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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 10684/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 10684/2024 promossa da
c.f. ), nata ad [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Via Fornace Galloti n. 11 ed elettivamente domiciliata in Imola (Bo) alla Via I° Maggio n.
86/ c, presso lo studio dell'Avv. Wanessa Grandi che la difende e rappresenta e da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Parte_2 C.F._2
Montuschi con studio in Via A. Costa n. 62 ove è elettivamente domiciliato;
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 06/02/2025; il P.M. è intervenuto visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 15/09/2024, e davano atto di Parte_1 Parte_2
aver avuto una relazione sentimentale dalla quale, nascevano due figli, nato a [...] il Per_1
giorno 11.08.2010 e nato a [...] il [...]; i ricorrenti proseguivano narrando che la Per_2
loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza.
pagina 1 di 4 Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione dei minori, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che interveniva senza formulare rilievi.
All'udienza del 06/02/2025, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso introduttivo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
a) affida i minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per gli stessi relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre a ciascun genitore sarà dato di assumere le decisioni relative alla loro cura quotidiana, durante la loro permanenza presso di sé;
b) colloca i figli prioritariamente presso la residenza della madre, in Imola (Bo) Via Fornace Gallotti, n.
11, ove fisseranno la residenza anagrafica;
c) dispone che il padre, potrà tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
- il martedì e giovedì dalle ore 18,00 sino alla mattina seguente, con relativo pernottamento presso la propria abitazione, con impegno di quest'ultimo di riportarli a scuola;
pagina 2 di 4 - 1 week end alternati ogni mese, dal venerdì sera dalle ore 18,00 sino al lunedì mattina seguente, con relativi pernottamenti presso la propria abitazione, quando raggiungeranno le rispettive scuole;
- ciascun genitore presso il quale i minori trascorreranno la giornata ha l'onere di accompagnarli alle attività extrascolastiche, che ad oggi è il calcio, rispettando i seguenti calendari: il minore il Per_1
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17,00 alle 19,00, mentre il lunedì, giovedì e venerdì dalle 17.30 Per_2
alle 19,00;
- durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno con ciascun genitore 7 (sette) giorni consecutivi in segmenti temporali compresi, ad anni alterni, fra il 23 ed il 30 dicembre e fra il 31 dicembre ed il 6 gennaio di ogni anno;
- durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno con ciascun genitore 2 giorni, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé i minori fino a 3 (tre) settimane anche non consecutive di vacanza, da concordarsi tra essi entro il 31 maggio di ogni anno.
- durante le vacanze trascorse dai figli fuori casa con uno dei genitori, questi dovrà essere sempre reperibile e comunicare prima della partenza il luogo di destinazione, gli spostamenti ed il recapito all'altro genitore, che avrà il diritto di ricevere notizie e, possibilmente ogni giorno, di comunicare con i figli;
- le vacanze di ciascun genitore fuori dal territorio nazionale saranno consentite, ferme restando le attenzioni di cui al punto precedente;
- in caso di malattia dei figli durante i giorni stabiliti per ciascun genitore, quest'ultimo potrà fargli visita presso la casa dell'altro, previo accordo telefonico;
d) obbliga il Sig. a corrispondere un contributo al mantenimento in favore di Parte_2
ciascun figlio minore fino alla sua maggiore età ovvero autosufficienza, euro 250,00 mensili per ciascuno, in totale 500,00 con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, anche richiamando il protocollo del Tribunale intestato;
e) dispone che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1
f) dispone che i figli minori mantengano il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
g) prende atto che e sono seguiti dal Medico di base dott.ssa di Imola con studio Per_1 Per_2 Per_3
in Via Serraglio: fermo restando l'impegno a concordare tutte le decisioni inerenti la salute dei figli, ciascun genitore si impegna a fornire all'altro, tempestivamente, tutte le informazioni relative alla loro salute ed alle terapie alle quali debbano eventualmente essere sottoposti;
pagina 3 di 4 h) prende atto che i genitori si impegnano a concordare tutte le scelte inerenti la loro istruzione e convengono sul fatto che i figli partecipino all'ora curricolare dell'insegnamento della religione cattolica;
i) prende atto che le parti si impegnano a non interferire nelle rispettive vite private e si danno atto che le loro relazioni sentimentali/matrimoniali non dovranno in alcun modo nuocere e/o interferire con la crescita dei figli, vincolandosi altresì ad osservare gradualità nelle eventuali permanenze degli stessi presso o con i rispettivi compagni e/o compagne;
spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data .12.2.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 10684/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 10684/2024 promossa da
c.f. ), nata ad [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Via Fornace Galloti n. 11 ed elettivamente domiciliata in Imola (Bo) alla Via I° Maggio n.
86/ c, presso lo studio dell'Avv. Wanessa Grandi che la difende e rappresenta e da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Parte_2 C.F._2
Montuschi con studio in Via A. Costa n. 62 ove è elettivamente domiciliato;
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 06/02/2025; il P.M. è intervenuto visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 15/09/2024, e davano atto di Parte_1 Parte_2
aver avuto una relazione sentimentale dalla quale, nascevano due figli, nato a [...] il Per_1
giorno 11.08.2010 e nato a [...] il [...]; i ricorrenti proseguivano narrando che la Per_2
loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza.
pagina 1 di 4 Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione dei minori, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che interveniva senza formulare rilievi.
All'udienza del 06/02/2025, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso introduttivo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
a) affida i minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per gli stessi relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre a ciascun genitore sarà dato di assumere le decisioni relative alla loro cura quotidiana, durante la loro permanenza presso di sé;
b) colloca i figli prioritariamente presso la residenza della madre, in Imola (Bo) Via Fornace Gallotti, n.
11, ove fisseranno la residenza anagrafica;
c) dispone che il padre, potrà tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
- il martedì e giovedì dalle ore 18,00 sino alla mattina seguente, con relativo pernottamento presso la propria abitazione, con impegno di quest'ultimo di riportarli a scuola;
pagina 2 di 4 - 1 week end alternati ogni mese, dal venerdì sera dalle ore 18,00 sino al lunedì mattina seguente, con relativi pernottamenti presso la propria abitazione, quando raggiungeranno le rispettive scuole;
- ciascun genitore presso il quale i minori trascorreranno la giornata ha l'onere di accompagnarli alle attività extrascolastiche, che ad oggi è il calcio, rispettando i seguenti calendari: il minore il Per_1
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17,00 alle 19,00, mentre il lunedì, giovedì e venerdì dalle 17.30 Per_2
alle 19,00;
- durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno con ciascun genitore 7 (sette) giorni consecutivi in segmenti temporali compresi, ad anni alterni, fra il 23 ed il 30 dicembre e fra il 31 dicembre ed il 6 gennaio di ogni anno;
- durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno con ciascun genitore 2 giorni, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé i minori fino a 3 (tre) settimane anche non consecutive di vacanza, da concordarsi tra essi entro il 31 maggio di ogni anno.
- durante le vacanze trascorse dai figli fuori casa con uno dei genitori, questi dovrà essere sempre reperibile e comunicare prima della partenza il luogo di destinazione, gli spostamenti ed il recapito all'altro genitore, che avrà il diritto di ricevere notizie e, possibilmente ogni giorno, di comunicare con i figli;
- le vacanze di ciascun genitore fuori dal territorio nazionale saranno consentite, ferme restando le attenzioni di cui al punto precedente;
- in caso di malattia dei figli durante i giorni stabiliti per ciascun genitore, quest'ultimo potrà fargli visita presso la casa dell'altro, previo accordo telefonico;
d) obbliga il Sig. a corrispondere un contributo al mantenimento in favore di Parte_2
ciascun figlio minore fino alla sua maggiore età ovvero autosufficienza, euro 250,00 mensili per ciascuno, in totale 500,00 con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, anche richiamando il protocollo del Tribunale intestato;
e) dispone che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1
f) dispone che i figli minori mantengano il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
g) prende atto che e sono seguiti dal Medico di base dott.ssa di Imola con studio Per_1 Per_2 Per_3
in Via Serraglio: fermo restando l'impegno a concordare tutte le decisioni inerenti la salute dei figli, ciascun genitore si impegna a fornire all'altro, tempestivamente, tutte le informazioni relative alla loro salute ed alle terapie alle quali debbano eventualmente essere sottoposti;
pagina 3 di 4 h) prende atto che i genitori si impegnano a concordare tutte le scelte inerenti la loro istruzione e convengono sul fatto che i figli partecipino all'ora curricolare dell'insegnamento della religione cattolica;
i) prende atto che le parti si impegnano a non interferire nelle rispettive vite private e si danno atto che le loro relazioni sentimentali/matrimoniali non dovranno in alcun modo nuocere e/o interferire con la crescita dei figli, vincolandosi altresì ad osservare gradualità nelle eventuali permanenze degli stessi presso o con i rispettivi compagni e/o compagne;
spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data .12.2.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4