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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/09/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1599/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO BARONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1599/2024 promossa da
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Federica Parte_1 C.F._1 Moschini, elettivamente domiciliata presso il difensore in Ravenna Via Castel San Pietro n°13
ATTRICE contro
(c.f. ), contumace Controparte_1 C.F._2 CONVENUTO CONCLUSIONI
All'udienza del 15/09/2025 il procuratore dell'attrice ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ex art. 143 cpc quale proprietaria e Parte_1 locatrice in forza di contratto 16/10/2019 reg.to in pari data dell'immobile ad uso abitativo sito in
Alfonsine Via Margotti n°13, intimava sfratto per morosità nei confronti del proprio conduttore CP_1
in relazione al mancato versamento dei canoni di locazione per € 940,00 alla data della
[...] citazione.
Insisteva pertanto per la convalida dello sfratto o, in caso di opposizione, per l'ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc.
L'atto d'intimazione, dopo che il conduttore era risultato irreperibile alla residenza anagrafica, veniva rinotificato ex art. 143 cpc.
Con ordinanza 23/09/2024, stante l'intervenuta notifica ex art. 143 cpc e la conseguente impossibilità di procedere alla convalida, veniva disposto il mutamento del rito con esonero dalla mediazione.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 La locatrice depositava memoria integrativa mentre il convenuto rimaneva contumace nonostante la rituale notifica dell'ordinanza ex art. 426 cpc sempre ex art. 143 cpc al conduttore irreperibile.
La causa è stata quindi istruita mediante prova per interpello e decisa all'udienza del 15/09/2025 in cui
è stata data lettura del dispositivo.
La domanda è fondata e va accolta, la prova dell'inadempimento del conduttore all'obbligo di pagamento dei canoni locatizi risulta “per tabulas” in forza del contenuto del contratto di locazione, costituisce infatti giurisprudenza consolidata che” Il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento di controparte è unicamente tenuto, in quanto attore/creditore, a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento. Un tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto con l'allegazione del contratto di locazione, in quanto titolo nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale.”
(Trib. Trento 19/03/2012 – Cass. Civ. S.U. 30/10/2001 n°13533 – Trib. Milano 25/03/2015 – Trib.
Genova 20/01/2016).
La morosità maturata alla data del rilascio spontaneo ammonta al complessivo importo di € 940,00 ed è confermata dalla mancata risposta all'interrogatorio formale deferito e dalla precisazione del credito depositata da parte attrice.
La gravità dell'inadempimento ai fini della valutazione della sua importanza ex art. 1455 c.c., è comunque presunta e sussistente per l'automatismo previsto dall'art. 5 L. 392/78 in materia di locazione abitativa.
Ne consegue pertanto che la domanda proposta dall'attrice va integralmente accolta con declaratoria di avvenuta risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore che dovrà conseguentemente provvedere all'immediata restituzione dell'immobile nella piena e libera disponibilità dell'attrice nonché a corrispondere l'importo di € 940,00 per la morosità maturata oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
A seguito del recente del recente orientamento della Suprema Corte (cfr. ord. 24819 del 18/08/2023), finalizzato alla prospettazione anche in fase di cognizione piena della condanna in futuro già prevista dall'art. 664 cpc, il convenuto dovrà rispondere anche dei canoni ulteriori da ottobre 2025 fino all'effettivo escomio in ragione di € 470,00 mensili.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del DM n°55/2014 tab. 2 e successive modifiche sulla base dello scaglione tariffario della domanda originaria, all'unicità del giudizio ed in relazione all'attività difensiva effettivamente svolta in ragione di € 150,00 per la fase di studio della controversia, € 150,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 200,00 per la fase istruttoria ed € 200,00 per la fase decisionale, oltre ad € 162,49 per anticipazioni ed accessori di legge.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
accerta e dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione inter-partes del 16/10/2019
[...] reg.to in pari data per grave inadempimento del conduttore convenuto;
- condanna il conduttore convenuto all'immediato rilascio a favore dell'attrice dell'immobile ad uso abitativo sito in Alfonsine Via Margotti n°13 nonché al pagamento della somma complessiva di €
940,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il convenuto al pagamento dell'ulteriore somma di € 470,00 mensili (o frazione di essa) a decorrere dal mese di ottobre 2025 e fino all'effettivo sfratto;
- condanna altresì i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida nel complessivo importo di € 600,00 per compenso e di € 162,49 per spese, oltre 15% per spese generali ex art. 2 DM n°55/2014, IVA e CPA come per legge.
Ravenna, 15 settembre 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO BARONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1599/2024 promossa da
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Federica Parte_1 C.F._1 Moschini, elettivamente domiciliata presso il difensore in Ravenna Via Castel San Pietro n°13
ATTRICE contro
(c.f. ), contumace Controparte_1 C.F._2 CONVENUTO CONCLUSIONI
All'udienza del 15/09/2025 il procuratore dell'attrice ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ex art. 143 cpc quale proprietaria e Parte_1 locatrice in forza di contratto 16/10/2019 reg.to in pari data dell'immobile ad uso abitativo sito in
Alfonsine Via Margotti n°13, intimava sfratto per morosità nei confronti del proprio conduttore CP_1
in relazione al mancato versamento dei canoni di locazione per € 940,00 alla data della
[...] citazione.
Insisteva pertanto per la convalida dello sfratto o, in caso di opposizione, per l'ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc.
L'atto d'intimazione, dopo che il conduttore era risultato irreperibile alla residenza anagrafica, veniva rinotificato ex art. 143 cpc.
Con ordinanza 23/09/2024, stante l'intervenuta notifica ex art. 143 cpc e la conseguente impossibilità di procedere alla convalida, veniva disposto il mutamento del rito con esonero dalla mediazione.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 La locatrice depositava memoria integrativa mentre il convenuto rimaneva contumace nonostante la rituale notifica dell'ordinanza ex art. 426 cpc sempre ex art. 143 cpc al conduttore irreperibile.
La causa è stata quindi istruita mediante prova per interpello e decisa all'udienza del 15/09/2025 in cui
è stata data lettura del dispositivo.
La domanda è fondata e va accolta, la prova dell'inadempimento del conduttore all'obbligo di pagamento dei canoni locatizi risulta “per tabulas” in forza del contenuto del contratto di locazione, costituisce infatti giurisprudenza consolidata che” Il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento di controparte è unicamente tenuto, in quanto attore/creditore, a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento. Un tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto con l'allegazione del contratto di locazione, in quanto titolo nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale.”
(Trib. Trento 19/03/2012 – Cass. Civ. S.U. 30/10/2001 n°13533 – Trib. Milano 25/03/2015 – Trib.
Genova 20/01/2016).
La morosità maturata alla data del rilascio spontaneo ammonta al complessivo importo di € 940,00 ed è confermata dalla mancata risposta all'interrogatorio formale deferito e dalla precisazione del credito depositata da parte attrice.
La gravità dell'inadempimento ai fini della valutazione della sua importanza ex art. 1455 c.c., è comunque presunta e sussistente per l'automatismo previsto dall'art. 5 L. 392/78 in materia di locazione abitativa.
Ne consegue pertanto che la domanda proposta dall'attrice va integralmente accolta con declaratoria di avvenuta risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore che dovrà conseguentemente provvedere all'immediata restituzione dell'immobile nella piena e libera disponibilità dell'attrice nonché a corrispondere l'importo di € 940,00 per la morosità maturata oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
A seguito del recente del recente orientamento della Suprema Corte (cfr. ord. 24819 del 18/08/2023), finalizzato alla prospettazione anche in fase di cognizione piena della condanna in futuro già prevista dall'art. 664 cpc, il convenuto dovrà rispondere anche dei canoni ulteriori da ottobre 2025 fino all'effettivo escomio in ragione di € 470,00 mensili.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del DM n°55/2014 tab. 2 e successive modifiche sulla base dello scaglione tariffario della domanda originaria, all'unicità del giudizio ed in relazione all'attività difensiva effettivamente svolta in ragione di € 150,00 per la fase di studio della controversia, € 150,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 200,00 per la fase istruttoria ed € 200,00 per la fase decisionale, oltre ad € 162,49 per anticipazioni ed accessori di legge.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
accerta e dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione inter-partes del 16/10/2019
[...] reg.to in pari data per grave inadempimento del conduttore convenuto;
- condanna il conduttore convenuto all'immediato rilascio a favore dell'attrice dell'immobile ad uso abitativo sito in Alfonsine Via Margotti n°13 nonché al pagamento della somma complessiva di €
940,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il convenuto al pagamento dell'ulteriore somma di € 470,00 mensili (o frazione di essa) a decorrere dal mese di ottobre 2025 e fino all'effettivo sfratto;
- condanna altresì i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida nel complessivo importo di € 600,00 per compenso e di € 162,49 per spese, oltre 15% per spese generali ex art. 2 DM n°55/2014, IVA e CPA come per legge.
Ravenna, 15 settembre 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3