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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3235/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Dotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 decies c.p.c nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 3235/2024 promossa da:
(C.F.: ) nato in data [...] a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_1
(Marocco), residente in [...], rappresentato e difeso dagli
Avvocati Domenico Lammardo e Salvatore Cantelmi, presso i quali ha elettro domicilio.
RICORRENTE contro
(C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
(C.F. ; – – fax 011/5612194), presso la quale è ivi P.IVA_2 Email_1
domiciliato in via Arsenale, n. 21;
RESISTENTE COSTITUITO
Avente ad oggetto: la revoca del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.
CONCLUSIONI
a così concluso: Controparte_1
“in via processuale, disporre la comparizione personale del ricorrente e la contestuale nomina di un interprete della lingua araba, sì da consentire ex artt. 24 Cost. e 6 CEDU la piena e consapevole partecipazione della parte al giudizio;
in via principale, dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica dell'provvedimento impugnato, per i motivi di che in atti, e per l'effetto restituire gli atti alla Questura di CP_2 per l'ulteriore corso;
e per l'effetto dichiarare la sussistenza del diritto, in capo al sig. al Controparte_1 mantenimento ed al rinnovo del permesso di soggiorno, dando i provvedimenti ritenuti più opportuni;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ex art. 91 c.p.c., con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
pagina 1 di 6
Il ha così concluso: Controparte_2
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato dinnanzi al Tribunale di Brescia, in data 28.01.2023, Controparte_1
cittadino marocchino ha impugnato il provvedimento n. prot. 1620/2022 emesso in data 20.10.2022 dalla Questura della Provincia di notificatogli in data 23.01.2023, con il quale è stato revocato il CP_2 permesso di soggiorno n. , rilasciatogli per ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 30, Numero_1
comma 1, lett. a), d.lgs. 25 luglio 1998, n., 286, sulla base del suo rapporto di coniugio con Per_1
cittadina marocchina regolarmente soggiornante in Italia. Inoltre, il ricorrente, con il medesimo
[...] ricorso, ha impugnato la “comunicazione personale” di irricevibilità dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, emessa all'Ufficio Immigrazione della
Questura di Bergamo in data 23.01.2023.
2. In data 10.07.2023, l'amministrazione resistente si è costituita in giudizio eccependo la inammissibilità del ricorso o, comunque, il rigetto di quest'ultimo, siccome infondato. Il Tribunale di
Brescia con ordinanza 22.12.2023 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e la difesa di parte ricorrente ha depositato tempestivamente note scritte in data 20.11.2023, con cui chiedeva la fissazione di un termine per la riassunzione della causa dinnanzi al Tribunale di Torino, Giudice territorialmente competente.
3. In data 20.02.2024 il ricorrente ha riassunto la causa dinnanzi al Tribunale di Torino, Sezione
Specializzata per l'Immigrazione, ritenuto competente, nei confronti della di , in CP_2 CP_2
persona del Questore pro tempore, e del in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_2
ut supra identificati, riproponendo nei loro confronti tutte le domande, richieste, istanze ed eccezioni già formulate nella precedente fase processuale, nessuna esclusa salva la loro compatibilità.
4. Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in data 06.11.2024 e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 20.2.2025.
5. In data 17.02.2025 si è costituito in giudizio il , in persona del Controparte_2 CP_4
tempore, mediante la difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , depositando CP_2
comparsa di costituzione e risposta e documentazione, invocando l'infondatezza del ricorso proposto e domandandone il rigetto, con vittoria di spese, richiamando a confutazione dei motivi di ricorso le argomentazioni contenute nella relazione informativa redatta dall'Amministrazione (doc. A).
All'esito della citata udienza il difensore ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, previa rinuncia alla discussione orale e al termine per le memorie ex art. 275-bis c.p.c. pagina 2 di 6 MOTIVI IN DIRITTO
1.Con la presente impugnativa, il ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento del Questore con conseguente rilascio del permesso per motivi di famiglia.
Con riguardo invece alla “comunicazione personale” di irricevibilità emessa in data 23.1.2023. come già rilevato dal Tribunale di Brescia, il ricorso va inteso come delimitato alla sola impugnazione del provvedimento emesso in data 20.10.2022, a seguito della precisazione della domanda effettuata da parte ricorrente nel corso dell'udienza del 24.6.2023.
2. Il Questore di Torino, in data 20.10.2022, revocava il permesso di soggiorno rilasciatogli per ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. a), d.lgs. 25 luglio 1998, n., 286, sulla base del suo rapporto di coniugio con (doc. 1). In particolare, la Questura motivava Persona_1 tale revoca alla stregua dell'abbandono da parte dello stesso del tetto coniugale, come dichiarato dalla sig.ra moglie del medesimo - rilevando che non ricorrevano seri motivi di Persona_1
carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano, che precludessero l'adozione della revoca del permesso di soggiorno.
Infine, visto l'approssimarsi della scadenza del titolo di soggiorno, il sig. Controparte_1
presentava istanza di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi di lavoro (doc.11). Tuttavia, al momento del foto segnalamento in data il 23.01.2023, la Questura di Bergamo notificava al ricorrente una comunicazione personale con la quale l'Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo lo informava dell'irricevibilità dell'istanza, alla luce dell'intervenuto decreto di revoca da parte del
Questore di (doc.2). CP_2
3. In punto di diritto, nel caso in esame è in astratto applicabile l'art. 30 lett. c) TUI secondo cui il permesso di soggiorno per motivi di famiglia può essere rilasciato “al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in
Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari.
La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.”.
In data 2.4.2021 la Prefettura di rilasciava il nulla osta al ricongiungimento famigliare di CP_2
con nata in [...] il [...]. La Questura di rilasciava Controparte_1 Persona_1 CP_2
il relativo permesso con scadenza in data 4.1.2023.
Il ricorrente risultava iscritto alla anagrafe del Comune di Trofarello fino al 28.12.2022 per poi cambiare residenza a Cologno al Serio ( docc. 5 e 6).
A tale indirizzo risultava residente alla data del 25.1.2023 anche la moglie ( doc. 7). Persona_1
pagina 3 di 6 In data 20.10.2022 il Questore ha provveduto alla revoca del permesso e tale revoca veniva notificata al momento del fotosegnalamento in data 23.1.2023, in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi di lavoro ( doc.11).
Il provvedimento del Questore in data 20.10.2022 motiva la revoca alla stregua dell'abbandono del tetto coniugale da parte del marito, che farebbe venire meno le condizioni di cui all'art. 30 comma 1 bis
D.lvo 286/1998.
In seguito, nella comparsa di costituzione, la Questura aggiungeva che in data 8.3.2022 la moglie ha presentato formale denuncia per maltrattamenti nei confronti del marito, corredando la stessa di documentazione medica e da registrazioni telefoniche intercorse con il medesimo.
Precisava altresì che il ricorrente avrebbe potuto presentare nuova domanda ai sensi dell'art. 30 TUI, laddove il legame famigliare si fosse ristabilito.
In effetti dopo la nascita del figlio, il ricorrente aveva già ha presentato una domanda di permesso di soggiorno per cure mediche spirato in data 17.5.2024, senza chiedere la conversione dello stesso in permesso per motivi di famiglia.
Nel ricorso si obietta che, ancora prima di aver avuto conoscenza del provvedimento di revoca, il nucleo famigliare si era trasferito in Cologno al Serio dove il ricorrente aveva reperito un lavoro;
che pur essendosi allontanato dal nucleo familiare per avvicinarsi alla sede lavorativa non è mai venuta meno l'affectio coniugalis.
Sulle circostanze di fatto è stata sentita a teste la moglie, la quale in data 2.2.2025 ha riferito:“Sono la moglie del sig. Abbiamo un figlio. Abbiamo la residenza e viviamo a Cologno al Controparte_1
Serio in via Vivaldi n.
3. Mio marito lavorava come muratore e ora lavora come aiuto capo macchine presso la Colmat Ferletta. Prima abitavamo a Trofarello. In seguito lui ha trovato casa a Cologno e io
l'ho raggiunto”.
In merito alla denuncia sporta spiega:” Io sono cresciuta a e prima abitavamo a Trofarello. CP_2
ADR In occasione di una lite determinata da dissidi per il trasferimento a Cologno ci siamo insultati e io ho denunciato mio marito ai Carabinieri di Trofarello. Era il 2022. La denuncia non ha avuto seguito. Io l'ho denunciato perché era un periodo di forte stress, di forte crisi economica e quindi ce
l'avevo con lui che proprio in quel momento voleva cambiare città e comunque dopo essere andato via non voleva tornare.
Io in effetti nella denuncia ho detto che aveva abbandonato il tetto coniugale.
Oggi anche loro sono venuti qui con me.
In seguito lui ha trovato casa a Cologno e io l'ho raggiunto. Siamo andati in Questura a
Bergamo per le impronte necessarie in quanto lui aveva fatto domanda di permesso di pagina 4 di 6 soggiorno per lavoro;
in quella sede gli è stato ritirato il permesso in quanto era in piedi la mia denuncia. Io non avevo pensato di doverla ritirare.
E' provato e incontestato che in data 17.11.2023 quindi un anno dopo la revoca del permesso è nato un figlio.
Inoltre, come risulta dal certificato di residenza e dallo stato di famiglia, in tale nuova residenza oggi vivono il ricorrente, la di lui moglie e loro figlio (docc.3 e 7).
4.Tutto ciò premesso si rileva che nel momento in cui il permesso è stato revocato il provvedimento era immune da censure (come lo stesso difensore ammette nelle note conclusive)..
Quindi la prima domanda di dichiarare nullo/ingiusto/infondato il ricorso non può trovare accoglimento.
Allo stato sussistono invece i presupposti per il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno, alla luce della dichiarazioni della moglie in data 2.2.2025, della residenza comune della coppia in Cologno
Serio, della successiva nascita nel 2023 del bambino, dell' attività lavorativa svolta dal ricorrente, dal mancato seguito della denuncia penale, a salvaguardia della vita famigliare e privata, dovendo essere presa in considerazione la situazione attuale del ricorrente ed il suo livello di integrazione.
L'allontanamento del ricorrente dal nostro Paese comporterebbe indubbiamente una violazione del diritto al rispetto della sua vita familiare e lavorativa, stabilmente radicata in Italia, unito al fatto che l'espulsione del sig. dal territorio italiano, priverebbe il figlio minore della Controparte_1
presenza del padre, il quale dimostra un buon livello di inserimento sociale raggiunto anche grazie alla sua volontà di stabilizzarsi in un ambiente lavorativo specializzato al fine di provvedere ai bisogni della propria famiglia
6. L'esito della causa giustifica la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;
Respinge la domanda di annullamento del provvedimento del Questore del 20.10.2022.
Accerta il diritto del sig. al permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi Controparte_1
dell'art. 30 comma.1 bis D.lvo 286/1998.
Compensa le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 16.4.2024
Il Giudice
Il Presidente est. pagina 5 di 6
Dotta Roberta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Dotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 decies c.p.c nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 3235/2024 promossa da:
(C.F.: ) nato in data [...] a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_1
(Marocco), residente in [...], rappresentato e difeso dagli
Avvocati Domenico Lammardo e Salvatore Cantelmi, presso i quali ha elettro domicilio.
RICORRENTE contro
(C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
(C.F. ; – – fax 011/5612194), presso la quale è ivi P.IVA_2 Email_1
domiciliato in via Arsenale, n. 21;
RESISTENTE COSTITUITO
Avente ad oggetto: la revoca del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.
CONCLUSIONI
a così concluso: Controparte_1
“in via processuale, disporre la comparizione personale del ricorrente e la contestuale nomina di un interprete della lingua araba, sì da consentire ex artt. 24 Cost. e 6 CEDU la piena e consapevole partecipazione della parte al giudizio;
in via principale, dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica dell'provvedimento impugnato, per i motivi di che in atti, e per l'effetto restituire gli atti alla Questura di CP_2 per l'ulteriore corso;
e per l'effetto dichiarare la sussistenza del diritto, in capo al sig. al Controparte_1 mantenimento ed al rinnovo del permesso di soggiorno, dando i provvedimenti ritenuti più opportuni;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ex art. 91 c.p.c., con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
pagina 1 di 6
Il ha così concluso: Controparte_2
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato dinnanzi al Tribunale di Brescia, in data 28.01.2023, Controparte_1
cittadino marocchino ha impugnato il provvedimento n. prot. 1620/2022 emesso in data 20.10.2022 dalla Questura della Provincia di notificatogli in data 23.01.2023, con il quale è stato revocato il CP_2 permesso di soggiorno n. , rilasciatogli per ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 30, Numero_1
comma 1, lett. a), d.lgs. 25 luglio 1998, n., 286, sulla base del suo rapporto di coniugio con Per_1
cittadina marocchina regolarmente soggiornante in Italia. Inoltre, il ricorrente, con il medesimo
[...] ricorso, ha impugnato la “comunicazione personale” di irricevibilità dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, emessa all'Ufficio Immigrazione della
Questura di Bergamo in data 23.01.2023.
2. In data 10.07.2023, l'amministrazione resistente si è costituita in giudizio eccependo la inammissibilità del ricorso o, comunque, il rigetto di quest'ultimo, siccome infondato. Il Tribunale di
Brescia con ordinanza 22.12.2023 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e la difesa di parte ricorrente ha depositato tempestivamente note scritte in data 20.11.2023, con cui chiedeva la fissazione di un termine per la riassunzione della causa dinnanzi al Tribunale di Torino, Giudice territorialmente competente.
3. In data 20.02.2024 il ricorrente ha riassunto la causa dinnanzi al Tribunale di Torino, Sezione
Specializzata per l'Immigrazione, ritenuto competente, nei confronti della di , in CP_2 CP_2
persona del Questore pro tempore, e del in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_2
ut supra identificati, riproponendo nei loro confronti tutte le domande, richieste, istanze ed eccezioni già formulate nella precedente fase processuale, nessuna esclusa salva la loro compatibilità.
4. Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in data 06.11.2024 e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 20.2.2025.
5. In data 17.02.2025 si è costituito in giudizio il , in persona del Controparte_2 CP_4
tempore, mediante la difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , depositando CP_2
comparsa di costituzione e risposta e documentazione, invocando l'infondatezza del ricorso proposto e domandandone il rigetto, con vittoria di spese, richiamando a confutazione dei motivi di ricorso le argomentazioni contenute nella relazione informativa redatta dall'Amministrazione (doc. A).
All'esito della citata udienza il difensore ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, previa rinuncia alla discussione orale e al termine per le memorie ex art. 275-bis c.p.c. pagina 2 di 6 MOTIVI IN DIRITTO
1.Con la presente impugnativa, il ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento del Questore con conseguente rilascio del permesso per motivi di famiglia.
Con riguardo invece alla “comunicazione personale” di irricevibilità emessa in data 23.1.2023. come già rilevato dal Tribunale di Brescia, il ricorso va inteso come delimitato alla sola impugnazione del provvedimento emesso in data 20.10.2022, a seguito della precisazione della domanda effettuata da parte ricorrente nel corso dell'udienza del 24.6.2023.
2. Il Questore di Torino, in data 20.10.2022, revocava il permesso di soggiorno rilasciatogli per ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. a), d.lgs. 25 luglio 1998, n., 286, sulla base del suo rapporto di coniugio con (doc. 1). In particolare, la Questura motivava Persona_1 tale revoca alla stregua dell'abbandono da parte dello stesso del tetto coniugale, come dichiarato dalla sig.ra moglie del medesimo - rilevando che non ricorrevano seri motivi di Persona_1
carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano, che precludessero l'adozione della revoca del permesso di soggiorno.
Infine, visto l'approssimarsi della scadenza del titolo di soggiorno, il sig. Controparte_1
presentava istanza di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi di lavoro (doc.11). Tuttavia, al momento del foto segnalamento in data il 23.01.2023, la Questura di Bergamo notificava al ricorrente una comunicazione personale con la quale l'Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo lo informava dell'irricevibilità dell'istanza, alla luce dell'intervenuto decreto di revoca da parte del
Questore di (doc.2). CP_2
3. In punto di diritto, nel caso in esame è in astratto applicabile l'art. 30 lett. c) TUI secondo cui il permesso di soggiorno per motivi di famiglia può essere rilasciato “al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in
Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari.
La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.”.
In data 2.4.2021 la Prefettura di rilasciava il nulla osta al ricongiungimento famigliare di CP_2
con nata in [...] il [...]. La Questura di rilasciava Controparte_1 Persona_1 CP_2
il relativo permesso con scadenza in data 4.1.2023.
Il ricorrente risultava iscritto alla anagrafe del Comune di Trofarello fino al 28.12.2022 per poi cambiare residenza a Cologno al Serio ( docc. 5 e 6).
A tale indirizzo risultava residente alla data del 25.1.2023 anche la moglie ( doc. 7). Persona_1
pagina 3 di 6 In data 20.10.2022 il Questore ha provveduto alla revoca del permesso e tale revoca veniva notificata al momento del fotosegnalamento in data 23.1.2023, in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi di lavoro ( doc.11).
Il provvedimento del Questore in data 20.10.2022 motiva la revoca alla stregua dell'abbandono del tetto coniugale da parte del marito, che farebbe venire meno le condizioni di cui all'art. 30 comma 1 bis
D.lvo 286/1998.
In seguito, nella comparsa di costituzione, la Questura aggiungeva che in data 8.3.2022 la moglie ha presentato formale denuncia per maltrattamenti nei confronti del marito, corredando la stessa di documentazione medica e da registrazioni telefoniche intercorse con il medesimo.
Precisava altresì che il ricorrente avrebbe potuto presentare nuova domanda ai sensi dell'art. 30 TUI, laddove il legame famigliare si fosse ristabilito.
In effetti dopo la nascita del figlio, il ricorrente aveva già ha presentato una domanda di permesso di soggiorno per cure mediche spirato in data 17.5.2024, senza chiedere la conversione dello stesso in permesso per motivi di famiglia.
Nel ricorso si obietta che, ancora prima di aver avuto conoscenza del provvedimento di revoca, il nucleo famigliare si era trasferito in Cologno al Serio dove il ricorrente aveva reperito un lavoro;
che pur essendosi allontanato dal nucleo familiare per avvicinarsi alla sede lavorativa non è mai venuta meno l'affectio coniugalis.
Sulle circostanze di fatto è stata sentita a teste la moglie, la quale in data 2.2.2025 ha riferito:“Sono la moglie del sig. Abbiamo un figlio. Abbiamo la residenza e viviamo a Cologno al Controparte_1
Serio in via Vivaldi n.
3. Mio marito lavorava come muratore e ora lavora come aiuto capo macchine presso la Colmat Ferletta. Prima abitavamo a Trofarello. In seguito lui ha trovato casa a Cologno e io
l'ho raggiunto”.
In merito alla denuncia sporta spiega:” Io sono cresciuta a e prima abitavamo a Trofarello. CP_2
ADR In occasione di una lite determinata da dissidi per il trasferimento a Cologno ci siamo insultati e io ho denunciato mio marito ai Carabinieri di Trofarello. Era il 2022. La denuncia non ha avuto seguito. Io l'ho denunciato perché era un periodo di forte stress, di forte crisi economica e quindi ce
l'avevo con lui che proprio in quel momento voleva cambiare città e comunque dopo essere andato via non voleva tornare.
Io in effetti nella denuncia ho detto che aveva abbandonato il tetto coniugale.
Oggi anche loro sono venuti qui con me.
In seguito lui ha trovato casa a Cologno e io l'ho raggiunto. Siamo andati in Questura a
Bergamo per le impronte necessarie in quanto lui aveva fatto domanda di permesso di pagina 4 di 6 soggiorno per lavoro;
in quella sede gli è stato ritirato il permesso in quanto era in piedi la mia denuncia. Io non avevo pensato di doverla ritirare.
E' provato e incontestato che in data 17.11.2023 quindi un anno dopo la revoca del permesso è nato un figlio.
Inoltre, come risulta dal certificato di residenza e dallo stato di famiglia, in tale nuova residenza oggi vivono il ricorrente, la di lui moglie e loro figlio (docc.3 e 7).
4.Tutto ciò premesso si rileva che nel momento in cui il permesso è stato revocato il provvedimento era immune da censure (come lo stesso difensore ammette nelle note conclusive)..
Quindi la prima domanda di dichiarare nullo/ingiusto/infondato il ricorso non può trovare accoglimento.
Allo stato sussistono invece i presupposti per il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno, alla luce della dichiarazioni della moglie in data 2.2.2025, della residenza comune della coppia in Cologno
Serio, della successiva nascita nel 2023 del bambino, dell' attività lavorativa svolta dal ricorrente, dal mancato seguito della denuncia penale, a salvaguardia della vita famigliare e privata, dovendo essere presa in considerazione la situazione attuale del ricorrente ed il suo livello di integrazione.
L'allontanamento del ricorrente dal nostro Paese comporterebbe indubbiamente una violazione del diritto al rispetto della sua vita familiare e lavorativa, stabilmente radicata in Italia, unito al fatto che l'espulsione del sig. dal territorio italiano, priverebbe il figlio minore della Controparte_1
presenza del padre, il quale dimostra un buon livello di inserimento sociale raggiunto anche grazie alla sua volontà di stabilizzarsi in un ambiente lavorativo specializzato al fine di provvedere ai bisogni della propria famiglia
6. L'esito della causa giustifica la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;
Respinge la domanda di annullamento del provvedimento del Questore del 20.10.2022.
Accerta il diritto del sig. al permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi Controparte_1
dell'art. 30 comma.1 bis D.lvo 286/1998.
Compensa le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 16.4.2024
Il Giudice
Il Presidente est. pagina 5 di 6
Dotta Roberta
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