Decreto cautelare 1 luglio 2021
Decreto cautelare 2 luglio 2021
Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 2 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 10/09/2021, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/09/2021
N. 00661/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 661 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
General Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Cnr Sede Roma non costituito in giudizio;
Cnr Area di Ricerca di Padova del Cnr, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
nei confronti
Dinamika Service S.r.l., Dinamika S. Snc non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-della determina a contrarre del Responsabile dell'Area del 17.06.2021 con cui si è disposto l'affidamento diretto del servizio di pulizia degli immobili del Consiglio Nazionale delle Ricerche presenti presso l'Area della ricerca di Padova C.so Stati Uniti n. 4 – acquisito unico “…. preventivo di spesa numero 143/2021 del 14/06/2021 inviato dalla Società Dinamika Service Srl – Via dell'Artigianato, 9/e – 35020 Pernumia (PD) P. IVA 05330170282 per il Servizio di Pulizia di Uffici/Laboratori presenti presso l'Area della Ricerca di Padova per l'importo di € 111.755,52 oltre IVA, da espletarsi mediante MEPA”;
- della comunicazione di affidamento intervenuta in data 17.06.2021 con la quale si è comunicato che dal 01.07.2021 si affiderà il servizio alla Dinamika Service srl con sede in via dell'Artigianato n.9/e 35020 Pernumia (PD) .
- di ogni atto successivo ad oggi non conosciuto, per il non concesso accesso agli atti e comunque lesivo ”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da General Service S.r.l. il 12/7/2021:
- dell'atto di errata corrige del Responsabile dell'area del 23.06.2021 Notificato in data 29.06.2021;
- dell'offerta preventivo della Dinamika Service snc – Via dell'Artigianato, 9/e – 35020 Pernumia (PD) P. IVA 04561230287 priva di ogni prova di data di invio protocollo elettronico e quant'altro necessario alla comprova dell'effettiva ricezione elettronica in data 14.06.2021;
- dell'atto di avvio di esecuzione del contratto stipulato addirittura in data 28.06.2021 mai comunicato;
- di tutti gli atti della procedura ad oggi richiesti in visione e non ottenuti in ostenzione quindi non conosciuti;
- della comunicazione confermativa dell' affidamento intervenuta in data 29.06.2021 con la quale si è comunicato che dal 01.07.2021 si affiderà il servizio alla Dinamika Service snc – Via dell'Artigianato, 9/e – 35020 Pernumia (PD) P. IVA 04561230287 in luogo della precedente Dinamika Service srl con sede in via dell'Artigianato n.9/e 35020 Pernumia (PD) P.IVA 05330170282.
- di ogni atto successivo ad oggi non conosciuto, per il non concesso accesso agli atti e comunque lesivo ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cnr Area di Ricerca di Padova del Cnr;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che non sussiste un pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 119 cod. proc. amm., atteso che, tenuto conto della limitata durata del contratto, del suo valore non elevato e della circostanza che la sua scadenza è ormai prossima, il danno ha natura meramente patrimoniale;
Ritenuta la necessità, ai fini della decisione di merito, di acquisire ai sensi dell’art. 65, comma 3, cod. proc. amm. documentazione idonea ad individuare le esatte modalità, anche sotto il profilo temporale, con cui è stata espletata la procedure e, in particolare, l’anteriorità della ricezione del preventivo trasmesso da Dinamika service snc rispetto alla originaria delibera a contrarre;
Ritenuto, a tal fine, di ordinare all’amministrazione resistente di depositare in giudizio tutti gli atti della procedura di affidamento, ciascuno accompagnato dal relativo protocollo informatico e dalla prova del suo invio o della sua ricezione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare. Ordina all’amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 65, comma 3, cod. proc. amm. di depositare in giudizio entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza la documentazione indicata in parte motiva.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28 ottobre 2021.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO