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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 4273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4273 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 29.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 2092/2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Ernesto Maria Cirillo, presso il cui studio in Napoli alla via Cariteo, n. 8, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E in persona del Dott. , rappresentata e Controparte_1 Controparte_2 difesa dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mario De Mathia in Napoli alla via Massimo Stanzione, n. 12;
Resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_3 dall'avv. Anna Di Stefano ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'Istituto, sita in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.1.2025, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente della dal 4.11.2002 con mansioni di tecnico “on Controparte_1 field”, ha chiesto dichiararsi la nullità/illegittimità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013, nella parte in cui prevedendo “nuove modalità della CP_1 prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 30 minuti giornalieri (15 min. inizio lavoro, e 15 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, da considerarsi, quindi, ex art. 1419, comma secondo, c.c. come orario di lavoro ai sensi ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003; in via subordinata, ai sensi degli artt. 1418 e 1419, comma primo, c.c. accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo aziendale del CP_1
27/03/2013, sempre nella parte in cui prevedendo “nuove modalità della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 30 minuti giornalieri (15 min. inizio lavoro, e 15 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, cosi da considerare come clausola non apposta;
in via ancor più subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale del CP_1
27/03/2013; Accertarsi, in ogni caso, che tutto il tempo impiegato, compreso il tempo di cosiddetta “franchigia” pari a complessivi 30 minuti giornalieri, per compiere il percorso tra la sede aziendale di ricovero dell'automezzo utilizzato dal ricorrente ed il luogo di primo intervento di lavoro della giornata lavorativa, così come il tempo impiegato per compiere il percorso tra la sede di ultimo intervento della giornata lavorativa e la sede aziendale di ricovero dell'automezzo aziendale, costituisce
“orario di lavoro” , ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003.
Alla luce dell'accertamento dell'orario di lavoro richiesto, chiedeva condannarsi la al pagamento delle conseguenti differenze retributive dovutegli che CP_1 quantificava in euro 11.221,25 per il periodo dall'1.7.2013 al 31.7.2019, data a decorrere dalla quale non era stata più applicata la franchigia.
costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità della domanda di accertamento della nullità parziale dell'accordo sindacale del 27 marzo 2013 risultando, anche dal tenore lettere delle intese, l'inscindibilità tra le clausole degli accordi in esame senza le quali gli accordi stessi non sarebbero mai stati sottoscritti anche tenuto conto dell'impegno assunto dall'azienda, a fronte della sottoscrizione degli anzidetti accordi, al mantenimento dei livelli occupazionali.
La datrice di lavoro, poi, contestava diffusamente nel merito le difese svolte dal ricorrente e, eccepita la prescrizione delle pretese azionate, concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche l' , il quale, impugnata la documentazione CP_3 prodotta da controparte, deduceva la terzietà del lavoratore rispetto al rapporto assicurativo intercorrente tra l'istituto e il datore di lavoro ed argomentava che, in caso di accoglimento del ricorso sarebbe sorto, entro i limiti della prescrizione, un obbligo contributivo a carico del datore di lavoro convenuto.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
La presente decisione conferma l'adesione al mutamento del primigenio orientamento che il sottoscritto giudice ha ritenuto già in precedenti sentenze di dover rivedere alla luce degli arresti interpretativi della Corte di Cassazione e di cui alle sentenze nn.
27920/21 e 37286/21 e della questione (che non era stata introdotta nei più risalenti giudizi) della eterodirezione del tempo occorrente al lavoratore per recarsi al mattino sul luogo della prima work-request e per rientrare presso la propria abitazione, la sera, dal luogo dell'ultima work-request.
L'Accordo aziendale del 27 marzo 2013 in punto di "Nuove modalità della prestazione lavorativa", prevede che: "Con decorrenza dal 1° Luglio 2013, nei confronti del personale tecnico operante stabilmente all'esterno, al fine di incrementare la produttività ottimizzando i tempi di spostamento ad inizio e fine turno di lavoro, le parti condividono la necessità di introdurre un nuovo modello organizzativo delle attività on field, di seguito riportato: la prestazione lavorativa del personale tecnico avrà inizio presso il sito individuato per svolgere la prima work- request., la fine dell'orario di lavoro giornaliero -analogamente- avverrà presso il sito dell'ultima attività; l'Azienda provvede ad assegnare l'attrezzatura di servizio
(dotazioni tecniche ed autoveicolo) a ciascun tecnico singolista che abitualmente utilizzi l'automezzo sociale. Fuori orario di servizio la custodia dell'automezzo sociale avverrà presso il domicilio del tecnico. L'Azienda s'impegna, qualora non ricorrano presso il domicilio del lavoratore idonee garanzie di sicurezza del veicolo e dei beni aziendali, a concedere la possibilità di ricoverare l'automezzo presso il luogo aziendale più vicino al domicilio del tecnico o altro luogo aziendale da lui indicato".
L'accordo prevede “una franchigia a carico del lavoratore, pari a un massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento;
la franchigia a carico del lavoratore sarà pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo è stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore. Con riferimento alla chiusura a fine giornata dell'attività lavorativa, è prevista una franchigia, pari ad un massimo di 30 minuti, a carico del lavoratore per lo spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio del lavoratore e pari a un massimo di 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale di ricovero dell'automezzo sociale".
L'Accordo prevede, altresì, che "Qualora i tempi di spostamento per arrivare dalla sede di ricovero dell'automezzo fino al sito della prima work-request siano inferiori a quanto previsto in franchigia, il lavoratore attesterà l'inizio dell'attività all'arrivo presso il sito del primo intervento, in coincidenza con l'inizio dell'orario di servizio", ed aggiunge che "Qualora i tempi di spostamento per il primo intervento siano superiori a quanto previsto in franchigia, l'inizio della prestazione coinciderà con
l'inizio dell'orario di servizio previsto, anche se non si è ancora raggiunto il luogo del primo intervento. Pertanto, la differenza tra il tempo di spostamento stimato e la durata della franchigia sarà a carico azienda". In tal modo, viene modificato il luogo d'inizio e di fine dell'attività lavorativa dei tecnici “on field” che non si identifica più, come era in precedenza, con la sede aziendale;
il predetto accordo stabilisce, infatti, che la prestazione lavorativa giornaliera abbia inizio presso il cliente/impianto predeterminato dalle procedure informatiche di assegnazione lavori (c.d. work-request) ed abbia termine presso l'ultimo cliente/impianto.
In base all'accordo richiamato, con riferimento all'inizio dell'orario di lavoro, la società datrice di lavoro applica una franchigia di 30 o 15 minuti (a seconda di dove si trovi custodita l'autovettura aziendale): si tratta di tempi non riconosciuti dalla come tempo di lavoro e, quindi, non retribuiti;
solo nel caso in cui i tempi di CP_1 spostamento da un luogo all'altro siano superiori al tempo previsto in franchigia, la differenza è a carico dell'azienda e, quindi, viene retribuita.
Si tratta, quindi, di accertare se i tempi oggetto di franchigia – previsti per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore o dalla sede aziendale (a seconda del luogo ove sia custodito l'automezzo) al luogo del primo intervento ed altrettanto a chiusura della giornata lavorativa per la copertura dei tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale o al domicilio del lavoratore, se autorizzato a custodirlo in proprio - rientrino o meno nella nozione di orario di lavoro come disciplinata dal D.Lgs. n. 66/2003 e come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria.
In proposito, deve richiamarsi l'art.1, comma 2, d.lgs. n. 66/2003, recante attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, stabilisce che “agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni”, mentre è “periodo di riposo” (lett. b)
“qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro”.
La disciplina dettata dalle richiamate direttive è rimasta sostanzialmente inalterata anche a seguito dell'emanazione della direttiva 2003/88/CE.
La Corte di Giustizia UE, nell'interpretare l'art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE
– che riproduce il contenuto nell'art. 2, punto 1, della direttiva 93/104/CE, secondo cui si intende per “orario di lavoro” “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali” – ha statuito, nella sentenza Federación de Se. Pr. del sindicato SI RA (10 settembre 2015, in causa C-266/14), che “in circostanze come quelle che caratterizzano il procedimento principale, nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce «orario di lavoro», ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro”.
In relazione al primo elemento costitutivo della nozione di “orario di lavoro”, ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 (ossia che “il lavoratore deve essere nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni”), la Corte di Giustizia ha osservato che gli spostamenti dei dipendenti per recarsi dai clienti indicati dal loro datore di lavoro “costituiscono lo strumento necessario per l'esecuzione delle prestazioni tecniche di tali lavoratori presso tali clienti” e che, quindi, “non tenere conto di tali spostamenti comporterebbe che un datore di lavoro … possa rivendicare che solo il tempo impiegato nell'esercizio dell'attività di installazione e manutenzione dei sistemi di sicurezza rientri nella nozione di «orario di lavoro», ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88, il che avrebbe l'effetto di snaturare tale nozione e compromettere l'obiettivo di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori”.
Il secondo elemento costitutivo della nozione di “orario di lavoro” di cui all'art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE, rappresentato dall'essere il lavoratore “a disposizione del datore di lavoro durante tale periodo”, implica che “i lavoratori sono sottoposti alle dette istruzioni del loro datore di lavoro, che può cambiare
l'ordine dei clienti oppure annullare o aggiungere un appuntamento”; sul punto, la Corte ha osservato che “durante il tempo di spostamento necessario, che il più delle volte è incomprimibile, detti lavoratori non hanno la possibilità di disporre liberamente del loro tempo e di dedicarsi ai loro interessi, e pertanto essi sono a disposizione dei loro datori di lavoro”.
Per quanto riguarda, infine, il terzo elemento costitutivo della nozione di “orario di lavoro”, ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE, secondo cui “nel periodo preso in considerazione il dipendente deve essere al lavoro”, la Corte ha rilevato che “se un lavoratore che non ha più un luogo di lavoro fisso esercita le sue funzioni durante lo spostamento che effettua verso un cliente od in provenienza da questo, tale lavoratore deve essere considerato come al lavoro anche durante tale tragitto. Infatti, … poiché gli spostamenti sono intrinseci alla qualità di lavoratore che non ha un luogo di lavoro fisso od abituale, il luogo di lavoro di siffatti lavoratori non può essere ridotto ai luoghi di intervento fisico di tali lavoratori presso i clienti del loro datore di lavoro;
sarebbe infatti contrario a tale direttiva il fatto che il tempo di riposo dei lavoratori che non hanno un luogo di lavoro abituale
o fisso sia ridotto in ragione dell'esclusione del loro tempo di spostamento domicilio- clienti dalla nozione di «orario di lavoro», ai sensi dell'articolo 2, punto 1, di detta direttiva”.
Conclude la Corte, alla luce di quanto precede, che “qualora alcuni lavoratori che si trovano in circostanze come quelle di cui al procedimento principale utilizzino un veicolo di servizio per recarsi, durante la giornata lavorativa, dal loro domicilio presso un cliente indicato dal loro datore di lavoro o per tornare al loro domicilio dal luogo in cui si trova tale cliente e per recarsi dal luogo in cui si trova un cliente ad un altro, tali lavoratori devono, durante tali spostamenti, essere considerati «al lavoro», ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della medesima direttiva.
Com'è noto, le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia erga omnes e comportano la necessità di interpretare il diritto interno in senso conforme alle stesse.
Nella fattispecie in esame ricorrono i tre elementi costitutivi della nozione di orario di lavoro, come individuati dalla Corte di Giustizia nella sentenza dianzi richiamata
Manca, in primo luogo, una sede fissa di lavoro poiché i tecnici on field, sono per definizione obbligati a spostarsi più volte nel corso della giornata nei diversi siti di ciascuna work-request. Gli spostamenti per recarsi dai clienti indicati da costituiscono, dunque, lo strumento necessario per Controparte_1
l'esecuzione delle prestazioni presso tali clienti;
ne consegue che durante detti spostamenti il lavoratore deve considerarsi “nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni”.
Inoltre, durante gli spostamenti il lavoratore è “a disposizione del datore di lavoro”:
Il lavoratore è dotato, infatti, di un applicativo aziendale (applicativo FAS), attraverso il quale comunica con la società datrice di lavoro anche durante gli spostamenti e riceve gli ordini di intervento
La stessa , alla pag. 20 della memoria difensiva, ha riconosciuto che: CP_1
“Le attività che il ricorrente deve svolgere in c.d. “esterna” presso i luoghi di assegnazione (work request) sono comunicate sul terminale di servizio nel momento in cui i lavoratori entrano in possesso del mezzo di trasporto a loro assegnato o ricoverato, come anticipato, a scelta, presso il domicilio del lavoratore o presso la sede sociale più vicina al suddetto domicilio”.
Al ricorrente vengono comunicate le prestazioni da eseguire anche “nel tragitto necessario per raggiungere il primo luogo di intervento” (cfr. memoria difensiva).
Il mezzo, inoltre, è geolocalizzato (cfr. memoria difensiva pag. 15) cosicché durante gli spostamenti – effettuati utilizzando l'auto aziendale – il lavoratore è soggetto al controllo e all'eterodirezione del datore di lavoro e non ha certamente la possibilità di disporre liberamente del proprio tempo.
Infine, poiché gli spostamenti sono intrinseci alla qualità di lavoratore – quale il tecnico on field - che non ha un luogo di lavoro fisso od abituale, il luogo di lavoro di tale lavoratore non può essere ridotto ai luoghi di intervento fisico presso i clienti della datrice di lavoro, ma comprende gli spostamenti verso e dai luoghi di intervento, in quanto funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa presso i clienti. Ne deriva che, durante tali spostamenti, il tecnico on field deve essere considerato “al lavoro”.
Si richiama, in proposito, Cass. Sez. Un. n. 17511/10 secondo cui il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro deve essere considerato come lavorativo, nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione. La qual cosa si verifica nel caso di specie, in cui lo spostamento e', all'evidenza, funzionale rispetto alla prestazione, poiché "il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, è poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa".
Parte resistente ha contestato la circostanza che durante lo spostamento dal luogo in cui è ricoverato l'automezzo aziendale al luogo di primo intervento e durante quello dall'ultimo impianto al luogo in cui è ricoverato il mezzo, il ricorrente stia a disposizione del datore di lavoro;
non essendovi prova di tale circostanza, il tempo oggetto di franchigia non costituirebbe tempo di lavoro.
Il rilievo è infondato.
Il fatto che durante i predetti spostamenti il ricorrente sia a disposizione del datore di lavoro e, quindi, non possa fare pause lungo il tragitto, né deviazioni che rendano più lungo il percorso e non possa, quindi, autodeterminare i tempi, né il tragitto da seguire si ricava dallo stesso contenuto dell'accordo del 2013.
Come si è detto, quest'ultimo dispone che solo nel caso in cui i tempi di spostamento da un luogo all'altro siano superiori al tempo previsto per la franchigia, la differenza è a carico dell'azienda e viene retribuita (Qualora i tempi di spostamento per il primo intervento siano superiori a quanto previsto in franchigia, l'inizio della prestazione coinciderà con l'inizio dell'orario di servizio previsto, anche se non si è ancora raggiunto il luogo del primo intervento. Pertanto, la differenza tra il tempo di spostamento stimato e la durata della franchigia sarà a carico azienda).
Pertanto, dovendo il contratto di lavoro essere eseguito secondo buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c., è evidente che il lavoratore non potrebbe mai interrompere il tragitto o scegliere percorsi diversi da quello più veloce e diretto esponendosi , per l'ipotesi che non raggiungesse con diligenza il luogo di primo intervento, anche ad un procedimento disciplinare, tanto più che l'automezzo aziendale è dotato di sistema di geolocalizzazione a distanza sicché i suoi spostamenti
(compresa la velocità tenuta dal veicolo) sono verificabili a distanza ed in tempo reale dal datore di lavoro,
Le clausole contrattuali in esame, attraverso la previsione della “franchigia” a carico del lavoratore per i tempi di spostamento dal luogo di ricovero dell'automezzo aziendale al luogo di intervento e viceversa, si pongono, quindi, in contrasto con la normativa non derogabile dalle parti collettive a svantaggio del lavoratore in materia di orario di lavoro, ed in particolare, con la nozione di orario di lavoro fissata dalle norme nazionali e comunitarie.
Il mutamento in pejus per i lavoratori è rappresentato proprio dalla franchigia di 15 o 30 minuti previsti dagli accordi sindacali: mentre prima dell'accordo del 2013 i tecnici on field lavoravano 7 ore e 38 minuti, compreso il tempo impiegato per recarsi dalla sede al luogo dell'intervento (e viceversa), invece, con il sistema CP_1 introdotto dall'accordo 2013, essi lavorano 7 ore e 38 minuti effettivi, e cioè al netto degli spostamenti, non essendo essi retribuiti, almeno nei limiti della franchigia.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'Accordo collettivo aziendale del 27.3.2013, in quanto contenente disposizioni di minore favore, e quindi una deroga in peius rispetto alla normativa nazionale ed Europea deve essere disapplicato nella parte in cui pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di 15 o 30 minuti, sottraendoli al computo dell'orario di lavoro.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da sul presupposto della CP_1 pretesa inscindibilità delle clausole contrattuali è infondata.
Deve, sul punto, farsi applicazione dell'art. 1419, comma 1, c.c. che dispone che “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
Come ha osservato la Suprema Corte, tale norma “costituisce applicazione del principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur) e trova la sua ratio nella propensione dell'ordinamento a consentire che il contratto produca effetti tra i contraenti per la parte non colpita dalla nullità, a meno che non risulti che, senza quella parte, essi non lo avrebbero concluso. La regola è, dunque, che la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto emerge dall'attività ermeneutica svolta dal giudice;
per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce l'eccezione, da provarsi dalla parte interessata” (cfr. Cass. n. 9475/2009; Cass. n. 20948/2009; Cass., n. 10536/2002; Cass., n. 11673/2007; Cass., sez. 3, 30 settembre 2009 n. 20948).
Incombeva, quindi, su provare che le clausole sospette di nullità attenevano CP_1 ad un elemento essenziale del negozio o ad una pattuizione legata alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità tale che, in assenza delle clausole relative alle “nuove modalità della prestazione lavorativa”, l'intero accordo aziendale del 27 marzo 2013 non si sarebbe concluso.
Ebbene, ritiene il giudicante che, a prescindere da tale prova, in ogni caso l'eccezione sollevata dalla è infondata anche tenuto conto del fatto che, se anche le CP_1 clausole reputate affette da nullità fossero da ritenersi essenziali e determinanti, ne conseguirebbe solo l'estensione della nullità all'intero accordo aziendale e non certo l'inammissibilità del ricorso ex art. 414 c.p.c., come invece sostenuto da nella propria memoria difensiva. Controparte_1
E' infondata l'eccezione di prescrizione sollevata. Come ha ribadito anche recentemente la Suprema Corte, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del d.lgvo n.23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Pertanto, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n.92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro ( Cass. 26246/22; Cass. 20629/23).
La datrice di lavoro è, quindi, tenuta a retribuire il tempo coperto dalla cd. franchigia, alla pari del restante orario di lavoro.
Il tempo impiegato per percorrere il tragitto all'andata, tra la sede e il luogo dell'intervento e, al ritorno, tra il luogo dell'intervento e la sede aziendale ove riporre il mezzo di trasporto, è stato calcolato dallo stesso accordo sindacale e non è in contestazione.
Ai fini della quantificazione possono essere recepiti i conteggi contenuti in ricorso In cui, muovendo dalla retribuzione oraria stabilita dall'art. 40 del CCNL di categoria, l ricorrente ha correttamente fatto riferimento alla retribuzione oraria lorda di Luglio 2013. Moltiplicando tale importo per i giorni di effettiva presenza in servizio, pari a n. 1.520 (come da conteggio e buste paga in atti, doc. 5 e 6) e dividendo il totale per due (poiché sono 30 minuti quelli lavorati in modalità franchigia) si ricava l'importo dovuto al lavoratore per le ore di lavoro svolte in c.d. franchigia per il periodo 1.7.2013/31.7.2019 e pari ad euro 11.221,25, oltre interessi e rivalutazione.
La resistente dovrà, altresì, essere condannata alla integrale regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del lavoratore , nei confronti dell' , nei CP_3 limiti della eccepita prescrizione quinquennale.
Deve, infine, dichiararsi prescritta la pretesa di accredito contributivo eccedente il quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio
(24.4.2025) ex art. 3 co. 9 l. 335/95.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al procuratore costituito che ha dichiarato di averne fatto anticipo, mentre vanno compensate nei rapporti con l' CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale dell'accordo del
27.3.2013 nella parte in cui prevede un periodo di franchigia non retribuita di 30 o 15 minuti per la copertura dei tempi di spostamento dal luogo di ricovero dell'automezzo aziendale al luogo del primo intervento giornaliero e dal luogo dell'ultimo intervento giornaliero a quello di ricovero dell'automezzo, in tal modo sottraendo detto periodo di franchigia dall'orario di lavoro;
- Condanna, per l'effetto, al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 delle differenze retributive liquidate in euro 11.221,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
-Condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2.540,00, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA, con attribuzione;
-Compensa le spese di lite nei rapporti con l' CP_3
Napoli, 29/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 29.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 2092/2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Ernesto Maria Cirillo, presso il cui studio in Napoli alla via Cariteo, n. 8, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E in persona del Dott. , rappresentata e Controparte_1 Controparte_2 difesa dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mario De Mathia in Napoli alla via Massimo Stanzione, n. 12;
Resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_3 dall'avv. Anna Di Stefano ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'Istituto, sita in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.1.2025, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente della dal 4.11.2002 con mansioni di tecnico “on Controparte_1 field”, ha chiesto dichiararsi la nullità/illegittimità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013, nella parte in cui prevedendo “nuove modalità della CP_1 prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 30 minuti giornalieri (15 min. inizio lavoro, e 15 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, da considerarsi, quindi, ex art. 1419, comma secondo, c.c. come orario di lavoro ai sensi ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003; in via subordinata, ai sensi degli artt. 1418 e 1419, comma primo, c.c. accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo aziendale del CP_1
27/03/2013, sempre nella parte in cui prevedendo “nuove modalità della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 30 minuti giornalieri (15 min. inizio lavoro, e 15 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, cosi da considerare come clausola non apposta;
in via ancor più subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale del CP_1
27/03/2013; Accertarsi, in ogni caso, che tutto il tempo impiegato, compreso il tempo di cosiddetta “franchigia” pari a complessivi 30 minuti giornalieri, per compiere il percorso tra la sede aziendale di ricovero dell'automezzo utilizzato dal ricorrente ed il luogo di primo intervento di lavoro della giornata lavorativa, così come il tempo impiegato per compiere il percorso tra la sede di ultimo intervento della giornata lavorativa e la sede aziendale di ricovero dell'automezzo aziendale, costituisce
“orario di lavoro” , ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003.
Alla luce dell'accertamento dell'orario di lavoro richiesto, chiedeva condannarsi la al pagamento delle conseguenti differenze retributive dovutegli che CP_1 quantificava in euro 11.221,25 per il periodo dall'1.7.2013 al 31.7.2019, data a decorrere dalla quale non era stata più applicata la franchigia.
costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità della domanda di accertamento della nullità parziale dell'accordo sindacale del 27 marzo 2013 risultando, anche dal tenore lettere delle intese, l'inscindibilità tra le clausole degli accordi in esame senza le quali gli accordi stessi non sarebbero mai stati sottoscritti anche tenuto conto dell'impegno assunto dall'azienda, a fronte della sottoscrizione degli anzidetti accordi, al mantenimento dei livelli occupazionali.
La datrice di lavoro, poi, contestava diffusamente nel merito le difese svolte dal ricorrente e, eccepita la prescrizione delle pretese azionate, concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche l' , il quale, impugnata la documentazione CP_3 prodotta da controparte, deduceva la terzietà del lavoratore rispetto al rapporto assicurativo intercorrente tra l'istituto e il datore di lavoro ed argomentava che, in caso di accoglimento del ricorso sarebbe sorto, entro i limiti della prescrizione, un obbligo contributivo a carico del datore di lavoro convenuto.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
La presente decisione conferma l'adesione al mutamento del primigenio orientamento che il sottoscritto giudice ha ritenuto già in precedenti sentenze di dover rivedere alla luce degli arresti interpretativi della Corte di Cassazione e di cui alle sentenze nn.
27920/21 e 37286/21 e della questione (che non era stata introdotta nei più risalenti giudizi) della eterodirezione del tempo occorrente al lavoratore per recarsi al mattino sul luogo della prima work-request e per rientrare presso la propria abitazione, la sera, dal luogo dell'ultima work-request.
L'Accordo aziendale del 27 marzo 2013 in punto di "Nuove modalità della prestazione lavorativa", prevede che: "Con decorrenza dal 1° Luglio 2013, nei confronti del personale tecnico operante stabilmente all'esterno, al fine di incrementare la produttività ottimizzando i tempi di spostamento ad inizio e fine turno di lavoro, le parti condividono la necessità di introdurre un nuovo modello organizzativo delle attività on field, di seguito riportato: la prestazione lavorativa del personale tecnico avrà inizio presso il sito individuato per svolgere la prima work- request., la fine dell'orario di lavoro giornaliero -analogamente- avverrà presso il sito dell'ultima attività; l'Azienda provvede ad assegnare l'attrezzatura di servizio
(dotazioni tecniche ed autoveicolo) a ciascun tecnico singolista che abitualmente utilizzi l'automezzo sociale. Fuori orario di servizio la custodia dell'automezzo sociale avverrà presso il domicilio del tecnico. L'Azienda s'impegna, qualora non ricorrano presso il domicilio del lavoratore idonee garanzie di sicurezza del veicolo e dei beni aziendali, a concedere la possibilità di ricoverare l'automezzo presso il luogo aziendale più vicino al domicilio del tecnico o altro luogo aziendale da lui indicato".
L'accordo prevede “una franchigia a carico del lavoratore, pari a un massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento;
la franchigia a carico del lavoratore sarà pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo è stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore. Con riferimento alla chiusura a fine giornata dell'attività lavorativa, è prevista una franchigia, pari ad un massimo di 30 minuti, a carico del lavoratore per lo spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio del lavoratore e pari a un massimo di 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale di ricovero dell'automezzo sociale".
L'Accordo prevede, altresì, che "Qualora i tempi di spostamento per arrivare dalla sede di ricovero dell'automezzo fino al sito della prima work-request siano inferiori a quanto previsto in franchigia, il lavoratore attesterà l'inizio dell'attività all'arrivo presso il sito del primo intervento, in coincidenza con l'inizio dell'orario di servizio", ed aggiunge che "Qualora i tempi di spostamento per il primo intervento siano superiori a quanto previsto in franchigia, l'inizio della prestazione coinciderà con
l'inizio dell'orario di servizio previsto, anche se non si è ancora raggiunto il luogo del primo intervento. Pertanto, la differenza tra il tempo di spostamento stimato e la durata della franchigia sarà a carico azienda". In tal modo, viene modificato il luogo d'inizio e di fine dell'attività lavorativa dei tecnici “on field” che non si identifica più, come era in precedenza, con la sede aziendale;
il predetto accordo stabilisce, infatti, che la prestazione lavorativa giornaliera abbia inizio presso il cliente/impianto predeterminato dalle procedure informatiche di assegnazione lavori (c.d. work-request) ed abbia termine presso l'ultimo cliente/impianto.
In base all'accordo richiamato, con riferimento all'inizio dell'orario di lavoro, la società datrice di lavoro applica una franchigia di 30 o 15 minuti (a seconda di dove si trovi custodita l'autovettura aziendale): si tratta di tempi non riconosciuti dalla come tempo di lavoro e, quindi, non retribuiti;
solo nel caso in cui i tempi di CP_1 spostamento da un luogo all'altro siano superiori al tempo previsto in franchigia, la differenza è a carico dell'azienda e, quindi, viene retribuita.
Si tratta, quindi, di accertare se i tempi oggetto di franchigia – previsti per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore o dalla sede aziendale (a seconda del luogo ove sia custodito l'automezzo) al luogo del primo intervento ed altrettanto a chiusura della giornata lavorativa per la copertura dei tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale o al domicilio del lavoratore, se autorizzato a custodirlo in proprio - rientrino o meno nella nozione di orario di lavoro come disciplinata dal D.Lgs. n. 66/2003 e come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria.
In proposito, deve richiamarsi l'art.1, comma 2, d.lgs. n. 66/2003, recante attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, stabilisce che “agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni”, mentre è “periodo di riposo” (lett. b)
“qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro”.
La disciplina dettata dalle richiamate direttive è rimasta sostanzialmente inalterata anche a seguito dell'emanazione della direttiva 2003/88/CE.
La Corte di Giustizia UE, nell'interpretare l'art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE
– che riproduce il contenuto nell'art. 2, punto 1, della direttiva 93/104/CE, secondo cui si intende per “orario di lavoro” “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali” – ha statuito, nella sentenza Federación de Se. Pr. del sindicato SI RA (10 settembre 2015, in causa C-266/14), che “in circostanze come quelle che caratterizzano il procedimento principale, nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce «orario di lavoro», ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro”.
In relazione al primo elemento costitutivo della nozione di “orario di lavoro”, ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 (ossia che “il lavoratore deve essere nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni”), la Corte di Giustizia ha osservato che gli spostamenti dei dipendenti per recarsi dai clienti indicati dal loro datore di lavoro “costituiscono lo strumento necessario per l'esecuzione delle prestazioni tecniche di tali lavoratori presso tali clienti” e che, quindi, “non tenere conto di tali spostamenti comporterebbe che un datore di lavoro … possa rivendicare che solo il tempo impiegato nell'esercizio dell'attività di installazione e manutenzione dei sistemi di sicurezza rientri nella nozione di «orario di lavoro», ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88, il che avrebbe l'effetto di snaturare tale nozione e compromettere l'obiettivo di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori”.
Il secondo elemento costitutivo della nozione di “orario di lavoro” di cui all'art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE, rappresentato dall'essere il lavoratore “a disposizione del datore di lavoro durante tale periodo”, implica che “i lavoratori sono sottoposti alle dette istruzioni del loro datore di lavoro, che può cambiare
l'ordine dei clienti oppure annullare o aggiungere un appuntamento”; sul punto, la Corte ha osservato che “durante il tempo di spostamento necessario, che il più delle volte è incomprimibile, detti lavoratori non hanno la possibilità di disporre liberamente del loro tempo e di dedicarsi ai loro interessi, e pertanto essi sono a disposizione dei loro datori di lavoro”.
Per quanto riguarda, infine, il terzo elemento costitutivo della nozione di “orario di lavoro”, ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE, secondo cui “nel periodo preso in considerazione il dipendente deve essere al lavoro”, la Corte ha rilevato che “se un lavoratore che non ha più un luogo di lavoro fisso esercita le sue funzioni durante lo spostamento che effettua verso un cliente od in provenienza da questo, tale lavoratore deve essere considerato come al lavoro anche durante tale tragitto. Infatti, … poiché gli spostamenti sono intrinseci alla qualità di lavoratore che non ha un luogo di lavoro fisso od abituale, il luogo di lavoro di siffatti lavoratori non può essere ridotto ai luoghi di intervento fisico di tali lavoratori presso i clienti del loro datore di lavoro;
sarebbe infatti contrario a tale direttiva il fatto che il tempo di riposo dei lavoratori che non hanno un luogo di lavoro abituale
o fisso sia ridotto in ragione dell'esclusione del loro tempo di spostamento domicilio- clienti dalla nozione di «orario di lavoro», ai sensi dell'articolo 2, punto 1, di detta direttiva”.
Conclude la Corte, alla luce di quanto precede, che “qualora alcuni lavoratori che si trovano in circostanze come quelle di cui al procedimento principale utilizzino un veicolo di servizio per recarsi, durante la giornata lavorativa, dal loro domicilio presso un cliente indicato dal loro datore di lavoro o per tornare al loro domicilio dal luogo in cui si trova tale cliente e per recarsi dal luogo in cui si trova un cliente ad un altro, tali lavoratori devono, durante tali spostamenti, essere considerati «al lavoro», ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della medesima direttiva.
Com'è noto, le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia erga omnes e comportano la necessità di interpretare il diritto interno in senso conforme alle stesse.
Nella fattispecie in esame ricorrono i tre elementi costitutivi della nozione di orario di lavoro, come individuati dalla Corte di Giustizia nella sentenza dianzi richiamata
Manca, in primo luogo, una sede fissa di lavoro poiché i tecnici on field, sono per definizione obbligati a spostarsi più volte nel corso della giornata nei diversi siti di ciascuna work-request. Gli spostamenti per recarsi dai clienti indicati da costituiscono, dunque, lo strumento necessario per Controparte_1
l'esecuzione delle prestazioni presso tali clienti;
ne consegue che durante detti spostamenti il lavoratore deve considerarsi “nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni”.
Inoltre, durante gli spostamenti il lavoratore è “a disposizione del datore di lavoro”:
Il lavoratore è dotato, infatti, di un applicativo aziendale (applicativo FAS), attraverso il quale comunica con la società datrice di lavoro anche durante gli spostamenti e riceve gli ordini di intervento
La stessa , alla pag. 20 della memoria difensiva, ha riconosciuto che: CP_1
“Le attività che il ricorrente deve svolgere in c.d. “esterna” presso i luoghi di assegnazione (work request) sono comunicate sul terminale di servizio nel momento in cui i lavoratori entrano in possesso del mezzo di trasporto a loro assegnato o ricoverato, come anticipato, a scelta, presso il domicilio del lavoratore o presso la sede sociale più vicina al suddetto domicilio”.
Al ricorrente vengono comunicate le prestazioni da eseguire anche “nel tragitto necessario per raggiungere il primo luogo di intervento” (cfr. memoria difensiva).
Il mezzo, inoltre, è geolocalizzato (cfr. memoria difensiva pag. 15) cosicché durante gli spostamenti – effettuati utilizzando l'auto aziendale – il lavoratore è soggetto al controllo e all'eterodirezione del datore di lavoro e non ha certamente la possibilità di disporre liberamente del proprio tempo.
Infine, poiché gli spostamenti sono intrinseci alla qualità di lavoratore – quale il tecnico on field - che non ha un luogo di lavoro fisso od abituale, il luogo di lavoro di tale lavoratore non può essere ridotto ai luoghi di intervento fisico presso i clienti della datrice di lavoro, ma comprende gli spostamenti verso e dai luoghi di intervento, in quanto funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa presso i clienti. Ne deriva che, durante tali spostamenti, il tecnico on field deve essere considerato “al lavoro”.
Si richiama, in proposito, Cass. Sez. Un. n. 17511/10 secondo cui il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro deve essere considerato come lavorativo, nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione. La qual cosa si verifica nel caso di specie, in cui lo spostamento e', all'evidenza, funzionale rispetto alla prestazione, poiché "il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, è poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa".
Parte resistente ha contestato la circostanza che durante lo spostamento dal luogo in cui è ricoverato l'automezzo aziendale al luogo di primo intervento e durante quello dall'ultimo impianto al luogo in cui è ricoverato il mezzo, il ricorrente stia a disposizione del datore di lavoro;
non essendovi prova di tale circostanza, il tempo oggetto di franchigia non costituirebbe tempo di lavoro.
Il rilievo è infondato.
Il fatto che durante i predetti spostamenti il ricorrente sia a disposizione del datore di lavoro e, quindi, non possa fare pause lungo il tragitto, né deviazioni che rendano più lungo il percorso e non possa, quindi, autodeterminare i tempi, né il tragitto da seguire si ricava dallo stesso contenuto dell'accordo del 2013.
Come si è detto, quest'ultimo dispone che solo nel caso in cui i tempi di spostamento da un luogo all'altro siano superiori al tempo previsto per la franchigia, la differenza è a carico dell'azienda e viene retribuita (Qualora i tempi di spostamento per il primo intervento siano superiori a quanto previsto in franchigia, l'inizio della prestazione coinciderà con l'inizio dell'orario di servizio previsto, anche se non si è ancora raggiunto il luogo del primo intervento. Pertanto, la differenza tra il tempo di spostamento stimato e la durata della franchigia sarà a carico azienda).
Pertanto, dovendo il contratto di lavoro essere eseguito secondo buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c., è evidente che il lavoratore non potrebbe mai interrompere il tragitto o scegliere percorsi diversi da quello più veloce e diretto esponendosi , per l'ipotesi che non raggiungesse con diligenza il luogo di primo intervento, anche ad un procedimento disciplinare, tanto più che l'automezzo aziendale è dotato di sistema di geolocalizzazione a distanza sicché i suoi spostamenti
(compresa la velocità tenuta dal veicolo) sono verificabili a distanza ed in tempo reale dal datore di lavoro,
Le clausole contrattuali in esame, attraverso la previsione della “franchigia” a carico del lavoratore per i tempi di spostamento dal luogo di ricovero dell'automezzo aziendale al luogo di intervento e viceversa, si pongono, quindi, in contrasto con la normativa non derogabile dalle parti collettive a svantaggio del lavoratore in materia di orario di lavoro, ed in particolare, con la nozione di orario di lavoro fissata dalle norme nazionali e comunitarie.
Il mutamento in pejus per i lavoratori è rappresentato proprio dalla franchigia di 15 o 30 minuti previsti dagli accordi sindacali: mentre prima dell'accordo del 2013 i tecnici on field lavoravano 7 ore e 38 minuti, compreso il tempo impiegato per recarsi dalla sede al luogo dell'intervento (e viceversa), invece, con il sistema CP_1 introdotto dall'accordo 2013, essi lavorano 7 ore e 38 minuti effettivi, e cioè al netto degli spostamenti, non essendo essi retribuiti, almeno nei limiti della franchigia.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'Accordo collettivo aziendale del 27.3.2013, in quanto contenente disposizioni di minore favore, e quindi una deroga in peius rispetto alla normativa nazionale ed Europea deve essere disapplicato nella parte in cui pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di 15 o 30 minuti, sottraendoli al computo dell'orario di lavoro.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da sul presupposto della CP_1 pretesa inscindibilità delle clausole contrattuali è infondata.
Deve, sul punto, farsi applicazione dell'art. 1419, comma 1, c.c. che dispone che “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
Come ha osservato la Suprema Corte, tale norma “costituisce applicazione del principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur) e trova la sua ratio nella propensione dell'ordinamento a consentire che il contratto produca effetti tra i contraenti per la parte non colpita dalla nullità, a meno che non risulti che, senza quella parte, essi non lo avrebbero concluso. La regola è, dunque, che la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto emerge dall'attività ermeneutica svolta dal giudice;
per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce l'eccezione, da provarsi dalla parte interessata” (cfr. Cass. n. 9475/2009; Cass. n. 20948/2009; Cass., n. 10536/2002; Cass., n. 11673/2007; Cass., sez. 3, 30 settembre 2009 n. 20948).
Incombeva, quindi, su provare che le clausole sospette di nullità attenevano CP_1 ad un elemento essenziale del negozio o ad una pattuizione legata alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità tale che, in assenza delle clausole relative alle “nuove modalità della prestazione lavorativa”, l'intero accordo aziendale del 27 marzo 2013 non si sarebbe concluso.
Ebbene, ritiene il giudicante che, a prescindere da tale prova, in ogni caso l'eccezione sollevata dalla è infondata anche tenuto conto del fatto che, se anche le CP_1 clausole reputate affette da nullità fossero da ritenersi essenziali e determinanti, ne conseguirebbe solo l'estensione della nullità all'intero accordo aziendale e non certo l'inammissibilità del ricorso ex art. 414 c.p.c., come invece sostenuto da nella propria memoria difensiva. Controparte_1
E' infondata l'eccezione di prescrizione sollevata. Come ha ribadito anche recentemente la Suprema Corte, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del d.lgvo n.23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Pertanto, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n.92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro ( Cass. 26246/22; Cass. 20629/23).
La datrice di lavoro è, quindi, tenuta a retribuire il tempo coperto dalla cd. franchigia, alla pari del restante orario di lavoro.
Il tempo impiegato per percorrere il tragitto all'andata, tra la sede e il luogo dell'intervento e, al ritorno, tra il luogo dell'intervento e la sede aziendale ove riporre il mezzo di trasporto, è stato calcolato dallo stesso accordo sindacale e non è in contestazione.
Ai fini della quantificazione possono essere recepiti i conteggi contenuti in ricorso In cui, muovendo dalla retribuzione oraria stabilita dall'art. 40 del CCNL di categoria, l ricorrente ha correttamente fatto riferimento alla retribuzione oraria lorda di Luglio 2013. Moltiplicando tale importo per i giorni di effettiva presenza in servizio, pari a n. 1.520 (come da conteggio e buste paga in atti, doc. 5 e 6) e dividendo il totale per due (poiché sono 30 minuti quelli lavorati in modalità franchigia) si ricava l'importo dovuto al lavoratore per le ore di lavoro svolte in c.d. franchigia per il periodo 1.7.2013/31.7.2019 e pari ad euro 11.221,25, oltre interessi e rivalutazione.
La resistente dovrà, altresì, essere condannata alla integrale regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del lavoratore , nei confronti dell' , nei CP_3 limiti della eccepita prescrizione quinquennale.
Deve, infine, dichiararsi prescritta la pretesa di accredito contributivo eccedente il quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio
(24.4.2025) ex art. 3 co. 9 l. 335/95.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al procuratore costituito che ha dichiarato di averne fatto anticipo, mentre vanno compensate nei rapporti con l' CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale dell'accordo del
27.3.2013 nella parte in cui prevede un periodo di franchigia non retribuita di 30 o 15 minuti per la copertura dei tempi di spostamento dal luogo di ricovero dell'automezzo aziendale al luogo del primo intervento giornaliero e dal luogo dell'ultimo intervento giornaliero a quello di ricovero dell'automezzo, in tal modo sottraendo detto periodo di franchigia dall'orario di lavoro;
- Condanna, per l'effetto, al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 delle differenze retributive liquidate in euro 11.221,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
-Condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2.540,00, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA, con attribuzione;
-Compensa le spese di lite nei rapporti con l' CP_3
Napoli, 29/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.