TRIB
Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott. Massimo Vicini Giudice Relatore dott. Gianluca Mulà Giudice all'esito dell'udienza cartolare del 13/02/2025 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 14/2025 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BERTI CARLO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso la casella pec del difensore avv. BERTI CARLO
RECLAMANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
BERGAMASCO VINCENZO, elettivamente domiciliata in PIAZZETTA
GUASTALLA 7 20122 MILANO presso il difensore avv. BERGAMASCO
VINCENZO
RECLAMATA ha emesso la seguente
ORDINANZA provvedendo sul reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. proposto in data 07/01/2025 da avverso l'ordinanza pronunciata in data 23/12/2024 da questo Parte_1
Tribunale in composizione monocratica, con la quale è stata rigettata, in sede di opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo costituito dalla sentenza n. 5437/2024 emessa dal
Tribunale di Milano in data 24/05/2024, depositata il 27/05/2024, con la quale
Pagina 1 previo accertamento dell'intervenuta risoluzione alla data del Parte_1
10/10/2014 del contratto di locazione finanziaria n. concluso in data P.IVA_3
30/08/2006 con è stata condannata all'immediata restituzione Controparte_2
in favore di quest'ultima del complesso immobiliare oggetto del suddetto contratto, così identificato nel precetto opposto, in conformità alla predetta sentenza:
“capannone a uso artigianale, con superficie coperta complessiva di circa mq
1824.10, realizzato in area PIP di Ravenna, Zona Artigianale Bassette Sud, Via
Giolitti n. 5. L'area su cui è stato realizzato il capannone è identificata nel catasto fabbricati del Comune di Ravenna alla Sezione RA-RA, foglio 50, mappale 395”; rilevato che:
- la società opponente lamenta l'errata identificazione dell'immobile da rilasciare nell'atto di precetto e nel titolo esecutivo, evidenziando in particolare l'erroneità dell'indicazione del numero civico (il capannone de quo sarebbe ubicato al n. 19, e non all'inesistente n. 5 di Via Giolitti) e della metratura (che in base ad una perizia di parte allegata all'istanza di sospensione sarebbe pari a mq 3723,50, e non a mq
1824,10), nonché una presunta inesattezza dei dati catastali;
- allo stato, comunque, non vi è motivo di escludere l'esatta identificabilità dell'immobile de quo sulla base dei dati catastali (che potrebbero aver subito variazioni nel corso del tempo) e/o di una semplice verifica circa eventuali mutamenti della numerazione civica in Via Giolitti, e in ogni caso eventuali difficoltà o incertezze nell'individuazione del bene in questione dovranno essere affrontate in prima battuta dall'ufficiale giudiziario, ed eventualmente dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 610 c.p.c. (v. Cass. 28/06/2012 n. 10865), dovendo ritenersi ammissibile il ricorso all'opposizione ex art. 615 c.p.c. solo nel caso in cui dette difficoltà o incertezze dovessero risultare insuperabili;
- la provvisoria esecutività della condanna alla restituzione del suddetto immobile, contenuta nella sentenza n. 5437/2024 del Tribunale di Milano (non passata in giudicato, essendo attualmente pendente il giudizio di appello promosso da Parte_1
avverso detta sentenza), non è affatto esclusa dalla dipendenza di tale pronuncia
[...]
Pagina 2 condannatoria da quella costitutiva (o di accertamento) di risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 20047963: va richiamata a tale proposito la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale l'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico, come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso;
è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato, come nel caso di condanna di un istituto di credito alla restituzione delle somme di denaro ricevute dallo stesso a seguito di atti solutori dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 67 legge fall., o nel caso di condanna alla restituzione di un immobile pronunciata contestualmente alla declaratoria di nullità del relativo contratto traslativo (v. Cass. 29/07/2011 n. 16737; Cass. 08/11/2018 n. 28508; Cass.
08/10/2021 n. 27416); ed anche nel caso di condanna alla restituzione del bene concesso in leasing, conseguente alla risoluzione del relativo contratto, sussiste chiaramente una mera dipendenza della statuizione condannatoria dalla pronuncia risolutoria;
- quanto all'asserita carenza di legittimazione attiva di non Controparte_1
può che ribadirsi che detta società risulta essere divenuta titolare del diritto controverso a seguito dell'atto di scissione societaria stipulato in data 02/12/2022
(doc. 10 allegato al reclamo), con il quale sono stati assegnati all'odierna reclamata i rapporti giuridici attivi e passivi derivanti dai contratti di leasing precedentemente stipulati da (individuati nell'allegato C al suddetto atto), ivi Controparte_2
compreso il summenzionato contratto n. 20047963;
- deve pertanto escludersi che sussistano nel caso in esame gravi motivi per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 5437/2024 del Tribunale di
Pagina 3 Milano, non essendo possibile, alla luce delle precedenti considerazioni, esprimere un giudizio di probabile fondatezza della proposta opposizione a precetto;
P.Q.M.
visto l'art. 669-terdecies c.p.c.,
1) respinge il reclamo proposto da confermando integralmente Parte_1
l'ordinanza impugnata;
2) spese da regolarsi all'esito del giudizio di merito.
Così deciso in Ravenna, il giorno 31/03/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Massimo Vicini Dott.ssa Mariapia Parisi
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott. Massimo Vicini Giudice Relatore dott. Gianluca Mulà Giudice all'esito dell'udienza cartolare del 13/02/2025 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 14/2025 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BERTI CARLO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso la casella pec del difensore avv. BERTI CARLO
RECLAMANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
BERGAMASCO VINCENZO, elettivamente domiciliata in PIAZZETTA
GUASTALLA 7 20122 MILANO presso il difensore avv. BERGAMASCO
VINCENZO
RECLAMATA ha emesso la seguente
ORDINANZA provvedendo sul reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. proposto in data 07/01/2025 da avverso l'ordinanza pronunciata in data 23/12/2024 da questo Parte_1
Tribunale in composizione monocratica, con la quale è stata rigettata, in sede di opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo costituito dalla sentenza n. 5437/2024 emessa dal
Tribunale di Milano in data 24/05/2024, depositata il 27/05/2024, con la quale
Pagina 1 previo accertamento dell'intervenuta risoluzione alla data del Parte_1
10/10/2014 del contratto di locazione finanziaria n. concluso in data P.IVA_3
30/08/2006 con è stata condannata all'immediata restituzione Controparte_2
in favore di quest'ultima del complesso immobiliare oggetto del suddetto contratto, così identificato nel precetto opposto, in conformità alla predetta sentenza:
“capannone a uso artigianale, con superficie coperta complessiva di circa mq
1824.10, realizzato in area PIP di Ravenna, Zona Artigianale Bassette Sud, Via
Giolitti n. 5. L'area su cui è stato realizzato il capannone è identificata nel catasto fabbricati del Comune di Ravenna alla Sezione RA-RA, foglio 50, mappale 395”; rilevato che:
- la società opponente lamenta l'errata identificazione dell'immobile da rilasciare nell'atto di precetto e nel titolo esecutivo, evidenziando in particolare l'erroneità dell'indicazione del numero civico (il capannone de quo sarebbe ubicato al n. 19, e non all'inesistente n. 5 di Via Giolitti) e della metratura (che in base ad una perizia di parte allegata all'istanza di sospensione sarebbe pari a mq 3723,50, e non a mq
1824,10), nonché una presunta inesattezza dei dati catastali;
- allo stato, comunque, non vi è motivo di escludere l'esatta identificabilità dell'immobile de quo sulla base dei dati catastali (che potrebbero aver subito variazioni nel corso del tempo) e/o di una semplice verifica circa eventuali mutamenti della numerazione civica in Via Giolitti, e in ogni caso eventuali difficoltà o incertezze nell'individuazione del bene in questione dovranno essere affrontate in prima battuta dall'ufficiale giudiziario, ed eventualmente dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 610 c.p.c. (v. Cass. 28/06/2012 n. 10865), dovendo ritenersi ammissibile il ricorso all'opposizione ex art. 615 c.p.c. solo nel caso in cui dette difficoltà o incertezze dovessero risultare insuperabili;
- la provvisoria esecutività della condanna alla restituzione del suddetto immobile, contenuta nella sentenza n. 5437/2024 del Tribunale di Milano (non passata in giudicato, essendo attualmente pendente il giudizio di appello promosso da Parte_1
avverso detta sentenza), non è affatto esclusa dalla dipendenza di tale pronuncia
[...]
Pagina 2 condannatoria da quella costitutiva (o di accertamento) di risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 20047963: va richiamata a tale proposito la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale l'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico, come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso;
è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato, come nel caso di condanna di un istituto di credito alla restituzione delle somme di denaro ricevute dallo stesso a seguito di atti solutori dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 67 legge fall., o nel caso di condanna alla restituzione di un immobile pronunciata contestualmente alla declaratoria di nullità del relativo contratto traslativo (v. Cass. 29/07/2011 n. 16737; Cass. 08/11/2018 n. 28508; Cass.
08/10/2021 n. 27416); ed anche nel caso di condanna alla restituzione del bene concesso in leasing, conseguente alla risoluzione del relativo contratto, sussiste chiaramente una mera dipendenza della statuizione condannatoria dalla pronuncia risolutoria;
- quanto all'asserita carenza di legittimazione attiva di non Controparte_1
può che ribadirsi che detta società risulta essere divenuta titolare del diritto controverso a seguito dell'atto di scissione societaria stipulato in data 02/12/2022
(doc. 10 allegato al reclamo), con il quale sono stati assegnati all'odierna reclamata i rapporti giuridici attivi e passivi derivanti dai contratti di leasing precedentemente stipulati da (individuati nell'allegato C al suddetto atto), ivi Controparte_2
compreso il summenzionato contratto n. 20047963;
- deve pertanto escludersi che sussistano nel caso in esame gravi motivi per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 5437/2024 del Tribunale di
Pagina 3 Milano, non essendo possibile, alla luce delle precedenti considerazioni, esprimere un giudizio di probabile fondatezza della proposta opposizione a precetto;
P.Q.M.
visto l'art. 669-terdecies c.p.c.,
1) respinge il reclamo proposto da confermando integralmente Parte_1
l'ordinanza impugnata;
2) spese da regolarsi all'esito del giudizio di merito.
Così deciso in Ravenna, il giorno 31/03/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Massimo Vicini Dott.ssa Mariapia Parisi
Pagina 4