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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/07/2025, n. 2972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2972 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4289 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, nata a [...] in data [...], rappresentato e Parte_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. Benigno Maria Lavinia;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. Mangiapane Rosalinda;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17/02/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole alla cessa- zione degli effetti civili del matrimonio”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
28/03/2022, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 27/06/1992 a Palermo, unione dalla quale sono Controparte_1 nate le figlie (29/08/1995), (17/01/1994) e Per_1 Per_2 Per_3
(28/12/2001), ha chiesto, a seguito della sentenza n. 168/2022 di separa- zione del 17/01/2022, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
2. , costituitasi in giudizio con comparsa deposi- Controparte_1 tata l'8/02/2023, pur aderendo alla domanda di divorzio, ha offerto una di- versa ricostruzione dei fatti e ne ha sollecitato l'addebito nei confronti del marito “per aver abbandonato moglie e figli in costanza di matrimonio”, ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, la conferma dell'obbligo, stabilito in sede di separazione a carico del ricorrente, di versare un contributo per il mantenimento della figlia pari a 200,00 euro mensili, nonché il ri- Per_3 conoscimento in suo favore di un assegno divorzile non inferiore a 200,00 euro mensili.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 24/03/2023, il Presidente, con ordinanza dell'8/04/2023 rimet- teva le parti davanti al Giudice Istruttore previa adozione dei seguenti prov- vedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi:
“autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 CP_2
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 150,00, a titolo di
[...] contributo al mantenimento della figlia della coppia;
Per_3 dichiara la medesima parte tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la figlia nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribuna- le con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo;
”
Per il prosieguo il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti essendo state respinte le ulteriori richieste istruttorie articolate dalle parti, in quanto, in parte, inammissibili e in altra parte superflue ai fini del decidere (cfr. ordinanza del 18/03/2024).
Infine, all'udienza del 17/02/2025 - celebrata con modalità cartolare si
- 2 - sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Sulla domanda di divorzio
A seguito della emissione, in data 27/10/2023, della sentenza non defini- tiva n. 4772/2023 con la quale è stata pronunciata lo scioglimento del ma- trimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
5.Occorre, anzitutto, rilevare l'inammissibilità della domanda, formulata dalla resistente, di addebito del divorzio nei confronti del coniuge “per aver abbandonato moglie e figli in costanza di matrimonio”, atteso che simile pro- nuncia è contemplata nel nostro ordinamento dal capoverso dell'art. 151 cod. civ. soltanto per la separazione.
5. Provvedimenti nell'interesse della prole
Nessun provvedimento a tutela della prole va adottato, in considerazione del fatto che le figlie nate dall'unione coniugale sono ormai tutte maggiorenni ed autonome economicamente.
6. L'assegnazione della casa coniugale
Non sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 337 sexies cod. civ. per l'ac- coglimento della domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da entrambe le parti, sul rilievo assorbente che, come infra meglio precisato, anche l'ultimogenita nelle more del giudizio ha iniziato a svolgere at- Per_3 tività lavorativa e, in ogni caso, è pacifico che la sig.ra e le figlie nate CP_1 dall'unione coniugale hanno da tempo lasciato l'abitazione coniugale.
Sulla scorta delle anzidette considerazioni, ogni questione relativa all'immobile ubicato a Palermo, nella via Randone n. 11, andrà regolata alla stregua del titolo dominicale.
7. Provvedimenti di carattere economico
7.1 E' invero pacifico tra le parti che, nelle more del presente giudizio, la figlia ha iniziato a svolgere attività lavorativa ed è ormai economi- Per_3 camente indipendente, sicché va revocato, a far data dal mese successivo al- la pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo, stabilito con l'ordinanza presidenziale dell'8/4/2023 a carico di , di corrispondere Parte_1
- 3 - a l'importo mensile di euro 150 per il mantenimen- Controparte_1 to della figlia e di contribuire nella misura del 50 % alle spese Per_3 straordinarie
7.2 Per quanto poi attiene alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile, formulata dalla resistente, in punto di diritto non pare superfluo rammentare che la giurisprudenza più recente ha rielaborato i criteri per il riconoscimento (o il mantenimento) del diritto all'assegno divorzile, rinve- nendo in esso una funzione principalmente assistenziale con la quale può concorrere – in determinati casi e in via per lo più ancillare - una ratio com- pensativa (Cass. n. 6386/2019).
Lo squilibrio economico tra le parti e, in particolare l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda di corresponsione dell'assegno, non costituiscono di per sé soli elementi decisivi ai fini della valutazione dell'an e del quantum dell'assegno. Il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive – il quale assurge, per via del disposto di cui all'art.5 L. 898/1970, a presupposto essenziale per il ri- conoscimento o mantenimento dell'assegno – può dunque dirsi integrato solo laddove l'ex coniuge richiedente non abbia la possibilità di vivere autono- mamente e dignitosamente.
Stante tuttavia la funzione accessoria di carattere compensativo cui può residualmente assolvere l'assegno divorzile, il giudice può attribuire rilevanza
– nella determinazione dell'an e del quantum dello stesso- al fatto che il co- niuge richiedente abbia apportato un contributo significativo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge, sacrificando le proprie aspettati- ve professionali.
Sul punto, in ordine ai presupposti in presenza dei quali può essere rico- sciuto il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, il Tribunale aderisce all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018- alla quale si è uniformata la successiva giurisprudenza- che ha rilevato la neces- sità di superare il consolidato pregresso orientamento ermeneutico che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile.
In particolare, le Sezioni Unite rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle
- 4 - scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di ri- conoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che con- sentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natu- ra compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed eco- nomico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla forma- zione del patrimonio di entrambi i partner).
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo la Corte, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del ma- trimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del pro- filo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzia- lità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardan- ti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita co- niugale.
Diventa, quindi, importante ponderare il ruolo assunto da ciascuno dei coniugi nella fase di formazione del patrimonio comune e il contributo pre- stato da ciascuno, e ciò anche nella prospettiva di valorizzare il lavoro dome- stico quale piena partecipazione anche “economica in senso lato” al comune menage familiare tenendo, peraltro, conto dell'effettiva durata del matrimo- nio e del rapporto coniugale che assurge, unitamente agli altri criteri indicati
- 5 - dalla norma, funzione valutativa importante.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà va- lutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accerta- re la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma
6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si af- fianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limita- to “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patri- moniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contribu- to fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patri- monio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Essendo questo il perimetro normativo e giurisprudenziale entro cui si in- scrivono i parametri per la concessione dell'assegno divorzile, è necessario a questo punto vagliare tutte le risultanze processuali alla stregua dei parame- tri illustrati, mutando radicalmente i parametri in forza dei quali nel corso della separazione viene riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. rispetto ai presupposti di attribuzione dettati dall'art. 5 L.
Div. come dianzi rilevati.
7.3 Facendo applicazione degli illustrati principi alla vicenda in esame, si osserva che il ricorrente, affetto da “diabete mellito di I tipo scompensato, re- tinopatia diabetica, neuropatia diabetica atti inferiori, portatore di pancreas artificiale multiple, ernie discali lombari con deficit funzionale arti inferiori, re- cente frattura arto inferiore destro”, patologia per la quale è stato riconosciuto invalido civile al 100% inabile all'attività lavorativa, ha dedotto di percepire una pensione di invalidità, per un importo mensile di circa 860,00 euro mensili (vedasi verbale dell'udienza presidenziale del 24/03/2023).
Dalla certificazione rilasciata dall'Agenzie dell'Entrate si evince che il ricor-
- 6 - rente ha percepito nel 2020 un reddito di 6.695,78 euro, nel 2021 di euro
6.702,24, nel 2022 di euro 6.871,77 e nel 2023 di euro 7.493,85 (cfr. certifi- cazioni dei redditi allegate alle note depositate il 25/02/2024 e
24/11/2024).
Quanto alla resistente, sentita in sede di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente, ha dichiarato di aver lavorato in passato come assistente ai di- sabili, di aver percepito, sino al 2023, il sussidio statale del reddito di citta- dinanza e di essere ad oggi priva di un'occupazione lavorativa.
Nessuna documentazione reddituale è stata, tuttavia, versata in atti dalla la quale si è limitata a produrre esclusivamente due attestazioni CP_1
ISEE, allegate alla comparsa conclusionale depositata il 10.4.2025.
Si tratta di documenti inutilizzabili ai fini della decisione, atteso che gli scritti conclusivi sono atti nei quali è consentito alle parti unicamente illu- strare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non certamente in- trodurre nuovi temi d'indagine.
E' noto infatti che la comparsa conclusionale assolve unicamente una fun- zione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non po- tendo di regola contenere domande o eccezioni nuove (Cass. Ord. 12.1.2012,
n. 315) o nuove produzioni documentali non rimesse al contraddittorio delle parti, il cui limite inderogabile è costituito dall'udienza di precisazione delle conclusioni, fermo restando, peraltro, che si deve comunque trattare di do- cumentazione formata in epoca successiva alla scadenza dei termini concessi per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
In ogni caso, non può mancarsi di evidenziare che le dichiarazioni sostitu- tive di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti sono sprovviste di qualsiasi rilevanza, sia pure indiziaria, nel processo civile al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi.
Del resto, ha depositato la nota del 9.10.2023 con la Parte_1 quale l'Inps ha comunicato che percepiva l'importo Controparte_1
- 7 - mensile di euro 946,67 per reddito di cittadinanza.
Pertanto, alla luce degli scarni elementi di cui dispone il Collegio, poiché non è emersa la sussistenza di un significativo e attuale divario economico- reddituale tra le parti, il previo accertamento del quale è indispensabile ai fi- ni dell'attribuzione dell'assegno divorzile secondo il parametro assistenziale e perequativo-compensativo (Cass. n. 28936/2022), tenuto conto anche delle gravi patologie da cui è affetto il ricorrente, riconosciuto invalido ed inabile al lavoro, deve escludersi che ricorrano i presupposti contemplati dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970 (mancanza di mezzi adeguati o comunque impos- sibilità di procurarseli per ragioni oggettive), sicché la domanda proposta da diretta ad ottenere in suo favore un assegno divor- Controparte_1 zile va rigettata.
8. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio e della soc- combenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per com- pensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, ogni con- traria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. richiama la sentenza non definitiva n. 4772/2023 emessa in data
27/10/2023 con la quale è stato dichiarato lo scioglimento del matri- monio contratto in Palermo, in data 27/06/1992, da Controparte_3
nato a [...] in data [...], e da ,
[...] Controparte_1 nata a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 11 parte I dell'anno 1992;
2. revoca, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo, stabilito con l'ordinanza presidenziale dell'8/4/2023 a carico di , di corrispondere a Parte_1 [...]
l'importo mensile di euro 150 per il mantenimento Controparte_1 della figlia e di contribuire nella misura del 50 % alle spese Per_3 straordinarie;
3. dichiara inammissibile la domanda di addebito del divorzio formulata
- 8 - da;
Controparte_1
4. rigetta la domanda di volta ad ottenere la Controparte_1 corresponsione di un assegno divorzile a carico di;
Parte_1
5. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
6. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 30/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.
- 9 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4289 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, nata a [...] in data [...], rappresentato e Parte_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. Benigno Maria Lavinia;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. Mangiapane Rosalinda;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17/02/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole alla cessa- zione degli effetti civili del matrimonio”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
28/03/2022, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 27/06/1992 a Palermo, unione dalla quale sono Controparte_1 nate le figlie (29/08/1995), (17/01/1994) e Per_1 Per_2 Per_3
(28/12/2001), ha chiesto, a seguito della sentenza n. 168/2022 di separa- zione del 17/01/2022, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
2. , costituitasi in giudizio con comparsa deposi- Controparte_1 tata l'8/02/2023, pur aderendo alla domanda di divorzio, ha offerto una di- versa ricostruzione dei fatti e ne ha sollecitato l'addebito nei confronti del marito “per aver abbandonato moglie e figli in costanza di matrimonio”, ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, la conferma dell'obbligo, stabilito in sede di separazione a carico del ricorrente, di versare un contributo per il mantenimento della figlia pari a 200,00 euro mensili, nonché il ri- Per_3 conoscimento in suo favore di un assegno divorzile non inferiore a 200,00 euro mensili.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 24/03/2023, il Presidente, con ordinanza dell'8/04/2023 rimet- teva le parti davanti al Giudice Istruttore previa adozione dei seguenti prov- vedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi:
“autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 CP_2
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 150,00, a titolo di
[...] contributo al mantenimento della figlia della coppia;
Per_3 dichiara la medesima parte tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la figlia nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribuna- le con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo;
”
Per il prosieguo il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti essendo state respinte le ulteriori richieste istruttorie articolate dalle parti, in quanto, in parte, inammissibili e in altra parte superflue ai fini del decidere (cfr. ordinanza del 18/03/2024).
Infine, all'udienza del 17/02/2025 - celebrata con modalità cartolare si
- 2 - sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Sulla domanda di divorzio
A seguito della emissione, in data 27/10/2023, della sentenza non defini- tiva n. 4772/2023 con la quale è stata pronunciata lo scioglimento del ma- trimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
5.Occorre, anzitutto, rilevare l'inammissibilità della domanda, formulata dalla resistente, di addebito del divorzio nei confronti del coniuge “per aver abbandonato moglie e figli in costanza di matrimonio”, atteso che simile pro- nuncia è contemplata nel nostro ordinamento dal capoverso dell'art. 151 cod. civ. soltanto per la separazione.
5. Provvedimenti nell'interesse della prole
Nessun provvedimento a tutela della prole va adottato, in considerazione del fatto che le figlie nate dall'unione coniugale sono ormai tutte maggiorenni ed autonome economicamente.
6. L'assegnazione della casa coniugale
Non sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 337 sexies cod. civ. per l'ac- coglimento della domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da entrambe le parti, sul rilievo assorbente che, come infra meglio precisato, anche l'ultimogenita nelle more del giudizio ha iniziato a svolgere at- Per_3 tività lavorativa e, in ogni caso, è pacifico che la sig.ra e le figlie nate CP_1 dall'unione coniugale hanno da tempo lasciato l'abitazione coniugale.
Sulla scorta delle anzidette considerazioni, ogni questione relativa all'immobile ubicato a Palermo, nella via Randone n. 11, andrà regolata alla stregua del titolo dominicale.
7. Provvedimenti di carattere economico
7.1 E' invero pacifico tra le parti che, nelle more del presente giudizio, la figlia ha iniziato a svolgere attività lavorativa ed è ormai economi- Per_3 camente indipendente, sicché va revocato, a far data dal mese successivo al- la pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo, stabilito con l'ordinanza presidenziale dell'8/4/2023 a carico di , di corrispondere Parte_1
- 3 - a l'importo mensile di euro 150 per il mantenimen- Controparte_1 to della figlia e di contribuire nella misura del 50 % alle spese Per_3 straordinarie
7.2 Per quanto poi attiene alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile, formulata dalla resistente, in punto di diritto non pare superfluo rammentare che la giurisprudenza più recente ha rielaborato i criteri per il riconoscimento (o il mantenimento) del diritto all'assegno divorzile, rinve- nendo in esso una funzione principalmente assistenziale con la quale può concorrere – in determinati casi e in via per lo più ancillare - una ratio com- pensativa (Cass. n. 6386/2019).
Lo squilibrio economico tra le parti e, in particolare l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda di corresponsione dell'assegno, non costituiscono di per sé soli elementi decisivi ai fini della valutazione dell'an e del quantum dell'assegno. Il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive – il quale assurge, per via del disposto di cui all'art.5 L. 898/1970, a presupposto essenziale per il ri- conoscimento o mantenimento dell'assegno – può dunque dirsi integrato solo laddove l'ex coniuge richiedente non abbia la possibilità di vivere autono- mamente e dignitosamente.
Stante tuttavia la funzione accessoria di carattere compensativo cui può residualmente assolvere l'assegno divorzile, il giudice può attribuire rilevanza
– nella determinazione dell'an e del quantum dello stesso- al fatto che il co- niuge richiedente abbia apportato un contributo significativo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge, sacrificando le proprie aspettati- ve professionali.
Sul punto, in ordine ai presupposti in presenza dei quali può essere rico- sciuto il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, il Tribunale aderisce all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018- alla quale si è uniformata la successiva giurisprudenza- che ha rilevato la neces- sità di superare il consolidato pregresso orientamento ermeneutico che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile.
In particolare, le Sezioni Unite rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle
- 4 - scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di ri- conoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che con- sentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natu- ra compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed eco- nomico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla forma- zione del patrimonio di entrambi i partner).
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo la Corte, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del ma- trimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del pro- filo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzia- lità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardan- ti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita co- niugale.
Diventa, quindi, importante ponderare il ruolo assunto da ciascuno dei coniugi nella fase di formazione del patrimonio comune e il contributo pre- stato da ciascuno, e ciò anche nella prospettiva di valorizzare il lavoro dome- stico quale piena partecipazione anche “economica in senso lato” al comune menage familiare tenendo, peraltro, conto dell'effettiva durata del matrimo- nio e del rapporto coniugale che assurge, unitamente agli altri criteri indicati
- 5 - dalla norma, funzione valutativa importante.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà va- lutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accerta- re la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma
6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si af- fianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limita- to “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patri- moniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contribu- to fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patri- monio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Essendo questo il perimetro normativo e giurisprudenziale entro cui si in- scrivono i parametri per la concessione dell'assegno divorzile, è necessario a questo punto vagliare tutte le risultanze processuali alla stregua dei parame- tri illustrati, mutando radicalmente i parametri in forza dei quali nel corso della separazione viene riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. rispetto ai presupposti di attribuzione dettati dall'art. 5 L.
Div. come dianzi rilevati.
7.3 Facendo applicazione degli illustrati principi alla vicenda in esame, si osserva che il ricorrente, affetto da “diabete mellito di I tipo scompensato, re- tinopatia diabetica, neuropatia diabetica atti inferiori, portatore di pancreas artificiale multiple, ernie discali lombari con deficit funzionale arti inferiori, re- cente frattura arto inferiore destro”, patologia per la quale è stato riconosciuto invalido civile al 100% inabile all'attività lavorativa, ha dedotto di percepire una pensione di invalidità, per un importo mensile di circa 860,00 euro mensili (vedasi verbale dell'udienza presidenziale del 24/03/2023).
Dalla certificazione rilasciata dall'Agenzie dell'Entrate si evince che il ricor-
- 6 - rente ha percepito nel 2020 un reddito di 6.695,78 euro, nel 2021 di euro
6.702,24, nel 2022 di euro 6.871,77 e nel 2023 di euro 7.493,85 (cfr. certifi- cazioni dei redditi allegate alle note depositate il 25/02/2024 e
24/11/2024).
Quanto alla resistente, sentita in sede di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente, ha dichiarato di aver lavorato in passato come assistente ai di- sabili, di aver percepito, sino al 2023, il sussidio statale del reddito di citta- dinanza e di essere ad oggi priva di un'occupazione lavorativa.
Nessuna documentazione reddituale è stata, tuttavia, versata in atti dalla la quale si è limitata a produrre esclusivamente due attestazioni CP_1
ISEE, allegate alla comparsa conclusionale depositata il 10.4.2025.
Si tratta di documenti inutilizzabili ai fini della decisione, atteso che gli scritti conclusivi sono atti nei quali è consentito alle parti unicamente illu- strare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non certamente in- trodurre nuovi temi d'indagine.
E' noto infatti che la comparsa conclusionale assolve unicamente una fun- zione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non po- tendo di regola contenere domande o eccezioni nuove (Cass. Ord. 12.1.2012,
n. 315) o nuove produzioni documentali non rimesse al contraddittorio delle parti, il cui limite inderogabile è costituito dall'udienza di precisazione delle conclusioni, fermo restando, peraltro, che si deve comunque trattare di do- cumentazione formata in epoca successiva alla scadenza dei termini concessi per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
In ogni caso, non può mancarsi di evidenziare che le dichiarazioni sostitu- tive di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti sono sprovviste di qualsiasi rilevanza, sia pure indiziaria, nel processo civile al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi.
Del resto, ha depositato la nota del 9.10.2023 con la Parte_1 quale l'Inps ha comunicato che percepiva l'importo Controparte_1
- 7 - mensile di euro 946,67 per reddito di cittadinanza.
Pertanto, alla luce degli scarni elementi di cui dispone il Collegio, poiché non è emersa la sussistenza di un significativo e attuale divario economico- reddituale tra le parti, il previo accertamento del quale è indispensabile ai fi- ni dell'attribuzione dell'assegno divorzile secondo il parametro assistenziale e perequativo-compensativo (Cass. n. 28936/2022), tenuto conto anche delle gravi patologie da cui è affetto il ricorrente, riconosciuto invalido ed inabile al lavoro, deve escludersi che ricorrano i presupposti contemplati dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970 (mancanza di mezzi adeguati o comunque impos- sibilità di procurarseli per ragioni oggettive), sicché la domanda proposta da diretta ad ottenere in suo favore un assegno divor- Controparte_1 zile va rigettata.
8. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio e della soc- combenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per com- pensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, ogni con- traria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. richiama la sentenza non definitiva n. 4772/2023 emessa in data
27/10/2023 con la quale è stato dichiarato lo scioglimento del matri- monio contratto in Palermo, in data 27/06/1992, da Controparte_3
nato a [...] in data [...], e da ,
[...] Controparte_1 nata a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 11 parte I dell'anno 1992;
2. revoca, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo, stabilito con l'ordinanza presidenziale dell'8/4/2023 a carico di , di corrispondere a Parte_1 [...]
l'importo mensile di euro 150 per il mantenimento Controparte_1 della figlia e di contribuire nella misura del 50 % alle spese Per_3 straordinarie;
3. dichiara inammissibile la domanda di addebito del divorzio formulata
- 8 - da;
Controparte_1
4. rigetta la domanda di volta ad ottenere la Controparte_1 corresponsione di un assegno divorzile a carico di;
Parte_1
5. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
6. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 30/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.
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