TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/05/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 22 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2416/2023 R.G. vertente
fra
C.F - , rappresentato e difeso dall'avv. Franco Del Parte_1 C.F._1
Monte ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Rionero in Vulture via Roma 225, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco CP_1
Luzi in virtù di procura generale ad lites per atto Notar di Roma;
Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 25.8.2023 e ritualmente notificato, adiva il giudice del Parte_1
lavoro ed esponeva di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della CP_2 CP_ corrente in San Fele, Umberto I e della Ditta ROMANIELLO Giorgio, dovendo
[...]
prestare assistenza al fratello diversamente abile, aveva presentato istanza di congedo straordinario acquisito al protocollo, dell' con il n. A 1417139 per il periodo dell'11.10.2021 al 31 .12.2021; CP_1 analoga istanza presentava sempre per l'assistenza al familiare con disabilità grave relativo al periodo
01.02.2023/31.12.2023 quale dipendente della ditta Romaniello Giorgio, domanda acquisita al prot. dell'Ente al n. A 1672818. Si assentava così dal lavoro dal 11.10.2021 / 31.12.2021. Tuttavia,
l'ulteriore periodo 01.02.2023/31.12.2023 per il quale aveva formalizzato analoga istanza, veniva rigettata a seguito di provvedimento in autotutela in data 8.2.2023 con il quale l'Istituto lo informava del rigetto della domanda di congedo precedentemente presentata in quanto non risultava la convivenza tra il richiedente e il dante causa. Quindi con provvedimenti in autotutela l' CP_1
procedeva a revocare le autorizzazioni già concesse con decorrenza dalla modifica della residenza anagrafica del ricorrente. L riteneva in sostanza che requisito essenziale per la fruizione del CP_1
congedo straordinario fosse la identità di residenza anagrafica tra il lavoratore e l'assistito e che la intervenuta modifica della residenza anagrafica facesse venire meno il requisito della convivenza.
Contestava le conclusioni in questione adducendo che il concetto di convivenza non è solo quello meramente formale risultante dai registri anagrafici che non può essere ritenuto coincidente con quello di coabitazione, in quanto ciò che rileva è non la risultanza anagrafica ma la prestazione di un'assistenza assidua e continuativa al diversamente abile e di non aver mai interrotto la convivenza con il fratello.
Tanto premesso, attesi i gravi danni sul piano economico che i provvedimenti di revoca finirebbero per produrre, chiedeva di accertare e dichiarare il diritto ad usufruire del congedo straordinario ex legge art 42, 5° co., del D.Lgs. n. 151/2001, accertare il possesso dei requisiti per godere del congedo straordinario e per l'effetto annullare / disapplicare / accertare la illegittimità /infondatezza dei provvedimenti;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_1
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso per infondatezza e, nel merito, evidenziava che on vi era la convivenza e peraltro la ricorrente e il fratello da assistere risultavano risiedere in Comuni diversi. Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale, e all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
3. La domanda non merita accoglimento.
Richiamate le argomentazioni del ricorrente come sopra, giova innanzitutto richiamare il quadro normativo di riferimento e la giurisprudenza sul punto: l' art 42, 5° co., del D.Lgs. n. 151/2001 dispone che il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. “Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, ….in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi…in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi”; presupposto per poter accedere al congedo straordinario è lo stato di convivenza tra il lavoratore ed il portatore di handicap assistito.
La Corte costituzionale con sentenza n. 232 del 07/12/2018 ha affermato che la normativa sui congedi straordinari per l'assistenza di un familiare affetto da disabilità grave, contenuta nel d.lg. 26 marzo
2001, n. 151 , è viziata da illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede, all' art . 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 che anche il figlio non convivente all'epoca della domanda, ma che intraprenderà successivamente la convivenza, possa fruire del congedo straordinario per assistere il genitore. Tanto ad evidenziare, quindi, come il requisito della convivenza preesistente o successiva alla presentazione della domanda di congedo straordinari per assistere il genitore portatore di handicap è ritenuto assolutamente essenziale per la concessione ( “La normativa sui congedi straordinari per l'assistenza di un familiare affetto da disabilità grave, contenuta nel d.lg. 26 marzo
2001 , n. 151 , è viziata da illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede, all' art . 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 che anche il figlio non convivente all'epoca della domanda, ma che intraprenderà successivamente la convivenza, possa fruire del congedo straordinario per assistere il genitore”. - Corte Costituzionale, 07/12/2018, n. 232 ).
Nel caso di specie l' ha accertato che la ricorrente ha sempre mantenuto una diversa residenza CP_1
come stabile abitazione, luogo ove una persona ha la dimora abituale.
Vanno richiamate la normativa di riferimento (Messaggio N. 006512 del 04/03/2010) e gli arresti giurisprudenziali intervenuti (ex multiis sentenza Corte Costituzionale n. 19/2009) che concordano nel ritenere che “con lettera circolare B/2010 del 18/02/2010, il Ministero, in riferimento alla sentenza n. 19/09 del 26/01/2009, precisa che, in virtu' del fine perseguito dalla normativa, cioè la tutela psico-fisica del disabile, la residenza nel medesimo stabile, ma in interni diversi, non pregiudica l'effettività e continuità dell'assistenza al genitore disabile. Pertanto, alla luce delle sopravvenute indicazioni ministeriali, l'accertamento del requisito della “convivenza”, nei casi di specie, dovrà essere effettuato attenendosi a tali indicazioni, ritenendosi condizione sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno”.
Ribadito che il fine del congedo straordinario è quello di garantire un intervento assistenziale che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione del disabile, si rileva che il ricorrente nulla ha dedotto, né allegato in merito alla stabile convivenza con il fratello.
Pertanto, il ricorso va rigettato perché infondato.
4. Le spese di lite vanno compensate tra le parti attesa la dichiarazione reddituale in atti.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 25.8.2023, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso con ogni effetto conseguenziale.
2) Spese compensate.
Potenza, 22.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla