Ordinanza collegiale 12 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00587/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01037/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2024, proposto da
AN CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Sauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Michela Sauro, non costituito in giudizio;
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in RE, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 199/2024 emessa dal Tribunale di Cremona sez. Lavoro in data 06.06.2024, pubblicata in pari data, avente ad oggetto il riconoscimento della carta del docente nonché le differenze retributive dell’indennità di ferie
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ON GE agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 199 del 6 giugno 2024, con la quale è stato accertato e dichiarato il diritto della ricorrente di conseguire il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, cd. carta elettronica del docente per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2020/2021 nonché le differenze retributive dell’indennità di ferie non godute pari ad €. 600,89 con la conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , a mettere a disposizione le somme dovute, nonché alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
2. Ha esposto nel ricorso che la predetta sentenza, notificata all’Amministrazione il 6 giugno 2024 non è stata appellata nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., ed è quindi passata in giudicato, come da attestazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Cremona.
E che, dalla notifica del titolo esecutivo, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
Il Ministero intimato, tuttavia, è rimasto totalmente inerte.
3. Alla stregua di quanto dedotto, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza n. 199/2024 del Tribunale di Cremona, adottando tutti gli atti a tal fine necessari, ivi compresa la fissazione di un termine per l’adempimento.
In caso di persistente inadempimento, ha chiesto la nomina di un commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
Ha chiesto infine la condanna del Ministero intimato alla rifusione delle spese di lite.
4. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mero stile.
5. All’udienza camerale del 18 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
6.1. La sentenza del giudice del lavoro oggetto della domanda di ottemperanza è passata in giudicato, ancorché senza l’apposizione della formula esecutiva, non più necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm. – di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
6.2. Risulta pure decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro.
6.3. Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997 non essendo peraltro contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.
7. Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
8. In caso di persistente inadempimento alla scadenza del predetto termine, all’esecuzione provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della parte ricorrente – un commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, il quale darà corso al pagamento, o comunque all’accredito sulla Carta elettronica del docente delle somme spettanti alla parte ricorrente, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta .
9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Nel ricorso si autocertifica l’esenzione dal contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Seconda), lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Costanza Cappelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO