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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 4294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4294 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca _____________Presidente
2) dott. Eliana Romeo ________________Consigliere est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza, celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, del giorno 16 dicembre 2025 ha deliberato, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 404/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 664/2022 emessa in data 13 settembre 2022 dal Tribunale- GL di Cassino e vertente
TRA
, in persona del procuratore Parte_1 Controparte_1 speciale Dott. , giusta procura Notaio Rep 206534 – Racc. 1623 Parte_2 Per_1 del 18/7/2000, rappresentata e difesa per procura in atti dagli Avvocati Italico Perlini PEC:
e AN CA PEC: Email_1
-Appellante - Email_2
E
(C.F. , rappresentato e difeso come da Controparte_2 C.F._1 procura in atti gli avvocati Enzo ME PEC: e Email_3
LE ME PEC: - Email_4
Appellato –
FATTO E DIRITTO
Rivolgendosi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino, Parte_3 assumeva che, essendo dipendente di in seguito Parte_1
, dal primo marzo 2006 ed in servizio presso lo Controparte_1 Controparte_1 stabilimento sito in Piedimonte San Germano, inquadrato nel 4° gruppo professionale, II fascia, del CCNL CSLA FIAT del 31 novembre 2011, aveva , in realtà, svolto sin dall'ottobre del 2012, mansioni di operatore della manutenzione presso il reparto di stampaggio a caldo ascrivibili al terzo gruppo del medesimo contratto collettivo. Assumeva che, in tale veste, egli si occupasse di organizzare una squadra composta da 6/8 persone all'inizio del turno, provvedendo ad annotare la presenza ed assegnando i compiti, di controllare sia nel corso che a fine lavoro che l'intervento fosse eseguito con la migliore tecnica e di gestire il box nel quale erano presenti le attrezzature (sega a nastro, trapano a colonna, banco di saldatura, banco prova elettrico e pneumatico...) e provvedendo all'approvvigionamento dei materiali di ricambio. Assumeva di avere una scrivania e di usare un pc intestato al capo squadra con una mail e un account a lui dedicati, che usava per le comunicazioni ed un telefono portatile dove riceveva le chiamate per gli interventi. Sosteneva di sostituire il capo squadra in caso di assenza e di operare la scelta delle attività da effettuare, tranne che nei casi più gravi di cui si occupava il capo squadra. Specificava che, fino a due anni prima (rispetto al ricorso depositato nel novembre 2018), il capo squadra era presente solo nel turno centrale, che andava dalle 7.00 alle 17.00, e che, inoltre, tale capo squadra aveva la postazione ubicata in altro ufficio.
Sosteneva di provvedere a risolvere direttamente, senza l'intervento di superiori gerarchici, le problematiche che fossero emerse nella linea di stampaggio e che le mansioni così descritte importavano “maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza, operazioni su apparati ed attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi, proprio come previsto dall'inquadramento nel gruppo professionale
3° di prima fascia”
Reclamava pertanto, le differenze retributive connesse a tali mansioni sin dall'ottobre
2012.
Costituendosi, la ssumeva che il avesse lavorato come operaio Controparte_1 CP_2 elettrico di impianti, fino al 2015, all'interno del reparto di manutenzione macchinario dello stampaggio a freddo e dal 2015 al 2016 all'interno del reparto di manutenzione macchinario dello stampaggio a caldo. Dal 2016, in concomitanza al passaggio ai 21 turni
Pag. 2 di 11 di manutenzione, il avrebbe ricoperto il ruolo di operatore di turno nella CP_2 manutenzione del macchinario hot stamping, svolgendo, nello specifico, sotto le direttive del preposto di turno alcune attività (ossia illustrare a parte del team eventuali attività da eseguire;
in caso di attività non assegnate distribuire dei cicli standard di manutenzione precompilati -SMP- e check list al team;
partecipare, come gli altri operai, al passaggio di consegne del turno ricevendo le indicazioni e le istruzioni da impartire al team, in caso di tutte le risorse del team impegnate provvedere anche lui ad approvvigionare il materiale con il supporto del leader di manutenzione, assumere la responsabilità della pulizia del box di manutenzione macchinario) escludeva che il , in quanto operatore della CP_2 manutenzione sostituisse il capo squadra in caso di sua assenza, ma sosteneva che avesse delle attività assegnate, limitandosi ad eseguire le chec list di routine e SMP pianificati oppure, in caso di guasto linea a ricevere le chiamate di manutenzione direttamente dalla produzione mediante un sistema di gestione chiamate automatico visibile a tutti (monitor a colori) all'interno del box manutenzione e che non avesse facoltà di risolvere autonomamente l'eventuale guasto.
Evidenziava che, nella declaratoria della categoria richiamata nel ricorso, il terzo gruppo, prima fascia, occorresse una maggiore autonomia esecutiva, l'apporto di particolare e personale esperienza, operazioni ed apparati su apparecchiature complesse e che tali caratteri fossero assenti nell'attività svolta dal ricorrente ascrivibile piuttosto a quella del semplice manutentore, secondo il ccnl rientrante nel quarto gruppo, lo stesso in cui era inquadrato il . CP_2
Assunte le prove testimoniali, il Tribunale di Cassino accoglieva il ricorso, riconoscendo al lavoratore l'inquadramento nel terzo gruppo professionale, prima fascia, in luogo del quarto gruppo professionale, seconda fascia, posseduta dallo stesso e condannava
[...]
al pagamento in suo favore delle differenze stipendiali tra quanto dovuto in CP_1 base all'inquadramento accordato e quanto effettivamente percepito, dal primo gennaio
2015 fino alla data della sentenza, oltre accessori dalla maturazione al saldo.
Nel motivare la decisione, escludeva, in via preliminare, la prescrizione eccepita dal datore di lavoro e disattendeva la questione di difetto di allegazione sollevata dalla società convenuta, affermando che nel ricorso in oggetto fossero “specificate con sufficiente
Pag. 3 di 11 chiarezza, seppure in termini molto sintetici e senza una puntuale argomentazione, tanto le declaratorie del livello di inquadramento riconosciuto e di quello rivendicato, quanto le mansioni svolte in concreto dal ricorrente quanto ancora il profilo distintivo tra i diversi livelli, consistente in un maggior grado di autonomia, che si ritiene proprio delle mansioni così come svolte”.
Esaminando, poi, quanto emerso nella prova testimoniale per appurare il reale contenuto delle mansioni disimpegnate dal , riteneva che questi avesse “le mansioni ed il CP_2 ruolo principale di manutentore elettrico, specializzato dunque in tale ambito di competenza per cui ha anche acquisito le necessarie abilitazioni (cfr. attestati frequenza corso PES e PAV e attestato qualificazione PES allegati in atti sub. 8 e 9 fasc. ric.), che tuttavia ha operato, dal 2015 (come confermato dalle testimonianze in atti cfr. sul punto le dichiarazioni dei testi – che fa riferimento al periodo successivo al 2015, e Tes_1
che riferisce che il ricorrente è stato scelto come “operatore” nell'ambito di CP_3 una riorganizzazione avvenuta tra il 2014 e il 2016 e del teste che riferisce di Tes_2 un periodo “senza caposquadra” durato per due anni fino all'inizio del 2017 in cui il ricorrente ha operato come “operatore”) sostanzialmente con mansioni di “operatore” di manutenzione, mansioni che comportavano, in aggiunta a quelle esecutive e tecniche sempre esercitate, anche un ruolo di coordinamento in “supplenza” del responsabile e del capo squadra di manutenzione, introdotto solo successivamente, con particolare riferimento ai turni diversi da quello centrale ove il responsabile poteva operare direttamente ...”
Quindi, sulla base della disamina del contenuto delle declaratorie contrattuali del terzo gruppo e del quarto, affermava che il tratto distintivo della categoria rivendicata (il terzo gruppo, prima fascia) dal lavoratore andasse ricercata, da un lato, con riferimento al primo alinea della declaratoria, nella maggiore autonomia esecutiva nonché nella maggiore competenza tecnica (“particolare e personale”) in relazione all'operatività su macchinari complessi, con conoscenza dunque “della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi” ( ed evidenziava che fra i profili esemplificativi fossero comprese le figure del “manutentore elettrico o meccanico”) dall'altro, con riferimento al secondo alinea, nella “adeguata autonomia operativa”, seppure esercitata
Pag. 4 di 11 con specifica collaborazione e “nei limiti dei principi norme e procedure valevoli per il campo di attività”, da individuare, quindi, in uno spazio di autonomia nell'esecuzione e anche nel coordinamento di diverse unità, seppure sotto la supervisione di soggetti gerarchicamente sovraordinati, non totale, ma comunque “adeguata” rispetto al settore di appartenenza, e tale da distinguere e connotarne l'attività in termini di maggiore professionalità ed esperienza rispetto all'attività meramente esecutiva e tecnica descritta con riferimento al profilo inferiore ( evidenziava che tra i profili semplificativi il ccnl prevedesse l'allievo leader della manutenzione)
Riteneva, quindi che, l'attività svolta dal andasse ricondotta al 3° Gruppo CP_2
Professionale, Prima Fascia, valorizzando il ruolo di “raccordo” o di “supplenza” del capo squadra, durante i turni in cui lo stesso non era presente o in cui le veci di tale ruolo erano svolte da soggetti appartenenti ad altri reparti.
Tali compiti, ad avviso del Tribunale, erano espressione di un livello di autonomia operativa superiore a quello richiesto per il quarto gruppo professionale. Tale valutazione era riferita ai compiti di coordinamento e selezione dei membri della squadra da destinare ai singoli interventi (pacificamente svolti dal ricorrente), così come alla responsabilità nel prendere le chiamate dal monitor e nel compilare i report degli interventi, così come alla supervisione del box di custodia degli attrezzi di cui comunque deteneva le chiavi (unico tra i membri della squadra, oltre ai capi, come affermato dal teste ). Tes_1
Concludeva” Tali mansioni, connotate dunque dell'autonomia operativa di cui al secondo alinea della declaratoria del terzo gruppo professionale, prima fascia, avvicinano la figura del ricorrente al profilo ivi indicato di “allievo leader di manutenzione”, considerando che il ricorrente godeva di spazi di autonomia seppure non integrale e nell'ambito di alcuni turni e di alcune competenze, tali da evidenziarne una professionalità maggiore rispetto a quella propria del livello riconosciuto.”
Aggiungeva che le mansioni in questione erano state svolte in via prevalente, sotto un profilo quantitativo e soprattutto qualitativo, rispetto a quelle del quarto gruppo che affermava meramente esecutive, evidenziando che la mansione prevalente ai fini di un corretto inquadramento non va individuata sulla base di una mera contrapposizione
Pag. 5 di 11 quantitativa tra le mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale.
Avverso tale decisione, ha proposto impugnazione, con atto di appello depositato il 24 febbraio 2023 la per i motivi di cui si dirà. Controparte_1
Si è costituto in giudizio insistendo per la conferma della sentenza Controparte_2 impugnata sostenendo di avere compiuto nell'atto introduttivo un'allegazione adeguata sia in ordine alle mansioni svolte che del contenuto della declaratoria della categoria rivendicata e dei tratti distintivi rispetto a quella posseduta, che le testimonianze avrebbero confermato il ruolo di coordinamento della squadra a lui affidato e che le mansioni svolte avrebbero posseduto i caratteri della qualificazione e specializzazione professionale nonché dell'autonomia operativa e del peculiare apporto dato dalle competenze personali, necessari per l'inquadramento nel 3° Gruppo, prima fascia, ben diversi dalla limitata complessità e chiara semplicità delle mansioni svolte dai lavoratori di IV Gruppo, seconda fascia.
Ha ribadito che l'allegazione contenuta nel ricorso, riscontrata dalla prova, atteneva al fatto che egli compiva, sia con autonomia esecutiva che con l'apporto della propria peculiare e personale competenza, operazioni su apparati complessi (quali Presse/Laser/Trancia), gestendo la propria squadra di riferimento e intervenendo personalmente per risolvere le criticità. Nel reparto stampaggio sarebbero state presenti Presse/Laser/Trancia che per loro natura avrebbero dovuto qualificarsi apparati complessi.
Ha aggiunto che la maggiore autonomia esecutiva rispetto all'operaio del quarto gruppo era conseguenza già del fatto che la figura del cd leader di manutenzione (di turno) pur presente nell'organigramma era stata eliminata (2012/2020) e non era stata ricoperta da nessun altro se non da lui. Egli non solo avrebbe svolto tali compiti, ma, in ragione della propria peculiare e personale competenza, avrebbe avuto affidata interamente la gestione delle operazioni su apparati complessi dai propri responsabili, che, sia quando erano presenti sia quando non erano di turno, si limitavano a vigilare sull'attività del lavoratore e lasciavano che fosse proprio lui, e nessun altro dei componenti del team, a gestire le
Pag. 6 di 11 operazioni di manutenzione, a controllare l'attività della squadra, a gestire gli interventi anche di manutenzione straordinaria, per poi semplicemente riferire ai responsabili.
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 16 dicembre 2025 per essere celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note scritte di trattazione, è definita dal Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza.
Con il primo motivo di impugnazione la (in Parte_1 seguito “ ), assume l'erronea statuizione Tribunale laddove ha ritenuto Controparte_1 assolto da parte del lavoratore l'onere allegatorio previsto in materia di giudizio volto all'inquadramento superiore.
Nello specifico sarebbe mancato qualsiasi riferimento nel ricorso ad elementi di fatto che potessero far supporre l'esistenza dei tratti distintivi dell'inquadramento rivendicato dal ricorrente, cioè il 3° Gruppo Professionale, Prima Fascia, vale a dire una maggiore autonomia, una particolare e personale competenza, lo svolgimento di operazioni su apparati o attrezzature complessi, la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati.
Il lavoratore si sarebbe limitato ad indicare alcuni apparati o attrezzature (presse, laser, trancia, linea di stampaggio) senza compiere alcuna ulteriore deduzione, ancorché sintetica, sulle loro caratteristiche, sul funzionamento e sul tipo di competenze necessarie per effettuarne la manutenzione;
inoltre non avrebbe neppure specificato che tipo di interventi manutentivi effettuava su tali macchinari.
Ancora, nonostante il lavoratore avesse richiamato a fondamento della pretesa unicamente il contenuto della declaratoria del 3° Gruppo Professionale, Prima Fascia, Primo alinea, il
Tribunale avrebbe ricondotto l'attività svolta dal nel profilo professionale del CP_2
«Allievo leader di manutenzione», profilo appartenente alla declaratoria del 3° Gruppo
Professionale, Prima Fascia, Secondo Alinea, del CCSL, estranea tuttavia alle deduzioni contenute nel ricorso (ed alla quale non vi sarebbe stata menzione neppure nelle note autorizzate conclusive).
Pag. 7 di 11 Assume, ulteriormente, la società appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stato riconosciuto il diritto del lavoratore all'inquadramento nel 3° Gruppo Professionale,
Prima Fascia, sulla base del contenuto della declaratoria annoverata al secondo alinea, del
CCSL, anche in difetto dei relativi presupposti.
In particolare, si assume che, in base alle risultanze istruttorie, non sarebbe stata raggiunta la prova non solo del requisito della «maggiore autonomia esecutiva» che connota il
«Manutentore elettrico/elettronico», inquadrato nel 3° Gruppo Professionale, Prima fascia, primo alinea, ma neppure di quello dell'«adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano» che connota l'«Allievo leader di manutenzione», inquadrato nel 3° Gruppo Professionale,
Prima fascia, secondo alinea.
L'appello è infondato, e la sentenza va confermata seppure per le diverse ragioni di seguito specificate.
Va premesso che non può riscontrarsi alcun difetto allegatorio, avendo il lavoratore, come si evince dall'esposizione contenuta nell'atto introduttivo sopra riprodotta, indicato la categoria di inquadramento e sommariamente i relativi contenuti, consistenti nelle mansioni “operaie” con competenze tecniche basilari (a pagina 5 del ricorso si affermano che esse comportassero “limitata complessità e chiara semplicità”), descritto i compiti affidati e fornito anche il parametro di valutazione da lui individuato nella declaratoria del terzo gruppo, prima fascia di cui riproduceva i contenuti assumendo che la sua attività fosse stata riconducibile a quella, evidenziando che tali incombenze importavano “maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza, operazioni su apparati ed attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi, proprio come previsto dall'inquadramento nel gruppo professionale 3° di prima fascia”. Ha, inoltre, rimandando al contenuto del CCNL che ha prodotto, fornendo al giudice tutti gli elementi necessari per operare la verifica tramite il ragionamento logico.
È vero che l'originario ricorrente aveva sostenuto, come fa, del resto, anche tuttora, che le mansioni affidate possedessero i caratteri enucleati nella declaratoria descritta nel primo
Pag. 8 di 11 alinea della prima fascia del terzo gruppo ( di cui aveva riportato il contenuto nel ricorso) anche se, in generale, nell'atto introduttivo si rinviene il rimando generico al terzo gruppo prima fascia senza specificare l'alinea di riferimento come pure il riferimento al possesso dell'autonomia operativa, tuttavia, l'espressa menzione del tenore del primo alinea, rende palese che il ricorrente intendesse sostenere che i compiti affidati erano comunque tecnici, caratterizzati da una autonomia esecutiva, comunque di maggiore intensità di quella del quarto gruppo, e fossero in sostanza “specialistici” con l'affidamento del coordinamento di una squadra, ma sempre come conseguenza della specifica competenza tecnica da lui posseduta.
Ora, sotto tale profilo non può trascurarsi, che la sentenza, per come sopra evidenziato, ha sostenuto che dall'istruzione era emerso che, fermo restando l'attività di manutentore elettrico svolta costantemente dal nel corso del tempo, questi aveva svolto in CP_2 concomitanza ad essa, dal 2015, anche il coordinamento di una squadra composta da più operai.
La premessa di tale ragionamento, nella parte in cui si afferma che il ha svolto nel CP_2 tempo l'attività di manutentore elettrico (pagina 5 della sentenza si legge: “è emerso che lo stesso aveva le mansioni ed il ruolo principale di manutentore elettrico, specializzato dunque in tale ambito di competenza per cui ha anche acquisito le necessarie abilitazioni
(cfr. attestati frequenza corso PES e PAV e attestato qualificazione PES allegati in atti sub. 8 e 9 fasc. ric.), non è stata contrastata dalla parte appellante adeguatamente, non essendo state negate tali mansioni specifiche ed essendosi invece solamente sostenuto che dalla prova non fosse emerso il grado di autonomia esecutivo proprio del terzo gruppo prima fascia, né il grado di competenza, né la natura complessa dei macchinari su cui operava il CP_2
Trattasi di profilo che risulta espressamente previsto dal contratto collettivo come riconducibile nella declaratoria del terzo gruppo prima fascia.
Ebbene, erra l'appellante nel ritenere che anche nel caso di specie, l'indagine descritta vada comunque compiuta, atteso che, una volta che sia appurato il compimento di un'attività propria di un profilo che, già in base al contratto collettivo, rientra in una determinata
Pag. 9 di 11 categoria, nessuna ulteriore indagine deve essere compiuta in sede giudiziale essendo la valutazione del grado di autonomia e di responsabilità connessa (come della sussistenza delle ulteriori presupposti che sovrintendono alla categoria generale, quali-nel caso specifico- l'operare su macchine complesse), già compiuta in via preventiva dalle parti sociali, senza che sia possibile sostituire a tale valutazione una diversa.
Ne deriva ulteriormente che, una volta che si sia affermato che il svolgeva compiti CP_2 di “manutentore elettrico” d'ordinario e costantemente, diviene superfluo valutare le ulteriori incombenze che gli erano state affidate nel corso del tempo (e che assumono importanza marginale anche perché parte dei testi assumevano, per il vero, che esse fossero svolte in via saltuaria ed episodica, nonché limitate all'affidamento di alcune incombenze, mentre altri, pur affermando che connotassero l'ordinaria attività del , non CP_2 fornivano riferimenti temporali certi) e che il Tribunale ha ritenuto, evidentemente, aggiuntive (si legge nella sentenza che esse erano svolte “in aggiunta a quelle esecutive e tecniche sempre esercitate”) a quelle di manutentore elettrico (incombenze, quelle di manutentore elettrico, che la stessa società aveva sostanzialmente ammesso nella memoria di costituzione pur circoscrivendo tali compiti al periodo dal 2015 al 2016).
Mette conto, del resto, rilevare che tutte le deposizioni dei testi sorreggono l'inferenza condotta dal primo giudice in ordine allo svolgimento -perdurante nel tempo- delle mansioni di “manutentore elettrico” ( “ Il ricorrente era sempre un Parte_4 manutentore, sempre elettrico,...” : “...il ricorrente era un elettricista, io lo Tes_3 vedevo lavorare nel reparto stampaggio a caldo e so che lavorava come manutentore elettrico...” : “ Io sono un operaio meccanico, mentre il ricorrente era elettricista,.., Tes_1
“Quando lavoravamo insieme lui era un elettrico come me, manutenzione Tes_4 elettrica”) e persino il , responsabile turno di manutenzione, leader di CP_4 manutenzione, dal 2017 che pur affermando che il era “ un operatore di turno CP_2 della manutenzione” (dizione estranea al contratto collettivo che conosce solo le figure di
“manutentore” del quarto gruppo e del “manutentore elettrico” o “manutentore meccanico” del terzo gruppo, qualifiche queste ultime che equivalgono rispetto alla prima, in termini di competenza tecnica, a quella di “operaio specializzato” rispetto a quella
Pag. 10 di 11 dell'operaio qualificato), affermava contestualmente che il ricorrente era inquadrato come
“elettrico” nel reparto macchinario.
Risulta perciò, in base a tali considerazioni, già integrata la condizione per ascrivere l'attività del nel 3° gruppo professionale, prima fascia. CP_2
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore degli Avvocati Enzo e LE ME che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il 24 febbraio 2023 nei confronti di , con riferimento alla sentenza n.664/2022 Controparte_2 emessa in data 13 settembre 2022 dal Tribunale GL di Cassino, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
3) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro
€5000,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie per il presente grado di giudizio con distrazione in favore degli Avvocati Enzo ME e LE ME.
4) Dà atto della sussistenza della condizione processuale per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, se dovuto.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott Donatella Casablanca)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Donatella
Squillace, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca _____________Presidente
2) dott. Eliana Romeo ________________Consigliere est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza, celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, del giorno 16 dicembre 2025 ha deliberato, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 404/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 664/2022 emessa in data 13 settembre 2022 dal Tribunale- GL di Cassino e vertente
TRA
, in persona del procuratore Parte_1 Controparte_1 speciale Dott. , giusta procura Notaio Rep 206534 – Racc. 1623 Parte_2 Per_1 del 18/7/2000, rappresentata e difesa per procura in atti dagli Avvocati Italico Perlini PEC:
e AN CA PEC: Email_1
-Appellante - Email_2
E
(C.F. , rappresentato e difeso come da Controparte_2 C.F._1 procura in atti gli avvocati Enzo ME PEC: e Email_3
LE ME PEC: - Email_4
Appellato –
FATTO E DIRITTO
Rivolgendosi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino, Parte_3 assumeva che, essendo dipendente di in seguito Parte_1
, dal primo marzo 2006 ed in servizio presso lo Controparte_1 Controparte_1 stabilimento sito in Piedimonte San Germano, inquadrato nel 4° gruppo professionale, II fascia, del CCNL CSLA FIAT del 31 novembre 2011, aveva , in realtà, svolto sin dall'ottobre del 2012, mansioni di operatore della manutenzione presso il reparto di stampaggio a caldo ascrivibili al terzo gruppo del medesimo contratto collettivo. Assumeva che, in tale veste, egli si occupasse di organizzare una squadra composta da 6/8 persone all'inizio del turno, provvedendo ad annotare la presenza ed assegnando i compiti, di controllare sia nel corso che a fine lavoro che l'intervento fosse eseguito con la migliore tecnica e di gestire il box nel quale erano presenti le attrezzature (sega a nastro, trapano a colonna, banco di saldatura, banco prova elettrico e pneumatico...) e provvedendo all'approvvigionamento dei materiali di ricambio. Assumeva di avere una scrivania e di usare un pc intestato al capo squadra con una mail e un account a lui dedicati, che usava per le comunicazioni ed un telefono portatile dove riceveva le chiamate per gli interventi. Sosteneva di sostituire il capo squadra in caso di assenza e di operare la scelta delle attività da effettuare, tranne che nei casi più gravi di cui si occupava il capo squadra. Specificava che, fino a due anni prima (rispetto al ricorso depositato nel novembre 2018), il capo squadra era presente solo nel turno centrale, che andava dalle 7.00 alle 17.00, e che, inoltre, tale capo squadra aveva la postazione ubicata in altro ufficio.
Sosteneva di provvedere a risolvere direttamente, senza l'intervento di superiori gerarchici, le problematiche che fossero emerse nella linea di stampaggio e che le mansioni così descritte importavano “maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza, operazioni su apparati ed attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi, proprio come previsto dall'inquadramento nel gruppo professionale
3° di prima fascia”
Reclamava pertanto, le differenze retributive connesse a tali mansioni sin dall'ottobre
2012.
Costituendosi, la ssumeva che il avesse lavorato come operaio Controparte_1 CP_2 elettrico di impianti, fino al 2015, all'interno del reparto di manutenzione macchinario dello stampaggio a freddo e dal 2015 al 2016 all'interno del reparto di manutenzione macchinario dello stampaggio a caldo. Dal 2016, in concomitanza al passaggio ai 21 turni
Pag. 2 di 11 di manutenzione, il avrebbe ricoperto il ruolo di operatore di turno nella CP_2 manutenzione del macchinario hot stamping, svolgendo, nello specifico, sotto le direttive del preposto di turno alcune attività (ossia illustrare a parte del team eventuali attività da eseguire;
in caso di attività non assegnate distribuire dei cicli standard di manutenzione precompilati -SMP- e check list al team;
partecipare, come gli altri operai, al passaggio di consegne del turno ricevendo le indicazioni e le istruzioni da impartire al team, in caso di tutte le risorse del team impegnate provvedere anche lui ad approvvigionare il materiale con il supporto del leader di manutenzione, assumere la responsabilità della pulizia del box di manutenzione macchinario) escludeva che il , in quanto operatore della CP_2 manutenzione sostituisse il capo squadra in caso di sua assenza, ma sosteneva che avesse delle attività assegnate, limitandosi ad eseguire le chec list di routine e SMP pianificati oppure, in caso di guasto linea a ricevere le chiamate di manutenzione direttamente dalla produzione mediante un sistema di gestione chiamate automatico visibile a tutti (monitor a colori) all'interno del box manutenzione e che non avesse facoltà di risolvere autonomamente l'eventuale guasto.
Evidenziava che, nella declaratoria della categoria richiamata nel ricorso, il terzo gruppo, prima fascia, occorresse una maggiore autonomia esecutiva, l'apporto di particolare e personale esperienza, operazioni ed apparati su apparecchiature complesse e che tali caratteri fossero assenti nell'attività svolta dal ricorrente ascrivibile piuttosto a quella del semplice manutentore, secondo il ccnl rientrante nel quarto gruppo, lo stesso in cui era inquadrato il . CP_2
Assunte le prove testimoniali, il Tribunale di Cassino accoglieva il ricorso, riconoscendo al lavoratore l'inquadramento nel terzo gruppo professionale, prima fascia, in luogo del quarto gruppo professionale, seconda fascia, posseduta dallo stesso e condannava
[...]
al pagamento in suo favore delle differenze stipendiali tra quanto dovuto in CP_1 base all'inquadramento accordato e quanto effettivamente percepito, dal primo gennaio
2015 fino alla data della sentenza, oltre accessori dalla maturazione al saldo.
Nel motivare la decisione, escludeva, in via preliminare, la prescrizione eccepita dal datore di lavoro e disattendeva la questione di difetto di allegazione sollevata dalla società convenuta, affermando che nel ricorso in oggetto fossero “specificate con sufficiente
Pag. 3 di 11 chiarezza, seppure in termini molto sintetici e senza una puntuale argomentazione, tanto le declaratorie del livello di inquadramento riconosciuto e di quello rivendicato, quanto le mansioni svolte in concreto dal ricorrente quanto ancora il profilo distintivo tra i diversi livelli, consistente in un maggior grado di autonomia, che si ritiene proprio delle mansioni così come svolte”.
Esaminando, poi, quanto emerso nella prova testimoniale per appurare il reale contenuto delle mansioni disimpegnate dal , riteneva che questi avesse “le mansioni ed il CP_2 ruolo principale di manutentore elettrico, specializzato dunque in tale ambito di competenza per cui ha anche acquisito le necessarie abilitazioni (cfr. attestati frequenza corso PES e PAV e attestato qualificazione PES allegati in atti sub. 8 e 9 fasc. ric.), che tuttavia ha operato, dal 2015 (come confermato dalle testimonianze in atti cfr. sul punto le dichiarazioni dei testi – che fa riferimento al periodo successivo al 2015, e Tes_1
che riferisce che il ricorrente è stato scelto come “operatore” nell'ambito di CP_3 una riorganizzazione avvenuta tra il 2014 e il 2016 e del teste che riferisce di Tes_2 un periodo “senza caposquadra” durato per due anni fino all'inizio del 2017 in cui il ricorrente ha operato come “operatore”) sostanzialmente con mansioni di “operatore” di manutenzione, mansioni che comportavano, in aggiunta a quelle esecutive e tecniche sempre esercitate, anche un ruolo di coordinamento in “supplenza” del responsabile e del capo squadra di manutenzione, introdotto solo successivamente, con particolare riferimento ai turni diversi da quello centrale ove il responsabile poteva operare direttamente ...”
Quindi, sulla base della disamina del contenuto delle declaratorie contrattuali del terzo gruppo e del quarto, affermava che il tratto distintivo della categoria rivendicata (il terzo gruppo, prima fascia) dal lavoratore andasse ricercata, da un lato, con riferimento al primo alinea della declaratoria, nella maggiore autonomia esecutiva nonché nella maggiore competenza tecnica (“particolare e personale”) in relazione all'operatività su macchinari complessi, con conoscenza dunque “della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi” ( ed evidenziava che fra i profili esemplificativi fossero comprese le figure del “manutentore elettrico o meccanico”) dall'altro, con riferimento al secondo alinea, nella “adeguata autonomia operativa”, seppure esercitata
Pag. 4 di 11 con specifica collaborazione e “nei limiti dei principi norme e procedure valevoli per il campo di attività”, da individuare, quindi, in uno spazio di autonomia nell'esecuzione e anche nel coordinamento di diverse unità, seppure sotto la supervisione di soggetti gerarchicamente sovraordinati, non totale, ma comunque “adeguata” rispetto al settore di appartenenza, e tale da distinguere e connotarne l'attività in termini di maggiore professionalità ed esperienza rispetto all'attività meramente esecutiva e tecnica descritta con riferimento al profilo inferiore ( evidenziava che tra i profili semplificativi il ccnl prevedesse l'allievo leader della manutenzione)
Riteneva, quindi che, l'attività svolta dal andasse ricondotta al 3° Gruppo CP_2
Professionale, Prima Fascia, valorizzando il ruolo di “raccordo” o di “supplenza” del capo squadra, durante i turni in cui lo stesso non era presente o in cui le veci di tale ruolo erano svolte da soggetti appartenenti ad altri reparti.
Tali compiti, ad avviso del Tribunale, erano espressione di un livello di autonomia operativa superiore a quello richiesto per il quarto gruppo professionale. Tale valutazione era riferita ai compiti di coordinamento e selezione dei membri della squadra da destinare ai singoli interventi (pacificamente svolti dal ricorrente), così come alla responsabilità nel prendere le chiamate dal monitor e nel compilare i report degli interventi, così come alla supervisione del box di custodia degli attrezzi di cui comunque deteneva le chiavi (unico tra i membri della squadra, oltre ai capi, come affermato dal teste ). Tes_1
Concludeva” Tali mansioni, connotate dunque dell'autonomia operativa di cui al secondo alinea della declaratoria del terzo gruppo professionale, prima fascia, avvicinano la figura del ricorrente al profilo ivi indicato di “allievo leader di manutenzione”, considerando che il ricorrente godeva di spazi di autonomia seppure non integrale e nell'ambito di alcuni turni e di alcune competenze, tali da evidenziarne una professionalità maggiore rispetto a quella propria del livello riconosciuto.”
Aggiungeva che le mansioni in questione erano state svolte in via prevalente, sotto un profilo quantitativo e soprattutto qualitativo, rispetto a quelle del quarto gruppo che affermava meramente esecutive, evidenziando che la mansione prevalente ai fini di un corretto inquadramento non va individuata sulla base di una mera contrapposizione
Pag. 5 di 11 quantitativa tra le mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale.
Avverso tale decisione, ha proposto impugnazione, con atto di appello depositato il 24 febbraio 2023 la per i motivi di cui si dirà. Controparte_1
Si è costituto in giudizio insistendo per la conferma della sentenza Controparte_2 impugnata sostenendo di avere compiuto nell'atto introduttivo un'allegazione adeguata sia in ordine alle mansioni svolte che del contenuto della declaratoria della categoria rivendicata e dei tratti distintivi rispetto a quella posseduta, che le testimonianze avrebbero confermato il ruolo di coordinamento della squadra a lui affidato e che le mansioni svolte avrebbero posseduto i caratteri della qualificazione e specializzazione professionale nonché dell'autonomia operativa e del peculiare apporto dato dalle competenze personali, necessari per l'inquadramento nel 3° Gruppo, prima fascia, ben diversi dalla limitata complessità e chiara semplicità delle mansioni svolte dai lavoratori di IV Gruppo, seconda fascia.
Ha ribadito che l'allegazione contenuta nel ricorso, riscontrata dalla prova, atteneva al fatto che egli compiva, sia con autonomia esecutiva che con l'apporto della propria peculiare e personale competenza, operazioni su apparati complessi (quali Presse/Laser/Trancia), gestendo la propria squadra di riferimento e intervenendo personalmente per risolvere le criticità. Nel reparto stampaggio sarebbero state presenti Presse/Laser/Trancia che per loro natura avrebbero dovuto qualificarsi apparati complessi.
Ha aggiunto che la maggiore autonomia esecutiva rispetto all'operaio del quarto gruppo era conseguenza già del fatto che la figura del cd leader di manutenzione (di turno) pur presente nell'organigramma era stata eliminata (2012/2020) e non era stata ricoperta da nessun altro se non da lui. Egli non solo avrebbe svolto tali compiti, ma, in ragione della propria peculiare e personale competenza, avrebbe avuto affidata interamente la gestione delle operazioni su apparati complessi dai propri responsabili, che, sia quando erano presenti sia quando non erano di turno, si limitavano a vigilare sull'attività del lavoratore e lasciavano che fosse proprio lui, e nessun altro dei componenti del team, a gestire le
Pag. 6 di 11 operazioni di manutenzione, a controllare l'attività della squadra, a gestire gli interventi anche di manutenzione straordinaria, per poi semplicemente riferire ai responsabili.
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 16 dicembre 2025 per essere celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note scritte di trattazione, è definita dal Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza.
Con il primo motivo di impugnazione la (in Parte_1 seguito “ ), assume l'erronea statuizione Tribunale laddove ha ritenuto Controparte_1 assolto da parte del lavoratore l'onere allegatorio previsto in materia di giudizio volto all'inquadramento superiore.
Nello specifico sarebbe mancato qualsiasi riferimento nel ricorso ad elementi di fatto che potessero far supporre l'esistenza dei tratti distintivi dell'inquadramento rivendicato dal ricorrente, cioè il 3° Gruppo Professionale, Prima Fascia, vale a dire una maggiore autonomia, una particolare e personale competenza, lo svolgimento di operazioni su apparati o attrezzature complessi, la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati.
Il lavoratore si sarebbe limitato ad indicare alcuni apparati o attrezzature (presse, laser, trancia, linea di stampaggio) senza compiere alcuna ulteriore deduzione, ancorché sintetica, sulle loro caratteristiche, sul funzionamento e sul tipo di competenze necessarie per effettuarne la manutenzione;
inoltre non avrebbe neppure specificato che tipo di interventi manutentivi effettuava su tali macchinari.
Ancora, nonostante il lavoratore avesse richiamato a fondamento della pretesa unicamente il contenuto della declaratoria del 3° Gruppo Professionale, Prima Fascia, Primo alinea, il
Tribunale avrebbe ricondotto l'attività svolta dal nel profilo professionale del CP_2
«Allievo leader di manutenzione», profilo appartenente alla declaratoria del 3° Gruppo
Professionale, Prima Fascia, Secondo Alinea, del CCSL, estranea tuttavia alle deduzioni contenute nel ricorso (ed alla quale non vi sarebbe stata menzione neppure nelle note autorizzate conclusive).
Pag. 7 di 11 Assume, ulteriormente, la società appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stato riconosciuto il diritto del lavoratore all'inquadramento nel 3° Gruppo Professionale,
Prima Fascia, sulla base del contenuto della declaratoria annoverata al secondo alinea, del
CCSL, anche in difetto dei relativi presupposti.
In particolare, si assume che, in base alle risultanze istruttorie, non sarebbe stata raggiunta la prova non solo del requisito della «maggiore autonomia esecutiva» che connota il
«Manutentore elettrico/elettronico», inquadrato nel 3° Gruppo Professionale, Prima fascia, primo alinea, ma neppure di quello dell'«adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano» che connota l'«Allievo leader di manutenzione», inquadrato nel 3° Gruppo Professionale,
Prima fascia, secondo alinea.
L'appello è infondato, e la sentenza va confermata seppure per le diverse ragioni di seguito specificate.
Va premesso che non può riscontrarsi alcun difetto allegatorio, avendo il lavoratore, come si evince dall'esposizione contenuta nell'atto introduttivo sopra riprodotta, indicato la categoria di inquadramento e sommariamente i relativi contenuti, consistenti nelle mansioni “operaie” con competenze tecniche basilari (a pagina 5 del ricorso si affermano che esse comportassero “limitata complessità e chiara semplicità”), descritto i compiti affidati e fornito anche il parametro di valutazione da lui individuato nella declaratoria del terzo gruppo, prima fascia di cui riproduceva i contenuti assumendo che la sua attività fosse stata riconducibile a quella, evidenziando che tali incombenze importavano “maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza, operazioni su apparati ed attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi, proprio come previsto dall'inquadramento nel gruppo professionale 3° di prima fascia”. Ha, inoltre, rimandando al contenuto del CCNL che ha prodotto, fornendo al giudice tutti gli elementi necessari per operare la verifica tramite il ragionamento logico.
È vero che l'originario ricorrente aveva sostenuto, come fa, del resto, anche tuttora, che le mansioni affidate possedessero i caratteri enucleati nella declaratoria descritta nel primo
Pag. 8 di 11 alinea della prima fascia del terzo gruppo ( di cui aveva riportato il contenuto nel ricorso) anche se, in generale, nell'atto introduttivo si rinviene il rimando generico al terzo gruppo prima fascia senza specificare l'alinea di riferimento come pure il riferimento al possesso dell'autonomia operativa, tuttavia, l'espressa menzione del tenore del primo alinea, rende palese che il ricorrente intendesse sostenere che i compiti affidati erano comunque tecnici, caratterizzati da una autonomia esecutiva, comunque di maggiore intensità di quella del quarto gruppo, e fossero in sostanza “specialistici” con l'affidamento del coordinamento di una squadra, ma sempre come conseguenza della specifica competenza tecnica da lui posseduta.
Ora, sotto tale profilo non può trascurarsi, che la sentenza, per come sopra evidenziato, ha sostenuto che dall'istruzione era emerso che, fermo restando l'attività di manutentore elettrico svolta costantemente dal nel corso del tempo, questi aveva svolto in CP_2 concomitanza ad essa, dal 2015, anche il coordinamento di una squadra composta da più operai.
La premessa di tale ragionamento, nella parte in cui si afferma che il ha svolto nel CP_2 tempo l'attività di manutentore elettrico (pagina 5 della sentenza si legge: “è emerso che lo stesso aveva le mansioni ed il ruolo principale di manutentore elettrico, specializzato dunque in tale ambito di competenza per cui ha anche acquisito le necessarie abilitazioni
(cfr. attestati frequenza corso PES e PAV e attestato qualificazione PES allegati in atti sub. 8 e 9 fasc. ric.), non è stata contrastata dalla parte appellante adeguatamente, non essendo state negate tali mansioni specifiche ed essendosi invece solamente sostenuto che dalla prova non fosse emerso il grado di autonomia esecutivo proprio del terzo gruppo prima fascia, né il grado di competenza, né la natura complessa dei macchinari su cui operava il CP_2
Trattasi di profilo che risulta espressamente previsto dal contratto collettivo come riconducibile nella declaratoria del terzo gruppo prima fascia.
Ebbene, erra l'appellante nel ritenere che anche nel caso di specie, l'indagine descritta vada comunque compiuta, atteso che, una volta che sia appurato il compimento di un'attività propria di un profilo che, già in base al contratto collettivo, rientra in una determinata
Pag. 9 di 11 categoria, nessuna ulteriore indagine deve essere compiuta in sede giudiziale essendo la valutazione del grado di autonomia e di responsabilità connessa (come della sussistenza delle ulteriori presupposti che sovrintendono alla categoria generale, quali-nel caso specifico- l'operare su macchine complesse), già compiuta in via preventiva dalle parti sociali, senza che sia possibile sostituire a tale valutazione una diversa.
Ne deriva ulteriormente che, una volta che si sia affermato che il svolgeva compiti CP_2 di “manutentore elettrico” d'ordinario e costantemente, diviene superfluo valutare le ulteriori incombenze che gli erano state affidate nel corso del tempo (e che assumono importanza marginale anche perché parte dei testi assumevano, per il vero, che esse fossero svolte in via saltuaria ed episodica, nonché limitate all'affidamento di alcune incombenze, mentre altri, pur affermando che connotassero l'ordinaria attività del , non CP_2 fornivano riferimenti temporali certi) e che il Tribunale ha ritenuto, evidentemente, aggiuntive (si legge nella sentenza che esse erano svolte “in aggiunta a quelle esecutive e tecniche sempre esercitate”) a quelle di manutentore elettrico (incombenze, quelle di manutentore elettrico, che la stessa società aveva sostanzialmente ammesso nella memoria di costituzione pur circoscrivendo tali compiti al periodo dal 2015 al 2016).
Mette conto, del resto, rilevare che tutte le deposizioni dei testi sorreggono l'inferenza condotta dal primo giudice in ordine allo svolgimento -perdurante nel tempo- delle mansioni di “manutentore elettrico” ( “ Il ricorrente era sempre un Parte_4 manutentore, sempre elettrico,...” : “...il ricorrente era un elettricista, io lo Tes_3 vedevo lavorare nel reparto stampaggio a caldo e so che lavorava come manutentore elettrico...” : “ Io sono un operaio meccanico, mentre il ricorrente era elettricista,.., Tes_1
“Quando lavoravamo insieme lui era un elettrico come me, manutenzione Tes_4 elettrica”) e persino il , responsabile turno di manutenzione, leader di CP_4 manutenzione, dal 2017 che pur affermando che il era “ un operatore di turno CP_2 della manutenzione” (dizione estranea al contratto collettivo che conosce solo le figure di
“manutentore” del quarto gruppo e del “manutentore elettrico” o “manutentore meccanico” del terzo gruppo, qualifiche queste ultime che equivalgono rispetto alla prima, in termini di competenza tecnica, a quella di “operaio specializzato” rispetto a quella
Pag. 10 di 11 dell'operaio qualificato), affermava contestualmente che il ricorrente era inquadrato come
“elettrico” nel reparto macchinario.
Risulta perciò, in base a tali considerazioni, già integrata la condizione per ascrivere l'attività del nel 3° gruppo professionale, prima fascia. CP_2
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore degli Avvocati Enzo e LE ME che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il 24 febbraio 2023 nei confronti di , con riferimento alla sentenza n.664/2022 Controparte_2 emessa in data 13 settembre 2022 dal Tribunale GL di Cassino, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
3) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro
€5000,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie per il presente grado di giudizio con distrazione in favore degli Avvocati Enzo ME e LE ME.
4) Dà atto della sussistenza della condizione processuale per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, se dovuto.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott Donatella Casablanca)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Donatella
Squillace, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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