Accoglimento
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/04/2025, n. 3442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3442 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03442/2025REG.PROV.COLL.
N. 07255/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7255 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Migani e Gianni Migani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Rimini, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 80/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Rimini e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, titolare della ditta individuale “-OMISSIS-” attiva nel settore del commercio al dettaglio, è risultata destinataria dell’interdittiva antimafia prot. n. 30279, emessa dalla Prefettura di Rimini in data 27 maggio 2020, in relazione alla riscontrata sussistenza di rapporti personali ed economici con -OMISSIS- (convivente e padre della figlia minore), ritenuto soggetto “ fortemente strutturato, disinvolto e preordinato alla commissione di una pluralità di reati per il raggiungimento del profilo illecito ”.
2. La ricorrente ha impugnato il provvedimento dinanzi al T.a.r. per l’Emilia Romagna, Bologna, deducendo di aver interrotto da tempo ogni rapporto economico e personale con il -OMISSIS-e lamentando la compromissione delle proprie garanzie partecipative, nonché il difetto di motivazione in relazione ai profili di pericolo di infiltrazione criminale nell’impresa individuale gestita.
3. Il T.a.r. adito ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento congruamente motivato in relazione alla sussistenza di rapporti personali ed economici tra la ricorrente ed il soggetto controindicato sopra menzionato.
4. L’originaria ricorrente ha impugnato la decisione riproponendo le censure già formulate in primo grado e ribadendo la propria estraneità all’attività criminale dell’ex convivente, con il quale era cessato da tempo ogni rapporto economico o personale.
L’appellante ha innanzitutto censurato la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla indimostrata sussistenza di pericoli di infiltrazione criminale nell’impresa, atteso che il provvedimento impugnato doveva ritenersi privo di qualsivoglia riferimento alla tipologia dei reati contestati al -OMISSIS-, ovvero all’esistenza di eventuali cointeressenze dello stesso con la criminalità organizzata.
Sotto distinto profilo, l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto comprovate le cointeressenze economiche tra gli ex conviventi nella gestione delle società -OMISSIS-, evidenziando l’insufficienza delle fatture relative agli ordinativi di fornitura indirizzati alle società controindicate -OMISSIS-, poiché relative a modesti quantitativi di merce ed a rapporti episodici e, dunque, non idonei a dimostrare una stabile cointeressenza economica.
Alla luce di tali deduzioni, l’appellante ha ribadito che, laddove la Prefettura le avesse consentito di partecipare al procedimento, avrebbe potuto rappresentare tutti i plurimi elementi di fatto idonei ad orientare diversamente la decisione dell’Amministrazione.
5. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Rimini si sono costituiti per chiedere la reiezione del gravame e l’integrale conferma della decisione impugnata.
6. All’udienza pubblica del 30 gennaio 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
7. L’appello è fondato entro i seguenti limiti.
8. Giova premettere, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, che in tema di misure antimafia, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 97 della Costituzione e quindi del principio di legalità sostanziale, l’Amministrazione è chiamata, esternando compiutamente le ragioni della propria valutazione nel provvedimento amministrativo, a verificare che gli elementi fattuali, anche quando “tipizzati” dal legislatore, non vengano assunti acriticamente a sostegno del provvedimento interdittivo, ma siano dotati di individualità, concretezza ed attualità, per fondare secondo un corretto canone di inferenza logica la prognosi di permeabilità mafiosa, in base ad una struttura bifasica (diagnosi dei fatti rilevanti e prognosi di permeabilità criminale) non dissimile da quella che il giudice penale compie per valutare gli elementi posti a fondamento delle misure di sicurezza personali, lungi da qualsiasi inammissibile automatismo presuntivo (Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2023, n. 8644; id., 18 settembre 2023, n. 8395; id., 25 novembre 2021, n. 7890).
8.1. Quanto ai rapporti di carattere personale, tra i titolari dell’impresa colpita da interdittiva ed altri soggetti ritenuti intranei o vicini alla criminalità organizzata, è stato chiarito che il legislatore ha individuato tra i possibili presupposti dell’informativa interdittiva non solo i provvedimenti giudiziari adottati per i cc.dd. “reati-spia” menzionati nell’articolo 84, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011, ma anche provvedimenti giudiziari per reati che comunque risultino strumentali all’attività di organizzazioni criminali (Cfr. C.g.a.r.s., 8 marzo 2022, n. 294) e che l’Amministrazione può altresì dare rilievo ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari, che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare, di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti, ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto (Cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 febbraio 2024, n. 1925; id., 19 gennaio 2024, n. 614; id., 17 ottobre 2023, n. 9016; id., 27 settembre 2023, n. 8395; id., n. 4856/2023, cit.; id., 3 novembre 2022, n. 9558; id., 7 giugno 2021, n. 4300; id., 14 ottobre 2020, n. 6204). In particolare, sebbene di regola si escluda che il semplice rapporto di parentela possa ex se costituire un sintomo di condizionamento mafioso (non essendo accettabile un’inferenza logica basata sul presupposto che il parente di un mafioso sia necessariamente anch’egli un mafioso: cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 ottobre 2023, n. 8781), tuttavia esso può anche da solo fondare la prognosi infiltrativa, laddove assuma una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”, specie in alcune aree territoriali ed economiche (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2024, n. 248; id., 7 agosto 2023, n. 7625; id., 7 agosto 2023, n. 7599; id., 21 giugno 2022, n. 5086).
8.2. La giurisprudenza ha anche chiarito, con particolare riferimento ai rapporti tra l’impresa colpita dal provvedimento antimafia ed altra impresa già ritenuta esposta al condizionamento dell’attività criminale, che il fenomeno delle interdittive “a cascata”, pur muovendo da una presunzione di trasmissione della “mafiosità” da un’impresa all’altra in conseguenza dell’instaurazione di rapporti e cointeressenze, presuppone quale condizione imprescindibile che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici; viceversa, ove l’esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d’impresa, deve escludersi l’automatico trasferimento delle controindicazioni dalla prima alla seconda società (Cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 gennaio 2024, n. 132; id., 8 agosto 2023, n. 7674; id., 23 marzo 2023, n. 2953; id., 26 maggio 2016, n. 2232; C.g.a.r.s., 15 aprile 2022, n. 484).
9. Calando le soprarichiamate coordinate ermeneutiche nella fattispecie oggetto del presente giudizio, emerge dagli atti che nel caso di specie l’Amministrazione ha fondato il provvedimento interdittivo su presupposti non idonei ad inferire un pericolo di infiltrazione criminale nella società gestita dall’odierna appellante, non potendosi ritenere dimostrata l’appartenenza o la contiguità del -OMISSIS-alla criminalità organizzata, né la sussistenza di un concreto pericolo di infiltrazione mafiosa nell’impresa gestita dall’odierna appellante.
10. In relazione ai rapporti personali tra l’odierna appellante ed il sig. -OMISSIS-, nel provvedimento impugnato si rappresenta che costui avrebbe “ un profilo criminale fortemente strutturato, disinvolto e preordinato alla commissione di una pluralità di reati per il raggiungimento del profitto illecito .”
In disparte tale generica indicazione, il provvedimento impugnato non chiarisce se il soggetto controindicato abbia o meno rapporti con la criminalità organizzata, né specifica quale tipologia di reati siano stati contestati o ascritti al medesimo, precludendo ogni accertamento in merito al collegamento che deve necessariamente sussistere - quantomeno a livello indiziario - tra il soggetto controindicato e l’attività criminale di cui si paventa il rischio di insinuazione nell’attività di impresa.
Non può infatti ritenersi sufficiente il richiamo alla caratura criminale del soggetto sopraindicato - peraltro estraneo rispetto all’attività dell’impresa odierna appellante - in assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e senza alcun riferimento all’eventuale commissione di “reati spia”, che ne possano far ritenere quantomeno possibile la contiguità a gruppi criminali potenzialmente interessati, attraverso la sua influenza nell’attività di impresa, a condizionarne le scelte imprenditoriali.
10.1. Sotto distinto ma concorrente profilo, il provvedimento impugnato non fornisce indicazioni in merito alla sussistenza di attuali legami o rapporti personali del sig. -OMISSIS-con l’odierna appellante, la quale ha dedotto di aver interrotto da anni i rapporti con l’ex convivente, allegando il certificato di residenza in atti. Peraltro, l’unico legame evidenziato dal provvedimento impugnato consiste nella qualità di genitori della minore convivente con la madre, che risulta da solo insufficiente a dimostrare la sussistenza di attuali e persistenti rapporti personali.
11. Venendo alle cointeressenze di tipo economico, si legge nel provvedimento impugnato che il Prefetto di Rimini, in data 27 dicembre 2019, ha emesso una interdittiva antimafia nei confronti della società -OMISSIS-, della quale il -OMISSIS-è stato rappresentante legale dal 24 maggio 2017 al 12 febbraio 2018 e dal 1 dicembre 2018 al 26 dicembre 2019, avvicendandosi nella rappresentanza legale dell’impresa proprio con l’odierna appellante (titolare della carica dal 12 febbraio 2018 al 1 dicembre dello stesso anno).
Fermo l’avvicendamento nella rappresentanza legale dell’impresa, emerge dagli atti che la società -OMISSIS- è stata attinta dal provvedimento interdittivo dopo la cessazione dell’odierna appellante dalla carica sociale e, non essendo stato il provvedimento interdittivo in questione depositato agli atti del giudizio, non è possibile vagliarne la rilevanza in relazione alla posizione della ditta individuale attualmente gestita dall’appellante, né alla persona di -OMISSIS- per il periodo in cui la stessa ne ha assunto la rappresentanza legale.
Peraltro, è agli atti del giudizio di primo grado il provvedimento prot. 12435 del 1 marzo 2021, con il quale Prefetto di Rimini ha disposto la revoca del provvedimento interdittivo prot.73527, motivato dal mutamento della titolarità dell’impresa in relazione alla sola figura del -OMISSIS-, ritenuto controindicato, e non a quella dell’odierna appellante.
10.1. Quanto alla vicenda relativa alla cessione del ramo di azienda con le società “-OMISSIS-”, la prima è risultata “collegata al -OMISSIS-”, senza ulteriori specificazioni, mentre la seconda è risultata riconducibile al sig. -OMISSIS-in qualità di socio di maggioranza, circostanza questa che però si è verificata solo l’anno successivo alla stipula del contratto, risultando in entrambi i casi i contratti di cessione del ramo di azienda effettuati direttamente dall’odierna appellante, senza l’intermediazione o il coinvolgimento dell’ex compagno.
10.2. Quanto, infine, alle cointeressenze economiche tra l’impresa individuale “-OMISSIS-” e le società -OMISSIS-, le stesse si risolvono nell’allegazione di fatture di modico valore economico, tutte precedenti alla sottoposizione di tali due società ad interdittiva antimafia e non valgono, pertanto, a dimostrare una consolidata interessenza economica o una comune e condivisa gestione imprenditoriale, necessaria ad ipotizzare un pericolo di ingerenza mafiosa nella gestione dell’impresa odierna appellante.
Ed infatti, com’è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione, “ perché possa presumersi il “contagio” alla seconda impresa della 'mafiosità' della prima è necessario che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici. Là dove, in particolare, l'analisi dei rapporti tra le due imprese manifesti una plausibile condivisione di finalità illecite e una verosimile convergenza verso l'assoggettamento agli interessi criminali di organizzazioni mafiose, desumibili, ad esempio, dalla stabilità, dalla persistenza e dalla intensità dei vincoli associativi o delle relazioni commerciali, può presumersi l'esistenza di un sodalizio criminoso tra i due operatori. Là dove, viceversa, l'esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d'impresa, deve escludersi l'automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia dalla prima alla seconda società. Mentre, infatti, nella prima ipotesi la continuità e la particolare qualificazione della collaborazione tra le imprese giustifica il convincimento, seppur in termini prognostici e probabilistici, che l'impresa 'mafiosa' trasmetta alla seconda il suo corredo di controindicazioni antimafia, potendosi presumere che la prima scelga come partner un soggetto già colluso o, comunque, permeabile agli interessi criminali a cui essa resta assoggettata (o che, addirittura, interpreta e persegue), nel secondo caso, al contrario, il carattere del tutto sporadico e scarsamente significativo dei contatti tra i due operatori impedisce di formulare la predetta valutazione (in presenza di ulteriori e diversi indici sintomatici) .” (Consiglio di Stato sez. III, 22 giugno 2016, n.2774).
12. Per queste ragioni, in riforma della decisione impugnata, il provvedimento interdittivo prot. -OMISSIS-emesso dalla Prefettura di Rimini in data 27 maggio 2020 deve essere annullato per difetto di motivazione, rimanendo assorbite le ulteriori censure di violazione del contraddittorio procedimentale formulate dall’originaria ricorrente ed impregiudicate rimanendo le successive valutazioni dell’Autorità amministrativa in sede di riedizione del potere.
13. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in ragione della particolare natura fattuale della questione controversa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della decisione impugnata, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e tutti gli altri soggetti, persone fisiche e giuridiche, nominativamente indicati nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO
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