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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 5810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5810 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 15.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.9974/2025 R.G. Lav. cui è stata riunita la causa iscritta al n.
9975/2025 R.G. Lav.
TRA cf. e entrambi rappresentati Parte_1 C.F._1 Parte_2
e difesi dagli avvocati Antonio Ambrosino e Gabriele Rinaldi, con i quali elettivamente domicilia in Napoli in via Paolo della Valle n. 32/44, come da procura in atti
Ricorrenti
CONTRO
P. I.V.A. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Castiglione e Maria Rosaria Messina, con i quali ha eletto domicilio in Napoli via G. Carducci n. 42, come da procura in atti
Resistente
Oggetto: inclusione di indennità nella retribuzione dei giorni di ferie.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con separati ricorsi depositati in data 18.04.2025 e successivamente riuniti, Parte_3
ha premesso di lavorare alle dipendenze della dal 2.12.2009, con
[...] Controparte_1 anzianità convenzionale dal 13.01.2009, e mansioni di impiegato di III livello del CCNL
Trasporto Aereo – Sezione Handlers, di essere stato “riassunto” dalla Parte_2 medesima società in data 18.04.2019 con mansioni di impiegato di 6° livello;
hanno dedotto che durante i periodi di fruizione delle ferie non hanno percepito una retribuzione equiparabile a quella corrisposta dalla società nei periodi di servizio;
che, in particolare, la datrice di lavoro non ha mai ricompreso nel calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie le seguenti spettanze intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni: a)
“indennità giornaliera” di cui all'art. H19 del CCNL di settore;
b) “indennità di turno” di cui all'art. H20; c) “indennità di campo” di cui all'art. H21.
1 Tanto premesso, hanno affermato il proprio diritto all'inclusione delle indicate indennità nella base di calcolo delle ferie, in quanto intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte, volte a compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento delle stesse e, in ogni caso, correlate al peculiare status professionale o personale degli interessati.
Hanno richiamato, in proposito, la “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, come elaborata dalla giurisprudenza europea e nazionale, per cui la retribuzione ordinaria deve essere mantenuta anche durante le ferie e qualsiasi disposizione che ne determini la riduzione, deve ritenersi in contrasto con il diritto dell'UE e in particolare, con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Hanno quindi concluso per sentire accertare e dichiarare, previa declaratoria di nullità di eventuali contratti integrativi aziendali confliggenti con la “nozione europea di retribuzione”, il proprio diritto a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva delle voci “indennità giornaliera”, “indennità di turno” ed “indennità di campo”, così come erogate in busta paga nei giorni di effettiva presenza, con conseguente inclusione nella base di calcolo della retribuzione imponibile (in misura totale); per l'effetto, condannare la società convenuta a corrispondere a favore di ciascuno le differenze retributive dirette ed indirette già maturate, nei limiti della prescrizione, e maturande, ed, in particolare, l'indennità di ferie inclusiva delle “indennità giornaliera”, “indennità di turno” ed “indennità di campo”, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, il tutto da quantificarsi in separato giudizio;
con vittoria di spese, spese generali e competenze di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti difensori che se ne dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.
Si è costituita, in entrambi i giudizi, la che, rispetto al ricorrente ha Controparte_1 Pt_2 precisato che lo stesso non è stato dipendente a tempo indeterminato dal 18.04.2019, ma ha lavorato, con contratti a tempo determinato, nei seguenti periodi: dal 18 aprile al 17 ottobre 2019; dal 1 giugno al 29 ottobre 2022; dal 1 aprile al 30 settembre 2023; con contratto a tempo indeterminato (part- time) “verticale”, ha lavorato dal 15 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024; dal 1 aprile al 31 ottobre 2024; dal 1 aprile 2025 a tutt'oggi. In entrambi i giudizi ha eccepito l'infondatezza della domanda, evidenziando che la giurisprudenza eurounitaria è da interpretarsi nel senso di escludere che vi possa essere un diritto alla assoluta parità della retribuzione percepita durante il periodo feriale rispetto a quella percepita durante l'attività lavorativa, sussistendo solo il diritto ad una retribuzione feriale che sia semmai paragonabile a quella ordinaria;
ha dedotto, inoltre, che le indennità reclamate sono legate all'effettiva presenza fisica in servizio e rientranti nella retribuzione variabile, pertanto non idonee ad essere ricomprese nella base di calcolo della retribuzione per le giornate di ferie;
ha contestato l'assunto secondo il quale la mancata corresponsione delle indennità richieste per le giornate di ferie possa produrre un effetto dissuasivo dal
2 godimento delle stesse, ritenendo esigua l'incidenza di tale voci sulla retribuzione ordinaria giornaliera;
Con riferimento alla indennità giornaliera, ha evidenziato inoltre che, in applicazione della nuova previsione contrattuale dettata dal CCNL sottoscritto il 25.10.2023, essa società a decorrere dall'1.1.2024 ha incluso l'indennità giornaliera nella base di calcolo della retribuzione per le giornate di ferie, con conseguente cessazione della materia del contendere quanto alle pretese inerenti l'emolumento in questione, corrisposto nel rispetto della norma contrattuale vigente, peraltro mai contestata dai lavoratori.
Ha eccepito, infine, la prescrizione dei crediti retributivi vantati dai lavoratori ed in particolare: rispetto alla ricorrente ha formulato eccezione di prescrizione delle Parte_3 pretese creditorie maturate anteriormente ad un quinquennio dalla data di notifica del ricorso (8.5.2025); egualmente, per , ha eccepito “in via cautelativa” la prescrizione Pt_2 quinquennale decorrente dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Concludeva quindi, in via principale, per il rigetto dei ricorsi in quanto infondati in fatto ed in diritto;
in via gradata, per il rigetto della domanda, od in subordine, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento alla indennità giornaliera per tutto il periodo per cui è causa o, quanto meno, a far data dall'1.1.2024; con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite ovvero, in subordine, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, per la compensazione delle spese di lite alla luce della complessità e novità della materia.
Acquisita la documentazione prodotta, udita la discussione delle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa con la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
****
I ricorsi sono fondati e vanno accolti, secondo le motivazioni che saranno di seguito illustrate.
Osserva il Tribunale che la questione debba essere risolta alla luce dei principi espressi nell'ambito del diritto dell'Unione (art. 7 Direttiva 2003/88 CE) e di quelli invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'art. 7 della Direttiva 2003/88 CE testualmente prevede: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali…”.
Orbene, l'espressione “ferie annuali retribuite”, il cui diritto, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, costituisce uno dei principi cardini del diritto sociale dell'Unione, deve essere intesa nel senso di garantire al lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, una situazione che, a livello retributivo, sia quanto più coincidente con quella goduta nei periodi di lavoro.
3 Ciò in quanto, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella pronuncia 15 settembre 2011
(causa C-155/10, e altri), una diminuzione della retribuzione nel periodo feriale Per_1 potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercizio al suo diritto alle ferie, ponendosi tale eventualità in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia la Corte ha, infatti, chiarito che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria ricada nell'ambito della prassi e delle disposizioni di diritto di ciascun Stato membro, essa, tuttavia, “non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”.
Pertanto, ad avviso della Corte di Giustizia, qualsiasi elemento della retribuzione - escluso quello diretto a coprire spese occasionali ed accessorie – che compensi il lavoratore delle particolari mansioni che è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, o quello collegato al suo status personale e professionale deve essere obbligatoriamente ricompreso nell'ambito dell'ammontare spettante durante il periodo delle ferie annuali.
Di tali principi si è fatta interprete la Corte di cassazione, che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del
Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589
e, più recentemente, Cass. n. 25840 del 27.09.2024; Cass. 26/06/2023 n. 18160, Cass.
31/1/2025,n. 2347).
Esposti i principi espressi in ambito eurounitario e ribaditi dai giudici di legittimità della
Suprema Corte, occorre esaminare quanto previsto dalla contrattazione collettiva in relazione alle indennità di turno e di campo.
In merito alla prima, il CCNL nella versione dell'11.12.2015 prevede all' art. H20 che “Al personale dipendente le cui prestazioni sono regolate da un sistema di turni avvicendati (h16 e h24) che prevedono orari di inizio del lavoro differenziati nell'arco delle 24 ore, viene corrisposta una indennità di euro 0,26 per ciascuna giornata di presenza”. Identica disposizione viene riprodotta nel CCNL siglato il 25.10.2023.
4 Quanto all'indennità di campo, l'art. H21 dei citati CCNL stabilisce che “Al personale dipendente che presta servizio in aeroporto, viene corrisposta, per ogni giornata di presenza, una indennità di campo nelle seguenti misure: – ove l'aeroporto disti fino a Km. 20 dal centro urbano, euro 0,21 giornaliere;
– ove l'aeroporto disti più di Km. 20 dal centro urbano, euro 0,26 giornaliere”.
Dalle previsioni contrattuali appare evidente che trattasi di indennità intrinsecamente connesse e collegate all'espletamento delle mansioni e alle modalità che il lavoratore è tenuto ad osservare in forza del suo contratto di lavoro.
Si tratta, in sintesi, di indennità che non hanno nessun nesso con modalità occasionali o variabili di espletamento della prestazione, ma sono intrinsecamente connesse alle ordinarie modalità lavorative del singolo dipendente e che vanno a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), non può che concludersi che le indennità di turno e di campo siano senza dubbio collegate all'esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, sicché rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere al lavoratore che ne gode ordinariamente, anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Nel caso in esame, è pacifico, in quanto mai contestato dalla datrice di lavoro, che i ricorrenti abbiano svolto la prestazione lavorativa secondo turni avvicendati, articolati nell'ambito delle 16/24 ore, come ricavabile dalle buste paga in atti;
altresì, che abbiano prestato la loro attività presso la sede di lavoro coincidente con l'aeroporto di Capodichino;
che abbiano percepito in busta paga, per le giornate di effettiva prestazione lavorativa, tanto l'indennità di turno quanto quella di campo.
Sulla base della previsione di cui all'articolo 7 della Direttiva europea n. 88/2003, come interpretata dalla Corte di Giustizia, deve ritenersi che tali indennità, intrinsecamente connesse con l'espletamento delle mansioni lavorative, siano da ricomprendere nel computo della retribuzione da corrispondere anche in relazione al periodo delle ferie.
Ed invero, considerati i principi dettati in materia di legislazione sociale dell'Unione
(diritto alle ferie annuali retribuite con mantenimento di un livello retributivo paragonabile con quello goduto nei periodi di lavoro), risulta chiaro che l'esclusione di tali voci, ordinariamente inserite nella retribuzione giornaliera, dal computo delle ferie potrebbe determinare, nonostante il lieve importo economico delle stesse, quell'effetto di dissuasione dal godimento delle ferie, che, invece, la legislazione vuole CP_2 scongiurare, dovendosi, comunque, considerare l'incidenza complessiva data dalla somma di tali indennità sulla retribuzione giornaliera percepita dal lavoratore e dal numero di giorni di ferie da godere annualmente.
Occorre quindi esaminare l'ulteriore voce richiesta, l'indennità giornaliera.
5 In proposito, il CCNL di categoria, nella versione dell'11.12.2015, all' art. H19 prevede che
“A ciascun dipendente viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, una indennità di euro 2,03 giornaliere. Limitatamente al personale le cui prestazioni non sono regolate da un sistema di turni avvicendati (h16 e h24) e per il quale non trova applicazione quanto previsto al successivo art. H20, (indennità di turno) la misura giornaliera di cui al precedente comma viene stabilita in euro 3,27. A far data dall'1.1.2011 tali importi vengono incrementati di euro 0,35. Tale indennità ha natura omnicomprensiva essendo stata fin dall'origine determinata comprendendovi i riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, contrattuali e legali. Essa, inoltre, non è utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto”.
La società resistente ha dedotto che stante il tenore della previsione contrattuale, la cui legittimità non è stata messa in discussione dalle parti attrici, l'indennità in questione ha natura omnicomprensiva, nell'accordo tra le parti essendo stata fin dall'origine determinata comprendendovi i riflessi sugli istituti retributivi indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio) e differiti, contrattuali e legali.
Di contro, ha evidenziato che le parti ricorrenti nulla hanno dedotto e documentato sulla connessione tra tale indennità e l'espletamento della prestazione lavorativa secondo le specifiche modalità che sono tenuti ad osservare o il loro status personale e professionale.
A sostegno della propria tesi, ha quindi sottolineato la diversa portata della norma nella nuova formulazione di cui al CCNL sottoscritto in data 25.10.2023, laddove prevede espressamente che “…l'indennità …sarà riconosciuta anche in ipotesi di godimento di ferie“; ha dedotto di avere dato pronta applicazione alla nuova norma, includendo, a decorrere dal
1.01.2024, l'indennità giornaliera nella base di calcolo della retribuzione per le giornate di ferie. Ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere quanto alle pretese inerenti l'emolumento in questione, sempre corrisposto nel rispetto della normativa contrattuale vigente.
Su tale ultime richiesta, deve ritenersi che non vi sia stata alcuna cessazione della materia del contendere per quanto riguarda il periodo richiesto nei ricorsi sino al dicembre 2023 mentre per il periodo successivo deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire delle parti ricorrenti cha hanno appunto confermato l'inserimento dalla data del gennaio 2024 dell'indennità giornaliera nella retribuzione percepita durante le ferie, con conseguente cessazione della materia del contendere in parte qua.
Invero e con riferimento al periodo precisato, reputa il giudicante che, in concordanza con l'interpretazione offerta dalla menzionata giurisprudenza dell'Unione Europea e da quella nazionale di legittimità, anche l'indennità giornaliera doveva essere ricompresa nel computo della retribuzione da corrispondersi nel periodo delle ferie. Tanto, in base alla medesima ratio del collegamento funzionale con le mansioni tipicamente espletate, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base ad una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al
6 godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile. Appare evidente, infatti, che l'indennità in questione, corrisposta continuativamente nel corso dell'anno, risulta intrinsecamente correlata alla presenza del lavoratore e, dunque, allo svolgimento delle sue mansioni che è l'unica ragione della sua presenza al lavoro.
Come ribadito dalla Suprema Corte in recentissimo arresto (cfr. Cass. sez. lav. n. 6282 del
9.03.2025) “nell'interpretazione delle norme collettive …. è necessario tenere conto della finalità della direttiva recepita dal legislatore italiano di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
Tale effetto deterrente può infatti realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci escludendo talune indennità che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. La giurisprudenza UE ha chiarito invero che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che a livello retributivo sia paragonabile ai periodi di lavoro cioè in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.”
In conclusione, in applicazione dei riportati principi, disapplicate le clausole contrattuali in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale, va dichiarato il diritto delle parti ricorrenti all'inserimento degli importi dovuti a titolo di “indennità giornaliera”, di “indennità di campo” e di
“indennità di turno”, nel calcolo della retribuzione utile per la determinazione del compenso nei giorni di ferie con conseguente condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive, a tale titolo maturate, nel periodo dalla assunzione sino alla data di introduzione dei ricorsi (aprile 2025), ovvero, per la sola “indennità giornaliera”, sino alla data del 31.12.2023, da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione, dalla scadenza del credito al soddisfo.
Quanto all'eccepita prescrizione, si rileva che il relativo termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro non essendo quest'ultimo nella specie assistito da stabilità reale. A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26246 del 06/9/2022 Cass. n.11766 del 02/05/2024, Cass. n. 36108/2022), ha fissato il principio di diritto secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge
92/2012 e del Dlgs 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948 n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
7 Le spese seguono la soccombenza della società, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della avvenuta riunione dei giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere quanto alla voce per “indennità giornaliera” per il periodo decorrente dal 1.01.2024 ;
-in accoglimento dei ricorsi per quanto di ragione, accerta e dichiara il diritto di Parte_3
e all'inserimento delle voci “indennità giornaliera”, “indennità di
[...] Parte_2 campo” ed “indennità di turno” nel calcolo della retribuzione utile per i giorni di ferie e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento delle differenze retributive a tale titolo maturate nei periodi di riferimento sino all'aprile 2025 ,ovvero fino al dicembre 2023 per la sola “indennità giornaliera”, oltre interessi legali e rivalutazione, dalla scadenza del credito al soddisfo;
-condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di Controparte_1 lite che liquida in euro 620,00 a titolo di onorario, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 15.7.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 15.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.9974/2025 R.G. Lav. cui è stata riunita la causa iscritta al n.
9975/2025 R.G. Lav.
TRA cf. e entrambi rappresentati Parte_1 C.F._1 Parte_2
e difesi dagli avvocati Antonio Ambrosino e Gabriele Rinaldi, con i quali elettivamente domicilia in Napoli in via Paolo della Valle n. 32/44, come da procura in atti
Ricorrenti
CONTRO
P. I.V.A. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Castiglione e Maria Rosaria Messina, con i quali ha eletto domicilio in Napoli via G. Carducci n. 42, come da procura in atti
Resistente
Oggetto: inclusione di indennità nella retribuzione dei giorni di ferie.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con separati ricorsi depositati in data 18.04.2025 e successivamente riuniti, Parte_3
ha premesso di lavorare alle dipendenze della dal 2.12.2009, con
[...] Controparte_1 anzianità convenzionale dal 13.01.2009, e mansioni di impiegato di III livello del CCNL
Trasporto Aereo – Sezione Handlers, di essere stato “riassunto” dalla Parte_2 medesima società in data 18.04.2019 con mansioni di impiegato di 6° livello;
hanno dedotto che durante i periodi di fruizione delle ferie non hanno percepito una retribuzione equiparabile a quella corrisposta dalla società nei periodi di servizio;
che, in particolare, la datrice di lavoro non ha mai ricompreso nel calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie le seguenti spettanze intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni: a)
“indennità giornaliera” di cui all'art. H19 del CCNL di settore;
b) “indennità di turno” di cui all'art. H20; c) “indennità di campo” di cui all'art. H21.
1 Tanto premesso, hanno affermato il proprio diritto all'inclusione delle indicate indennità nella base di calcolo delle ferie, in quanto intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte, volte a compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento delle stesse e, in ogni caso, correlate al peculiare status professionale o personale degli interessati.
Hanno richiamato, in proposito, la “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, come elaborata dalla giurisprudenza europea e nazionale, per cui la retribuzione ordinaria deve essere mantenuta anche durante le ferie e qualsiasi disposizione che ne determini la riduzione, deve ritenersi in contrasto con il diritto dell'UE e in particolare, con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Hanno quindi concluso per sentire accertare e dichiarare, previa declaratoria di nullità di eventuali contratti integrativi aziendali confliggenti con la “nozione europea di retribuzione”, il proprio diritto a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva delle voci “indennità giornaliera”, “indennità di turno” ed “indennità di campo”, così come erogate in busta paga nei giorni di effettiva presenza, con conseguente inclusione nella base di calcolo della retribuzione imponibile (in misura totale); per l'effetto, condannare la società convenuta a corrispondere a favore di ciascuno le differenze retributive dirette ed indirette già maturate, nei limiti della prescrizione, e maturande, ed, in particolare, l'indennità di ferie inclusiva delle “indennità giornaliera”, “indennità di turno” ed “indennità di campo”, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, il tutto da quantificarsi in separato giudizio;
con vittoria di spese, spese generali e competenze di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti difensori che se ne dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.
Si è costituita, in entrambi i giudizi, la che, rispetto al ricorrente ha Controparte_1 Pt_2 precisato che lo stesso non è stato dipendente a tempo indeterminato dal 18.04.2019, ma ha lavorato, con contratti a tempo determinato, nei seguenti periodi: dal 18 aprile al 17 ottobre 2019; dal 1 giugno al 29 ottobre 2022; dal 1 aprile al 30 settembre 2023; con contratto a tempo indeterminato (part- time) “verticale”, ha lavorato dal 15 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024; dal 1 aprile al 31 ottobre 2024; dal 1 aprile 2025 a tutt'oggi. In entrambi i giudizi ha eccepito l'infondatezza della domanda, evidenziando che la giurisprudenza eurounitaria è da interpretarsi nel senso di escludere che vi possa essere un diritto alla assoluta parità della retribuzione percepita durante il periodo feriale rispetto a quella percepita durante l'attività lavorativa, sussistendo solo il diritto ad una retribuzione feriale che sia semmai paragonabile a quella ordinaria;
ha dedotto, inoltre, che le indennità reclamate sono legate all'effettiva presenza fisica in servizio e rientranti nella retribuzione variabile, pertanto non idonee ad essere ricomprese nella base di calcolo della retribuzione per le giornate di ferie;
ha contestato l'assunto secondo il quale la mancata corresponsione delle indennità richieste per le giornate di ferie possa produrre un effetto dissuasivo dal
2 godimento delle stesse, ritenendo esigua l'incidenza di tale voci sulla retribuzione ordinaria giornaliera;
Con riferimento alla indennità giornaliera, ha evidenziato inoltre che, in applicazione della nuova previsione contrattuale dettata dal CCNL sottoscritto il 25.10.2023, essa società a decorrere dall'1.1.2024 ha incluso l'indennità giornaliera nella base di calcolo della retribuzione per le giornate di ferie, con conseguente cessazione della materia del contendere quanto alle pretese inerenti l'emolumento in questione, corrisposto nel rispetto della norma contrattuale vigente, peraltro mai contestata dai lavoratori.
Ha eccepito, infine, la prescrizione dei crediti retributivi vantati dai lavoratori ed in particolare: rispetto alla ricorrente ha formulato eccezione di prescrizione delle Parte_3 pretese creditorie maturate anteriormente ad un quinquennio dalla data di notifica del ricorso (8.5.2025); egualmente, per , ha eccepito “in via cautelativa” la prescrizione Pt_2 quinquennale decorrente dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Concludeva quindi, in via principale, per il rigetto dei ricorsi in quanto infondati in fatto ed in diritto;
in via gradata, per il rigetto della domanda, od in subordine, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento alla indennità giornaliera per tutto il periodo per cui è causa o, quanto meno, a far data dall'1.1.2024; con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite ovvero, in subordine, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, per la compensazione delle spese di lite alla luce della complessità e novità della materia.
Acquisita la documentazione prodotta, udita la discussione delle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa con la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
****
I ricorsi sono fondati e vanno accolti, secondo le motivazioni che saranno di seguito illustrate.
Osserva il Tribunale che la questione debba essere risolta alla luce dei principi espressi nell'ambito del diritto dell'Unione (art. 7 Direttiva 2003/88 CE) e di quelli invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'art. 7 della Direttiva 2003/88 CE testualmente prevede: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali…”.
Orbene, l'espressione “ferie annuali retribuite”, il cui diritto, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, costituisce uno dei principi cardini del diritto sociale dell'Unione, deve essere intesa nel senso di garantire al lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, una situazione che, a livello retributivo, sia quanto più coincidente con quella goduta nei periodi di lavoro.
3 Ciò in quanto, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella pronuncia 15 settembre 2011
(causa C-155/10, e altri), una diminuzione della retribuzione nel periodo feriale Per_1 potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercizio al suo diritto alle ferie, ponendosi tale eventualità in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia la Corte ha, infatti, chiarito che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria ricada nell'ambito della prassi e delle disposizioni di diritto di ciascun Stato membro, essa, tuttavia, “non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”.
Pertanto, ad avviso della Corte di Giustizia, qualsiasi elemento della retribuzione - escluso quello diretto a coprire spese occasionali ed accessorie – che compensi il lavoratore delle particolari mansioni che è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, o quello collegato al suo status personale e professionale deve essere obbligatoriamente ricompreso nell'ambito dell'ammontare spettante durante il periodo delle ferie annuali.
Di tali principi si è fatta interprete la Corte di cassazione, che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del
Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589
e, più recentemente, Cass. n. 25840 del 27.09.2024; Cass. 26/06/2023 n. 18160, Cass.
31/1/2025,n. 2347).
Esposti i principi espressi in ambito eurounitario e ribaditi dai giudici di legittimità della
Suprema Corte, occorre esaminare quanto previsto dalla contrattazione collettiva in relazione alle indennità di turno e di campo.
In merito alla prima, il CCNL nella versione dell'11.12.2015 prevede all' art. H20 che “Al personale dipendente le cui prestazioni sono regolate da un sistema di turni avvicendati (h16 e h24) che prevedono orari di inizio del lavoro differenziati nell'arco delle 24 ore, viene corrisposta una indennità di euro 0,26 per ciascuna giornata di presenza”. Identica disposizione viene riprodotta nel CCNL siglato il 25.10.2023.
4 Quanto all'indennità di campo, l'art. H21 dei citati CCNL stabilisce che “Al personale dipendente che presta servizio in aeroporto, viene corrisposta, per ogni giornata di presenza, una indennità di campo nelle seguenti misure: – ove l'aeroporto disti fino a Km. 20 dal centro urbano, euro 0,21 giornaliere;
– ove l'aeroporto disti più di Km. 20 dal centro urbano, euro 0,26 giornaliere”.
Dalle previsioni contrattuali appare evidente che trattasi di indennità intrinsecamente connesse e collegate all'espletamento delle mansioni e alle modalità che il lavoratore è tenuto ad osservare in forza del suo contratto di lavoro.
Si tratta, in sintesi, di indennità che non hanno nessun nesso con modalità occasionali o variabili di espletamento della prestazione, ma sono intrinsecamente connesse alle ordinarie modalità lavorative del singolo dipendente e che vanno a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), non può che concludersi che le indennità di turno e di campo siano senza dubbio collegate all'esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, sicché rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere al lavoratore che ne gode ordinariamente, anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Nel caso in esame, è pacifico, in quanto mai contestato dalla datrice di lavoro, che i ricorrenti abbiano svolto la prestazione lavorativa secondo turni avvicendati, articolati nell'ambito delle 16/24 ore, come ricavabile dalle buste paga in atti;
altresì, che abbiano prestato la loro attività presso la sede di lavoro coincidente con l'aeroporto di Capodichino;
che abbiano percepito in busta paga, per le giornate di effettiva prestazione lavorativa, tanto l'indennità di turno quanto quella di campo.
Sulla base della previsione di cui all'articolo 7 della Direttiva europea n. 88/2003, come interpretata dalla Corte di Giustizia, deve ritenersi che tali indennità, intrinsecamente connesse con l'espletamento delle mansioni lavorative, siano da ricomprendere nel computo della retribuzione da corrispondere anche in relazione al periodo delle ferie.
Ed invero, considerati i principi dettati in materia di legislazione sociale dell'Unione
(diritto alle ferie annuali retribuite con mantenimento di un livello retributivo paragonabile con quello goduto nei periodi di lavoro), risulta chiaro che l'esclusione di tali voci, ordinariamente inserite nella retribuzione giornaliera, dal computo delle ferie potrebbe determinare, nonostante il lieve importo economico delle stesse, quell'effetto di dissuasione dal godimento delle ferie, che, invece, la legislazione vuole CP_2 scongiurare, dovendosi, comunque, considerare l'incidenza complessiva data dalla somma di tali indennità sulla retribuzione giornaliera percepita dal lavoratore e dal numero di giorni di ferie da godere annualmente.
Occorre quindi esaminare l'ulteriore voce richiesta, l'indennità giornaliera.
5 In proposito, il CCNL di categoria, nella versione dell'11.12.2015, all' art. H19 prevede che
“A ciascun dipendente viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, una indennità di euro 2,03 giornaliere. Limitatamente al personale le cui prestazioni non sono regolate da un sistema di turni avvicendati (h16 e h24) e per il quale non trova applicazione quanto previsto al successivo art. H20, (indennità di turno) la misura giornaliera di cui al precedente comma viene stabilita in euro 3,27. A far data dall'1.1.2011 tali importi vengono incrementati di euro 0,35. Tale indennità ha natura omnicomprensiva essendo stata fin dall'origine determinata comprendendovi i riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, contrattuali e legali. Essa, inoltre, non è utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto”.
La società resistente ha dedotto che stante il tenore della previsione contrattuale, la cui legittimità non è stata messa in discussione dalle parti attrici, l'indennità in questione ha natura omnicomprensiva, nell'accordo tra le parti essendo stata fin dall'origine determinata comprendendovi i riflessi sugli istituti retributivi indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio) e differiti, contrattuali e legali.
Di contro, ha evidenziato che le parti ricorrenti nulla hanno dedotto e documentato sulla connessione tra tale indennità e l'espletamento della prestazione lavorativa secondo le specifiche modalità che sono tenuti ad osservare o il loro status personale e professionale.
A sostegno della propria tesi, ha quindi sottolineato la diversa portata della norma nella nuova formulazione di cui al CCNL sottoscritto in data 25.10.2023, laddove prevede espressamente che “…l'indennità …sarà riconosciuta anche in ipotesi di godimento di ferie“; ha dedotto di avere dato pronta applicazione alla nuova norma, includendo, a decorrere dal
1.01.2024, l'indennità giornaliera nella base di calcolo della retribuzione per le giornate di ferie. Ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere quanto alle pretese inerenti l'emolumento in questione, sempre corrisposto nel rispetto della normativa contrattuale vigente.
Su tale ultime richiesta, deve ritenersi che non vi sia stata alcuna cessazione della materia del contendere per quanto riguarda il periodo richiesto nei ricorsi sino al dicembre 2023 mentre per il periodo successivo deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire delle parti ricorrenti cha hanno appunto confermato l'inserimento dalla data del gennaio 2024 dell'indennità giornaliera nella retribuzione percepita durante le ferie, con conseguente cessazione della materia del contendere in parte qua.
Invero e con riferimento al periodo precisato, reputa il giudicante che, in concordanza con l'interpretazione offerta dalla menzionata giurisprudenza dell'Unione Europea e da quella nazionale di legittimità, anche l'indennità giornaliera doveva essere ricompresa nel computo della retribuzione da corrispondersi nel periodo delle ferie. Tanto, in base alla medesima ratio del collegamento funzionale con le mansioni tipicamente espletate, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base ad una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al
6 godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile. Appare evidente, infatti, che l'indennità in questione, corrisposta continuativamente nel corso dell'anno, risulta intrinsecamente correlata alla presenza del lavoratore e, dunque, allo svolgimento delle sue mansioni che è l'unica ragione della sua presenza al lavoro.
Come ribadito dalla Suprema Corte in recentissimo arresto (cfr. Cass. sez. lav. n. 6282 del
9.03.2025) “nell'interpretazione delle norme collettive …. è necessario tenere conto della finalità della direttiva recepita dal legislatore italiano di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
Tale effetto deterrente può infatti realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci escludendo talune indennità che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. La giurisprudenza UE ha chiarito invero che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che a livello retributivo sia paragonabile ai periodi di lavoro cioè in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.”
In conclusione, in applicazione dei riportati principi, disapplicate le clausole contrattuali in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale, va dichiarato il diritto delle parti ricorrenti all'inserimento degli importi dovuti a titolo di “indennità giornaliera”, di “indennità di campo” e di
“indennità di turno”, nel calcolo della retribuzione utile per la determinazione del compenso nei giorni di ferie con conseguente condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive, a tale titolo maturate, nel periodo dalla assunzione sino alla data di introduzione dei ricorsi (aprile 2025), ovvero, per la sola “indennità giornaliera”, sino alla data del 31.12.2023, da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione, dalla scadenza del credito al soddisfo.
Quanto all'eccepita prescrizione, si rileva che il relativo termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro non essendo quest'ultimo nella specie assistito da stabilità reale. A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26246 del 06/9/2022 Cass. n.11766 del 02/05/2024, Cass. n. 36108/2022), ha fissato il principio di diritto secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge
92/2012 e del Dlgs 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948 n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
7 Le spese seguono la soccombenza della società, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della avvenuta riunione dei giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere quanto alla voce per “indennità giornaliera” per il periodo decorrente dal 1.01.2024 ;
-in accoglimento dei ricorsi per quanto di ragione, accerta e dichiara il diritto di Parte_3
e all'inserimento delle voci “indennità giornaliera”, “indennità di
[...] Parte_2 campo” ed “indennità di turno” nel calcolo della retribuzione utile per i giorni di ferie e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento delle differenze retributive a tale titolo maturate nei periodi di riferimento sino all'aprile 2025 ,ovvero fino al dicembre 2023 per la sola “indennità giornaliera”, oltre interessi legali e rivalutazione, dalla scadenza del credito al soddisfo;
-condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di Controparte_1 lite che liquida in euro 620,00 a titolo di onorario, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 15.7.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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