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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 07/05/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: risarcimento colpa professionale nella causa iscritta al n. 381 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2019, promossa da:
, nata a [...] il [...], ivi residente, Parte_1
C.F. , in Via dell'Autonomia Regionale Sarda n. 96, C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Donizetti n. 18, presso lo studio dell'Avv. Raffaello Spano e dell'Avv. Simone Valentini che la rappresentano e difendono unitamente all'Avv. Benedetto Ballero in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione in riassunzione;
ATTRICE
CONTRO
, con sede in Cagliari, in persona del Controparte_1
Commissario Straordinario, P.Iva , nato a P.IVA_1 CP_2
Venezia Lido il 25.3.1952, residente in Cagliari, elettivamente domiciliati in
Cagliari via Sonnino n. 84 presso lo studio dell'Avv. Sergio Segneri che li rappresenta e difende in forza di distinte procure speciali in calce alla comparsa di costituzione, la prima giusta deliberazione n. 2408 del 26 novembre 2019;
in persona del loro Rappresentante Generale Controparte_3 per l'Italia dott. (giusta procura autenticata dal notaio CP_4 [...]
di Londra in data 1.7.2014, depositata agli atti del Notaio Persona_1 di Milano il 29.7.2014, rep. 36.852, con iscrizione al registro delle Per_2
Imprese di Milano al n. ed al REA di Milano al n. 1351975, P.IVA_2
c.f. domiciliato per la carica in Milano, Corso Garibaldi 86) P.IVA_2
che hanno assunto il rischio del certificato n. 1433158, e per esso il suo
Procuratore Speciale (n. a Milano il 24.10.1963, c.f. Controparte_5
) in forza di procura speciale a rogito notaio C.F._2 Per_2
di Milano del 3.9.2014, rep. 36954, elettivamente domiciliato in Terni, via
San Nicandro n. 39 presso lo studio dell'Avv. Luigi Zingarelli che li rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTI
All'udienza del 10 gennaio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice (come da atto introduttivo e da note del
30.5.2022):
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 10423/2019, in riforma della sentenza della Corte di Appello di Cagliari n. 271/2016 depositata il
21.03.2016 e della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 943/2013 in data
13.03.2013, nella parte in cui ha rigettato la domanda attrice, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_6
tempore, e del dott. per i fatti e le motivazioni indicate in CP_2
espositiva dell'atto di citazione e di appello;
per l'effetto, condannare gli stessi, ciascuno secondo le rispettive responsabilità e in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati alla sig.ra in conseguenza della violazione degli obblighi Parte_1
contrattualmente assunti e dei comportamenti colposi ascrivibili alle parti convenute, nella misura che risulterà accertata in corso di causa, eventualmente mediante apposita CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio.” Nell'interesse dei resistenti e Controparte_1 CP_2
(come da comparsa di costituzione):
[...]
“L'Ecc.ma Corte intestata voglia dichiarare inammissibile o comunque respingere perché infondata la domanda formulata da , con Parte_1 vittoria di spese ed competenze del presente grado del giudizio.”
Nell'interesse dei resistenti Assicuratori (come da comparsa di costituzione):
“Piaccia alla Corte in via principale dichiarare preliminarmente la nullità della citazione in riassunzione per mancata precisazione della domanda, inemendabile dal giudice adito, e comunque respingere le richieste della sia istruttorie che di merito;
in via subordinata, per il caso di Pt_1
accoglimento anche parziale della domanda attrice, voglia la Corte determinare la somma eventualmente dovuta in stretta aderenza al pregiudizio effettivamente accertato dichiarando -sino alla concorrenza- la compensazione del credito così riconosciuto con il debito restitutorio conseguente all'annullamento in sede di appello della condanna al risarcimento del danno alla persona ed al pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio maggiorato dei relativi interessi;
in ogni caso dare atto e confermare che l'eventuale obbligo degli è Controparte_3 condizionato alle previsioni di cui all'art. 24 della polizza assicurativa
(contratto n. 1530807) con applicazione della franchigia aggregata di €
300.000,00 in essa prevista e con applicazione del massimale di €
2.582.284,00 per sinistro con conseguente obbligo di corrispondere l'eventuale somma riconosciuta alla attrice per la parte eccedente la franchigia e nel limite del massimale di polizza;
sempre in ogni caso condannare la alla rifusione delle spese e competenze di lite dei Pt_1
precedenti e del presente grado di giudizio, in ipotesi subordinata compensandole.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 28 settembre 2008 Parte_1 ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari l'
[...]
ed il dott. per conseguire il Controparte_6 CP_2
risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un intervento di splenectomia totale, eseguito il 13 giugno 2005 dall'équipe medica diretta dal dott. CP_2 dopo che le era stata prospettata, anche all'esito dell'esame
[...] ecografico eseguito il 27 maggio 2005, la necessità solo dell'asportazione di una cisti splenica, che peraltro non causava alcuna sintomatologia ed era stata scoperta casualmente, senza ricevere alcuna preventiva informazione in merito all'operazione effettivamente eseguita.
Ella ha in particolare esposto che:
- a seguito dell'intervento, aveva accusato fortissimi dolori al torace e dispnea a causa di un versamento pleurico ed era stata sottoposta a due toracentesi, il
16 ed il 20 giugno 2005, senza però, nuovamente, ricevere alcuna informativa sulla procedura e sulle possibili complicanze, per essere poi dimessa il 22 giugno 2005 benché fosse sorta una infezione per la quale le era stata somministrata una terapia antibiotica;
- recatasi il giorno successivo all'Ospedale Binaghi di Cagliari, perché i dolori all'emitorace persistevano, era stata ricoverata e le era stata diagnosticata la presenza di un versamento pleurico sia in sede sottodiaframmatica sinistra sia nella loggia splenica;
- dimessa dall'ospedale Binaghi il 29 giugno 2005, ricoverata il 2 luglio 2005 presso il reparto di chirurgia dell' , il 7 luglio Controparte_1
2005, senza che le fosse richiesto alcun suo consenso, era stata sottoposta a drenaggio TC, per essere poi dimessa il 13 luglio 2005.
Lamentando il persistere di dolori toracici e addominali, nonché gonfiore, dispnea e stato ansioso-depressivo oltre ad una lesione del nervo frenico, che comportava la presenza di un singhiozzo incoercibile dopo i pasti, ella ha quindi proposto domanda di risarcimento del danno, lamentando che gli interventi e le prestazioni sanitarie eseguite presso l Controparte_7
non fossero conformi alle pratiche corrette ed avevano determinato un danno biologico nella misura dell'80% nonché la mancanza di consenso informato che di per sé era fonte di risarcimento dei danni conseguenti.
Costituitisi in giudizio il dott. e l' CP_2 Controparte_1
che hanno negato ogni responsabilità; chiamata in causa, su istanza
[...] dell' la società presso la quale essa era assicurata per la CP_1 CP_3
responsabilità civile, la quale ha contestato la pretesa attrice ed ha dedotto che, comunque, l'eventuale risarcimento del danno doveva essere contenuto nel massimale di polizza, istruita la causa con produzioni di documenti e consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 943/2013 pubblicata il 13 marzo
2013 il Tribunale di Cagliari ha condannato il dott. l' CP_2 [...]
e i quest'ultima a condizione che il risarcimento Controparte_1 CP_3
non fosse compreso nei limiti della franchigia aggregata ex art. 24 polizza, in solido tra loro, a pagare alla a somma di euro 63.900,00 oltre interessi Pt_1
dalla data della domanda al saldo ed alla rifusione delle spese di lite.
Alla luce della consulenza tecnica d'ufficio espletata, il Tribunale ha ritenuto che:
- l'intervento chirurgico di splenectomia fosse l'unico praticabile e prudenzialmente eseguibile sia al fine di evitare il pericolo di emorragie sia per il rischio della presenza di una neoplasia;
- tre patologie lamentate dalla (sindrome dispeptica e della bolla Pt_1
d'aria, le crisi di singhiozzo, le algie a carico dell'ipocondrio sinistro e dell'epimesogastrio, dovute alla formazione di aderenze) erano riconducibili, per una certa percentuale, ad una responsabilità medica, ed in particolare alla mancata diagnosi ecografica precoce e ad un'omessa cura, conseguenze che comportavano una invalidità permanente pari al 15% e che avevano determinato una invalidità temporanea totale di giorni 17 e una invalidità parziale al 30% di giorni 100;
- con riguardo al consenso informato, premesso che la responsabilità del medico riconducibile al dovere d'informazione era un profilo diverso da quello della colpa medica ascrivibile ad un inesatto adempimento dell'obbligazione consistente nel dar corso ad un non corretto trattamento sanitario, richiamati i principi giurisprudenziali in materia, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno in quanto la non aveva allegato Pt_1 che, ove avesse ricevuto un'adeguata informativa sulla possibile alternativa chirurgica, avrebbe probabilmente rifiutato l'intervento.
ha proposto appello avverso la sentenza. Parte_1
L' e il dott. hanno Controparte_1 CP_2 concluso per il rigetto dell'appello e hanno proposto appello incidentale, domandando il rigetto delle domande dell'odierna appellante.
La società ha concluso per il rigetto delle domande proposte CP_3
nei suoi confronti. La Corte d'Appello, a seguito del rinnovo delle operazioni peritali, ha escluso ogni responsabilità in capo al dott. ed all' CP_2 [...]
in ordine alle patologie di cui è portatrice la in Controparte_1 Pt_1
quanto le stesse non potevano, in alcun modo, essere determinate da una non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico al quale era stata sottoposta.
Con riguardo al primo motivo di appello con il quale la si Pt_1 doleva del “mancato riconoscimento della violazione da parte del sanitario operante del dovere d'informazione e del danno da assenza di consenso informato”, la Corte ha rigettato la domanda risarcitoria sulla base del seguente percorso argomentativo.
Sulla base delle sue allegazioni, alla prima del ricovero, era Pt_1
stato prospettato un intervento in laparoscopia di asportazione della cisti, descritto come di facile esecuzione che avrebbe garantito la conservazione della milza;
sulla base di tali informazioni ella aveva prestato il suo consenso all'intervento chirurgico mentre se fosse stata correttamente informata non avrebbe prestato il proprio consenso, tenuto conto che la cisti splenica era stata scoperta casualmente, non dava alcuna sintomatologia e pertanto ella non avrebbe affrontato la perdita di un organo e i rischi connessi ad un intervento invasivo, quantomeno senza chiedere ulteriori accertamenti.
Premesso che il diritto tutelato “è quello del paziente a ricevere dal sanitario una informativa adeguata e completa sulle possibili alternative terapeutiche e sulle modalità e conseguenza delle stesse;
l'evento pregiudizievole è rappresentato dalla preclusione della possibilità di scegliere in modo consapevole se e quale percorso terapeutico affrontare, non dall'esecuzione dell'intervento non consentito, che rappresenta invece
l'elemento che sancisce la irreversibilità ed irreparabilità della lesione del diritto del paziente di autodeterminarsi”, ha evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, essa aveva dedotto con chiarezza che se avesse avuto una corretta informativa non avrebbe affrontato l'intervento.
La Corte ha, in primo luogo, precisato che la veva negato che Pt_1
le fosse stata prospettata la possibilità di una splenectomia, in quanto l'intervento propostole era stato unicamente la rimozione della cisti ed il dott.
e l' non avevano dimostrato il contrario, CP_2 Controparte_1 sostenendo che il modulo contenente la prestazione del consenso era andato smarrito e non essendo stata ammessa la prova testimoniale dedotta.
Accertato, sulla base delle conclusioni conformi di entrambi gli ausiliari officiati nei due gradi del giudizio, che l'intervento di splenectomia in laparoscopia fosse l'unico praticabile, in considerazione delle dimensioni della cisti, della sua collocazione in aderenza con i vasi che irrorano la milza e della presenza di altre cisti satellite, ha ritenuto, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, che non sussistessero i presupposti per l'insorgenza di un obbligo di risarcimento dei danni a fronte dell'eventuale violazione dell'obbligo informativo da parte del medico.
Infatti, anche a voler ammettere una incompletezza dell'obbligo informativo, doveva escludersi che la se adeguatamente informata, avrebbe Pt_1 verosimilmente rifiutato l'intervento, dovendosi peraltro evidenziare che non vi erano alternative all'intervento chirurgico praticato alla luce delle assolutamente convincenti e motivate valutazioni dei due consulenti tecnici.
Doveva d'altronde considerarsi che il comportamento della Pt_1 dimostrava come essa fosse consapevole della necessità dell'intervento chirurgico. Non rispondeva, infatti, al vero che la cisti fosse asintomatica e non avesse causato alcun disturbo: infatti nel maggio 2005 ella si era presentata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Marino di Cagliari per dolori addominali, riferibili ad una colica renale, ed in quell'occasione era stata accertata la presenza della voluminosa cisti cui era da ricondurre la patologia dolorosa lamentata dalla paziente, la quale si era messa in contatto con il dott.
e si era sottoposta a tutti gli esami necessari per l'intervento CP_2
chirurgico.
La situazione accertata in sede operatoria, non poteva che comportare il dovere professionale per l'operatore di eseguire l'unico intervento prudenzialmente eseguibile, senza che potesse ipotizzarsi una sospensione dell'intervento per poi informare la paziente della necessità di procedere alla splenectomia attraverso un nuovo intervento chirurgico che avrebbe comportato l'esposizione della l rischio di una ulteriore anestesia ed Pt_1
ai rischi ad essa connessi.
Doveva pertanto ritenersi ineccepibile la condotta dell'operatore sotto il profilo della scelta della tecnica operatoria. Alla luce delle esposte argomentazioni, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal sanitario e dalla struttura ospedaliera, in riforma dell'impugnata sentenza con sentenza n.271/2016 pubblicata il 6 aprile 2016 la Corte ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da dichiarando compensate le spese di entrambi i gradi del Parte_1 giudizio e le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Con atto depositato il 1° luglio 2016 ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha censurato la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto del paziente all'informazione. Ha affermato la sua erroneità sia per avere circoscritto la portata dell'obbligo informativo alle sole alternative rispetto all'intervento chirurgico praticato, non avendo, invece, considerato anche le informazioni che il medico (e la struttura) avrebbero dovuto fornire, in primo luogo, sul diverso intervento chirurgico eseguito e sulle sue possibili complicanze, peraltro poi verificatesi, sia per aver ritenuto “emendata”
l'omessa informativa in ragione del fatto che la splenectomia costituiva, nella specie, la tecnica operatoria da preferirsi, date le condizioni della paziente.
Con il secondo motivo ha censurato l'omesso esame delle risultanze processuali e la mancata corretta applicazione dei principi in materia di prova del danno, assumendo che, in assenza di tali vizi, il giudice d'appello avrebbe sicuramente individuato la causa delle conseguenze dannose lamentate da essa ricorrente nella mancata evacuazione dell'essudato siero-ematico, formatosi nella loggia splenica dopo l'intervento, da ascriversi alla condotta dei sanitari nonché per aver la Corte cagliaritana omesso di motivare il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno conseguente all'insorgenza di una sindrome ansioso-depressiva.
Con il terzo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per avere la
Corte d'Appello omesso di pronunciare sull'eccezione di nullità della CTU per avere l'ausiliario fondato le proprie conclusioni su mere allegazioni difensive delle parti, prive di riscontro probatorio o comunque oggettivo, e sconfessate dalla documentazione ritualmente prodotta in causa.
L' e il dott. hanno Controparte_1 CP_2 concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa impugnazione proponendo ricorso incidentale per “omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio”. In particolare essi hanno contestato l'affermazione del giudice d'appello secondo cui né la struttura ospedaliera né il dott. avevano dimostrato di aver acquisito un consenso CP_2 informato della in ordine all'intervento di splenectomia essendo Pt_1
andato smarrito il modulo del consenso e non essendo stata ammessa la prova per testi, quando, in realtà, sulla suddetta prova non era intervenuta alcuna decisione né in primo né in secondo grado.
I pure costituitisi in giudizio, hanno eccepito CP_3
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione della Pt_1
proponendo ricorso incidentale per due motivi, il secondo coincidente con quello proposto dal sanitario e dalla struttura ospedaliera.
Con riguardo al primo motivo essi hanno eccepito la nullità della sentenza e del procedimento per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ovvero per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo essi formulato tre eccezioni di inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342, 345 e 348 bis e 348 ter c.p.c., rimaste senza risposta e la cui decisione avrebbe comportato l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Pt_1
La Corte di Cassazione con sentenza n. 10423/2019 del 6 luglio 2018 pubblicata il 15 aprile 2019:
- ritenuto di esaminarlo con carattere di pregiudizialità, ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso incidentale proposto dai di CP_3
Londra in ciascuna delle tre censure nelle quali esso si articolava;
- ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso principale;
- con riguardo alla lamentata omessa pronuncia della Corte territoriale circa la domanda di risarcimento del danno da sindrome ansioso-depressiva, ha ritenuto la questione assorbita dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione, dovendo il giudice del rinvio valutare se tale pretesa potesse trovare soddisfazione nell'ambito della decisione relativa al ristoro da assicurarsi alla lesione del diritto all'autodeterminazione.
- ha dichiarato inammissibili ex art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c. l'unico motivo del ricorso incidentale proposto dal dott. e dall' CP_2 [...]
e il secondo motivo del ricorso incidentale dei Controparte_1 CP_3 con il quale era censurata la sentenza laddove, come peraltro la decisione di primo grado, aveva immotivatamente rifiutato di dare corso alla prova testimoniale volta a dimostrare l'avvenuta acquisizione del consenso informato della nche all'eseguito intervento di splenectomia totale;
Pt_1
- ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale laddove la Corte, partendo dal presupposto che i sanitari non avevano acquisito il consenso informato all'intervento chirurgico poi praticato, aveva comunque rigettato la domanda della di risarcimento del danno da lesione del diritto Pt_1 all'informazione sul duplice rilievo, da un lato, dell'assenza di prova che la paziente “se adeguatamente informata avrebbe verosimilmente rifiutato
l'intervento” nonché, dall'altro, del carattere necessitato dell'intervento, ritenuto l'unico prudenzialmente eseguibile, senza che si potesse ipotizzare la possibilità di sospendere l'intervento per informare il paziente della necessità di provvedere alla splenectomia integrale.
La Suprema Corte ha in primo luogo evidenziato che la veva Pt_1
proposto la domanda di risarcimento del danno per ottenere il ristoro, oltre che del danno alla salute derivato (in ipotesi) alla mancata informazione, anche del danno scaturito dalla lesione del diritto all'autodeterminazione terapeutica in sé considerato, rispetto al quale il carattere necessitato dell'intervento e la sua corretta esecuzione restavano circostanze prive di rilievo, come affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità che, con riguardo all'attività chirurgica, aveva affermato che il consenso informato del paziente si pone come condizione essenziale per la liceità dell'atto operatorio.
Si riportano i principi come richiamati nella sentenza n.10423/2019:
“In effetti, il consenso informato - secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008) - deve essere inteso quale espressione della consapevole adesione del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico e si configura quale vero e proprio diritto della persona, trovando fondamento nei principi espressi nell'art. 2 della Costituzione, che della persona tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che "la libertà personale è inviolabile", e che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge". Si tratta, inoltre, di diritto ribadito da diverse norme sovranazionali, tra le quali spiccano l'art. 5 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata dall'Italia con legge 28 marzo
2001, n. 145 e dall'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.
La stessa giurisprudenza di questa Corte ha, del resto, sottolineato come tale diritto rappresenti, allo stesso tempo, "una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi, che si sostanzia non solo nella facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e ne sancisce il rispetto in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 16 ottobre
2007, n. 21748, Rv. 598962-01), restando, nondimeno, inteso che "il dissenso alle cure mediche, per essere valido ed esonerare così il medico dal potere- dovere di intervenire, deve essere espresso, inequivoco ed attuale" (Cass. Sez.
3, sent. 15 settembre 2008, n. 23676, Rv. 604907-01). In termini sostanzialmente analoghi si è sottolineato che "il diritto al consenso informato del paziente, in quanto diritto irretrattabile della persona, va comunque e sempre rispettato dal sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza" (purché questi si profilino, comunque, "a seguito di un intervento concordato e programmato, per il quale sia stato richiesto ed ottenuto il consenso", e siano inoltre "tali da porre in gravissimo pericolo la vita della persona"), ovvero che non "si tratti di trattamento sanitario obbligatorio".
Tale consenso "è talmente inderogabile che non assume alcuna rilevanza, al fine di escluderlo, il fatto che l'intervento «absque pactis» sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che, a causa del totale
«deficit» di informazione, il paziente non è posto in condizione di assentire al trattamento, consumandosi nei suoi confronti, comunque, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza fisica e/o psichica" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 28 luglio 2011, n. 16543, Rv.
619495-01). Si è inoltre chiarito, nella più recente giurisprudenza di questa Corte che differente è il caso in cui il paziente lamenti il mancato riconoscimento di un danno alla salute, riconducibile all'assenza di adeguata informazione all'intervento o trattamento, da quello in cui si dolga direttamente del pregiudizio discendente da detta condotta omissiva, per il sol fatto della lesione del diritto ad autodeterminarsi. Come è stato, infatti, sottolineato le due prospettive risarcitorie, in ciascuno di tali casi, "rispondono a diversi fondamenti logicogiuridici che si riflettono anche sul piano del riparto degli oneri probatori" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 21 giugno 2018, n. 16336, non massimata) Difatti, nella prima ipotesi, resta fermo il principio secondo cui
"in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute" (così già Cass.
Sez. 3, sent. 9 febbraio 2010, n. 2847, Rv. 611427-01, nonché, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2016, n. 2998, Rv. 638979-01). Per contro, ricorrendo la seconda fattispecie, la violazione "dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori - anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione -
a condizione che sia allegata e provata, da parte dell'attore, l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale alla autodeterminazione in sé considerato" (e sempre che tale diritto sia "inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico"; così, tra le tante, in motivazione, Cass. Sez.
3, sent. 14 novembre 2017, n. 26827, non massimata), restando, peraltro, inteso che tale prova potrà darsi anche a mezzo di presunzioni, "la cui efficienza dimostrativa seguirà una sorta di ideale scala ascendente, a seconda della gravità delle condizioni di salute e della necessarietà dell'operazione" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, n. 16336 del 2018, cit.).”
La Suprema Corte, ritenuto che la sentenza impugnata avesse disatteso siffatti principi, l'ha cassata “in parte qua” con rinvio alla Corte
d'Appello di Cagliari in diversa composizione al fine di decidere in ordine alla domanda risarcitoria proposta dalla per la lesione del diritto Pt_1 all'autodeterminazione, “dovendo il giudice del rinvio verificare, sulla base delle risultanze istruttorie già acquisite, se il consenso prestato dalla Pt_1
(“id est”: l'informazione ricevuta) contemplasse la possibilità che
l'intervento praticatole potesse risolversi in una splenectomia totale.”
Con atto di citazione notificato in data 15 luglio 2019 ha riassunto il giudizio ex 392 c.p.c. rassegnando le conclusioni in epigrafe Parte_1
trascritte.
Ella ha ribadito che era stata sottoposta ad un intervento chirurgico al quale era conseguita la perdita di un organo, la milza, con conseguenti ripercussioni del suo stato di salute, senza che fosse stata informata circa l'intervento chirurgico eseguito e sulle sue possibili complicanze, poi effettivamente verificatesi, e che essa aveva fin dal primo atto introduttivo del giudizio di primo grado dedotto che, ove avesse ricevuto una adeguata informativa sulla possibile alternativa chirurgica, avrebbe rifiutato l'intervento.
Costituitisi in giudizio, gli l' Controparte_3 [...]
e il dott. hanno concluso per Controparte_1 CP_2
l'infondatezza delle domande della evidenziando che era ormai Pt_1 definitivamente accertata la correttezza dell'intervento chirurgico eseguito dal dott. la necessità della splenectomia, l'insussistenza di alternative CP_2
a quest'operazione, l'insussistenza di qualsivoglia danno risarcibile, patrimoniale e non patrimoniale, connesso all'esecuzione dell'intervento ed alla gestione sanitaria post-operazione e che nessuna allegazione e prova era stata offerta dalla he, dall'asserita mancata prestazione del consenso Pt_1 all'intervento di splenectomia ed alla conseguente violazione del diritto all'autodeterminazione, fosse conseguito un danno non patrimoniale risarcibile. Nel presente giudizio di rinvio, questa Corte è chiamata in primo luogo a verificare “sulla base delle risultanze istruttorie già acquisite, se il consenso prestato dalla (“id est”: l'informazione ricevuta) Pt_1 contemplasse la possibilità che l'intervento praticatole potesse risolversi in una splenectomia totale.”.
Letta la comparsa conclusionale della deve escludersi che si Pt_1
sia formato il giudicato, stante il rigetto dei ricorsi incidentali, sulla violazione, da parte dei sanitari, dell'obbligo di informare la paziente circa l'intervento chirurgico effettivamente praticato (splenectomia), diverso e più invasivo rispetto a quello inizialmente prospettato, per il fatto che nella sentenza della Suprema Corte si legge “Al riguardo, ha evidenziato come la sentenza impugnata muova - in punto di fatto - dal presupposto che sanitari non acquisirono, dalla il consenso informato all'intervento Pt_1 chirurgico al quale la stessa venne sottoposto….”.
A prescindere che tale lettura contrasterebbe con la verifica demandata dalla Suprema Corte a questo giudice di rinvio, in ogni caso “In considerazione dell'inscindibile rapporto di connessione che viene a crearsi tra oggetto del giudicato e oggetto del processo nel quale questo si è formato,
l'efficacia del giudicato si estende alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale, mentre è da escludere il giudicato sul punto di fatto, ossia sul puro e semplice accertamento dei fatti storici contenuto nella motivazione e compiuto dal giudice esclusivamente per pronunciare sulla situazione di vantaggio dedotta in giudizio.” (Cass., n. 3669/2019).
Premesso che:
- “….il consenso del paziente, oltre che informato, dev'essere consapevole, completo (deve riguardare cioè tutti i rischi prevedibili, compresi quelli statisticamente meno probabili, con esclusione solo di quelli assolutamente eccezionali ed altamente improbabili) e globale (deve coprire non solo
l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase dello stesso), dall'altro, esso deve essere esplicito e non meramente presunto o tacito
(anche se presuntiva, per contro, può essere la prova, da darsi dal medico, che un consenso informato sia stato prestato effettivamente ed in modo esplicito: Cass. n. 20984 del 2012; n. 26827 del 2017; n. 7248 del 2018; n. 9053 del 2018; n. 9807 del 2018; n. 9179 del 2018; n. 16336 del 2018; n.
3992 del 2019)” (così Cass., n. 16633/2023);
- “In tema di responsabilità civile derivante dall'esercizio professionale dell'attività medico-chirurgica, a fronte dell'allegazione del relativo inadempimento da parte del paziente, il medico è tenuto a provare di avere adempiuto all'obbligazione di avergli fornito un'informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze.” (così Cass., n.
27279/2022); alla luce delle risultanze istruttorie acquisite deve escludersi che sia stata offerta prova convincente che l'obbligazione di informazione riguardo all'intervento chirurgico diverso e più invasivo rispetto a quello programmato sia stata assolta.
L' ed il sanitario hanno fin dalla comparsa di Controparte_1
costituzione nel giudizio di primo grado dedotto che:
- fin dall'inizio era stato programmato un intervento di splenectomia in quanto l'intervento di sola decapitazione della cisti sarebbe stato sconsigliabile per diverse ragioni;
- la paziente era stata verbalmente informata dal dott. l giorno prima CP_2 dell'intervento, in termini semplici e comprensibili, ed ella aveva confermato il proprio consenso, già manifestato in sede di consulenza chirurgica;
- ella aveva sottoscritto il modulo per formalizzare il consenso all'intervento chirurgico di splenectomia che tuttavia era andato smarrito.
Di tali assunti essi non hanno offerto alcuna prova, non essendo stata ammessa la prova testimoniale (definitivamente, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione) e nessuna rilevanza ai fini probatori potendo assumere, contrariamente a quanto sostenuto dall' e dal sanitario, a CP_1 fronte della contestazione della paziente, il modulo in bianco da quest'ultimo prodotto con le memorie autorizzate ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c., a suo dire analogo a quello che avrebbe sottoscritto la non sussistendo Pt_1
alcuna prova di quale modulo abbia sottoscritto costei. Letti gli atti difensivi finali dell' e del sanitario, si ribadisce che rimangono Controparte_1
mere allegazioni non provate che, firmato il modulo di consenso all'operazione di rimozione della cisti, la veva la consapevolezza, in Pt_1 quanto ipotesi prospettata nel modulo, che l'intervento potesse evolversi in uno più invasivo quale quello di asportazione della milza, argomentazione difensiva che peraltro contrasta con l'allegazione iniziale che fin dall'inizio era stato programmato un intervento di splenectomia totale.
Alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata non possono in alcun modo condividersi le deduzioni difensive degli CP_3
sviluppate nella comparsa di costituzione, che per un verso ritengono che era la dover provare la limitazione della informativa solo all' intervento Pt_1
di rimozione della cisti così come da lei allegato e per altro verso ritengono che la completa informativa doveva presumersi, tenendo conto che ella stessa aveva riferito di essere stata informata dell'intervento e che la splenectomia era l'unica strada percorribile, presunzione tuttavia non sorretta dalla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2729 c.c.
Ritenuto provato che i sanitari non acquisirono dalla il Pt_1 consenso informato all'intervento chirurgico al quale essa è stata sottoposta, non può revocarsi in dubbio la ricorrenza della violazione del diritto all'autodeterminazione terapeutica della paziente, dovendo questa Corte decidere sulla fondatezza della domanda di risarcimento dei danni conseguiti alla suddetta violazione.
Infatti, al di là delle dissertazioni negli atti difensivi di questo giudizio relative alle prestazioni sanitarie ricevute, la nella comparsa Pt_1
conclusionale dà chiaramente atto che, alla luce della sentenza della Corte di
Cassazione, deve escludersi una responsabilità dei sanitari per la non corretta gestione della fase post-operatoria e che, dall'assenza di informazione sull'intervento eseguito, sia derivato un danno alla salute.
Come anche precisato nella suddetta sentenza, un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni. (così Cass., n. 16633/2023).
“Condizione di risarcibilità (in via strettamente equitativa) di tale tipo di danno non patrimoniale è che esso varchi la soglia della gravità dell'offesa secondo i canoni delineati dalle sentenze delle Sezioni unite nn. 26972-26975 del 2008, con le quali è stato condivisibilnnente affermato che il diritto deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (v. ex aliis Cass. n. 2369 del 2018; n. 26827 del 13 2017; n.
24220 del 2015).” (così Cass., n. 16336/2018).
Ad avviso della Corte, la in dall'atto introduttivo del giudizio Pt_1
di primo grado ha allegato il pregiudizio non patrimoniale subito per essere stata sottoposta senza il suo consenso ad un intervento che aveva comportato la perdita di un organo, intervento a cui non avrebbe acconsentito e fonte di un profondo turbamento che era sfociato in disturbo depressivo reattivo clinicamente rilevante, seppure esso non ha determinato un danno permanente alla salute.
La presenza nell'odierna attrice di una sindrome ansiosa è stata rilevata da entrambi i consulenti tecnici d'ufficio e, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza di questa Corte del 2016, nessuna certificazione consente di ritenere che essa fosse preesistente all'intervento, come anche affermato in sede di consulenza tecnica, essendo stata certificata nell'anno
2006 ed, in ogni caso, con ogni ragionevole presunzione, la vicenda per cui è causa non può comunque non aver aggravato una situazione preesistente che, tuttavia, si ripete, non risulta documentata. Né può ritenersi, alla luce del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, che si sia formato giudicato sulla non riferibilità di detta sindrome al trattamento sanitario per cui è causa, così come sostenuto dagli Assicuratori nella memoria di replica finale.
Ciò a maggior ragione in quanto ella ha - da subito - allegato che essa, se informata, non avrebbe prestato il suo consenso, dovendosi al riguardo richiamare la recente sentenza n. 1443/2025 della Suprema Corte (“Tuttavia, non considera che in una cotale situazione, non grava sul paziente l'onere di provare che, ove fosse stato informato del più complesso intervento che i medici avevano in animo di eseguire, non vi avrebbe consentito. Al contrario,
a fronte della allegazione della paziente che il suo consenso sarebbe stato circoscritto a quanto programmato e non oltre, era a carico della struttura l'onere di provare che ella avrebbe dato il consenso al secondo e più invasivo intervento, non necessitato dall'urgenza, in quanto a fronte della violazione del dovere di autodeterminazione, opera il principio del dissenso presunto del paziente in relazione a tutto ciò che si pone al di là e al di fuori rispetto ai trattamenti medico chirurgici che abbia consentito di effettuare sul proprio corpo, a meno che – e non è questo il caso – il diverso e più invasivo intervento sia giustificato da una situazione di urgenza.”), dovendosi pertanto disattendere l'assunto degli Assicuratori che vorrebbero invertire l'onere della prova.
Tanto premesso, non può revocarsi in dubbio, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti resistenti nelle comparse di costituzione, che debba ritenersi provato in via presuntiva, secondo l' id quod plerumque accidit, che dalla violazione dell'obbligo informativo sia conseguito un danno morale in termini di turbamento e sofferenza per aver dovuto affrontare la conseguenza della perdita di un organo così come le sequele fisiologiche del tutto inaspettate in quanto non prospettate e pertanto meno accettabili, dovendosi altresì considerare che le complicanze che sono derivate dall'intervento che, seppure non ascrivibili all'operato dei sanitari, hanno reso il decorso post- operatorio lungo e travagliato, rendendo necessarie procedure terapeutiche multiple, invasive e non.
È, infatti, evidente che la mancata informazione determina in capo al paziente la perdita della possibilità di esercitare consapevolmente una serie di scelte tra cui quella di non sottoporsi all'intervento (eventualmente anche nell'ipotesi in cui lo stesso fosse assolutamente necessario ed indifferibile in relazione alle sue condizioni di salute, atteso che la libertà di autodeterminazione va riconosciuta usque ad supremum exitum) o quella di non sottoporvisi immediatamente (in tutte le ipotesi in cui l'intervento non risulti indifferibile e consenta al paziente uno spatium deliberandi utilizzabile per riflettere o per assumere ulteriori informazioni sulla sua utilità od indispensabilità) o, ancora, quella di indirizzarsi altrove per la sua esecuzione.
Ed è altrettanto evidente che la perdita della possibilità di esercitare tutte queste opzioni non solo concreta una privazione della libertà del paziente di autodeterminarsi circa la sua persona fisica (libertà che, costituendo un bene di per sé, quale aspetto della generica libertà personale, viene negata e, quindi, risulta sacrificata irrimediabilmente, sì che si configura come "perdita" di un bene personale) ma determina anche una sofferenza psichica, nella misura in cui proietta ex post il paziente stesso nella situazione di turbamento psichico di aver subito contro la sua volontà una menomazione della propria integrità fisica. Per le ragioni appena esposte è irrilevante il fatto che l'intervento di splenectomia fosse l'unica strada percorribile a fronte della situazione patologica dell'attrice, circostanza invece valorizzata dagli Assicuratori.
Parimenti non pare condivisibile l'assunto di costoro secondo cui la mancata acquisizione del consenso all'esecuzione dell'intervento di splenectomia sarebbe da considerarsi del tutto incolpevole, poiché determinata da un caso di urgenza e necessità insorto nel corso dell'esecuzione dell'intervento, in quanto l' e il sanitario hanno sempre affermato che fin Controparte_1 dal momento della consulenza chirurgica l'unico intervento ipotizzabile e corretto era quello poi effettivamente eseguito.
La Corte ritiene, in conclusione, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno dell'odierna attrice per violazione del diritto all'autodeterminazione, risarcimento che si liquida, in via equitativa, assumendo quale parametro di riferimento le tabelle milanesi del 2024.
Si richiama in motivazione Cass., n. 2539/2024: “Ai fini di fornire validi parametri di riferimento per una valutazione equitativa del danno da violazione del diritto all'autodeterminazione che sia il più possibile conformata alle circostanze del caso concreto, l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha dal 2021 integrato le tabelle da esso predisposte per la liquidazione del danno non patrimoniale, inserendo all'interno in esse anche un ausilio alla liquidazione equitativa dell'ipotesi specifica di danno non patrimoniale da lesione del consenso informato, delineando una scala di gravità delle ipotesi, articolata in quattro gradini ( a seconda della gravità dei postumi, della condizione del paziente, delle caratteristiche dell'intervento e della carenza informativa), il più grave dei quali fa riferimento ai danni di eccezionale gravità, proponendo per esso una liquidazione oltre i 20.000 euro.”
Letti gli atti difensivi finali degli si evidenzia CP_3
l'inammissibilità nel presente giudizio di rinvio, a seguito del principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione, dell'eccezione di nullità della domanda per la mancata quantificazione della domanda di risarcimento del danno, eccezione in ogni caso infondata essendosi la parte giustamente rimessa alla Corte per la liquidazione equitativa del risarcimento del danno spettantele.
La Corte ritiene di ricondurre la fattispecie scrutinata al terzo gradino delle suddette tabelle ritenendo il danno all'autodeterminazione di grave entità e ritenendo equa la sua quantificazione in euro 15.000,00, considerato che l'intervento era invasivo determinando la perdita di un organo (seppure la presenza di una milza accessoria ne riduce gli effetti negativi) e diverse sequele, seppure fisiologiche, che vi è stata una grave sofferenza interiore, di cui la sindrome ansioso-depressiva è sicuramente oggettiva manifestazione, che l'attrice ha sempre negato che avrebbe prestato il consenso se informata, che vi è stata una grave violazione dell'obbligo informativo che è stato assolutamente carente.
Occorre tuttavia considerare che, seppure non è stata proposta domanda di restituzione, gli con il documento allegato alla CP_3
comparsa di costituzione hanno comprovato il pagamento in data 17 giugno
2013 della somma di euro 79.848,51 in esecuzione della sentenza di primo grado. Tale pagamento non è stato contestato dall'odierna attrice.
Il debito a carico della parte appellata riconosciuto con la presente decisione a titolo di capitale e di spese legali (vedasi appresso) si è pertanto estinto per compensazione impropria, richiesta dagli Assicuratori nelle conclusioni rassegnate e comunque rilevabile anche d'ufficio (Cass., n.
6700/2024) e, conseguentemente, questa Corte ritiene di adottare soltanto una pronuncia di accertamento del credito vantato dalla er i suddetti Pt_1
titoli.
Essendo la somma di euro 15.000,00 determinata alla data attuale, essa deve essere devalutata alla data del 17 giugno 2013, data del pagamento e trattandosi di debito di valore su tale somma, deve essere riconosciuto anche il maggior danno per la sua ritardata disponibilità dalla data dell'illecito alla data del pagamento, riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità sulla base della considerazione che la parte, per la mancata disponibilità del denaro, ha subito un pregiudizio economico che può essere in via presuntiva quantificato in misura pari agli interessi sul capitale, devalutato alla data del fatto lesivo e via via rivalutato fino alla data del pagamento.
Il risarcimento del danno spettante alla il 17 giugno 2013 era Pt_1
pari complessivamente, comprensivo del danno da ritardato adempimento, ad euro 14.485,53.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per il primo ed il secondo grado del giudizio, i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e il valore minimo per la fase istruttoria del presente giudizio, dello scaglione individuato in relazione alla somma riconosciuta dovuta di cui al DM n.
147/2022, i valori medi delle tre fasi del giudizio di legittimità.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono posta per la metà a carico della e per la metà a carico della parte convenuta Pt_1 [...]
in quanto espletate nel comune Controparte_8
interesse delle parti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Accerta che alla data del 17 giugno 2013 il risarcimento dei danni spettante a era pari ad euro 14.485,53 al quale erano tenuti in solido il Parte_1 dott. l' questi ultimi CP_2 Controparte_9
a condizione che il risarcimento non fosse compreso nei limiti della franchigia aggregata ex articolo 24 polizza.
2. Dichiara tenuti il dott. l' e i CP_2 Controparte_1
questi ultimi a condizione che il risarcimento non sia compreso nei CP_3
limiti della franchigia aggregata ex articolo 24 polizza - in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore di dei quattro gradi del Parte_1
giudizio che liquida in euro 5077,00 per il giudizio davanti al Tribunale di
Cagliari, euro 5809,00 per il giudizio di appello, euro 3082,00 per il giudizio di legittimità ed euro 4888,00 per il presente giudizio di rinvio oltre spese vive, spese generali, Iva e cpa.; 3. Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio per la metà a carico della e per la metà a carico della parte convenuta Pt_1 [...]
Controparte_8
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 17 aprile 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru