo di € 10.400,52).
Dalla relazione resa dall'OCC e dalla perizia estimativa allegata risulta comunque, come detto sopra, un consistente patrimonio immobiliare che, ancorché gravato da iscrizioni ipotecarie in favore di istituti di credito, potrà senz'altro liquidarsi a favore dei creditori concorsuali. Ulteriori risorse attive potranno, poi, derivare dal recupero di crediti vantati dal debitore verso terzi (es. conduttori), nonché dall'eventuale esercizio di azioni revocatorie e di inefficacia, in particolare con riguardo ad un preliminare di compravendita immobiliare intervenuto nel 2023 a favore della moglie del Pt_1
Ciò precisato, nel merito, letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
dato atto della attestazione ex art. 268 c. 3 ultimo periodo CCII, sì come riformato ad esito del D. lgs.
136/2024, circa la sussistenza di un attivo distribuibile a favore dei creditori, al netto delle spese di procedura, sì come ricavabile dal dato relativo alla composizione del patrimonio immobiliare del debitore;
dato atto che risultano divisate le cause dell'indebitamento, sia pur dovendosi precisare che occorrerà maggiore approfondimento analitico: a) circa le condizioni patologiche dedotte in ricorso e la loro imputazione a causa del ricorso eccessivo e sproporzionato al credito;
al contempo, b) circa eventuali condotte illecite da parte dei soggetti finanziatori, consistenti nell'omissione di specifici doveri di controllo sul merito creditizio, in violazione del canone di diligenza professionale (c.d. bonus argentarius); rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV
CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
precisato che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012); visto l'art. 270 CCII;
ritenuto potersi confermare nell'incarico di liquidatori i già individuati gestori dell'OCC e precisato che la liquidazione unitaria del compenso avverrà ad opera del G.D. ad esito della liquidazione;
P.Q.M.
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], residente in [...]
pagina 2 di 3 86, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa agricola individuale (P.IVA P.IVA_1 con sede in Faenza, Via Cornacchia n. 86;
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, gli avv.ti Marylene
Urbini e Patrizia Martini;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del
Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, Camera di Consiglio del 16.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trere'
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