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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/11/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4704/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4704 /2025 R.G. vertente tra: C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Linda Recchimuzzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Viale Tunisia n. 42, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) Disporre l'affido congiunto del minore ai genitori, secondo le disposizioni di Persona_1 affidamento condiviso, con collocazione prevalente del bimbo alla madre;
3) Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative alla educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al giovane figlio
4) Assegnare la casa familiare in Bovisio M.go Via Giardino n 26, alla Sig.ra perché viva Pt_1 con il di lei figlio;
5) Disporre che il mutuo contratto per la casa familiare rimanga a carico di entrambi per la loro quota di partecipazione alla proprietà sino alla totale estinzione dello stesso;
6) Al fine di regolamentare i reciproci rapporti economici tra i ricorrenti nonché il profilo mantenitivo di il Sig. si impegna, entro 10 giorni dalla pubblicazione della Per_1 Parte_2 omologa di separazione consensuale e mediante atto da stipularsi presso un notaio scelto della Sig.ra con costi da suddividersi tra le parti al 50%, a trasferire alla Signora la quota del Pt_1 Pt_1
50% di sua proprietà della casa familiare sita in Bovisio M.go – Via Giardino n 26- , costituita da un appartamento al piano secondo terra con annesso seminterrato, contrassegnata al NCEU Catasto Fabbricati di Bovisio M,go, foglio 21, particella 334, subalterno 41, via Giardino, piani 2, categ. A/2, classe 2, vani 5, - rendita euro 542,28 oltre autorimessa al piano seminterrato censiro al foglio 21, particella 334, subalterno 56 , piano S1, categ C6, classe 6, mq 13, rendita euro 40,28 - come da atto di compravendita del 28/12/2009 del Notaio del Collegio Notarile di Persona_2
Milano, rep. n. 101596 raccolta n. 15736;
7) Il predetto trasferimento immobiliare paterno costituirà pertanto il profilo mantenitivo del Sig. costituendo difatti l'apporto economico – finanziario al minore (essendo lo stesso privo di Pt_2 continuità lavorativa);
8) Disporre che gli incontri con il padre – stante il rapporto padre/ figlio in costruzione– avvengano
- come oramai di consueto in compagnia dei nonni paterni - e in maniera graduale (pertanto di poche ore, sino al raggiungimento della giornata - al momento identificato nella giornata della domenica);
9) Disporre (una volta raggiunta la sintonia) che il padre possa vedere e tenere con sé un Per_1 pomeriggio a settimana, dall'uscita della scuola per poi riaccompagnarlo alla madre dopo cena e con facoltà per lo stesso di tenerlo con sé nei fini settimana alterni. Il tutto tenuto conto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extra scolastici della minore;
10) Quanto alle ferie estive, il bambino trascorrerà con i genitori un pari periodo di tempo, comunicando reciprocamente le data e località entro il 30 maggio di ogni anno salvo diversi accordi genitoriali;
11) Durante le festività natalizie e pasquali, il minore trascorrerà, ad anni alterni, il Natale e o Capodanno con la madre e la Pasqua con il padre e viceversa tenendo sempre fede alla equa ripartizione dei periodi, salvo diversi accordi genitoriali
12) I genitori nei rispettivi periodi di permanenza del minore presso loro, garantiscono il contatto telefonico quotidiano del minore con l'atro genitore, nonché garantire una buona comunicazione via filo tra gli stessi
13) Confermare che gli assegni familiari saranno percepiti dalla Sig.ra in quanto genitore Pt_1 collocatario
14) Disporre affinché i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio, con ciascuno di essi, si impegnino inoltre a tutelare la figura paterna e materna ed evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
15) Ordinare alle parti il consenso reciproco al rilascio del rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio;
16) Le parti si impegnino reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
17) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, scambievolmente alla pretesa di ottenere dal coniuge una somma di denaro a titolo di contributo del mantenimento personale, e si danno atto di non avere null'altro, per qualsivoglia ragione o titolo, reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro avendo già definito tutte le questioni economiche pendenti di qualsivoglia natura o genere;
18) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che espressamente accettano, sottoscrivono e che ritengono vincolanti dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 19 novembre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 03.07.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Limbiate il 9 luglio 2011 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Limbiate, anno 2011, n. 21, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Limbiate (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4704 /2025 R.G. vertente tra: C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Linda Recchimuzzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Viale Tunisia n. 42, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) Disporre l'affido congiunto del minore ai genitori, secondo le disposizioni di Persona_1 affidamento condiviso, con collocazione prevalente del bimbo alla madre;
3) Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative alla educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al giovane figlio
4) Assegnare la casa familiare in Bovisio M.go Via Giardino n 26, alla Sig.ra perché viva Pt_1 con il di lei figlio;
5) Disporre che il mutuo contratto per la casa familiare rimanga a carico di entrambi per la loro quota di partecipazione alla proprietà sino alla totale estinzione dello stesso;
6) Al fine di regolamentare i reciproci rapporti economici tra i ricorrenti nonché il profilo mantenitivo di il Sig. si impegna, entro 10 giorni dalla pubblicazione della Per_1 Parte_2 omologa di separazione consensuale e mediante atto da stipularsi presso un notaio scelto della Sig.ra con costi da suddividersi tra le parti al 50%, a trasferire alla Signora la quota del Pt_1 Pt_1
50% di sua proprietà della casa familiare sita in Bovisio M.go – Via Giardino n 26- , costituita da un appartamento al piano secondo terra con annesso seminterrato, contrassegnata al NCEU Catasto Fabbricati di Bovisio M,go, foglio 21, particella 334, subalterno 41, via Giardino, piani 2, categ. A/2, classe 2, vani 5, - rendita euro 542,28 oltre autorimessa al piano seminterrato censiro al foglio 21, particella 334, subalterno 56 , piano S1, categ C6, classe 6, mq 13, rendita euro 40,28 - come da atto di compravendita del 28/12/2009 del Notaio del Collegio Notarile di Persona_2
Milano, rep. n. 101596 raccolta n. 15736;
7) Il predetto trasferimento immobiliare paterno costituirà pertanto il profilo mantenitivo del Sig. costituendo difatti l'apporto economico – finanziario al minore (essendo lo stesso privo di Pt_2 continuità lavorativa);
8) Disporre che gli incontri con il padre – stante il rapporto padre/ figlio in costruzione– avvengano
- come oramai di consueto in compagnia dei nonni paterni - e in maniera graduale (pertanto di poche ore, sino al raggiungimento della giornata - al momento identificato nella giornata della domenica);
9) Disporre (una volta raggiunta la sintonia) che il padre possa vedere e tenere con sé un Per_1 pomeriggio a settimana, dall'uscita della scuola per poi riaccompagnarlo alla madre dopo cena e con facoltà per lo stesso di tenerlo con sé nei fini settimana alterni. Il tutto tenuto conto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extra scolastici della minore;
10) Quanto alle ferie estive, il bambino trascorrerà con i genitori un pari periodo di tempo, comunicando reciprocamente le data e località entro il 30 maggio di ogni anno salvo diversi accordi genitoriali;
11) Durante le festività natalizie e pasquali, il minore trascorrerà, ad anni alterni, il Natale e o Capodanno con la madre e la Pasqua con il padre e viceversa tenendo sempre fede alla equa ripartizione dei periodi, salvo diversi accordi genitoriali
12) I genitori nei rispettivi periodi di permanenza del minore presso loro, garantiscono il contatto telefonico quotidiano del minore con l'atro genitore, nonché garantire una buona comunicazione via filo tra gli stessi
13) Confermare che gli assegni familiari saranno percepiti dalla Sig.ra in quanto genitore Pt_1 collocatario
14) Disporre affinché i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio, con ciascuno di essi, si impegnino inoltre a tutelare la figura paterna e materna ed evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
15) Ordinare alle parti il consenso reciproco al rilascio del rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio;
16) Le parti si impegnino reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
17) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, scambievolmente alla pretesa di ottenere dal coniuge una somma di denaro a titolo di contributo del mantenimento personale, e si danno atto di non avere null'altro, per qualsivoglia ragione o titolo, reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro avendo già definito tutte le questioni economiche pendenti di qualsivoglia natura o genere;
18) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che espressamente accettano, sottoscrivono e che ritengono vincolanti dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 19 novembre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 03.07.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Limbiate il 9 luglio 2011 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Limbiate, anno 2011, n. 21, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Limbiate (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi