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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/05/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3316/2019 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 3 febbraio
2025, con assegnazione dei termini di rito per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente tra
(CF. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 23.11.1987, nella qualità di unica erede del padre Per_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Santostefano e dall'avv.
[...]
Silvio Lucisano, attrice in prosecuzione
e
(CF: ), nata a [...] CP_1 C.F._2
il 05.06.1953, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Sarra, convenuta e attrice in riconvenzionale avente per oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”
1 Conclusioni delle parti
Come da ordinanza del 3 febbraio 2025, in cui si dà atto che:
- i procuratori di hanno formulato istanza di Parte_1
“rinnovazione e/o integrazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio” ed in subordine “richiesta al C.T.U. di fornire i chiarimenti richiesti”; hanno, altresì, insistito per l'ammissione dei “capitoli di prova testimoniale come articolati nelle circostanze di cui alle lettere dalla
n) alla t) della memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. nr. 2, con i testi ivi indicati” e ribadito “l'eccezione di incapacità a testimoniare, sensi dell'art. 246 c.p.c., dei testi di controparte, Testimone_1
e avendo specifico interesse Testimone_2 Testimone_3
nella causa, con la conseguente nullità e/o inefficacia della testimonianza”; infine, in via subordinata, “Senza rinuncia e/o pregiudizio per le … ribadite richieste istruttorie e per la rinnovazione e/o integrazione della CT, nei termini indicati”, hanno chiesto “l'integrale accoglimento di tutte le proprie eccezioni, istanze, richieste, anche istruttorie, e conclusioni come articolate nell'atto di citazione, precisate nelle memorie nn. 1, 2 e 3 ex art.
183 VI comma c.p.c., con i documenti allegati, nelle note di trattazione scritta e nei verbali di causa, nonché con le richiamate relazioni del proprio CTP, con osservazioni e contestazioni alla
CT”;
- il procuratore di parte convenuta ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) In via principale, rigettare le richieste di parte attrice perché inammissibili, afferendo le rivendicazioni a vantaggio di un immobile abusivo quindi giuridicamente inesistente e non suscettibile
2 di tutela;
2) In via accessoria, rigettare le richieste di ripristino dello stato dei luoghi poiché, in particolare: a) la tettoia in plexiglass è già stata rimossa;
b) l'impianto idrico è accessibile alla SI.ra Pt_1
; c) l'autoclave è posizionato su terreno di proprietà di
[...]
controparte e non costituisce onere della SI.ra CP_1
garantire un accesso alla nipote;
d) la scala non può essere ricostituita in quanto, l'odierna convenuta ha provveduto alla rimozione di una struttura abusiva, costruita senza alcuna autorizzazione e, quindi, non suscettibile di ripristino;
3) Rigettare la richiesta di risarcimento del danno in quanto l'immobile di proprietà della SI.ra non ha subito alcun deprezzamento, vista Parte_1
la rimozione di una scala abusiva e visto che l'intero piano primo è stato costruito abusivamente;
inoltre, il funzionamento dell'autoclave non ha subito soluzione di continuità così come la possibilità di accesso all'impianto idrico;
4) In via riconvenzionale, condannare la
SI.ra al pagamento in favore della SI.ra Parte_1 CP_1
della somma di €. 1800,00, quantificati dal C.T.U., Arch. CP_2
in ragione dei danni da infiltrazioni ricadenti
[...]
nell'immobile di proprietà di parte convenuta, in esito a procedimento giudiziale n. 3672/2017 R.G., ex art. 696 bis Cpc;
5) con vittoria di spese e compensi di lite oltre al rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Persona_1
convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale, chiedendo CP_1
di: “1) accertare e dichiarare che la sig.ra , …, proprietaria CP_1
dell'immobile posto al Piano Terra del fabbricato a due piani in loc.
3 Lazzaro di Motta San Giovanni confinante, tra gli altri, con la proprietà del dott. appartamento posto al Piano Primo (P. 2° f.t.) Persona_1
del medesimo fabbricato e un terreno di pertinenza posto lateralmente allo stesso immobile precisamente in Via Vecchia Provinciale, oggi
Lungomare Ottaviano Augusto, censiti rispettivamente al Catasto Edilizio del Comune di Motta San Giovanni al Foglio 44 Particella n°53 Sub.03
(appartamento P.1) e P.lla n°1156 (Terreno di pertinenza); è responsabile degli atti, fatti e danni … elencati, come allegati e descritti; 2) accertare e dichiarare che la sig.ra , nei luoghi ed immobili in oggetto, CP_1
ha fatto eseguire diversi lavori edilizi come sopra, in narrativa, specificatamente indicati, comportanti illegittime modifiche e innovazioni, in modo arbitrario e senza alcuna autorizzazione, permesso e, tantomeno, consenso del sig. senza averne diritto;
3) accertare e Persona_1
dichiarare l'illegittimità e dannosità delle sopra descritte opere eseguite dalla sig.ra nonché di ogni altro diritto reale e/o di CP_1
godimento preteso dalla convenuta a carico della proprietà del dott.
conseguentemente, 4) accertare e dichiarare che, la Persona_1
convenuta non ha titolo a mantenere le costruzioni ed installazioni ivi realizzati ed allocati, come sopra indicati, in quanto, oltre ad essere eseguiti senza preventivo permesso di costruire ed in violazione delle distanze legali e delle norme di edilizia, violano i diritti della proprietà privata del dott. per l'effetto, 5) ordinare e condannare la Persona_1
sig.ra a rimuovere ed eliminare le opere indicate, come CP_1
specificati in narrativa e nelle perizie in atti, con l'obbligo di ripristinare
l'originario stato dei luoghi eseguendo tutte le opere necessarie ad eliminare i danni denunciati, gli elementi nocivi e le turbative; 6) condannare la medesima convenuta alla demolizione e CP_1
4 rimozione immediata delle suddette abusive ed illegittime costruzioni ed al ripristino dell'originario stato dei luoghi;
quindi a: - demolire e rimuovere completamente la tettoia (realizzata senza alcuna autorizzazione urbanistica né paesaggistica) con soprastante copertura in plexiglass sul fronte lato monte (ad est verso la stazione) ancorata direttamente sul muro di facciata del piano primo proprio in aderenza ai davanzali in marmo delle finestre del sig. - ricostruire la scala di accesso al Persona_1
piano primo del sig. per la propria interezza con medesime Persona_1
caratteristiche geometriche, materiche e forma di quella preesistente;
- ripristinare l'originario impianto idrico a servizio dell'appartamento del piano primo con il ricollocamento dell'autoclave, del serbatoio idrico e della caldaia in moda da consentire l'accesso al legittimo proprietario;
- eseguire tutti i lavori necessari ad eliminare i manufatti eseguiti e i danni provocati;
conseguentemente, accertato e dichiarato che la situazione descritta, e tuttora persistente, finanche pericolosa per le cose e le persone, arreca grave pregiudizio patrimoniale, fisico e morale all'istante ed ai suoi familiari, 7) condannare la sig.ra al risarcimento del danno, CP_1
per le causali indicate ed anche in virtù delle norme … menzionate ed invocate, nonché per la procurata diminuzione di valore dell'appartamento del dott. condannare la sig.ra al Persona_1 CP_1
risarcimento del danno, così di seguito specificati: a) Demolizione scala, e sottoscala, in muratura con rifiniture in travertino di collegamento al piano primo e relativi accessori (ricostruzione della scala originaria) €
4.500,00; b) Realizzazione tettoia in plexiglass con struttura in acciaio ancorata al davanzale delle finestre del piano primo lato monte
(demolizione della struttura della tettoia e ripristino) € 2.000,00; c)
Sostituzione arbitraria dell'impianto autoclave con spostamento della
5 caldaia e del serbatoio della riserva idrica (ripristino situazione - spostamento impianto) € 1.000,00; quale conseguente Deprezzamento dell'appartamento di proprietà del SI. (P.1°) € Persona_1
25.000,00; per l'impossibilità, dall'epoca di realizzazione delle opere abusive ad oggi, di poter accedere al proprio impianto idrico (autoclave con serbatoio e caldaia arbitrariamente spostati) con notevole disagio causato al sig. Costo per l'inutilizzo dell'appartamento Persona_1
per un anno € 6.000,00 - (stimato come valore di mancato guadagno da locazione); ciò per la complessiva somma di € 38.500,00 (euro trentottomilacinquecento/00) o, comunque, nella misura che verrà determinata in corso di causa, anche attraverso consulenza tecnica, e/o comunque liquidata in via equitativa dal Giudice ai sensi dell'art. 1226 e
2056 cod. civ., comprensivo sia del risarcimento per equivalente, sia del risarcimento in forma specifica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043
e 2058 c.c. come parametro di valutazione anche nel caso in cui la liquidazione sia fatta per equivalente. 8) condannare la medesima convenuta al pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria, sulle somme riconosciute dovute alla parte attrice, calcolati dalla domanda sino al soddisfo;
in ogni caso, 9) condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di CP_1
giudizio”.
A sostegno delle proprie ragioni l'istante ha esposto:
1) di essere proprietario di un appartamento posto al primo piano di un maggior fabbricato a due piani sito in località Lazzaro di Motta San
Giovanni e del terreno di pertinenza posto lateralmente allo stesso immobile (precisamente alla Via Vecchia Provinciale, oggi
Lungomare Ottaviano Augusto) censiti rispettivamente al Catasto
6 Edilizio del Comune di Motta San Giovanni al foglio 44 particella n°53 Sub.03 (appartamento P. 1) e particella n°1156 (terreno di pertinenza);
2) che nel mese di luglio 2017, esso istante, recandosi presso il predetto immobile, al fine di trascorrere la stagione estiva, notava che la sorella, proprietaria dell'immobile posto al piano terra CP_1
del medesimo fabbricato e di altri terreni ed immobili ivi confinanti, aveva fatto eseguire diversi lavori, in modo arbitrario e senza il suo consenso (in particolare, l'attore esponeva di aver accertato la realizzazione dei seguenti interventi: demolizione della scala di collegamento dal terrazzino della propria unità abitativa al terreno e vano sottoscala in cui erano situati i rispettivi impianti autoclave, nonché uno scaldino a servizio del medesimo appartamento posto al primo piano;
spostamento del contatore idrico;
sostituzione e spostamento della autoclave di proprietà e in uso di esso istante;
installazione di una consistente e invadente tettoia/copertura in plexiglass prospiciente la facciata del fabbricato lato stazione, irregolarmente posta a livello del davanzale delle finestre piano superiore, di proprietà di esso attore in violazione di norme igieniche, civilistiche e urbanistiche;
costruzione di una piattaforma in cemento posta a copertura del nuovo cancello, contigua ed unita al terrazzo della abitazione proprietà di esso istante, in spregio alle distanze legali da rispettare;
chiusura del comune vano sottoscala posto nell'atrio di ingresso;
installazione di “telecamera – impianto videosorveglianza” nell'atrio di ingresso comune senza autorizzazione del comproprietario;
innesto di un rubinetto nell'atrio di ingresso comune;
apposizione di una “porta-calcio” e di altri
7 elementi ingombranti sul terreno di proprietà di esso istante;
installazione di tubatura per fili elettrici posta sulla facciata in corrispondenza del terrazzino);
3) che, in seguito alla realizzazione di tali lavori abusivi, esso istante ha subito dei gravi danni (tra cui la mancata erogazione di acqua corrente nel proprio appartamento), che hanno ostacolato la permanenza nell'immobile durante il periodo estivo, costringendo lo stesso e i familiari, con notevoli disagi, a cambiare programma e destinazione;
4) che, a fronte di ciò, lo stesso si è trovato costretto ad inviare due diffide alla sorella (raccomandata a.r. del 09.08.2017; raccomandata a.r. dell'11.09.2017), al fine di ottenere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e, in ogni caso, specifici adempimenti [consegna ad esso istante delle chiavi del nuovo cancello, al fine di consentire l'ingresso ed il passaggio al terreno di sua proprietà, nonché di provvedere alla verifica dell'autoclave, dello scaldino e del contatore idrico (per consentire il normale flusso dell'acqua a servizio del suo appartamento e, comunque, per poter intervenire immediatamente in caso di guasti o altra necessità); ricostruzione della scala di collegamento del terrazzino della unità abitativa posta al primo piano al vano sottoscala ed al terreno;
ricollocazione dell'autoclave di esso istante in un posto all'interno della sua proprietà; rimozione immediata della tettoia/copertura in plexiglass (o policarbonato); rimozione della piattaforma in cemento posta a copertura del nuovo cancello;
consegna delle chiavi della porta d'ingresso del vano sottoscala posto nell'atrio di entrata;
eliminazione della “telecamera
– impianto videosorveglianza” nell'atrio di ingresso comune;
8 eliminazione del rubinetto nell'atrio di ingresso comune;
rimozione dal terreno di proprietà di esso istante della “porta-calcio” e ogni altro oggetto di sua pertinenza;
eliminazione o, comunque, spostamento della tubatura per fili elettrici posta in corrispondenza del terrazzino di proprietà di esso istante);
5) che la sorella non ha mai dato seguito a tali richieste;
6) che la situazione pericolosa, antigienica e dannosa, sopra denunziata,
è stata compiutamente descritta dall'ing. , il quale Persona_2
ha redatto apposita perizia tecnica, nella quale ha descritto i lavori edilizi eseguiti dalla CP_1
7) che, instaurato apposito procedimento ex art. 696 bis c.p.c., è stato disposto accertamento tecnico preventivo, con la nomina come CT, in data 18/12/2017, dell'arch. il quale ha Controparte_2
depositato la relazione in data 30.01.2018;
8) che, non avendo il CT quantificato i danni subiti, ha provveduto alla relativa quantificazione il CTP, ing. , che li ha Persona_2
determinati nei termini che seguono: €4.500,00 (per ricostruzione della scala originaria); €2.000,00 (per demolizione della struttura della tettoia e ripristino); €1.000,00 (per ripristino situazione – spostamento impianto); circa €25.000,00 (per deprezzamento dell'appartamento); €6.000,00 (quale costo per inutilizzo dell'appartamento per un anno);
9) che in data 02.05.2019 è stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo.
§2. Si è costituita in giudizio , resistendo alle domande di CP_1
parte attrice e chiedendo:
9 1) in via principale, di rigettare le suddette domande in quanto inammissibili (poiché afferenti a rivendicazioni a vantaggio di un immobile abusivo e, quindi, giuridicamente inesistente);
2) in via accessoria, di rigettare le richieste di ripristino dello stato dei luoghi (deducendo che: la tettoia in plexiglass è già stata rimossa;
l'impianto idrico è stato reso accessibile;
sull'autoclave posizionata nel terreno di essa convenuta l'attore non ha alcun diritto di accesso;
la scala precedente non può essere ricostruita, in quanto era abusiva);
3) di rigettare la richiesta di risarcimento del danno in quanto l'immobile di proprietà dell'attore non ha subito alcun deprezzamento;
4) in via riconvenzionale, di condannare parte attrice al pagamento in favore di essa convenuta della somma di €1.800,00 quantificata dal
C.T.U., Arch. in ragione dei danni da Controparte_2
infiltrazioni ricadenti nell'immobile di sua proprietà.
§3. In data 04.02.2020 è deceduto l'originario attore, , Persona_1
lasciando quale unica erede , la quale, con comparsa di Parte_1
costituzione in prosecuzione, si è costituita in giudizio, insistendo nell'accoglimento e facendo proprie “tutte le difese, deduzioni, eccezioni, domande, conclusioni, istanze –anche istruttorie-, produzioni documentali” già formulate dal proprio dante causa.
§4. La causa, istruita mediante la documentazione in atti, l'assunzione dell'interrogatorio formale della convenuta e di prova per testi e l'espletamento di CT, è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 3 febbraio 2025, previa assegnazione alle parti dei termini di rito per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
10 §5. Occorre preliminarmente passare al vaglio delle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni. In primo luogo, si deve ribadire anche in questa sede che non può essere accolta la richiesta di ammissione dei capitoli di prova di cui alle lettere dalla n) alla t) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, in quanto tali capitoli risultano in parte generici ed in parte inconducenti in rapporto al thema decidendum. Allo stesso modo non è necessario ai fini della decisione dar corso alla richiesta di “rinnovazione e/o integrazione della
Consulenza Tecnica d'Ufficio” ed in subordine di convocare l'ausiliare a chiarimenti, avendo il CT (ing. risposto in modo Controparte_3
chiaro, preciso e puntuale, a tutti i quesiti sottoposti alla sua attenzione, nonché alle osservazioni delle parti, fornendo un quadro dettagliato in ordine al reale stato dei luoghi oggetto di controversia, nonché all'effettiva sussistenza e quantificazione dei danni lamentati dall'istante.
Infine, non risulta fondata neppure l'eccezione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dei testi Testimone_1
e , rispettivamente marito e figli della Testimone_2 Testimone_3
convenuta. Sul punto, occorre rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di prova testimoniale non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela
o coniugale, non potendo l'attendibilità degli stessi essere esclusa aprioristicamente, senza altri elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità” (cfr. Cass. civ. n. 2295/2021), elementi che nella fattispecie non sono stati offerti. A ciò deve aggiungersi che, come in più occasioni chiarito dalla Suprema Corte, l'incapacità a deporre prevista dall'art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è “titolare di un interesse
11 personale attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'articolo 100 del Cpc”, tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, “non avendo, invece, rilevanza
l'interesse di fatto a un determinato esito del processo” (cfr. Cass. civ. n.
3361/2024).
§6. Tanto chiarito, la domanda di parte attrice è meritevole solo di parziale accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
§6.1- Giova premettere che dal sistema codicistico si desume (cfr. art. 833 c.c.) che il diritto di proprietà è pieno ed esclusivo, ma deve anche essere rispettoso di tutti i limiti e gli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico, risultando, in specie, soggetto al limite posto dal principio generale del neminem laedere in virtù del quale chiunque con il proprio comportamento cagioni un danno ingiusto, è tenuto a risarcirlo (art. 2043
c.c.).
In particolare, con riguardo ai cd. “rapporti di vicinato”, il Codice civile detta una serie di regole volte a contenere l'insorgere di eventuali conflitti, tra cui assumono peculiare rilievo quelle inerenti alle distanze legali minime delle costruzioni (artt. 873 ss.) e al posizionamento delle luci e delle vedute (art. 900 ss.) anche in ordine alle conseguenze delle relative violazioni, dal momento che, in tema di violazione delle distanze legali tra costruzioni, è previsto sia il risarcimento del danno sia la riduzione in pristino dello stato dei luoghi violati (cfr. per tutte Cass. civ. n.
32803/2023, secondo cui “Il proprietario del fondo danneggiato da opere eseguite sul fondo del vicino in violazione delle distanze legali, infatti, può esperire, oltre all'azione risarcitoria, di natura obbligatoria, quella ripristinatoria, di natura reale, ex articolo 872 del codice civile;
la prima,
12 mirando al ristoro del pregiudizio patrimoniale conseguente all'edificazione illegittima, è esercitabile anche nei confronti dell'autore materiale della costruzione, mentre la seconda, volta all'eliminazione fisica delle modifiche apportate sul fondo contiguo, va necessariamente proposta nei confronti del proprietario della costruzione, anche se materialmente realizzata da altri, perché soltanto quest'ultimo può essere destinatario dell'ordine di demolizione che il ripristino delle distanze legali tende ad attuare”) e che, anche laddove venga violato l'esercizio del diritto di veduta, “trattandosi di diritto reale assoluto, l'unico modo possibile di ripristinare la situazione legale è quello della rimessione nel pristino stato” (Cass. civ. n. 8283/2024).
Oggetto di una specifica disciplina è, inoltre, l'uso, da parte del singolo, delle cose comuni. Il riferimento è all'art. 1102 c.c., a mente del quale
“ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
L'uso della cosa comune, pertanto, incontra due tipi di limitazioni: la prima di ordine oggettivo (o qualitativo), ossia attinente alla res, volendo evitare che la funzione della cosa comune sia distolta da quella sua propria e la seconda di ordine soggettivo (o quantitativo), nel senso che viene posto l'accento sul potere degli altri comproprietari di usare ugualmente la cosa in conformità del diritto di comproprietà. Il “pari uso” della cosa comune a cui si riferisce la norma non va inteso nel senso di uso “identico” e contemporaneo a quello realizzato dal comunista perché, se così fosse, non sarebbero concepibili né praticamente attuabili eventuali modifiche lecite sul bene comune per il suo migliore godimento (cfr., ad es., tra le più recenti, Cass. civ. n. 7466/2015 e Cass. civ. n. 6458/2019).
13 Ne discende che non ogni condotta di uso esclusivo del bene da parte di un comproprietario può essere definita “illecita” ma solo quella che, tenuta in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 1102 c.c., è idonea ad arrecare un'illegittima compromissione del diritto di proprietà degli altri comunisti.
Ed infatti, affinché possa ravvisarsi un atto illecito e perciò un danno risarcibile, occorre che siano verificate le condizioni di cui all'art. 2043 c.c. (danno prodotto non iure e contra ius) e cioè la sussistenza di una compromissione da parte di un comproprietario dell'uso consentito agli altri.
Per pacifica giurisprudenza, invero, “quando, a norma dell'art. 1102
c.c., si ha un abuso della cosa comune, per l'alterazione della sua destinazione ovvero per l'impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno dei partecipanti è legittimato ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà” (così Cass. civ. n. 18548/2022).
§6.2- Tanto premesso, è da rilevare che nell'ipotesi che ci occupa parte attrice, in qualità di proprietaria dell'immobile ubicato al primo piano di un maggior fabbricato sito in Motta San Giovanni, località Lazzaro, e del terreno di pertinenza posto lateralmente allo stesso immobile, ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna di parte convenuta (proprietaria dell'immobile sito al piano terra del predetto edificio) al risarcimento dei dedotti danni subiti a seguito dei lavori effettuati dalla convenuta sull'immobile di proprietà di quest'ultima e sulle parti comuni dell'edificio, nonché alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi violati.
Orbene, nella CT si legge:
14 a) in riferimento alla “Demolizione scala di collegamento esterno terrazza/veranda del piano primo”, che “Nell'area adiacente alla rampa dall'accesso carrabile (foto 22), che ha una larghezza variabile, misurata dal fabbricato tra i 2,65 metri ed i 2,90 metri è presente una semi rampa di scale in calcestruzzo rivestito in travertino (foto 10, 27, 28, 29,30) di sette gradini, ricadente sulle particelle nn. 1156 e 1155. La rampa risulta interrotta in corrispondenza dell'accesso alla corte, dove è il cancello in ferro di accesso dalla via Lungomare (foto 2). Dagli atti di causa la scala risulta essere stata di collegamento con la terrazza/veranda dell'appartamento del secondo piano fuori terra di La Parte_1
rampa esistente, per dimensioni e posizione è compatibile con la preesistenza di una scala di collegamento alla trave di bordo con il terrazzo dell'appartamento al secondo f.t. (foto 35,36), per come mostrata nelle foto presenti agli atti”;
b) in merito alla “Realizzazione nuovo cancello carrabile in sostituzione del vano sottoscala”, che “In corrispondenza del punto in cui si sarebbe trovata la rampa della scala e corrispondente sottoscala, oggi risulta esistente il varco di accesso all'area cortilizia, varco carrabile di larghezza di circa 2,65 - 2,75 metri, con cancello in ferro. Il cancello è incernierato a due pilastrini incorporati al muro, in adiacenza al fabbricato, con apertura ad arco nel muro nella parte superiore. Il muro perimetrale ha una altezza variabile, di circa 3,50/3,80 metri, corrispondente all'altezza dell'unità al primo piano terra (foto 37)”;
c) con riguardo alla lamentata “Manomissione dell'impianto idrico e dell'impianto elettrico dell'immobile del piano primo”,che “Alla
15 data del sopralluogo sono individuati nell'area di giardino/cortile due serbatoi per acqua, realizzati in polietilene da esterni, uno rettangolare ed uno a forma di anfora/orcio, entrambi di colore terracotta. Quello a forma di anfora, ricadente intuitivamente nella particella (1156) di proprietà è stato indicato come Parte_1
posto a servizio dell'appartamento al secondo piano fuori terra, mentre il serbatoio rettangolare individuato a servizio dell'appartamento al primo fuori terra. Entrambi i serbatoi sono collegati a motori per il sollevamento, costituendo sistema di autoclave per le due rispettive unità, e collegati alla rete idrica. È stato individuato il contatore dell'impianto idrico dell'appartamento secondo FT di proprietà in vano collocato nel muro Parte_2
perimetrale in corrispondenza del serbatoio e la particella 1156, accessibile direttamente dalla strada pubblica via Lungomare […]
l'impianto elettrico dell'unità abitativa è alimentato e funzionante.
Dalla prova eseguita sui rubinetti nell'appartamento del 2° piano
FT di proprietà si è constatata l'assenza di erogazione Parte_1
di acqua e tale evento è sicuramente riconducibile al mancato funzionamento dell'autoclave”;
d) in riferimento alla “Chiusura del vano sottoscala dell'atrio comune di accesso agli appartamenti”, che “Nell'androne di accesso alle due unità, in corrispondenza della scala che porta all'unità al secondo piano FT, è posto un vano sottoscala. Dalla documentazione agli atti non si è potuto dedurre se lo stesso vano sia parte comune o di proprietà esclusiva di una delle parti. Il vano sottoscala è risultato all'atto del sopralluogo chiuso mediante
16 serramento costituito da una porta in alluminio e pannello di bachelite, con maniglia e serratura”;
e) quanto alla “Installazione di "Impianto di videosorveglianza" con telecamera TVCC nell'atrio comune di accesso agli appartamenti al piano terreno”, che “Nell'androne è presente una telecamera posta sulla parete orientata sul portone di ingresso. Ad una ricognizione da vicino si riscontra essere una finta telecamera di sorveglianza (foto 42, 43). Da sopralluogo svolto nei locali a piano terra in corrispondenza alla telecamera, non si è riscontrata la presenza di cavi di segnale in uscita da collegare alla stessa (foto
44, 45), né tantomeno alimentazione, per cui si può concludere che la stessa abbia al più la funzione di deterrente per ladri e malintenzionati, ma non sia idonea a riprese video”;
f) in ordine alla “Installazione di una tettoia/copertura in plexiglass sulla facciata est (lato monte) a livello del davanzale delle finestre del piano primo”, che “In fase di sopralluogo è stata riscontrata la presenza di una struttura metallica di elementi a sezione rettangolare cava, (foto 21, 22, 23, 24) a forma di pergolato. La struttura è composta da una orditura di sagomati metallici trasversali e longitudinali. È poggiata su montanti in profilato metallico scatolare di sezione 40 x 60 mm sul lato dell'accesso carrabile e su pilastri in laterizi sul lato posteriore del fabbricato.
La struttura del pergolato è a falda, con pendenza pari a circa il
10%, con i trasversali ancorati all'edificio da un lato e sui montanti dall'altro. I longitudinali poggiano sui trasversali, componendo
l'orditura secondaria. Il lato più alto del suddetto pergolato poggia sulla parete ove sono ubicate le finestre delle camere
17 dell'appartamento della ricorrente. La struttura si sviluppa per circa
10,40 mt sul lato posteriore del fabbricato, e per 8,50 mt sul lato dell'accesso carrabile, con una profondità di circa 3 metri. La struttura ha un'altezza pari a circa cm 3,50 al colmo, sul lato che insiste sulla parete del fabbricato. La copertura dista circa cm. 73 nel punto più vicino al davanzale delle finestre delle camere dell'appartamento sovrastante, e cm. 150 dal davanzale della finestra del bagno ... (foto 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25). Il pergolato, alla data del sopralluogo, non presenta alcuna copertura, né in plexiglass, né in altro materiale, ed è aperto.
La struttura metallica è ancorata in forma stabile all'immobile della parte resistente, in particolare gli 8 travetti inclinati (4 su un lato e 4 sull'altro) dell'orditura primaria del pergolato posta sulla parete dello stabile, sono ancorati a mezzo staffe in lamiera zincata e tasselli d'espansione infissi nella parete (Allegato fotografico foto
38), e vengono a poggiare sui montanti in muratura, di 40 x 40 cm sul lato interno e sui montanti metallici sul lato dell'accesso carrabile dal lato della gronda (Allegato fotografico foto, foto 39,
40)”;
g) infine, rispetto alla “Realizzazione fontanella nell'atrio”, che è
“presente un rubinetto nell'androne comune al muro, a cui è collegato ad un tubo di gomma (foto 46, 47), incassato sulla parete perimetrale dell'appartamento a piano terra, proprietà CP_1
Il rubinetto è di libero accesso dall'androne. Il rubinetto è
[...]
posto in posizione prossima al portone di accesso all'appartamento di piano terra e non interferente con il percorso di accesso o con le scale di salita al secondo piano fuori terra”.
18 §6.3- Ciò posto, quanto alla lamentata “Chiusura del vano sottoscala dell'atrio comune di accesso agli appartamenti” è bene sottolineare che, se può confermarsi che, come osservato dal CT, non è documentata la proprietà del vano sottoscala e, quindi, non è dato sapere con precisione se si tratta di proprietà esclusiva o comune, trova tuttavia applicazione la presunzione di condominialità del bene ex art. 1117 c.c.
Secondo tale disposizione, infatti, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune vanno considerate oggetto di comunione tra i proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio.
Il fondamento di tale presunzione di condominialità risiede nel fatto che alcune parti, indicate come “comuni”, sono necessarie per l'esistenza dell'edificio stesso, ovvero sono permanentemente destinate all'uso o al godimento comune (Cass. civ. n. 12572/2014; Cass. civ. n. 17993/2010).
Inoltre, l'elencazione di parti che possono presumersi come “comuni” contenuta nell'art. 1117 c.c. è ritenuta non tassativa bensì meramente esemplificativa (Cass. civ. n. 14794/2017; Cass. civ. n. 7816/2015; Cass. civ. n. 1680/2015) e, sebbene la disposizione non menzioni il sottoscala, bensì solo la scala, tuttavia secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il sottoscala costituisce una “proiezione delle scale” (Cass. civ. n. 5037/2008; Cass. civ. n. 2027/1994) ed in quanto tale è parte comune (Cass. civ. n. 22442/2019).
Ne discende pertanto che, non emergendo nella specie la sussistenza di un titolo idoneo al superamento della presunzione di condominialità,
l'area sottoscala va per l'appunto definita come parte comune dell'edificio e la sua chiusura, che preclude di fatto l'utilizzazione pro quota del bene comune da parte dell'attrice, integra violazione dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 15653/2024, secondo cui “A norma
19 dell'articolo 1102 del codice civile si ha abuso della cosa comune quando vi sia alterazione della sua destinazione ovvero l'impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, mentre il danno, inteso come diminuzione della quota o come perdita materiale del bene oggetto della comproprietà, costituisce soltanto l'effetto che, a sua volta, da luogo all'azione di risarcimento”).
Deve, dunque, condannarsi la convenuta a rimuovere la chiusura del vano sottoscala comune, tenuto conto che si evince dalla CT che tale vano è “risultato all'atto del sopralluogo chiuso mediante serramento costituito da una porta in alluminio e pannello di bachelite, con maniglia e serratura” (v. CT, pag. 8, e foto 43).
Per contro, pur essendo la condotta di idonea a configurare CP_1
in astratto un danno per la controparte, integrando -come già detto- una violazione dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte dei vari partecipanti (cfr. ex multis Cass. civ. n.
19215/2016 e Cass. civ. n. 22435/2011), non è in concreto ravvisabile un danno risarcibile, poiché, se è vero che ha chiesto in via Persona_1
stragiudiziale la consegna delle chiavi della porta d'ingresso del vano sottoscala e che tale richiesta è rimasta inevasa, non può tuttavia sottacersi che nessuna deduzione specifica sul punto è contenuta né nella citazione né nella memoria ex art. 183 c.p.c.
In proposito, occorre invero fare applicazione dei principi dettati dalle
Sezioni Unite della Corte di cassazione (v. Cass. civ., sez. un., n. 33645 del
2022) in forza dei quali fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto
20 mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può, quindi, qualificarsi come danno “in re ipsa”, legato al mero “non uso”, ma, al più, come danno “presunto” o danno “normale” legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto).
Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici.
Ebbene, nel caso in esame, come anticipato, né nell'atto introduttivo del giudizio né nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. sono state dedotte specifiche circostanze da cui sia possibile inferire un danno
(concreto) per l'occupazione del bene da parte della convenuta.
La relativa domanda risarcitoria deve essere allora rigettata.
§6.4- Va parimenti disattesa la domanda con cui è stata prospettata la violazione degli artt. 905 e 907 c.c. in ordine alle opere eseguite dalla convenuta.
21 Ed infatti, essendosi in presenza allo stato di un pergolato aperto, data l'intervenuta rimozione della lamentata copertura in plexiglass, la dedotta violazione, per quanto ravvisabile con riguardo alla struttura originaria, non
è più attuale.
In particolare, il CT ha verificato “le vedute dalle finestre dell'appartamento al 2 piano FT, così come documentato dalle foto (16,
17, 18 nell'allegato fotografico) sulla struttura del pergolato” (CT, pag.
11) e riscontrato “che il cono visivo NON è stato ridotto dalla struttura realizzata e che la veduta dalle aperture del piano superiore è sostanzialmente mantenuta” (ibidem).
Non può, dunque, ritenersi che la realizzazione del pergolato abbia determinato una “riduzione delle vedute dell'appartamento sovrastante di proprietà ” (ibidem). Parte_1
A ciò deve aggiungersi che, essendo stata rimossa la tettoia/copertura in plexiglass, non è più configurabile alcun danno.
Né può assumere rilievo in questa sede l'eventuale irregolarità urbanistica dell'opera, dal momento che la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia o del permesso a costruire si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato, richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati dato che il conflitto tra proprietari, interessati in senso opposto ad una costruzione, va risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera, in queste compresa la sua ubicazione, e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali (Cass. civ. n. 14916/2015) e che nella specie si prospetta, sotto tale profilo, in termini specifici soltanto la violazione degli artt. 905 e
907 c.c.
22 §6.5- Quanto poi alle ulteriori doglianze dell'istante, le argomentazioni contenute all'interno dell'elaborato peritale devono essere lette in raffronto con le risultanze della prova testimoniale.
In specie, in merito ai dedotti danni derivanti dalla “Demolizione scala di collegamento esterno terrazza/veranda del piano primo”, si desume dalla CT che “La demolizione della scala ha tolto la possibilità di accedere direttamente all'area di giardino dall'unità posta al secondo piano fuori terra, creando un danno per eliminazione di un accesso diretto di cui godeva l'unità sovrastante che godeva di un accesso diretto al giardino. Ove fosse ripristinata la scala, verrebbe a cessare il danno per il mancato godimento dell'accesso al giardino”.
Il consulente ha, cioè, riconosciuto che la demolizione della scala ha comportato un danno per l'immobile di proprietà dell'attrice. Dall'analisi delle ulteriori risultanze istruttorie, emerge, però, che tale danno non può essere oggetto di risarcimento, in quanto dalla prova testimoniale si evince il consenso di alla demolizione della scala. Sul punto, Persona_1
infatti, la teste , escussa in corso di causa, ha dichiarato Testimone_3
di aver personalmente assistito al momento in cui e Persona_1 CP_1
si sono accordati per procedere alla demolizione della scala: “[…] ho
[...]
personalmente assistito alla discussione in cui i due fratelli definivano la demolizione della scala;
mio zio autorizzò espressamente mia madre a demolirla in quanto non interessato più al suo utilizzo, dovendo aprirsi un varco autonomo nel suo terreno;
tale discussione avvenne in un tempo in cui ancora era via la nonna . La scala in questione Persona_3
risultava esistere nel terreno di mia madre;
la sua demolizione ha comportato l'impossibilità per di usare il vecchio modo di accesso Per_1
al terreno;
preciso inoltre che demolire la detta scala era per mia madre
23 importante dovendo realizzare un accesso autonomo e agevole ad immobili siti nel terreno di sua proprietà […]”. Tale circostanza è stata confermata anche dal teste , che ha riferito che, prima Testimone_4
dell'esecuzione dei lavori, e la convenuta avevano Persona_1
raggiunto un accordo.
A fronte di tali dichiarazioni testimoniali, parte attrice ha assunto che i due testimoni sarebbero incapaci di testimoniare, in quanto rispettivamente figlia e marito della convenuta, ma tale eccezione è, come già detto, infondata, ponendosi semmai soltanto una questione di attendibilità delle relative dichiarazioni, che nel caso di specie però non appaiono superate da elementi di segno contrario.
Pertanto, in assenza di altra prova da cui desumere che la scala sia stata demolita senza il consenso di , il risarcimento di tale danno Persona_1
dev'essere escluso.
Per l'effetto, non è risarcibile neppure il conseguente danno da
“Deprezzamento dell'unità per la demolizione della scala”.
§6.6- In merito, poi, ai danni lamentati da parte attrice con riferimento alla “Realizzazione nuovo cancello carrabile in sostituzione del vano sottoscala”, l'ausiliare ha condivisibilmente escluso che da tale costruzione possa derivare danno per , chiarendo che la “realizzazione del Parte_1
cancello e dell'accesso carrabile consente l'accesso dalla strada all'area cortilizia dell'unità posta a piano terra, interamente ricadente sulla particella 1155 di ma salvo gli effetti lamentati per la CP_1
demolizione della scala, e del vano sottoscala ricadente sulla particella
1155, la realizzazione dell'opera e l'accesso non rappresentano un danno in sé alla parte attrice” (v. CT, pag. 13). Sul punto, del resto, nessun rilievo è stato mosso dal CTP dell'istante, che si è limitato ad evidenziare
24 che, come accertato dal CT (v. pag. 5 della relazione peritale e foto 37),
“In corrispondenza del punto in cui si sarebbe trovata la rampa della scala
e corrispondente sottoscala, oggi risulta esistente il varco di accesso all'area cortilizia, varco carrabile di larghezza di circa 2,65 - 2,75 metri, con cancello in ferro”.
§6.7- In relazione agli invocati danni da “Manomissione dell'impianto idrico e dell'impianto elettrico dell'immobile del piano primo” si legge nella CT (v. pagg. 13-14):
-che in “fase di sopralluogo si è riscontrato che l'appartamento è servito da luce, per cui si può escludere che gli eventuali interventi sull'impianto elettrico e idrico siano stati effettuati sulla rete a servizio dell'autoclave”;
-che emerge dagli atti che dopo la demolizione della scala esterna di collegamento del terrazzo con il giardino e contestualmente del vano sottostante in cui era collocata l'autoclave, il dispositivo è stato ripristinato;
-che alla data del sopralluogo non è risultato funzionante né l'impianto elettrico dell'autoclave, né l'impianto idrico;
-che non è “stato possibile determinare se il malfunzionamento fosse conseguente ai lavori di demolizione e spostamento dell'autoclave…”.
Il CT, sulla base di quanto accertato in sede di sopralluogo, ha dunque confermato che vi è un guasto all'impianto idrico, ma non ha saputo indicare se tale malfunzionamento sia stato determinato dai lavori effettuati dalla convenuta o sia invece intervenuto in un momento successivo e per cause diverse.
Né sulla scorta delle altre risultanze istruttorie è possibile desumere in modo certo che tale guasto sia stato causato dai lavori eseguiti da CP_1
. Il teste , ha riferito, infatti, soltanto di essere a
[...] Persona_2
conoscenza della mancata erogazione dell'acqua avendo effettuato un
25 sopralluogo sui luoghi di causa, senza però fornire alcuna indicazione specifica in ordine al momento in cui avrebbe effettuato i controlli e neppure elementi atti a far inferire un nesso eziologico tra i lamentati danni agli impianti e i lavori effettuati dalla convenuta. Tale dichiarazione, inoltre, risulta in contrasto con quanto riportato dai testi Testimone_3
e (indicati da . Precisamente, S_ CP_1 Tes_3
(figlia della convenuta) ha dichiarato: “ricordo che
[...] Per_1
si lamentava di problemi di acqua e che subito mia madre sollecitò
[...]
l'intervento di un tecnico che dopo gli accertamenti riferì a mia madre in mia presenza che tutto era a posto nel senso che non aveva rinvenuto guasti;
so che ad aprire l'immobile nell'occasione fu mio zio che S_
assistette alla verifica degli impianti operata dal tecnico”. S_
(fratello della convenuta e zio dell'attrice), a sua volta, ha riferito che nelle due occasioni in cui si è recato sui luoghi ha “visto l'autoclave funzionante”; ha “anche aperto i rubinetti di bagno e cucina e risultavano funzionanti”.
Infine, non si appalesano sufficienti a sorreggere l'assunto dell'istante le dichiarazioni della teste (cugina dell'attrice), che ha Tes_6
affermato di essersi recata nell'estate del 2020 con un operaio presso l'immobile di Lazzaro su incarico di “per fare dei lavori Parte_1
all'impianto idrico” e di non aver potuto accendere l'autoclave “perché non era più possibile accedere al terreno in cui si trova e perché nell'appartamento al piano di sotto non c'era nessuno”, aggiungendo che già l'anno precedente aveva notato “che nell'appartamento non vi era acqua e che non era possibile accedere al terreno dove si trovava
l'autoclave in quanto la scala era stata eliminata”.
26 Ed infatti, essendo stati i lavori edilizi in questione effettuati prima del mese di luglio 2017 (per come si desume dalla lettura della citazione: v. pag. 1 n. II), non vi sono elementi per riconnettere la mancanza di acqua riscontrata nel 2019 e nel 2020 ai lavori suddetti.
Da ciò discende che, in ordine ai lamentati danni agli impianti, non si può ritenere raggiunta la prova del nesso di causalità con i lavori di che trattasi.
Ne consegue, altresì, che non può neppure essere risarcito il lamentato danno da “mancato utilizzo dell'appartamento per inaccessibilità all'impianto idrico”, difettando la prova della riconducibilità causale del mancato funzionamento dell'impianto idrico alla condotta della convenuta
(che, oltretutto, non risulta che abbia impedito l'accesso all'autoclave).
§6.8- In riferimento alla lamentata installazione di un “Impianto di videosorveglianza” con telecamera TVCC nell'atrio comune di accesso agli appartamenti al piano terreno, è sufficiente mettere in evidenza che, come accertato dal CT, si tratta di un “dummy”, ossia di una telecamera finta, che in quanto tale non è lesiva, non comportando la registrazione di video o immagini, e che non è stato neanche dedotto che la stessa determini una forma di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti nel luogo in cui è apposta.
§6.9- Quanto, in ultimo, alla doglianza inerente alla realizzazione di una
“fontanella nell'atrio”, il CT ha posto in rilievo (e sul punto difettano oltretutto osservazioni) che “La presenza della fontanella nell'atrio non interviene sulla struttura della unità residenziale posta al secondo piano fuori terra, né interferisce con l'accesso e l'uso degli spazi comuni dell'androne, essendo collocata in posizione distante dal passaggio per accedere alla scala” (v. relazione peritale, pag. 16).
27 Non è pertanto ravvisabile alcun danno per la presenza della suddetta fontanella.
§7. In sintesi, dunque, sulla scorta delle argomentazioni che precedono la domanda di parte attrice può trovare accoglimento limitatamente alla condanna di alla rimozione della chiusura del vano CP_1
sottoscala comune.
§8. È, infine, fondata la domanda riconvenzionale di parte convenuta volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle infiltrazioni provenienti dall'immobile di proprietà dell'attrice, che hanno causato evidenti macchie di umidità nell'appartamento di proprietà di CP_1
e nell'atrio comune d'ingresso al fabbricato.
La sussistenza di tali danni è stata infatti confermata nell'ambito del procedimento n. 3672/2017 R.G., dal CT arch. il Controparte_2
quale in sede di sopralluogo ha riscontrato che “Nel vano dell'appartamento, posto al piano terra e nell'atrio comune d'ingresso al fabbricato, sono presenti evidenti macchie di umidità, bollatura e distacco superficiale di parte dell'intonaco (vedi foto 45/46 - allegato 5 documentazione fotografica); tali criticità, sono dovute per l'infiltrazione
d'acqua dalla veranda sovrastante”.
Tale accertamento non è superato da nessun elemento di segno contrario.
Procedendo quindi alla quantificazione dei suddetti danni, è da osservare che l'arch. li ha determinati, sulla scorta del Prezzario Regionale CP_2
2017 opere civili della Regione Calabria, in complessivi €1.800,00, di cui a
€800,00 per il vano dell'appartamento posto al piano terra ed €1.000,00 per l'atrio d'ingresso del fabbricato. Per l'effetto, parte attrice dev'essere condannata al pagamento in favore della convenuta della complessiva somma di €1.800,00, che rivalutata ad oggi ammonta ad €2.152,80.
28 Su tale somma sono dovuti gli interessi al tasso legale, che, secondo la giurisprudenza consolidata della S.C. (Cass. civ., sez. un., n. 1712/1995;
Cass. civ. n. 21396/2014), al fine di evitare ingiuste locupletazioni in favore del danneggiato, non possono essere liquidati sulla somma rivalutata, ma vanno computati sulla somma devalutata di €1.800,00 all'epoca dell'accertamento (gennaio 2018, non essendo dato conoscere l'epoca dell'insorgenza delle infiltrazioni) e poi rivalutata anno per anno sino alla data della presente pronuncia.
Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo pagamento dovranno poi essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., giacché, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 13470/1999; Cass. civ. n.
4030/1998).
§9. Atteso l'esito della causa, connotato dalla prevalente soccombenza dell'attrice, quest'ultima deve essere condannata al pagamento in favore della convenuta dei 2/3 delle spese del grado di giudizio, liquidate nell'intero come da dispositivo per le quattro fasi, in applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, così come modificati dal D.M.
n. 147 del 2022.
In ultimo, le spese di CT, liquidate con decreto del 10.09.2024, devono essere poste, in via definitiva, a carico dell'attrice.
P.Q.M.
29 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande di cui ai punti n. 1, 2 e 5 delle conclusioni formulate nella citazione, condanna alla CP_1
rimozione della chiusura del vano sottoscala comune;
2) rigetta nel resto le domande di parte attrice;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, condanna l'attrice, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento in favore di della somma rivalutata di CP_1
€2.152,80 oltre interessi legali da calcolare nei termini specificati nel
§8;
4) condanna l'attrice a pagare in favore della controparte i 2/3 delle spese di lite, che liquida nell'intero in €71,65 per spese vive ed in
€3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva;
5) pone, nei rapporti tra le parti, le spese di CT a carico dell'attrice.
Sentenza redatta e trasmessa in Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato il 2 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3316/2019 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 3 febbraio
2025, con assegnazione dei termini di rito per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente tra
(CF. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 23.11.1987, nella qualità di unica erede del padre Per_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Santostefano e dall'avv.
[...]
Silvio Lucisano, attrice in prosecuzione
e
(CF: ), nata a [...] CP_1 C.F._2
il 05.06.1953, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Sarra, convenuta e attrice in riconvenzionale avente per oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”
1 Conclusioni delle parti
Come da ordinanza del 3 febbraio 2025, in cui si dà atto che:
- i procuratori di hanno formulato istanza di Parte_1
“rinnovazione e/o integrazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio” ed in subordine “richiesta al C.T.U. di fornire i chiarimenti richiesti”; hanno, altresì, insistito per l'ammissione dei “capitoli di prova testimoniale come articolati nelle circostanze di cui alle lettere dalla
n) alla t) della memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. nr. 2, con i testi ivi indicati” e ribadito “l'eccezione di incapacità a testimoniare, sensi dell'art. 246 c.p.c., dei testi di controparte, Testimone_1
e avendo specifico interesse Testimone_2 Testimone_3
nella causa, con la conseguente nullità e/o inefficacia della testimonianza”; infine, in via subordinata, “Senza rinuncia e/o pregiudizio per le … ribadite richieste istruttorie e per la rinnovazione e/o integrazione della CT, nei termini indicati”, hanno chiesto “l'integrale accoglimento di tutte le proprie eccezioni, istanze, richieste, anche istruttorie, e conclusioni come articolate nell'atto di citazione, precisate nelle memorie nn. 1, 2 e 3 ex art.
183 VI comma c.p.c., con i documenti allegati, nelle note di trattazione scritta e nei verbali di causa, nonché con le richiamate relazioni del proprio CTP, con osservazioni e contestazioni alla
CT”;
- il procuratore di parte convenuta ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) In via principale, rigettare le richieste di parte attrice perché inammissibili, afferendo le rivendicazioni a vantaggio di un immobile abusivo quindi giuridicamente inesistente e non suscettibile
2 di tutela;
2) In via accessoria, rigettare le richieste di ripristino dello stato dei luoghi poiché, in particolare: a) la tettoia in plexiglass è già stata rimossa;
b) l'impianto idrico è accessibile alla SI.ra Pt_1
; c) l'autoclave è posizionato su terreno di proprietà di
[...]
controparte e non costituisce onere della SI.ra CP_1
garantire un accesso alla nipote;
d) la scala non può essere ricostituita in quanto, l'odierna convenuta ha provveduto alla rimozione di una struttura abusiva, costruita senza alcuna autorizzazione e, quindi, non suscettibile di ripristino;
3) Rigettare la richiesta di risarcimento del danno in quanto l'immobile di proprietà della SI.ra non ha subito alcun deprezzamento, vista Parte_1
la rimozione di una scala abusiva e visto che l'intero piano primo è stato costruito abusivamente;
inoltre, il funzionamento dell'autoclave non ha subito soluzione di continuità così come la possibilità di accesso all'impianto idrico;
4) In via riconvenzionale, condannare la
SI.ra al pagamento in favore della SI.ra Parte_1 CP_1
della somma di €. 1800,00, quantificati dal C.T.U., Arch. CP_2
in ragione dei danni da infiltrazioni ricadenti
[...]
nell'immobile di proprietà di parte convenuta, in esito a procedimento giudiziale n. 3672/2017 R.G., ex art. 696 bis Cpc;
5) con vittoria di spese e compensi di lite oltre al rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Persona_1
convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale, chiedendo CP_1
di: “1) accertare e dichiarare che la sig.ra , …, proprietaria CP_1
dell'immobile posto al Piano Terra del fabbricato a due piani in loc.
3 Lazzaro di Motta San Giovanni confinante, tra gli altri, con la proprietà del dott. appartamento posto al Piano Primo (P. 2° f.t.) Persona_1
del medesimo fabbricato e un terreno di pertinenza posto lateralmente allo stesso immobile precisamente in Via Vecchia Provinciale, oggi
Lungomare Ottaviano Augusto, censiti rispettivamente al Catasto Edilizio del Comune di Motta San Giovanni al Foglio 44 Particella n°53 Sub.03
(appartamento P.1) e P.lla n°1156 (Terreno di pertinenza); è responsabile degli atti, fatti e danni … elencati, come allegati e descritti; 2) accertare e dichiarare che la sig.ra , nei luoghi ed immobili in oggetto, CP_1
ha fatto eseguire diversi lavori edilizi come sopra, in narrativa, specificatamente indicati, comportanti illegittime modifiche e innovazioni, in modo arbitrario e senza alcuna autorizzazione, permesso e, tantomeno, consenso del sig. senza averne diritto;
3) accertare e Persona_1
dichiarare l'illegittimità e dannosità delle sopra descritte opere eseguite dalla sig.ra nonché di ogni altro diritto reale e/o di CP_1
godimento preteso dalla convenuta a carico della proprietà del dott.
conseguentemente, 4) accertare e dichiarare che, la Persona_1
convenuta non ha titolo a mantenere le costruzioni ed installazioni ivi realizzati ed allocati, come sopra indicati, in quanto, oltre ad essere eseguiti senza preventivo permesso di costruire ed in violazione delle distanze legali e delle norme di edilizia, violano i diritti della proprietà privata del dott. per l'effetto, 5) ordinare e condannare la Persona_1
sig.ra a rimuovere ed eliminare le opere indicate, come CP_1
specificati in narrativa e nelle perizie in atti, con l'obbligo di ripristinare
l'originario stato dei luoghi eseguendo tutte le opere necessarie ad eliminare i danni denunciati, gli elementi nocivi e le turbative; 6) condannare la medesima convenuta alla demolizione e CP_1
4 rimozione immediata delle suddette abusive ed illegittime costruzioni ed al ripristino dell'originario stato dei luoghi;
quindi a: - demolire e rimuovere completamente la tettoia (realizzata senza alcuna autorizzazione urbanistica né paesaggistica) con soprastante copertura in plexiglass sul fronte lato monte (ad est verso la stazione) ancorata direttamente sul muro di facciata del piano primo proprio in aderenza ai davanzali in marmo delle finestre del sig. - ricostruire la scala di accesso al Persona_1
piano primo del sig. per la propria interezza con medesime Persona_1
caratteristiche geometriche, materiche e forma di quella preesistente;
- ripristinare l'originario impianto idrico a servizio dell'appartamento del piano primo con il ricollocamento dell'autoclave, del serbatoio idrico e della caldaia in moda da consentire l'accesso al legittimo proprietario;
- eseguire tutti i lavori necessari ad eliminare i manufatti eseguiti e i danni provocati;
conseguentemente, accertato e dichiarato che la situazione descritta, e tuttora persistente, finanche pericolosa per le cose e le persone, arreca grave pregiudizio patrimoniale, fisico e morale all'istante ed ai suoi familiari, 7) condannare la sig.ra al risarcimento del danno, CP_1
per le causali indicate ed anche in virtù delle norme … menzionate ed invocate, nonché per la procurata diminuzione di valore dell'appartamento del dott. condannare la sig.ra al Persona_1 CP_1
risarcimento del danno, così di seguito specificati: a) Demolizione scala, e sottoscala, in muratura con rifiniture in travertino di collegamento al piano primo e relativi accessori (ricostruzione della scala originaria) €
4.500,00; b) Realizzazione tettoia in plexiglass con struttura in acciaio ancorata al davanzale delle finestre del piano primo lato monte
(demolizione della struttura della tettoia e ripristino) € 2.000,00; c)
Sostituzione arbitraria dell'impianto autoclave con spostamento della
5 caldaia e del serbatoio della riserva idrica (ripristino situazione - spostamento impianto) € 1.000,00; quale conseguente Deprezzamento dell'appartamento di proprietà del SI. (P.1°) € Persona_1
25.000,00; per l'impossibilità, dall'epoca di realizzazione delle opere abusive ad oggi, di poter accedere al proprio impianto idrico (autoclave con serbatoio e caldaia arbitrariamente spostati) con notevole disagio causato al sig. Costo per l'inutilizzo dell'appartamento Persona_1
per un anno € 6.000,00 - (stimato come valore di mancato guadagno da locazione); ciò per la complessiva somma di € 38.500,00 (euro trentottomilacinquecento/00) o, comunque, nella misura che verrà determinata in corso di causa, anche attraverso consulenza tecnica, e/o comunque liquidata in via equitativa dal Giudice ai sensi dell'art. 1226 e
2056 cod. civ., comprensivo sia del risarcimento per equivalente, sia del risarcimento in forma specifica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043
e 2058 c.c. come parametro di valutazione anche nel caso in cui la liquidazione sia fatta per equivalente. 8) condannare la medesima convenuta al pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria, sulle somme riconosciute dovute alla parte attrice, calcolati dalla domanda sino al soddisfo;
in ogni caso, 9) condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di CP_1
giudizio”.
A sostegno delle proprie ragioni l'istante ha esposto:
1) di essere proprietario di un appartamento posto al primo piano di un maggior fabbricato a due piani sito in località Lazzaro di Motta San
Giovanni e del terreno di pertinenza posto lateralmente allo stesso immobile (precisamente alla Via Vecchia Provinciale, oggi
Lungomare Ottaviano Augusto) censiti rispettivamente al Catasto
6 Edilizio del Comune di Motta San Giovanni al foglio 44 particella n°53 Sub.03 (appartamento P. 1) e particella n°1156 (terreno di pertinenza);
2) che nel mese di luglio 2017, esso istante, recandosi presso il predetto immobile, al fine di trascorrere la stagione estiva, notava che la sorella, proprietaria dell'immobile posto al piano terra CP_1
del medesimo fabbricato e di altri terreni ed immobili ivi confinanti, aveva fatto eseguire diversi lavori, in modo arbitrario e senza il suo consenso (in particolare, l'attore esponeva di aver accertato la realizzazione dei seguenti interventi: demolizione della scala di collegamento dal terrazzino della propria unità abitativa al terreno e vano sottoscala in cui erano situati i rispettivi impianti autoclave, nonché uno scaldino a servizio del medesimo appartamento posto al primo piano;
spostamento del contatore idrico;
sostituzione e spostamento della autoclave di proprietà e in uso di esso istante;
installazione di una consistente e invadente tettoia/copertura in plexiglass prospiciente la facciata del fabbricato lato stazione, irregolarmente posta a livello del davanzale delle finestre piano superiore, di proprietà di esso attore in violazione di norme igieniche, civilistiche e urbanistiche;
costruzione di una piattaforma in cemento posta a copertura del nuovo cancello, contigua ed unita al terrazzo della abitazione proprietà di esso istante, in spregio alle distanze legali da rispettare;
chiusura del comune vano sottoscala posto nell'atrio di ingresso;
installazione di “telecamera – impianto videosorveglianza” nell'atrio di ingresso comune senza autorizzazione del comproprietario;
innesto di un rubinetto nell'atrio di ingresso comune;
apposizione di una “porta-calcio” e di altri
7 elementi ingombranti sul terreno di proprietà di esso istante;
installazione di tubatura per fili elettrici posta sulla facciata in corrispondenza del terrazzino);
3) che, in seguito alla realizzazione di tali lavori abusivi, esso istante ha subito dei gravi danni (tra cui la mancata erogazione di acqua corrente nel proprio appartamento), che hanno ostacolato la permanenza nell'immobile durante il periodo estivo, costringendo lo stesso e i familiari, con notevoli disagi, a cambiare programma e destinazione;
4) che, a fronte di ciò, lo stesso si è trovato costretto ad inviare due diffide alla sorella (raccomandata a.r. del 09.08.2017; raccomandata a.r. dell'11.09.2017), al fine di ottenere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e, in ogni caso, specifici adempimenti [consegna ad esso istante delle chiavi del nuovo cancello, al fine di consentire l'ingresso ed il passaggio al terreno di sua proprietà, nonché di provvedere alla verifica dell'autoclave, dello scaldino e del contatore idrico (per consentire il normale flusso dell'acqua a servizio del suo appartamento e, comunque, per poter intervenire immediatamente in caso di guasti o altra necessità); ricostruzione della scala di collegamento del terrazzino della unità abitativa posta al primo piano al vano sottoscala ed al terreno;
ricollocazione dell'autoclave di esso istante in un posto all'interno della sua proprietà; rimozione immediata della tettoia/copertura in plexiglass (o policarbonato); rimozione della piattaforma in cemento posta a copertura del nuovo cancello;
consegna delle chiavi della porta d'ingresso del vano sottoscala posto nell'atrio di entrata;
eliminazione della “telecamera
– impianto videosorveglianza” nell'atrio di ingresso comune;
8 eliminazione del rubinetto nell'atrio di ingresso comune;
rimozione dal terreno di proprietà di esso istante della “porta-calcio” e ogni altro oggetto di sua pertinenza;
eliminazione o, comunque, spostamento della tubatura per fili elettrici posta in corrispondenza del terrazzino di proprietà di esso istante);
5) che la sorella non ha mai dato seguito a tali richieste;
6) che la situazione pericolosa, antigienica e dannosa, sopra denunziata,
è stata compiutamente descritta dall'ing. , il quale Persona_2
ha redatto apposita perizia tecnica, nella quale ha descritto i lavori edilizi eseguiti dalla CP_1
7) che, instaurato apposito procedimento ex art. 696 bis c.p.c., è stato disposto accertamento tecnico preventivo, con la nomina come CT, in data 18/12/2017, dell'arch. il quale ha Controparte_2
depositato la relazione in data 30.01.2018;
8) che, non avendo il CT quantificato i danni subiti, ha provveduto alla relativa quantificazione il CTP, ing. , che li ha Persona_2
determinati nei termini che seguono: €4.500,00 (per ricostruzione della scala originaria); €2.000,00 (per demolizione della struttura della tettoia e ripristino); €1.000,00 (per ripristino situazione – spostamento impianto); circa €25.000,00 (per deprezzamento dell'appartamento); €6.000,00 (quale costo per inutilizzo dell'appartamento per un anno);
9) che in data 02.05.2019 è stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo.
§2. Si è costituita in giudizio , resistendo alle domande di CP_1
parte attrice e chiedendo:
9 1) in via principale, di rigettare le suddette domande in quanto inammissibili (poiché afferenti a rivendicazioni a vantaggio di un immobile abusivo e, quindi, giuridicamente inesistente);
2) in via accessoria, di rigettare le richieste di ripristino dello stato dei luoghi (deducendo che: la tettoia in plexiglass è già stata rimossa;
l'impianto idrico è stato reso accessibile;
sull'autoclave posizionata nel terreno di essa convenuta l'attore non ha alcun diritto di accesso;
la scala precedente non può essere ricostruita, in quanto era abusiva);
3) di rigettare la richiesta di risarcimento del danno in quanto l'immobile di proprietà dell'attore non ha subito alcun deprezzamento;
4) in via riconvenzionale, di condannare parte attrice al pagamento in favore di essa convenuta della somma di €1.800,00 quantificata dal
C.T.U., Arch. in ragione dei danni da Controparte_2
infiltrazioni ricadenti nell'immobile di sua proprietà.
§3. In data 04.02.2020 è deceduto l'originario attore, , Persona_1
lasciando quale unica erede , la quale, con comparsa di Parte_1
costituzione in prosecuzione, si è costituita in giudizio, insistendo nell'accoglimento e facendo proprie “tutte le difese, deduzioni, eccezioni, domande, conclusioni, istanze –anche istruttorie-, produzioni documentali” già formulate dal proprio dante causa.
§4. La causa, istruita mediante la documentazione in atti, l'assunzione dell'interrogatorio formale della convenuta e di prova per testi e l'espletamento di CT, è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 3 febbraio 2025, previa assegnazione alle parti dei termini di rito per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
10 §5. Occorre preliminarmente passare al vaglio delle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni. In primo luogo, si deve ribadire anche in questa sede che non può essere accolta la richiesta di ammissione dei capitoli di prova di cui alle lettere dalla n) alla t) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, in quanto tali capitoli risultano in parte generici ed in parte inconducenti in rapporto al thema decidendum. Allo stesso modo non è necessario ai fini della decisione dar corso alla richiesta di “rinnovazione e/o integrazione della
Consulenza Tecnica d'Ufficio” ed in subordine di convocare l'ausiliare a chiarimenti, avendo il CT (ing. risposto in modo Controparte_3
chiaro, preciso e puntuale, a tutti i quesiti sottoposti alla sua attenzione, nonché alle osservazioni delle parti, fornendo un quadro dettagliato in ordine al reale stato dei luoghi oggetto di controversia, nonché all'effettiva sussistenza e quantificazione dei danni lamentati dall'istante.
Infine, non risulta fondata neppure l'eccezione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dei testi Testimone_1
e , rispettivamente marito e figli della Testimone_2 Testimone_3
convenuta. Sul punto, occorre rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di prova testimoniale non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela
o coniugale, non potendo l'attendibilità degli stessi essere esclusa aprioristicamente, senza altri elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità” (cfr. Cass. civ. n. 2295/2021), elementi che nella fattispecie non sono stati offerti. A ciò deve aggiungersi che, come in più occasioni chiarito dalla Suprema Corte, l'incapacità a deporre prevista dall'art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è “titolare di un interesse
11 personale attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'articolo 100 del Cpc”, tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, “non avendo, invece, rilevanza
l'interesse di fatto a un determinato esito del processo” (cfr. Cass. civ. n.
3361/2024).
§6. Tanto chiarito, la domanda di parte attrice è meritevole solo di parziale accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
§6.1- Giova premettere che dal sistema codicistico si desume (cfr. art. 833 c.c.) che il diritto di proprietà è pieno ed esclusivo, ma deve anche essere rispettoso di tutti i limiti e gli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico, risultando, in specie, soggetto al limite posto dal principio generale del neminem laedere in virtù del quale chiunque con il proprio comportamento cagioni un danno ingiusto, è tenuto a risarcirlo (art. 2043
c.c.).
In particolare, con riguardo ai cd. “rapporti di vicinato”, il Codice civile detta una serie di regole volte a contenere l'insorgere di eventuali conflitti, tra cui assumono peculiare rilievo quelle inerenti alle distanze legali minime delle costruzioni (artt. 873 ss.) e al posizionamento delle luci e delle vedute (art. 900 ss.) anche in ordine alle conseguenze delle relative violazioni, dal momento che, in tema di violazione delle distanze legali tra costruzioni, è previsto sia il risarcimento del danno sia la riduzione in pristino dello stato dei luoghi violati (cfr. per tutte Cass. civ. n.
32803/2023, secondo cui “Il proprietario del fondo danneggiato da opere eseguite sul fondo del vicino in violazione delle distanze legali, infatti, può esperire, oltre all'azione risarcitoria, di natura obbligatoria, quella ripristinatoria, di natura reale, ex articolo 872 del codice civile;
la prima,
12 mirando al ristoro del pregiudizio patrimoniale conseguente all'edificazione illegittima, è esercitabile anche nei confronti dell'autore materiale della costruzione, mentre la seconda, volta all'eliminazione fisica delle modifiche apportate sul fondo contiguo, va necessariamente proposta nei confronti del proprietario della costruzione, anche se materialmente realizzata da altri, perché soltanto quest'ultimo può essere destinatario dell'ordine di demolizione che il ripristino delle distanze legali tende ad attuare”) e che, anche laddove venga violato l'esercizio del diritto di veduta, “trattandosi di diritto reale assoluto, l'unico modo possibile di ripristinare la situazione legale è quello della rimessione nel pristino stato” (Cass. civ. n. 8283/2024).
Oggetto di una specifica disciplina è, inoltre, l'uso, da parte del singolo, delle cose comuni. Il riferimento è all'art. 1102 c.c., a mente del quale
“ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
L'uso della cosa comune, pertanto, incontra due tipi di limitazioni: la prima di ordine oggettivo (o qualitativo), ossia attinente alla res, volendo evitare che la funzione della cosa comune sia distolta da quella sua propria e la seconda di ordine soggettivo (o quantitativo), nel senso che viene posto l'accento sul potere degli altri comproprietari di usare ugualmente la cosa in conformità del diritto di comproprietà. Il “pari uso” della cosa comune a cui si riferisce la norma non va inteso nel senso di uso “identico” e contemporaneo a quello realizzato dal comunista perché, se così fosse, non sarebbero concepibili né praticamente attuabili eventuali modifiche lecite sul bene comune per il suo migliore godimento (cfr., ad es., tra le più recenti, Cass. civ. n. 7466/2015 e Cass. civ. n. 6458/2019).
13 Ne discende che non ogni condotta di uso esclusivo del bene da parte di un comproprietario può essere definita “illecita” ma solo quella che, tenuta in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 1102 c.c., è idonea ad arrecare un'illegittima compromissione del diritto di proprietà degli altri comunisti.
Ed infatti, affinché possa ravvisarsi un atto illecito e perciò un danno risarcibile, occorre che siano verificate le condizioni di cui all'art. 2043 c.c. (danno prodotto non iure e contra ius) e cioè la sussistenza di una compromissione da parte di un comproprietario dell'uso consentito agli altri.
Per pacifica giurisprudenza, invero, “quando, a norma dell'art. 1102
c.c., si ha un abuso della cosa comune, per l'alterazione della sua destinazione ovvero per l'impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno dei partecipanti è legittimato ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà” (così Cass. civ. n. 18548/2022).
§6.2- Tanto premesso, è da rilevare che nell'ipotesi che ci occupa parte attrice, in qualità di proprietaria dell'immobile ubicato al primo piano di un maggior fabbricato sito in Motta San Giovanni, località Lazzaro, e del terreno di pertinenza posto lateralmente allo stesso immobile, ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna di parte convenuta (proprietaria dell'immobile sito al piano terra del predetto edificio) al risarcimento dei dedotti danni subiti a seguito dei lavori effettuati dalla convenuta sull'immobile di proprietà di quest'ultima e sulle parti comuni dell'edificio, nonché alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi violati.
Orbene, nella CT si legge:
14 a) in riferimento alla “Demolizione scala di collegamento esterno terrazza/veranda del piano primo”, che “Nell'area adiacente alla rampa dall'accesso carrabile (foto 22), che ha una larghezza variabile, misurata dal fabbricato tra i 2,65 metri ed i 2,90 metri è presente una semi rampa di scale in calcestruzzo rivestito in travertino (foto 10, 27, 28, 29,30) di sette gradini, ricadente sulle particelle nn. 1156 e 1155. La rampa risulta interrotta in corrispondenza dell'accesso alla corte, dove è il cancello in ferro di accesso dalla via Lungomare (foto 2). Dagli atti di causa la scala risulta essere stata di collegamento con la terrazza/veranda dell'appartamento del secondo piano fuori terra di La Parte_1
rampa esistente, per dimensioni e posizione è compatibile con la preesistenza di una scala di collegamento alla trave di bordo con il terrazzo dell'appartamento al secondo f.t. (foto 35,36), per come mostrata nelle foto presenti agli atti”;
b) in merito alla “Realizzazione nuovo cancello carrabile in sostituzione del vano sottoscala”, che “In corrispondenza del punto in cui si sarebbe trovata la rampa della scala e corrispondente sottoscala, oggi risulta esistente il varco di accesso all'area cortilizia, varco carrabile di larghezza di circa 2,65 - 2,75 metri, con cancello in ferro. Il cancello è incernierato a due pilastrini incorporati al muro, in adiacenza al fabbricato, con apertura ad arco nel muro nella parte superiore. Il muro perimetrale ha una altezza variabile, di circa 3,50/3,80 metri, corrispondente all'altezza dell'unità al primo piano terra (foto 37)”;
c) con riguardo alla lamentata “Manomissione dell'impianto idrico e dell'impianto elettrico dell'immobile del piano primo”,che “Alla
15 data del sopralluogo sono individuati nell'area di giardino/cortile due serbatoi per acqua, realizzati in polietilene da esterni, uno rettangolare ed uno a forma di anfora/orcio, entrambi di colore terracotta. Quello a forma di anfora, ricadente intuitivamente nella particella (1156) di proprietà è stato indicato come Parte_1
posto a servizio dell'appartamento al secondo piano fuori terra, mentre il serbatoio rettangolare individuato a servizio dell'appartamento al primo fuori terra. Entrambi i serbatoi sono collegati a motori per il sollevamento, costituendo sistema di autoclave per le due rispettive unità, e collegati alla rete idrica. È stato individuato il contatore dell'impianto idrico dell'appartamento secondo FT di proprietà in vano collocato nel muro Parte_2
perimetrale in corrispondenza del serbatoio e la particella 1156, accessibile direttamente dalla strada pubblica via Lungomare […]
l'impianto elettrico dell'unità abitativa è alimentato e funzionante.
Dalla prova eseguita sui rubinetti nell'appartamento del 2° piano
FT di proprietà si è constatata l'assenza di erogazione Parte_1
di acqua e tale evento è sicuramente riconducibile al mancato funzionamento dell'autoclave”;
d) in riferimento alla “Chiusura del vano sottoscala dell'atrio comune di accesso agli appartamenti”, che “Nell'androne di accesso alle due unità, in corrispondenza della scala che porta all'unità al secondo piano FT, è posto un vano sottoscala. Dalla documentazione agli atti non si è potuto dedurre se lo stesso vano sia parte comune o di proprietà esclusiva di una delle parti. Il vano sottoscala è risultato all'atto del sopralluogo chiuso mediante
16 serramento costituito da una porta in alluminio e pannello di bachelite, con maniglia e serratura”;
e) quanto alla “Installazione di "Impianto di videosorveglianza" con telecamera TVCC nell'atrio comune di accesso agli appartamenti al piano terreno”, che “Nell'androne è presente una telecamera posta sulla parete orientata sul portone di ingresso. Ad una ricognizione da vicino si riscontra essere una finta telecamera di sorveglianza (foto 42, 43). Da sopralluogo svolto nei locali a piano terra in corrispondenza alla telecamera, non si è riscontrata la presenza di cavi di segnale in uscita da collegare alla stessa (foto
44, 45), né tantomeno alimentazione, per cui si può concludere che la stessa abbia al più la funzione di deterrente per ladri e malintenzionati, ma non sia idonea a riprese video”;
f) in ordine alla “Installazione di una tettoia/copertura in plexiglass sulla facciata est (lato monte) a livello del davanzale delle finestre del piano primo”, che “In fase di sopralluogo è stata riscontrata la presenza di una struttura metallica di elementi a sezione rettangolare cava, (foto 21, 22, 23, 24) a forma di pergolato. La struttura è composta da una orditura di sagomati metallici trasversali e longitudinali. È poggiata su montanti in profilato metallico scatolare di sezione 40 x 60 mm sul lato dell'accesso carrabile e su pilastri in laterizi sul lato posteriore del fabbricato.
La struttura del pergolato è a falda, con pendenza pari a circa il
10%, con i trasversali ancorati all'edificio da un lato e sui montanti dall'altro. I longitudinali poggiano sui trasversali, componendo
l'orditura secondaria. Il lato più alto del suddetto pergolato poggia sulla parete ove sono ubicate le finestre delle camere
17 dell'appartamento della ricorrente. La struttura si sviluppa per circa
10,40 mt sul lato posteriore del fabbricato, e per 8,50 mt sul lato dell'accesso carrabile, con una profondità di circa 3 metri. La struttura ha un'altezza pari a circa cm 3,50 al colmo, sul lato che insiste sulla parete del fabbricato. La copertura dista circa cm. 73 nel punto più vicino al davanzale delle finestre delle camere dell'appartamento sovrastante, e cm. 150 dal davanzale della finestra del bagno ... (foto 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25). Il pergolato, alla data del sopralluogo, non presenta alcuna copertura, né in plexiglass, né in altro materiale, ed è aperto.
La struttura metallica è ancorata in forma stabile all'immobile della parte resistente, in particolare gli 8 travetti inclinati (4 su un lato e 4 sull'altro) dell'orditura primaria del pergolato posta sulla parete dello stabile, sono ancorati a mezzo staffe in lamiera zincata e tasselli d'espansione infissi nella parete (Allegato fotografico foto
38), e vengono a poggiare sui montanti in muratura, di 40 x 40 cm sul lato interno e sui montanti metallici sul lato dell'accesso carrabile dal lato della gronda (Allegato fotografico foto, foto 39,
40)”;
g) infine, rispetto alla “Realizzazione fontanella nell'atrio”, che è
“presente un rubinetto nell'androne comune al muro, a cui è collegato ad un tubo di gomma (foto 46, 47), incassato sulla parete perimetrale dell'appartamento a piano terra, proprietà CP_1
Il rubinetto è di libero accesso dall'androne. Il rubinetto è
[...]
posto in posizione prossima al portone di accesso all'appartamento di piano terra e non interferente con il percorso di accesso o con le scale di salita al secondo piano fuori terra”.
18 §6.3- Ciò posto, quanto alla lamentata “Chiusura del vano sottoscala dell'atrio comune di accesso agli appartamenti” è bene sottolineare che, se può confermarsi che, come osservato dal CT, non è documentata la proprietà del vano sottoscala e, quindi, non è dato sapere con precisione se si tratta di proprietà esclusiva o comune, trova tuttavia applicazione la presunzione di condominialità del bene ex art. 1117 c.c.
Secondo tale disposizione, infatti, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune vanno considerate oggetto di comunione tra i proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio.
Il fondamento di tale presunzione di condominialità risiede nel fatto che alcune parti, indicate come “comuni”, sono necessarie per l'esistenza dell'edificio stesso, ovvero sono permanentemente destinate all'uso o al godimento comune (Cass. civ. n. 12572/2014; Cass. civ. n. 17993/2010).
Inoltre, l'elencazione di parti che possono presumersi come “comuni” contenuta nell'art. 1117 c.c. è ritenuta non tassativa bensì meramente esemplificativa (Cass. civ. n. 14794/2017; Cass. civ. n. 7816/2015; Cass. civ. n. 1680/2015) e, sebbene la disposizione non menzioni il sottoscala, bensì solo la scala, tuttavia secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il sottoscala costituisce una “proiezione delle scale” (Cass. civ. n. 5037/2008; Cass. civ. n. 2027/1994) ed in quanto tale è parte comune (Cass. civ. n. 22442/2019).
Ne discende pertanto che, non emergendo nella specie la sussistenza di un titolo idoneo al superamento della presunzione di condominialità,
l'area sottoscala va per l'appunto definita come parte comune dell'edificio e la sua chiusura, che preclude di fatto l'utilizzazione pro quota del bene comune da parte dell'attrice, integra violazione dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 15653/2024, secondo cui “A norma
19 dell'articolo 1102 del codice civile si ha abuso della cosa comune quando vi sia alterazione della sua destinazione ovvero l'impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, mentre il danno, inteso come diminuzione della quota o come perdita materiale del bene oggetto della comproprietà, costituisce soltanto l'effetto che, a sua volta, da luogo all'azione di risarcimento”).
Deve, dunque, condannarsi la convenuta a rimuovere la chiusura del vano sottoscala comune, tenuto conto che si evince dalla CT che tale vano è “risultato all'atto del sopralluogo chiuso mediante serramento costituito da una porta in alluminio e pannello di bachelite, con maniglia e serratura” (v. CT, pag. 8, e foto 43).
Per contro, pur essendo la condotta di idonea a configurare CP_1
in astratto un danno per la controparte, integrando -come già detto- una violazione dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte dei vari partecipanti (cfr. ex multis Cass. civ. n.
19215/2016 e Cass. civ. n. 22435/2011), non è in concreto ravvisabile un danno risarcibile, poiché, se è vero che ha chiesto in via Persona_1
stragiudiziale la consegna delle chiavi della porta d'ingresso del vano sottoscala e che tale richiesta è rimasta inevasa, non può tuttavia sottacersi che nessuna deduzione specifica sul punto è contenuta né nella citazione né nella memoria ex art. 183 c.p.c.
In proposito, occorre invero fare applicazione dei principi dettati dalle
Sezioni Unite della Corte di cassazione (v. Cass. civ., sez. un., n. 33645 del
2022) in forza dei quali fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto
20 mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può, quindi, qualificarsi come danno “in re ipsa”, legato al mero “non uso”, ma, al più, come danno “presunto” o danno “normale” legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto).
Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici.
Ebbene, nel caso in esame, come anticipato, né nell'atto introduttivo del giudizio né nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. sono state dedotte specifiche circostanze da cui sia possibile inferire un danno
(concreto) per l'occupazione del bene da parte della convenuta.
La relativa domanda risarcitoria deve essere allora rigettata.
§6.4- Va parimenti disattesa la domanda con cui è stata prospettata la violazione degli artt. 905 e 907 c.c. in ordine alle opere eseguite dalla convenuta.
21 Ed infatti, essendosi in presenza allo stato di un pergolato aperto, data l'intervenuta rimozione della lamentata copertura in plexiglass, la dedotta violazione, per quanto ravvisabile con riguardo alla struttura originaria, non
è più attuale.
In particolare, il CT ha verificato “le vedute dalle finestre dell'appartamento al 2 piano FT, così come documentato dalle foto (16,
17, 18 nell'allegato fotografico) sulla struttura del pergolato” (CT, pag.
11) e riscontrato “che il cono visivo NON è stato ridotto dalla struttura realizzata e che la veduta dalle aperture del piano superiore è sostanzialmente mantenuta” (ibidem).
Non può, dunque, ritenersi che la realizzazione del pergolato abbia determinato una “riduzione delle vedute dell'appartamento sovrastante di proprietà ” (ibidem). Parte_1
A ciò deve aggiungersi che, essendo stata rimossa la tettoia/copertura in plexiglass, non è più configurabile alcun danno.
Né può assumere rilievo in questa sede l'eventuale irregolarità urbanistica dell'opera, dal momento che la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia o del permesso a costruire si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato, richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati dato che il conflitto tra proprietari, interessati in senso opposto ad una costruzione, va risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera, in queste compresa la sua ubicazione, e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali (Cass. civ. n. 14916/2015) e che nella specie si prospetta, sotto tale profilo, in termini specifici soltanto la violazione degli artt. 905 e
907 c.c.
22 §6.5- Quanto poi alle ulteriori doglianze dell'istante, le argomentazioni contenute all'interno dell'elaborato peritale devono essere lette in raffronto con le risultanze della prova testimoniale.
In specie, in merito ai dedotti danni derivanti dalla “Demolizione scala di collegamento esterno terrazza/veranda del piano primo”, si desume dalla CT che “La demolizione della scala ha tolto la possibilità di accedere direttamente all'area di giardino dall'unità posta al secondo piano fuori terra, creando un danno per eliminazione di un accesso diretto di cui godeva l'unità sovrastante che godeva di un accesso diretto al giardino. Ove fosse ripristinata la scala, verrebbe a cessare il danno per il mancato godimento dell'accesso al giardino”.
Il consulente ha, cioè, riconosciuto che la demolizione della scala ha comportato un danno per l'immobile di proprietà dell'attrice. Dall'analisi delle ulteriori risultanze istruttorie, emerge, però, che tale danno non può essere oggetto di risarcimento, in quanto dalla prova testimoniale si evince il consenso di alla demolizione della scala. Sul punto, Persona_1
infatti, la teste , escussa in corso di causa, ha dichiarato Testimone_3
di aver personalmente assistito al momento in cui e Persona_1 CP_1
si sono accordati per procedere alla demolizione della scala: “[…] ho
[...]
personalmente assistito alla discussione in cui i due fratelli definivano la demolizione della scala;
mio zio autorizzò espressamente mia madre a demolirla in quanto non interessato più al suo utilizzo, dovendo aprirsi un varco autonomo nel suo terreno;
tale discussione avvenne in un tempo in cui ancora era via la nonna . La scala in questione Persona_3
risultava esistere nel terreno di mia madre;
la sua demolizione ha comportato l'impossibilità per di usare il vecchio modo di accesso Per_1
al terreno;
preciso inoltre che demolire la detta scala era per mia madre
23 importante dovendo realizzare un accesso autonomo e agevole ad immobili siti nel terreno di sua proprietà […]”. Tale circostanza è stata confermata anche dal teste , che ha riferito che, prima Testimone_4
dell'esecuzione dei lavori, e la convenuta avevano Persona_1
raggiunto un accordo.
A fronte di tali dichiarazioni testimoniali, parte attrice ha assunto che i due testimoni sarebbero incapaci di testimoniare, in quanto rispettivamente figlia e marito della convenuta, ma tale eccezione è, come già detto, infondata, ponendosi semmai soltanto una questione di attendibilità delle relative dichiarazioni, che nel caso di specie però non appaiono superate da elementi di segno contrario.
Pertanto, in assenza di altra prova da cui desumere che la scala sia stata demolita senza il consenso di , il risarcimento di tale danno Persona_1
dev'essere escluso.
Per l'effetto, non è risarcibile neppure il conseguente danno da
“Deprezzamento dell'unità per la demolizione della scala”.
§6.6- In merito, poi, ai danni lamentati da parte attrice con riferimento alla “Realizzazione nuovo cancello carrabile in sostituzione del vano sottoscala”, l'ausiliare ha condivisibilmente escluso che da tale costruzione possa derivare danno per , chiarendo che la “realizzazione del Parte_1
cancello e dell'accesso carrabile consente l'accesso dalla strada all'area cortilizia dell'unità posta a piano terra, interamente ricadente sulla particella 1155 di ma salvo gli effetti lamentati per la CP_1
demolizione della scala, e del vano sottoscala ricadente sulla particella
1155, la realizzazione dell'opera e l'accesso non rappresentano un danno in sé alla parte attrice” (v. CT, pag. 13). Sul punto, del resto, nessun rilievo è stato mosso dal CTP dell'istante, che si è limitato ad evidenziare
24 che, come accertato dal CT (v. pag. 5 della relazione peritale e foto 37),
“In corrispondenza del punto in cui si sarebbe trovata la rampa della scala
e corrispondente sottoscala, oggi risulta esistente il varco di accesso all'area cortilizia, varco carrabile di larghezza di circa 2,65 - 2,75 metri, con cancello in ferro”.
§6.7- In relazione agli invocati danni da “Manomissione dell'impianto idrico e dell'impianto elettrico dell'immobile del piano primo” si legge nella CT (v. pagg. 13-14):
-che in “fase di sopralluogo si è riscontrato che l'appartamento è servito da luce, per cui si può escludere che gli eventuali interventi sull'impianto elettrico e idrico siano stati effettuati sulla rete a servizio dell'autoclave”;
-che emerge dagli atti che dopo la demolizione della scala esterna di collegamento del terrazzo con il giardino e contestualmente del vano sottostante in cui era collocata l'autoclave, il dispositivo è stato ripristinato;
-che alla data del sopralluogo non è risultato funzionante né l'impianto elettrico dell'autoclave, né l'impianto idrico;
-che non è “stato possibile determinare se il malfunzionamento fosse conseguente ai lavori di demolizione e spostamento dell'autoclave…”.
Il CT, sulla base di quanto accertato in sede di sopralluogo, ha dunque confermato che vi è un guasto all'impianto idrico, ma non ha saputo indicare se tale malfunzionamento sia stato determinato dai lavori effettuati dalla convenuta o sia invece intervenuto in un momento successivo e per cause diverse.
Né sulla scorta delle altre risultanze istruttorie è possibile desumere in modo certo che tale guasto sia stato causato dai lavori eseguiti da CP_1
. Il teste , ha riferito, infatti, soltanto di essere a
[...] Persona_2
conoscenza della mancata erogazione dell'acqua avendo effettuato un
25 sopralluogo sui luoghi di causa, senza però fornire alcuna indicazione specifica in ordine al momento in cui avrebbe effettuato i controlli e neppure elementi atti a far inferire un nesso eziologico tra i lamentati danni agli impianti e i lavori effettuati dalla convenuta. Tale dichiarazione, inoltre, risulta in contrasto con quanto riportato dai testi Testimone_3
e (indicati da . Precisamente, S_ CP_1 Tes_3
(figlia della convenuta) ha dichiarato: “ricordo che
[...] Per_1
si lamentava di problemi di acqua e che subito mia madre sollecitò
[...]
l'intervento di un tecnico che dopo gli accertamenti riferì a mia madre in mia presenza che tutto era a posto nel senso che non aveva rinvenuto guasti;
so che ad aprire l'immobile nell'occasione fu mio zio che S_
assistette alla verifica degli impianti operata dal tecnico”. S_
(fratello della convenuta e zio dell'attrice), a sua volta, ha riferito che nelle due occasioni in cui si è recato sui luoghi ha “visto l'autoclave funzionante”; ha “anche aperto i rubinetti di bagno e cucina e risultavano funzionanti”.
Infine, non si appalesano sufficienti a sorreggere l'assunto dell'istante le dichiarazioni della teste (cugina dell'attrice), che ha Tes_6
affermato di essersi recata nell'estate del 2020 con un operaio presso l'immobile di Lazzaro su incarico di “per fare dei lavori Parte_1
all'impianto idrico” e di non aver potuto accendere l'autoclave “perché non era più possibile accedere al terreno in cui si trova e perché nell'appartamento al piano di sotto non c'era nessuno”, aggiungendo che già l'anno precedente aveva notato “che nell'appartamento non vi era acqua e che non era possibile accedere al terreno dove si trovava
l'autoclave in quanto la scala era stata eliminata”.
26 Ed infatti, essendo stati i lavori edilizi in questione effettuati prima del mese di luglio 2017 (per come si desume dalla lettura della citazione: v. pag. 1 n. II), non vi sono elementi per riconnettere la mancanza di acqua riscontrata nel 2019 e nel 2020 ai lavori suddetti.
Da ciò discende che, in ordine ai lamentati danni agli impianti, non si può ritenere raggiunta la prova del nesso di causalità con i lavori di che trattasi.
Ne consegue, altresì, che non può neppure essere risarcito il lamentato danno da “mancato utilizzo dell'appartamento per inaccessibilità all'impianto idrico”, difettando la prova della riconducibilità causale del mancato funzionamento dell'impianto idrico alla condotta della convenuta
(che, oltretutto, non risulta che abbia impedito l'accesso all'autoclave).
§6.8- In riferimento alla lamentata installazione di un “Impianto di videosorveglianza” con telecamera TVCC nell'atrio comune di accesso agli appartamenti al piano terreno, è sufficiente mettere in evidenza che, come accertato dal CT, si tratta di un “dummy”, ossia di una telecamera finta, che in quanto tale non è lesiva, non comportando la registrazione di video o immagini, e che non è stato neanche dedotto che la stessa determini una forma di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti nel luogo in cui è apposta.
§6.9- Quanto, in ultimo, alla doglianza inerente alla realizzazione di una
“fontanella nell'atrio”, il CT ha posto in rilievo (e sul punto difettano oltretutto osservazioni) che “La presenza della fontanella nell'atrio non interviene sulla struttura della unità residenziale posta al secondo piano fuori terra, né interferisce con l'accesso e l'uso degli spazi comuni dell'androne, essendo collocata in posizione distante dal passaggio per accedere alla scala” (v. relazione peritale, pag. 16).
27 Non è pertanto ravvisabile alcun danno per la presenza della suddetta fontanella.
§7. In sintesi, dunque, sulla scorta delle argomentazioni che precedono la domanda di parte attrice può trovare accoglimento limitatamente alla condanna di alla rimozione della chiusura del vano CP_1
sottoscala comune.
§8. È, infine, fondata la domanda riconvenzionale di parte convenuta volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle infiltrazioni provenienti dall'immobile di proprietà dell'attrice, che hanno causato evidenti macchie di umidità nell'appartamento di proprietà di CP_1
e nell'atrio comune d'ingresso al fabbricato.
La sussistenza di tali danni è stata infatti confermata nell'ambito del procedimento n. 3672/2017 R.G., dal CT arch. il Controparte_2
quale in sede di sopralluogo ha riscontrato che “Nel vano dell'appartamento, posto al piano terra e nell'atrio comune d'ingresso al fabbricato, sono presenti evidenti macchie di umidità, bollatura e distacco superficiale di parte dell'intonaco (vedi foto 45/46 - allegato 5 documentazione fotografica); tali criticità, sono dovute per l'infiltrazione
d'acqua dalla veranda sovrastante”.
Tale accertamento non è superato da nessun elemento di segno contrario.
Procedendo quindi alla quantificazione dei suddetti danni, è da osservare che l'arch. li ha determinati, sulla scorta del Prezzario Regionale CP_2
2017 opere civili della Regione Calabria, in complessivi €1.800,00, di cui a
€800,00 per il vano dell'appartamento posto al piano terra ed €1.000,00 per l'atrio d'ingresso del fabbricato. Per l'effetto, parte attrice dev'essere condannata al pagamento in favore della convenuta della complessiva somma di €1.800,00, che rivalutata ad oggi ammonta ad €2.152,80.
28 Su tale somma sono dovuti gli interessi al tasso legale, che, secondo la giurisprudenza consolidata della S.C. (Cass. civ., sez. un., n. 1712/1995;
Cass. civ. n. 21396/2014), al fine di evitare ingiuste locupletazioni in favore del danneggiato, non possono essere liquidati sulla somma rivalutata, ma vanno computati sulla somma devalutata di €1.800,00 all'epoca dell'accertamento (gennaio 2018, non essendo dato conoscere l'epoca dell'insorgenza delle infiltrazioni) e poi rivalutata anno per anno sino alla data della presente pronuncia.
Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo pagamento dovranno poi essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., giacché, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 13470/1999; Cass. civ. n.
4030/1998).
§9. Atteso l'esito della causa, connotato dalla prevalente soccombenza dell'attrice, quest'ultima deve essere condannata al pagamento in favore della convenuta dei 2/3 delle spese del grado di giudizio, liquidate nell'intero come da dispositivo per le quattro fasi, in applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, così come modificati dal D.M.
n. 147 del 2022.
In ultimo, le spese di CT, liquidate con decreto del 10.09.2024, devono essere poste, in via definitiva, a carico dell'attrice.
P.Q.M.
29 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande di cui ai punti n. 1, 2 e 5 delle conclusioni formulate nella citazione, condanna alla CP_1
rimozione della chiusura del vano sottoscala comune;
2) rigetta nel resto le domande di parte attrice;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, condanna l'attrice, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento in favore di della somma rivalutata di CP_1
€2.152,80 oltre interessi legali da calcolare nei termini specificati nel
§8;
4) condanna l'attrice a pagare in favore della controparte i 2/3 delle spese di lite, che liquida nell'intero in €71,65 per spese vive ed in
€3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva;
5) pone, nei rapporti tra le parti, le spese di CT a carico dell'attrice.
Sentenza redatta e trasmessa in Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato il 2 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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