Articolo 1 della Legge 22 dicembre 1973, n. 885
Versione
23 gennaio 1974
Art. 1. Articolo unico

Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242 , vengono aggiunte le parole:
"Al personale in servizio alla data del 1 giugno 1972 e' data facolta' di chiedere l'iscrizione alla predetta Cassa, con il diritto di chiedere il riscatto previsto dall' articolo 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315 , e successive modificazioni".
La facolta' di cui al precedente comma deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore il 23 gennaio 1974