TRIB
Sentenza 1 agosto 2024
Sentenza 1 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 01/08/2024, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2024 |
Testo completo
Proc. N. 915/2023 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Francesco DELU' Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta a ruolo al N. 915/2023 R.G, avente per oggetto: separazione giudiziale, proposta da : (Cod. Fisc. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 ente in Pr ntagallo n. 295/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela DE LUCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio posto in Prato, Viale della Repubblica n. 179, giusta procura allegata al ricorso;
Pec: vvocati.prato.it Email_1
P.IVA_1
Ricorrente Contro
nata a [...] il [...] (Cod. Controparte_1
) C.F._2
e co lico Ministero CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 24 aprile 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per la parte attrice, come da ricorso introduttivo: “- CONCLUSIONI sussistendo tutti i presupposti di legge, pronunciare la separazione personale tra il Sig. e , con Pt_1 CP_1 obbligo di annotazione a carico del competente ufficio dello Stato civile del Comune di Prato;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto tra i coniugi. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.…”
Per il P.M. Visto, in data 24 aprile 2024
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 30 marzo 2023 ha proposto Parte_1 domanda di separazione del matrimonio contratto a Prato in data Pt_1
nato a [...] il [...], e nata in [...]
[...] Controparte_1
(USA) il 20.01.1988, uniti in matrimonio celebrato a Prato, in data 24 febbraio 2012, e trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2012, Parte I, atto n. 57 e, all'esito della scadenza del termine dalla data di separazione, domanda di scioglimento del matrimonio. A sostegno della domanda ha allegato:
- che i coniugi avevano adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni e fissato la casa familiare in un immobile ubicato in Prato, via di Cantagallo 295/A, di proprietà della madre del ricorrente;
- che dall'unione coniugale non erano nati figli e che, a causa di insanabili dissidi, la dal luglio 2013 aveva lasciato il domicilio coniugale per CP_1 non farvi più ritorno, rendendosi irreperibile;
- che era intenzione dunque del ricorrente richiedere la separazione giudiziale dei coniugi in conformità con la vigente legge italiana, senza alcun addebito e senza disposizioni di carattere economico, attesa la piena indipendenza di entrambi. Nella contumacia della , irreperibile presso l'ultimo domicilio di CP_1 residenza, la causa era infine riservata in decisione all'udienza del 24 aprile 2024 sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§
La separazione personale e il divorzio tra le odierne parti sono regolati dalla legge italiana, ai sensi del Reg. (UE) n. 1259/2010 e del Reg. n 1111/2019, poiché la valenza universale ne consente l'applicazione ai cittadini di Stati extraeuropei la cui residenza abituale al momento della domanda si trovi all'interno di uno Stato membro dell'Unione europea: poiché la residenza abituale comune dei coniugi al momento della domanda si trovava in Italia, si applica la legge italiana, che non consente il divorzio per saltum al di fuori di specifiche ipotesi previste dall'art. 3, legge n. 898/1970, che in questo caso non ricorrono. Nel merito sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. in base al tenore del ricorso ed alla narrazione dei fatti
2 contenuta nell'atto introduttivo, dai quali emerge l'assunto che i coniugi vivono completamente separati e che non intendono riconciliarsi. D'altra parte, parte resistente, da tempo irreperibile, non costituendosi in giudizio nulla ha obiettato alla richiesta di separazione introdotta dal ricorrente;
ciò ad ulteriore dimostrazione che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta oggettivamente intollerabile.
§
Sulla scorta della situazione reddituale e patrimoniale, in assenza di dati più precisi in ordine all'effettiva attività lavorativa svolta dal resistente, non ricorrono le condizioni per disporre assegno di separazione per il mantenimento della moglie. Sulla proposizione cumulativa della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio– in applicazione del disposto di cui all'art. 473bis.49 c.p.c.- da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli all'ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio, sebbene la trattazione della domanda di divorzio sarà condizionata ex lege alla pronuncia di separazione (con sentenza passata in giudicato), oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge – (di sei mesi, se consensuale, ovvero di un anno) dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Relatore e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, c. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - ed avverrà con il rito “comune” di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. (cfr. Cass. n. 28727 del 16/10/2023). Dunque, non essendo la domanda di cessazione degli effetti civili, ovvero di scioglimento del matrimonio, promossa dai coniugi ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore - come da separata ordinanza - affinché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 898/1970, e la conferma delle condizioni già formulate, se del caso mediante deposito di note scritte. Anche la pronuncia in ordine alle spese di lite dell'ulteriore fase processuale di divorzio è quindi differita alla definizione del giudizio di merito.
3
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede: Autorizza I coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
Dispone la separazione giudiziale dei coniugi:
nato a [...] il [...], e nata in Parte_1 Controparte_1
Texas (USA) il 20.01.1988, uniti in matrimonio celebrato a Prato, in data 24 febbraio 2012, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2012, Parte I, atto n. 57 alle condizioni sopra riportate;
Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PRATO affinché proceda all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge, ai sensi e per gli effetti del novellato art. 191, II comma, c.c..; Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore. Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 31.8.2024 Il Presidente rel. dott. Michele Sirgiovanni
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Francesco DELU' Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta a ruolo al N. 915/2023 R.G, avente per oggetto: separazione giudiziale, proposta da : (Cod. Fisc. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 ente in Pr ntagallo n. 295/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela DE LUCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio posto in Prato, Viale della Repubblica n. 179, giusta procura allegata al ricorso;
Pec: vvocati.prato.it Email_1
P.IVA_1
Ricorrente Contro
nata a [...] il [...] (Cod. Controparte_1
) C.F._2
e co lico Ministero CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 24 aprile 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per la parte attrice, come da ricorso introduttivo: “- CONCLUSIONI sussistendo tutti i presupposti di legge, pronunciare la separazione personale tra il Sig. e , con Pt_1 CP_1 obbligo di annotazione a carico del competente ufficio dello Stato civile del Comune di Prato;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto tra i coniugi. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.…”
Per il P.M. Visto, in data 24 aprile 2024
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 30 marzo 2023 ha proposto Parte_1 domanda di separazione del matrimonio contratto a Prato in data Pt_1
nato a [...] il [...], e nata in [...]
[...] Controparte_1
(USA) il 20.01.1988, uniti in matrimonio celebrato a Prato, in data 24 febbraio 2012, e trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2012, Parte I, atto n. 57 e, all'esito della scadenza del termine dalla data di separazione, domanda di scioglimento del matrimonio. A sostegno della domanda ha allegato:
- che i coniugi avevano adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni e fissato la casa familiare in un immobile ubicato in Prato, via di Cantagallo 295/A, di proprietà della madre del ricorrente;
- che dall'unione coniugale non erano nati figli e che, a causa di insanabili dissidi, la dal luglio 2013 aveva lasciato il domicilio coniugale per CP_1 non farvi più ritorno, rendendosi irreperibile;
- che era intenzione dunque del ricorrente richiedere la separazione giudiziale dei coniugi in conformità con la vigente legge italiana, senza alcun addebito e senza disposizioni di carattere economico, attesa la piena indipendenza di entrambi. Nella contumacia della , irreperibile presso l'ultimo domicilio di CP_1 residenza, la causa era infine riservata in decisione all'udienza del 24 aprile 2024 sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§
La separazione personale e il divorzio tra le odierne parti sono regolati dalla legge italiana, ai sensi del Reg. (UE) n. 1259/2010 e del Reg. n 1111/2019, poiché la valenza universale ne consente l'applicazione ai cittadini di Stati extraeuropei la cui residenza abituale al momento della domanda si trovi all'interno di uno Stato membro dell'Unione europea: poiché la residenza abituale comune dei coniugi al momento della domanda si trovava in Italia, si applica la legge italiana, che non consente il divorzio per saltum al di fuori di specifiche ipotesi previste dall'art. 3, legge n. 898/1970, che in questo caso non ricorrono. Nel merito sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. in base al tenore del ricorso ed alla narrazione dei fatti
2 contenuta nell'atto introduttivo, dai quali emerge l'assunto che i coniugi vivono completamente separati e che non intendono riconciliarsi. D'altra parte, parte resistente, da tempo irreperibile, non costituendosi in giudizio nulla ha obiettato alla richiesta di separazione introdotta dal ricorrente;
ciò ad ulteriore dimostrazione che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta oggettivamente intollerabile.
§
Sulla scorta della situazione reddituale e patrimoniale, in assenza di dati più precisi in ordine all'effettiva attività lavorativa svolta dal resistente, non ricorrono le condizioni per disporre assegno di separazione per il mantenimento della moglie. Sulla proposizione cumulativa della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio– in applicazione del disposto di cui all'art. 473bis.49 c.p.c.- da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli all'ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio, sebbene la trattazione della domanda di divorzio sarà condizionata ex lege alla pronuncia di separazione (con sentenza passata in giudicato), oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge – (di sei mesi, se consensuale, ovvero di un anno) dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Relatore e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, c. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - ed avverrà con il rito “comune” di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. (cfr. Cass. n. 28727 del 16/10/2023). Dunque, non essendo la domanda di cessazione degli effetti civili, ovvero di scioglimento del matrimonio, promossa dai coniugi ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore - come da separata ordinanza - affinché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 898/1970, e la conferma delle condizioni già formulate, se del caso mediante deposito di note scritte. Anche la pronuncia in ordine alle spese di lite dell'ulteriore fase processuale di divorzio è quindi differita alla definizione del giudizio di merito.
3
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede: Autorizza I coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
Dispone la separazione giudiziale dei coniugi:
nato a [...] il [...], e nata in Parte_1 Controparte_1
Texas (USA) il 20.01.1988, uniti in matrimonio celebrato a Prato, in data 24 febbraio 2012, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2012, Parte I, atto n. 57 alle condizioni sopra riportate;
Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PRATO affinché proceda all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge, ai sensi e per gli effetti del novellato art. 191, II comma, c.c..; Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore. Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 31.8.2024 Il Presidente rel. dott. Michele Sirgiovanni
4