CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 980/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
SE GE ON, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 729/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220008034774000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 210/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria, la sig.ra Ricorrente_1
, nata a [...] il Data nascita_1, C.F. CF_Ricorrente_1, residente in [...], alla Indirizzo_1 snc, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Indirizzo_2, presso lo Studio dell'Avv. Difensore_1, suo difensore come da procura in atti, impugnava la cartella di pagamento n. 03420220008034774000, notificata il 21 novembre 2024 e relativa a tassa auto.
Allegava la ricorrente l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato , con vittoria di spese.
Si costituiva l' Agenzia Delle Entrate-Riscossione, con sede in Roma, alla Indirizzo_3 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. P.IVA_1 ), rappresentata e difesa dal proprio dipendente Dott. Nominativo_1, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva anche la Regione Calabria, CF P.IVA_2, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dal Dirigente Dott. Nominativo_2, contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 16 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono;
dagli atti di causa è emerso che la cartella impugnata è stata preceduta dalla rituale notifica dell'avviso di accertamento n. 3549488 , effettuata il 28 gennaio 2021, con consegna al marito della destinataria e invio a quest'ultima della raccomandata informativa, cd. Can;
stante la rituale notifica del prodromico avviso di accertamento, tutti i motivi di ricorso relativi a vizi della pretesa sussistenti al momento di tale notifica, compresa la sua prescrizione, devono in questa sede ritenersi inammissibili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del Dlgs 546/92, applicabile ratione temporis, perché sollevabili solo con l'impugnazione del predetto avviso di accertamento;
deve, invece, ritenersi la sussistenza della prescrizione successiva alla notifica dell'accertamento , essendo stata la cartella impugnata notificata il 21 novembre 2024 , dunque, oltre il triennio prorogato di 85 gg, per come previsto dall'art 67 del Dl 18/2020; non può trovare, invece, applicazione il comma 4 bis art. citato, perché la proroga di 24 mesi prevista da tale norma risulta applicabile solo ai ruoli consegnati all'Agente della Riscossione nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e successivamente fino alla data del 31 dicembre 2021,
( così commi 1 e 4 bis Dl citato), mentre nel caso in esame il ruolo è stato consegnato il 25 gennaio 2022.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con annullamento della cartella impugnata e compensazione delle spese, attesa la novità della questione affrontata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella impugnata.
Compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
SE GE ON, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 729/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220008034774000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 210/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria, la sig.ra Ricorrente_1
, nata a [...] il Data nascita_1, C.F. CF_Ricorrente_1, residente in [...], alla Indirizzo_1 snc, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Indirizzo_2, presso lo Studio dell'Avv. Difensore_1, suo difensore come da procura in atti, impugnava la cartella di pagamento n. 03420220008034774000, notificata il 21 novembre 2024 e relativa a tassa auto.
Allegava la ricorrente l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato , con vittoria di spese.
Si costituiva l' Agenzia Delle Entrate-Riscossione, con sede in Roma, alla Indirizzo_3 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. P.IVA_1 ), rappresentata e difesa dal proprio dipendente Dott. Nominativo_1, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva anche la Regione Calabria, CF P.IVA_2, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dal Dirigente Dott. Nominativo_2, contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 16 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono;
dagli atti di causa è emerso che la cartella impugnata è stata preceduta dalla rituale notifica dell'avviso di accertamento n. 3549488 , effettuata il 28 gennaio 2021, con consegna al marito della destinataria e invio a quest'ultima della raccomandata informativa, cd. Can;
stante la rituale notifica del prodromico avviso di accertamento, tutti i motivi di ricorso relativi a vizi della pretesa sussistenti al momento di tale notifica, compresa la sua prescrizione, devono in questa sede ritenersi inammissibili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del Dlgs 546/92, applicabile ratione temporis, perché sollevabili solo con l'impugnazione del predetto avviso di accertamento;
deve, invece, ritenersi la sussistenza della prescrizione successiva alla notifica dell'accertamento , essendo stata la cartella impugnata notificata il 21 novembre 2024 , dunque, oltre il triennio prorogato di 85 gg, per come previsto dall'art 67 del Dl 18/2020; non può trovare, invece, applicazione il comma 4 bis art. citato, perché la proroga di 24 mesi prevista da tale norma risulta applicabile solo ai ruoli consegnati all'Agente della Riscossione nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e successivamente fino alla data del 31 dicembre 2021,
( così commi 1 e 4 bis Dl citato), mentre nel caso in esame il ruolo è stato consegnato il 25 gennaio 2022.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con annullamento della cartella impugnata e compensazione delle spese, attesa la novità della questione affrontata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella impugnata.
Compensa le spese.