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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE ROSA LUISA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3325/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano - Via S. Pellico Nr. 16 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 202504301282483082576202 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4740/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.P.A., in persona del legale rappresentante dott. Nominativo_1, ha presentato ricorso, notificato in data 12 giugno 2025, avverso l'avviso, notificato a mezzo PEC in data 17 aprile 2025, con il quale il
Comune di Milano ha liquidato in € 31.647,90 la TARI dovuta per l'annualità 2024 con riferimento alle aree scoperte site a Milano in Indirizzo_1 e Indirizzo_2.
La ricorrente lamenta che il Comune, nel chiedere la differenza a titolo di TARI relativa all'anno 2024 avrebbe assoggettato al tributo anche le unità immobiliari site rispettivamente in Milano, Indirizzo_1 e Indirizzo_2. Tali immobili non sarebbero più riconducibili alla società contribuente la quale, in ogni caso, avrebbe versato quanto richiesto, con riserva di ripetizione.
Eccepisce, quindi, il difetto assoluto di motivazione in ragione di quanto disposto dall'art. 7 della L. 212/2012, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e l'inserimento di unità estranee alla contribuente.
Chiede, pertanto, di dichiarare nullo e/o inefficace, e/o di annullare e/o, comunque di caducare l'avviso di pagamento TARI 2024 n. 202504301282483082576202 e di assolvere la contribuente, nel merito, dalla pretesa avanzata dal Comune di Milano nell'atto di cui sopra, con ogni consequenziale provvedimento;
di condannare il Comune di Milano, in esito all'accoglimento del ricorso, al rimborso delle somme versate
(€ 2.272,00), oltre interessi, ai sensi dell'art. 69, del D.Lgs. 546/1992, a far tempo dal pagamento (23 maggio
2025) sino al giorno di effettiva restituzione;
vinti spese e compensi professionali del giudizio.
Il Comune di Milano, costituitosi in giudizio con comparsa in data 27 novembre 2025, dichiara di aver provveduto all'annullamento dell'avviso impugnato, come da provvedimento di annullamento (Prot. 0596227 del 17/11/2025).
Quanto alle spese di lite, il Comune ritiene che le stesse debbano essere compensate in ragione del fatto che l'avviso di accertamento di cui è causa sarebbe stato emesso, in quanto la ricorrente non avrebbe presentato tempestivamente la prescritta denuncia di cessazione necessaria al fine di informare l'Ente impositore del rilascio dei locali e adeguare la pretesa tributaria da parte del Comune, così come stabilito dal Regolamento TARI.
Chiede, pertanto, in via principale e nel merito di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo il Comune di Milano annullato l'impugnato avviso come da provvedimento di annullamento;
stante la mancata tempestiva presentazione della dichiarazione di rilascio dei locali, di disporre la compensazione delle spese.
Alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2025, è presente, per la ricorrente, l'avv. Nominativo_2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, in funzione monocratica, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, preso atto del provvedimento datato 17 novembre 2025 con il quale il Comune ha disposto l'annullamento dell'avviso di pagamento TARI 2024, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto che la contribuente non ha provveduto a comunicare tempestivamente il rilascio degli immobili che hanno indotto il Comune a richiedere il pagamento della differenza della TARI
2024, circostanza non contestata dalla contribuente, si ritiene equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il giudice, in funzione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia. Spese compensate.
Così deciso in Camera di consiglio Milano, lì 11 dicembre 2025
Il giudice monocratico
UI De SA
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE ROSA LUISA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3325/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano - Via S. Pellico Nr. 16 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 202504301282483082576202 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4740/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.P.A., in persona del legale rappresentante dott. Nominativo_1, ha presentato ricorso, notificato in data 12 giugno 2025, avverso l'avviso, notificato a mezzo PEC in data 17 aprile 2025, con il quale il
Comune di Milano ha liquidato in € 31.647,90 la TARI dovuta per l'annualità 2024 con riferimento alle aree scoperte site a Milano in Indirizzo_1 e Indirizzo_2.
La ricorrente lamenta che il Comune, nel chiedere la differenza a titolo di TARI relativa all'anno 2024 avrebbe assoggettato al tributo anche le unità immobiliari site rispettivamente in Milano, Indirizzo_1 e Indirizzo_2. Tali immobili non sarebbero più riconducibili alla società contribuente la quale, in ogni caso, avrebbe versato quanto richiesto, con riserva di ripetizione.
Eccepisce, quindi, il difetto assoluto di motivazione in ragione di quanto disposto dall'art. 7 della L. 212/2012, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e l'inserimento di unità estranee alla contribuente.
Chiede, pertanto, di dichiarare nullo e/o inefficace, e/o di annullare e/o, comunque di caducare l'avviso di pagamento TARI 2024 n. 202504301282483082576202 e di assolvere la contribuente, nel merito, dalla pretesa avanzata dal Comune di Milano nell'atto di cui sopra, con ogni consequenziale provvedimento;
di condannare il Comune di Milano, in esito all'accoglimento del ricorso, al rimborso delle somme versate
(€ 2.272,00), oltre interessi, ai sensi dell'art. 69, del D.Lgs. 546/1992, a far tempo dal pagamento (23 maggio
2025) sino al giorno di effettiva restituzione;
vinti spese e compensi professionali del giudizio.
Il Comune di Milano, costituitosi in giudizio con comparsa in data 27 novembre 2025, dichiara di aver provveduto all'annullamento dell'avviso impugnato, come da provvedimento di annullamento (Prot. 0596227 del 17/11/2025).
Quanto alle spese di lite, il Comune ritiene che le stesse debbano essere compensate in ragione del fatto che l'avviso di accertamento di cui è causa sarebbe stato emesso, in quanto la ricorrente non avrebbe presentato tempestivamente la prescritta denuncia di cessazione necessaria al fine di informare l'Ente impositore del rilascio dei locali e adeguare la pretesa tributaria da parte del Comune, così come stabilito dal Regolamento TARI.
Chiede, pertanto, in via principale e nel merito di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo il Comune di Milano annullato l'impugnato avviso come da provvedimento di annullamento;
stante la mancata tempestiva presentazione della dichiarazione di rilascio dei locali, di disporre la compensazione delle spese.
Alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2025, è presente, per la ricorrente, l'avv. Nominativo_2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, in funzione monocratica, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, preso atto del provvedimento datato 17 novembre 2025 con il quale il Comune ha disposto l'annullamento dell'avviso di pagamento TARI 2024, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto che la contribuente non ha provveduto a comunicare tempestivamente il rilascio degli immobili che hanno indotto il Comune a richiedere il pagamento della differenza della TARI
2024, circostanza non contestata dalla contribuente, si ritiene equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il giudice, in funzione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia. Spese compensate.
Così deciso in Camera di consiglio Milano, lì 11 dicembre 2025
Il giudice monocratico
UI De SA