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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 13/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2896/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 2896 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: usucapione
promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Paoli Parte_1
attore
nei confronti di
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, , ,
[...] Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 CP_14
, , , CP_15 CP_16 Controparte_17 Controparte_18
nonché nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_19
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_19
convenuti (contumaci)
conclusioni:
per l'attore: “ogni contraria istanza disattesa, -accertare e/o dichiarare l'intervenuta usucapione da parte
dell'attore dell'intera proprietà delle unità immobiliari descritte nell'atto di citazione introduttivo e censite al
Nuovo Catasto Terreni del Comune di Ortignano-Raggiolo (Ar), al Foglio 17 particella 285, al Foglio 26
particella 3, al Foglio 27 particella 53 ed al Foglio 27 particella 54; Conseguentemente emettere sentenza
costituente titolo per la trascrizione ai sensi dell'art 2651 c.c. e ordinare alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di la relativa trascrizione e all'ufficio tecnico erariale di di eseguire le volture di CP_19 CP_19
accatastamento con conseguente estinzione delle iscrizioni e trascrizioni a carico di e/o CP_15
comunque di ogni convenuto risultanti dai registri immobiliari e con esonero da ogni responsabilità”.
1 R.G. n. 2896/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto accertarsi e dichiararsi Parte_1
l'intervenuta usucapione, in proprio favore, dell'intera proprietà delle unità immobiliari censite al
Nuovo Catasto Terreni del Comune di Ortignano-Raggiolo (Ar), al Foglio 17 particella 285, al Foglio
26 particella 3, al Foglio 27 particella 53 ed al Foglio 27 particella 54.
In fatto, ha allegato:
- di essere comproprietario per la quota di 1/120 dei terreni siti nel Comune di Ortignano Raggiolo
(AR), censiti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Ortignano-Raggiolo (Ar), al Foglio 17 particella
285, al Foglio 26 particella 3, al Foglio 27 particella 53 ed al Foglio 27 particella 54, meglio descritti nella relazione tecnica allegata all'atto introduttivo del giudizio e nelle visure e documentazione ipocatastali allegati;
- di aver posseduto per oltre venti anni in maniera esclusiva, pacifica, continua, pubblica e ininterrotta e per l'intero le suddette unità immobiliari censite al Nuovo Catasto Terreni del Comune di
Ortignano-Raggiolo (Ar), al Foglio 17 particella 285, al Foglio 26 particella 3, al Foglio 27 particella 53
ed al Foglio 27 particella 54; le prime tre particelle risultano a destinazione bosco ceduo, mentre il quarto terreno è classificato come vigneto;
- che da una verifica effettuata presso l' di è emerso che tali beni sono Controparte_19 CP_19
catastalmente intestati, oltre che all'attore, agli odierni convenuti;
- che il possesso ultraventennale dell'attore stesso è avvenuto nel totale disinteresse dei comproprietari e/o degli eventuali eredi degli stessi;
egli non ha mani corrisposto alcunché a nessuno,
né a qualsivoglia titolo, per il godimento dei beni in questione.
2. I convenuti hanno scelto la contumacia.
3. Verificato l'esito negativo del procedimento di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento di prova testimoniale.
4 All'udienza dell'11 dicembre 2024, la parte attrice ha concluso come da verbale in atti e la causa è
stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
******
1. Ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'acquisto in via originaria del diritto di proprietà per usucapione richiede la ricorrenza dei seguenti presupposti:
i. il possesso della cosa uti dominus, e cioè l'esercizio materiale di tutti i poteri corrispondenti al titolare del diritto dominicale, con l'intenzione di comportarsi come il legittimo proprietario della res;
ii. il fatto che il possesso non sia iniziato in modo violento o clandestino (art. 1163 c.c.), prendendosi altrimenti a riferimento come dies a quo il momento in cui la violenza o la clandestinità sono cessati;
iii. la continuità del possesso per venti anni.
2 R.G. n. 2896/2023
In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
se già possiede
animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.
2. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti si ricava innanzitutto che l'odierno attore è
comproprietario dei seguenti terreni siti nel Comune di Ortignano Raggiolo (AR): 1) Foglio 17
particella 285; 2) Foglio 26 particella 3; 3) Foglio 27 particella 53; 4) Foglio 27 particella 54, le prime tre delle quali a destinazione bosco ceduo, la quarta a vigneto.
Detti beni risultano catastalmente intestati, oltre che all'attore, a , Controparte_1 CP_2
, , , ,
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
, , , , , e
[...] Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_16 Controparte_17
(cfr. doc. 1 Perizia;
doc. 2 Visura storica;
doc. 3 Documentazione ipocatastale). Controparte_18
La prova testimoniale espletata in corso di giudizio consente di ritenere dimostrato il sussistere del possesso utile ad usucapire in capo all'attore.
Ed infatti, i testi escussi (indifferenti) e hanno confermato le Testimone_1 Testimone_2
circostanze di cui ai capitoli da 1 a 11 dell'atto introduttivo, ossia che ha posseduto Parte_1 sin dagli anni '90 e per intero le unità immobiliari censite al Nuovo Catasto Terreni del Comune di
Ortignano-Raggiolo sopra richiamati (e riprodotti nella documentazione fotografica sub doc. 5, fatta visionare ai testi); che i beni in questione sono stati recintati e coltivati da il quale Parte_1
ne ha ricavato vini e olio, nonché legna e castagne;
che ha esercitato il possesso per Parte_1 oltre venti anni in maniera esclusiva e pubblica, senza alcuna interruzione e senza corrispondere denaro per il godimento degli stessi beni e che detto possesso permane tutt'ora, nel disinteresse totale dei comproprietari.
3. In conclusione, la domanda deve essere accolta.
Deve pertanto essere dichiarato l'acquisto da parte di per intervenuta usucapione, Parte_1
del diritto di proprietà delle unità immobiliari censite al Nuovo Catasto Terreni del Comune di
Ortignano-Raggiolo (Ar), al Foglio 17 particella 285, al Foglio 26 particella 3, al Foglio 27 particella 53
ed al Foglio 27 particella 54.
4. Va altresì disposto che la presente pronuncia venga trascritta presso la Conservatoria dei registri immobiliari ex art. 2651 c.c.
5. Parte attrice ha chiesto la vittoria di spese di lite solo in caso di opposizione dei convenuti, che non vi è stata. Le spese sostenute dalla parte attrice devono pertanto essere dichiarate irripetibili.
3 R.G. n. 2896/2023
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara l'intervenuto acquisto, da parte di del diritto di proprietà, per Parte_1
usucapione, delle unità immobiliari censite al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Ortignano-
Raggiolo (Ar), al Foglio 17 particella 285, al Foglio 26 particella 3, al Foglio 27 particella 53 ed al Foglio
27 particella 54;
- dispone che la presente pronuncia venga trascritta presso la Conservatoria dei registri immobiliari;
- dichiara irripetibili le spese sostenute da parte attrice.
Così deciso in Arezzo, in data 10 gennaio 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 2896 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: usucapione
promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Paoli Parte_1
attore
nei confronti di
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, , ,
[...] Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 CP_14
, , , CP_15 CP_16 Controparte_17 Controparte_18
nonché nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_19
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_19
convenuti (contumaci)
conclusioni:
per l'attore: “ogni contraria istanza disattesa, -accertare e/o dichiarare l'intervenuta usucapione da parte
dell'attore dell'intera proprietà delle unità immobiliari descritte nell'atto di citazione introduttivo e censite al
Nuovo Catasto Terreni del Comune di Ortignano-Raggiolo (Ar), al Foglio 17 particella 285, al Foglio 26
particella 3, al Foglio 27 particella 53 ed al Foglio 27 particella 54; Conseguentemente emettere sentenza
costituente titolo per la trascrizione ai sensi dell'art 2651 c.c. e ordinare alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di la relativa trascrizione e all'ufficio tecnico erariale di di eseguire le volture di CP_19 CP_19
accatastamento con conseguente estinzione delle iscrizioni e trascrizioni a carico di e/o CP_15
comunque di ogni convenuto risultanti dai registri immobiliari e con esonero da ogni responsabilità”.
1 R.G. n. 2896/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto accertarsi e dichiararsi Parte_1
l'intervenuta usucapione, in proprio favore, dell'intera proprietà delle unità immobiliari censite al
Nuovo Catasto Terreni del Comune di Ortignano-Raggiolo (Ar), al Foglio 17 particella 285, al Foglio
26 particella 3, al Foglio 27 particella 53 ed al Foglio 27 particella 54.
In fatto, ha allegato:
- di essere comproprietario per la quota di 1/120 dei terreni siti nel Comune di Ortignano Raggiolo
(AR), censiti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Ortignano-Raggiolo (Ar), al Foglio 17 particella
285, al Foglio 26 particella 3, al Foglio 27 particella 53 ed al Foglio 27 particella 54, meglio descritti nella relazione tecnica allegata all'atto introduttivo del giudizio e nelle visure e documentazione ipocatastali allegati;
- di aver posseduto per oltre venti anni in maniera esclusiva, pacifica, continua, pubblica e ininterrotta e per l'intero le suddette unità immobiliari censite al Nuovo Catasto Terreni del Comune di
Ortignano-Raggiolo (Ar), al Foglio 17 particella 285, al Foglio 26 particella 3, al Foglio 27 particella 53
ed al Foglio 27 particella 54; le prime tre particelle risultano a destinazione bosco ceduo, mentre il quarto terreno è classificato come vigneto;
- che da una verifica effettuata presso l' di è emerso che tali beni sono Controparte_19 CP_19
catastalmente intestati, oltre che all'attore, agli odierni convenuti;
- che il possesso ultraventennale dell'attore stesso è avvenuto nel totale disinteresse dei comproprietari e/o degli eventuali eredi degli stessi;
egli non ha mani corrisposto alcunché a nessuno,
né a qualsivoglia titolo, per il godimento dei beni in questione.
2. I convenuti hanno scelto la contumacia.
3. Verificato l'esito negativo del procedimento di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento di prova testimoniale.
4 All'udienza dell'11 dicembre 2024, la parte attrice ha concluso come da verbale in atti e la causa è
stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
******
1. Ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'acquisto in via originaria del diritto di proprietà per usucapione richiede la ricorrenza dei seguenti presupposti:
i. il possesso della cosa uti dominus, e cioè l'esercizio materiale di tutti i poteri corrispondenti al titolare del diritto dominicale, con l'intenzione di comportarsi come il legittimo proprietario della res;
ii. il fatto che il possesso non sia iniziato in modo violento o clandestino (art. 1163 c.c.), prendendosi altrimenti a riferimento come dies a quo il momento in cui la violenza o la clandestinità sono cessati;
iii. la continuità del possesso per venti anni.
2 R.G. n. 2896/2023
In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
se già possiede
animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.
2. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti si ricava innanzitutto che l'odierno attore è
comproprietario dei seguenti terreni siti nel Comune di Ortignano Raggiolo (AR): 1) Foglio 17
particella 285; 2) Foglio 26 particella 3; 3) Foglio 27 particella 53; 4) Foglio 27 particella 54, le prime tre delle quali a destinazione bosco ceduo, la quarta a vigneto.
Detti beni risultano catastalmente intestati, oltre che all'attore, a , Controparte_1 CP_2
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[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
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(cfr. doc. 1 Perizia;
doc. 2 Visura storica;
doc. 3 Documentazione ipocatastale). Controparte_18
La prova testimoniale espletata in corso di giudizio consente di ritenere dimostrato il sussistere del possesso utile ad usucapire in capo all'attore.
Ed infatti, i testi escussi (indifferenti) e hanno confermato le Testimone_1 Testimone_2
circostanze di cui ai capitoli da 1 a 11 dell'atto introduttivo, ossia che ha posseduto Parte_1 sin dagli anni '90 e per intero le unità immobiliari censite al Nuovo Catasto Terreni del Comune di
Ortignano-Raggiolo sopra richiamati (e riprodotti nella documentazione fotografica sub doc. 5, fatta visionare ai testi); che i beni in questione sono stati recintati e coltivati da il quale Parte_1
ne ha ricavato vini e olio, nonché legna e castagne;
che ha esercitato il possesso per Parte_1 oltre venti anni in maniera esclusiva e pubblica, senza alcuna interruzione e senza corrispondere denaro per il godimento degli stessi beni e che detto possesso permane tutt'ora, nel disinteresse totale dei comproprietari.
3. In conclusione, la domanda deve essere accolta.
Deve pertanto essere dichiarato l'acquisto da parte di per intervenuta usucapione, Parte_1
del diritto di proprietà delle unità immobiliari censite al Nuovo Catasto Terreni del Comune di
Ortignano-Raggiolo (Ar), al Foglio 17 particella 285, al Foglio 26 particella 3, al Foglio 27 particella 53
ed al Foglio 27 particella 54.
4. Va altresì disposto che la presente pronuncia venga trascritta presso la Conservatoria dei registri immobiliari ex art. 2651 c.c.
5. Parte attrice ha chiesto la vittoria di spese di lite solo in caso di opposizione dei convenuti, che non vi è stata. Le spese sostenute dalla parte attrice devono pertanto essere dichiarate irripetibili.
3 R.G. n. 2896/2023
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara l'intervenuto acquisto, da parte di del diritto di proprietà, per Parte_1
usucapione, delle unità immobiliari censite al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Ortignano-
Raggiolo (Ar), al Foglio 17 particella 285, al Foglio 26 particella 3, al Foglio 27 particella 53 ed al Foglio
27 particella 54;
- dispone che la presente pronuncia venga trascritta presso la Conservatoria dei registri immobiliari;
- dichiara irripetibili le spese sostenute da parte attrice.
Così deciso in Arezzo, in data 10 gennaio 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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