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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/09/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente,
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere,
Dott.ssa Concetta Zinghinì Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Proc. R.G. n.1053/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 28 gennaio 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Nicoletta giusta Parte_1 procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro – Via V.
Pugliese n.30.
APPELLANTE
CONTRO
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così provvedere: in via preliminare, disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 283 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 659/2019 emessa dal Giudice del Tribunale civile di Catanzaro, nella persona della dott.ssa Maria Renda, depositata in data 09 aprile 2019 nel giudizio n. 408/2010 R.G., e notificata in data
10 aprile 2010 sussistendo gravi motivi per come esposti in narrativa;
Sempre in via preliminare: in accoglimento dello spiegato gravame, ed in riforma della sentenza n. 659/2019 emessa dal Giudice del Tribunale civile di Catanzaro, nella persona della dott.ssa Maria Renda, depositata in data 09 aprile 2019 nel
1 giudizio n. 408/2010 RG dichiarare estinto il credito per intervenuta prescrizione ex art. 2956 c.c.;
Nel merito, in accoglimento dello spiegato gravame ed in riforma della sentenza n.
659/2019 emessa dal Giudice del Tribunale civile di Catanzaro n. 659/2019 emessa dal Giudice del Tribunale civile di Catanzaro, nella persona della dott.ssa Maria
Renda, depositata in data 09 aprile 2019 nel giudizio n. 408/2010 R.G., dichiarare
l'estinzione del credito in virtù della compensazione avvenuta nel rapporto dare/avere per come meglio specificato in narrativa;
Sempre nel merito, in riforma della sentenza n. 659/2019 emessa dal Giudice del
Tribunale civile di Catanzaro, nella persona della dott.ssa Maria Renda, depositata in data 09 aprile 2019 nel giudizio n. 408/2010 R.G., in accoglimento dello spiegato gravame, accogliere la formulata domanda riconvenzionale e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità professionale del sig. e CP_1 quindi condannare il medesimo alla rifusione della complessiva somma di €
18.510,57 per le ragioni indicate in narrativa, o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in CP_1 giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale e, deducendo di avere prestato attività professionale in favore dello stesso consistente nella tenuta della contabilità, nella elaborazione dati, nell'invio telematico dei modelli unici, nonché, nella consulenza del lavoro per diversi anni, chiedeva accertarsi l'inadempimento del convenuto nel pagamento delle prestazioni rese e condannarlo al pagamento dell'importo di € 17.358,24 c/o della somma da determinarsi nel corso del giudizio a seguito di apposita C.T.U., oltre interessi legali a far data dalla messa in mora e fino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva che, eccepiva la inammissibilità della domanda Parte_1 per regolare pagamento della prestazione atteso che in forza di un accordo verbale le parti avevano convenuto che le spettanze del dovevano intendersi CP_1 retribuite con l'attività di consulenza e di ricerca dei clienti da egli svolta per analogo periodo.
2 inoltre spiegava domanda riconvenzionale al fine di Parte_1 ottenere il risarcimento dei danni subiti per negligenza, omissioni e gravi colpe addebitabili alla condotta dell'attore.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del convenuto e prova testimoniale.
All'udienza del 19.11.2018 sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Tribunale di Catanzaro con la sentenza n. 659/2019 emessa e depositata in data 09.04.2019 rigettate le eccezioni di prescrizione presuntiva e compensazione del credito, nonché, la domanda riconvenzionale spiegata da ha così Parte_1 statuito:
1. Accerta e dichiara che il sig. ha svolto la propria attività CP_1 lavorativa in favore del sig. Parte_1
2. Condanna al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 somma di € 17.358,24 oltre interessi legali dalla data di messa in mora
(16.09.2009) al soddisfo;
3. Rigetta la domanda riconvenzionale;
4. condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese del giudizio che si liquidano, in forza del D.M. n. 55/2014 in € 4.835,00 oltre accessori di legge”. con atto notificato in data 9 maggio 2019 ha proposto gravame Parte_1 avverso la sentenza n. 659/2019, resa nel giudizio n. 408/2010 R.G. pubblicata in data 09 aprile 2019, e notificata in data 10 aprile 2019 a mezzo comunicazione PEC, chiedendo la riforma della sentenza gravata di cui ha dedotto la erroneità per i motivi come di seguito testualmente riportati:
1.Illegittimità, illogicità ed erroneità della sentenza di prime cure per il rigetto dell'eccezione preliminare di avvenuta prescrizione del credito.
Segnatamente l'appellante deduce la erroneità della decisione laddove il
Tribunale ha ritenuto che il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso e non dal compimento di ogni singola prestazione in cui si articola l'obbligazione e, perciò, l'attività professionale espletata dal CP_1 dall'anno 1999 all'anno 2006 riconducibile ad un'unica obbligazione e non può ritenersi prescritta. Rileva, che dalla allegata prenotula n. 8 del 31.10.2007 si evince che la somma richiesta in pagamento è riferita a singole prestazioni, ciascuna
3 autonoma e completa, le prestazioni professionali del si completavano CP_1 nell'arco di ogni singolo anno, non essendoci continuità tra di esse;
assume che ogni singolo anno i rapporti dare/avere tra le parti dovevano considerarsi estinti in forza dell'accordo tra le parti;
ossia, da un lato il si occupava della tenuta della CP_1 contabilità relativamente alle fatture emesse nel corso dell'anno e della presentazione del modello unico, dall'altro il espletava consulenza Pt_1 aziendale, immobiliare ed assicurativa, nonché inoltrava pratiche e clienti in favore del proprio consulente;
2.Illegittimità ed erroneità della sentenza di prime cure per il rigetto della
Domanda riconvenzionale.
Segnatamente l'appellante si duole che il Tribunale abbia rigettato la domanda riconvenzionale sul presupposto della mancata dimostrazione della inadeguatezza della prestazione professionale. Assume che la somma di € 18.510,57 richiesta a titolo di risarcimento danni è comprensiva delle diverse sanzioni ed interessi di mora che egli ha dovuto pagare e che afferiscono al periodo in cui il si CP_1 occupava della tenuta della contabilità.
Deduce che il non ha dato prova di aver correttamente adempiuto alle CP_1 proprie obbligazioni essendosi limitato a contestare genericamente che le inadempienze sono relative ad un periodo successivo alla cessazione del rapporto professionale.
Ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
L'appellato nonostante la rituale notifica dell'atto di appello è rimasto contumace.
Con comparsa depositata in data 24 settembre 2020 per l'appellante si è costituito l'avv. Giovanni Nicoletti in sostituzione del precedente difensore, riportandosi al contenuto e alle conclusioni di cui all'atto di appello.
La Corte con provvedimento del 5 febbraio 2020 a scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale del 28 gennaio 2020 ha rigettato la richiesta di inibitoria formulata dall'appellante e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28.01.2025 l'appellante ha formalizzato in forma cartolare le richieste conclusive sì come integralmente trascritte in epigrafe;
dopo aver fissato i termini di cui all'articolo 190 c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
4 L'appellante ha depositato comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
In via del tutto preliminare deve essere dichiarata la contumacia dell'appellato che pur ritualmente citato non si è costituito in giudizio.
II
Il primo motivo di gravame con cui l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere il Tribunale rigettato l'eccepita prescrizione presuntiva e ritenuto che in relazione al corrispettivo della prestazione d'opera, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso e non dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione è infondato.
Val la pena di premettere che in conformità a consolidato orientamento della
Corte di legittimità il termine triennale di prescrizione presuntiva previsto dall'art. 2956 n.
2. c.c. per i compensi dei professionisti decorre dalla cessazione del rapporto continuativo e non dall'esecuzione delle singole attività o prestazioni isolate, ove queste si inseriscano in un incarico unitario e non episodico (Cassazione Civile,
Ordinanza n. 21008 del 2019).
Nel caso di specie, non è elemento in contestazione che tra le parti sia intercorso un rapporto professionale incarico e duraturo, proseguito nel tempo dal
1999 al 2006, caratterizzato da una serie di attività riconducibili ad un unico incarico fiduciario, consistenti nella tenuta della contabilità, nella elaborazione dati, nell'invio telematico dei modelli unici, nonché nella consulenza del lavoro.
Così strutturato si tratta di un incarico professionale articolato e proseguito nel tempo insuscettibile di frazionamento in singole prestazioni autonome.
Su tale scorta, correttamente il Tribunale ha fatto decorrere la prescrizione dalla cessazione del rapporto nel suo complesso (2006) considerata la lettera raccomandata a/r interruttiva del termine del 16.09.2009 con la quale l'odierno appellante ha messo in mora CP_2
Non può valere, neppure, la dedotta compensazione tra le prestazioni rese dal professionista e l'attività di ricerca clienti che l'appellante assume di avere svolto in favore del medesimo.
5 Dal quadro probatorio acquisito non emerge alcun principio di prova circa il contenuto effettivo del presunto accordo negoziale tra le parti volto a compensare le rispettive obbligazioni ed anche le prestazioni che il porrebbe a Pt_1 compensazione sono solo genericamente allegate.
Ed infatti, non risulta documentato che vi fosse una intesa per cui l'attività dell'appellante per l'attività di consulenza immobiliare, assicurativa e finanziaria per l'inoltro di pratiche e clienti avrebbe dovuto essere valutata come controprestazione in luogo del pagamento del compenso per l'attività professionale svolta dal CP_1
Sotto tale specifico aspetto viene in rilievo che ai sensi dell'art. 1241 c.c. la compensazione presuppone l'esistenza di due obbligazioni reciproche, omogenee, liquide ed esigibili tra le medesime parti;
nel caso in cui una delle due obbligazioni sia solo asserita (come nel caso della pretesa dell'appellante di avere svolto attività di ricerca clienti ed altro da compensare con il credito professionale del CP_1
l'onere della prova grava integralmente su chi invoca la compensazione.
Nel caso di specie, non solo manca la prova circa il contenuto del presunto accordo intervenuto tra le parti da cui derivasse un'obbligazione in capo al commercialista di corrispondere un compenso, ma manca pure la prova dell'esistenza del credito opposto in compensazione, ossia la prova che effettivamente il abbia svolto attività di promozione, o ricerca di clienti in Pt_1 favore del commercialista e attività di consulenza come allegata.
Neppure dall'esame della prova testimoniale acquisita non si ricavano elementi atti a chiarire il contenuto del dedotto accordo, non potendo esso desumersi dalla generica dichiarazione resa dal teste “ ne sono a Testimone_1 conoscenza in quanto l'accordo si è perfezionato alla mia presenza , anche perché ho fatto conoscere io a mio figlio il sig. “, dichiarazione che si profila Tes_2 insufficiente a ricostruire la volontà negoziale delle parti.
Su tale scorta, la compensazione assurge a mera allegazione difensiva.
Pertanto, il primo motivo di gravame deve essere rigettato perché non idoneo a scalfire la correttezza giuridica della decisione impugnata del tutto in linea con i superiori principi di diritto nonché le risultanze probatorie acquisite in atti.
III
Viene ora in rilievo il profilo di gravame con cui l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda
6 riconvenzionale per asserita negligenza professionale del commercialista, omissioni e colpe gravi in relazione a sanzioni amministrative irrogate all'appellante.
La censura è infondata.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che la parte convenuta odierno appellante non ha fornito la prova concreta della condotta negligente del professionista, né della riconducibilità causale delle sanzioni subite da inadempimenti ad esso imputabili.
La responsabilità professionale del commercialista, in quanto obbligazione di mezzi, non può desumersi dalla sola esistenza di un danno o di una sanzione, ma deve essere provata dal cliente sia nella condotta colposa, sia nel nesso di causalità tra l'inadempimento ed il pregiudizio subito.
Secondo pacifici principi di diritto in ambito di responsabilità contrattuale, grava sull'attore l'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. di provare il nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato. Invero, anche in materia di responsabilità professionale, la parte che si assume inadempiente ha l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento della prestazione o dell'esattezza della stessa.
Dunque, nel caso in cui venga eccepita la responsabilità contrattuale per inesatto adempimento di una parte, spetta all'altro contraente, ovvero il soggetto danneggiato, dimostrare il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta anche omissiva del contraente.
Secondo la Corte di legittimità con la Ordinanza n. 9721/2025:” In materia di responsabilità contrattuale del commercialista, anche quando il professionista sia incaricato della tenuta dell'intera contabilità e della consulenza del lavoro, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso di causalità tra la condotta inadempiente del professionista e l'evento dannoso, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento. Il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'articolo 1218 del codice civile fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento, mentre sulla parte che si assume inadempiente grava l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento, ma solo dopo che il danneggiato abbia dimostrato il nesso causale tra la condotta del convenuto e
l'evento dannoso. Tale principio trova applicazione secondo un doppio ciclo causale: il primo consiste nella dimostrazione del nesso eziologico ed è a carico
7 dell'attore danneggiato;
il secondo individua l'onere probatorio a carico del presunto inadempiente e sorge solo se il danneggiato ha dimostrato il nesso causale. La causalità attiene alla relazione probabilistica, svincolata da ogni riferimento alla prevedibilità soggettiva, tra condotta del contraente ed evento di danno, nonché al rapporto tra evento di danno e conseguenze risarcibili, mentre non riguarda la colpa e comunque l'elemento soggettivo. Nel caso di errata tenuta del libro cassa con saldi costantemente negativi e di compilazione non corretta dello studio di settore, non sussiste automatismo causale tra tali irregolarità e
l'avvio di controlli fiscali da parte dell'Amministrazione finanziaria, dovendo il danneggiato dimostrare che l'attività di controllo e gli accertamenti conseguenti siano effettivamente derivati dalle asserite negligenze professionali e non da autonome iniziative dell' . Il pagamento di maggiori imposte Controparte_3 dovute a seguito di accertamento non costituisce di per sé danno ingiusto risarcibile, rappresentando piuttosto l'effetto dell'accertamento e la conseguenza della violazione delle norme tributarie, salvo che non si dimostri che quelle imposte non erano effettivamente dovute”.
Solo dopo che l'istante ha provato l'esistenza del nesso causale, l'altra parte dovrà dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile ed inevitabile.
Nel caso di specie non solo la dedotta negligenza del professionista non ha trovato conforto probatorio, ma non è neppure provato che le sanzioni subite siano riconducibili ad inadempimenti del professionista. Pertanto, non sussistono i presupposti per disporre C.T.U., né sotto il profilo della necessità di supporto tecnico alla decisione, né per l'esistenza di fatti adeguatamente allegati e provati su cui fondarla.
Il motivo di gravame, va pertanto rigettato per difetto di prova con conferma della statuizione di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e poste a carico dell'appellante e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui ai D.M. 55/2014 in relazione allo scaglione di valore fino ad € 5.201-26.000.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo
8 di versamento, per l'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 09 Parte_1 maggio 2019, avverso la sentenza n. 659/2019 emessa e depositata dal Tribunale di
Catanzaro in data 09 aprile 2019, così provvede:
- Rigetta l'appello
- condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del grado, che liquida in € 1.889 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Corte di Appello, I sezione civile, del giorno 23 settembre 2025.
Il G.A Estensore Il Presidente
(Dott.ssa Concetta Zinghinì) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
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