Decreto cautelare 15 gennaio 2020
Ordinanza cautelare 6 febbraio 2020
Dispositivo di sentenza 22 maggio 2020
Sentenza 25 agosto 2020
Sentenza 7 settembre 2020
Ordinanza cautelare 30 ottobre 2020
Improcedibile
Sentenza 15 settembre 2022
Rigetto
Sentenza 25 ottobre 2022
Sentenza 21 dicembre 2022
Inammissibile
Sentenza 27 aprile 2023
Decreto decisorio 5 luglio 2023
Ordinanza collegiale 8 maggio 2024
Decreto presidenziale 13 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza breve 19 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 20 dicembre 2024
Decreto presidenziale 8 maggio 2025
Decreto presidenziale 17 ottobre 2025
Accoglimento
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/12/2025, n. 9982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9982 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09982/2025REG.PROV.COLL.
N. 03890/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in ottemperanza iscritto al numero di registro generale 3890 del 2023, proposto da AR s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Alberto Giovanardi, Paolo Sabbioni e Marco Marinoni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Selvaggi, in Roma, via Adda 55
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Porto di Genova, in persona del presidente pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi 12
nei confronti
Porto Antico di Genova s.p.a., non costituita in giudizio
per l’ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VII n. 9114/2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Porto di Genova;
Viste le ordinanze collegiali del 19 ottobre 2023, n. 9107, dell’8 maggio 2024, n. 4145, e del 10 dicembre 2024, n. 10269;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 34, comma 4, e 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il consigliere AB NI e uditi per le parti gli avvocati Carlo Alberto Giovanardi, Paolo Sabbioni, Marco Marinoni e l’avvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna ricorrente in ottemperanza AR s.p.a. è una società di scopo cui la Porto Antico di Genova s.p.a., concessionaria dal(l’allora denominata) Autorità portuale di Genova di un compendio demaniale sito all’interno dello scalo portuale - ponte Parodi - dell’estensione di mq 31.000, oltre ad uno specchio acqueo dell’estensione di circa 11.700 mq, affidava l’uso in sub-concessione, in forza di convenzione in data 21 novembre 2007 (n. 13277), al fine di realizzare in regime di finanza di progetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la costruzione e gestione economica di un centro polifunzionale per l’insediamento di attività ludico-culturali, sulla base di un piano economico e finanziario asseverato appositamente predisposto (ed aggiornato in corso di rapporto).
2. Rispetto all’esecuzione della sub-concessione si frapponevano impedimenti, i quali riguardavano la stessa immissione in possesso della sub-concessionaria nelle aree affidate, in parte occupate da altri operatori portuali e comunque necessitanti di lavori di adeguamento infrastrutturale, in vista della realizzazione punto di approdo di navi da crociera con relativa passerella per l’imbarco e lo sbarco. Per dare finalmente avvio alle opere in sub-concessione con accordo in data 30 settembre 2010 l’Autorità portuale di Genova assumeva a proprio carico l’impegno a liberare le aree e a realizzare i lavori infrastrutturali necessari (cinturazione idraulica e riprofilatura delle banchine). Con il medesimo atto venivano definiti ulteriori accordi in funzione di riequilibrio sul piano economico-finanziario del rapporto, a causa dei ritardi verificatisi.
3. Tuttavia, nemmeno con questo accordo la situazione di stallo trovava un esito e la sub-concessione non aveva mai attuazione, per mancata integrale delle aree e mancata realizzazione dei menzionati lavori. Gli impedimenti in questione risultavano essere imputabili alla concedente Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale (secondo la denominazione attuale), secondo l’accertamento compiuto da questa sezione, con sentenza del 25 ottobre 2022, n. 9114, resa a definizione del giudizio di cognizione promosso dalla sub-concessionaria. Con la pronuncia ora richiamata, divenuta poi cosa giudicata, era quindi accertata la responsabilità da inadempimento dell’autorità portuale, che veniva conseguentemente condannata a pagare i danni subiti dalla sub-concessionaria.
4. A questo scopo veniva emessa una condanna sui criteri ex art. 34, comma 4, cod. proc. amm., in base alla quale era ordinato all’autorità portuale di formulare una proposta di risarcimento dei danni che comprendesse le voci di danno emergente e di lucro cessante causalmente imputabili, quali conseguente immediate e dirette ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., agli inadempimenti della medesima concedente accertati, sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante.
5. A fronte di una proposta formulata (nota dell’Autorità portuale del 25 gennaio 2023, prot. n. 3448) secondo cui nessuna somma a titolo risarcitorio è dovuta alla sub-concessionaria, quest’ultima ha proposto il seguente ricorso in ottemperanza.
6. Con esso chiede, a mezzo di consulenza tecnica di parte, il riconoscimento della somma complessiva di € 28.635.044.
7. Dal versante del danno emergente chiede il ristoro per equivalente monetario di plurime voci di danno, e cioè: delle spese legali « che non riguardavano l’assistenza per le varie fasi dei processi avanti le giurisdizioni ordinarie e speciali »; delle somme versate alla sub-concedente Porto Antico di Genova s.p.a. a titolo di « oneri di subconcessione » e di « oneri finanziari » sostenuti « per il periodo giugno 2013-giugno 2023 tenuto conto della scadenza dei mancati adempimenti imputabili ad ADSP »; e delle « ulteriori “spese straordinarie” relative alle consulenze che AR ha dovuto richiedere per poter verificare la fattibilità del piano in un periodo temporale differente da quello inizialmente previsto ».
8. Per quanto concerne il lucro cessante domanda l’equivalente del margine di utile ricavabile dalla gestione della concessione, sulla base delle assunzioni economiche contenute nel piano economico e finanziario a suo tempo presentato per il rilascio della sub-concessione, nel « lasso di tempo “dalla scadenza contrattuale (2013) fino alla data dell’esatto adempimento ».
9. Nel contraddittorio con l’Autorità portuale, la causa (inizialmente riunita a quella iscritta al n. di r.g. 7047/2023 per la condanna di questa all’esatto adempimento degli obblighi assunti) è stata istruita attraverso due consulenze tecniche d’ufficio, dirette a verificare l’integrale adempimento delle obbligazioni assunte dall’autorità portuale con l’accordo del 30 settembre 2010: la prima (in relazione alla quale si è poi disposta la separazione delle cause, con sentenza di questa sezione in data 19 dicembre 2024, n. 10216); e la seconda la corretta quantificazione delle somme dovute (0 euro) nella proposta ex art. 34, comma 4, cod. proc. amm. della medesima amministrazione concedente, e, in difetto ad individuare e quantificare i danni risarcibili.
9. Esperito quest’ultimo l’incombente istruttorio, nell’ambito del quale si è dato atto della liberazione delle aree portuali in concessione a decorrere dal 12 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’azione di ottemperanza proposta in questo giudizio è diretta a determinare l’ammontare del risarcimento dei danni dovuto alla AR per gli inadempimenti agli obblighi assunti dall’autorità portuale resistente con il più volte richiamato accordo in data 30 settembre 2010, che hanno vanificato l’investimento previsto nell’ambito della sub-concessione portuale affidata alla ricorrente, e che sono stati accertati nel giudizio di cognizione definito con la sopra citata sentenza di questa sezione del 25 ottobre 2022, n. 9114, con efficacia di giudicato tra le stesse parti.
2. Come sopra esposto, per la quantificazione dei danni risarcibili il giudicato ha formulato i criteri ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm. sopra citato. Nella prospettiva del ristoro integrale del c.d. interesse positivo, come definito dal parimenti richiamato art. 1223 cod. civ., nel caso di specie leso dall’inadempimento contrattuale dell’Autorità portuale, il giudicato ha precisato che i pregiudizi risarcibili devono comprendere sia il danno emergente, e dunque le spese inutilmente sopportate in vista dell’esecuzione del rapporto di sub-concessione, che il mancato guadagno derivante dallo sfruttamento economico dell’opera da realizzare nell’ambito del medesimo rapporto, riconducibile al concetto di lucro cessante.
3. In esecuzione della condanna a suo carico l’autorità portuale ha formulato una proposta che non comprende alcuna somma dovuta a titolo risarcimento (nota del 25 gennaio 2025, prot. n. 3448, sopra citata). Donde il presente ricorso in ottemperanza della sub-concessionaria.
4. Come sopra esposto, per verificare la conformità al giudicato della proposta risarcitoria e per determinare i danni è stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio (con l’ordinanza collegiale del 12 dicembre 2024, n. 10269, indicata in preambolo).
5. L’ausiliario nominato ha ritenuto che la proposta, a base della quale si assume una sensibile riduzione dei canoni di locazione commerciale, non sia conforme al giudicato (pag. 77 della relazione di c.t.u.). Ha pertanto proceduto ad individuare e quantificare i danni risarcibili, nella misura complessiva di € 41.694.108,16, comprendente gli accessori dati dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi compensativi.
6. Sull’operato del medesimo ausiliario si registrano diffuse contestazioni da parte dell’autorità portuale, esposte negli scritti conclusionali ex art. 73 cod. proc. amm., con i quali si insiste affinché sia accertato che nulla è dovuto alla società ricorrente.
7. Tutto ciò premesso, i rilievi del consulente d’ufficio sono fondati con riguardo alla non conformità rispetto al giudicato della proposta risarcitoria pari a zero formulata dall’autorità portuale. Sul punto è sufficiente richiamare gli stessi accertamenti dell’ausiliario, dai quali emerge che a causa dell’inadempimento ormai incontrovertibile la ricorrente in ottemperanza ha subito dei danni, tanto a titolo di danno emergente che di lucro cessante. Quindi, gli accertamenti e le conclusioni cui l’ausiliario è giunto sono fondati, ancorché non tutti i pregiudizi da questo ricostruiti possano essere riconosciuti a favore della ricorrente, come di seguito esposto.
8. Il punto richiede di interpretare il giudicato.
9. Le questioni interpretative vertono sul danno emergente. Infatti, nel formulare i criteri per la proposta risarcitoria, la sentenza ha stabilito che il danno emergente vada commisurato in base « ai maggiori canoni di subconcessione versati dalla scadenza contrattuale (2013) fino alla data dell’esatto adempimento » (§ 9.1). Tuttavia, in precedenza, nell’accertare il diritto al risarcimento del danno a causa dell’inadempimento dell’autorità portuale, lo stesso giudicato fa testuale riferimento alle « spese inutilmente affrontate, nel periodo del ritardo, per commissioni su fideiussioni e oneri di subconcessione », di cui si afferma la correlazione « immediata e diretta » ai sensi dell’art. 1223 cod. civ. all’inadempimento della medesima autorità portuale (§ 9).
10. La soluzione del dubbio interpretativo è dirimente ai fini della determinazione di un ristoro a titolo di danno emergente dal momento che, come accertato dallo stesso consulente tecnico d’ufficio, nessuna somma risulta essere mai stata versata a titolo di canoni di sub-concessione: «(d) alla documentazione agli atti non è dato rilevare la prova del versamento degli oneri di subconcessione, che in perizie CH (di parte ricorrente; n.d.e.) sono indicati in € 51.315,00 » (pag. 102 della relazione di c.t.u.). Pertanto, in conseguenza dell’accertamento di questo fatto storico, su cui non vi sono contestazioni da parte della società ricorrente, qualora dovesse dunque aderirsi alla tesi interpretativa restrittiva sui limiti del giudicato, propugnata dall’autorità portuale, nulla sarebbe dovuto alla prima a titolo di danno emergente.
11. Sennonché va seguita la tesi estensiva. Essa si impone sulla base dell’invalsa tecnica interpretativa delle pronunce giurisdizionali, incentrata sulla lettura congiunta di dispositivo e motivazione, attraverso la quale è ricavabile la volontà espressa nel comando giudiziale. Nella descritta direzione risulta evidente che il giudicato ha inteso riconoscere alla società ricorrente (e correlativamente porre a carico dell’autorità portuale inadempiente) ogni conseguenza patrimoniale negativa direttamente riconducibile alla mancata attuazione del sinallagma contrattuale, in conformità all’art. 1223 cod. civ. sul punto richiamato. In senso convergente si pone il paradigma della responsabilità da inadempimento in cui la pronuncia resa a definizione del giudizio di cognizione si colloca, la quale ha la funzione di piena reintegrazione della parte contrattuale che ha subito l’altrui inadempimento, e di porla nelle stesse condizioni economiche in cui si sarebbe trovata se l’inadempimento medesimo non vi fosse stato.
12. Le considerazioni di ordine sistematico ora svolte trovano conferma sul piano testuale: non solo attraverso il sopra riportato riferimento alle « spese inutilmente affrontate, nel periodo del ritardo, per commissioni su fideiussioni e oneri di subconcessione », di cui è affermata la natura di danno-conseguenza « immediata e diretta dell’inadempimento dell’Autorità portuale »; ma anche dall’ulteriore considerazione che la ricorrente « è una società di progetto », costituita « all’unico scopo di procedere alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla realizzazione e alla gestione esclusivamente dell’opera per cui è causa », con la conseguenza che « tutti gli impegni finanziari assunti dalla stessa e, a valle, tutti i maggiori oneri sostenuti nel tempo inutilmente trascorso, non possono che essere ricondotti causalmente all’inadempimento dell’Autorità portuale, che non ha reso possibile neanche iniziare i lavori ».
13. Risulta pertanto palese che il danno emergente non può essere limitato ai soli oneri sostenuti per il pagamento dei canoni di sub-concessione, risultati peraltro essere pari a zero.
14. Ciò chiarito, quale ulteriore voce di danno emergente che la società ricorrente adduce di avere subito, vi sono gli oneri sostenuti per commissioni su fideiussioni, che il consulente tecnico d’ufficio ha quantificato in € 1.812.626,00, sulla base dei dati di bilancio, e precisamente dal 2013 al 2022, anno relativo all’ultimo bilancio disponibile, estrapolato dalla voce « interessi ed altri oneri finanziari » (pag. 104 e 105 della relazione di c.t.u.).
15. Sul punto l’autorità portuale pone un duplice ordine di contestazioni. Innanzitutto sostiene che i bilanci della ricorrente non sarebbero utilizzabili a fini di prova in giudizio di fatti a suo favore. Vi osterebbe più nello specifico l’art. 2710 cod. civ., che su questo versante (prova a favore) limita l’efficacia probatoria ai soli rapporti tra imprenditori.
16. Nella sua assolutezza l’assunto si pone tuttavia in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in materia, che al di fuori delle regole legali relative all’efficacia probatoria delle scritture contabili, contenute, negli artt. 2709 e 2710 cod. civ., consente al giudice di trarre dalle stesse, purché regolarmente tenute, elementi di carattere indiziario idonei ad integrare, in concorso con altre risultanze, una valida prova anche a favore dell'imprenditore che le abbia prodotte in giudizio nei rapporti con soggetti che tale qualifica non abbiano (in questo senso: Cass. civ., II, 16 maggio 2016, n. 9968; III, ord. 6 ottobre 2023, n. 28217).
17. Nel caso di specie l’attendibilità dei bilanci è ricavabile dal duplice fatto che essi sono soggetti a revisione indipendente, come parimenti accertato dal consulente tecnico d’ufficio, ed inoltre dall’ulteriore pregiudizio che quest’ultimo ha ritenuto di individuare a titolo di danno emergente. Si tratta degli oneri diversi di gestione non più recuperabili a causa del protrarsi del ritardo nell’inadempimento, e che trovano riscontro contabile con la diminuzione di valore dell’attivo patrimoniale, con riguardo alla voce immobilizzazioni materiali per costi in precedenza capitalizzati, poi svalutati e portati a perdita economica nell’esercizio 2020 (pag. 111 e 112 della relazione di c.t.u.). Sulla base dell’analisi dei bilanci della società ricorrente l’ausiliario è giunto a quantificare quest’ulteriore voce di danno nella misura di € 14.332.656,65. Sulla medesima voce ha poi svolto una « controprova di compatibilità » con le perdite di bilancio cumulate nel periodo in esame: 2013-2022, per giungere alla conclusione positiva della coerenza tra i diversi dati esaminati (pag. 135 e 136 della relazione).
18. Il riscontro così svolto consente pertanto di attribuire ai bilanci della società ricorrente valore di prova nel presente giudizio, in conformità al sopra citato indirizzo della giurisprudenza di legittimità.
19. Sennonché la voce di danno da ultimo esaminata non può essere riconosciuta. Di essa non si fa menzione alcuna nel giudicato tra le parti, né tanto meno nella domanda introduttiva del presente giudizio. Quest’ultimo rilievo è insuperabile, in un processo informato al principio della domanda, secondo il generale canone enunciato dall’art. 112 cod. proc. civ., applicabile anche al processo amministrativo, quale forma attraverso cui si esercita la giurisdizione su situazioni giuridiche soggettive connesse con il potere pubblico (in termini: Cons. Stato, ad. plen., 13 aprile 2015, n. 4).
20. Deve per contro essere riconosciuto il danno per oneri sostenuti dalla società ricorrente a titolo di commissioni su fideiussioni, che come sopra esposto il consulente tecnico d’ufficio ha quantificato in € 1.812.626,00, rivalutati e incrementati degli interessi compensativi ad € 2.371.792,17 (tabella a pag. 106).
21. Con riguardo a questa voce va ancora dato conto dell’ulteriore contestazione dell’autorità portuale, secondo cui nulla dovrebbe essere riconosciuto a questo titolo alla società ricorrente, perché in base ai patti inerenti alla sub-concessione avrebbe dovuto essere adeguatamente capitalizzata, e quindi non ricorrere a fonti finanziarie di terzi.
22. In contrario è tuttavia agevole rilevare che, come dedotto in replica dalla società ricorrente, la misura di capitale proprio cui questa si era obbligata con l’atto di sub-concessione (convenzione in data 21 novembre 2007 sopra citata) è di € 5.000.000, che non consta sia mai stata violata.
23. Si può pertanto procedere ad esaminare i danni a titolo di lucro cessante, che il giudicato ha correlato « al margine netto utile, che sarebbe stato conseguito nel medesimo periodo, risultante dal piano economico finanziario asseverato », sulla cui base è stata rilasciata la sub-concessione.
24. Sul punto non si pongono questioni di interpretazione del giudicato, ma solo di correttezza del criterio seguito dal consulente tecnico per giungere ad individuare un danno risarcibile e alla relativa quantificazione.
25. Al riguardo, il procedimento ha preso le mosse dal piano, nella versione risultante dall’aggiornamento in corso di rapporto e portato a conoscenza dell’autorità portuale con nota da questa ricevuta in data 20 aprile 2011. L’ausiliario ha ritenuto che il documento in questione « vada assunto nella sua interezza e senza modifiche successive » come base di calcolo del risarcimento a titolo di lucro cessante (pag. 142 della relazione di c.t.u.).
26. Posta questa premessa, sono state analiticamente esaminate le contrapposte deduzioni delle parti, considerate tali da non infirmare l’attendibilità delle stime previsionali sulla redditività dell’investimento previsto nell’ambito della sub-concessione ed espresso nel relativo documento pianificatorio. A supporto dell’assunto è stato considerato in via retrospettiva il dato a consuntivo, ricavato attraverso un’interrogazione all’osservatorio OMI (osservatorio del mercato immobiliare) dell’Agenzia delle Entrate, dalla quale si è potuto constatare che « i valori di locazione, al mq/mese, dei Centri Commerciali e Negozi di zona si siano mantenuti sostanzialmente stabili dal 2013 in poi, Centri Commerciali e Negozi di zona si siano mantenuti sostanzialmente stabili dal 2013 in poi » (pag. 88 della relazione di c.t.u.); e più precisamente, che nella « zona urbanistica ove è compreso Ponte Parodi, osservato in retrospettiva ex-post, contrariamente a quanto argomentato da parte resistente in ottemperanza, è risultato pressocchè stabile nel periodo 2013-2022. Vieppiù considerando che il primo margine utile netto ritraibile dal PEF decorre solo dal 2016 » (pag. 91 della relazione).
27. L’analisi ha dunque consentito di smentire l’assunzione economica a fondamento della proposta risarcitoria pari a zero formulata dall’autorità portuale resistente, ripresa da questa nelle proprie difese nel presente giudizio, secondo cui nel periodo da considerare i valori locatizi dei locali commerciali nel periodo in cui la sub-concessione avrebbe dovuto trovare attuazione avrebbero subito una tendenza decrescente (indicata nella misura del 44%, nella più volte citata nota in data 25 gennaio 2023, prot. n. 3448, con cui l’autorità portuale ha offerto zero a titolo di risarcimento) ed avrebbe portato la gestione economica dell’opera da realizzare in perdita sistematica. Per il resto, sulla correttezza del procedimento seguito non vi sono dubbi, posto che è pacifico che il documento fondamentale per ricostruire il margine di utile che si sarebbe ricavato dalla sub-concessione è il piano economico e finanziario sulla cui base questa è stata rilasciata.
28. Ne deriva che deve ritenersi attendibile la somma di € 18.035,630,00 stimata a questo titolo dall’ausiliario, corrispondente a quella risultante dal piano economico e finanziario, che attualizzata a valori correnti ed incrementata degli interessi compensativi conduce alla somma di € 20.838.554,89 (pag. 149 e 150 della relazione).
29. Nondimeno, su di essa si ritiene congruo apportare un correttivo che tenga conto della normale alea economica insita in operazioni della specie di quella su cui si controverte, in cui il rischio è posto a carico del concessionario incaricato dello sfruttamento del bene demaniale affidatogli, e che il dato statistico, per sua natura fondato su valori di carattere generale, non è in grado di rilevare. Si reputa al riguardo congruo un abbattimento forfetario del 50%, che porta il danno da mancato utile alla somma di € 10.419.277,44.
30. L’abbattimento forfetario così praticato è tale da assorbire ogni deduzione svolta sul punto dall’autorità portuale, anche a titolo di aliunde perceptum vel percipiendum ,. Per gli oneri tributari (imposta di registro) a carico della sub-concessionaria è sufficiente rilevare che allo stato non risultano essersi concretizzati in un atto di imposizione da parte dell’amministrazione finanziaria e che comunque esulano dal contenuto del presente giudizio.
31. Deve ancora essere dato atto della contestazione dell’autorità portuale sulla cumulabilità di interessi compensativi e rivalutazione monetaria, a supporto della quale viene richiamato un recente precedente della giurisprudenza di legittimità che per il primo accessorio esclude ogni automatismo e richiede invece che il creditore dia in giudizio la prova del concreto pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l’evento lesivo e la liquidazione, onde evitare il rischio di indebita locupletazione (Cass. civ., III, 5 luglio 2023, n. 19063).
32. In contrario occorre tuttavia precisare che il principio di diritto ora richiamato è stato espresso in relazione ad una contestazione del danneggiato vertente sulla misura del tasso da applicare per gli interessi compensativi, e cioè quelli di mora ex art. 1284, comma 4, cod. civ. in luogo di quelli al saggio legale, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione. Il medesimo principio si colloca quindi nell’ambito del tradizionale insegnamento della giurisprudenza di legittimità in materia di crediti di valore, risalente alla pronuncia delle sezioni unite civile della Suprema Corte del 17 febbraio 1995, n. 1712, richiamata nel quesito demandato al consulente tecnico d’ufficio. Secondo questa pronuncia la somma di denaro da riconoscersi a titolo di equivalente del capitale perduto a causa del danno subito (nelle obbligazioni da fatto illecito), o di quello che si sarebbe dovuto ottenere per effetto dell’altrui adempimento (in quelle da inadempimento), va reintegrata in termini monetari in base alla svalutazione intervenuta prima della pronuncia definitiva e inoltre di quella corrispondente al guadagno in ipotesi ritraibile se non vi fosse stata la perdita patrimoniale (nel primo caso) o se l’adempimento fosse avvenuto alla scadenza (nel secondo caso). Per questo ulteriore accessorio, dato dagli interessi compensativi, l’interesse al saggio legale ai sensi del citato art. 1284, comma 1, cod. civ. costituisce la misura del guadagno mancato a causa della mancanza di disponibilità del capitale insito nella sua naturale fruttuosità, riconoscibile quindi automaticamente, salva la prova del maggior danno.
33. In conclusione, il danno complessivamente spettante alla società ricorrente deriva dalla somma di quest’ultimo importo con quello di € 2.371.792,17 stimato come sopra a titolo di danno emergente, per un totale complessivo di € 12.791.069,61. Su di esso sono dovuti esclusivamente gli interessi compensativi al saggio legale, dalla pubblicazione della presente sentenza fino al pagamento effettivo.
34. Il ricorso va pertanto accolto nei termini sopra esposti. Per l’effetto, l’autorità portuale resistente va condannata a pagare alla società ricorrente la somma di € 12.791.069,61, a titolo di risarcimento dei danni da questa subiti per effetto degli inadempimenti accertati con efficacia di giudicato tra le parti con la sentenza di questa sezione del 25 ottobre 2022, n. 9114, oltre agli interessi al saggio legale come in precedenza specificato.
35. L’accoglimento solo parziale della domanda e la complessità delle questioni controverse giustificano la compensazione delle spese di causa, così come la solidarietà delle parti, con ripartizione paritaria sul piano interno, nell’obbligo di pagamento del compenso al consulente tecnico d’ufficio, per la cui liquidazione si rinvia ad un separato decreto presidenziale da emettersi previa presentazione della nota dell’ausiliario recante le competenze ad esso dovute.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto, condanna l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Porto di Genova a risarcire alla AR s.p.a. i danni subiti, liquidati complessivamente in € 12.791.069,61, oltre a interessi compensativi e rivalutazione monetaria, nei termini indicati in motivazione.
Spese di causa compensate.
Pone a carico solidale delle parti il compenso del c.t.u., con suddivisione interna per metà ciascuno, da liquidarsi con separato decreto presidenziale.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER PP, Presidente
AB NI, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB NI | ER PP |
IL SEGRETARIO