Art. 1013-bis. (( (Corsi di formazione professionale). )) (( 1. Il Ministero della difesa eroga corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti unicamente ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne. 2. I corsi di cui al comma 1, qualora conferiscano abilitazioni di cui all' articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , ovvero competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 , sono inseriti nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 13 del 2013 .
3. Entro il 30 giugno 2024, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono adottate linee guida vincolanti, con le quali sono definite le modalita' tecniche e operative per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo))
3. Entro il 30 giugno 2024, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono adottate linee guida vincolanti, con le quali sono definite le modalita' tecniche e operative per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo))