TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4607/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, viale Francia 11/H, presso lo studio dell'Avv. MORETTINO ANGELA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in Ficarazzi (PA) piazza San Francesco n. 9, presso lo studio dell'Avv. CALÌ ANTONELLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 3/10/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 15/06/2013 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 21/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con il solo obbligo di reciproco rispetto e con l'impegno di comunicare reciprocamente le variazioni di residenza o domicilio
2. La casa coniugale sita in CORSO DEI MILLE N. 1554 - Scala: F - Interno:
3
PALERMO di proprietà di entrambi i ricorrenti, resta assegnata alla sig.ra
, affinché vi coabiti con le figlie minori Parte_1
3. Le spese dell'immobile di ordinaria manutenzione, a decorrere dal giorno della sottoscrizione del presente accordo saranno sostenute dalla sig.ra
, mentre resteranno a carico di entrambi i ricorrenti quelle di Parte_1
Pers straordinaria manutenzione.
4. Le rate del mutuo fondiario, atto in notar
Lunetta del 28 ottobre 2009 N. 33133 Rep. e atto di erogazione finale e quietanza, frazionamento Rep. 34547, stipulato registrato il 29 luglio 2011in data 28 luglio 2011, al n.14600, annotato il 30 agosto 2011 ai nn.42400 -
42403/5171 - 5174, frazione n.27, accollato per l'acquisto dell'immobile e ancora a scadere e fino alla totale estensione del debito, saranno pagate alle singole scadenze da entrambi i ricorrenti in ragione del 50% ciascuno.
5. Le spese condominiali dell'immobile comune così come i consumi di luce, acqua, gas, telefono e tassa smaltimento rifiuti, dalla sottoscrizione degli accordi saranno ad esclusivo carico della sig.ra . Parte_1
6. Le figlie minori saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori,
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, e avranno domicilio prevalente presso l'abitazione della madre.
7. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
8. Il padre terrà con sé le figlie con sé ogni martedì e giovedì dalle 16,00 alle 22,00.
2 9. Il sig. trascorrerà con le figlie il weekend, a settimane alterne CP_1 con la sig.ra , dal sabato alle ore 16, con pernotto, e fino alla Parte_1 domenica alle 22,00, quando le riaccompagnerà a casa dalla madre.
10. Nel periodo estivo, le minori trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive nel mese di luglio o agosto, da concordare con l'altro genitore entro il mese di maggio di ciascun anno.
11. Per quel che riguarda le festività, le minori trascorreranno con il padre, dalla mattina alle 10,00 fino alla sera alle ore 22,00, il 24 o il 25 dicembre, ovvero il 31 dicembre o il 1° gennaio, con alternanza di periodi di anno in anno;
tale alternanza avrà luogo anche per le festività della Pasqua e della
Pasquetta, e del 25 aprile e 1° maggio.
12. Il regime di permanenza, di cui ai precedenti punti, potrà essere modificato, su comunicazione di ciascun genitore da dare all'altro con congruo preavviso.
13. I ricorrenti convengono che l'assegno unico (oggi pari ad € 470,80 complessivi per entrambe le minori) sarà richiesto e percepito per l'intero importo dalla sig.ra e di conseguenza il sig. si obbliga a Parte_1 CP_1 contribuire al mantenimento delle figlie con l'ulteriore somma di € 300,00 mensili (ovvero € 150,00 per ciascuna figlia), da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente Parte_1 secondo l'indice ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo
14. Entrambi i genitori si obbligano a sostenere le spese straordinarie per le figlie nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo del Tribunale di
Palermo del 4/7/2019 come di seguito riportato:
• Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori:
• spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie
3 inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
• spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
• spese extra-scolastiche relative a:
a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
• Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
• spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) esami
• diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
• spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica)
• spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es.
4 lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
• Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
• Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
• Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
• Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
• In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
• 15. Dichiarano le parti di essere entrambe economicamente
5 autosufficienti e di non avere nulla a pretendere a titolo di assegno di separazione
• 16. le Parti si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e per la sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità delle figlie e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi autorità competente.
• 17. Le spese del procedimento restano compensate tra le parti”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 10 P. 2, S. A, Anno 2013) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4607/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, viale Francia 11/H, presso lo studio dell'Avv. MORETTINO ANGELA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in Ficarazzi (PA) piazza San Francesco n. 9, presso lo studio dell'Avv. CALÌ ANTONELLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 3/10/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 15/06/2013 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 21/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con il solo obbligo di reciproco rispetto e con l'impegno di comunicare reciprocamente le variazioni di residenza o domicilio
2. La casa coniugale sita in CORSO DEI MILLE N. 1554 - Scala: F - Interno:
3
PALERMO di proprietà di entrambi i ricorrenti, resta assegnata alla sig.ra
, affinché vi coabiti con le figlie minori Parte_1
3. Le spese dell'immobile di ordinaria manutenzione, a decorrere dal giorno della sottoscrizione del presente accordo saranno sostenute dalla sig.ra
, mentre resteranno a carico di entrambi i ricorrenti quelle di Parte_1
Pers straordinaria manutenzione.
4. Le rate del mutuo fondiario, atto in notar
Lunetta del 28 ottobre 2009 N. 33133 Rep. e atto di erogazione finale e quietanza, frazionamento Rep. 34547, stipulato registrato il 29 luglio 2011in data 28 luglio 2011, al n.14600, annotato il 30 agosto 2011 ai nn.42400 -
42403/5171 - 5174, frazione n.27, accollato per l'acquisto dell'immobile e ancora a scadere e fino alla totale estensione del debito, saranno pagate alle singole scadenze da entrambi i ricorrenti in ragione del 50% ciascuno.
5. Le spese condominiali dell'immobile comune così come i consumi di luce, acqua, gas, telefono e tassa smaltimento rifiuti, dalla sottoscrizione degli accordi saranno ad esclusivo carico della sig.ra . Parte_1
6. Le figlie minori saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori,
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, e avranno domicilio prevalente presso l'abitazione della madre.
7. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
8. Il padre terrà con sé le figlie con sé ogni martedì e giovedì dalle 16,00 alle 22,00.
2 9. Il sig. trascorrerà con le figlie il weekend, a settimane alterne CP_1 con la sig.ra , dal sabato alle ore 16, con pernotto, e fino alla Parte_1 domenica alle 22,00, quando le riaccompagnerà a casa dalla madre.
10. Nel periodo estivo, le minori trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive nel mese di luglio o agosto, da concordare con l'altro genitore entro il mese di maggio di ciascun anno.
11. Per quel che riguarda le festività, le minori trascorreranno con il padre, dalla mattina alle 10,00 fino alla sera alle ore 22,00, il 24 o il 25 dicembre, ovvero il 31 dicembre o il 1° gennaio, con alternanza di periodi di anno in anno;
tale alternanza avrà luogo anche per le festività della Pasqua e della
Pasquetta, e del 25 aprile e 1° maggio.
12. Il regime di permanenza, di cui ai precedenti punti, potrà essere modificato, su comunicazione di ciascun genitore da dare all'altro con congruo preavviso.
13. I ricorrenti convengono che l'assegno unico (oggi pari ad € 470,80 complessivi per entrambe le minori) sarà richiesto e percepito per l'intero importo dalla sig.ra e di conseguenza il sig. si obbliga a Parte_1 CP_1 contribuire al mantenimento delle figlie con l'ulteriore somma di € 300,00 mensili (ovvero € 150,00 per ciascuna figlia), da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente Parte_1 secondo l'indice ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo
14. Entrambi i genitori si obbligano a sostenere le spese straordinarie per le figlie nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo del Tribunale di
Palermo del 4/7/2019 come di seguito riportato:
• Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori:
• spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie
3 inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
• spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
• spese extra-scolastiche relative a:
a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
• Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
• spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) esami
• diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
• spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica)
• spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es.
4 lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
• Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
• Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
• Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
• Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
• In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
• 15. Dichiarano le parti di essere entrambe economicamente
5 autosufficienti e di non avere nulla a pretendere a titolo di assegno di separazione
• 16. le Parti si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e per la sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità delle figlie e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi autorità competente.
• 17. Le spese del procedimento restano compensate tra le parti”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 10 P. 2, S. A, Anno 2013) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
6