Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 9113/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al n .r.g. 9113/17 promossa da:
, (C.F. ) nata a [...], il giorno Parte_1 C.F._1
03/05/1951, rappresentata e difesa, dall'avv. Pasquale Alberico, C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso il cui studio, in C.F._2
Marcianise (CE), alla via Perugia, nr.° 34,
-attore-
Contro
(P. IVA 00 , in persona Sindaco e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Voso, e con lui elettivamente domiciliato, in Caserta (CE), alla via Ricciardi, n.° 32.
- convenuto-
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo degli art. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l. 69/2009.
Con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio il al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni Controparte_1
riportati in seguito ad un sinistro avvenuto in , alla via Starza, nel CP_1
cimitero comunale, in data 21.07.2013.
In particolare, l'attrice deduceva di essere caduta a causa di un buca formatasi per lo sprofondamento del coperchio di un pozzetto, coperto da materiale cartaceo e sporcizia, non visibile né segnalato, riportando lesioni quantificate in € 23.349,00.
Iscritta a ruolo la causa, si costituiva ritualmente in giudizio il Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata la fase istruttoria, a seguito del deposito delle rispettive memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., con produzioni documentali ed escussione testi., veniva disposta ed espletata CTU medico legale.
Infine, la causa era riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
Preliminarmente va rigettata la sollevata eccezione di nullità̀ dell'atto di citazione,
in quanto infondata e generica in quanto l'attrice ha sufficientemente precisato sia il luogo del sinistro sia le modalità dell'infortunio e che l'evento dannoso si
2 verificava lungo il l'ultimo vicoletto a destra del vialetto di ingresso, ed ha prodotto i rilievi fotografici riproducenti il vialetto e il tombino.
Venendo al merito della controversia si osserva che la domanda è fondata e va accolta nei limiti che si indicheranno.
Come sostenuto sul punto da autorevolissima dottrina, la responsabilità di cui all'articolo 2051 cc è ascrivibile al soggetto che ha in custodia la cosa per il danno da essa originato, salva la prova del caso fortuito. Presupposti della responsabilità
per danni da cose sono dunque la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
La res deve dunque essere, da un lato, idonea al nocumento, a produrre lesioni a cose o persone e, dall'altro, deve essere nella custodia di un soggetto determinato che ne abbia la disponibilità. Si configura, nella specie, un'ipotesi di presunzione legale di colpa del custode che si giustifica in quanto l'idoneità̀ della cosa a produrre un danno impone di adottare le misure idonee a renderla innocua. Tale
presunzione può̀ essere superata dalla prova del caso fortuito e, dunque, con la dimostrazione che il danno si è verificato per un evento non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa.
Alla luce di queste brevi considerazioni può pertanto ritenersi che, dal punto di vista dell'onere probatorio, grava sull'attrice che agisce per il risarcimento dei danni l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode e dell'obbligo di questi di vigilarla e mantenerne il controllo , mentre resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione
3 positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità̀ e di assoluta eccezionalità.
La Suprema Corte con la sentenza 11946/2013 ha sancito che tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità̀ della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere, il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (Cass., 6 luglio 2006, n.
15383).
In conclusione, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Ed ancora, “Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità
da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità̀ del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione
4 valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.” (Cass. civ. sez. 3, sentenza n. 999 del 2014). In
ordine poi al caso fortuito, sempre la giurisprudenza di legittimità ha statuito che il caso fortuito comprende anche «il fatto del terzo e il comportamento del danneggiato», e dunque il risarcimento viene escluso o ridotto quando egli avrebbe dovuto percorrere la strada con maggior prudenza e vigilanza, come affermato sia riguardo alle buche sia con riferimento ad altri ostacoli, come i tombini aperti o mal posizionati e che creano dislivello (Cass. ord. n. 6034/2018 e sent. n. 28672/2022).
Dagli esiti dell'istruttoria svolta emerge a veridicità della dinamica del sinistro riferita dall'attrice che in data 21.07.2013, verso le ore 9.30 circa, mentre percorreva a piedi il vialetto del cimitero per dirigersi verso l'uscita, inciampava nella predetta buca creatasi dallo sprofondamento del coperchio di cemento del pozzetto di salto e per l'effetto cadeva a terra.
Il fatto è stato visto, in prospettiva opposta da quella di percorrenza dell'uscita ed a pochi metri, dal testimone che ha dichiarato “ …io stavo entrando Testimone_1
dall'entrata di cui parlavo prima (“ all'entrata prima di quella principale”) e l'attrice stava uscendo da un vico verso la strada dov'ero io e l'ho vista
Cadere”…” …” ricordo che vi era una buca per terra, anzi vi era un chiusino”…
“ Non ho fatto caso a cosa fosse precisamente ma era qualcosa di rotto “.
Anche l'altro testimone di parte attrice sig.ra che camminava Testimone_2
insieme allo ha confermato tale dinamica dichiarando: “ io stavo Testimone_1
entrando dall'entrata quando ho visto l'attrice che mi veniva incontro sulla stessa
5 strada quando è caduta dentro ad un chiusino che era aperto. Il chiusino era ben visibile, ma mentre si cammina non ci si fa caso. Il chiusino era pieno di sporcizia,
tipo fiori secchi e carta. Non vi era alcuna segnalazione” dichiarando che a seguito della caduta l'attrice lamentava dolori sul lato destro del corpo in particolare al braccio destro…” aveva il braccio tutto storto” specificando altresì che dopo averla soccorsa unitamente a suo marito ed al marito dell'attrice avevano provveduto ad accompagnare l'attrice in ospedale.
In ordine alle deposizioni rese dai testimoni di parte convenuta, le dichiarazioni rese sono generiche e lacunose. In particolare il testimone sig. Tes_3
facente parte del corpo di polizia Municipale del comune all'epoca dei fatti dichiarava di essere a conoscenza del fatto per ragioni di servizio e che “….se ben ricordo dalla data della caduta mi è stato chiesto di fare gli accertamenti di cui sopra dopo qualche mese;
ricordo che era l'hanno 2013; il sinistro sarebbe avvenuto a luglio ed il sopralluogo l'ho fatto a novembre dello stesso anno”…
precisando altresì “ …che il sopralluogo presso il Cimitero lo feci con i custodi presenti al momento ed andai nel luogo indicato nella richiesta di risarcimento e nei luoghi adiacenti, non ricordo di aver trovato nessuna insidia;
per quello che io ricordi non rilevai nulla di anomalo;
non vidi né cumuli di immondizia né di fogliame a coprire eventuali buche, non ricordo di aver rilevato nulla di anomalo altrimenti lo avrei segnalato nella relazione al Comandante”. Le dichiarazioni del non presente al momento del fatto, si collocano in un momento Tes_4
successivo- nella specie a distanza di mesi- sicché nulla aggiungono ne contraddicono le deposizioni dei testimoni di parte attrice.
6 Del pari devono ritenersi generiche le dichiarazioni rese dal testimone sig.
, custode del cimitero comunale, trattandosi di un testimone Testimone_5
non oculare, la cui conoscenza sulla modalità del fatto è avvenuta, come lui stesso ha confermato in udienza, per sentito dire, avendo captato una conversazione tra l'attrice e le sue amiche “…. ricordo che venne una domenica mattina e si incontrò con altre amiche che le chiesero cosa si fosse fatta e li ripose che mentre una signora stava lavando per terra la pavimentazione del cimitero lei era scivolata;
ricordo che la signora aveva il braccio ingessata;
la disse alle Pt_1
amiche che il fatto era accaduto una settimana prima circa”. Nonostante tale dichiarazione lo stesso custode conferma la presenza del tombino sollevato allorquando riferiva “di essere andato insieme ad un Vigile a vedere il presunto posto della caduta come mi indicò il Vigile, mi ricordò di aver personalmente visto solo un tombino di cemento appena sollevato ma di pochissimo , sotto passano i fili della corrente;
preciso di aver visto un po' di fiori per terra ma preciso che nella zona spesso quando tira vento è normale trovare qualche fiore a terra” .
Ne consegue che, alla luce delle precisazioni svolte e delle univoche risultanze processuali, è fuor di dubbio che la caduta sia avvenuta per la presenza della insidia senza che l'attrice abbia in alcun modo contribuito alla verificazione del sinistro con la sua condotta in quanto non avrebbe avuto modo di avvedersi tempestivamente della presenza della buca creatasi a seguito dello sprofondamento del tombino, non essendo visibile e neppure segnalata.
7 Nella descritta situazione, accertato che la parte attrice ha fornito adeguata prova dell'esistenza del rapporto eziologico tra la presenza della insidia, deve escludersi che la convenuta abbia dato dimostrazione che il danno sia derivato da un fattore esterno, idoneo ad interrompere il nesso causale, consentendo di non ricondurre il danno verificatosi alla cosa oggetto di custodia;
tale idoneità di un fattore esterno ad interrompere il nesso causale sussiste solo se lo stesso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, che sono i caratteri tipici del fortuito, non essendo sufficiente provare la propria diligenza nella custodia.
In definitiva, alla luce del compendio probatorio messo a disposizione, non può
ritenersi che, nella fattispecie, l'evento dannoso sia derivato da un fattore esterno,
imprevedibile ed eccezionale, come tale idoneo ad interrompere il nesso causale secondo i caratteri tipici del fortuito, non avendo la parte convenuta dimostrato, a sufficienza, che sia stata impossibilitata ad intervenire tempestivamente per segnalare l'insidia e per adottare i necessari rimedi a tutela dell'incolumità̀ degli utenti della strada in custodia e di sua proprietà.
Acclarato quanto detto in punto di responsabilità in ordine al quantum debeatur
possono condividersi le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico.
La Consulenza Tecnica espletata dal CTU, che si ritiene corretta e immune da censure, accertava infatti la sussistenza del nesso di causalità e dunque la compatibilità delle lesioni riportate dall'istante quale conseguenza della caduta come descritta in citazione e precisando che l'attrice a seguito della caduta riportava “una frattura scomposta dell'epifisi distale radio destro trattata incruentemente”.
8 Sulla scorta di ciò il consulente riteneva congruo, come meglio precisato in risposta alle osservazioni del CTP di Parte convenuta, escludendo precedenti morbosi correlabili alle lesioni riportate, ma valutando la patologia artrosica sussistente, stimare il danno biologico permanente rappresentato “dagli esiti anatomo-disfunzionali di una frattura scomposta dell'epifisi distale radio destro trattata incruentemente” nella misura del 4,5 %.
Pertanto, a seguito delle lesioni riportate, l'istante ebbe a riportare un periodo di invalidità quantificabile, sulla scorta degli atti esibiti, di gg 60 cosi divisi: gg
25(venticinque) ITT al 75% ; gg 15(quindici) ITT al 50% e gg 20(venti) IT
residua al 15%... Allo stato attuale persistono postumi permanenti, valutati nella misura del 4,5 % poiché consistenti in esiti anatomo-disfunzionali di una frattura scomposta dell'epifisi distale radio destro trattata incruentemente.
Le spese sostenute e ritenute ammissibili, cosi come riportato alla pag.7 della
CTU, appaiono ampiamente compatibili, e in ordine alla contestazione effettuata dal CTP di parte convenuta le risposte del consulente sono condivisibili e puntuali.
Pertanto andranno riconosciute e liquidate i seguenti importi: Danno Biologico €
4.451,37; danno biologico temporaneo € 1.726,25; Spese mediche € 1.540,54.
All'attrice, dunque, spetteranno le predette somme, su cui andranno poi calcolati gli interessi legali sulle somme spettanti per il risarcimento espresse all'attualità,
dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonchè sulla minor somma risultante dalla loro divisione per il coefficiente ISTAT corrispondente alla data del fatto,
via via annualmente rivalutata sulla base degli stessi indici, con esclusione degli
9 interessi sugli interessi legali, a far data dal giorno del fatto a quello della pronuncia (cfr.sent. Trib. Na 2253/03, 3303/05); oltre ancora gli interessi al tasso legale decorrenti dal deposito della sentenza al giorno dell'effettivo soddisfo.
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, sì come liquidato nella considerazione della tipicità e della ordinarietà delle lesioni subite,
ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove,
d'altra parte, non è stata comunque offerta dalla difesa degli attori adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
In accoglimento della domanda, dichiara la responsabilità del sinistro occorso all'attrice, del in persona del rappresentate legale pro Controparte_1
tempore e per l'effetto lo condanna al risarcimento dei danni subiti da Pt_1
così quantificati: Danno Biologico € 4.451,37; danno biologico
[...]
10 temporaneo € 1.726,25; Spese mediche € 1.540,54; oltre interessi come da parte motiva;
interessi legali sulle predette somme dal deposito della sentenza al saldo;
Condanna il alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_1
dell'attrice che liquida in Euro 2.540,00 per onorari oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU di cui al decreto di liquidazione in atti.
S. Maria C.V., 27/05/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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