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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Paolo Celentano - Presidente - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso l'ordinanza pronunciata, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., dal Tribu- nale di Napoli, Decima Sezione Civile, in persona del Giudice Vincenzo Pappalardo, il 2 maggio
2022, n. repert. 5919/2022, iscritto al n. 4321/2022 del ruolo generale degli affari civili con- tenziosi, passato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 10 dicembre 2024 e pendente
TRA
l' (codice fiscale , con sede legele in Parte_1 P.IVA_1
alla Via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona del suo Direttore generale Pt_1
pro tempore, ing. , e rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Iervolino (codice CP_1
fiscale - appellante - C.F._1
E la (codice fiscale Controparte_2
), con sede in alla Via Benedetto Cariteo n. 59, costituitasi in persona del P.IVA_2 Pt_1
dr. dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, e rappresen- Controparte_3
tata e difesa dall'avv. Fabio Musto (codice fiscale ) C.F._2
- appellata -
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con un ricorso introduttivo di un procedimento sommario di cognizione depositato il 22 gennaio 2021 e notificato l'11 febbraio 2021, il Controparte_2
(di seguito, per maggiore comodità, anche solo “ ”) conveniva
[...] Pt_1
N. 4321/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 9 Controparte_4 Controparte_2 del Prof. Controparte_2 REPUBBLICA ITAL Pt_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
innanzi al Tribunale di Napoli la chiedendone, in forza del contratto con Controparte_4
questa stipulato il 27 novembre 2017 per l'anno 2017, la condanna a pagargli la complessiva somma di 41.518,75 €, composta dal saldo, pari a 19.851,83 €, della fattura da esso emessa col n. 4/2017 il 5 aprile 2017 e del saldo, pari a 21.666,92 €, della fattura da esso emessa col n. 9/2017 il 3 luglio 2017 per il corrispettivo delle prestazioni sanitarie rientranti nella branca di cardiologia eseguite, rispettivamente, nei mesi di marzo e giugno del 2017 quale titolare di una struttura sanitaria privata accreditata ai fini della loro erogazione agli assistiti dal Servizio Sani- tario Nazionale, nonché gli interessi previsti dall'art. 7 del predetto contratto.
Aggiungeva che l' non gli aveva mai comunicato la data in cui era prevedibile o quella in cui era avvenuto il superamento dei ccdd. tetti di spesa della branca di riferimento, renden- dosi così responsabile nei suoi confronti di un inadempimento contrattuale o comunque ai sensi dell'art. 2041 c.c.
I.1.2. Costituendosi in giudizio il 23 luglio 2021, l' resisteva all'avversa domanda ec- cependo: innanzitutto, che la somma oggetto della domanda della controparte non era dovuta poiché eccedente i ccdd. tetti di spesa trimestrali della branca di riferimento, che, nel primo semestre del 2017, era stato raggiunto il 28 febbraio 2017, come dalla propria nota prot. n.
0053868 del 31 luglio 2017, e, nel secondo trimestre del 2017, come dalla propria nota prot. n.
0053913 del 31 luglio 2017, e che le strutture accreditate erano state sempre informate della data di esaurimento dei limiti di spesa, il cui monitoraggio era stato alle stesse comunicato me- diante la posta elettronica certificata;
in secondo luogo, che gli interessi di cui al d. lgs.
231/2002 non erano applicabili al caso di specie.
I.1.3. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale, con l'ordinanza n. rep. 5919/2022, pubblicata il 2 maggio 2022, rilevava che l' non aveva provato di aver inviato al Centro al- cuna comunicazione delle date nelle quali prevedeva che i tetti di spesa trimestrali sarebbero stati superati, né di aver adottato la delibera di determinazione della regressione tariffaria (cd.
RTU), e che «[l]a decurtazione effettuata, in quanto rappresenta una violazione degli obblighi contrattualmente assunti, sotto il duplice profilo appena ricordato, non può dunque ritenersi legittima, giacché, in difetto di tempestiva comunicazione del raggiungimento del tetto di spesa, la avrebbe dovuto fare ricorso alla applicazione della R.T.U.».
Pertanto, condannava l' a pagare al ricorrente la somma di € 41.518,75, «oltre
N. 4321/2022 r.g.aa.cc. 1 Centro c. Pag. 2 di 9 CP_4 Controparte_2 del Prof. S.R.L. CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
interessi calcolati al tasso, e secondo i criteri di cui all'art.7 comma 4 del contratto stipulato dalle parti”, compensando tra queste ultime integralmente le spese di lite.
I.2.1. Con una citazione notificata alla controparte il 13 ottobre 2022, l' ppellava Pt_3
quindi a questa Corte avverso detta ordinanza (che non risulta né comunicata né notificata all'avvocato costituitosi quale suo procuratore ad litem nel processo di primo grado), soste- nendo che il Giudice di prime cure aveva errato nell'accogliere la domanda del Centro, giacché:
1) le note da essa prodotte fornivano la prova del superamento dei tetti di spesa fissati per i primi due trimestri del 2017, la remunerazione delle prestazioni sanitarie eccedenti tali li- miti era comunque preclusa dalla clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 del contratto da essa stipulato con il Centro, che peraltro era stato sottoscritto solo successivamente, con la conseguente inoperatività dei meccanismi ivi previsti;
2) «le prestazioni effettuate da parte ricorrente si inquadrano nell'ambito della conces- sione di pubblico servizio» e non già di una transazione commerciale, con la conseguente inap- plicabilità nella specie della disciplina degli interessi moratori dettata dal d.lgs. 231/2002, pe- raltro comunque non dovuti, non avendo la società appellata emesso la specifica fattura all'uopo richiesta dall'art. 7 del suddetto contratto.
Sicché chiedeva la revoca, la dichiarazione della nullità o comunque la riforma dell'or- dinanza appellata e, in definitiva, l'integrale rigetto dell'avversa domanda.
I.2.2. Costituendosi nel processo d'appello il 9 marzo 2023, il Centro resisteva all'av- versa impugnazione e ne chiedeva pertanto il rigetto.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie conclusioni prima che la causa fosse introitata in decisione.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1.1. Con il primo ed articolato motivo del suo appello, l' si duole che il Tribunale, pur riconoscendo che le prestazioni erano state rese extra budget, non abbia ritenuto come ine- ludibile il vincolo del tetto di spesa, considerando invece necessaria l'applicazione della regres- sione tariffaria prevista dal contratto, sebbene questo fosse stato stipulato dopo i primi due se- mestri del 2017.
La doglianza è però, ad avviso di questa Corte, infondata.
N. 4321/2022 r.g.aa.cc. 1 Centro c. Pag. 3 di 9 CP_4 Controparte_2 del Prof. S.R.L. CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II.1.2. Come già rilevato dal primo Giudice, il contratto stipulato tra le parti per le annua- lità 2016 e 2017 prevedeva, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato «criteri di remunerazione delle prestazioni»), che l' dovesse comunicare mensilmente all'altra parte «la percentuale con- suntiva di consumo dei limiti di spesa» e «la data consuntiva di raggiungimento di dette percen- tuali di consumo» e che, qualora l'esaurimento del limite di spesa si fosse «verificato a consun- tivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dall' nei mesi scorsi in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente», il rispetto di detto limite sarebbe stato assicurato mediante l'applicazione del meccanismo della «regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08», mentre nulla sarebbe spettato «agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa».
Pertanto, non essendovi la prova che l' avesse comunicato le date in cui prevedeva che il tetto di spesa della branca di riferimento relativo ai primi due trimestri del 2017 sarebbe stato raggiunto, né che abbia mai determinato se ed in che misura i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate dal nel corso del suddetto periodo debbano essere ridotti in applica- Pt_1
zione del meccanismo della regressione tariffaria, deve essere al Centro medesimo ricono- sciuto il diritto all'integrale remunerazione di dette prestazioni.
La cd. regressione tariffaria costituisce infatti un meccanismo tecnico che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8-quinquies, co. 1, lett. d), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, serve alla «determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume comples- sivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura».
Il semplice superamento del tetto della spesa fissato per le prestazioni sanitarie rien- tranti in una determinata branca erogate agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale dalle strut- ture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione a carico della finanza pubblica di tali pre- stazioni non comporta dunque di per sé solo, in mancanza di una diversa previsione contrat- tuale, la non remunerabilità a carico della finanza pubblica delle prestazioni sanitarie della me- desima branca eccedenti il tetto della relativa spesa, da qualsiasi struttura siano state erogate, bensì una “regressione tariffaria”, cioè una riduzione del prezzo di tutte le analoghe prestazioni erogate nel corso dell'anno che sia di entità tale da assicurare in definitiva il rispetto di quel tetto
N. 4321/2022 r.g.aa.cc. Centro c. Pag. 4 di 9 CP_4 Pt_1 Controparte_2 del Prof. Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
di spesa, ma non uguale per tutte le strutture, giacché dipendente anche dalla misura, ovvia- mente variabile, in cui ciascuna di queste ha contributo al superamento di quel limite e che può essere definitivamente accertata solo a posteriori, all'esito di un procedimento complesso de- stinato a sfociare in un atto unilaterale dell'azienda sanitaria locale, del quale non importa qui stabilire la natura autoritativa o meno e la conseguente sindacabilità o meno da parte del giu- dice ordinario, giacché nella specie non risulta essere mai stato adottato.
II.1.3. Al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, il diritto della società appellata di ottenere l'integrale remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate agli assistiti dal Servizio
Sanitario nazionale nei primi due trimestri del 2017 non può essere poi escluso nemmeno per effetto della cd. clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 del suddetto contratto, secondo la quale:
«
1. Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedi- menti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso.
2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro agli stessi collegato
o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazione già intraprese avverso i provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alla/alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente accordo/contratto».
Nella specie, infatti, il Centro non ha contestato alcuno dei provvedimenti amministrativi incidenti sul contenuto del contratto cui tale clausola si riferisce, ma s'è (in via principale) limi- tata a dolersi dell'inadempimento da parte dell' di tale contratto.
II.1.4. Non è infine idoneo ad incrinare la fondatezza della pretesa creditoria della so- cietà appellata nemmeno il fatto che il predetto contratto venne sottoscritto solo il 27 novem- bre 2017 e dunque dopo i primi due trimestri dello stesso anno.
Pur consapevole di quanto in proposito in senso contrario affermato dalla Corte di Cas- sazione con la sua ordinanza n. 8722 del 3 aprile 2024 (non massimata) proprio in relazione ai
N. 4321/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 5 di 9 Controparte_4 Controparte_2 del Prof. Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
contratti stipulati ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture private accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, questo Collegio, in conformità con quanto affermato da questa Corte d'Appello in altre recenti pronunce, ritiene infatti che non vi siano ostacoli di principio alla possibilità che le parti di un contratto che deve essere necessariamente concluso per iscritto (come, in linea generale, quelli conclusi da una o più pubbliche amministrazioni) at- tribuiscano allo stesso efficacia retroattiva in modo tale da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti e le conseguenze giuridiche dei comportamenti dalle stesse (di fatto) già tenuti
(in tal senso, v. Cass. 15530/2000), che, secondo la sua massima ufficiale, affermò, in relazione ad un caso in cui una delle parti di un contratto di locazione immobiliare era una pubblica am- ministrazione, che «[n]on sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di at- tribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti
… disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione»).
Il fatto che i contratti di cui siano parti una o più pubbliche amministrazioni devono es- sere stipulati per iscritto non impedisce dunque che ad essi sia attribuita efficacia retroattiva, sempreché, ovviamente, tale sia l'inequivoca volontà di tutte le parti, come appunto deve rite- nersi nel caso di specie.
D'altronde, non può non evidenziarsi che nella specie la stessa appellante ha con- testato la pretesa creditoria della controparte invocando alcune delle clausole del suddetto contratto e dunque ritenendolo valido e retroattivamente efficace.
II.2.1. La doglianza sollevata con il primo profilo del secondo motivo dell'appello in esame – con il quale l' sostiene che il primo Giudice ha errato nel riconoscere alla società appellata il diritto di ottenere gli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, non po- tendo le prestazioni sanitarie erogate dalla società appellata essere considerate l'oggetto di transazioni commerciali – è poi addirittura inammissibile poiché eccentrico rispetto all'ordi- nanza impugnata, prim'ancora che infondata.
Il Giudice di prime cure ha infatti riconosciuto il diritto della società appellata di ottenere dall' il pagamento degli interessi moratori, non già sulla base legale costituita dal suindicato decreto legislativo e dunque con la decorrenza e nella misura ivi previste, bensì sulla base di
N. 4321/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 6 di 9 Controparte_4 Controparte_2 del Prof. CP_2 CP_2 REPUBBLICA CP_5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
quanto in proposito espressamente previsto dal quarto comma dell'art. 7 del predetto con- tratto, secondo il quale: «Senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che la non dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue:
a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percen- tuali».
La questione dell'applicabilità in linea generale della disciplina dettata dal d.lgs. n. 231 del 2003 ai rapporti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie private accre- ditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del Servizio Sanitario
Nazionale è dunque nella specie del tutto irrilevante.
II.2.2. Sotto il suo secondo profilo – cioè nella parte in cui l' sostiene che il Giudice di prime cure ha errato nel riconoscere alla società appellata gli interessi moratori, non avendo detta società emesso la specifica fattura all'uopo richiesta dall'art. 7 del suddetto contratto – il secondo motivo dell'appello in esame è invece infondato.
Vero è che il sesto comma dell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti prevedeva che
«[i]l pagamento da parte della di interessi moratori e spese, nonché dell'indennizzo di cui all'art. 6 del Dlgs 231/2002, avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di apposita
e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l'automati- smo della costituzione in mora)».
È tuttavia evidente, anche alla luce di quanto previsto dal suesposto quarto comma del medesimo articolo, che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, «stante l'automati- smo della costituzione in mora» nell'adempimento dell'obbligazione principale, la mancata emissione di tale fattura non impediva né impedisce la maturazione degli interessi moratori in
N. 4321/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 7 di 9 Controparte_4 Controparte_2 del Prof. S.R.L. CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
questione, ma consentiva e consente all' di non eseguirne il pagamento, e dunque anche di contestare di poter essere considerata in mora nell'adempimento di tale obbligazione acces- soria e di essere tenuta al pagamento di interessi anatocistici, fino a quando detta «apposita e regolare fattura» non verrà emessa.
Contenendo una condanna soltanto generica dell' al pagamento alla controparte degli interessi moratori convenzionalmente previsti dal suddetto contratto, l'ordinanza impu- gnata pertanto non merita di essere riformata nemmeno nella parte in cui non subordina espli- citamente tale condanna all'emissione della suddetta fattura, che evidentemente presuppone che gli interessi in questione siano quantificati.
II.3. L'appello in esame va dunque in definitiva integralmente rigettato, con la conse- guente conferma dell'ordinanza impugnata.
II.4.1. Ne consegue, ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c., che l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fis- sati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia, da collocare nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, nel complessivo im- porto di 7.130,00 €, di cui 1.500,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 1.100,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 1.600,00 € per il compenso relativo alla fase di trat- tazione e/o istruzione, 2.000,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria del presente processo e [(1.500 + 1.100 + 1.600 + 2.000) x 15% =] 930,00 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre gli eventuali ulteriori accessori, che non è possibile, né necessario, liquidare in questa sede.
II.4.2. Le spese così liquidate vanno poi distratte in favore del difensore della società appellante, avv. Fabio Musto, che ne ha fatto richiesta.
II.5. Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve dar- si atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
N. 4321/2022 r.g.aa.cc. 1 Centro c. Pag. 8 di 9 CP_4 Controparte_2 del Prof. Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli
n. repert. 5919/2022, pubblicata il 2 maggio 2022, proposto dall' Parte_1 [...]
con citazione notificata al Pt_4 CP_4 Controparte_2
il 13 ottobre 2022:
[...]
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 7.130,00 €, di cui 6.200,00 € per il totale dei compensi e 930,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore dell'avv. Fabio Musto;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, l'8 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Paolo Celentano
N. 4321/2022 r.g.aa.cc. Centro c. Centro di Cardiologia Preventiva Pag. 9 di 9 CP_4 del Prof. Controparte_2
- dr. Paolo Celentano - Presidente - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso l'ordinanza pronunciata, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., dal Tribu- nale di Napoli, Decima Sezione Civile, in persona del Giudice Vincenzo Pappalardo, il 2 maggio
2022, n. repert. 5919/2022, iscritto al n. 4321/2022 del ruolo generale degli affari civili con- tenziosi, passato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 10 dicembre 2024 e pendente
TRA
l' (codice fiscale , con sede legele in Parte_1 P.IVA_1
alla Via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona del suo Direttore generale Pt_1
pro tempore, ing. , e rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Iervolino (codice CP_1
fiscale - appellante - C.F._1
E la (codice fiscale Controparte_2
), con sede in alla Via Benedetto Cariteo n. 59, costituitasi in persona del P.IVA_2 Pt_1
dr. dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, e rappresen- Controparte_3
tata e difesa dall'avv. Fabio Musto (codice fiscale ) C.F._2
- appellata -
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con un ricorso introduttivo di un procedimento sommario di cognizione depositato il 22 gennaio 2021 e notificato l'11 febbraio 2021, il Controparte_2
(di seguito, per maggiore comodità, anche solo “ ”) conveniva
[...] Pt_1
N. 4321/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 9 Controparte_4 Controparte_2 del Prof. Controparte_2 REPUBBLICA ITAL Pt_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
innanzi al Tribunale di Napoli la chiedendone, in forza del contratto con Controparte_4
questa stipulato il 27 novembre 2017 per l'anno 2017, la condanna a pagargli la complessiva somma di 41.518,75 €, composta dal saldo, pari a 19.851,83 €, della fattura da esso emessa col n. 4/2017 il 5 aprile 2017 e del saldo, pari a 21.666,92 €, della fattura da esso emessa col n. 9/2017 il 3 luglio 2017 per il corrispettivo delle prestazioni sanitarie rientranti nella branca di cardiologia eseguite, rispettivamente, nei mesi di marzo e giugno del 2017 quale titolare di una struttura sanitaria privata accreditata ai fini della loro erogazione agli assistiti dal Servizio Sani- tario Nazionale, nonché gli interessi previsti dall'art. 7 del predetto contratto.
Aggiungeva che l' non gli aveva mai comunicato la data in cui era prevedibile o quella in cui era avvenuto il superamento dei ccdd. tetti di spesa della branca di riferimento, renden- dosi così responsabile nei suoi confronti di un inadempimento contrattuale o comunque ai sensi dell'art. 2041 c.c.
I.1.2. Costituendosi in giudizio il 23 luglio 2021, l' resisteva all'avversa domanda ec- cependo: innanzitutto, che la somma oggetto della domanda della controparte non era dovuta poiché eccedente i ccdd. tetti di spesa trimestrali della branca di riferimento, che, nel primo semestre del 2017, era stato raggiunto il 28 febbraio 2017, come dalla propria nota prot. n.
0053868 del 31 luglio 2017, e, nel secondo trimestre del 2017, come dalla propria nota prot. n.
0053913 del 31 luglio 2017, e che le strutture accreditate erano state sempre informate della data di esaurimento dei limiti di spesa, il cui monitoraggio era stato alle stesse comunicato me- diante la posta elettronica certificata;
in secondo luogo, che gli interessi di cui al d. lgs.
231/2002 non erano applicabili al caso di specie.
I.1.3. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale, con l'ordinanza n. rep. 5919/2022, pubblicata il 2 maggio 2022, rilevava che l' non aveva provato di aver inviato al Centro al- cuna comunicazione delle date nelle quali prevedeva che i tetti di spesa trimestrali sarebbero stati superati, né di aver adottato la delibera di determinazione della regressione tariffaria (cd.
RTU), e che «[l]a decurtazione effettuata, in quanto rappresenta una violazione degli obblighi contrattualmente assunti, sotto il duplice profilo appena ricordato, non può dunque ritenersi legittima, giacché, in difetto di tempestiva comunicazione del raggiungimento del tetto di spesa, la avrebbe dovuto fare ricorso alla applicazione della R.T.U.».
Pertanto, condannava l' a pagare al ricorrente la somma di € 41.518,75, «oltre
N. 4321/2022 r.g.aa.cc. 1 Centro c. Pag. 2 di 9 CP_4 Controparte_2 del Prof. S.R.L. CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
interessi calcolati al tasso, e secondo i criteri di cui all'art.7 comma 4 del contratto stipulato dalle parti”, compensando tra queste ultime integralmente le spese di lite.
I.2.1. Con una citazione notificata alla controparte il 13 ottobre 2022, l' ppellava Pt_3
quindi a questa Corte avverso detta ordinanza (che non risulta né comunicata né notificata all'avvocato costituitosi quale suo procuratore ad litem nel processo di primo grado), soste- nendo che il Giudice di prime cure aveva errato nell'accogliere la domanda del Centro, giacché:
1) le note da essa prodotte fornivano la prova del superamento dei tetti di spesa fissati per i primi due trimestri del 2017, la remunerazione delle prestazioni sanitarie eccedenti tali li- miti era comunque preclusa dalla clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 del contratto da essa stipulato con il Centro, che peraltro era stato sottoscritto solo successivamente, con la conseguente inoperatività dei meccanismi ivi previsti;
2) «le prestazioni effettuate da parte ricorrente si inquadrano nell'ambito della conces- sione di pubblico servizio» e non già di una transazione commerciale, con la conseguente inap- plicabilità nella specie della disciplina degli interessi moratori dettata dal d.lgs. 231/2002, pe- raltro comunque non dovuti, non avendo la società appellata emesso la specifica fattura all'uopo richiesta dall'art. 7 del suddetto contratto.
Sicché chiedeva la revoca, la dichiarazione della nullità o comunque la riforma dell'or- dinanza appellata e, in definitiva, l'integrale rigetto dell'avversa domanda.
I.2.2. Costituendosi nel processo d'appello il 9 marzo 2023, il Centro resisteva all'av- versa impugnazione e ne chiedeva pertanto il rigetto.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie conclusioni prima che la causa fosse introitata in decisione.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1.1. Con il primo ed articolato motivo del suo appello, l' si duole che il Tribunale, pur riconoscendo che le prestazioni erano state rese extra budget, non abbia ritenuto come ine- ludibile il vincolo del tetto di spesa, considerando invece necessaria l'applicazione della regres- sione tariffaria prevista dal contratto, sebbene questo fosse stato stipulato dopo i primi due se- mestri del 2017.
La doglianza è però, ad avviso di questa Corte, infondata.
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II.1.2. Come già rilevato dal primo Giudice, il contratto stipulato tra le parti per le annua- lità 2016 e 2017 prevedeva, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato «criteri di remunerazione delle prestazioni»), che l' dovesse comunicare mensilmente all'altra parte «la percentuale con- suntiva di consumo dei limiti di spesa» e «la data consuntiva di raggiungimento di dette percen- tuali di consumo» e che, qualora l'esaurimento del limite di spesa si fosse «verificato a consun- tivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dall' nei mesi scorsi in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente», il rispetto di detto limite sarebbe stato assicurato mediante l'applicazione del meccanismo della «regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08», mentre nulla sarebbe spettato «agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa».
Pertanto, non essendovi la prova che l' avesse comunicato le date in cui prevedeva che il tetto di spesa della branca di riferimento relativo ai primi due trimestri del 2017 sarebbe stato raggiunto, né che abbia mai determinato se ed in che misura i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate dal nel corso del suddetto periodo debbano essere ridotti in applica- Pt_1
zione del meccanismo della regressione tariffaria, deve essere al Centro medesimo ricono- sciuto il diritto all'integrale remunerazione di dette prestazioni.
La cd. regressione tariffaria costituisce infatti un meccanismo tecnico che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8-quinquies, co. 1, lett. d), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, serve alla «determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume comples- sivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura».
Il semplice superamento del tetto della spesa fissato per le prestazioni sanitarie rien- tranti in una determinata branca erogate agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale dalle strut- ture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione a carico della finanza pubblica di tali pre- stazioni non comporta dunque di per sé solo, in mancanza di una diversa previsione contrat- tuale, la non remunerabilità a carico della finanza pubblica delle prestazioni sanitarie della me- desima branca eccedenti il tetto della relativa spesa, da qualsiasi struttura siano state erogate, bensì una “regressione tariffaria”, cioè una riduzione del prezzo di tutte le analoghe prestazioni erogate nel corso dell'anno che sia di entità tale da assicurare in definitiva il rispetto di quel tetto
N. 4321/2022 r.g.aa.cc. Centro c. Pag. 4 di 9 CP_4 Pt_1 Controparte_2 del Prof. Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
di spesa, ma non uguale per tutte le strutture, giacché dipendente anche dalla misura, ovvia- mente variabile, in cui ciascuna di queste ha contributo al superamento di quel limite e che può essere definitivamente accertata solo a posteriori, all'esito di un procedimento complesso de- stinato a sfociare in un atto unilaterale dell'azienda sanitaria locale, del quale non importa qui stabilire la natura autoritativa o meno e la conseguente sindacabilità o meno da parte del giu- dice ordinario, giacché nella specie non risulta essere mai stato adottato.
II.1.3. Al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, il diritto della società appellata di ottenere l'integrale remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate agli assistiti dal Servizio
Sanitario nazionale nei primi due trimestri del 2017 non può essere poi escluso nemmeno per effetto della cd. clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 del suddetto contratto, secondo la quale:
«
1. Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedi- menti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso.
2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro agli stessi collegato
o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazione già intraprese avverso i provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alla/alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente accordo/contratto».
Nella specie, infatti, il Centro non ha contestato alcuno dei provvedimenti amministrativi incidenti sul contenuto del contratto cui tale clausola si riferisce, ma s'è (in via principale) limi- tata a dolersi dell'inadempimento da parte dell' di tale contratto.
II.1.4. Non è infine idoneo ad incrinare la fondatezza della pretesa creditoria della so- cietà appellata nemmeno il fatto che il predetto contratto venne sottoscritto solo il 27 novem- bre 2017 e dunque dopo i primi due trimestri dello stesso anno.
Pur consapevole di quanto in proposito in senso contrario affermato dalla Corte di Cas- sazione con la sua ordinanza n. 8722 del 3 aprile 2024 (non massimata) proprio in relazione ai
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contratti stipulati ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture private accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, questo Collegio, in conformità con quanto affermato da questa Corte d'Appello in altre recenti pronunce, ritiene infatti che non vi siano ostacoli di principio alla possibilità che le parti di un contratto che deve essere necessariamente concluso per iscritto (come, in linea generale, quelli conclusi da una o più pubbliche amministrazioni) at- tribuiscano allo stesso efficacia retroattiva in modo tale da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti e le conseguenze giuridiche dei comportamenti dalle stesse (di fatto) già tenuti
(in tal senso, v. Cass. 15530/2000), che, secondo la sua massima ufficiale, affermò, in relazione ad un caso in cui una delle parti di un contratto di locazione immobiliare era una pubblica am- ministrazione, che «[n]on sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di at- tribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti
… disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione»).
Il fatto che i contratti di cui siano parti una o più pubbliche amministrazioni devono es- sere stipulati per iscritto non impedisce dunque che ad essi sia attribuita efficacia retroattiva, sempreché, ovviamente, tale sia l'inequivoca volontà di tutte le parti, come appunto deve rite- nersi nel caso di specie.
D'altronde, non può non evidenziarsi che nella specie la stessa appellante ha con- testato la pretesa creditoria della controparte invocando alcune delle clausole del suddetto contratto e dunque ritenendolo valido e retroattivamente efficace.
II.2.1. La doglianza sollevata con il primo profilo del secondo motivo dell'appello in esame – con il quale l' sostiene che il primo Giudice ha errato nel riconoscere alla società appellata il diritto di ottenere gli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, non po- tendo le prestazioni sanitarie erogate dalla società appellata essere considerate l'oggetto di transazioni commerciali – è poi addirittura inammissibile poiché eccentrico rispetto all'ordi- nanza impugnata, prim'ancora che infondata.
Il Giudice di prime cure ha infatti riconosciuto il diritto della società appellata di ottenere dall' il pagamento degli interessi moratori, non già sulla base legale costituita dal suindicato decreto legislativo e dunque con la decorrenza e nella misura ivi previste, bensì sulla base di
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quanto in proposito espressamente previsto dal quarto comma dell'art. 7 del predetto con- tratto, secondo il quale: «Senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che la non dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue:
a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percen- tuali».
La questione dell'applicabilità in linea generale della disciplina dettata dal d.lgs. n. 231 del 2003 ai rapporti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie private accre- ditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del Servizio Sanitario
Nazionale è dunque nella specie del tutto irrilevante.
II.2.2. Sotto il suo secondo profilo – cioè nella parte in cui l' sostiene che il Giudice di prime cure ha errato nel riconoscere alla società appellata gli interessi moratori, non avendo detta società emesso la specifica fattura all'uopo richiesta dall'art. 7 del suddetto contratto – il secondo motivo dell'appello in esame è invece infondato.
Vero è che il sesto comma dell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti prevedeva che
«[i]l pagamento da parte della di interessi moratori e spese, nonché dell'indennizzo di cui all'art. 6 del Dlgs 231/2002, avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di apposita
e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l'automati- smo della costituzione in mora)».
È tuttavia evidente, anche alla luce di quanto previsto dal suesposto quarto comma del medesimo articolo, che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, «stante l'automati- smo della costituzione in mora» nell'adempimento dell'obbligazione principale, la mancata emissione di tale fattura non impediva né impedisce la maturazione degli interessi moratori in
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questione, ma consentiva e consente all' di non eseguirne il pagamento, e dunque anche di contestare di poter essere considerata in mora nell'adempimento di tale obbligazione acces- soria e di essere tenuta al pagamento di interessi anatocistici, fino a quando detta «apposita e regolare fattura» non verrà emessa.
Contenendo una condanna soltanto generica dell' al pagamento alla controparte degli interessi moratori convenzionalmente previsti dal suddetto contratto, l'ordinanza impu- gnata pertanto non merita di essere riformata nemmeno nella parte in cui non subordina espli- citamente tale condanna all'emissione della suddetta fattura, che evidentemente presuppone che gli interessi in questione siano quantificati.
II.3. L'appello in esame va dunque in definitiva integralmente rigettato, con la conse- guente conferma dell'ordinanza impugnata.
II.4.1. Ne consegue, ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c., che l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fis- sati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia, da collocare nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, nel complessivo im- porto di 7.130,00 €, di cui 1.500,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 1.100,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 1.600,00 € per il compenso relativo alla fase di trat- tazione e/o istruzione, 2.000,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria del presente processo e [(1.500 + 1.100 + 1.600 + 2.000) x 15% =] 930,00 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre gli eventuali ulteriori accessori, che non è possibile, né necessario, liquidare in questa sede.
II.4.2. Le spese così liquidate vanno poi distratte in favore del difensore della società appellante, avv. Fabio Musto, che ne ha fatto richiesta.
II.5. Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve dar- si atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli
n. repert. 5919/2022, pubblicata il 2 maggio 2022, proposto dall' Parte_1 [...]
con citazione notificata al Pt_4 CP_4 Controparte_2
il 13 ottobre 2022:
[...]
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 7.130,00 €, di cui 6.200,00 € per il totale dei compensi e 930,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore dell'avv. Fabio Musto;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, l'8 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Paolo Celentano
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