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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/06/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 122/2025 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 122 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra Pt_1
(C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo
[...] CodiceFiscale_1
Arcorace del Foro di Locri) e (C.F.: ), rappresentato e Parte_2 CodiceFiscale_2 difeso dall'avvocato Guido Maria Crea, del Foro di Locri.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con sentenza n. 44/2025, emessa in data 24 gennaio 2025, il Tribunale di
Locri rigettava il ricorso proposto da , volto a ottenere l'affidamento esclusivo Parte_1
1 dei figli minori e , già affidati congiuntamente ai genitori con sentenza n. Per_1 Per_2
2/2023. La ricorrente deduceva l'inadeguatezza genitoriale del padre, , allegando Parte_2
condotte ostruzionistiche e disinteressate, nonché atteggiamenti pregiudizievoli per la salute e il benessere dei minori, chiedendo altresì l'aumento dell'assegno di mantenimento e l'attribuzione dell'assegno unico. Il resistente si costituiva contestando integralmente le domande e il Tribunale, ritenendo insussistenti elementi nuovi e gravi tali da giustificare una deroga al regime dell'affidamento condiviso, rigettava integralmente il ricorso, compensando le spese di lite.
2.1 L'appellante, madre dei minori, impugna la sentenza del Tribunale di Locri deducendo l'inidoneità del padre, Sig. , all'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa, Parte_2
in ragione del suo persistente disinteresse affettivo, sanitario ed educativo nei confronti della prole, con particolare riferimento alla gestione della salute del figlio minore affetto da patologia.
2.2 Rappresenta che il clima familiare è fortemente conflittuale e che l'affidamento condiviso risulta pregiudizievole per il benessere dei minori e chiede, pertanto, che venga disposto l'affidamento esclusivo in suo favore, evidenziando come il giudice di primo grado abbia omesso di considerare adeguatamente fatti di rilevante gravità e le risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali.
3. Parte appellata resiste diffusamente al gravame, e insiste per la conferma del provvedimento impugnato. Eccepisce, preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti formali previsti dagli artt. 342 e 473-bis.30 c.p.c., lamentando l'assenza di specifica indicazione delle norme violate.
3.1. Nel merito, contesta le deduzioni dell'appellante, sostenendo che le doglianze sono già state esaminate e rigettate in primo grado;
afferma, inoltre, che è, piuttosto, la madre ad ostacolare i rapporti padre-figli, impedendogli di esercitare il diritto di visita e di partecipare alla vita dei minori, e che le accuse di disinteresse sono infondate, avendo egli sempre collaborato alle cure e alle spese per i bambini.
deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e
473-bis.30 c.p.c., per mancata indicazione delle norme violate e della loro rilevanza;
nel merito, chiede il rigetto dell'impugnazione, ritenendola infondata e ripetitiva di doglianze già esaminate in primo grado e contesta, inoltre, le accuse di disinteresse mosse dalla controparte, affermando di aver sempre collaborato alla cura dei minori e attribuendo all'appellante la responsabilità dell'interruzione dei rapporti padre-figli.
2 4. All'esito della camera di consiglio del 27 giugno 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è inammissibile.
6. L'appellante deduce l'erroneità della prima decisione, e la correlata necessità dell'attribuzione in proprio favore d'un affido esclusivo d'entrambi i figli ( e Per_1
), sulla base delle ritenute inadempienze dell'ex compagno (con cui era pure stato Per_2
concordato l'affido condiviso dei piccoli, e la collocazione di questi presso la madre, contestualmente assegnataria dell'ex residenza familiare).
7. L'appellante – più specificamente – imputa al padre I) una deliberata disattenzione nei confronti dei minori (di quattro e due anni), avuto particolare riguardo all'asserita indifferenza di lui (soprattutto) nei confronti a) delle precarie condizioni di salute del bambino più grande
(affetto da una malattia genetica richiedente un monitoraggio costante presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma) e b) delle ricorrenze (quali i compleanni) inerenti a entrambi i figli, nonché II) degli atteggiamenti inquisitori e pedanti, asseritamente condotti in riferimento all'uso dell'immobile (un tempo casa comune della famiglia) e delle relative utenze.
8. Orbene, la prospettazione di non giustifica la rivendicazione avanzata. Pt_1
9. ripropone censure vagliate dal primo giudice, e la cui inammissibilità già in primo Pt_1 grado – sebbene non esplicitata in dispositivo – era stata rilevata nel contesto della motivazione della sentenza qui impugnata.
10. Il rito applicabile alla fattispecie – invero – non consente la riconsiderazione (da parte della Corte pure qui adita) di circostanze addotte e delibate in prima cura, e conseguentemente non costituenti sopravvenienze meritevoli di apposita disamina: ciò, qualora – come, appunto, evidenziato dal Tribunale di Reggio Calabria – già nel 2023 i profili denunciati dall'appellante odierna erano stati valutati dal primo Ufficio giudiziario investito del loro apprezzamento.
11. Per tutto quanto appena illustrato – in conclusione – l'appello va dichiarato inammissibile.
12. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza (e sono conseguentemente poste a carico di Pt_1
), risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio
[...] dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato;
esse vanno distratte in favore del procuratore di (siccome dichiaratosi antistatario), e Parte_2
sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
3 Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, nei confronti di disattese ogni altra istanza ed eccezione, così Parte_1 Parte_2
provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dall'appellato Parte_1
e liquidate complessivamente in 4.996,00 euro, oltre a IVA, CPA, spese Parte_2
documentate e spese generali forfettarie al 15%, come per legge: il tutto, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato, avvocato Guido Maria Crea, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 giugno 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
4
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 122 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra Pt_1
(C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo
[...] CodiceFiscale_1
Arcorace del Foro di Locri) e (C.F.: ), rappresentato e Parte_2 CodiceFiscale_2 difeso dall'avvocato Guido Maria Crea, del Foro di Locri.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con sentenza n. 44/2025, emessa in data 24 gennaio 2025, il Tribunale di
Locri rigettava il ricorso proposto da , volto a ottenere l'affidamento esclusivo Parte_1
1 dei figli minori e , già affidati congiuntamente ai genitori con sentenza n. Per_1 Per_2
2/2023. La ricorrente deduceva l'inadeguatezza genitoriale del padre, , allegando Parte_2
condotte ostruzionistiche e disinteressate, nonché atteggiamenti pregiudizievoli per la salute e il benessere dei minori, chiedendo altresì l'aumento dell'assegno di mantenimento e l'attribuzione dell'assegno unico. Il resistente si costituiva contestando integralmente le domande e il Tribunale, ritenendo insussistenti elementi nuovi e gravi tali da giustificare una deroga al regime dell'affidamento condiviso, rigettava integralmente il ricorso, compensando le spese di lite.
2.1 L'appellante, madre dei minori, impugna la sentenza del Tribunale di Locri deducendo l'inidoneità del padre, Sig. , all'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa, Parte_2
in ragione del suo persistente disinteresse affettivo, sanitario ed educativo nei confronti della prole, con particolare riferimento alla gestione della salute del figlio minore affetto da patologia.
2.2 Rappresenta che il clima familiare è fortemente conflittuale e che l'affidamento condiviso risulta pregiudizievole per il benessere dei minori e chiede, pertanto, che venga disposto l'affidamento esclusivo in suo favore, evidenziando come il giudice di primo grado abbia omesso di considerare adeguatamente fatti di rilevante gravità e le risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali.
3. Parte appellata resiste diffusamente al gravame, e insiste per la conferma del provvedimento impugnato. Eccepisce, preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti formali previsti dagli artt. 342 e 473-bis.30 c.p.c., lamentando l'assenza di specifica indicazione delle norme violate.
3.1. Nel merito, contesta le deduzioni dell'appellante, sostenendo che le doglianze sono già state esaminate e rigettate in primo grado;
afferma, inoltre, che è, piuttosto, la madre ad ostacolare i rapporti padre-figli, impedendogli di esercitare il diritto di visita e di partecipare alla vita dei minori, e che le accuse di disinteresse sono infondate, avendo egli sempre collaborato alle cure e alle spese per i bambini.
deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e
473-bis.30 c.p.c., per mancata indicazione delle norme violate e della loro rilevanza;
nel merito, chiede il rigetto dell'impugnazione, ritenendola infondata e ripetitiva di doglianze già esaminate in primo grado e contesta, inoltre, le accuse di disinteresse mosse dalla controparte, affermando di aver sempre collaborato alla cura dei minori e attribuendo all'appellante la responsabilità dell'interruzione dei rapporti padre-figli.
2 4. All'esito della camera di consiglio del 27 giugno 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è inammissibile.
6. L'appellante deduce l'erroneità della prima decisione, e la correlata necessità dell'attribuzione in proprio favore d'un affido esclusivo d'entrambi i figli ( e Per_1
), sulla base delle ritenute inadempienze dell'ex compagno (con cui era pure stato Per_2
concordato l'affido condiviso dei piccoli, e la collocazione di questi presso la madre, contestualmente assegnataria dell'ex residenza familiare).
7. L'appellante – più specificamente – imputa al padre I) una deliberata disattenzione nei confronti dei minori (di quattro e due anni), avuto particolare riguardo all'asserita indifferenza di lui (soprattutto) nei confronti a) delle precarie condizioni di salute del bambino più grande
(affetto da una malattia genetica richiedente un monitoraggio costante presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma) e b) delle ricorrenze (quali i compleanni) inerenti a entrambi i figli, nonché II) degli atteggiamenti inquisitori e pedanti, asseritamente condotti in riferimento all'uso dell'immobile (un tempo casa comune della famiglia) e delle relative utenze.
8. Orbene, la prospettazione di non giustifica la rivendicazione avanzata. Pt_1
9. ripropone censure vagliate dal primo giudice, e la cui inammissibilità già in primo Pt_1 grado – sebbene non esplicitata in dispositivo – era stata rilevata nel contesto della motivazione della sentenza qui impugnata.
10. Il rito applicabile alla fattispecie – invero – non consente la riconsiderazione (da parte della Corte pure qui adita) di circostanze addotte e delibate in prima cura, e conseguentemente non costituenti sopravvenienze meritevoli di apposita disamina: ciò, qualora – come, appunto, evidenziato dal Tribunale di Reggio Calabria – già nel 2023 i profili denunciati dall'appellante odierna erano stati valutati dal primo Ufficio giudiziario investito del loro apprezzamento.
11. Per tutto quanto appena illustrato – in conclusione – l'appello va dichiarato inammissibile.
12. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza (e sono conseguentemente poste a carico di Pt_1
), risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio
[...] dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato;
esse vanno distratte in favore del procuratore di (siccome dichiaratosi antistatario), e Parte_2
sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
3 Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, nei confronti di disattese ogni altra istanza ed eccezione, così Parte_1 Parte_2
provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dall'appellato Parte_1
e liquidate complessivamente in 4.996,00 euro, oltre a IVA, CPA, spese Parte_2
documentate e spese generali forfettarie al 15%, come per legge: il tutto, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato, avvocato Guido Maria Crea, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 giugno 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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