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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/07/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 45/2022 promossa da:
, , nella loro qualità di eredi _1 Persona_1 Persona_2
beneficiate di , rappresentate e difese dall' Avv. Laura Scaini. Persona_3
appellanti nei confronti di con gli Avv.ti Antonella Zampiga e Davide Compagni Controparte_2
appellato assunto in decisione all'udienza collegiale del 2.4.25.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1204/2021, emessa dal Tribunale di Forlì in data 2 dicembre
2021 e depositata in cancelleria il 6 dicembre 2021, pronunciata nella causa di opposizione all'esecuzione (RGE. 218/2018 Tribunale di Forlì), nel merito iscritta al n. R.G. 1512/2019, notificata il pagina 1 di 13 CONCLUSIONI:
Appellanti: “In totale riforma della sentenza n. 1204/2021, emessa dal Tribunale di Forlì in data 2
dicembre 2021 e depositata in cancelleria il 6 dicembre 2021, notificata in data 06 dicembre 2021,
pronunciata nella causa di opposizione all'esecuzione (218/2018 Tribunale di Forlì) nel merito,
iscritta al n. R.G. 1512/2019, Voglia l'Ecc.ma CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, espletati i
provvedimenti di rito, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere tutti i motivi d'appello come
rappresentati in atto introduttivo, accogliere le conclusioni già proposte in primo grado dall'odierno
appellante e, ove l'Ecc.ma Corte lo ritenga, condannare il convenuto creditore procedente anche per
lite temeraria, ai sensi del 96 cpc., terzo comma, per l'effetto, rigettata ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, pertanto In via principale, stante l'inesistenza del titolo esecutivo, caducato
dall'intervenuta sentenza 781/2021che ha revocato il decreto ingiuntivo 1981/2016, per tutti i motivi di
cui all'atto di appello ed ai precedenti scritti, dichiarare l'inesistenza dell'intera pretesa esecutiva di
, come fatta valere nel procedimento Rge. n. 218/2018 dal Tribunale di Forlì e Controparte_2
pertanto estinguere il procedimento stesso, per tutti i motivi di cui all'atto di appello ed ai precedenti
scritti;
- accogliere pertanto l'opposizione all'esecuzione e, per l'effetto, dichiarare la nullità, l'infondatezza e
l'improcedibilità della procedura esecutiva R.G.E. n. 218/2018, iniziata con atto di pignoramento
notificato il 22 agosto 2018, per tutti i motivi già esposti che comportano l'impossibilità per l'odierno
pignorante di agire in executivis, per inesistenza del credito e carenza di presupposti, per l'inesistenza
di titolo esecutivo, nullo ed inefficace non azionabile dal nei confronti dell'esecutato _2
condebitore;
- Ordinare, conseguentemente, la cancellazione del pignoramento trascritto presso l'Agenzia delle
Entrate di Forlì – Ufficio del Territorio, in data 30 ottobre 2018, Reg. Gen. n. 17816, Reg, Part. n.
11685, a cura e spese del procedente, con esonero di ogni responsabilità in capo al Conservatore;
In via subordinata, dichiarare cessata la materia del contendere, per sopravvenuto difetto di interesse,
pagina 2 di 13 secondo il recente insegnamento della Suprema Corte, a Sezioni Unite, Sentenza 21 settembre 2021, n.
25478, in ordine alla caducazione del titolo esecutivo ed alle sue conseguenze nel giudizio di
opposizione all'esecuzione, e liquidare in favore del le spese del giudizio, utilizzando il Per_1
criterio della soccombenza virtuale, che costituisce declinazione del principio di causalità,
considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale.
In via ulteriormente subordinata, dichiarare che l'esecuzione può proseguire per le minori somme
risultanti dallo scorporo della quota di debito imputabile a e dalla conseguente esatta _2
quantificazione di debenza del nella stessa misura pari al 18% della somma realmente Per_1
versata dal e pertanto pari ad euro 46.257,21 come sopra specificata;
_2
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio, oltre al
rimborso spese forfetario (15%), oltre IVA e CPA come per legge, con eventuale condanna al
risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc. terzo comma”.
Appellata: “Voglia il Tribunale di Forlì, contrariis rejectis, per le ragioni in narrativa rigettare le
avverse domande perché infondate in fatto ed immotivate in diritto. Con vittoria di spese competenze
ed onorari come per legge. Con vittoria in ogni caso delle spese di lite e condanna di controparte per
lite temeraria ex art. 96 cpc”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13.11.2006, , , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, e prestavano nell'interesse di Parte_1 Persona_3 CP_5
di cui erano soci ed amministratori, fideiussione omnibus a favore dell'istituto di Parte_2
sino alla concorrenza di euro 850.000,00. L'istituto di Parte_3
credito chiedeva, poi, al Tribunale di Forlì l'emissione di decreto ingiuntivo -ottenuto il 18.11.2016- n.
1981/2016 (n. 4389/2016 RG) con cui veniva ingiunto alla società , debitrice Parte_2
pagina 3 di 13 principale, ed a , , , Controparte_2 Controparte_4 CP_3 Parte_1
, , , ,
[...] Persona_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, garanti, di pagare la somma di euro 373.577,48, oltre interessi al tasso del 8%, Parte_7
oltre spese legali della fase monitoria nonché successive occorse ed occorrende.
Il decreto è stato congiuntamente opposto da tutti gli ingiunti.
Con atto in data 25.01.2017 si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto delle domande CP_6
avversarie e la conferma dell'ingiunzione opposta.
In data 28.06.2017 veniva dichiarato il fallimento della società con conseguente Parte_2
interruzione del processo. Il giudizio veniva, poi, riassunto da con atto Controparte_2
depositato il 5.10.17, nonché da , , , Controparte_4 CP_3 Parte_1
, , , , Controparte_7 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
con atto depositato il 13.10.25.
[...]
La si costituiva nel giudizio riassunto, confermando la precedente comparsa di costituzione e CP_6
risposta.
All'udienza del 04.07.2018 rinunciava all'opposizione, con accettazione Controparte_2
della Banca: il giudizio di opposizione, dunque, si estingueva limitatamente alla posizione di
. Controparte_2
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 17.07.2018 lo stesso si Controparte_2
costituiva in giudizio dichiarandosi cessionario del credito, ovvero rappresentando di aver acquistato il credito vantato da e quindi di subentrare nella posizione Parte_3
processuale della banca.
La causa di opposizione a decreto ingiuntivo si concludeva con sentenza n. 781/2021, che così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone: 1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1981/16; 2) Dichiara tenuti e condanna CP_4
, , , , e
[...] Parte_1 Persona_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_4
pagina 4 di 13 (gli ultimi quattro nei limiti di quanto risultante da inventario), ciascuno per la propria Pt_7
rispettiva porzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1299, comma 2 cod. civ. al pagamento
della somma di Euro 249.051,61, oltre ad interessi convenzionali come indicati in ricorso dalla
domanda al saldo in favore di;
3) Compensa le spese di lite tra tutte le parti”. Controparte_2
In data 31.07.2018, , quale cessionario del credito ed in forza del decreto Controparte_2
ingiuntivo ottenuto dalla banca cedente e munito di formula esecutiva, aveva notificato a _3
(ed agli altri debitori) atto di precetto intimando il pagamento di euro 374.365,40. Aveva
[...]
notificato, quindi, in data 23.08.2018, anche atto di pignoramento immobiliare, radicando la procedura esecutiva immobiliare n. 218/2018 RGE.
Nella procedura esecutiva intervenivano anche altri creditori muniti di titolo esecutivo nei confronti di
, e lo stesso spiegava intervento in forza di un Persona_3 Controparte_2
ulteriore credito maturato nei confronti dell'esecutato.
Nell'ambito della procedura esecutiva, proponeva, in data 9.11.18, ricorso Persona_3
in opposizione all'esecuzione con cui contestava il diritto di agire sulla scorta di un titolo che non era idoneo a rappresentare il diritto dell'esecutante nei confronti dell'esecutato, posto che entrambi erano co-fideiussori e condebitori solidali, con necessaria applicazione del disposto dell'art. 1954 c.c. e di tutte le norme imperative relative alle obbligazioni solidali. Dunque, Persona_3
sosteneva che potesse pretendere dagli ex soci condebitori solo la quota Controparte_2
prevista per legge dall'art. 1954 c.c., mentre pretendeva di ottenere non solo Controparte_2
l'intero importo versato alla banca senza togliere neppure la propria quota, ma addirittura una somma superiore (nonostante le riduzioni statuite in sede cautelare e nonostante la riduzione affermata con provvedimento nel 2021 dal Giudice di primo grado). Dunque, secondo l'opponente, _2
avrebbe la pretesa di ricavare dal fallimento della società e dalle esecuzioni sui propri soci
[...]
un guadagno netto pari ad euro 87.000,00 circa (costituito dal non sottrarre la propria quota del 18%
(63.000,00) e dal pretendere la differenza tra i 350.000, pagati ed il maggior credito della banca (pari pagina 5 di 13 ad euro 373.577,48).
Con ordinanza del 27.02.2019 il Tribunale di Forlì rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione
RGE 218/18 ex art. 624 cpc. Anche il proposto reclamo veniva respinto: il Collegio confermava che era cessionario del credito e che l'operatività dell'art. 1954 cc. sarebbe Controparte_2
venuta in rilievo solo una volta che avesse pagato, essendo solo allora creditore della quota Per_1
imputabile a per regresso e dovendo poi compensare detta quota;
Controparte_2
individuava il credito di nei confronti di in euro Controparte_2 Persona_3
306.979,63.
Veniva, dunque, promosso il presente giudizio di merito, conclusosi con la sentenza oggi impugnata che così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in relazione al procedimento di
opposizione all'esecuzione recante R.G. n. 1512/2019; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
assorbita, così dispone:
1.RIGETTA l'opposizione all'esecuzione proposta da , per le ragioni di cui in Persona_3
motivazione.
2.CONDANNA parte attrice/opponente al pagamento a favore di parte Persona_3
convenuta/opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 18.413,00 per Controparte_2
compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine,
IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge”.
proponeva il presente appello per i seguenti motivi: Controparte_2
1. ERRONEA LETTURA DELLA SOPRAVVENUTA SENTENZA 781/2021 DEL TRIBUNALE DI
FORLÌ CHE HA REVOCATO IL DECRETO INGIUNTIVO SUL QUALE È STATA FONDATA
L'ESECUZIONE IMMOBILIARE RGE 218/2018 TUTTORA PENDENTE PRESSO IL
TRIBUNALE DI FORLÌ. ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 653 C.P.C., ESTRANEO ALLA
FATTISPECIE IN ESAME: la sentenza 781/2021 del 16.07.21 ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1981/2016 (n. 4389/2016 RG), emesso in data 18/11/2016, sul quale è stata pagina 6 di 13 fondata l'esecuzione immobiliare in danno dell'odierno appellante. Non è contestato che _3
e , unitamente agli altri ingiunti, fossero soci e co-fideiussori
[...] Controparte_2
della fallita società il rilascio congiunto delle fideiussioni omnibus da parte dei soci Parte_2
comporta l'applicazione dell'art. 1954 c.c., il quale stabilisce che il co-fideiussore adempiente ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. , essendo Controparte_2
condebitore solidale, non avrebbe (in relazione al rapporto con i soci) acquistato un credito, ma avrebbe semplicemente adempiuto ad un'obbligazione vantata dall'istituto di credito anche nei suoi confronti.
Si sarebbe trattato di estinzione del credito garantito (1955 cc.) che, in virtù del principio di accessorietà, comporta sempre l'estinzione della garanzia, con ogni relativa conseguenza, tra cui la sola possibilità di rivalersi mediante regresso. La sentenza che ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe fatto proprie queste considerazioni, osservando che, quando “il presunto
cessionario sia il debitore ed il creditore si dichiari soddisfatto della propria pretesa, si configura un
adempimento ad un'obbligazione di pagamento e non una cessione di credito. […] Nel caso di specie il
ha soddisfatto le pretese dell'istituto di credito relativamente alla posizione contrattuale _2
descritta nel ricorso monitorio e quindi ha solo adempiuto ad una propria obbligazione, quale
obbligato solidalmente con altri soggetti, non potendo essere per l'effetto divenuto cessionario di un
credito rispetto al quale era debitore”.
Il versamento da parte di del debito (pari ad euro 350.000,00), secondo detta Controparte_2
sentenza, ha costituito un adempimento ad un'obbligazione di pagamento e non una cessione di credito.
In questo modo, è divenuto esclusivamente un co-fideiussore solvens e, Controparte_2
come tale, avrebbe diritto di ripetere dagli ex soci le somme versate in eccedenza rispetto alla propria quota. I soci, recita il dispositivo, “sono tenuti ciascuno per la propria rispettiva porzione, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 1299, comma 2 cod. civ. al pagamento della somma di Euro 249.051,61”,
pertanto ai sensi di detto articolo euro 46.257,21 ciascuno.
Invece, il Giudice di primo grado della sentenza che in questa sede è impugnata non avrebbe compreso pagina 7 di 13 il contenuto del provvedimento conclusivo dell'opposizione a D.I., statuendo, in aperto contrasto con la sentenza n. 781/21, che ha legittimamente agito quale cessionario del Controparte_2
credito. Il Giudice impugnato avrebbe fatto applicazione dell'art. 653 c.p.c. trattando la fattispecie come riduzione dell'ammontare di un credito, mentre si tratterebbe di valutare i rapporti interni tra co-
fideiussori a seguito dell'adempimento di uno di loro. Ne conseguirebbe che resta esclusa la possibilità
di conservare gli effetti dell'azione esecutiva anche quando, con la sentenza che definisce il giudizio, la domanda sia comunque accolta nel merito, per ragioni diverse da quelle che avevano giustificato l'emissione del decreto. Infatti, l'art. 653, comma 2 c.p.c. che prevede la conservazione degli effetti degli atti esecutivi, nei limiti della somma ridotta, costituisce una deroga al principio della radicale caducazione degli effetti dell'atto dichiarato nullo o revocato e, come tale, non estensibile oltre il caso in essa considerato. Il decreto ingiuntivo è venuto meno con efficacia ex tunc, per insussistenza dei presupposti sostanziali (con il pagamento avvenuto ad opera di il credito si sarebbe estinto) e _2
ciò comporterebbe il venir meno degli effetti degli atti di esecuzione gia' compiuti (compresa l'iscrizione d'ipoteca giudiziale), perche' -ab origine- non sorretti da un valido titolo esecutivo.
Il Giudice dell'opposizione all'esecuzione avrebbe dovuto semplicemente prendere atto dell'avvenuta caducazione ex tunc del titolo esecutivo ed adottare le dovute conseguenze, ovvero dichiarare l'estinzione del processo esecutivo con condanna alle spese del procedente.
2- ERRONEITÀ DELLA PRONUNCIA IN QUANTO CONTRASTANTE CON
L'INSEGNAMENTO DELLA SUPREMA CORTE A SEZIONI UNITE
Il Giudice dell'opposizione all'esecuzione non avrebbe correttamente inteso anche quanto stabilito dalle Sezioni Unite che, con sentenza 25478 del 21.09.21, che hanno affermato che «In caso di
esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta
caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione determina che il
giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione,
bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
per cui il giudice di tale
pagina 8 di 13 opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in
relazione ai soli motivi originari di opposizione».
Preso atto della caducazione del titolo, il Giudice avrebbe dovuto, se non dichiarare l'estinzione dell'esecuzione, come richiesto, almeno dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente condanna alle spese del soccombente sostanziale e virtuale, ovvero . Controparte_2
3- ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO DI CESSIONE DEL
CREDITO
Il Giudice errerebbe nuovamente quando, “non avendo compreso la portata della sentenza di revoca
del titolo esecutivo”, ha affrontato il tema della liceità della cessione del credito dal
[...]
a . Parte_3 Controparte_2
4- SULLA CONDANNA ALLE SPESE
Anche il capo della sentenza relativo alle spese dovrebbe essere riformato, posto che _2
avrebbe agito temerariamente, azionando un titolo emesso per un altro soggetto e per un
[...]
altro credito.
Si costituiva nel giudizio di appello chiedendone il rigetto. Controparte_2
Con atto del 31.3.25, e , dichiarando il decesso del _1 Persona_1 Persona_2
congiunto avvenuto il 6.4.24, si costituivano in giudizio nella loro qualità di Persona_3
eredi beneficiate, richiamando tutte le difese del de cuius.
Senza incombenti istruttori, la causa venuta trattenuta per la decisione del Collegio all'udienza del
2.4.25, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere parzialmente accolto, con accoglimento della domanda subordinata spiegata nell'opposizione in primo grado.
Innanzitutto, la Corte condivide il presupposto secondo cui l'opposizione all'esecuzione introduce una pagina 9 di 13 parentesi di cognizione nel processo esecutivo, autonoma ma pur sempre a quest'ultimo collegata, con conseguente esercizio di un'azione di mero accertamento negativo con la quale si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata facendo valere l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta (cfr. Cass. n. 20989 del 27.11.2012).
E', altresì, condivisibile la constatazione di piena validità del titolo esecutivo di formazione giudiziale fatto valere ab origine in sede esecutiva dall'odierna parte appellata/opposta e consistente nel decreto ingiuntivo n. 1981/2016 -per la somma di euro 373.577,48 oltre interessi e spese- ottenuto da
[...]
nei confronti di e dei garanti , Parte_3 Parte_2 CP_5 _2
, e dello stesso , in forza di
[...] CP_3 Controparte_4 Parte_1 Persona_3
fideiussione omnibus dagli stessi rilasciata in data 9.11.2016: decreto ingiuntivo munito della clausola di provvisoria esecutività con ordinanza del 4.07.2018.
La Corte non condivide, invece, l'argomentazione per la quale non sarebbe intervenuta successivamente l'inefficacia del titolo: secondo il Giudice di prime cure dovrebbe ritenersi “l'attuale
sussistenza e persistenza di un ulteriore valido titolo sempre di formazione giudiziale che giustifica la
prosecuzione della procedura esecutiva recante n. R.G.E. 218/2018. Nel caso in esame, infatti,
l'intervenuta sentenza di primo grado n. 781/2021 del 16.07.2021 (…) a definizione del giudizio di
opposizione al decreto ingiuntivo ha sì disposto la revoca del decreto ingiuntivo n. 1981/2016, ma,
confermando la sussistenza dell'originario credito azionato in sede monitoria ad opera della banca, ha
altresì condannato i co-fideiussori (…), ciascuno per la propria rispettiva porzione, al pagamento
della somma di Euro 249.051,61, oltre ad interessi convenzionali come indicati in ricorso dalla
domanda al saldo in favore di ”. Controparte_2
Secondo la tesi del Giudice di primo grado, quindi, qualora nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione il diritto per cui si procede esecutivamente, fondato su un titolo esecutivo giudiziale ancora sub iudice, risulti negato parzialmente da una successiva sentenza di merito, pur non definitiva,
(per il riconoscimento della sua parziale inesistenza originaria o in conseguenza di un fatto estintivo pagina 10 di 13 sopravvenuto) il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi né al giudice del titolo esecutivo giudiziale,
né al giudice dell'esecuzione per la quantificazione esatta del credito per cui si procede esecutivamente,
questione che potrà essere in ogni caso valutata dal giudice dell'esecuzione, in sede di riparto finale delle somme.
Ritiene, a tale proposito, la Corte che -pur nel rispetto del principio enunciato- il Giudice
dell'opposizione ben possa constatare l'inesistenza sopravvenuta del titolo, comunque in ossequio di quanto previsto all'art. 653, comma 2, c.p.c., che fissa il principio di conservazione degli atti di esecuzione già compiuti in forza dell'originaria esecutività del decreto (atti nei quali rientra anche l'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 655 cod. proc. civ.), nei limiti della somma o della quantità ridotta,
quali risultano dalla sentenza.
Pertanto, ai fini della presente decisione, è pur vero che non possa accogliersi la domanda principale con la quale gli appellanti hanno chiesto la dichiarazione di “nullità, l'infondatezza e l'improcedibilità
della procedura esecutiva R.G.E. n. 218/2018, iniziata con atto di pignoramento notificato il 22 agosto
2018” con conseguente ordine di “cancellazione del pignoramento trascritto presso l'Agenzia delle
Entrate di Forlì”, e ciò, se non altro, in quanto altri creditori sono intervenuti nella procedura, ma ritiene la Corte che possa accogliersi la domanda subordinata dichiarando “che l'esecuzione può
proseguire per le minori somme risultanti dallo scorporo della quota di debito imputabile a _2
e dalla conseguente esatta quantificazione di debenza del nella stessa misura pari al 18% Per_1
della somma realmente versata dal e pertanto pari ad euro 46.257,21”. _2
A tale riguardo si precisa che non appare corretta la sentenza impugnata laddove afferma che il Giudice
della causa di opposizione a decreto ingiuntivo “ha accertato un minor credito pari ad euro 249.051,61
a favore del cessionario ”, in quanto è stato espressamente riconosciuta la natura Controparte_2
parziaria del credito, con condanna in favore di -tra gli altri- di , Controparte_2 Persona_3
ciascuno per la propria rispettiva porzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1299, comma 2
cod. civ. al pagamento della somma di Euro 249.051,61, oltre ad interessi convenzionali come indicati
pagina 11 di 13 in ricorso dalla domanda al saldo.
In conclusione, ritiene la Corte che le argomentazioni del Giudice di prime cure siano solo parzialmente condivisibili e che, pertanto, l'appello debba essere accolto.
A fronte dell'accoglimento della sola domanda subordinata (e rigetto di quella principale) le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, devono porsi a carico della parte appellata in misura della metà, con compensazione tra le parti della restante metà.
Le spese si liquidano, in applicazione del D.M. 147/22, secondo lo scaglione pari alla somma precettata
-ai sensi dell'art. 17 c.p.c., comma 1- (complessità bassa, per le quattro fasi per il primo grado e tre fasi
-di studio, introduttiva e decisionale- per il grado di appello), in € 9.300,00 (€ 11.300,00 + € 7.100,00 :
2 = € 9.200,00), oltre spese generali, IVA e CPA.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, sull'appello proposto da _1 Per_1
, , nella loro qualità di eredi beneficiate di nei
[...] Persona_2 Persona_3
confronti di avverso la sentenza n. 1204/2021, emessa dal Tribunale di Forlì Controparte_2
in data 2 dicembre 2021 e depositata in cancelleria il 6 dicembre 2021, pronunciata nella causa di opposizione all'esecuzione (RGE. 218/2018 Tribunale di Forlì), nel merito iscritta al n. R.G.
1512/2019, notificata il 6 dicembre 2021così decide:
- Accoglie parzialmente l'appello e, conseguentemente, dichiara che l'esecuzione può proseguire per le minori somme di euro 46.257,21 in forza del diverso titolo;
- Condanna parte appellata al pagamento della metà delle spese di lite in favore di _1
, , nella loro qualità di eredi beneficiate di Persona_1 Persona_2 _3
, che si liquidano in € 9.300,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA,
[...]
compensandole per la restante metà.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile il 21.7.25.
pagina 12 di 13 Il Consigliere estensore dott. Luisa Poppi
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 dicembre 2021,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 45/2022 promossa da:
, , nella loro qualità di eredi _1 Persona_1 Persona_2
beneficiate di , rappresentate e difese dall' Avv. Laura Scaini. Persona_3
appellanti nei confronti di con gli Avv.ti Antonella Zampiga e Davide Compagni Controparte_2
appellato assunto in decisione all'udienza collegiale del 2.4.25.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1204/2021, emessa dal Tribunale di Forlì in data 2 dicembre
2021 e depositata in cancelleria il 6 dicembre 2021, pronunciata nella causa di opposizione all'esecuzione (RGE. 218/2018 Tribunale di Forlì), nel merito iscritta al n. R.G. 1512/2019, notificata il pagina 1 di 13 CONCLUSIONI:
Appellanti: “In totale riforma della sentenza n. 1204/2021, emessa dal Tribunale di Forlì in data 2
dicembre 2021 e depositata in cancelleria il 6 dicembre 2021, notificata in data 06 dicembre 2021,
pronunciata nella causa di opposizione all'esecuzione (218/2018 Tribunale di Forlì) nel merito,
iscritta al n. R.G. 1512/2019, Voglia l'Ecc.ma CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, espletati i
provvedimenti di rito, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere tutti i motivi d'appello come
rappresentati in atto introduttivo, accogliere le conclusioni già proposte in primo grado dall'odierno
appellante e, ove l'Ecc.ma Corte lo ritenga, condannare il convenuto creditore procedente anche per
lite temeraria, ai sensi del 96 cpc., terzo comma, per l'effetto, rigettata ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, pertanto In via principale, stante l'inesistenza del titolo esecutivo, caducato
dall'intervenuta sentenza 781/2021che ha revocato il decreto ingiuntivo 1981/2016, per tutti i motivi di
cui all'atto di appello ed ai precedenti scritti, dichiarare l'inesistenza dell'intera pretesa esecutiva di
, come fatta valere nel procedimento Rge. n. 218/2018 dal Tribunale di Forlì e Controparte_2
pertanto estinguere il procedimento stesso, per tutti i motivi di cui all'atto di appello ed ai precedenti
scritti;
- accogliere pertanto l'opposizione all'esecuzione e, per l'effetto, dichiarare la nullità, l'infondatezza e
l'improcedibilità della procedura esecutiva R.G.E. n. 218/2018, iniziata con atto di pignoramento
notificato il 22 agosto 2018, per tutti i motivi già esposti che comportano l'impossibilità per l'odierno
pignorante di agire in executivis, per inesistenza del credito e carenza di presupposti, per l'inesistenza
di titolo esecutivo, nullo ed inefficace non azionabile dal nei confronti dell'esecutato _2
condebitore;
- Ordinare, conseguentemente, la cancellazione del pignoramento trascritto presso l'Agenzia delle
Entrate di Forlì – Ufficio del Territorio, in data 30 ottobre 2018, Reg. Gen. n. 17816, Reg, Part. n.
11685, a cura e spese del procedente, con esonero di ogni responsabilità in capo al Conservatore;
In via subordinata, dichiarare cessata la materia del contendere, per sopravvenuto difetto di interesse,
pagina 2 di 13 secondo il recente insegnamento della Suprema Corte, a Sezioni Unite, Sentenza 21 settembre 2021, n.
25478, in ordine alla caducazione del titolo esecutivo ed alle sue conseguenze nel giudizio di
opposizione all'esecuzione, e liquidare in favore del le spese del giudizio, utilizzando il Per_1
criterio della soccombenza virtuale, che costituisce declinazione del principio di causalità,
considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale.
In via ulteriormente subordinata, dichiarare che l'esecuzione può proseguire per le minori somme
risultanti dallo scorporo della quota di debito imputabile a e dalla conseguente esatta _2
quantificazione di debenza del nella stessa misura pari al 18% della somma realmente Per_1
versata dal e pertanto pari ad euro 46.257,21 come sopra specificata;
_2
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio, oltre al
rimborso spese forfetario (15%), oltre IVA e CPA come per legge, con eventuale condanna al
risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc. terzo comma”.
Appellata: “Voglia il Tribunale di Forlì, contrariis rejectis, per le ragioni in narrativa rigettare le
avverse domande perché infondate in fatto ed immotivate in diritto. Con vittoria di spese competenze
ed onorari come per legge. Con vittoria in ogni caso delle spese di lite e condanna di controparte per
lite temeraria ex art. 96 cpc”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13.11.2006, , , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, e prestavano nell'interesse di Parte_1 Persona_3 CP_5
di cui erano soci ed amministratori, fideiussione omnibus a favore dell'istituto di Parte_2
sino alla concorrenza di euro 850.000,00. L'istituto di Parte_3
credito chiedeva, poi, al Tribunale di Forlì l'emissione di decreto ingiuntivo -ottenuto il 18.11.2016- n.
1981/2016 (n. 4389/2016 RG) con cui veniva ingiunto alla società , debitrice Parte_2
pagina 3 di 13 principale, ed a , , , Controparte_2 Controparte_4 CP_3 Parte_1
, , , ,
[...] Persona_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, garanti, di pagare la somma di euro 373.577,48, oltre interessi al tasso del 8%, Parte_7
oltre spese legali della fase monitoria nonché successive occorse ed occorrende.
Il decreto è stato congiuntamente opposto da tutti gli ingiunti.
Con atto in data 25.01.2017 si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto delle domande CP_6
avversarie e la conferma dell'ingiunzione opposta.
In data 28.06.2017 veniva dichiarato il fallimento della società con conseguente Parte_2
interruzione del processo. Il giudizio veniva, poi, riassunto da con atto Controparte_2
depositato il 5.10.17, nonché da , , , Controparte_4 CP_3 Parte_1
, , , , Controparte_7 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
con atto depositato il 13.10.25.
[...]
La si costituiva nel giudizio riassunto, confermando la precedente comparsa di costituzione e CP_6
risposta.
All'udienza del 04.07.2018 rinunciava all'opposizione, con accettazione Controparte_2
della Banca: il giudizio di opposizione, dunque, si estingueva limitatamente alla posizione di
. Controparte_2
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 17.07.2018 lo stesso si Controparte_2
costituiva in giudizio dichiarandosi cessionario del credito, ovvero rappresentando di aver acquistato il credito vantato da e quindi di subentrare nella posizione Parte_3
processuale della banca.
La causa di opposizione a decreto ingiuntivo si concludeva con sentenza n. 781/2021, che così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone: 1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1981/16; 2) Dichiara tenuti e condanna CP_4
, , , , e
[...] Parte_1 Persona_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_4
pagina 4 di 13 (gli ultimi quattro nei limiti di quanto risultante da inventario), ciascuno per la propria Pt_7
rispettiva porzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1299, comma 2 cod. civ. al pagamento
della somma di Euro 249.051,61, oltre ad interessi convenzionali come indicati in ricorso dalla
domanda al saldo in favore di;
3) Compensa le spese di lite tra tutte le parti”. Controparte_2
In data 31.07.2018, , quale cessionario del credito ed in forza del decreto Controparte_2
ingiuntivo ottenuto dalla banca cedente e munito di formula esecutiva, aveva notificato a _3
(ed agli altri debitori) atto di precetto intimando il pagamento di euro 374.365,40. Aveva
[...]
notificato, quindi, in data 23.08.2018, anche atto di pignoramento immobiliare, radicando la procedura esecutiva immobiliare n. 218/2018 RGE.
Nella procedura esecutiva intervenivano anche altri creditori muniti di titolo esecutivo nei confronti di
, e lo stesso spiegava intervento in forza di un Persona_3 Controparte_2
ulteriore credito maturato nei confronti dell'esecutato.
Nell'ambito della procedura esecutiva, proponeva, in data 9.11.18, ricorso Persona_3
in opposizione all'esecuzione con cui contestava il diritto di agire sulla scorta di un titolo che non era idoneo a rappresentare il diritto dell'esecutante nei confronti dell'esecutato, posto che entrambi erano co-fideiussori e condebitori solidali, con necessaria applicazione del disposto dell'art. 1954 c.c. e di tutte le norme imperative relative alle obbligazioni solidali. Dunque, Persona_3
sosteneva che potesse pretendere dagli ex soci condebitori solo la quota Controparte_2
prevista per legge dall'art. 1954 c.c., mentre pretendeva di ottenere non solo Controparte_2
l'intero importo versato alla banca senza togliere neppure la propria quota, ma addirittura una somma superiore (nonostante le riduzioni statuite in sede cautelare e nonostante la riduzione affermata con provvedimento nel 2021 dal Giudice di primo grado). Dunque, secondo l'opponente, _2
avrebbe la pretesa di ricavare dal fallimento della società e dalle esecuzioni sui propri soci
[...]
un guadagno netto pari ad euro 87.000,00 circa (costituito dal non sottrarre la propria quota del 18%
(63.000,00) e dal pretendere la differenza tra i 350.000, pagati ed il maggior credito della banca (pari pagina 5 di 13 ad euro 373.577,48).
Con ordinanza del 27.02.2019 il Tribunale di Forlì rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione
RGE 218/18 ex art. 624 cpc. Anche il proposto reclamo veniva respinto: il Collegio confermava che era cessionario del credito e che l'operatività dell'art. 1954 cc. sarebbe Controparte_2
venuta in rilievo solo una volta che avesse pagato, essendo solo allora creditore della quota Per_1
imputabile a per regresso e dovendo poi compensare detta quota;
Controparte_2
individuava il credito di nei confronti di in euro Controparte_2 Persona_3
306.979,63.
Veniva, dunque, promosso il presente giudizio di merito, conclusosi con la sentenza oggi impugnata che così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in relazione al procedimento di
opposizione all'esecuzione recante R.G. n. 1512/2019; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
assorbita, così dispone:
1.RIGETTA l'opposizione all'esecuzione proposta da , per le ragioni di cui in Persona_3
motivazione.
2.CONDANNA parte attrice/opponente al pagamento a favore di parte Persona_3
convenuta/opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 18.413,00 per Controparte_2
compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine,
IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge”.
proponeva il presente appello per i seguenti motivi: Controparte_2
1. ERRONEA LETTURA DELLA SOPRAVVENUTA SENTENZA 781/2021 DEL TRIBUNALE DI
FORLÌ CHE HA REVOCATO IL DECRETO INGIUNTIVO SUL QUALE È STATA FONDATA
L'ESECUZIONE IMMOBILIARE RGE 218/2018 TUTTORA PENDENTE PRESSO IL
TRIBUNALE DI FORLÌ. ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 653 C.P.C., ESTRANEO ALLA
FATTISPECIE IN ESAME: la sentenza 781/2021 del 16.07.21 ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1981/2016 (n. 4389/2016 RG), emesso in data 18/11/2016, sul quale è stata pagina 6 di 13 fondata l'esecuzione immobiliare in danno dell'odierno appellante. Non è contestato che _3
e , unitamente agli altri ingiunti, fossero soci e co-fideiussori
[...] Controparte_2
della fallita società il rilascio congiunto delle fideiussioni omnibus da parte dei soci Parte_2
comporta l'applicazione dell'art. 1954 c.c., il quale stabilisce che il co-fideiussore adempiente ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. , essendo Controparte_2
condebitore solidale, non avrebbe (in relazione al rapporto con i soci) acquistato un credito, ma avrebbe semplicemente adempiuto ad un'obbligazione vantata dall'istituto di credito anche nei suoi confronti.
Si sarebbe trattato di estinzione del credito garantito (1955 cc.) che, in virtù del principio di accessorietà, comporta sempre l'estinzione della garanzia, con ogni relativa conseguenza, tra cui la sola possibilità di rivalersi mediante regresso. La sentenza che ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe fatto proprie queste considerazioni, osservando che, quando “il presunto
cessionario sia il debitore ed il creditore si dichiari soddisfatto della propria pretesa, si configura un
adempimento ad un'obbligazione di pagamento e non una cessione di credito. […] Nel caso di specie il
ha soddisfatto le pretese dell'istituto di credito relativamente alla posizione contrattuale _2
descritta nel ricorso monitorio e quindi ha solo adempiuto ad una propria obbligazione, quale
obbligato solidalmente con altri soggetti, non potendo essere per l'effetto divenuto cessionario di un
credito rispetto al quale era debitore”.
Il versamento da parte di del debito (pari ad euro 350.000,00), secondo detta Controparte_2
sentenza, ha costituito un adempimento ad un'obbligazione di pagamento e non una cessione di credito.
In questo modo, è divenuto esclusivamente un co-fideiussore solvens e, Controparte_2
come tale, avrebbe diritto di ripetere dagli ex soci le somme versate in eccedenza rispetto alla propria quota. I soci, recita il dispositivo, “sono tenuti ciascuno per la propria rispettiva porzione, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 1299, comma 2 cod. civ. al pagamento della somma di Euro 249.051,61”,
pertanto ai sensi di detto articolo euro 46.257,21 ciascuno.
Invece, il Giudice di primo grado della sentenza che in questa sede è impugnata non avrebbe compreso pagina 7 di 13 il contenuto del provvedimento conclusivo dell'opposizione a D.I., statuendo, in aperto contrasto con la sentenza n. 781/21, che ha legittimamente agito quale cessionario del Controparte_2
credito. Il Giudice impugnato avrebbe fatto applicazione dell'art. 653 c.p.c. trattando la fattispecie come riduzione dell'ammontare di un credito, mentre si tratterebbe di valutare i rapporti interni tra co-
fideiussori a seguito dell'adempimento di uno di loro. Ne conseguirebbe che resta esclusa la possibilità
di conservare gli effetti dell'azione esecutiva anche quando, con la sentenza che definisce il giudizio, la domanda sia comunque accolta nel merito, per ragioni diverse da quelle che avevano giustificato l'emissione del decreto. Infatti, l'art. 653, comma 2 c.p.c. che prevede la conservazione degli effetti degli atti esecutivi, nei limiti della somma ridotta, costituisce una deroga al principio della radicale caducazione degli effetti dell'atto dichiarato nullo o revocato e, come tale, non estensibile oltre il caso in essa considerato. Il decreto ingiuntivo è venuto meno con efficacia ex tunc, per insussistenza dei presupposti sostanziali (con il pagamento avvenuto ad opera di il credito si sarebbe estinto) e _2
ciò comporterebbe il venir meno degli effetti degli atti di esecuzione gia' compiuti (compresa l'iscrizione d'ipoteca giudiziale), perche' -ab origine- non sorretti da un valido titolo esecutivo.
Il Giudice dell'opposizione all'esecuzione avrebbe dovuto semplicemente prendere atto dell'avvenuta caducazione ex tunc del titolo esecutivo ed adottare le dovute conseguenze, ovvero dichiarare l'estinzione del processo esecutivo con condanna alle spese del procedente.
2- ERRONEITÀ DELLA PRONUNCIA IN QUANTO CONTRASTANTE CON
L'INSEGNAMENTO DELLA SUPREMA CORTE A SEZIONI UNITE
Il Giudice dell'opposizione all'esecuzione non avrebbe correttamente inteso anche quanto stabilito dalle Sezioni Unite che, con sentenza 25478 del 21.09.21, che hanno affermato che «In caso di
esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta
caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione determina che il
giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione,
bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
per cui il giudice di tale
pagina 8 di 13 opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in
relazione ai soli motivi originari di opposizione».
Preso atto della caducazione del titolo, il Giudice avrebbe dovuto, se non dichiarare l'estinzione dell'esecuzione, come richiesto, almeno dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente condanna alle spese del soccombente sostanziale e virtuale, ovvero . Controparte_2
3- ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO DI CESSIONE DEL
CREDITO
Il Giudice errerebbe nuovamente quando, “non avendo compreso la portata della sentenza di revoca
del titolo esecutivo”, ha affrontato il tema della liceità della cessione del credito dal
[...]
a . Parte_3 Controparte_2
4- SULLA CONDANNA ALLE SPESE
Anche il capo della sentenza relativo alle spese dovrebbe essere riformato, posto che _2
avrebbe agito temerariamente, azionando un titolo emesso per un altro soggetto e per un
[...]
altro credito.
Si costituiva nel giudizio di appello chiedendone il rigetto. Controparte_2
Con atto del 31.3.25, e , dichiarando il decesso del _1 Persona_1 Persona_2
congiunto avvenuto il 6.4.24, si costituivano in giudizio nella loro qualità di Persona_3
eredi beneficiate, richiamando tutte le difese del de cuius.
Senza incombenti istruttori, la causa venuta trattenuta per la decisione del Collegio all'udienza del
2.4.25, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere parzialmente accolto, con accoglimento della domanda subordinata spiegata nell'opposizione in primo grado.
Innanzitutto, la Corte condivide il presupposto secondo cui l'opposizione all'esecuzione introduce una pagina 9 di 13 parentesi di cognizione nel processo esecutivo, autonoma ma pur sempre a quest'ultimo collegata, con conseguente esercizio di un'azione di mero accertamento negativo con la quale si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata facendo valere l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta (cfr. Cass. n. 20989 del 27.11.2012).
E', altresì, condivisibile la constatazione di piena validità del titolo esecutivo di formazione giudiziale fatto valere ab origine in sede esecutiva dall'odierna parte appellata/opposta e consistente nel decreto ingiuntivo n. 1981/2016 -per la somma di euro 373.577,48 oltre interessi e spese- ottenuto da
[...]
nei confronti di e dei garanti , Parte_3 Parte_2 CP_5 _2
, e dello stesso , in forza di
[...] CP_3 Controparte_4 Parte_1 Persona_3
fideiussione omnibus dagli stessi rilasciata in data 9.11.2016: decreto ingiuntivo munito della clausola di provvisoria esecutività con ordinanza del 4.07.2018.
La Corte non condivide, invece, l'argomentazione per la quale non sarebbe intervenuta successivamente l'inefficacia del titolo: secondo il Giudice di prime cure dovrebbe ritenersi “l'attuale
sussistenza e persistenza di un ulteriore valido titolo sempre di formazione giudiziale che giustifica la
prosecuzione della procedura esecutiva recante n. R.G.E. 218/2018. Nel caso in esame, infatti,
l'intervenuta sentenza di primo grado n. 781/2021 del 16.07.2021 (…) a definizione del giudizio di
opposizione al decreto ingiuntivo ha sì disposto la revoca del decreto ingiuntivo n. 1981/2016, ma,
confermando la sussistenza dell'originario credito azionato in sede monitoria ad opera della banca, ha
altresì condannato i co-fideiussori (…), ciascuno per la propria rispettiva porzione, al pagamento
della somma di Euro 249.051,61, oltre ad interessi convenzionali come indicati in ricorso dalla
domanda al saldo in favore di ”. Controparte_2
Secondo la tesi del Giudice di primo grado, quindi, qualora nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione il diritto per cui si procede esecutivamente, fondato su un titolo esecutivo giudiziale ancora sub iudice, risulti negato parzialmente da una successiva sentenza di merito, pur non definitiva,
(per il riconoscimento della sua parziale inesistenza originaria o in conseguenza di un fatto estintivo pagina 10 di 13 sopravvenuto) il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi né al giudice del titolo esecutivo giudiziale,
né al giudice dell'esecuzione per la quantificazione esatta del credito per cui si procede esecutivamente,
questione che potrà essere in ogni caso valutata dal giudice dell'esecuzione, in sede di riparto finale delle somme.
Ritiene, a tale proposito, la Corte che -pur nel rispetto del principio enunciato- il Giudice
dell'opposizione ben possa constatare l'inesistenza sopravvenuta del titolo, comunque in ossequio di quanto previsto all'art. 653, comma 2, c.p.c., che fissa il principio di conservazione degli atti di esecuzione già compiuti in forza dell'originaria esecutività del decreto (atti nei quali rientra anche l'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 655 cod. proc. civ.), nei limiti della somma o della quantità ridotta,
quali risultano dalla sentenza.
Pertanto, ai fini della presente decisione, è pur vero che non possa accogliersi la domanda principale con la quale gli appellanti hanno chiesto la dichiarazione di “nullità, l'infondatezza e l'improcedibilità
della procedura esecutiva R.G.E. n. 218/2018, iniziata con atto di pignoramento notificato il 22 agosto
2018” con conseguente ordine di “cancellazione del pignoramento trascritto presso l'Agenzia delle
Entrate di Forlì”, e ciò, se non altro, in quanto altri creditori sono intervenuti nella procedura, ma ritiene la Corte che possa accogliersi la domanda subordinata dichiarando “che l'esecuzione può
proseguire per le minori somme risultanti dallo scorporo della quota di debito imputabile a _2
e dalla conseguente esatta quantificazione di debenza del nella stessa misura pari al 18% Per_1
della somma realmente versata dal e pertanto pari ad euro 46.257,21”. _2
A tale riguardo si precisa che non appare corretta la sentenza impugnata laddove afferma che il Giudice
della causa di opposizione a decreto ingiuntivo “ha accertato un minor credito pari ad euro 249.051,61
a favore del cessionario ”, in quanto è stato espressamente riconosciuta la natura Controparte_2
parziaria del credito, con condanna in favore di -tra gli altri- di , Controparte_2 Persona_3
ciascuno per la propria rispettiva porzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1299, comma 2
cod. civ. al pagamento della somma di Euro 249.051,61, oltre ad interessi convenzionali come indicati
pagina 11 di 13 in ricorso dalla domanda al saldo.
In conclusione, ritiene la Corte che le argomentazioni del Giudice di prime cure siano solo parzialmente condivisibili e che, pertanto, l'appello debba essere accolto.
A fronte dell'accoglimento della sola domanda subordinata (e rigetto di quella principale) le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, devono porsi a carico della parte appellata in misura della metà, con compensazione tra le parti della restante metà.
Le spese si liquidano, in applicazione del D.M. 147/22, secondo lo scaglione pari alla somma precettata
-ai sensi dell'art. 17 c.p.c., comma 1- (complessità bassa, per le quattro fasi per il primo grado e tre fasi
-di studio, introduttiva e decisionale- per il grado di appello), in € 9.300,00 (€ 11.300,00 + € 7.100,00 :
2 = € 9.200,00), oltre spese generali, IVA e CPA.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, sull'appello proposto da _1 Per_1
, , nella loro qualità di eredi beneficiate di nei
[...] Persona_2 Persona_3
confronti di avverso la sentenza n. 1204/2021, emessa dal Tribunale di Forlì Controparte_2
in data 2 dicembre 2021 e depositata in cancelleria il 6 dicembre 2021, pronunciata nella causa di opposizione all'esecuzione (RGE. 218/2018 Tribunale di Forlì), nel merito iscritta al n. R.G.
1512/2019, notificata il 6 dicembre 2021così decide:
- Accoglie parzialmente l'appello e, conseguentemente, dichiara che l'esecuzione può proseguire per le minori somme di euro 46.257,21 in forza del diverso titolo;
- Condanna parte appellata al pagamento della metà delle spese di lite in favore di _1
, , nella loro qualità di eredi beneficiate di Persona_1 Persona_2 _3
, che si liquidano in € 9.300,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA,
[...]
compensandole per la restante metà.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile il 21.7.25.
pagina 12 di 13 Il Consigliere estensore dott. Luisa Poppi
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 dicembre 2021,