Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 12986/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12986 DE Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi DEl'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per regolamentazione DEl'esercizio DEla responsabilità genitoriale nei confronti DE figlio nato fuori dal matrimonio;
TRA
, nata a [...] il [...], CF. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. IEZZA CIRO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia, come da procura i calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ACAMPORA DOMEMICO, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
con l'intervento DE P.M. presso il Tribunale di Napoli;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.06.2024, esponeva di aver intrattenuto una Parte_1 relazione con il signor;
che da tale unione erano nati due figli, il 02-07-2007, Controparte_1 Per_1 minorenne e ON il 02.01.2002, maggiorenne;
che il aveva abbandonato la famiglia _1 quando aveva due anni;
che ella aveva sempre lavorato, svolgendo attività presso abitazioni Per_1
private, nell'ottica di garantire le necessità primarie ai suoi figli, in quanto il non li aveva _1 mai sostenuti economicamente ed aveva avuto solo rapporti occasionali con il figlio ON, mentre non aveva mai avuto rapporti di natura affettiva con la figlia minore . Per_1
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di disporre in capo al l'obbligo di versare l'importo _1 di euro 300,00 mensili per il mantenimento DEla figlia minore, nonché il 50% DEle spese mediche, ludiche e scolastiche nonché la condanna al pagamento degli arretrati maturati a tale titolo.
Disposta la comparizione DEle parti per l'udienza DE 04.11.2024, con comparsa di costituzione e risposta DE 29.10.2024 si costituiva in giudizio , il quale deduceva che la Controparte_1 Pt_1 aveva sempre impedito gli incontri con la figlia , nonostante lui avesse cercato per anni di Per_1 incontrarla: che le poche volte che era riuscito ad incrociarla per strada, la minore lo aveva volontariamente evitato, e la ricorrente lo aveva minacciato di denunciarlo;
che egli era affetto da varie problematiche di salute che non gli consentivano di svolgere un'attività lavorativa dignitosa e quelle poche volte in cui era riuscito a svolgere lavori saltuari, aveva sempre aiutato il figlio ON;
che in ragione DEle sue capacità lavorative si rendeva disponibile al versamento di €. 150,00 mensili per il mantenimento DEla minore , con impegno a aumentare l'importo appena la condizione Per_1 di salute e lavorativa lo avessero consentito.
Tanto dedotto, concludeva per l'affidamento condiviso DEla piccola con collocazione Per_1 prevalente presso la madre e diritto di visita paterno, con obbligo a suo carico di corrispondere €. 150,00 mensili, a titolo di mantenimento per la figlia , con rigetto DEla domanda relativa agli Per_1 arretrati maturati.
All'udienza DE 4.11.2024 compariva la parte ricorrente, con il proprio procuratore, la quale dichiarava che non aveva rapporti con il padre, pur non avendo ella dichiarante mai ostacolato Per_1 il rapporto padre-figlia e che il non le aveva mai versato nulla per il mantenimento dei figli;
_1 dichiarava di percepire il 100% DEl'AUU e insisteva per la previsione a carico DE resistente di un mantenimento a favore DEla sola minore , essendo il figlio ON ormai maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente.
All'esito, il Giudice rinviava all'udienza DE 10.12.2024, poi ulteriormente rinviata al 21.1.2025, per la comparizione DEle parti, non essendo comparso il resistente per ragioni di salute.
All'udienza DE 21.02.2025, compariva parte resistente, il quale dichiarava di essere disoccupato, lavorando saltuariamente a chiamata come aiutante di macchina sulle navi, in media per una sola volta all'anno, venendo sostenuto economicamente dai fratelli;
riferiva di non conoscere il motivo per cui la figlia rifiutava di vederlo e si rendeva disponibile a corrispondere l'importo di 150,00 euro mensili per il suo mantenimento, oltre a rinnovare il suo consenso per la percezione integrale DEl'assegno unico per la figlia in favore DEla ricorrente.
All'esito, il Giudice, raccolte le conclusioni DEle parti, le quali entrambe instavano per l'affidamento condiviso DEla minore, con diritto di visita paterno rimesso alla volontà DEla stessa, pur nel persistente contrasto circa l'entità DE mantenimento a carico DE padre per la figlia, assegnava la causa in decisione al Collegio, con trasmissione atti al Pm per le sue conclusioni.
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
In ordine alla scelta DEla modalità di affido più conforme agli interessi DEla figlia minore
, ritiene il Collegio che, come richiesto congiuntamente dalle parti, nonché dal Pm, vada Per_1 prescelto l'affido condiviso, perché più conforme agli interessi DEla minore sulla base dei principi codificati dai novellati artt. 155 e ss. c.c. RG 12986/2024
Va, altresì, disposta anche la collocazione prevalente di presso il domicilio materno, in quanto Per_1 quest'ultima vive, sin dalla nascita, con la madre.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione DE genitore non convivente con la minore, il Collegio reputa opportuno prevedere incontri liberi fra e il padre, rimessi alla volontà DEle Per_1 parti, tenuto conto DEl'età DEla minore, prossima al compimento DE 18esimo anno di età.
In ordine ai provvedimenti di natura economica relativi alla prole, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento DEla minore.
Pertanto, mentre la madre provvederà direttamente al mantenimento DEla stessa, va posto a carico DE genitore, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Quanto alla misura DE contributo per il mantenimento DEla minore da porsi a carico di _1
, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 155 comma VI c.c., DEla documentazione in atti e
[...] DEle dichiarazioni rese dalle parti, si stima congrua la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) da corrispondersi in favore DEla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, considerato, da un lato la percezione integrale DEl'AUU da parte DEla avendo il resistente prestato il proprio consenso a tanto, Pt_1
e, dall'altro, le esigenze DEla minore, connesse alla sua età, nonché la circostanza che il resistente ha dichiarato in udienza di essere disoccupato, svolgendo minimi lavori saltuari, pur avendo dichiarato redditi per euro 11.509 per l'anno 2022 e per 6963,00 per l'anno 2023, a titolo di lavoro dipendente, e non essendo stata provata, e invero nemmeno dedotta, l'incidenza DEle sue condizioni di salute sulla propria capacità lavorativa.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura DE 50%, alle spese Controparte_1 mediche non coperte dal S.S.N. ed a quelle straordinarie per la minore, come da Protocollo DE Tribunale di Napoli DE 07.03.2018, purché concordate e debitamente documentate.
In ordine alla domanda di ripetizione DEle somme anticipate da parte ricorrente per il mantenimento DEla minore, la stessa va dichiarata inammissibile in tale sede, in quanto generica e non avvinta da nesso di connessione qualificata con le domande oggetto DE presente giudizio.
Le spese processuali seguono la soccombenza DE resistente e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• affida la figlia minore ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il collocamento Per_1 presso la madre alla quale è affidata la gestione ordinaria, e disciplina il diritto di visita DE padre come indicato in parte motiva;
• dispone che versi (con decorrenza dalla domanda) alla ricorrente la somma Controparte_1 di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento DEla figlia entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% DEle spese straordinarie per costei, come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente DE Tribunale di Napoli e dal Presidente DE locale consiglio DEl'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori;
• dichiara inammissibile l'ulteriore domanda avanzata da parte ricorrente;
RG 12986/2024
• condanna il resistente al pagamento DEle spese processuali a favore di ( e Parte_1 per essa, a favore DEl'Erario, ove si consolidi la sua ammissione provvisoria al GP) che liquida in euro 2900,05 per compensi, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge. Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 24.1.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr. Giulia d'Alessandro Dr. Carla Hubler