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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 22/11/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1649/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1649/2017 promossa da
(C.F. ) con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
PA CE
ATTORE Contro (C.F. ) con l'Avv. MARIA LAURA Controparte_1 P.IVA_2
TROVATO CONVENUTO
₪₪₪
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 11.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
(di seguito anche solo ha convenuto dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, (di seguito anche solo ), affinché Controparte_1 CP_1
fosse accertata la responsabilità contrattuale della convenuta per aver eseguito il pagamento -a persone diverse dai legittimi beneficiari- degli assegni bancari
1 di traenza non trasferibili n.8200978663-07 del valore di euro 27.000,00 e n.
8200827065-02 dell'importo di euro 12.500,00 e, per l'effetto, ha chiesto la condanna di quest'ultima alla rifusione a favore della controparte degli importi dei suindicati assegni (cfr. doc. n 2 e n. 3 della citazione).
A tal riguardo ha esposto parte attrice: a) di avere provveduto all'emissione dei suindicati assegni rispettivamente a favore di e di Persona_1
per la liquidazione di due sinistri;
b) di aver spedito tali Controparte_2
assegni ai legittimi destinatari e, in particolare, a tramite Controparte_2
posta raccomandata;
c) di aver successivamente riscontrato, a seguito di comunicazione da parte dei beneficiari degli assegni, che gli stessi non erano mai giunti a destinazione e che erano stati invece incassati da persone diverse, dovendo pertanto provvedere ad emettere a favore degli effettivi beneficiari altri due corrispondenti assegni di eguale valore;
d) di aver accertato, dietro presentazione della copia dei titoli negoziati da direttamente agli CP_1
intestatari, che gli assegni recavano sottoscrizioni apocrife;
e) di essere pertanto – quale titolare delle provviste utilizzate per il pagamento dei sinistri ai beneficiari effettivi degli assegni- danneggiata dalla condotta imputabile a
, la quale aveva negligentemente negoziato titoli contraffatti a CP_1
favore di soggetti diversi dai legittimi titolari, nei confronti dei quali i era poi vista costretta ad effettuare un secondo pagamento. Parte_1
Ed in particolare, a sostegno del proprio assunto ha dedotto, in sede di memoria ex articolo 183 comma 6 n. 1, una serie di indici presuntivi che, nel caso di specie, avrebbero dovuto orientare l'accorto dipendente ad adottare maggiori cautele prima di negoziare i titoli quali: l'avere i sedicenti titolari dei titoli in contestazione aperto libretti postali ad hoc il giorno stesso in cui avevano presentato i titoli per l'incasso, peraltro entrambi di considerevole
2 importo;
la distanza tra il luogo di residenza dei sedicenti beneficiari e le filiali presso cui sono stati presentati il titoli per l'incasso.
Vinte le spese di causa.
Si è costituita in giudizio la quale, ha contestato tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto ed ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito, sia con riferimento all'assegno negoziato presso l'ufficio postale di ZA EN (non essendovi in questo caso alcun criterio di collegamento con il Tribunale di Grosseto), sia all'assegno negoziato presso la filiale di Grosseto, non essendovi in questo caso in loco un rappresentante munito di procura a stare in giudizio ed essendo invece competente per entrambe le posizioni il Tribunale di Roma quale luogo in cui ha sede legale della stessa convenuta.
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda.
Ed in particolare, a fondamento del proprio assunto la convenuta ha dedotto la comprovata diligenza del proprio personale nelle operazioni di riscossione e pagamento dei suindicati assegni, che apparivano infatti regolarmente intestati alle persone presentatesi per l'incasso, le cui identità erano state correttamente accertate tramite esibizione di validi documenti di identità e dovendosi in ogni caso configurare, in ipotesi, un concorso colposo ex art. 1227 c.c. dell'attrice nella causazione del preteso danno, per avere la stessa inviato i suindicati titoli con posta ordinaria, ossia con un sistema di corrispondenza notoriamente non sicuro ed esposto ad un elevato rischio di sottrazione dei plichi.
La causa è stata istruita con prove documentali previo rigetto delle istanze istruttorie.
In ordine all'eccezione preliminare di incompetenza per territorio è sufficiente rilevare che la stessa non è stata ulteriormente coltivata dalla convenuta, non
3 essendo stata infatti più riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e non essendosi avvalsa la stessa convenuta del deposito delle comparse conclusionali.
Ad ogni modo giova evidenziare che nella specie il criterio di collegamento utilizzato da parte attrice può ritenersi fondato, quanto all'assegno negoziato presso la filiale di Grosseto, sul luogo in cui si è verificato il fatto illecito produttivo di danno ex articolo 20 c.c. e, quanto all'assegno negoziato in
ZA, sul combinato disposto di cui agli articoli 40 e 104 c.c., che consente la trattazione nello stesso processo più domande anche non altrimenti connesse.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
Nel merito la domanda attorea è fondata.
Deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale non vi è ragione di discostarsi, la responsabilità della banca negoziatrice ( id est di nel caso CP_1
in esame), ex art. 43 legge assegni, è da ritenersi di natura contrattuale “da contatto”, in ragione dell'obbligo professionale di protezione operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 cc e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 (cfr.
SS.UU. con le sentenze nn. 12477 e 12478/2018).
Tuttavia, essa non può comunque definirsi “oggettiva” e, dunque configurarsi a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore (Cass. Civ. n. 3078/22, sulla scia di SS.UU.
n. 12477/18).
4 Ne consegue che il soggetto negoziatore che ha pagato l'assegno a persona diversa dall'effettivo prenditore non è gravato da responsabilità oggettiva, ma
è tenuto comunque a provare che l'inadempimento non gli è imputabile, per avere lo stesso assolto alla propria obbligazione con la diligenza professionale qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 c.c.
Inquadrata in ambito contrattuale la responsabilità dell'istituto negoziatore, una volta contestato l'inesatto adempimento dell'obbligazione di pagamento
(il cui onere è posto a carico dell'attore), spetta alla stessa banca negoziatrice provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., di aver correttamente operato nel caso specifico, dimostrando la sussistenza di una impossibilità della prestazione non imputabile alla luce del canone di diligenza del banchiere professionale, ai sensi degli artt. 1176 secondo comma c.c. e 1992, secondo comma, c.c.
Nella fattispecie in esame, l'indagine che il Tribunale è chiamato ad effettuare riguarda, dunque, l'osservanza dell'obbligo di diligenza, anche sotto il profilo della colpa lieve, di in relazione alla negoziazione degli assegni CP_1
di traenza emessi da a soggetti poi rivelatisi diversi dagli effettivi Parte_2
beneficiari.
Al riguardo, ritiene il Tribunale che, sebbene all'accorto operatore non possano essere richieste particolari competenze tecniche ai fini della corretta identificazione del presentatore del titolo (a meno che non vi siano alterazioni ictu oculi verificabili), ciò nondimeno si richiede che quest'ultimo, per andare esente da responsabilità, dimostri di aver adottato tutte le cautele del caso soprattutto in presenza di elementi di sospetto e di allarme, come si è verificato nel caso di specie.
Inoltre, alla stregua delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, “In tema di titoli di credito, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del
5 danno derivato dal pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto che successivamente risulti non essere il beneficiario del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non è a lei imputabile, ma, trattandosi di operatore professionale qualificato, contrattualmente responsabile anche per colpa lieve in virtù del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, c.c. e
43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933, è tenuta ad offrire una prova liberatoria in grado di escludere anche tale colpa. (Fattispecie relativa al pagamento di un assegno di traenza, inviato al beneficiario a mezzo posta ordinaria e pagato ad un soggetto che poi si è rivelato estraneo al rapporto cartolare)
(Cass. 17737/2019).
Ed infatti, nel caso di specie l'odierna attrice ha rappresentato l'inadempimento contrattuale di , sostenendo che la CP_1
negoziazione dei titoli per cui è causa è avvenuta in favore di soggetti diversi dagli originari beneficiari, a seguito dell'avvenuta contraffazione di detti titoli,
e che a seguito di tale inadempimento, che ha comportato la mancata riscossione degli assegni de quibus da parte dei legittimi destinatari, si è vista costretta ad effettuare un secondo pagamento nei confronti degli effettivi titolari dei titoli di credito. ha altresì prodotto, a sostegno della ricostruzione dalla stessa Parte_1
offerta, sia le certificazioni attestanti l'emissione dei due assegni destinati a e a (doc. n. 2 e n. 3 fasc. parte Persona_1 Controparte_2
attrice), rispettivamente degli importi di euro 27.000,00 e 12.500,00, sia le denunce-querele sporte dai reali beneficiari inerenti al mancato recapito degli assegni in favore degli effettivi aventi diritto (doc. n. 4 e 5 fasc. parte attrice).
Alla luce dei principi esposti e di quanto dedotto e provato dall'odierna attrice,
, per evitare l'applicazione dell'art. 1218 c.c., avrebbe dovuto CP_1
6 dunque provare, alla luce del canone di diligenza del banchiere professionale di cui agli articoli 1176, comma 2, c.c. e 1992, comma 2, c.c., di avere attuato tutte le cautele del caso, alla luce dei principi espressi dalla più recente giurisprudenza – sia di merito, che di legittimità (da ultimo, Cass. SS.UU. n.
12478/2018) – che, come si è detto, richiede un innalzamento dello standard di attenzione e di diligenza richiesto all'operatore di cassa.
La valutazione della diligenza tenuta dall'impiegato della banca negoziatrice dell'assegno con clausola “non trasferibile” non può limitarsi a verificare che questi abbia effettuato un controllo della corrispondenza tra il nominativo indicato nell'assegno e quanto risulta dai documenti di identità del presentatore, pur all'apparenza genuini. L'accorto banchiere è tenuto a non ignorare circostanze ulteriori e facilmente percepibili che possano indurre il sospetto di un comportamento illecito da parte del presentatore;
in tal caso, è necessario effettuare controlli ulteriori e più approfonditi sull'identità dello stesso.
Negli stessi termini anche Cassazione -Sez. 6 - 1 n. 9842 del 14/04/2021- che ha stabilito che “Ai fini della responsabilità della banca negoziatrice, per avere consentito l'incasso di un assegno cd. di traenza da parte di persona diversa dal beneficiario, la diligenza del funzionario che ha ricevuto il titolo, non va valutata soltanto in relazione all'attività di controllo effettuata in ordine alla rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto di altre circostanze "anomale" che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità di Controparte_1
per un assegno di traenza portato all'incasso da cliente non abituale
[...]
7 dell'ufficio postale, sito in una parte del territorio italiano molto distante dal suo luogo di residenza, il quale aveva aperto nell'occasione un deposito postale, prelevando le somme riscosse solo qualche giorno dopo)”.
Nella specie è pacifico e non contestato che le persone che si sono presentate agli sportelli di per riscuotere gli assegni per cui è causa erano persone CP_1
sconosciute agli uffici in cui si sono presentati, cioè non legate da precedenti rapporti di conto corrente o di risparmio con le filiali negoziatrici, avendo anzi provveduto all'apertura di libretti di risparmio ad hoc solo in occasione della riscossione degli assegni (cfr. doc n 3 e 5 di parte convenuta)
L'orientamento giurisprudenziale prevalente – a cui si intende dare seguito – in situazioni perfettamente analoghe si è invero espresso nel senso che “la banca, nel consentire l'apertura di un libretto bancario ad un soggetto che le era in precedenza sconosciuto ed in una situazione di per sé stessa sospetta, in cui risultava evidente che l'unico scopo perseguito era quello di incassare
l'assegno, non poteva accontentarsi di identificare il cliente (…), ma avrebbe dovuto adottare maggiori cautele, acquisendo ulteriori informazioni, sia attraverso il sistema bancario, sia mediante l'interpello dello stesso presentatore del titolo” (cfr. Cass., SS.UU. n. 12477/2018).
Di conseguenza, la convenuta, qualora avesse agito con la normale diligenza del banchiere medio, non avrebbe dovuto procedere al pagamento degli assegni per cui è causa.
Da considerarsi inoltre, quali ulteriori elementi indizianti che avrebbero dovuto orientare gli operatori ad adottare maggiori cautele, anche l'elevato importo di entrambi gli assegni (di 27.00000 e di 12.500,00 euro) e la relativa distanza tra il luogo di residenza dei (falsi) beneficiari e i luoghi di negoziazione dei titoli, soprattutto con riferimento alla posizione di CP_2
8 , risultando infatti quest'ultima residente in provincia di Salerno per CP_2
quanto si evince dal documento esibito in occasione della riscossione dell'assegno, avvenuta invece presso un ufficio postale della provincia di
ZA.
Conclusivamente, i suindicati elementi probatori, complessivamente valutati
(giova ribadire, la coeva apertura di libretti postali il giorno stesso della presentazione dei titoli all'incasso, la distanza dal luogo di residenza del presentatori dei titoli e l'elevato importo degli assegni), avrebbero dovuto condurre il personale di ad eseguire controlli più approfonditi, CP_1
ad esempio informandone la banca di traenza e sospendendo cautelativamente la negoziazione degli assegni o, più semplicemente, interpellando l'ufficio anagrafe dei Comuni interessati per la verifica delle esatte generalità dei nominativi indicati sui documenti, nel caso della essendo stata CP_2
peraltro esibita quale documento identificativo solo la patente di guida e non la carta d'identità, oltre al codice fiscale.
Infine, l'esistenza di un nesso causale tra l'inadempimento di e CP_1
il danno subito dalla emerge con evidenza dal fatto che, in Parte_1
assenza dell'errata negoziazione da parte della convenuta, gli assegni non sarebbero stati pagati a soggetti non legittimati e, pertanto, l''attrice non sarebbe stata costretta a rimborsare gli aventi diritto.
Né è configurabile nelle vicende in esame, come invece prospettato dalla convenuta, un concorso colposo ex art. 1227 c.c. di per avere la Parte_1
stessa scelto di inviare gli assegni con posta ordinaria anziché con una lettera raccomandata assicurata.
Ed infatti il danno subito da parte attrice avrebbe potuto essere evitato qualora
- a fronte di tutti gli elementi sospetti sopra descritti- gli operatori di cassa di
9 avessero effettuato degli accertamenti ulteriori al fine di CP_1
verificare la regolarità degli assegni presentati, come sopra indicato.
A tal proposito, non può non ricordarsi che, sebbene per la prevalente giurisprudenza di legittimità il fatto colposo ex art. 1227 c.c. possa ricomprendere “qualsiasi condotta negligente od imprudente che costituisca causa concorrente dell'evento e, quindi, (…) anche un comportamento antecedente”, quest'ultimo deve comunque essere “legato da nesso eziologico con l'evento medesimo” (cfr. Cass. Civ.15 marzo 2006, n. 5677).
Ebbene, non si comprende come, nel caso di specie, l'intervenuta spedizione a mezzo posta ordinaria (non essendo infatti documentalmente provato l'invio mediante raccomandata a ) dei titoli successivamente Controparte_2
contraffatti, possa essere causalmente messa in collegamento con l'evento dannoso de quo, concretizzatosi nel pagamento a soggetti diversi dai titolari originariamente indicati: evento che, deve ribadirsi, sarebbe stato facilmente evitabile qualora avesse rifiutato, in osservanza dei doveri di CP_1
protezione sulla stessa gravanti, di procedere al pagamento degli assegni in assenza di ulteriori verifiche/controlli da parte di che si è invece CP_1
limitata, nonostante le anomalie sopra descritte, a verificare l'identità delle persone presentatesi per la riscossione degli assegni de quibus, senza ulteriori indagini.
Conclusivamente, dunque, la domanda attorea deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri e gli scaglioni indicati dal DM n. 55/2014, ma con diminuzione del 50% rispetto ai parametri base della fase istruttoria- che non si è svolta- e della fase decisoria consistente nel deposito della sola memoria
10 conclusionale e non anche della memoria di replica, in ragione del mancato deposito di analoga memoria conclusionale da parte della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda proposta da Parte_1
condanna al pagamento della somma di
[...] Controparte_1
euro 39.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore della stessa Parte_1
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_1
di parte che liquida in favore di Parte_1
quest'ultima in € 5.261,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA e rimborso spese vive documentate.
Così deciso in Grosseto lì 21.11. 2025
IL GIUDICE
Dott. Claudia Frosini
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1649/2017 promossa da
(C.F. ) con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
PA CE
ATTORE Contro (C.F. ) con l'Avv. MARIA LAURA Controparte_1 P.IVA_2
TROVATO CONVENUTO
₪₪₪
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 11.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
(di seguito anche solo ha convenuto dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, (di seguito anche solo ), affinché Controparte_1 CP_1
fosse accertata la responsabilità contrattuale della convenuta per aver eseguito il pagamento -a persone diverse dai legittimi beneficiari- degli assegni bancari
1 di traenza non trasferibili n.8200978663-07 del valore di euro 27.000,00 e n.
8200827065-02 dell'importo di euro 12.500,00 e, per l'effetto, ha chiesto la condanna di quest'ultima alla rifusione a favore della controparte degli importi dei suindicati assegni (cfr. doc. n 2 e n. 3 della citazione).
A tal riguardo ha esposto parte attrice: a) di avere provveduto all'emissione dei suindicati assegni rispettivamente a favore di e di Persona_1
per la liquidazione di due sinistri;
b) di aver spedito tali Controparte_2
assegni ai legittimi destinatari e, in particolare, a tramite Controparte_2
posta raccomandata;
c) di aver successivamente riscontrato, a seguito di comunicazione da parte dei beneficiari degli assegni, che gli stessi non erano mai giunti a destinazione e che erano stati invece incassati da persone diverse, dovendo pertanto provvedere ad emettere a favore degli effettivi beneficiari altri due corrispondenti assegni di eguale valore;
d) di aver accertato, dietro presentazione della copia dei titoli negoziati da direttamente agli CP_1
intestatari, che gli assegni recavano sottoscrizioni apocrife;
e) di essere pertanto – quale titolare delle provviste utilizzate per il pagamento dei sinistri ai beneficiari effettivi degli assegni- danneggiata dalla condotta imputabile a
, la quale aveva negligentemente negoziato titoli contraffatti a CP_1
favore di soggetti diversi dai legittimi titolari, nei confronti dei quali i era poi vista costretta ad effettuare un secondo pagamento. Parte_1
Ed in particolare, a sostegno del proprio assunto ha dedotto, in sede di memoria ex articolo 183 comma 6 n. 1, una serie di indici presuntivi che, nel caso di specie, avrebbero dovuto orientare l'accorto dipendente ad adottare maggiori cautele prima di negoziare i titoli quali: l'avere i sedicenti titolari dei titoli in contestazione aperto libretti postali ad hoc il giorno stesso in cui avevano presentato i titoli per l'incasso, peraltro entrambi di considerevole
2 importo;
la distanza tra il luogo di residenza dei sedicenti beneficiari e le filiali presso cui sono stati presentati il titoli per l'incasso.
Vinte le spese di causa.
Si è costituita in giudizio la quale, ha contestato tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto ed ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito, sia con riferimento all'assegno negoziato presso l'ufficio postale di ZA EN (non essendovi in questo caso alcun criterio di collegamento con il Tribunale di Grosseto), sia all'assegno negoziato presso la filiale di Grosseto, non essendovi in questo caso in loco un rappresentante munito di procura a stare in giudizio ed essendo invece competente per entrambe le posizioni il Tribunale di Roma quale luogo in cui ha sede legale della stessa convenuta.
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda.
Ed in particolare, a fondamento del proprio assunto la convenuta ha dedotto la comprovata diligenza del proprio personale nelle operazioni di riscossione e pagamento dei suindicati assegni, che apparivano infatti regolarmente intestati alle persone presentatesi per l'incasso, le cui identità erano state correttamente accertate tramite esibizione di validi documenti di identità e dovendosi in ogni caso configurare, in ipotesi, un concorso colposo ex art. 1227 c.c. dell'attrice nella causazione del preteso danno, per avere la stessa inviato i suindicati titoli con posta ordinaria, ossia con un sistema di corrispondenza notoriamente non sicuro ed esposto ad un elevato rischio di sottrazione dei plichi.
La causa è stata istruita con prove documentali previo rigetto delle istanze istruttorie.
In ordine all'eccezione preliminare di incompetenza per territorio è sufficiente rilevare che la stessa non è stata ulteriormente coltivata dalla convenuta, non
3 essendo stata infatti più riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e non essendosi avvalsa la stessa convenuta del deposito delle comparse conclusionali.
Ad ogni modo giova evidenziare che nella specie il criterio di collegamento utilizzato da parte attrice può ritenersi fondato, quanto all'assegno negoziato presso la filiale di Grosseto, sul luogo in cui si è verificato il fatto illecito produttivo di danno ex articolo 20 c.c. e, quanto all'assegno negoziato in
ZA, sul combinato disposto di cui agli articoli 40 e 104 c.c., che consente la trattazione nello stesso processo più domande anche non altrimenti connesse.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
Nel merito la domanda attorea è fondata.
Deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale non vi è ragione di discostarsi, la responsabilità della banca negoziatrice ( id est di nel caso CP_1
in esame), ex art. 43 legge assegni, è da ritenersi di natura contrattuale “da contatto”, in ragione dell'obbligo professionale di protezione operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 cc e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 (cfr.
SS.UU. con le sentenze nn. 12477 e 12478/2018).
Tuttavia, essa non può comunque definirsi “oggettiva” e, dunque configurarsi a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore (Cass. Civ. n. 3078/22, sulla scia di SS.UU.
n. 12477/18).
4 Ne consegue che il soggetto negoziatore che ha pagato l'assegno a persona diversa dall'effettivo prenditore non è gravato da responsabilità oggettiva, ma
è tenuto comunque a provare che l'inadempimento non gli è imputabile, per avere lo stesso assolto alla propria obbligazione con la diligenza professionale qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 c.c.
Inquadrata in ambito contrattuale la responsabilità dell'istituto negoziatore, una volta contestato l'inesatto adempimento dell'obbligazione di pagamento
(il cui onere è posto a carico dell'attore), spetta alla stessa banca negoziatrice provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., di aver correttamente operato nel caso specifico, dimostrando la sussistenza di una impossibilità della prestazione non imputabile alla luce del canone di diligenza del banchiere professionale, ai sensi degli artt. 1176 secondo comma c.c. e 1992, secondo comma, c.c.
Nella fattispecie in esame, l'indagine che il Tribunale è chiamato ad effettuare riguarda, dunque, l'osservanza dell'obbligo di diligenza, anche sotto il profilo della colpa lieve, di in relazione alla negoziazione degli assegni CP_1
di traenza emessi da a soggetti poi rivelatisi diversi dagli effettivi Parte_2
beneficiari.
Al riguardo, ritiene il Tribunale che, sebbene all'accorto operatore non possano essere richieste particolari competenze tecniche ai fini della corretta identificazione del presentatore del titolo (a meno che non vi siano alterazioni ictu oculi verificabili), ciò nondimeno si richiede che quest'ultimo, per andare esente da responsabilità, dimostri di aver adottato tutte le cautele del caso soprattutto in presenza di elementi di sospetto e di allarme, come si è verificato nel caso di specie.
Inoltre, alla stregua delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, “In tema di titoli di credito, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del
5 danno derivato dal pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto che successivamente risulti non essere il beneficiario del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non è a lei imputabile, ma, trattandosi di operatore professionale qualificato, contrattualmente responsabile anche per colpa lieve in virtù del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, c.c. e
43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933, è tenuta ad offrire una prova liberatoria in grado di escludere anche tale colpa. (Fattispecie relativa al pagamento di un assegno di traenza, inviato al beneficiario a mezzo posta ordinaria e pagato ad un soggetto che poi si è rivelato estraneo al rapporto cartolare)
(Cass. 17737/2019).
Ed infatti, nel caso di specie l'odierna attrice ha rappresentato l'inadempimento contrattuale di , sostenendo che la CP_1
negoziazione dei titoli per cui è causa è avvenuta in favore di soggetti diversi dagli originari beneficiari, a seguito dell'avvenuta contraffazione di detti titoli,
e che a seguito di tale inadempimento, che ha comportato la mancata riscossione degli assegni de quibus da parte dei legittimi destinatari, si è vista costretta ad effettuare un secondo pagamento nei confronti degli effettivi titolari dei titoli di credito. ha altresì prodotto, a sostegno della ricostruzione dalla stessa Parte_1
offerta, sia le certificazioni attestanti l'emissione dei due assegni destinati a e a (doc. n. 2 e n. 3 fasc. parte Persona_1 Controparte_2
attrice), rispettivamente degli importi di euro 27.000,00 e 12.500,00, sia le denunce-querele sporte dai reali beneficiari inerenti al mancato recapito degli assegni in favore degli effettivi aventi diritto (doc. n. 4 e 5 fasc. parte attrice).
Alla luce dei principi esposti e di quanto dedotto e provato dall'odierna attrice,
, per evitare l'applicazione dell'art. 1218 c.c., avrebbe dovuto CP_1
6 dunque provare, alla luce del canone di diligenza del banchiere professionale di cui agli articoli 1176, comma 2, c.c. e 1992, comma 2, c.c., di avere attuato tutte le cautele del caso, alla luce dei principi espressi dalla più recente giurisprudenza – sia di merito, che di legittimità (da ultimo, Cass. SS.UU. n.
12478/2018) – che, come si è detto, richiede un innalzamento dello standard di attenzione e di diligenza richiesto all'operatore di cassa.
La valutazione della diligenza tenuta dall'impiegato della banca negoziatrice dell'assegno con clausola “non trasferibile” non può limitarsi a verificare che questi abbia effettuato un controllo della corrispondenza tra il nominativo indicato nell'assegno e quanto risulta dai documenti di identità del presentatore, pur all'apparenza genuini. L'accorto banchiere è tenuto a non ignorare circostanze ulteriori e facilmente percepibili che possano indurre il sospetto di un comportamento illecito da parte del presentatore;
in tal caso, è necessario effettuare controlli ulteriori e più approfonditi sull'identità dello stesso.
Negli stessi termini anche Cassazione -Sez. 6 - 1 n. 9842 del 14/04/2021- che ha stabilito che “Ai fini della responsabilità della banca negoziatrice, per avere consentito l'incasso di un assegno cd. di traenza da parte di persona diversa dal beneficiario, la diligenza del funzionario che ha ricevuto il titolo, non va valutata soltanto in relazione all'attività di controllo effettuata in ordine alla rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto di altre circostanze "anomale" che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità di Controparte_1
per un assegno di traenza portato all'incasso da cliente non abituale
[...]
7 dell'ufficio postale, sito in una parte del territorio italiano molto distante dal suo luogo di residenza, il quale aveva aperto nell'occasione un deposito postale, prelevando le somme riscosse solo qualche giorno dopo)”.
Nella specie è pacifico e non contestato che le persone che si sono presentate agli sportelli di per riscuotere gli assegni per cui è causa erano persone CP_1
sconosciute agli uffici in cui si sono presentati, cioè non legate da precedenti rapporti di conto corrente o di risparmio con le filiali negoziatrici, avendo anzi provveduto all'apertura di libretti di risparmio ad hoc solo in occasione della riscossione degli assegni (cfr. doc n 3 e 5 di parte convenuta)
L'orientamento giurisprudenziale prevalente – a cui si intende dare seguito – in situazioni perfettamente analoghe si è invero espresso nel senso che “la banca, nel consentire l'apertura di un libretto bancario ad un soggetto che le era in precedenza sconosciuto ed in una situazione di per sé stessa sospetta, in cui risultava evidente che l'unico scopo perseguito era quello di incassare
l'assegno, non poteva accontentarsi di identificare il cliente (…), ma avrebbe dovuto adottare maggiori cautele, acquisendo ulteriori informazioni, sia attraverso il sistema bancario, sia mediante l'interpello dello stesso presentatore del titolo” (cfr. Cass., SS.UU. n. 12477/2018).
Di conseguenza, la convenuta, qualora avesse agito con la normale diligenza del banchiere medio, non avrebbe dovuto procedere al pagamento degli assegni per cui è causa.
Da considerarsi inoltre, quali ulteriori elementi indizianti che avrebbero dovuto orientare gli operatori ad adottare maggiori cautele, anche l'elevato importo di entrambi gli assegni (di 27.00000 e di 12.500,00 euro) e la relativa distanza tra il luogo di residenza dei (falsi) beneficiari e i luoghi di negoziazione dei titoli, soprattutto con riferimento alla posizione di CP_2
8 , risultando infatti quest'ultima residente in provincia di Salerno per CP_2
quanto si evince dal documento esibito in occasione della riscossione dell'assegno, avvenuta invece presso un ufficio postale della provincia di
ZA.
Conclusivamente, i suindicati elementi probatori, complessivamente valutati
(giova ribadire, la coeva apertura di libretti postali il giorno stesso della presentazione dei titoli all'incasso, la distanza dal luogo di residenza del presentatori dei titoli e l'elevato importo degli assegni), avrebbero dovuto condurre il personale di ad eseguire controlli più approfonditi, CP_1
ad esempio informandone la banca di traenza e sospendendo cautelativamente la negoziazione degli assegni o, più semplicemente, interpellando l'ufficio anagrafe dei Comuni interessati per la verifica delle esatte generalità dei nominativi indicati sui documenti, nel caso della essendo stata CP_2
peraltro esibita quale documento identificativo solo la patente di guida e non la carta d'identità, oltre al codice fiscale.
Infine, l'esistenza di un nesso causale tra l'inadempimento di e CP_1
il danno subito dalla emerge con evidenza dal fatto che, in Parte_1
assenza dell'errata negoziazione da parte della convenuta, gli assegni non sarebbero stati pagati a soggetti non legittimati e, pertanto, l''attrice non sarebbe stata costretta a rimborsare gli aventi diritto.
Né è configurabile nelle vicende in esame, come invece prospettato dalla convenuta, un concorso colposo ex art. 1227 c.c. di per avere la Parte_1
stessa scelto di inviare gli assegni con posta ordinaria anziché con una lettera raccomandata assicurata.
Ed infatti il danno subito da parte attrice avrebbe potuto essere evitato qualora
- a fronte di tutti gli elementi sospetti sopra descritti- gli operatori di cassa di
9 avessero effettuato degli accertamenti ulteriori al fine di CP_1
verificare la regolarità degli assegni presentati, come sopra indicato.
A tal proposito, non può non ricordarsi che, sebbene per la prevalente giurisprudenza di legittimità il fatto colposo ex art. 1227 c.c. possa ricomprendere “qualsiasi condotta negligente od imprudente che costituisca causa concorrente dell'evento e, quindi, (…) anche un comportamento antecedente”, quest'ultimo deve comunque essere “legato da nesso eziologico con l'evento medesimo” (cfr. Cass. Civ.15 marzo 2006, n. 5677).
Ebbene, non si comprende come, nel caso di specie, l'intervenuta spedizione a mezzo posta ordinaria (non essendo infatti documentalmente provato l'invio mediante raccomandata a ) dei titoli successivamente Controparte_2
contraffatti, possa essere causalmente messa in collegamento con l'evento dannoso de quo, concretizzatosi nel pagamento a soggetti diversi dai titolari originariamente indicati: evento che, deve ribadirsi, sarebbe stato facilmente evitabile qualora avesse rifiutato, in osservanza dei doveri di CP_1
protezione sulla stessa gravanti, di procedere al pagamento degli assegni in assenza di ulteriori verifiche/controlli da parte di che si è invece CP_1
limitata, nonostante le anomalie sopra descritte, a verificare l'identità delle persone presentatesi per la riscossione degli assegni de quibus, senza ulteriori indagini.
Conclusivamente, dunque, la domanda attorea deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri e gli scaglioni indicati dal DM n. 55/2014, ma con diminuzione del 50% rispetto ai parametri base della fase istruttoria- che non si è svolta- e della fase decisoria consistente nel deposito della sola memoria
10 conclusionale e non anche della memoria di replica, in ragione del mancato deposito di analoga memoria conclusionale da parte della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda proposta da Parte_1
condanna al pagamento della somma di
[...] Controparte_1
euro 39.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore della stessa Parte_1
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_1
di parte che liquida in favore di Parte_1
quest'ultima in € 5.261,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA e rimborso spese vive documentate.
Così deciso in Grosseto lì 21.11. 2025
IL GIUDICE
Dott. Claudia Frosini
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