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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 15/01/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 179/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
IS IU, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2750/2025 depositato il 07/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Milano Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820241460000785007 DOGANE-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820241460000785007 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820241460000785007 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820241460000785007 CONTRIBUTO UNIFICATO
TRIBUTARIO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4624/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Le Parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 5 giugno 2025, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'iscrizione ipotecaria n. 06820241460000785007 notificata in data 14 maggio 2025 e non il preavviso come dallo stesso esposto in ricorso, anche perché il preavviso reca il diverso numero di 06876202400009784000.
Il debito complessivo esposto ammonta ad € 1.427.919,64, derivante da plurime cartelle di pagamento e avvisi, la maggior parte dei quali è di natura ordinaria di competenza del Giudice Ordinario.
A sostegno del proprio ricorso, parte ricorrente ha eccepito una pluralità di presunti vizi, tra cui: l'inesistenza/ nullità della notificazione della comunicazione e degli atti prodromici, la violazione del principio di buona fede per adesione alla c.d. "rottamazione quater plus", la nullità per mancata indicazione del contraddittorio endoprocedimentale, il vizio di motivazione per mancata indicazione dell'immobile e carenza di allegazione degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione e decadenza della pretesa, la violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni, nonché l'illegittimità dell'aggio.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, al fine di contestare integralmente le avverse deduzioni e ottenere il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto, per i seguenti motivi.
Innanzitutto non sono stati chiamati in giudizio gli Enti Impositori;
inoltre si ravvisa il difetto di giurisdizione di tutti i crediti/debiti di natura diversa dalla quella tributaria di competenza del Giudice Ordinario;
come si evince dalla documentazione versata in atti, il signor Ricorrente_1 ha presentato diverse rateazioni, definizioni agevolate, rottamazioni dichiarando di rinunciare ai ricorsi aventi ad oggetto i carichi per cui sono state formulate dette richieste.
Parte ricorrente chiede preliminarmente la sospensiva dell'atto impugnato, sospensiva negata per mancanza dei presupposti per poterla concedere.
Interviene volontariamente la Regione Lombardia limitatamente ai crediti/debiti derivati da tasse automobilistiche per contestare integralmente il ricorso e insistere nei propri atti.
Interviene volontariamente il Dipartimento della Giustizia Tributaria Ufficio di Segreteria della Corte di
Giustizia di I Grado di Milano al fine di ottenere la conferma del proprio operato limitatamente ai crediti/debiti inerenti il CUT non versato.
Interviene volontariamente la DP I di Milano, limitatamente ai crediti/debiti di competenza eccependo la inammissibilità del ricorso, la violazione del ne bis in idem, l'avvenuta regolare notifica degli atti propedeutici a quello oggi impugnato.
La causa è stata discussa all'udienza del 12 dicembre 2025 e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso di specie, il ricorso ha ad oggetto una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che cumula crediti di natura tributaria con crediti di natura diversa, per i quali la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario.
La Corte di Cassazione ha stabilito all'unanimità un principio di “giurisdizione frazionata”: la competenza a decidere sull'impugnazione spetta al giudice tributario per i crediti fiscali ed al giudice ordinario per quelli previdenziali. Ha più precisamente stabilito che “ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2017, n. 17111; Cass.,
Sez. Trib., 7 maggio 2024, n. 12397).
Ne consegue che, per tutti i crediti di natura non tributaria, la presente Corte è priva di giurisdizione e precisamentele cartelle nn.:
0682008033844922400;06820090001174389000;06820130002383725000;06820140004200642000;068
20140068488512000;06820150075807890000;0682017008448687700; 06820190074253308000;36820
120000125348000;36820120008495954000;3682012001200751600;36820140000085783000;
36820140013722419000;36820140014247865000;3682015001512154300;36820160002846738000;
36820160016741241000;36820160029592528000;3682017001354273100;36820180022571600000;
36820190006968809000;36820190031941632000;3682023001012375600.
Pertanto per tali cartelle insiste il difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario.
Le restanti cartelle indicate nell'atto impugnato sono di natura Tributaria di competenza del Giudice Tributario, per le quali viene discusso il ricorso.
Il ricorso si palesa inammissibile sotto diversi punti di vista. Innanzitutto per mancata formazione del contraddittorio ex art. 14, comma 6 bis, D.Lgs. 546/92, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n.
220 del 2023 e che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, Decreto legislativo 30.12.2023, n. 220, si applica “ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore” dello stesso decreto, si rileva che: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Il ricorso risulta inammissibile per mancata impugnazione degli atti prodromici. L'Agenzia delle Entrate –
Riscossione in relazione alle cartelle esattoriali prodromiche di competenza dell'Ill.ma Corte adita, ha notificato numerose intimazioni di pagamento, preavvisi di ipoteca, pignoramento mobiliari ed infine pignoramenti di crediti verso terzi.
Nessuno dei suddetti atti (eccetto l'ipoteca qui opposta), risulta essere stato impugnato, con conseguente definitività della pretesa.
Come si evince dalla documentazione versata in atti, il ricorrente ha presentato diverse rateazioni, definizioni agevolate, rottamazioni dichiarando di rinunciare ai ricorsi aventi ad oggetto i carichi per cui sono state formulate dette richieste.
Per quanto riguarda l'eccepito mancato contraddittorio preventivo, tale eccezione è priva di ogni fondamento.
È stata, infatti, precedentemente notificata a mezzo pec nel 2024 una "comunicazione preventiva" che, per sua stessa natura e funzione, assolve all'obbligo di garantire il contraddittorio. L'art. 77, co.
2-bis, D.P.R.
602/73, impone all'Agente della riscossione di comunicare al contribuente l'intenzione di procedere all'iscrizione, concedendogli un termine di 30 giorni per effettuare il pagamento o presentare osservazioni, comunicazione che è stata appunto notificata in data 10 ottobre 2024.
Risulta assolutamente infondata l'eccezione sulle notifiche effettuate via pec da indirizzo non inserito negli appositi albi quando le notifiche sono giunte a conoscenza della parte che comunque ha effettuato impugnazioni, richieste di rottamazione e quant'altro.
Sul preteso vizio di motivazione dell'atto impugnato, la Corte prende atto che lo stesso contiene tutti gli elementi necessari e indispensabili per consentire al destinatario di potere esperire il diritto di difesa, diritto costituzionale, che di fatto ha esperito.
Per quanto riguarda la presunta prescrizione dei crediti, la stessa non è mai maturata per intervenuti atti interruttivi nel corso del tempo trascorso tra la emissione degli atti e l'atto oggi impugnato.
Tutte le altre eccezioni inerenti le sanzioni e gli aggi di riscossione, andavano proposte nei termini di legge e non certamente in sede di iscrizione ipotecaria che risulta essere atto impugnabile solo per vizi propri, nel caso non riscontrabili, e non per il merito della pretesa.
Senza dimenticare che entrare nel merito delle pretese ormai divenute definitive potrebbe causare violazione del principio del ne bis in idem, peraltro violato con la impugnazione del presente atto.
Pertanto la Corte dichiara il ricorso inammissibile relativamente ai crediti tributari e dichiara il difetto di giurisdizione per i crediti ordinari.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile relativamente ai crediti di natura tributaria. Dichiara il difetto di giurisdizione per i restanti crediti di competenza del Giudice Ordinario. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00= a favore di ognuno degli Uffici resistenti.
Milano, lì 12 dicembre 2025
Il Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Il Presidente
Avv. Adele Marcellini
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
IS IU, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2750/2025 depositato il 07/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Milano Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820241460000785007 DOGANE-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820241460000785007 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820241460000785007 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820241460000785007 CONTRIBUTO UNIFICATO
TRIBUTARIO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4624/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Le Parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 5 giugno 2025, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'iscrizione ipotecaria n. 06820241460000785007 notificata in data 14 maggio 2025 e non il preavviso come dallo stesso esposto in ricorso, anche perché il preavviso reca il diverso numero di 06876202400009784000.
Il debito complessivo esposto ammonta ad € 1.427.919,64, derivante da plurime cartelle di pagamento e avvisi, la maggior parte dei quali è di natura ordinaria di competenza del Giudice Ordinario.
A sostegno del proprio ricorso, parte ricorrente ha eccepito una pluralità di presunti vizi, tra cui: l'inesistenza/ nullità della notificazione della comunicazione e degli atti prodromici, la violazione del principio di buona fede per adesione alla c.d. "rottamazione quater plus", la nullità per mancata indicazione del contraddittorio endoprocedimentale, il vizio di motivazione per mancata indicazione dell'immobile e carenza di allegazione degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione e decadenza della pretesa, la violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni, nonché l'illegittimità dell'aggio.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, al fine di contestare integralmente le avverse deduzioni e ottenere il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto, per i seguenti motivi.
Innanzitutto non sono stati chiamati in giudizio gli Enti Impositori;
inoltre si ravvisa il difetto di giurisdizione di tutti i crediti/debiti di natura diversa dalla quella tributaria di competenza del Giudice Ordinario;
come si evince dalla documentazione versata in atti, il signor Ricorrente_1 ha presentato diverse rateazioni, definizioni agevolate, rottamazioni dichiarando di rinunciare ai ricorsi aventi ad oggetto i carichi per cui sono state formulate dette richieste.
Parte ricorrente chiede preliminarmente la sospensiva dell'atto impugnato, sospensiva negata per mancanza dei presupposti per poterla concedere.
Interviene volontariamente la Regione Lombardia limitatamente ai crediti/debiti derivati da tasse automobilistiche per contestare integralmente il ricorso e insistere nei propri atti.
Interviene volontariamente il Dipartimento della Giustizia Tributaria Ufficio di Segreteria della Corte di
Giustizia di I Grado di Milano al fine di ottenere la conferma del proprio operato limitatamente ai crediti/debiti inerenti il CUT non versato.
Interviene volontariamente la DP I di Milano, limitatamente ai crediti/debiti di competenza eccependo la inammissibilità del ricorso, la violazione del ne bis in idem, l'avvenuta regolare notifica degli atti propedeutici a quello oggi impugnato.
La causa è stata discussa all'udienza del 12 dicembre 2025 e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso di specie, il ricorso ha ad oggetto una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che cumula crediti di natura tributaria con crediti di natura diversa, per i quali la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario.
La Corte di Cassazione ha stabilito all'unanimità un principio di “giurisdizione frazionata”: la competenza a decidere sull'impugnazione spetta al giudice tributario per i crediti fiscali ed al giudice ordinario per quelli previdenziali. Ha più precisamente stabilito che “ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2017, n. 17111; Cass.,
Sez. Trib., 7 maggio 2024, n. 12397).
Ne consegue che, per tutti i crediti di natura non tributaria, la presente Corte è priva di giurisdizione e precisamentele cartelle nn.:
0682008033844922400;06820090001174389000;06820130002383725000;06820140004200642000;068
20140068488512000;06820150075807890000;0682017008448687700; 06820190074253308000;36820
120000125348000;36820120008495954000;3682012001200751600;36820140000085783000;
36820140013722419000;36820140014247865000;3682015001512154300;36820160002846738000;
36820160016741241000;36820160029592528000;3682017001354273100;36820180022571600000;
36820190006968809000;36820190031941632000;3682023001012375600.
Pertanto per tali cartelle insiste il difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario.
Le restanti cartelle indicate nell'atto impugnato sono di natura Tributaria di competenza del Giudice Tributario, per le quali viene discusso il ricorso.
Il ricorso si palesa inammissibile sotto diversi punti di vista. Innanzitutto per mancata formazione del contraddittorio ex art. 14, comma 6 bis, D.Lgs. 546/92, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n.
220 del 2023 e che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, Decreto legislativo 30.12.2023, n. 220, si applica “ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore” dello stesso decreto, si rileva che: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Il ricorso risulta inammissibile per mancata impugnazione degli atti prodromici. L'Agenzia delle Entrate –
Riscossione in relazione alle cartelle esattoriali prodromiche di competenza dell'Ill.ma Corte adita, ha notificato numerose intimazioni di pagamento, preavvisi di ipoteca, pignoramento mobiliari ed infine pignoramenti di crediti verso terzi.
Nessuno dei suddetti atti (eccetto l'ipoteca qui opposta), risulta essere stato impugnato, con conseguente definitività della pretesa.
Come si evince dalla documentazione versata in atti, il ricorrente ha presentato diverse rateazioni, definizioni agevolate, rottamazioni dichiarando di rinunciare ai ricorsi aventi ad oggetto i carichi per cui sono state formulate dette richieste.
Per quanto riguarda l'eccepito mancato contraddittorio preventivo, tale eccezione è priva di ogni fondamento.
È stata, infatti, precedentemente notificata a mezzo pec nel 2024 una "comunicazione preventiva" che, per sua stessa natura e funzione, assolve all'obbligo di garantire il contraddittorio. L'art. 77, co.
2-bis, D.P.R.
602/73, impone all'Agente della riscossione di comunicare al contribuente l'intenzione di procedere all'iscrizione, concedendogli un termine di 30 giorni per effettuare il pagamento o presentare osservazioni, comunicazione che è stata appunto notificata in data 10 ottobre 2024.
Risulta assolutamente infondata l'eccezione sulle notifiche effettuate via pec da indirizzo non inserito negli appositi albi quando le notifiche sono giunte a conoscenza della parte che comunque ha effettuato impugnazioni, richieste di rottamazione e quant'altro.
Sul preteso vizio di motivazione dell'atto impugnato, la Corte prende atto che lo stesso contiene tutti gli elementi necessari e indispensabili per consentire al destinatario di potere esperire il diritto di difesa, diritto costituzionale, che di fatto ha esperito.
Per quanto riguarda la presunta prescrizione dei crediti, la stessa non è mai maturata per intervenuti atti interruttivi nel corso del tempo trascorso tra la emissione degli atti e l'atto oggi impugnato.
Tutte le altre eccezioni inerenti le sanzioni e gli aggi di riscossione, andavano proposte nei termini di legge e non certamente in sede di iscrizione ipotecaria che risulta essere atto impugnabile solo per vizi propri, nel caso non riscontrabili, e non per il merito della pretesa.
Senza dimenticare che entrare nel merito delle pretese ormai divenute definitive potrebbe causare violazione del principio del ne bis in idem, peraltro violato con la impugnazione del presente atto.
Pertanto la Corte dichiara il ricorso inammissibile relativamente ai crediti tributari e dichiara il difetto di giurisdizione per i crediti ordinari.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile relativamente ai crediti di natura tributaria. Dichiara il difetto di giurisdizione per i restanti crediti di competenza del Giudice Ordinario. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00= a favore di ognuno degli Uffici resistenti.
Milano, lì 12 dicembre 2025
Il Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Il Presidente
Avv. Adele Marcellini