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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 4402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4402 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 12.12.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2180 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti a margine del ricorso per Parte_1 decreto ingiuntivo, dall'avvocato Gianluca Allegretti, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
1971 Controparte_1 Controparte_2
[...]
-APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1132/2022, pronunciata dal Tribunale di Roma, IV sezione lavoro e pubblicata il 7.2.2022
CONCLUSIONI DELE PARTI: come da ricorso in appello e come da verbale di udienza del 17.10.2024
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, ha integralmente accolto l'opposizione proposta dalla dal 1971 di pulizie, facchinaggio, Controparte_1 manovalanza e manutenzioni, così revocando il decreto ingiuntivo n. 8058/2020, notificato ad istanza di con il quale quest'ultima reclamava il pagamento della somma di € 5.754,51, «a Parte_1 titolo di differenze retributive, ratei 13° e 14° mensilità, ferie, indennità di mancato preavviso e TFR».
La sentenza gravata riteneva la fondatezza dell'opposizione (e per contro, l'infondatezza della pretesa creditoria della lavoratrice) sulla base delle seguenti considerazioni: (a) la ricorrente era stata licenziata per giusta causa in data 20.6.2019 e detto atto espulsivo datoriale non era stato contestato, sicché erano infondate tutte quelle pretese retributive «chieste sulla scorta di una dedotta (inesistente) cessazione del rapporto di lavoro in data 16.1.2020»; (b) «la ha documentato di avere erogato CP_1
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alla ricorrente tutte le competenze di fine rapporto (cfr. copia dei bonifici prodotti) sicché null'altro può pretendere la ricorrente, tenuto peraltro conto che l'indennità di mancato preavviso non spetta nel caso, come nella fattispecie di licenziamento per giusta causa» propone appello contro questa decisione, dolendosi della reiezione Parte_1 dell'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, da lei sollevata in primo grado sul presupposto che la notifica del ricorso in opposizione dovesse ritenersi inesistente, perché l'atto di opposizione non recava la sottoscrizione digitale del patrono dell'opponente. Chiede, quindi, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo inammissibile e per l'effetto di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
La Coop 2001– Società Cooperativa di Appalti dal 1971 di pulizie, facchinaggio, manovalanza e manutenzioni, pur validamente citata, resta contumace in appello e tale è dichiarata.
Ricostituito il contraddittorio ed acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 12.12.2024 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. L'appellante ripropone la tesi dell'inesistenza della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, che in primo grado aveva propugnato, con la seguente argomentazione: «la notifica del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo effettuata dall'opponente mediante pec in data 11.12.2020 deve essere considerata inesistente, in quanto gli atti notificati risultano in formato pdf e quindi privi della firma digitale».
Il primo giudice ha respinto detta eccezione affermando che «dall'esame della copia del ricorso in opposizione notificata a mezzo pec, prodotta dalla stessa opposta, emerge la sussistenza, a destra di ogni pagina del ricorso, della firma digitale apposta dall'avv. Guido Del Re».
In primo grado, infatti, la parte opposta (oggi appellante), al momento di costituirsi innanzi al
Tribunale, aveva depositato (cf. documento denominato COOP 2001-Piccinini ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo) una copia in formato .pdf del ricorso in opposizione che nel suo margine destro riporta, per ogni pagina, il simbolo della c.d. coccarda e l'indicazione «Firmato Da: DE RE UI Emesso Da:
NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: d2b1c3d292e5519».
La motivazione del primo giudice appare coerente e corretta, perché: (a) il simbolo e l'indicazione sono più che sufficienti a dimostrare la sottoscrizione digitale dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado da parte dell'avvocato Guido Del Re, difensore costituito per la parte opponente;
(b) la circostanza che il ricorso in opposizione digitalmente sottoscritto sia stato prodotto in lite dalla stessa parte contro la quale era stato proposto ed alla quale era stato notificato consente di inferire, in via quanto meno presuntiva ed in difetto di diverse allegazione, che detta copia sottoscritta sia stata notificata alla Parte_1 non vedendosi altrimenti in quale altro modo essa possa essere pervenuta nella disponibilità dell'attuale appellante.
L'unica argomentazione spesa dall'impugnante al fine di contestare tali conclusioni, ossia che «la verifica della firma non è stata espletata mediante la prova a mezzo del sistema Dike», che «consente di verificare la veridicità della firma, la sua autenticità e la data di apposizione della stessa».
La deduzione dell'appellante è priva di pregio, perché, a fronte della sopra riportata realtà fattuale,
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tale ulteriore accertamento tecnico sarebbe stato necessario soltanto se l'opposta avesse contestato l'autenticità della sottoscrizione digitale apposta alla copia del ricorso in opposizione da lei stessa prodotta, ma tale eccezione non è mai stata formulata dalla difesa della che si è limitata a Parte_1 sostenere, contro il vero, l'omessa sottoscrizione della copia notificatale.
L'impugnante, in verità, appare sostenere che l'opponente avrebbe dovuto sottoscrivere ex novo il ricorso in opposizione notificatole (così la Corte intende la censura con la quale la sostiene che Parte_1
«affinché la notifica effettuata tramite pec si possa considerare valida, non è sufficiente che il soggetto notificante alleghi il file in formato pdf per come estratto dal fascicolo telematico, ma si rende necessario che egli firmi nuovamente anche la copia notificata alla controparte»), ma anche detta allegazione difensiva non ha pregio
Deve, in primo luogo, essere ricordato il generale principio per cui la mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione risulti nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore (Cass.
3.6.2020 n. 10450; Cass.
26.9.2006 n. 20817).
Nella presente fattispecie: (a) il ricorso in opposizione depositato in data 30.11.2020 è validamente sottoscritto digitalmente dall'avvocato Guido Del Re;
(b) la validità ed autenticità di detta sottoscrizione non è mai stata contestata dall'opposta; (c) la pacifica costituzione dell'opposta rende evidente l'acquista certezza della provenienza della notificazione dall'avvocato Guido Del Re.
A tanto deve aggiungersi che l'art. 3 bis l. 53/1994 non prevede l'autonoma sottoscrizione né del documento informatico notificato né di quello originariamente formato in analogico, ma soltanto della relazione di notificazione di cui al comma 5 del medesimo art. 3 bis, la cui validità e completezza l'appellante non censura in appello, con conseguente abbandono delle diverse eccezioni formulate, peraltro tardivamente tanto da non essere esaminate dal primo giudice, in primo grado nelle ex art. 429
c.p.c. depositate il 21.1.2022.
Deve, poi, puntualizzarsi, per mera completezza espositiva, che la violazione del precetto dell'art. 3 bis, comma 5 l. 53/1994 determina, per espressa scelta legislativa, la nullità della notifica (art. 11 l.
53/1994) e non la sua giuridica inesistenza, con il corollario che anche l'ipotetica sussistenza dei vizi dedotto dall'impugnante non comporterebbe mai l'improcedibilità dell'opposizione, che può conseguire soltanto ad una notificazione totalmente omessa, laddove l'ipotetica nullità di quest'ultima deve nella specie ritenersi sanata dalla rituale e tempestiva costituzione in primo grado della parte opposta (ex multis Cass. 15.6.2020 n. 11466).
3. L'appello è dunque respinto.
Nulla per le spese della parte vittoriosa, stante la contumacia della parte vittoriosa.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il presente giudizio a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto
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PQM
La Corte così provvede:
A) respinge l'appello;
B) dichiara irripetibili le spese del grado;
C) dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma il 12.12.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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