CA
Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 05/04/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli, Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli, Consigliere
Dott. Giuliano Berardi, Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 430 del ruolo 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 317/2023 del Tribunale di Pordenone pubblicata in data 4.5.2023, non notificata, in punto: revocatoria ex artt. 67 e ss. l. fall.; causa vertente
TRA
in persona del Curatore, rappresentato e Parte_1
difeso dall'Avv. Alessandro Da Re per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dagli Avv. Giorgio Tarzia ed Edoardo Staunovo Polacco per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATO
* * * CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 317/2023, pubblicata in data 4.5.2023 e non notificata,
nel merito in via principale: accertarsi e dichiararsi che, nell'ambito delle rimesse effettuate nei sei mesi antecedenti la pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di concordato della avvenuta in data Parte_1
29.1.2018 su tutti i conti correnti bancari della predetta società presso il CP_1
ed in particolare sui c/c n. 3000, c/c anticipi su fatture Italia n. 5903 e sul c/c
[...]
anticipi export, ve ne sono di consistenti e durevoli, ed in particolare quelle indicate in narrativa e riassunte nella tabella di cui al paragrafo 3.4 da intendersi come qui integralmente richiamata ovvero quelle diverse individuate dal c.t.u., e che l'istituto di credito convenuto al momento dell'effettuazione delle stesse conosceva lo stato di insolvenza del debitore, e conseguentemente dichiararsi l'inefficacia e revocarsi le medesime, con condanna di restituire il correlativo importo nel Controparte_1
limite massimo di cui all'art. 70, terzo comma l.fall., così come individuato dal c.t.u.
di euro 613.519,56 o comunque in quella diversa maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, il tutto con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo;
accertarsi e dichiararsi che, successivamente alla presentazione o comunque alla pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di concordato della avvenuta in data 29.1.2018, sono state Parte_1
effettuate su tutti i conti correnti bancari della predetta società presso il CP_1
ed in particolare sui c/c n. 3000, c/c anticipi su fatture Italia n. 5903 e sul c/c
[...]
anticipi export, le rimesse indicate in narrativa e riassunte nella tabella di cui al paragrafo 3.5 da intendersi come qui integralmente richiamata ovvero quelle diverse
2 individuate dal c.t.u., dichiararsi l'inefficacia e comunque revocarsi le medesime, con condanna di a restituire il correlativo complessivo importo di Controparte_1
euro 114.192,01 o comunque in quella diversa maggiore o minor somma che risulterà
di giustizia, il tutto con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio.”
Per l'appellato: “A) Respingersi l'avversario appello e confermarsi integralmente la sentenza di primo grado. B) Col favore delle spese e dei compensi di avvocati.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dichiarato dal Tribunale di Pordenone Parte_1
con sentenza pubblicata in data il 7.5.2018 a seguito della sopravvenuta inammissibilità della domanda di concordato preventivo in bianco pubblicata presso il Registro delle Imprese in data 29.1.2018, aveva convenuto in giudizio CP_1
chiedendo la revoca e la conseguente dichiarazione di inefficacia di
[...]
quattordici rimesse bancarie eseguite nel semestre anteriore alla domanda ex art. 161,
comma 6, l. fall., alla quale aveva fatto seguito la dichiarazione di fallimento, che avrebbero ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria nei confronti della banca e di ulteriori dodici ulteriori rimesse eseguite successivamente alla domanda di concordato con riserva e comunque dopo la pubblicazione della domanda stessa nel Registro delle Imprese.
si era costituito contestando le caratteristiche di consistenza e Controparte_1
durevolezza delle rimesse, affermando di non essere stato a conoscenza dello stato d'insolvenza e rilevando che non sussistevano i presupposti per la revoca, avendo l'azione svolta dal fallimento avuto di mira incassi di anticipazioni legittimamente incamerati a seguito di patto di compensazione e non essendo invece soggetti a
3 declaratoria di inefficacia, ai sensi degli artt. 167 e 168 l. fall., gli accrediti effettuati successivamente alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo in bianco.
Radicatosi il contraddittorio, era stato disposto un accertamento contabile e all'esito la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 4.5.2023, con la quale era stato statuito quanto segue: “1) in parziale accoglimento della domanda proposta da parte attrice, che per il resto rigetta, dichiara l'inefficacia ex artt. 67, comma 2, e 70
l.f. della rimessa intervenuta in data 3.1.2018 per l'importo complessivo di euro
53.929,45, sul conto corrente ordinario n. 3000 intestato alla fallita
[...]
presso la filiale di Udine, via Poscolle, della Parte_1 Controparte_2
poi incorporata a seguito di fusione dall'odierna convenuta
[...] [...]
, per l'effetto, condanna a pagare a parte attrice la CP_1 Controparte_1
complessiva somma di euro 53.929,45, oltre interessi su detto importo al tasso legale dalla data della domanda giudiziale al saldo;
2) dichiarate compensate le spese di lite per due terzi, condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice di un terzo delle spese di lite, quota che liquida in euro 4.700,00 per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, euro 253,00 per spese esenti, oltre iva e c.p.a. se ed in quanto dovute per legge;
3) pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto,
definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta, nei rapporti interni giusta metà.”
Con tale decisione, premesso che il periodo di revocabilità ex art. 69-bis, comma 2,
l. fall. andava individuato considerando, a ritroso, come data iniziale quella del
29.1.2018 di pubblicazione della domanda di concordato e come data finale quella del 29.7.2017 (per mero errore materiale indicata, a pag. 6, nel 29.7.2018), era stata
4 ritenuta revocabile la sola rimessa intervenuta il 3.1.2018 per euro 53.929,45, sul rilievo che, in mancanza di altri elementi indiziari realmente univoci e concordanti,
la prova dell'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza poteva ritenersi raggiunta solo in contestualità con la data del 19.12.2017, allorché era stato notificato alla banca un pignoramento presso terzi in danno della correntista.
Quanto agli accrediti successivi alla pubblicazione della domanda di concordato con riserva era invece stato evidenziato che l'operatività del principio di consecuzione delle procedure prescindeva da un formale richiamo all'art. 44 l. fall., viceversa valevole in materia di fallimento, e che in caso di concordato con riserva non seguito dall'ammissione potevano prodursi i soli effetti previsti dalla legge, ma non i più
ampi effetti prenotativi del concordato preventivo, trovando l'inefficacia degli atti nell'ambito della successiva procedura fallimentare la propria disciplina nel solo richiamo all'art. 69-bis l. fall. e non risultando l'art. 168 l. fall. espressamente menzionato tra quelli applicabili al caso di concordato con riserva seguito da fallimento.
Era stato inoltre evidenziato che le rimesse in questione si riferivano per la quasi totalità ad accrediti di disposizioni salvo buon fine per le quali operava, in assenza di sospensione o scioglimento del contratto quadro di anticipazione bancaria contro cessione di credito o mandato all'incasso, il patto di compensazione, e in ogni caso di operazioni per le quali non vi era evidenza della loro natura di atti di straordinaria amministrazione effettuati in assenza di autorizzazione del tribunale fallimentare.
Tale sentenza era stata gravata dal con atto Parte_1 Parte_1
di citazione in appello notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 5.12.2023; i era costituito eccependo Controparte_1
5 l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 327 c.p.c. e l'infondatezza delle censure proposte, nonché riproponendo le questioni rimaste assorbite;
radicatosi il contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, al decorso dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante ha censurato la decisione di primo grado lamentando:
1) che quanto alla data di conoscenza dello stato di insolvenza il giudice di prime cure si era erroneamente discostato da altre pronunce del medesimo Ufficio basate sugli stessi elementi probatori;
che non si era tenuto conto delle evidenze segnalate dalla Centrale Rischi e dell'evoluzione della situazione bancaria, che già nel giugno
2017 evidenziava la presenza di progressivi sconfinamenti;
che dal bilancio al
31.12.2016 emergeva un peggioramento del margine di tesoreria, ovvero del rapporto tra liquidità e crediti a breve da un lato e debiti a breve dall'altro, nonché una riduzione del volume d'affari e un aumento delle passività; che sulla base delle proprie conoscenze tecniche di operatore qualificato la banca poteva cogliere pienamente la portata di tali elementi sintomatici con maggiore efficacia rispetto ad altri creditori.
2) che era stata erroneamente esclusa la revoca delle rimesse eseguite successivamente alla pubblicazione della domanda di concordato, trattandosi di atti di straordinaria amministrazione per i quali non operava l'esenzione ex art. 67, terzo comma lett. e) l. fall., limitata soli ai pagamenti e garanzie “legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161”, laddove nella fattispecie tali disposizioni non risultavano assistite dalla previa autorizzazione del Tribunale ex art. 6 161, settimo comma l. fall.
3) che era stata erroneamente disposta la compensazione parziale delle spese processuali, essendo la procedura risultata vincitrice e risultando in ogni caso la compensazione per due terzi eccessivamente severa.
* * *
L'appellato, premesso che il aveva prodotto in sede di costituzione una Parte_1
copia informatica della sentenza di primo grado priva di numero di identificazione e data di pubblicazione, ha a sua volta eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 327 c.p.c. richiamando l'orientamento di legittimità (Cass. 9 gennaio 2024, n.
841 ed altre) in base al quale “l'impugnazione va dichiarata tardiva ove il ricorrente depositi copia autentica della sentenza dalla quale non si evinca la data di pubblicazione e la notificazione del gravame sia avvenuta in una data che non risulti tempestiva ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., se calcolato in relazione al giorno di deliberazione della sentenza.”
* * *
Ciò premesso, va in primo luogo rilevato che l'anzidetto principio, espresso con riferimento al giudizio di legittimità, non appare automaticamente applicabile al giudizio di appello, potendo in quest'ultimo caso, a differenza del precedente, la data di effettiva pubblicazione essere desunta, senza incertezza alcuna, dall'istoriato del fascicolo di primo grado, agevolmente consultabile attraverso gli applicativi ministeriali del processo civile telematico;
indicazioni alla cui stregua nel caso di specie emerge che la sentenza di primo grado, pubblicata in data 4.5.2023 e non notificata ex art. 326 c.p.c., tenuto conto della sospensione per il periodo feriale,
risulta tempestivamente gravata nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.,
7 essendo l'appello stato proposto con atto di citazione notificato in data 5.12.2023.
* * *
Quanto al primo motivo, va in primo luogo evidenziato che i precedenti arresti richiamati dalla procedura appellante non appaiono dirimenti;
come può infatti evincersi dalle produzioni in atti, due di essi (il decreto emesso nell'opposizione ex art. 98 l. fall. e la sentenza pronunciata il 30.3.2023) riguardavano la revoca di un pegno regolare costituito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti, e dunque un atto revocabile ai sensi del primo comma dell'art. 67 l. fall., rispetto al quale competeva alla controparte bancaria l'onere di provare la mancata conoscenza dello stato di insolvenza.
Quanto alla sentenza pubblicata il 21.6.2023 va invece osservato che molte delle segnalazioni degli insoluti evidenziati dalla scheda della Centrale Rischi
riguardavano lo stesso istituto di credito in quella sede convenuto e che in tale giudizio era stata ritenuta dimostrata la conoscenza, da parte di quest'ultimo, di ulteriori indicatori presuntivi (l'indebitamento verso i dipendenti, gli enti previdenziali e l'Erario e la pendenza di plurime procedure esecutive).
Nel caso di specie risulta invece irrevocabilmente esclusa, in mancanza di specifica impugnazione, la prova della conoscenza delle già insorte difficoltà nel pagamento degli stipendi dei dipendenti e nei versamenti agli enti previdenziali, come pure dell'esito negativo delle trattative avviate con la finanziaria regionale Friulia S.p.A.
per un suo ingresso nella compagine sociale;
risulta invece per lo stesso motivo irrevocabilmente accertato che non era stata segnalata nessuna anomalia quanto all'andamento ed alle movimentazioni del conto corrente intrattenuto presso l'istituto appellato.
8 Va inoltre rilevato, quanto al bilancio al 31.12.2016, che dall'odierna appellante si è
limitata a richiamare i soli dati negativi relativi al peggioramento del margine di tesoreria e agli indici di liquidità e disponibilità, senza svolgere alcun rilievo critico in ordine ai dati positivi parimenti evidenziati in prime cure, rappresentati dal patrimonio netto (superiore di 1,77 milioni di euro alle passività) e al margine operativo lordo, dal quale emergeva un valore della produzione positivo per 514.000
euro.
La scheda della Centrale Rischi comprova inoltre che l'andamento degli sconfinamenti bancari, seppure in progressivo aumento, avevano nel caso di specie assunto dimensioni indicative (da 250.000,00 ad oltre un milione di euro) solo a partire da dicembre 2017 e gennaio 2018, mentre fino a novembre 2017 si erano mantenuti inferiori a 50.000,00 euro, rimanendo dunque al di sotto di valori realmente significativi, in particolare laddove rapportati al complesso degli affidamenti bancari di cui fruiva la società fallita, ammontanti a svariati milioni di euro.
Come inoltre emerge dalle percentuali riportate nel prospetto doc. 10 prodotto dalla procedura appellante, nel periodo anteriore al concordato preventivo la fallita disponeva ancora di consistenti margini di affidamento bancario, avendo in particolare utilizzato nell'anno 2017 impieghi totali pari al 76,57% nel mese di luglio,
al 70,30% nel mese di agosto, al 72,04% nel mese di settembre, al 70,32% nel mese di ottobre e al 63,54% nel mese di novembre.
Il primo elemento significativo di una effettiva conoscenza dello stato di insolvenza deve dunque ritenersi correttamente individuato in coincidenza con la notifica del primo pignoramento.
9 Il primo motivo è pertanto infondato, ed altrettanto è a dirsi quanto al secondo.
Come infatti evidenziato dal Supremo Collegio (n. 7066 del 11/04/2016) il pagamento non autorizzato di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato con riserva non integra necessariamente un atto di straordinaria amministrazione;
nella fattispecie tale eventualità è stata motivatamente esclusa e risulta inoltre irrevocabilmente accertato, in mancanza di specifica impugnazione, che le rimesse in questione consistevano per la quasi totalità
di accrediti di disposizioni salvo buon fine sorrette da un patto di compensazione.
Va dunque esclusa, perché non dimostrata, la natura di atti di straordinaria amministrazione - la cui inefficacia non sarebbe comunque sorretta dai principi giuridici attivati in giudizio – risultando pertanto la decisione correttamente basata sul combinato disposto dell'art. 67 comma, comma 2, e dell'art. 69 bis, comma 2, l.
fall., con ambito di operatività della revoca circoscritto al semestre antecedente alla pubblicazione della domanda di concordato.
Va da ultimo confermata anche la statuizione relativa al regolamento delle spese processuali, essendo state a ben vedere proposte due distinte domande di revoca, una riferita alle rimesse eseguite anteriormente alla pubblicazione della domanda di concordato, e l'altra relativa a quelle eseguite successivamente. Anche le percentuali di compensazione debbono ritenersi correttamente stimate, essendo in un caso la procedura risultata totalmente soccombente, e nell'altro solo parzialmente vittoriosa.
* * *
Sulla base di tali considerazioni l'appello andrà pertanto respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Le spese del grado dovranno, per l'effetto, seguire la soccombenza, e dovrà inoltre
10 darsi atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1
quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello promossa dal nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 317/2023, Controparte_1
pubblicata in data 4.5.2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 4.000,00 oltre spese generali nella misura massiva, iva e c.p.a. di legge;
Dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli, Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli, Consigliere
Dott. Giuliano Berardi, Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 430 del ruolo 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 317/2023 del Tribunale di Pordenone pubblicata in data 4.5.2023, non notificata, in punto: revocatoria ex artt. 67 e ss. l. fall.; causa vertente
TRA
in persona del Curatore, rappresentato e Parte_1
difeso dall'Avv. Alessandro Da Re per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dagli Avv. Giorgio Tarzia ed Edoardo Staunovo Polacco per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATO
* * * CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 317/2023, pubblicata in data 4.5.2023 e non notificata,
nel merito in via principale: accertarsi e dichiararsi che, nell'ambito delle rimesse effettuate nei sei mesi antecedenti la pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di concordato della avvenuta in data Parte_1
29.1.2018 su tutti i conti correnti bancari della predetta società presso il CP_1
ed in particolare sui c/c n. 3000, c/c anticipi su fatture Italia n. 5903 e sul c/c
[...]
anticipi export, ve ne sono di consistenti e durevoli, ed in particolare quelle indicate in narrativa e riassunte nella tabella di cui al paragrafo 3.4 da intendersi come qui integralmente richiamata ovvero quelle diverse individuate dal c.t.u., e che l'istituto di credito convenuto al momento dell'effettuazione delle stesse conosceva lo stato di insolvenza del debitore, e conseguentemente dichiararsi l'inefficacia e revocarsi le medesime, con condanna di restituire il correlativo importo nel Controparte_1
limite massimo di cui all'art. 70, terzo comma l.fall., così come individuato dal c.t.u.
di euro 613.519,56 o comunque in quella diversa maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, il tutto con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo;
accertarsi e dichiararsi che, successivamente alla presentazione o comunque alla pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di concordato della avvenuta in data 29.1.2018, sono state Parte_1
effettuate su tutti i conti correnti bancari della predetta società presso il CP_1
ed in particolare sui c/c n. 3000, c/c anticipi su fatture Italia n. 5903 e sul c/c
[...]
anticipi export, le rimesse indicate in narrativa e riassunte nella tabella di cui al paragrafo 3.5 da intendersi come qui integralmente richiamata ovvero quelle diverse
2 individuate dal c.t.u., dichiararsi l'inefficacia e comunque revocarsi le medesime, con condanna di a restituire il correlativo complessivo importo di Controparte_1
euro 114.192,01 o comunque in quella diversa maggiore o minor somma che risulterà
di giustizia, il tutto con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio.”
Per l'appellato: “A) Respingersi l'avversario appello e confermarsi integralmente la sentenza di primo grado. B) Col favore delle spese e dei compensi di avvocati.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dichiarato dal Tribunale di Pordenone Parte_1
con sentenza pubblicata in data il 7.5.2018 a seguito della sopravvenuta inammissibilità della domanda di concordato preventivo in bianco pubblicata presso il Registro delle Imprese in data 29.1.2018, aveva convenuto in giudizio CP_1
chiedendo la revoca e la conseguente dichiarazione di inefficacia di
[...]
quattordici rimesse bancarie eseguite nel semestre anteriore alla domanda ex art. 161,
comma 6, l. fall., alla quale aveva fatto seguito la dichiarazione di fallimento, che avrebbero ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria nei confronti della banca e di ulteriori dodici ulteriori rimesse eseguite successivamente alla domanda di concordato con riserva e comunque dopo la pubblicazione della domanda stessa nel Registro delle Imprese.
si era costituito contestando le caratteristiche di consistenza e Controparte_1
durevolezza delle rimesse, affermando di non essere stato a conoscenza dello stato d'insolvenza e rilevando che non sussistevano i presupposti per la revoca, avendo l'azione svolta dal fallimento avuto di mira incassi di anticipazioni legittimamente incamerati a seguito di patto di compensazione e non essendo invece soggetti a
3 declaratoria di inefficacia, ai sensi degli artt. 167 e 168 l. fall., gli accrediti effettuati successivamente alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo in bianco.
Radicatosi il contraddittorio, era stato disposto un accertamento contabile e all'esito la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 4.5.2023, con la quale era stato statuito quanto segue: “1) in parziale accoglimento della domanda proposta da parte attrice, che per il resto rigetta, dichiara l'inefficacia ex artt. 67, comma 2, e 70
l.f. della rimessa intervenuta in data 3.1.2018 per l'importo complessivo di euro
53.929,45, sul conto corrente ordinario n. 3000 intestato alla fallita
[...]
presso la filiale di Udine, via Poscolle, della Parte_1 Controparte_2
poi incorporata a seguito di fusione dall'odierna convenuta
[...] [...]
, per l'effetto, condanna a pagare a parte attrice la CP_1 Controparte_1
complessiva somma di euro 53.929,45, oltre interessi su detto importo al tasso legale dalla data della domanda giudiziale al saldo;
2) dichiarate compensate le spese di lite per due terzi, condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice di un terzo delle spese di lite, quota che liquida in euro 4.700,00 per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, euro 253,00 per spese esenti, oltre iva e c.p.a. se ed in quanto dovute per legge;
3) pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto,
definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta, nei rapporti interni giusta metà.”
Con tale decisione, premesso che il periodo di revocabilità ex art. 69-bis, comma 2,
l. fall. andava individuato considerando, a ritroso, come data iniziale quella del
29.1.2018 di pubblicazione della domanda di concordato e come data finale quella del 29.7.2017 (per mero errore materiale indicata, a pag. 6, nel 29.7.2018), era stata
4 ritenuta revocabile la sola rimessa intervenuta il 3.1.2018 per euro 53.929,45, sul rilievo che, in mancanza di altri elementi indiziari realmente univoci e concordanti,
la prova dell'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza poteva ritenersi raggiunta solo in contestualità con la data del 19.12.2017, allorché era stato notificato alla banca un pignoramento presso terzi in danno della correntista.
Quanto agli accrediti successivi alla pubblicazione della domanda di concordato con riserva era invece stato evidenziato che l'operatività del principio di consecuzione delle procedure prescindeva da un formale richiamo all'art. 44 l. fall., viceversa valevole in materia di fallimento, e che in caso di concordato con riserva non seguito dall'ammissione potevano prodursi i soli effetti previsti dalla legge, ma non i più
ampi effetti prenotativi del concordato preventivo, trovando l'inefficacia degli atti nell'ambito della successiva procedura fallimentare la propria disciplina nel solo richiamo all'art. 69-bis l. fall. e non risultando l'art. 168 l. fall. espressamente menzionato tra quelli applicabili al caso di concordato con riserva seguito da fallimento.
Era stato inoltre evidenziato che le rimesse in questione si riferivano per la quasi totalità ad accrediti di disposizioni salvo buon fine per le quali operava, in assenza di sospensione o scioglimento del contratto quadro di anticipazione bancaria contro cessione di credito o mandato all'incasso, il patto di compensazione, e in ogni caso di operazioni per le quali non vi era evidenza della loro natura di atti di straordinaria amministrazione effettuati in assenza di autorizzazione del tribunale fallimentare.
Tale sentenza era stata gravata dal con atto Parte_1 Parte_1
di citazione in appello notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 5.12.2023; i era costituito eccependo Controparte_1
5 l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 327 c.p.c. e l'infondatezza delle censure proposte, nonché riproponendo le questioni rimaste assorbite;
radicatosi il contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, al decorso dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante ha censurato la decisione di primo grado lamentando:
1) che quanto alla data di conoscenza dello stato di insolvenza il giudice di prime cure si era erroneamente discostato da altre pronunce del medesimo Ufficio basate sugli stessi elementi probatori;
che non si era tenuto conto delle evidenze segnalate dalla Centrale Rischi e dell'evoluzione della situazione bancaria, che già nel giugno
2017 evidenziava la presenza di progressivi sconfinamenti;
che dal bilancio al
31.12.2016 emergeva un peggioramento del margine di tesoreria, ovvero del rapporto tra liquidità e crediti a breve da un lato e debiti a breve dall'altro, nonché una riduzione del volume d'affari e un aumento delle passività; che sulla base delle proprie conoscenze tecniche di operatore qualificato la banca poteva cogliere pienamente la portata di tali elementi sintomatici con maggiore efficacia rispetto ad altri creditori.
2) che era stata erroneamente esclusa la revoca delle rimesse eseguite successivamente alla pubblicazione della domanda di concordato, trattandosi di atti di straordinaria amministrazione per i quali non operava l'esenzione ex art. 67, terzo comma lett. e) l. fall., limitata soli ai pagamenti e garanzie “legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161”, laddove nella fattispecie tali disposizioni non risultavano assistite dalla previa autorizzazione del Tribunale ex art. 6 161, settimo comma l. fall.
3) che era stata erroneamente disposta la compensazione parziale delle spese processuali, essendo la procedura risultata vincitrice e risultando in ogni caso la compensazione per due terzi eccessivamente severa.
* * *
L'appellato, premesso che il aveva prodotto in sede di costituzione una Parte_1
copia informatica della sentenza di primo grado priva di numero di identificazione e data di pubblicazione, ha a sua volta eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 327 c.p.c. richiamando l'orientamento di legittimità (Cass. 9 gennaio 2024, n.
841 ed altre) in base al quale “l'impugnazione va dichiarata tardiva ove il ricorrente depositi copia autentica della sentenza dalla quale non si evinca la data di pubblicazione e la notificazione del gravame sia avvenuta in una data che non risulti tempestiva ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., se calcolato in relazione al giorno di deliberazione della sentenza.”
* * *
Ciò premesso, va in primo luogo rilevato che l'anzidetto principio, espresso con riferimento al giudizio di legittimità, non appare automaticamente applicabile al giudizio di appello, potendo in quest'ultimo caso, a differenza del precedente, la data di effettiva pubblicazione essere desunta, senza incertezza alcuna, dall'istoriato del fascicolo di primo grado, agevolmente consultabile attraverso gli applicativi ministeriali del processo civile telematico;
indicazioni alla cui stregua nel caso di specie emerge che la sentenza di primo grado, pubblicata in data 4.5.2023 e non notificata ex art. 326 c.p.c., tenuto conto della sospensione per il periodo feriale,
risulta tempestivamente gravata nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.,
7 essendo l'appello stato proposto con atto di citazione notificato in data 5.12.2023.
* * *
Quanto al primo motivo, va in primo luogo evidenziato che i precedenti arresti richiamati dalla procedura appellante non appaiono dirimenti;
come può infatti evincersi dalle produzioni in atti, due di essi (il decreto emesso nell'opposizione ex art. 98 l. fall. e la sentenza pronunciata il 30.3.2023) riguardavano la revoca di un pegno regolare costituito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti, e dunque un atto revocabile ai sensi del primo comma dell'art. 67 l. fall., rispetto al quale competeva alla controparte bancaria l'onere di provare la mancata conoscenza dello stato di insolvenza.
Quanto alla sentenza pubblicata il 21.6.2023 va invece osservato che molte delle segnalazioni degli insoluti evidenziati dalla scheda della Centrale Rischi
riguardavano lo stesso istituto di credito in quella sede convenuto e che in tale giudizio era stata ritenuta dimostrata la conoscenza, da parte di quest'ultimo, di ulteriori indicatori presuntivi (l'indebitamento verso i dipendenti, gli enti previdenziali e l'Erario e la pendenza di plurime procedure esecutive).
Nel caso di specie risulta invece irrevocabilmente esclusa, in mancanza di specifica impugnazione, la prova della conoscenza delle già insorte difficoltà nel pagamento degli stipendi dei dipendenti e nei versamenti agli enti previdenziali, come pure dell'esito negativo delle trattative avviate con la finanziaria regionale Friulia S.p.A.
per un suo ingresso nella compagine sociale;
risulta invece per lo stesso motivo irrevocabilmente accertato che non era stata segnalata nessuna anomalia quanto all'andamento ed alle movimentazioni del conto corrente intrattenuto presso l'istituto appellato.
8 Va inoltre rilevato, quanto al bilancio al 31.12.2016, che dall'odierna appellante si è
limitata a richiamare i soli dati negativi relativi al peggioramento del margine di tesoreria e agli indici di liquidità e disponibilità, senza svolgere alcun rilievo critico in ordine ai dati positivi parimenti evidenziati in prime cure, rappresentati dal patrimonio netto (superiore di 1,77 milioni di euro alle passività) e al margine operativo lordo, dal quale emergeva un valore della produzione positivo per 514.000
euro.
La scheda della Centrale Rischi comprova inoltre che l'andamento degli sconfinamenti bancari, seppure in progressivo aumento, avevano nel caso di specie assunto dimensioni indicative (da 250.000,00 ad oltre un milione di euro) solo a partire da dicembre 2017 e gennaio 2018, mentre fino a novembre 2017 si erano mantenuti inferiori a 50.000,00 euro, rimanendo dunque al di sotto di valori realmente significativi, in particolare laddove rapportati al complesso degli affidamenti bancari di cui fruiva la società fallita, ammontanti a svariati milioni di euro.
Come inoltre emerge dalle percentuali riportate nel prospetto doc. 10 prodotto dalla procedura appellante, nel periodo anteriore al concordato preventivo la fallita disponeva ancora di consistenti margini di affidamento bancario, avendo in particolare utilizzato nell'anno 2017 impieghi totali pari al 76,57% nel mese di luglio,
al 70,30% nel mese di agosto, al 72,04% nel mese di settembre, al 70,32% nel mese di ottobre e al 63,54% nel mese di novembre.
Il primo elemento significativo di una effettiva conoscenza dello stato di insolvenza deve dunque ritenersi correttamente individuato in coincidenza con la notifica del primo pignoramento.
9 Il primo motivo è pertanto infondato, ed altrettanto è a dirsi quanto al secondo.
Come infatti evidenziato dal Supremo Collegio (n. 7066 del 11/04/2016) il pagamento non autorizzato di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato con riserva non integra necessariamente un atto di straordinaria amministrazione;
nella fattispecie tale eventualità è stata motivatamente esclusa e risulta inoltre irrevocabilmente accertato, in mancanza di specifica impugnazione, che le rimesse in questione consistevano per la quasi totalità
di accrediti di disposizioni salvo buon fine sorrette da un patto di compensazione.
Va dunque esclusa, perché non dimostrata, la natura di atti di straordinaria amministrazione - la cui inefficacia non sarebbe comunque sorretta dai principi giuridici attivati in giudizio – risultando pertanto la decisione correttamente basata sul combinato disposto dell'art. 67 comma, comma 2, e dell'art. 69 bis, comma 2, l.
fall., con ambito di operatività della revoca circoscritto al semestre antecedente alla pubblicazione della domanda di concordato.
Va da ultimo confermata anche la statuizione relativa al regolamento delle spese processuali, essendo state a ben vedere proposte due distinte domande di revoca, una riferita alle rimesse eseguite anteriormente alla pubblicazione della domanda di concordato, e l'altra relativa a quelle eseguite successivamente. Anche le percentuali di compensazione debbono ritenersi correttamente stimate, essendo in un caso la procedura risultata totalmente soccombente, e nell'altro solo parzialmente vittoriosa.
* * *
Sulla base di tali considerazioni l'appello andrà pertanto respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Le spese del grado dovranno, per l'effetto, seguire la soccombenza, e dovrà inoltre
10 darsi atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1
quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello promossa dal nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 317/2023, Controparte_1
pubblicata in data 4.5.2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 4.000,00 oltre spese generali nella misura massiva, iva e c.p.a. di legge;
Dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
11