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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16936 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 12428/2020 pervenuta all'udienza del 23 giugno 2025, vertente tra :
nata a [...] il [...] , difesa giusta delega in atti dall' Avv. Parte_1
LE RI
ATTRICE
E
Avv. nato a [...] l'[...] difeso giusta delega in atti dall' Avv. Controparte_1
DM LL
CONVENUTO- attore in riconvenzionale
Nonché
(da ora in avanti per brevità la Compagnia) , Controparte_2 P.IVA_1
difesa giusta delega in atti dall'Avv. Fabio Alberici
TERZO CHIAMATO su istanza del convenuto
OGGETTO: responsabilità professionale dell'avvocato- ricorso amministrativo al TAR avverso ordinanza di demolizione di opere abusive e perenzione dell'appello innanzi al
Consiglio di Stato - azione risarcitoria ex art. 1176 comma 2 c.c.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 23 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta del convenuto e del terzo chiamato , delle memorie autorizzate nonché di tutti gli atti e documenti di causa che in questa sede integralmente si richiamano .
, premesso che: nel giugno 2012 si rivolgeva all'avvocato per Parte_1 CP_1
conoscere le azioni da intraprendere in relazione ad una determinazione dirigenziale con la quale aveva ingiunto ad essa attrice il pagamento di una sanzione pecuniaria di euro CP_3
15.000,00 ed emesso un ordine di demolizione delle opere ivi indicate, in quanto abusive, eseguite presso l'immobile di proprietà della stessa sito in Circonvallazione Gianicolense 132; essa CP_3
ricorrente, dunque, conferiva mandato all'avvocato per impugnare innanzi al TAR CP_1
AZ la determinazione dirigenziale in questione mediante ricorso depositato il 17 agosto 2012
,con il quale veniva richiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione dello stesso;
con sentenza n. 8310 del 2012 il TAR del AZ rigettava il ricorso e confermava il provvedimento impugnato;
successivamente sempre per il tramite dell'avvocato essa CP_1
attrice proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR del AZ;
nessuna informazione perveniva più ad essa ricorrente in relazione al giudizio di appello, se non vaghe e generiche rassicurazioni circa il probabile esito favorevole del giudizio di appello medesimo;
in data 18 luglio 2019, in occasione di un controllo effettuato presso l
[...]
, l'attrice veniva a conoscenza dell'emissione a suo carico della cartella Controparte_4
esattoriale di importo pari ad euro 2136,74 per l'omesso versamento del contributo unificato relativamente al giudizio davanti al TAR AZ;
a questo punto l'attrice a seguito dell'esame della documentazione ritirata presso lo studio dell'avvocato apprendeva che il giudizio di CP_1
appello era stato dichiarato perento dal Consiglio di Stato con decreto del 7 dicembre 2018 (vedi decreto in atti); inoltre essa attrice apprendeva dell'omessa presenza dell'avvocato in CP_1
sede di udienza in camera di consiglio per la discussione sulla sospensiva della sentenza impugnata
; che, in diritto, era configurabile la responsabilità professionale dell'avvocato ai sensi dell'articolo
1176 comma 2 c.c., tenuto conto del fatto che il suddetto professionista aveva omesso di depositare la nuova istanza di fissazione dell'udienza innanzi al Consiglio di Stato, omesso deposito che aveva comportato la perenzione del procedimento di appello nonché di effettuare il versamento del contributo unificato per il ricorso innanzi al TAR del AZ;
inoltre , secondo una perizia di parte depositata nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato da parte dell'odierna attrice ,risultava che l'immobile colpito da ordine di demolizione delle opere abusive ricadeva nella zona B2 del Piano
Regolatore Generale e non nella zona A, come invece rilevato dalla Pubblica Amministrazione;
inoltre nel ricorso in appello si evidenziava l'erroneità della sentenza di primo grado per non aver tenuto conto del fatto che le opere erano tutte amovibili e legate da alcun vincolo di stabilità con la struttura;
dunque "nell'ipotesi in cui il convenuto avesse correttamente e diligentemente adempiuto al proprio mandato, depositando istanza di fissazione udienza e procedendo alla relativa discussione, la signora avrebbe avuto quanto meno serie ed apprezzabili possibilità di non Pt_1
dover procedere alla demolizione delle opere oggetto di determinazione dirigenziale, e di ottenere
l'annullamento o, almeno, una riduzione della sanzione amministrativa, pari ad euro 15.000, elevata a carico della stessa… Al contrario ,come evidenziato in premessa, nel caso di specie
l'avvocato , in spregio ai doveri di diligenza professionale di cui all'articolo 1176 CP_1
comma 2 c.c. a carico dello stesso, non presenziava all'udienza del 24 settembre 2013 fissata per discutere della sospensiva della sentenza di primo grado impugnata…" (pag. 7 dell'atto di citazione); che era dunque interesse di essa attrice conseguire il ristoro dei danni patrimoniali quantificati in euro 17.136,74, oltre rivalutazione ed interessi, di cui euro 2136,74 pari al valore del contributo unificato relativamente al giudizio innanzi al TAR del AZ, ed euro 15.000,00 pari all'importo della sanzione elevata nei suoi confronti da per le opere abusive CP_3
realizzate; tanto premesso, ha convenuto in giudizio l'avvocato onde conseguire la CP_1
condanna di quest'ultimo al ristoro dei danni come sopra quantificati, il tutto previo accertamento della responsabilità professionale del convenuto.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l'avvocato , il quale via preliminare ha Controparte_1
chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa di onde essere Controparte_2
da questa manlevato in caso di accoglimento della domanda risarcitoria;
sempre in via preliminare ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato invio dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
nel merito ha contestato l'an e il quantum della domanda avversaria, instando per il rigetto della stessa;
ha spiegato infine domanda riconvenzionale volta alla condanna dell'attrice al pagamento dei compensi ed onorari quantificati secondo il D.M. 55/ 2014, per l'opera di patrocinio prestata sia nel giudizio innanzi al TAR AZ che innanzi al Consiglio di
Stato, onorari quantificati dal convenuto in euro 23.834,15.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la quale Controparte_2
si è associata alle difese del proprio assicurato;
in riferimento al rapporto assicurativo il terzo chiamato ha dedotto che la polizza medesima prevedeva un massimale di euro 1.000.000,00 ed una franchigia fissa di euro 2500,00 per ogni sinistro, franchigia che rimaneva ad esclusivo carico del contraente in caso di condanna della Compagnia a manlevare il professionista;
ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea e in subordine, perché l'indennizzo, eventualmente dovuto, fosse limitato secondo le condizioni generali di polizza. Radicatosi il contraddittorio, assegnati i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con documenti ed interrogatorio formale del convenuto;
all'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'articolo 190 c.p.c. .
Tanto premesso in fatto , va anzitutto rilevata la procedibilità della domanda in considerazione del fatto che parte attrice, come rilevato nel verbale di udienza cartolare del 12 luglio 2021, ha provveduto in corso di causa all'invio alle controparti dell'invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita di cui all'articolo 3 legge 132 /2014, in ottemperanza a quanto disposto in prima udienza dal giudice istruttore.
Ferma dunque la procedibilità della domanda, devesi ora valutare il merito della stessa , valutazione che non può prescindere dall'inquadramento normativo della responsabilità dell'avvocato , quale esercente una professione intellettuale .
La norma di riferimento inserita nella disciplina dettata in tema di adempimento delle obbligazioni è
l'art. 1176 comma 2 c.c. : “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale , la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
Mentre per l'adempimento delle obbligazioni in generale il comma 1 della citata disposizione richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia , per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'esercizio di una professione intellettuale il grado di diligenza richiesto è connaturato al tipo di attività in concreto esercitata .
La giurisprudenza di legittimità , con orientamento pressoché granitico e dal Tribunale condiviso, ha chiarito, in relazione alla individuazione del grado di diligenza richiesto al professionista, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale, sono , di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato , in quanto il professionista, assumendo l'incarico , si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato , ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista , rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. , che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (Cass. 18612/2013;
10454/2002; 6967/2006).
L'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176 comma 2 e
2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere , sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto , (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato , o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole . A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta , dovendo ritenersi, al riguardo, insufficiente il rilascio da parte del cliente della procura necessaria all'esercizio dello ius postulandi , attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sulla opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass. Civ. 19520/2019; 24544/2009; 14597/2004) .
Va inoltre evidenziato che se, come sopra chiarito, l'obbligazione del professionista è una obbligazione di mezzi , non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente ,il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto , sulla base di criteri necessariamente probabilistici , si accerti che , senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. Civ. sent. 6967/2006).
In altri termini la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale , occorrendo verificare se , ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni , difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. Civ.
2638/2013; Cass. ord. 2072/2022 secondo la quale in caso di omissione colpevole, il difensore risponde dei danni subiti dal proprio ex cliente, qualora, sulla base di una valutazione controfattuale, sia molto probabile che i danni sarebbero stati evitati in assenza della condotta omissiva) .
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie , si osserva in primo luogo che è stato provato per tabulas, e comunque costituisce circostanza pacifica inter partes , il conferimento dell'incarico professionale all'Avv. CP_1
sia per il giudizio di annullamento della determinazione dirigenziale di innanzi al CP_3
TAR AZ sia per il successivo giudizio di appello, avverso la pronuncia reiettiva del Tar AZ, innanzi al Consiglio di Stato.
Occorre ora accertare , in secundis, se sia ravvisabile inadempimento del professionista all'obbligo di diligenza qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 c.c. .
In riferimento all'obbligo di corrispondere il contributo unificato per il giudizio di primo grado innanzi al TAR AZ si osserva in linea generale che le spese vive di un giudizio , e le spese di contributo unificato vanno considerate spese vive, vanno affrontate dal cliente che pure abbia conferito mandato al professionista, salva l'ipotesi in cui il professionista si dichiari antistatario e provveda ad anticipare anche le spese vive per l'instaurazione del giudizio;
nel caso di specie non costa che l'avvocato fosse antistatario sicché l'obbligo di corrispondere il contributo CP_1
unificato grava sul cliente per l'attivazione del relativo giudizio amministrativo.
Nel caso in esame, dunque, la notifica della relativa cartella esattoriale da parte dell CP_5
all'odierna attrice altri non è che la conseguenza del mancato pagamento del contributo
[...]
unificato il cui obbligo grava sul cliente;
in altri termini è il cliente a dover fornire il professionista, cui abbia conferito il relativo mandato, della provvista e liquidità necessarie per provvedere ad affrontare le spese vive del giudizio.
A quanto sinora rilevato si aggiunga la non trascurabile circostanza che, ai fini della prova della sussistenza attuale del danno patrimoniale, parte attrice non ha depositato alcuna prova documentale tesa a dimostrare l'avvenuto pagamento della somma richiesta da con la notifica della CP_6
cartella esattoriale meglio indicata nel libello introduttivo.
In relazione poi, al secondo profilo di inadempimento -quello relativo alla mancata partecipazione dell'avvocato all'udienza in camera di consiglio per la discussione sulla sospensiva CP_1
della sentenza di primo grado impugnata innanzi al Consiglio di Stato- osserva il Tribunale che il processo amministrativo è caratterizzato da un contraddittorio pressoché inesistente per esigenze di celerità ed economia processuale sicché quando anche l'avvocato avesse partecipato CP_1
all'udienza di sospensiva la presenza fisica del professionista molto probabilmente nulla avrebbe aggiunto, in termini di probabile esito vittorioso del giudizio di appello per l'odierna attrice.
A tal ultimo proposito giova evidenziare che le opere abusive realizzate nell'immobile di proprietà dell'attrice risultano realizzate in zona assoggettata a vincolo paesistico e/ o ambientale, sicché non sono condonabili e sono inevitabilmente assoggettate, quindi, all'ordine di demolizione, sicché
,quando anche il professionista avesse partecipato all'udienza in camera di consiglio per discutere della sospensiva della sentenza di primo grado, è altamente probabile che la sospensiva non sarebbe stata concessa proprio in ragione della gravità degli abusi edilizi rilevati in zona sottoposta a vincolo paesistico e/ o ambientale.
Parte attrice, al riguardo, ha prodotto nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato una perizia di parte che evidenzia che le opere abusive sarebbero state realizzate nella zona B2 del
Piano Regolatore Generale e non nella zona A , come contestato nell'ordinanza dirigenziale di demolizione emessa da e che l'appello ,se fosse proseguito nel merito anziché essere CP_3
definito con pronuncia processuale dichiarativa della avvenuta perenzione, sarebbe stato accolto .
La perizia di parte , tuttavia è una semplice allegazione difensiva , sicchè l'esito (vittorioso) è tuttaltro che scontato .
Venendo infine al terzo profilo di inadempimento qualificato-perenzione del giudizio di appello-si osserva che difetta in radice l'inadempimento qualificato del professionista, come prospettato da parte attrice, in considerazione del fatto che il convenuto ebbe a depositare nell'ambito del giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato istanza di prelievo (documento 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta) per segnalare al Consiglio di Stato l'urgenza del ricorso
(articolo 71 comma 2 decreto legislativo 104/2010) nonché la relativa trattazione prioritaria e/o preferenziale rispetto agli altri procedimenti.
L'impulso al processo amministrativo è stato dunque conferito da parte del professionista odierno convenuto con istanza di prelievo inviata a mezzo PEC alla Segreteria del Consiglio di Stato il 21 luglio 2016 .
In relazione ai tre profili di asserita responsabilità prospettati da parte attrice difetta dunque l'inadempimento qualificato del professionista sicché è del tutto superflua l'indagine sulla allegazione/dimostrazione del giudizio controfattuale, sebbene, giova comunque ricordarlo, le opere abusive realizzate non avrebbero potuto essere oggetto di condono, proprio perché realizzate in zona sottoposta a vincolo secondo il Piano Regolatore Generale, e sarebbero state assoggettate in ogni caso alla demolizione .
Per le considerazioni che precedono si impone il rigetto della domanda principale, atteso che nessuna responsabilità, nessun inadempimento qualificato sono ascrivibili all'odierno convenuto.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dal professionista per conseguire la condanna dell'attrice al pagamento dei compensi per l'attività di patrocinio prestata nei due gradi di giudizio innanzi al TAR e al Consiglio di Stato, la stessa va dichiarata inammissibile siccome proposta innanzi al Giudice ove non ebbe a svolgersi attività di patrocinio del professionista.
Invero l'articolo 14 decreto legislativo 150/2011 prevede espressamente che per le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794 " è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera" (comma 2 articolo
14).
Da tanto deriva che la relativa domanda deve essere azionata innanzi al giudice amministrativo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa nel rapporto processuale attrice – convenuto le stesse seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. con liquidazione ex D.M. 55/2014
(scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00 , avuto riguardo alla somma richiesta a titolo di risarcimento e alle quattro fasi del giudizio); spese con distrazione in favore del procuratore del convenuto che le ha anticipate;
l'attrice deve poi rifondere il convenuto del contributo unificato per la chiamata del terzo , chiamata che ha avuto origine e trae fondamento proprio dalla domanda attorea.
In riferimento infine alla posizione della chiamata in manleva , le spese di giudizio CP_7 sostenute dal terzo chiamato in garanzia vanno poste a carico dell'attrice , ossia della parte che rimasta soccombente , ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia , trovando detta statuizione fondamento nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese processuali, salva l'ipotesi di arbitraria ed evidentemente infondata chiamata in causa da parte del chiamante (Cass. Civ. 23123/2019; 31889/2019) ; liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 con gli stessi parametri già sopra enunciati.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda principale;
b) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto nei confronti dell'attrice;
c) condanna l'attrice alla refusione delle spese di causa in favore del convenuto , che, distratte in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario , si liquidano in € 5077,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge;
d) condanna l'attrice alla refusione delle spese di contributo unificato sostenuto dal convenuto per la chiamata in causa del terzo, con distrazione in favore del procuratore del convenuto;
e) condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato , che si liquidano in € 3500,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 2 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 12428/2020 pervenuta all'udienza del 23 giugno 2025, vertente tra :
nata a [...] il [...] , difesa giusta delega in atti dall' Avv. Parte_1
LE RI
ATTRICE
E
Avv. nato a [...] l'[...] difeso giusta delega in atti dall' Avv. Controparte_1
DM LL
CONVENUTO- attore in riconvenzionale
Nonché
(da ora in avanti per brevità la Compagnia) , Controparte_2 P.IVA_1
difesa giusta delega in atti dall'Avv. Fabio Alberici
TERZO CHIAMATO su istanza del convenuto
OGGETTO: responsabilità professionale dell'avvocato- ricorso amministrativo al TAR avverso ordinanza di demolizione di opere abusive e perenzione dell'appello innanzi al
Consiglio di Stato - azione risarcitoria ex art. 1176 comma 2 c.c.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 23 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta del convenuto e del terzo chiamato , delle memorie autorizzate nonché di tutti gli atti e documenti di causa che in questa sede integralmente si richiamano .
, premesso che: nel giugno 2012 si rivolgeva all'avvocato per Parte_1 CP_1
conoscere le azioni da intraprendere in relazione ad una determinazione dirigenziale con la quale aveva ingiunto ad essa attrice il pagamento di una sanzione pecuniaria di euro CP_3
15.000,00 ed emesso un ordine di demolizione delle opere ivi indicate, in quanto abusive, eseguite presso l'immobile di proprietà della stessa sito in Circonvallazione Gianicolense 132; essa CP_3
ricorrente, dunque, conferiva mandato all'avvocato per impugnare innanzi al TAR CP_1
AZ la determinazione dirigenziale in questione mediante ricorso depositato il 17 agosto 2012
,con il quale veniva richiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione dello stesso;
con sentenza n. 8310 del 2012 il TAR del AZ rigettava il ricorso e confermava il provvedimento impugnato;
successivamente sempre per il tramite dell'avvocato essa CP_1
attrice proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR del AZ;
nessuna informazione perveniva più ad essa ricorrente in relazione al giudizio di appello, se non vaghe e generiche rassicurazioni circa il probabile esito favorevole del giudizio di appello medesimo;
in data 18 luglio 2019, in occasione di un controllo effettuato presso l
[...]
, l'attrice veniva a conoscenza dell'emissione a suo carico della cartella Controparte_4
esattoriale di importo pari ad euro 2136,74 per l'omesso versamento del contributo unificato relativamente al giudizio davanti al TAR AZ;
a questo punto l'attrice a seguito dell'esame della documentazione ritirata presso lo studio dell'avvocato apprendeva che il giudizio di CP_1
appello era stato dichiarato perento dal Consiglio di Stato con decreto del 7 dicembre 2018 (vedi decreto in atti); inoltre essa attrice apprendeva dell'omessa presenza dell'avvocato in CP_1
sede di udienza in camera di consiglio per la discussione sulla sospensiva della sentenza impugnata
; che, in diritto, era configurabile la responsabilità professionale dell'avvocato ai sensi dell'articolo
1176 comma 2 c.c., tenuto conto del fatto che il suddetto professionista aveva omesso di depositare la nuova istanza di fissazione dell'udienza innanzi al Consiglio di Stato, omesso deposito che aveva comportato la perenzione del procedimento di appello nonché di effettuare il versamento del contributo unificato per il ricorso innanzi al TAR del AZ;
inoltre , secondo una perizia di parte depositata nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato da parte dell'odierna attrice ,risultava che l'immobile colpito da ordine di demolizione delle opere abusive ricadeva nella zona B2 del Piano
Regolatore Generale e non nella zona A, come invece rilevato dalla Pubblica Amministrazione;
inoltre nel ricorso in appello si evidenziava l'erroneità della sentenza di primo grado per non aver tenuto conto del fatto che le opere erano tutte amovibili e legate da alcun vincolo di stabilità con la struttura;
dunque "nell'ipotesi in cui il convenuto avesse correttamente e diligentemente adempiuto al proprio mandato, depositando istanza di fissazione udienza e procedendo alla relativa discussione, la signora avrebbe avuto quanto meno serie ed apprezzabili possibilità di non Pt_1
dover procedere alla demolizione delle opere oggetto di determinazione dirigenziale, e di ottenere
l'annullamento o, almeno, una riduzione della sanzione amministrativa, pari ad euro 15.000, elevata a carico della stessa… Al contrario ,come evidenziato in premessa, nel caso di specie
l'avvocato , in spregio ai doveri di diligenza professionale di cui all'articolo 1176 CP_1
comma 2 c.c. a carico dello stesso, non presenziava all'udienza del 24 settembre 2013 fissata per discutere della sospensiva della sentenza di primo grado impugnata…" (pag. 7 dell'atto di citazione); che era dunque interesse di essa attrice conseguire il ristoro dei danni patrimoniali quantificati in euro 17.136,74, oltre rivalutazione ed interessi, di cui euro 2136,74 pari al valore del contributo unificato relativamente al giudizio innanzi al TAR del AZ, ed euro 15.000,00 pari all'importo della sanzione elevata nei suoi confronti da per le opere abusive CP_3
realizzate; tanto premesso, ha convenuto in giudizio l'avvocato onde conseguire la CP_1
condanna di quest'ultimo al ristoro dei danni come sopra quantificati, il tutto previo accertamento della responsabilità professionale del convenuto.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l'avvocato , il quale via preliminare ha Controparte_1
chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa di onde essere Controparte_2
da questa manlevato in caso di accoglimento della domanda risarcitoria;
sempre in via preliminare ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato invio dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
nel merito ha contestato l'an e il quantum della domanda avversaria, instando per il rigetto della stessa;
ha spiegato infine domanda riconvenzionale volta alla condanna dell'attrice al pagamento dei compensi ed onorari quantificati secondo il D.M. 55/ 2014, per l'opera di patrocinio prestata sia nel giudizio innanzi al TAR AZ che innanzi al Consiglio di
Stato, onorari quantificati dal convenuto in euro 23.834,15.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la quale Controparte_2
si è associata alle difese del proprio assicurato;
in riferimento al rapporto assicurativo il terzo chiamato ha dedotto che la polizza medesima prevedeva un massimale di euro 1.000.000,00 ed una franchigia fissa di euro 2500,00 per ogni sinistro, franchigia che rimaneva ad esclusivo carico del contraente in caso di condanna della Compagnia a manlevare il professionista;
ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea e in subordine, perché l'indennizzo, eventualmente dovuto, fosse limitato secondo le condizioni generali di polizza. Radicatosi il contraddittorio, assegnati i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con documenti ed interrogatorio formale del convenuto;
all'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'articolo 190 c.p.c. .
Tanto premesso in fatto , va anzitutto rilevata la procedibilità della domanda in considerazione del fatto che parte attrice, come rilevato nel verbale di udienza cartolare del 12 luglio 2021, ha provveduto in corso di causa all'invio alle controparti dell'invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita di cui all'articolo 3 legge 132 /2014, in ottemperanza a quanto disposto in prima udienza dal giudice istruttore.
Ferma dunque la procedibilità della domanda, devesi ora valutare il merito della stessa , valutazione che non può prescindere dall'inquadramento normativo della responsabilità dell'avvocato , quale esercente una professione intellettuale .
La norma di riferimento inserita nella disciplina dettata in tema di adempimento delle obbligazioni è
l'art. 1176 comma 2 c.c. : “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale , la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
Mentre per l'adempimento delle obbligazioni in generale il comma 1 della citata disposizione richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia , per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'esercizio di una professione intellettuale il grado di diligenza richiesto è connaturato al tipo di attività in concreto esercitata .
La giurisprudenza di legittimità , con orientamento pressoché granitico e dal Tribunale condiviso, ha chiarito, in relazione alla individuazione del grado di diligenza richiesto al professionista, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale, sono , di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato , in quanto il professionista, assumendo l'incarico , si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato , ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista , rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. , che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (Cass. 18612/2013;
10454/2002; 6967/2006).
L'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176 comma 2 e
2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere , sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto , (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato , o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole . A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta , dovendo ritenersi, al riguardo, insufficiente il rilascio da parte del cliente della procura necessaria all'esercizio dello ius postulandi , attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sulla opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass. Civ. 19520/2019; 24544/2009; 14597/2004) .
Va inoltre evidenziato che se, come sopra chiarito, l'obbligazione del professionista è una obbligazione di mezzi , non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente ,il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto , sulla base di criteri necessariamente probabilistici , si accerti che , senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. Civ. sent. 6967/2006).
In altri termini la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale , occorrendo verificare se , ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni , difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. Civ.
2638/2013; Cass. ord. 2072/2022 secondo la quale in caso di omissione colpevole, il difensore risponde dei danni subiti dal proprio ex cliente, qualora, sulla base di una valutazione controfattuale, sia molto probabile che i danni sarebbero stati evitati in assenza della condotta omissiva) .
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie , si osserva in primo luogo che è stato provato per tabulas, e comunque costituisce circostanza pacifica inter partes , il conferimento dell'incarico professionale all'Avv. CP_1
sia per il giudizio di annullamento della determinazione dirigenziale di innanzi al CP_3
TAR AZ sia per il successivo giudizio di appello, avverso la pronuncia reiettiva del Tar AZ, innanzi al Consiglio di Stato.
Occorre ora accertare , in secundis, se sia ravvisabile inadempimento del professionista all'obbligo di diligenza qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 c.c. .
In riferimento all'obbligo di corrispondere il contributo unificato per il giudizio di primo grado innanzi al TAR AZ si osserva in linea generale che le spese vive di un giudizio , e le spese di contributo unificato vanno considerate spese vive, vanno affrontate dal cliente che pure abbia conferito mandato al professionista, salva l'ipotesi in cui il professionista si dichiari antistatario e provveda ad anticipare anche le spese vive per l'instaurazione del giudizio;
nel caso di specie non costa che l'avvocato fosse antistatario sicché l'obbligo di corrispondere il contributo CP_1
unificato grava sul cliente per l'attivazione del relativo giudizio amministrativo.
Nel caso in esame, dunque, la notifica della relativa cartella esattoriale da parte dell CP_5
all'odierna attrice altri non è che la conseguenza del mancato pagamento del contributo
[...]
unificato il cui obbligo grava sul cliente;
in altri termini è il cliente a dover fornire il professionista, cui abbia conferito il relativo mandato, della provvista e liquidità necessarie per provvedere ad affrontare le spese vive del giudizio.
A quanto sinora rilevato si aggiunga la non trascurabile circostanza che, ai fini della prova della sussistenza attuale del danno patrimoniale, parte attrice non ha depositato alcuna prova documentale tesa a dimostrare l'avvenuto pagamento della somma richiesta da con la notifica della CP_6
cartella esattoriale meglio indicata nel libello introduttivo.
In relazione poi, al secondo profilo di inadempimento -quello relativo alla mancata partecipazione dell'avvocato all'udienza in camera di consiglio per la discussione sulla sospensiva CP_1
della sentenza di primo grado impugnata innanzi al Consiglio di Stato- osserva il Tribunale che il processo amministrativo è caratterizzato da un contraddittorio pressoché inesistente per esigenze di celerità ed economia processuale sicché quando anche l'avvocato avesse partecipato CP_1
all'udienza di sospensiva la presenza fisica del professionista molto probabilmente nulla avrebbe aggiunto, in termini di probabile esito vittorioso del giudizio di appello per l'odierna attrice.
A tal ultimo proposito giova evidenziare che le opere abusive realizzate nell'immobile di proprietà dell'attrice risultano realizzate in zona assoggettata a vincolo paesistico e/ o ambientale, sicché non sono condonabili e sono inevitabilmente assoggettate, quindi, all'ordine di demolizione, sicché
,quando anche il professionista avesse partecipato all'udienza in camera di consiglio per discutere della sospensiva della sentenza di primo grado, è altamente probabile che la sospensiva non sarebbe stata concessa proprio in ragione della gravità degli abusi edilizi rilevati in zona sottoposta a vincolo paesistico e/ o ambientale.
Parte attrice, al riguardo, ha prodotto nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato una perizia di parte che evidenzia che le opere abusive sarebbero state realizzate nella zona B2 del
Piano Regolatore Generale e non nella zona A , come contestato nell'ordinanza dirigenziale di demolizione emessa da e che l'appello ,se fosse proseguito nel merito anziché essere CP_3
definito con pronuncia processuale dichiarativa della avvenuta perenzione, sarebbe stato accolto .
La perizia di parte , tuttavia è una semplice allegazione difensiva , sicchè l'esito (vittorioso) è tuttaltro che scontato .
Venendo infine al terzo profilo di inadempimento qualificato-perenzione del giudizio di appello-si osserva che difetta in radice l'inadempimento qualificato del professionista, come prospettato da parte attrice, in considerazione del fatto che il convenuto ebbe a depositare nell'ambito del giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato istanza di prelievo (documento 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta) per segnalare al Consiglio di Stato l'urgenza del ricorso
(articolo 71 comma 2 decreto legislativo 104/2010) nonché la relativa trattazione prioritaria e/o preferenziale rispetto agli altri procedimenti.
L'impulso al processo amministrativo è stato dunque conferito da parte del professionista odierno convenuto con istanza di prelievo inviata a mezzo PEC alla Segreteria del Consiglio di Stato il 21 luglio 2016 .
In relazione ai tre profili di asserita responsabilità prospettati da parte attrice difetta dunque l'inadempimento qualificato del professionista sicché è del tutto superflua l'indagine sulla allegazione/dimostrazione del giudizio controfattuale, sebbene, giova comunque ricordarlo, le opere abusive realizzate non avrebbero potuto essere oggetto di condono, proprio perché realizzate in zona sottoposta a vincolo secondo il Piano Regolatore Generale, e sarebbero state assoggettate in ogni caso alla demolizione .
Per le considerazioni che precedono si impone il rigetto della domanda principale, atteso che nessuna responsabilità, nessun inadempimento qualificato sono ascrivibili all'odierno convenuto.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dal professionista per conseguire la condanna dell'attrice al pagamento dei compensi per l'attività di patrocinio prestata nei due gradi di giudizio innanzi al TAR e al Consiglio di Stato, la stessa va dichiarata inammissibile siccome proposta innanzi al Giudice ove non ebbe a svolgersi attività di patrocinio del professionista.
Invero l'articolo 14 decreto legislativo 150/2011 prevede espressamente che per le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794 " è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera" (comma 2 articolo
14).
Da tanto deriva che la relativa domanda deve essere azionata innanzi al giudice amministrativo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa nel rapporto processuale attrice – convenuto le stesse seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. con liquidazione ex D.M. 55/2014
(scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00 , avuto riguardo alla somma richiesta a titolo di risarcimento e alle quattro fasi del giudizio); spese con distrazione in favore del procuratore del convenuto che le ha anticipate;
l'attrice deve poi rifondere il convenuto del contributo unificato per la chiamata del terzo , chiamata che ha avuto origine e trae fondamento proprio dalla domanda attorea.
In riferimento infine alla posizione della chiamata in manleva , le spese di giudizio CP_7 sostenute dal terzo chiamato in garanzia vanno poste a carico dell'attrice , ossia della parte che rimasta soccombente , ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia , trovando detta statuizione fondamento nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese processuali, salva l'ipotesi di arbitraria ed evidentemente infondata chiamata in causa da parte del chiamante (Cass. Civ. 23123/2019; 31889/2019) ; liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 con gli stessi parametri già sopra enunciati.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda principale;
b) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto nei confronti dell'attrice;
c) condanna l'attrice alla refusione delle spese di causa in favore del convenuto , che, distratte in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario , si liquidano in € 5077,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge;
d) condanna l'attrice alla refusione delle spese di contributo unificato sostenuto dal convenuto per la chiamata in causa del terzo, con distrazione in favore del procuratore del convenuto;
e) condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato , che si liquidano in € 3500,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 2 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri